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Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale.(1)
1. Ai
soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di
compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo
12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla
guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali
dell’amministrazione di appartenenza.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio della patente di cui al comma 1.(1)
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Giurisprudenza
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non riportata
Regolamento
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341. (Art. 139 Cod. Str.) Patente di servizio per il personale che esplica
il servizio di polizia stradale.
1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli,
autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose,
per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale
che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico
che pratico.
2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di
guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.
3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso
il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti
esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna
prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una
votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei
voti riportati nelle due prove.
4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio
sono nominate dal Prefetto e composte da:
a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., come membro;
c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale
in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso
il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente
ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della
patente di servizio.
6. I candidati dichiarati non idonei al primo
esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice
può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.
7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata
per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa
una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante
che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria
in corso di validità.
8. La patente di servizio può essere sospesa o,
nei casi più gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta
motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei
veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza.
La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che,
in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene
il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione,
il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale
del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente
ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.
Legislazione complementare
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DECRETO 11 agosto 2004, n.246 - Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. (GU n. 231 del 1-10-2004- testo in vigore dal: 16-10-2004)
Art. 1. Patente di servizio
1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, e' rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nel la disponibilita' dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' equiparata a quella prevista dal comma 1.
3. La patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera a), la patente di servizio e' rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente e' abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
Art. 2. Requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio
1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che sono gia' in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validita' della patente di guida posseduta.
2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attivita' di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalita' di cui all'articolo 9 del presente decreto.
Art. 3. Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale
1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneita', la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto puo' richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia.
La commissione, inoltre, e' composta da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio e' rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualita' previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validita' della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio e' aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non e' richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all'articolo 2 del presente decreto. 7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.
Art. 4. Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e' rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'esame di idoneita' si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida puo' essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.
Art. 5. Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione.
Art. 6. Variazioni della patente di guida
1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalita' e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonche' a comunicare ogni variazione di validita' e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.
Art. 7. Validita' della patente di servizio
1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell'interessato, la patente di servizio e' sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'autorita' che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio puo' essere altresi' sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi piu' gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attivita' di servizio.
3. La patente di servizio e' altresi' ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 8. Anagrafe delle patenti di servizio
1. Nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati relativi alle patenti di servizio.
2. L'Anagrafe e' popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di servizio.
Art. 9. Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di servizio
1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalita' di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilita' di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
Art. 10. Norme transitorie
1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni precedenti, e' stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio e' rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza necessita' di frequentare il corso e di superare l'esame di qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente di servizio e' rilasciata dalle autorita' indicate dagli articoli 3 e 4, le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili
per il rilascio della patente stessa. L'attivita' svolta dal dipendente nei tre anni precedenti e' documentata sulla base di apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.
Art. 11. Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato A
omissis
Allegato B
omissis
Programma del corso e materie sulle quali si svolge l'esame teorico
Il corso e' finalizzato al solo conseguimento della patente di servizio di cui all'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la pratica ciascuno della durata di 40 minuti.
Teoria
Motoveicoli e autoveicoli
1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale facenti parte del programma di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente posseduta.
2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare riferimento alla guida dei veicoli di servizio:
corretto uso della strada da parte del conducente in servizio di polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti;
inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell'ambiente;
condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative all'uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio;
velocita' e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere;
comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata;
sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane;
uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione;
anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi segnalazione acustica; funzione dei catadiottri;
comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata e conferma della validita', sospensione e revoca.
3. Nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilita' civile e penale e sulle garanzie assicurative:
manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio;
conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilita' disciplinare, responsabilita' penale, responsabilita' patrimoniale; copertura assicurativa; trattazione amministrativa dell'incidente;
pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni;
ammortizzatori scarichi; freni squilibrati;
fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneita' fisica e psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali), stati emotivi (ansia), ecc.;
condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole;
acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte;
uso cinture di sicurezza; uso del casco;
conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che sopraggiungono, (viabilita), soccorso agli infortunati; chiamate via radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio;
individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni;
coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.
4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonche' agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:
scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di comportamento del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza); stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza); emorragie (interne, esterne, trattamenti); lesioni all'apparato respiratorio (segni interventi posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni (segni, trattamenti); lesioni all'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti); come riconoscere che l'infortunato e' in vita;
comportamenti in presenza di fumo e fiamme.
5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:
equipaggiamento veicoli di servizio;
pneumatici: struttura, marcatura, velocita' massima ammessa, uso, gonfiaggio, battistrada;
dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli;
conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento;
degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di velocita', differenziale;
(manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture di sicurezza; uso casco, vedi punto 2);
significato delle spie: interventi conseguenti.
6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di emergenza:
caratteristiche e modalita' di uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio;
facolta' concesse dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi all'ordinaria prudenza.
Esercitazioni pratiche per la guida di autoveicoli
A) Nozioni preliminari.
1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al variare della velocita'.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalita' di azionamento.
3. Controllo dell'autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimenti, ispezione finale.
5. L'autista in uniforme; esigenze formali.
6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall'autoveicolo (esigenze di servizio portano a situazioni di repentinita).
7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle armi di ordinanza.
8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.
9. Apparati R.T.
B) Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti nei limiti dello stretto indispensabile.
1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternativamente; fermare il motore.
2. Frizione e cambio; innesti di velocita' in sequenza - a crescere e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Freno motore.
