Codice ![]()
Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato
di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311.
Giurisprudenza ![]()
non riportata
Regolamento
non riportata
Legislazione complementare ![]()
Convenzione mondiale sulla circolazione
e sulla segnaletica
Dottrina ![]()
INFANTINO F., La semplificazione delle
procedure automobilistiche, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 1
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli
a motore - tomo I, in Riv. giur. circolaz. e trasp. 1999, suppl. al n.
6, 7.
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli
a motore - tomo II, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, suppl. al
n. 3, 7.
INFANTINO F., Il nuovo codice della strada: depenalizzazione
dei reati minori, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 466
Sanzioni
Vai al Prontuario