
Codice
Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle ricerche,
emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la
costruzione, il
controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione
di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza
della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti
le
strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico
o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico
ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto
di specifico
concerto nei casi previsti dalla legge (1).
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche
situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia
assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
(4)
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni
dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità
di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti
in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo
2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere
C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo,
una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (2).
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro
un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari
provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando
le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
di cui all’articolo 2, comma 2.
6.Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati
la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità
stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei
trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere
compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze
della circolazione stradale (2).
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni
del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita
all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35,
comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale,
elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi
internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle
direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti
(3).
------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre
1998, n. 366.
(2) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade sono
state stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (G.U. 7 gennaio 2002, n. 5,
S.O.).
(3) Articolo così modificato dall'art. 9,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(4) Comma così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
Le disposizioni degli artt.13 e 13 bis codice della strada stabiliscono che l'agente accertatore che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 10-04-2006, n.
1237 Massima redazionale, 2006
Il codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell'opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 D.Lgs. n. 285 del 1992) all'iniziativa provvedimentale dell'ente proprietario; ciò non significa che quest'ultimo possa catalogare l'opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall'analisi dei relativi margini di discrezionalità riservati all'ente proprietario, (cfr. C.d.S. Sezione IV, richiamata dalla società appellata, 10 maggio 2004, n. 2883). Nella specie trova applicazione la disciplina di PRG relativa alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non senza considerare, tra l'altro, che l'art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, "nelle strade in cui sussistono già fronti continui di fabbricati".
Cons. Stato Sez. V, 01-03-2005, n. 776, P.G. e altri
c. Comune di Reggio Calabria e altri, Nuovo Dir., 2005, 393
Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), prevede le disposizioni disciplinanti la costruzione e gestione delle strade devono rispettare l'ambiente e la riduzione dell'inquinamento, per la salvaguardia di coloro che abitano gli edifici adiacenti alle strade stesse. Alla luce di ciò la costruzione di barriere fonoassorbenti, in conformità con l'art. 32 Cost., deve completare le opere autostradali già esistenti, e costituisce un rimedio che il Sindaco può legittimamente disporre, con provvedimento contingibile ed urgente, in quanto posto a tutela del diritto primario ed irrinunciabile, nonché costituzionalmente garantito, alla salute.
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 30-05-2003, n.
661 Comune di Bologna c. ANAS e S.p.a. Autostrade
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2004, n. 127.)
1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.
2. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.
3. Fascia di pertinenza acustica.
1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
4. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione.
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.
5. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti.
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.
6. interventi per il rispetto dei limiti.
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.
7. Interventi diretti sul ricettore.
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Interventi di risanamento acustico a carico del titolare.
1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.
9. Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli.
1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.
10. Monitoraggio.
1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.
11. Disposizioni finali.
1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del D.M. 29 novembre 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato 1 - (previsto dall'articolo 3, comma 1)
Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)
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SOTTOTIPI |
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Scuole*, ospedali, case di cura |
Altri Ricettori |
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TIPO DI STRADA |
A FINI |
|
e di riposo |
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|
(secondo codice |
ACUSTICI |
Ampiezza |
|
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|
della strada) |
(secondo D.M. |
fascia di |
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5.11.01 - Norme |
pertinenza |
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|
funz. E geom. Per la |
acustici (m) |
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
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|
costruzione di strade) |
|
dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
A - autostrada |
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250 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
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|
|
|
|
|
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|
B - extraurbana |
|
|
|
|
|
|
|
principale |
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250 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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C 1 |
250 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
C - extraurbana |
|
|
|
|
|
|
|
secondaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
C 2 |
150 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D - urbana di |
|
|
|
|
|
|
|
scorrimento |
|
100 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E - urbana di |
|
|
|
|
quartiere |
|
30 |
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C |
|
|
|
|
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in |
|
|
|
|
modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come |
|
D - locale |
|
30 |
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. |
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|
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|
* per le scuole vale il solo limite diurno |
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Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)
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SOTTOTIPI |
|
Scuole*, ospedali, case di cura |
Altri Ricettori |
|
TIPO DI STRADA |
A FINI |
|
e di riposo |
|
|
(secondo codice |
ACUSTICI |
Ampiezza |
|
|
|
della strada) |
(secondo norme |
fascia di |
|
|
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CNR 1980 e direttive |
pertinenza |
|
|
|
|
|
|
PUT) |
acustica (m) |
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
|
|
|
|
dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
dB(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
70 |
60 |
|
A - autostrada |
|
(fascia A) |
50 |
40 |
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
(fascia B) |
|
|
65 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B - extraurbana |
|
100 |
|
|
70 |
60 |
|
principale |
|
(fascia A) |
50 |
40 |
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
(fascia B) |
|
|
65 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ca |
100 |
|
|
70 |
60 |
|
|
(strade a carreggiate |
(fascia A) |
50 |
40 |
|
|
|
|
separate e tipo IV |
150 |
|
|
|
|
|
|
CNR 1980) |
(fascia B) |
|
|
65 |
55 |
|
C - extraurbana |
|
|
|
|
|
|
|
secondaria |
Cb |
|
|
|
|
|
|
|
(tutte le altre strade |
100 |
|
|
70 |
60 |
|
|
extraurbane |
(fascia A) |
50 |
40 |
|
|
|
|
secondarie) |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
(fascia B) |
|
|
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Da |
|
|
|
|
|
|
|
(strade a carreggiate |
100 |
50 |
40 |
70 |
60 |
|
|
separate e |
|
|
|
|
|
|
|
interquartiere) |
|
|
|
|
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|
D - urbana di |
|
|
|
|
|
|
|
scorrimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Db |
|
|
|
|
|
|
|
(tutte le altre strade |
100 |
50 |
40 |
65 |
55 |
|
|
urbane di |
|
|
|
|
|
|
|
scorrimento) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E - urbana di |
|
|
|
|
quartiere |
|
30 |
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C |
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|
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in |
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modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come |
|
D - locale |
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30 |
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. |
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|
* per le scuole vale il solo limite diurno |
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per notizia:
L. 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.M. 1° giugno 2001 Catasto delle strade
D.M. 5 giugno 2001 - Sicurezza nelle gallerie stradali
D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade
Note
Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 13 comma 2 CdS |
È stata estesa la possibilità di derogare alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade anche per le strade di nuova costruzione. |
Nella formulazione originaria del codice, la norma consentiva di derogare solo per gli adeguamenti di strade già costruite e non già per le |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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La possibilità di deroga, che è ammessa solo per specifiche situazioni determinate da condizioni locali, ambientali, paesaggistiche ed archeologiche è comunque subordinata alla garanzia, in sede progettuale, di un buon livello di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento. |
nuove strade. |
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