4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni meccanici; idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il tipo del veicolo); loro azionamento e funzionamento; ABS.
5. Frenate per normali manovre d'arresto; frenate per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).
1. Controllo strumenti cruscotto.
2. Comportamenti alle diverse velocita'.
3. Addestramento preordinato a quanto e' opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza:
distanza di sicurezza;
frenate tenendo conto del traffico retrostante;
sorpasso; uso dei retrovisori;
cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della marcia;
immissione nel flusso della circolazione, impegno ed attraversamento di incroci, comportamento al segnale di stop ed a quello di dare precedenza; ripresa della marcia previe attente ispezioni visive;
partenza, fermate ed arresti della marcia in salita, in discesa;
freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a monte; ecc.);
inversione di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilita' diretta ed indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni ausiliarie; ecc.); ingombri di carreggiata;
disfunzioni e/o avarie all'autoveicolo; segnalazioni da fare;
come comportarsi;
fermate e soste delle autocolonne; esigenze formali e disciplinari.
4. Uso dei dispositivi di illuminazione.
D) Addestramento sulla viabilita' ordinaria.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli itinerari prestabiliti fuori e dentro i centri abitati con criteri di gradualita' rispetto alle caratteristiche della strada, a quelle del traffico e a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto controllo e cautele da parte dell'istruttore).
Esercitazioni pratiche per la guida di motoveicoli
A) Nozioni preliminari.
1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al variare della velocita'.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalita' di azionamento.
3. Controllo del motoveicolo prima dell'utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimento, ispezione finale.
5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento;
occhiali adeguati; protezione delle mani; protezione dall'aria, ecc.
6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo;
adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.
7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento;
regolazione del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.
8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze di urgente allontanamento dal motoveicolo.
9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia;
valutazione circa la natura e lo stato della pavimentazione di appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della temperatura o per pioggia o simili; ecc.).
10. Apparati R.T.; cautele.
B) Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.
1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni, rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a «folle»; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente; fermare il motore; a veicolo fermo il motore per lungo tempo in funzione si surriscalda.
2. Frizione e cambio; innesti di velocita' in sequenza a crescere e a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Il motore puo' «frenare»; l'importanza di ridurre la velocita' con razionale uso dei cambio e del motore.
4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti effetti; azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione speditiva dei freni; fenomenica negativamente influenzate l'efficienza dei freni (operazioni di lavaggio; pioggia; residui grassi; acqua, ecc., cautele opportune; saggio della efficienza dei freni in partenza, ecc.).
5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).
1. Folle; avviamento motore; prima velocita'; breve spostamento;
frenatura frizione solo nell'imminenza dell'arresto; folle; arresto motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralita' di esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno, ecc.).
2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.
3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali aumenti della velocita'.
4. Addestramento preordinato a quanto e' opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza:
modalita' di marcia delle motocolonne;
distanza di sicurezza;
manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia;
sorpasso;
cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a sinistra, fermate sul limite destro e ripresa della marcia;
immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci, ripresa della marcia;
partenze ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di stazionamento del veicolo;
disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni da effettuare;
fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali e disciplinari.
D) Addestramento per gruppi all'estero.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli itinerari prestabiliti con criteri di gradualita' rispetto alle caratteristiche delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto controllo e cautele degli istruttori).
Allegato C
ESAMI DI GUIDA
Motoveicoli.
1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25 mt, disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla base del percorso, deve passare alla 2ª marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.
2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50 cm, l'uno dall'altro, un corridoio di 6 mt di lunghezza, largo quanto la massima larghezza della moto utilizzata, piu' 30 cm (15 cm per
parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocita' senza colpire i coni che lo delimitano.
3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di 4 mt, l'uno dall'altro. Il candidato dovra' effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e all'altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.
4. Prova dell'otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt (8 mt).
Il candidato dovra' descrivere un otto, quanto piu' possibile regolare, avvolgente i due coni fulcro.
Penalizzazioni:
1) abbattere uno o piu' coni;
2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;
3) allontanarsi eccessivamente dai coni;
4) mettere un piede a terra;
5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);
6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilita';
7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il quadrato (prova di frenata).
Autoveicoli.
Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo non inferiore ai venti minuti.
Circ. Min. interno 1 marzo 2005, n. M/2413/3 - Nuova disciplina del rilascio della patente di servizio. Decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246.
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre c.a. è stato pubblicato il D.M. 11 agosto 2004, n. 246, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con questo Ministero.
Il provvedimento si propone di adeguare la disciplina del rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale alle modifiche introdotte, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151.
Invero, l'articolo 139 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) ha subìto, ad opera della novella legislativa del 2003, un intervento normativo che se da un lato è ispirato ad esigenze di semplificazione e snellimento amministrativo, dall'altro si muove nella prospettiva di circoscrivere la potestà prefettizia nella materia, prevedendone il conferimento della responsabilità non in virtù di una norma di rango primario, come era in passato, ma con una disposizione di natura regolamentare.
Il provvedimento attribuisce, quindi, al Prefetto il rilascio dell'abilitazione agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale ovvero di polizia provinciale.
Tale circostanza può offrire lo spunto per una considerazione positiva che tenga conto della competenza prefettizia non in una prospettiva di meri adempimenti burocratici bensì come proiezione sul territorio di responsabilità attribuite all'autorità di governo in materia di ordine e sicurezza pubblica.
È questa l'innovazione più significativa contenuta nel regolamento che introduce, peraltro, altre novità sulle quali si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni di massima, utili a meglio orientare l'attività amministrativa degli uffici chiamati ad espletare i connessi adempimenti burocratici.
