Codice

Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge (1).
2.  La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
(4)

3.  Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (2).
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.
6.Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale (2).

7.  Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti (3).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(2) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade sono state stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (G.U. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.).
(3) Articolo così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(4) Comma così modificato dal D.L. 27 giugno 2003,  n. 151
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.


Giurisprudenza 

 

Le disposizioni degli artt.13 e 13 bis codice della strada stabiliscono che l'agente accertatore che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 10-04-2006, n. 1237 Massima redazionale, 2006

Il codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell'opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 D.Lgs. n. 285 del 1992) all'iniziativa provvedimentale dell'ente proprietario; ciò non significa che quest'ultimo possa catalogare l'opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall'analisi dei relativi margini di discrezionalità riservati all'ente proprietario, (cfr. C.d.S. Sezione IV, richiamata dalla società appellata, 10 maggio 2004, n. 2883). Nella specie trova applicazione la disciplina di PRG relativa alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non senza considerare, tra l'altro, che l'art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, "nelle strade in cui sussistono già fronti continui di fabbricati".

Cons. Stato Sez. V, 01-03-2005, n. 776, P.G. e altri c. Comune di Reggio Calabria e altri, Nuovo Dir., 2005, 393

Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), prevede le disposizioni disciplinanti la costruzione e gestione delle strade devono rispettare l'ambiente e la riduzione dell'inquinamento, per la salvaguardia di coloro che abitano gli edifici adiacenti alle strade stesse. Alla luce di ciò la costruzione di barriere fonoassorbenti, in conformità con l'art. 32 Cost., deve completare le opere autostradali già esistenti, e costituisce un rimedio che il Sindaco può legittimamente disporre, con provvedimento contingibile ed urgente, in quanto posto a tutela del diritto primario ed irrinunciabile, nonché costituzionalmente garantito, alla salute.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 30-05-2003, n. 661 Comune di Bologna c. ANAS e S.p.a. Autostrade

Regolamento 

non previsto

Legislazione complementare  

D.M. 19 aprile 2006. Costruzione intersezioni stradali.

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2004, n. 127.)

1. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);

d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

2. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

A. autostrade;

B. strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

3. Fascia di pertinenza acustica.

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

4. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione.

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

5. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti.

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.

2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

6. interventi per il rispetto dei limiti.

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

7. Interventi diretti sul ricettore.

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Interventi di risanamento acustico a carico del titolare.

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

9. Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli.

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

10. Monitoraggio.

1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

11. Disposizioni finali.

1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del D.M. 29 novembre 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato 1 - (previsto dall'articolo 3, comma 1)

Tabella 1

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

 

 

 

 

 

 

SOTTOTIPI 

 

Scuole*, ospedali, case di cura 

Altri Ricettori 

TIPO DI STRADA 

A FINI 

 

e di riposo 

 

(secondo codice  

ACUSTICI 

Ampiezza 

 

 

della strada) 

(secondo D.M.  

fascia di 

 

 

 

 

5.11.01 - Norme  

pertinenza 

 

 

 

 

 

funz. E geom. Per la 

acustici (m) 

Diurno 

Notturno 

Diurno 

Notturno 

 

costruzione di strade) 

 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - autostrada 

 

250 

50 

40 

65 

55 

 

 

 

 

 

 

 

B - extraurbana 

 

 

 

 

 

 

principale 

 

250 

50 

40 

65 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

250 

50 

40 

65 

55 

C - extraurbana 

 

 

 

 

 

 

secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

C

150 

50 

40 

65 

55 

 

 

 

 

 

 

 

D - urbana di 

 

 

 

 

 

 

scorrimento 

 

100 

50 

40 

65 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

E - urbana di  

 

 

 

quartiere 

 

30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C 

 

 

 

allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in 

 

 

 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come 

D - locale 

 

30 

prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. 

 

 

 

 

 

 

* per le scuole vale il solo limite diurno 

 

Tabella 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

 

 

 

 

 

 

SOTTOTIPI 

 

Scuole*, ospedali, case di cura 

Altri Ricettori 

TIPO DI STRADA 

A FINI 

 

e di riposo 

 

(secondo codice  

ACUSTICI 

Ampiezza 

 

 

della strada) 

(secondo norme 

fascia di 

 

 

 

 

CNR 1980 e direttive 

pertinenza 

 

 

 

 

 

PUT) 

acustica (m) 

Diurno 

Notturno 

Diurno 

Notturno 

 

 

 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

70 

60 

A - autostrada 

 

(fascia A) 

50 

40 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

(fascia B) 

 

 

65 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - extraurbana 

 

100 

 

 

70 

60 

principale 

 

(fascia A) 

50 

40 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

(fascia B) 

 

 

65 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

100 

 

 

70 

60 

 

(strade a carreggiate 

(fascia A) 

50 

40 

 

 

 

separate e tipo IV 

150 

 

 

 

 

 

CNR 1980) 

(fascia B) 

 

 

65 

55 

C - extraurbana 

 

 

 

 

 

 

secondaria 

C

 

 

 

 

 

 

(tutte le altre strade 

100 

 

 

70 

60 

 

extraurbane 

(fascia A) 

50 

40 

 

 

 

secondarie) 

150 

 

 

 

 

 

 

(fascia B) 

 

 

65 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

(strade a carreggiate 

100 

50 

40 

70 

60 

 

separate e  

 

 

 

 

 

 

interquartiere) 

 

 

 

 

 

D - urbana di 

 

 

 

 

 

 

scorrimento 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

(tutte le altre strade 

100 

50 

40 

65 

55 

 

urbane di  

 

 

 

 

 

 

scorrimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E - urbana di  

 

 

 

quartiere 

 

30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C 

 

 

 

allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in 

 

 

 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come 

D - locale 

 

30 

prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. 

 

 

 

 

 

 

* per le scuole vale il solo limite diurno 

 

 

per notizia:
L. 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.M. 1° giugno 2001 Catasto delle strade
D.M. 5 giugno 2001 - Sicurezza nelle gallerie stradali
D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

Dottrina 
 

Note

Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

art. 13 comma 2 CdS 

È stata estesa la possibilità di derogare alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade anche per le strade di nuova costruzione. 

Nella formulazione originaria del codice, la norma consentiva di derogare solo per gli adeguamenti di strade già costruite e non già per le  

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. 

 

La possibilità di deroga, che è ammessa solo per specifiche situazioni determinate da condizioni locali, ambientali, paesaggistiche ed archeologiche è comunque subordinata alla garanzia, in sede progettuale, di un buon livello di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento. 

nuove strade. 

 



Sanzioni  

non previste