Codice
Art. 129. Sospensione della patente di guida.
1. La patente di
guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla
guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta
ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (1).
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi
la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare
e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è
stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo
segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato
la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei
provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del
collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del
Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno (2).
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo. (3)
--------------
(1) Comma così modificato, con l'abrogazione dell'ultimo periodo, dall'art. 15,
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(3)
Così modificato dal D.L.
27 giugno 2003, n. 151
(4) Articolo così modificato dall'art.66, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). L'art. 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha previsto che: « Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
D’altro lato
costituisce un atto dovuto della pubblica amministrazione, a fronte di esigenze
di sicurezza della circolazione,
rispetto al quale il privato risulta sufficientemente garantito mediante
possibilità di ricorso al Prefetto ex art. 203 cod.
strad.
Pertanto, nel caso
di provvedimento illegittimo di sospensione della patente, non è configurabile
in capo al privato un danno esistenziale alla persona, ma piuttosto un danno
patrimoniale il quale, peraltro, non può ritenersi sussistente per presunzioni,
ma deve formare oggetto di specifica allegazione e
prova.
Corte di
Cassazione seconda sez. civile – 4 agosto 2006 n. 17680 – Pres. Pontorieri –
Rel. Malzone
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 12, lettera b), del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 151, per contrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione e con gli articoli 2, punto qq) e 6 della legge 22 marzo 2001 n. 85. nella parte in cui introduce, al comma 8 dell'articolo 172 del codice della strada, il periodo inerente alla sospensione della patente conseguente alla sua violazione, in quanto all'epoca dell'entrata in vigore della legge delega n. 85 del 2001 la norma del codice aveva una formulazione diversa, non prevedendo la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Ciò in riferimento ai criteri generali della legge delega che all'articolo 2, punto qq), n. 2, secondo cui «la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del codice della strada, è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, del codice della strada, è prevista là sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti da 1 a 4, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata.
Giudice di pace Dolo (Ord.) 04-05-2004, Guida
al Diritto, 2004, 40, 72
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del c. strad., (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonchè in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un'opposizione tempestiva.
Cass. civ. Sez.I 09-03-2001, n. 3455 Pref. Bari
c. Angelini, Mass. Giur. It., 2001, Arch. circolazione, 2001, 457
La sospensione della patente di guida si caratterizza come una sanzione amministrativa
personale, alla quale può essere assoggettato soltanto il trasgressore diretto
ovvero chi risulta in relazione colposa diretta rispetto all’illecito commesso;
conseguentemente il proprietario del veicolo il cui conducente incorra, al
di fuori della sfera di controllo del titolare, in una specifica trasgressione,
risponde, unitamente al responsabile diretto, solo ai fini del pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria giusta il disposto dell’art. 196, 3º comma,
nuovo cod. strada.
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 27-01-1999. Arch. circolaz., 1999, 622
L’inottemperanza all’ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente
di guida a quello stesso ufficio, a seguito della disposta sospensione del
documento costituisce violazione dell’art. 650 c.p., trattandosi di ordine
emesso per motivi di sicurezza pubblica.
Cass., sez. I, 19-06-1998.
Arch. circolaz., 1998, 995
L’art. 129, 2º comma, cod.strad. che prevede la sospensione della patente
di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti
dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento,
ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione
generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato
di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa
che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il
documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non
espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di
poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione
ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della
commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare
della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile
in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod.strad., secondo cui è responsabile
ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una
determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione
della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I, 16-06-1998. Arch. circolaz., 1999, 26 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 1043
La sospensione della patente di guida a tempo determinato ma con condizionamento
del rilascio del documento all’esito positivo di controllo medico, va equiparata
all’ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato per carenza
di requisiti psicofisici, posto che il tempo di sospensione permane sino a
quando l’evento in condizione non si verifichi.
Cass., sez. IV, 21-09-1998. Arch. circolaz., 1999, 420 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1999, 418
La guida di autoveicoli con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionabile
a mente dell’art. 218, 6º comma, cod.strad., stante la sostanziale omogeneità
con l’ipotesi di guida con patente sospesa a tempo determinato, prevista da
detta disposizione di legge.
Cass., sez. IV, 21-09-1998. Arch. circolaz.,
1999, 420 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, 418
Integra il reato previsto dall’art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta
di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione
civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei
requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida (in motivazione, la
suprema corte ha ritenuto che l’ordine in tal senso impartito dalla direzione
generale della motorizzazione civile all’interessato è legalmente dato per
motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo-interdittive,
con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia,
più in generale, dei pericoli che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare).