Requisiti
Per ottenere la patente di servizio di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è necessario che l'interessato contemporaneamente:
a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale (art. 2, comma 2);
b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada (art. 2, comma 1);
c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (art. 3, comma 4);
d) abbia positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale (art. 2, comma 3), ovvero svolga, all'entrata in vigore del regolamento, funzioni di polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza (art. 10, comma 2).
Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice
L'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato, per esigenze di snellimento, in sessioni secondo un calendario concordato dalla prefettura con le amministrazioni interessate, preferibilmente con cadenza bimestrale.
In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale.
L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal prefetto (art. 3, comma 3).
La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al compatimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.
Gli oneri relativi al funzionamento della commissione, compresi eventuali emolumenti spettanti ai singoli componenti nonché al segretario, secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti, sono a carico delle amministrazioni che richiedono il rilascio delle patenti di servizio.
Istruttoria
I comuni e le province interessati provvedono all'istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo (art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti, secondo le seguenti modalità.
Per ciascun dipendente interessato al rilascio, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare, debitamente compilato, il modello (allegato 1), unitamente alla copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nonché ai verbali delle prove di idoneità, se richiesti.
L'ente deve inoltre provvedere alla compilazione, a macchina o con sistemi meccanizzati, della patente di servizio, lasciando vuoti solo i campi relativi al numero e alla data di rilascio, nonché alla validità del documento, che saranno completati a cura della prefettura.
Il documento abilitativo, unitamente alla comunicazione riepilogativa (allegati 2, 3), deve essere trasmesso alla prefettura.
Il prefetto ha facoltà di chiedere in qualunque momento i documenti conservati, per prenderne visione e per ogni altra esigenza di natura burocratico-amministrativa.
Stampa e rilascio del documento
Per alcune questioni insorte sulle modalità di stampa del documento e, in ogni caso, al fine di uniformare la patente di servizio agli altri documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno ritenuto di dover sostituire il modello di cui all'allegato "A" del regolamento, con il modello che si allega in copia (all. 4).
Sono pertanto state avviate le procedure per la relativa modifica normativa. La stampa della patente di servizio è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le quali svolgono servizio gli aventi diritto.
Il rilascio delle patenti di servizio avverrà secondo le seguenti modalità.
Previa ricognizione presso gli enti interessati, le Prefetture provvederanno a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, piazza Verdi n. 10, 00198 Roma, i dati relativi al numero dei documenti da rilasciare distinti per amministrazione richiedente, trasmettendo anche copia delle richieste.
Una volta stampate, le patenti verranno recapitate presso gli uffici delle Prefetture. Queste provvederanno ad informare immediatamente dell'avvenuto deposito le amministrazioni interessate, comunicando altresì le spese di stampa e trasporto, il cui importo dovrà essere corrisposto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'atto del ricevimento della relativa fattura.
Ritirato il quantitativo richiesto, i documenti verranno dagli enti compilati, a macchina o con mezzi meccanografici, in ogni parte, tranne che per gli spazi relativi al rilascio, alla validità e agli estremi del verbale d'esame. Nel caso di rilascio senza esame nello spazio relativo ai dati d'esame dovrà essere indicato: «rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 11 agosto 2004, n. 246».
Per l'attribuzione del numero di rilascio, le Prefetture hanno a disposizione n. 8 campi: i primi 6 indicano il numero progressivo di rilascio, i successivi 2 corrispondono alla sigla della provincia.
Ovviamente la disponibilità in tempo reale dei dati sulle patenti di servizio rilasciate e sugli eventuali aggiornamenti e annotazioni, richiede l'istituzione, presso ogni Prefettura, di un registro.
Le informazioni occorrenti sono le seguenti:
- numero progressivo di rilascio;
- tipo di patente di servizi;
- data del rilascio;
- dati anagrafici del titolare;
- estremi patente rilasciata ai sensi dell'art. 116 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 (categoria, data rilascio, scadenza validità);
- ente presso cui presta servizio;
- variazioni (rinnovo, aggiornamento…);
- sospensioni e revoca.
A tale proposito, per consentire una più agevole registrazione dei dati e per il conseguente inoltro degli stessi all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è in corso di predisposizione un programma informatico le cui modalità operative verranno successivamente comunicate.
Al rinnovo e all'aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul registro.
Sospensione e revoca
La patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza (art. 7, comma 1). In questo caso la comunicazione deve essere tempestiva. Sono comunque in corso di definizione modalità operative che consentano ai Prefetti di avere immediata conoscenza dei provvedimenti sanzionatori cui è subordinata la sospensione o la revoca della patente di servizio.
La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza (art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio. In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada, né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis del codice della strada.
Le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.
In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.
In tutti questi casi, ovviamente, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare le rispettive amministrazioni sull'esigenza di richiamare i titolari di patenti di servizio al più scrupoloso rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, nell'interesse generale dell'attività istituzionale dagli stessi espletata e a tutela dell'incolumità pubblica.
Si confida, quindi, nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL. affinché venga data massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.
