Codice 

Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311.

Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare 

Convenzione mondiale sulla circolazione e sulla segnaletica

Dottrina 

INFANTINO F., La semplificazione delle procedure automobilistiche, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 1
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli a motore - tomo I, in Riv. giur. circolaz. e trasp. 1999, suppl. al n. 6, 7.
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli a motore - tomo II, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, suppl. al n. 3, 7.
INFANTINO F., Il nuovo codice della strada: depenalizzazione dei reati minori, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 466

Sanzioni


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