Cass., sez. I, 19-06-1998. Ced Cass., rv. 211155 (m)
L’art. 129, 2º comma, cod. strad. che prevede la sospensione della patente
di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti
dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento,
ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione
generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato
di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa
che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il
documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non
espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di
poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione
ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della
commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare
della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile
in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod. strad., secondo cui è responsabile
ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una
determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione
della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I,
L’inottemperanza all’ordine della motorizzazione civile di consegnare
la patente di guida a seguito della disposta sospensione del documento integra
violazione dell’art. 650 c.p.
Cass., sez. I, 23-03-1998. Arch. circolaz., 1998, 431 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 312
La sospensione della patente a tempo indeterminato a causa della temporanea
perdita dei requisiti fisici non è equiparabile alla revoca della patente,
che presuppone la mancanza di quei requisiti, sicché la guida con patente
sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218,
6º comma, nuovo cod.strad.
Cass., sez. IV,
È manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 445 c.p.p., nella parte in cui non prevede
che, in caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia preclusa
l’applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di
guida.
Corte cost. [ord.], 18-06-1997, n. 184. Arch. circolaz., 1997, 489 Cass.
pen., 1997, 2974.
Nella vigenza del nuovo codice della strada, la guida con patente sospesa
a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, 6º comma,
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285; tale disposizione, se pure inserita in un articolo
che tratta della sospensione della patente ad tempus, ricomprende ogni tipo
di sospensione e, quindi, può essere applicata ai casi di sospensione a tempo
indeterminato, prevista dall’art. 129, 2º comma, d.leg. citato, senza dovere
ricorrere all’analogia.
Cass., sez. IV, 06-05-1994. Arch. circolaz., 1995, 534 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1995, 377
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue
di diritto ad alcune violazioni del codice della strada (nella specie, eccesso
di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione
quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato
ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori,
nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già
conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto
non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale,
non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore
avrebbe potuto sollecitare con un’opposizione tempestiva.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3455. Arch. circolaz., 2001, 457
La sospensione della patente di guida si caratterizza come una sanzione amministrativa
personale, alla quale può essere assoggettato soltanto il trasgressore diretto
ovvero chi risulta in relazione colposa diretta rispetto all’illecito commesso;
conseguentemente il proprietario del veicolo il cui conducente incorra, al
di fuori della sfera di controllo del titolare, in una specifica trasgressione,
risponde, unitamente al responsabile diretto, solo ai fini del pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria giusta il disposto dell’art. 196, 3º comma,
nuovo cod. strada.
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 27-01-1999. Arch. circolaz., 1999, 622
L’inottemperanza all’ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente
di guida a quello stesso ufficio, a seguito della disposta sospensione del
documento costituisce violazione dell’art. 650 c.p., trattandosi di ordine
emesso per motivi di sicurezza pubblica.
Cass., sez. I, 19-06-1998. Arch. circolaz., 1998, 995
L’art. 129, 2º comma, cod.strad. che prevede la sospensione della patente
di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti
dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento,
ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione
generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato
di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa
che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il
documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non
espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di
poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione
ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della
commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare
della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile
in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod.strad., secondo cui è responsabile
ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una
determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione
della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I, 16-06-1998. Arch. circolaz., 1999, 26 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 1043
La sospensione della patente di guida a tempo determinato ma con condizionamento
del rilascio del documento all’esito positivo di controllo medico, va equiparata
all’ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato per carenza
di requisiti psicofisici, posto che il tempo di sospensione permane sino a
quando l’evento in condizione non si verifichi.
Cass., sez. IV, 21-09-1998. Arch. circolaz., 1999, 420 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1999, 418
La guida di autoveicoli con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionabile
a mente dell’art. 218, 6º comma, cod.strad., stante la sostanziale omogeneità
con l’ipotesi di guida con patente sospesa a tempo determinato, prevista da
detta disposizione di legge.
Cass., sez. IV, 21-09-1998. Arch. circolaz., 1999, 420 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1999, 418
Integra il reato previsto dall’art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta
di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione
civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei
requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida (in motivazione, la
suprema corte ha ritenuto che l’ordine in tal senso impartito dalla direzione
generale della motorizzazione civile all’interessato è legalmente dato per
motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo-interdittive,
con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia,
più in generale, dei pericoli che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare).
Cass., sez. I,
L’art. 129, 2º comma, cod. strad. che prevede la sospensione della patente
di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti
dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento,
ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione
generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato
di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa
che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il
documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non
espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di
poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione
ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della
commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare
della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile
in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod. strad., secondo cui è responsabile
ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una
determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione
della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I,
L’inottemperanza all’ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente
di guida a seguito della disposta sospensione del documento integra violazione
dell’art. 650 c.p.