Allegato 1
Modulo di comunicazione dati per ottenere il rilascio della patente di servizio di cui all'art. 139 del Codice della strada
| DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO |
| Il sottoscritto |
| nato a | prov. | il |
| residente in | prov. | ||
| via | n. |
| consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76, D.P.R. |
| n. 445 del 2000), sotto la propria personale responsabilità, |
| DICHIARA |
| di essere titolare di patente di guida cat. | nr. |
| rilasciata da | in data | / | / |
| valida fino al | / | / | . |
| li |
| Firma | |
| Dichiarazione dell'Ufficio, Comando o servizio di appartenenza |
| DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO, COMANDO O SERVIZIO DI APPARTENENZA |
| Intestazione Ufficio, Comando o Servizio presso il quale il dipendente presta servizio |
| Si attesta che il Signor |
| è abilitato a svolgere i compiti di polizia stradale di cui all'articolo 11 del Codice della strada; |
| presta servizio presso questo Ufficio, Comando o Servizio di |
| dal | ; |
| ha svolto negli ultimi tre anni, in modo continuativo, compiti di polizia stradale ovvero è stato |
| assegnato alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione |
| di appartenenza; |
| ha frequentato con profitto il corso di formazione previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale |
| 11 agosto 2004, n. 264 tenuto dal | al |
| Il Responsabile del procedimento |
| Istruzione per la compilazione della dichiarazione |
| ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
| Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente civile posseduta (sia nella parte anteriore che in quella posteriore). |
Allegato 2
Modulo di comunicazione dei dipendenti per i quali si richiede il rilascio per esame della patente di servizio
| Intestazione Ufficio, Comando o Servizio presso il quale il dipendente presta servizio |
| Al Signor Prefetto di |
| Ai sensi dell'art. 139 del Codice della strada e del relativo Regolamento adottato con decreto |
| ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, |
| SI COMUNICA |
| che i dipendenti indicati in allegato prestano servizio presso questo Corpo/Servizio e hanno svolto |
| dal | al | il corso di formazione previsto dall'art. |
| 9 del regolamento, necessario per sostenere l'esame di qualificazione. Responsabile del corso è il |
| Sig. | che ha verificato la partecipazione |
| effettiva dei dipendenti indicati alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche che sono state |
| svolte secondo il programma e con le modalità previste dalla normativa. |
| Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, per ciascun dipendente |
| interessato è stata compilata la dichiarazione di cui all'allegato 1 della circolare | |
| ed è stata altresì acquisita copia della patente civile di guida in |
| corso di validità. Tutta la documentazione è depositata agli atti di questo ufficio. |
| Sulla base delle risultanze istruttorie disponibili, |
| SI ATTESTA |
| che i dipendenti in allegato sono nelle condizioni previste dalla predetta normativa per sostenere |
| gli esami di qualificazione per il rilascio della patente di servizio. |
| Come previsto dall'articolo 3, comma 2 del regolamento, per ciascun dipendente si allega la |
| patente di servizio debitamente compilata. |
| Il Responsabile dell'Ufficio, Comando o Servizio |
Allegato 3
Modulo di comunicazione dei dipendenti per i quali si richiede il rilascio della patente di servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. n. 246 del 2004
| Intestazione Ufficio, Comando o Servizio presso il quale il dipendente presta servizio |
| Al Signor Prefetto di |
| Ai sensi dell'art. 139 del Codice della strada e del relativo Regolamento adottato con decreto |
| ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, |
| SI DICHIARA |
| che i dipendenti indicati in allegato prestano servizio presso questo Corpo/Servizio e si trovano nelle |
| condizioni previste dall'articolo 10 del regolamento per ottenere il rilascio della patente di servizio |
| senza esame. |
| Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, per ciascun dipendente |
| interessato è stata compilata la dichiarazione di cui all'allegato 1 della circolare | |
| ed è stata altresì acquisita copia della patente civile di guida in |
| corso di validità. Tutta la documentazione è depositata agli atti di questo ufficio. |
| Come previsto dall'articolo 3, comma 2 del regolamento, per ciascun dipendente si allega la |
| patente di servizio debitamente compilata. |
| Il Responsabile dell'Ufficio, Comando o Servizio |
| Allegato alla comunicazione prot. n. | del |
| Autorità | Data rilascio | Scadenza | Corso | |||||
| Nome | Cognome | Data | Luogo | N. patente | che ha rilasciato | patente | validità | formaz. |
| dipendente | dipendente | nascita | nascita | civile | la patente civile | civile | patente civ. | completato |
| in data | ||||||||
Allegato 4
Fac simile del documento
omissis
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre c.a. è stato pubblicato il D.M. 11 agosto 2004, n. 246, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con questo Ministero.
Il provvedimento si propone di adeguare la disciplina del rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale alle modifiche introdotte, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151.
Invero, l'articolo 139 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) ha subìto, ad opera della novella legislativa del 2003, un intervento normativo che se da un lato è ispirato ad esigenze di semplificazione e snellimento amministrativo, dall'altro si muove nella prospettiva di circoscrivere la potestà prefettizia nella materia, prevedendone il conferimento della responsabilità non in virtù di una norma di rango primario, come era in passato, ma con una disposizione di natura regolamentare.
Il provvedimento attribuisce, quindi, al Prefetto il rilascio dell'abilitazione agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale ovvero di polizia provinciale.
Tale circostanza può offrire lo spunto per una considerazione positiva che tenga conto della competenza prefettizia non in una prospettiva di meri adempimenti burocratici bensì come proiezione sul territorio di responsabilità attribuite all'autorità di governo in materia di ordine e sicurezza pubblica.
È questa l'innovazione più significativa contenuta nel regolamento che introduce, peraltro, altre novità sulle quali si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni di massima, utili a meglio orientare l'attività amministrativa degli uffici chiamati ad espletare i connessi adempimenti burocratici.
Requisiti
Per ottenere la patente di servizio di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è necessario che l'interessato contemporaneamente:
a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale (art. 2, comma 2);
b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada (art. 2, comma 1);
c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (art. 3, comma 4);
d) abbia positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale (art. 2, comma 3), ovvero svolga, all'entrata in vigore del regolamento, funzioni di polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza (art. 10, comma 2).
Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice
L'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato, per esigenze di snellimento, in sessioni secondo un calendario concordato dalla prefettura con le amministrazioni interessate, preferibilmente con cadenza bimestrale.
In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale.
L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal prefetto (art. 3, comma 3).
La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al compatimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.
Gli oneri relativi al funzionamento della commissione, compresi eventuali emolumenti spettanti ai singoli componenti nonché al segretario, secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti, sono a carico delle amministrazioni che richiedono il rilascio delle patenti di servizio.
Istruttoria
I comuni e le province interessati provvedono all'istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo (art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti, secondo le seguenti modalità.
Per ciascun dipendente interessato al rilascio, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare, debitamente compilato, il modello (allegato 1), unitamente alla copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nonché ai verbali delle prove di idoneità, se richiesti.
L'ente deve inoltre provvedere alla compilazione, a macchina o con sistemi meccanizzati, della patente di servizio, lasciando vuoti solo i campi relativi al numero e alla data di rilascio, nonché alla validità del documento, che saranno completati a cura della prefettura.
Il documento abilitativo, unitamente alla comunicazione riepilogativa (allegati 2, 3), deve essere trasmesso alla prefettura.
Il prefetto ha facoltà di chiedere in qualunque momento i documenti conservati, per prenderne visione e per ogni altra esigenza di natura burocratico-amministrativa.
Stampa e rilascio del documento
Per alcune questioni insorte sulle modalità di stampa del documento e, in ogni caso, al fine di uniformare la patente di servizio agli altri documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno ritenuto di dover sostituire il modello di cui all'allegato "A" del regolamento, con il modello che si allega in copia (all. 4).
Sono pertanto state avviate le procedure per la relativa modifica normativa. La stampa della patente di servizio è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le quali svolgono servizio gli aventi diritto.
Il rilascio delle patenti di servizio avverrà secondo le seguenti modalità.
Previa ricognizione presso gli enti interessati, le Prefetture provvederanno a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, piazza Verdi n. 10, 00198 Roma, i dati relativi al numero dei documenti da rilasciare distinti per amministrazione richiedente, trasmettendo anche copia delle richieste.
Una volta stampate, le patenti verranno recapitate presso gli uffici delle Prefetture. Queste provvederanno ad informare immediatamente dell'avvenuto deposito le amministrazioni interessate, comunicando altresì le spese di stampa e trasporto, il cui importo dovrà essere corrisposto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'atto del ricevimento della relativa fattura.
Ritirato il quantitativo richiesto, i documenti verranno dagli enti compilati, a macchina o con mezzi meccanografici, in ogni parte, tranne che per gli spazi relativi al rilascio, alla validità e agli estremi del verbale d'esame. Nel caso di rilascio senza esame nello spazio relativo ai dati d'esame dovrà essere indicato: «rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 11 agosto 2004, n. 246».
Per l'attribuzione del numero di rilascio, le Prefetture hanno a disposizione n. 8 campi: i primi 6 indicano il numero progressivo di rilascio, i successivi 2 corrispondono alla sigla della provincia.
Ovviamente la disponibilità in tempo reale dei dati sulle patenti di servizio rilasciate e sugli eventuali aggiornamenti e annotazioni, richiede l'istituzione, presso ogni Prefettura, di un registro.
Le informazioni occorrenti sono le seguenti:
- numero progressivo di rilascio;
- tipo di patente di servizi;
- data del rilascio;
- dati anagrafici del titolare;
- estremi patente rilasciata ai sensi dell'art. 116 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 (categoria, data rilascio, scadenza validità);
- ente presso cui presta servizio;
- variazioni (rinnovo, aggiornamento…);
- sospensioni e revoca.
A tale proposito, per consentire una più agevole registrazione dei dati e per il conseguente inoltro degli stessi all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è in corso di predisposizione un programma informatico le cui modalità operative verranno successivamente comunicate.
Al rinnovo e all'aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul registro.
Sospensione e revoca
La patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza (art. 7, comma 1). In questo caso la comunicazione deve essere tempestiva. Sono comunque in corso di definizione modalità operative che consentano ai Prefetti di avere immediata conoscenza dei provvedimenti sanzionatori cui è subordinata la sospensione o la revoca della patente di servizio.
La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza (art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio. In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada, né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis del codice della strada.
Le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.
In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al codice della strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.
In tutti questi casi, ovviamente, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare le rispettive amministrazioni sull'esigenza di richiamare i titolari di patenti di servizio al più scrupoloso rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, nell'interesse generale dell'attività istituzionale dagli stessi espletata e a tutela dell'incolumità pubblica.
Si confida, quindi, nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL. affinché venga data massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.
Allegato 1
Modulo di comunicazione dati per ottenere il rilascio della patente di servizio di cui all'art. 139 del Codice della strada
| DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO |
| Il sottoscritto |
| nato a | prov. | il |
| residente in | prov. | ||
| via | n. |
| consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76, D.P.R. |
| n. 445 del 2000), sotto la propria personale responsabilità, |
| DICHIARA |
| di essere titolare di patente di guida cat. | nr. |
| rilasciata da | in data | / | / |
| valida fino al | / | / | . |
| li |
| Firma | |
| Dichiarazione dell'Ufficio, Comando o servizio di appartenenza |
| DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO, COMANDO O SERVIZIO DI APPARTENENZA |
| Intestazione Ufficio, Comando o Servizio presso il quale il dipendente presta servizio |
| Si attesta che il Signor |
| è abilitato a svolgere i compiti di polizia stradale di cui all'articolo 11 del Codice della strada; |
| presta servizio presso questo Ufficio, Comando o Servizio di |
| dal | ; |
| ha svolto negli ultimi tre anni, in modo continuativo, compiti di polizia stradale ovvero è stato |
| assegnato alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione |
| di appartenenza; |
| ha frequentato con profitto il corso di formazione previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale |
| 11 agosto 2004, n. 264 tenuto dal | al |
| Il Responsabile del procedimento |
| Istruzione per la compilazione della dichiarazione |
| ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
| Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente civile posseduta (sia nella parte anteriore che in quella posteriore). |
Allegato 2
Modulo di comunicazione dei dipendenti per i quali si richiede il rilascio per esame della patente di servizio
| Intestazione Ufficio, Comando o Servizio presso il quale il dipendente presta servizio |
| Al Signor Prefetto di |
| Ai sensi dell'art. 139 del Codice della strada e del relativo Regolamento adottato con decreto |
| ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, |
| SI COMUNICA |
| che i dipendenti indicati in allegato prestano servizio presso questo Corpo/Servizio e hanno svolto |
| dal | al | il corso di formazione previsto dall'art. |
| 9 del regolamento, necessario per sostenere l'esame di qualificazione. Responsabile del corso è il |
| Sig. | che ha verificato la partecipazione |
| effettiva dei dipendenti indicati alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche che sono state |
| svolte secondo il programma e con le modalità previste dalla normativa. |
| Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, per ciascun dipendente |
| interessato è stata compilata la dichiarazione di cui all'allegato 1 della circolare | |
| ed è stata altresì acquisita copia della patente civile di guida in |
| corso di validità. Tutta la documentazione è depositata agli atti di questo ufficio. |
| Sulla base delle risultanze istruttorie disponibili, |
| SI ATTESTA |
| che i dipendenti in allegato sono nelle condizioni previste dalla predetta normativa per sostenere |
| gli esami di qualificazione per il rilascio della patente di servizio. |
| Come previsto dall'articolo 3, comma 2 del regolamento, per ciascun dipendente si allega la |
| patente di servizio debitamente compilata. |
| Il Responsabile dell'Ufficio, Comando o Servizio |
Allegato 3
Modulo di comunicazione dei dipendenti per i quali si richiede il rilascio della patente di servizio ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del D.M. n. 246 del 2004
| Intestazione Ufficio, Comando o Servizio presso il quale il dipendente presta servizio |
| Al Signor Prefetto di |
| Ai sensi dell'art. 139 del Codice della strada e del relativo Regolamento adottato con decreto |
| ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, |
| SI DICHIARA |
| che i dipendenti indicati in allegato prestano servizio presso questo Corpo/Servizio e si trovano nelle |
| condizioni previste dall'articolo 10 del regolamento per ottenere il rilascio della patente di servizio |
| senza esame. |
| Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, per ciascun dipendente |
| interessato è stata compilata la dichiarazione di cui all'allegato 1 della circolare | |
| ed è stata altresì acquisita copia della patente civile di guida in |
| corso di validità. Tutta la documentazione è depositata agli atti di questo ufficio. |
| Come previsto dall'articolo 3, comma 2 del regolamento, per ciascun dipendente si allega la |
| patente di servizio debitamente compilata. |
| Il Responsabile dell'Ufficio, Comando o Servizio |
| Allegato alla comunicazione prot. n. | del |
| Autorità | Data rilascio | Scadenza | Corso | |||||
| Nome | Cognome | Data | Luogo | N. patente | che ha rilasciato | patente | validità | formaz. |
| dipendente | dipendente | nascita | nascita | civile | la patente civile | civile | patente civ. | completato |
| in data | ||||||||
Allegato 4
Fac simile del documento
Si omette il fac simile.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 15 maggio 2005, n. 2795/M300 - Artt. 1, comma 3, ultimo capoverso, e 4 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246 ("Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale"). Istruzioni applicative.
Com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2004 è stato pubblicato il D.M. 11 agosto 2004, n. 246 (riportato in precedenza), di seguito denominato Regolamento, recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale".
Al riguardo, si evidenzia che lo stesso Regolamento, dopo aver circoscritto l'ambito soggettivo di applicabilità delle nuove disposizioni al personale di cui all'art. 12, commi 1 e 3, let. a), del vigente c.d.s. (D.Lgs. n. 285 del 1992), ha stabilito che la patente di servizio è rilasciata:
a) dal Prefetto, per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia municipale e provinciale;
b) dal competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i dipendenti dell'ANAS; ed in tal caso, i criteri e le modalità di rilascio sono stabiliti dal Ministero stesso con proprio decreto;
c) dal competente Ufficio dell'Amministrazione di appartenenza, per tutti gli altri soggetti previsti dal richiamato art. 12, commi 1 e 3, lett. a); ed in quest'ambito, per quanto attiene al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di rilascio sono anch'essi stabiliti dallo stesso Ministero con il decreto di cui al precedente punto 2.
Ciò posto si informa che, in attuazione degli artt. 1, comma 3, ult. cpv., e 4, comma 1, del Regolamento, è stato adottato ed è in corso di pubblicazione il richiamato decreto dirigenziale, recante la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità ed ai criteri di rilascio della patente di servizio sia per i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia per i dipendenti dell'ANAS.
Tenuto conto sia delle disposizioni contenute nel Regolamento sia di quelle stabilite con il predetto decreto dirigenziale, si illustrano di seguito i tratti salienti della nuova disciplina.
A. Modalità di rilascio della patente di servizio.
La patente di servizio è rilasciata dall'Ufficio del SIIT - Settore trasporti competente per territorio:
1. in via generale, sulla base del possesso dei prescritti requisiti soggettivi (v. par. B) e previa frequenza di un apposito corso di qualificazione e superamento di un esame finale, così come prescritto dall'art. 2, comma 2, del Regolamento;
2. nel periodo transitorio, soltanto sulla base del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e senza necessità di frequenza di apposito corso di qualificazione né di superamento di esame.
Al riguardo si fa anzitutto presente che, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, potranno essere rilasciate patenti di servizio esclusivamente nelle ipotesi di cui al precedente punto 2.
Pertanto, si rinviano a successiva circolare le istruzioni in tema di svolgimento dei corsi e dei relativi esami.
Per quanto attiene, invece, il rilascio della patente di servizio in esenzione di esame, i responsabili degli Uffici presso i quali gli interessati prestano servizio debbono rivolgere apposita istanza al Direttore Generale del SIIT - Settore trasporti competente per territorio, corredata dalle schede degli aventi titolo e da ogni documentazione utile a verificarne i requisiti.
Conclusa positivamente l'istruttoria, il Direttore Generale del SIIT - Settore trasporti, rilascia la patente di servizio registrandone i dati nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando gli appositi campi già predisposti dal Centro elaborazione dati di questo Dipartimento.
La relativa procedura informatica sarà in linea a partire dal 6 giugno 2005.
B. Requisiti soggettivi.
La patente di servizio, da conseguire a seguito di frequenza del corso di qualificazione e di superamento dell'esame finale, è rilasciata al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l'ANAS che:
a) sia in possesso della patente di guida di cui all'art. 116, comma 3, c.d.s.;
b) sia abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3, let. a) c.d.s.;
c) sia adibito alla guida di veicoli destinati ai servizi di polizia stradale, ovvero di veicoli in disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali.
La patente di servizio, da conseguire in esenzione di esame, è rilasciata al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l'ANAS che:
- sia in possesso del requisito di cui al precedente punti a);
- alla data del 16 ottobre 2004 risulti essere stato adibito nei tre anni precedenti ed in modo continuativo ai compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3, let. a), c.d.s. ed alla guida dei veicoli di cui al precedente punto c); per espressa previsione contenuta nell'art. 10, comma 2, del Regolamento, tale requisito è comprovato sulla base di apposita dichiarazione del responsabile dell'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato il servizio da valutare.
C. Modulistica.
Il prototipo della patente di servizio è riprodotto nell'allegato A al Regolamento.
Tuttavia, nel dar corso alle procedure di stampa della modulistica, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha formulato alcune osservazioni in ordine alle dimensioni del modello e, pertanto, ne è stata concordata una modifica che si è già provveduto a predisporre.
Conseguentemente, al fine di non ritardare oltremodo l'applicazione della nuova disciplina, si è altresì concordato di procedere alla stampa ed alla fornitura dei modelli di patente di servizio secondo le rinnovate dimensioni (formato 14,5 × 11,00 anziché 10.5 × 21,5).
Gli Uffici dei SIIT - Settori trasporti, competenti per territorio, sono quindi autorizzati all'utilizzo della predetta modulistica che sarà distribuita nelle more della adozione della modifica dell'Allegato A al Regolamento.
Pertanto, fermo restando che la procedura informatica predisposta per la registrazione dei dati delle patenti di servizio nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2005 (cfr. par. A)), i competenti Uffici dei SIIT potranno provvedere alla stampa delle patenti stesse non appena sarà recapitata la richiesta fornitura della necessaria modulistica.
Per quanto concerne, infine, le modalità di compilazione della patente di servizio e la relativa registrazione dei dati nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida, si rinvia alle istruzioni descritte nell'allegato Manuale d'uso, i cui eventuali successivi aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina iniziale della stessa procedura informatica.
D. Validità della patente di servizio.
La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli artt. 116 e 138 c.d.s. (art. 1, comma 4, Regolamento)
Pertanto, ne consegue che:
- nell'ambito della patente di servizio è prevista una abilitazione che consente la guida di motoveicoli e di ciclomotori, ed una abilitazione che consente la guida di autoveicoli e ciclomotori;
- la patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida (art. 3, comma 5, Regolamento);
- la patente di servizio è aggiornata in caso di variazione di categoria della patente di guida (art. 3, comma 6, Regolamento);
- nel caso di sospensione o revoca della patente di guida, è parimenti sospesa o revocata la patente di servizio (art. 7, comma 1, Regolamento).
La patente di servizio, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di un anno ovvero, nei casi più gravi, revocata, quando il titolare, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell'Amministrazione o di altri soggetti, nell'esercizio dell'attività di servizio (art. 7, comma 2, Regolamento).
La patente di servizio è altresì soggetta al ritiro, alla sospensione e alla revoca in tutti i casi di violazione delle norme del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio; dette sanzioni non si estendono, però, anche alla patente di guida (art. 7, comma 3, Regolamento).
Viceversa, va evidenziato che per la patente di servizio non trova applicazione l'istituto della patente a punti e, a condizione che la violazione sia commessa alla guida di veicoli di servizio, la detrazione dei punti non è applicata nemmeno alla patente di guida (art. 7, comma 4, Regolamento).
Decr. Min. Trasporti 2 maggio 2005 - Procedure per il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale dell'ANAS. (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 108). (Circ. Min. trasporti 26 aprile 2006, n. 1976/M300. Decreto 2 maggio 2005, riportata di seguito)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Visto l'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il D.M. 11 agosto 2004, n. 246 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Norme per il rilascio della patente di servizio»;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 3 - 2° capoverso e 4 del citato D.M. 11 agosto 2004, n. 246;
Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità di rilascio della patente di servizio ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ai dipendenti dell'ANAS;
Decreta
1. Rilascio patente di servizio a seguito di esame.
1. Al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al personale dell'ANAS, abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) CdS ed adibito alla guida di veicoli destinati ai medesimi servizi ovvero di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, la patente di servizio è rilasciata dall'Ufficio del SIIT - Settore trasporti competente per territorio, previa frequentazione del corso di qualificazione e superamento di esame finale di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 11 agosto 2004, n. 246.
2. I responsabili degli Uffici dirigenziali centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAS individuano il personale che ha titolo a partecipare al corso di qualificazione ed all'esame di cui al comma 1, in quanto adibiti alla guida di veicoli che espletano servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, ed inviano al Dipartimento per i trasporti terrestri i relativi elenchi corredati di schede descrittive per ciascun dipendente e di ogni documentazione utile ai fini della valutazione da parte del Dipartimento medesimo.
3. I corsi sono organizzati, secondo il programma di cui all'allegato B del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 e, limitatamente all'abilitazione alla guida di autoveicoli, anche mediante raggruppamenti. Gli esami sono svolti presso il Dipartimento per i trasporti terrestri davanti ad una commissione nominata dal capo del Dipartimento composta da almeno tre membri di cui uno appartenente alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato ovvero alla Polizia municipale.
2. Rilascio della patente di servizio nel periodo transitorio.
1. Al personale di cui all'art. 1, che alla data del 16 ottobre 2004 risulta essere stato adibito nei tre anni precedenti, in modo continuativo, a compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) CdS ed alla guida di veicoli destinati al medesimo servizio ovvero alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata, sulla base della patente posseduta, dal SIIT di competenza - Settore trasporti, senza necessità di frequentare il corso e di sostenere il relativo esame finale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i responsabili degli uffici presso i quali gli interessati prestano servizio, rivolgono apposita istanza al direttore generale del SIIT - Settore trasporti, corredata delle schede degli aventi titolo e di ogni documentazione utile a verificarne i requisiti. Il direttore generale del SIIT - Settore trasporti a seguito di istruttoria, rilascia, qualora ne ricorrano i presupposti, la patente di servizio, annotandone i dati nell'apposito campo previsto nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Circ. Min. trasporti 26 aprile 2006, n. 1976/M300. Decreto 2 maggio 2005 ("Procedure per il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale dell'Anas"). Circolare n. 2795/M300 del 15 maggio 2005 - Chiarimenti.
Com'è noto, con circolare n. 2795/M300 del 15 maggio 2005, sono state impartite istruzioni applicative in ordine al rilascio delle patenti di servizio, di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, secondo le modalità stabilite dal decreto 2 maggio 2005, in corso di pubblicazione al momento della adozione della circolare applicativa.
Nonostante i chiarimenti già forniti, questo Dipartimento ha avuto modo di appurare il permanere di dubbi interpretativi in ordine sia ai requisiti richiesti al fine del conseguimento della patente di servizio in esenzione di esame sia agli Uffici competenti al rilascio.
Si ritiene, pertanto, opportuno ribadire che, per espressa previsione dell'art. 2, comma 1, del citato decreto 2 maggio 2005, la patente di servizio può essere rilasciata, in esenzione di esame, al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l'Anas solo a condizione che concorrano tutti i seguenti requisiti:
1. possesso della patente di guida di cui all'art. 116 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992;)
2. l'essere stati adibiti, alla data del 16 ottobre 2004 e nei tre anni precedenti ed in modo continuativo, ai compiti di Polizia stradale (art. 12, comma 3, lett. a), del Codice della strada);
3. l'essere stati adibiti, alla data del 16 ottobre 2004 e nei tre anni precedenti ed in modo continuativo, alla guida dei veicoli destinati al servizio di Polizia stradale ovvero alla guida di veicoli utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza.
Ad ulteriore chiarimento, si tenga presente che l'essere stati "adibiti" a compiti di Polizia stradale ed alla guida dei predetti veicoli evidenzia la circostanza che l'interessato abbia effettivamente svolto tali attività.
Infine, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto 2 maggio 2005, la patente di servizio è rilasciata esclusivamente dall'Ufficio del S.I.I.T. - Settore trasporti competente per territorio, su istanza rivolta a quest'ultimo.
Dottrina ![]()
INFANTINO F., La semplificazione delle procedure
automobilistiche, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 1
INFANTINO
F., I conducenti dei veicoli
a motore - Patente di servizio, tomo
I, in Riv. giur. circolaz. e trasp. 1999, suppl. al n. 6, 7. INFANTINO
F., I conducenti dei veicoli a motore - tomo II, in Riv. giur. circolaz. e trasp.,
2000, suppl. al n. 3, 7.
INFANTINO F., Il nuovo codice della strada: depenalizzazione
dei reati minori, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 466