Cass., sez. I, 23-03-1998. Arch. circolaz., 1998, 431 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 312 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 572
La sospensione della patente a tempo indeterminato a causa della temporanea
perdita dei requisiti fisici non è equiparabile alla revoca della patente,
che presuppone la mancanza di quei requisiti, sicché la guida con patente
sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218,
6º comma, nuovo cod.strad.
Cass., sez. IV,
È manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 445 c.p.p., nella parte in cui non prevede
che, in caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia preclusa
l’applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di
guida.
Corte cost. [ord.], 18-06-1997, n. 184. Arch. circolaz., 1997, 489 Cass.
pen., 1997, 2974
Nella vigenza del nuovo codice della strada, la guida con patente sospesa
a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, 6º comma,
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285; tale disposizione, se pure inserita in un articolo
che tratta della sospensione della patente ad tempus, ricomprende ogni tipo
di sospensione e, quindi, può essere applicata ai casi di sospensione a tempo
indeterminato, prevista dall’art. 129, 2º comma, d.leg. citato, senza dovere
ricorrere all’analogia.
Cass., sez. IV, 06-05-1994. Arch. circolaz., 1995, 534 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1995, 377
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L. 19 novembre 1984, n. 949 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976 (Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 22 gennaio 1985, n. 18, testo della traduzione non ufficiale).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.
2. Piena e intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.
3. Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.
I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. (V. ora art. 226 C.d.S.)
4. Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (ora, art. 129, C.d.S.), si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3.
Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.
Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
visto il numero considerevole di incidenti stradali e la gravità delle loro conseguenze;
ritenendo che è della massima importanza per la sicurezza della circolazione combattere le infrazioni stradali con mezzi adeguati;
ritenendo che oltre alle altre misure di carattere preventivo o repressivo, la decadenza dal diritto di guidare veicoli a motore costituisce a tal fine un mezzo efficace;
ritenendo che l'aumento della circolazione internazionale giustifica una intensificazione degli sforzi tendenti ad armonizzare le legislazioni nazionali e ad assicurare ai provvedimenti che pronunciano la decadenza dal diritto di guidare degli effetti fuori dello Stato che li ha ordinati;
considerando che tale cooperazione è già stata auspicata nella Risoluzione (71) 28 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla decadenza dal diritto di guidare un veicolo a motore;
considerando che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta unione tra i suoi Membri;
hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I - Definizioni
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione:
a. l'espressione «decadenza dal diritto di condurre» (qui di seguito in forma abbreviata: «la decadenza») indica ogni misura definitiva avente lo scopo di restringere il diritto di condurre del conducente che ha commesso una infrazione stradale. Tale misura può consistere tanto in una pena principale - o accessoria - che in una misura di sicurezza che sia stata adottata da una autorità giudiziaria o da una autorità amministrativa;
b. l'espressione «infrazione stradale» indica ogni infrazione prevista nell'elenco intitolato «Fondo comune di infrazioni stradali», allegato alla presente Convenzione.
TITOLO II - Effetti della decadenza
Articolo 2
La Parte Contraente che ha pronunciato la decadenza ne dà avviso senza indugio alla Parte Contraente che ha rilasciato la patente di guida nonché a quella sul territorio della quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione.
Articolo 3
La Parte Contraente che è stata avvertita di tale decisione può pronunciare, a norma della propria legge, la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare, se i fatti e le circostanze che hanno motivato l'intervento dell'altra Parte Contraente fossero avvenuti sul proprio territorio.
Articolo 4
Qualora le sia stato richiesto, la Parte Contraente che ha ricevuto la notificazione deve far conoscere il seguito che vi è stato dato.
Articolo 5
La presente Convenzione non limita il diritto delle Parti Contraenti di applicare le misure previste dalla propria legge.
TITOLO III - Procedura
Articolo 6
1. Le Parti Contraenti faranno conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le autorità abilitate a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste dall'articolo 2 nonché ogni altra comunicazione che derivi dall'applicazione della presente Convenzione.
2. Queste notificazioni debbono essere accompagnate da una copia munita di certificazione di conformità della decisione che pronuncia la decadenza con l'esposizione dei fatti.
3. Se la Parte Contraente alla quale la notificazione viene fatta ritiene che le informazioni fornite sono insufficienti per consentirle di applicare la presente Convenzione, chiede il supplemento di informazioni necessario ed eventualmente comunicazione di una copia degli atti processuali, munita di certificazione di conformità.
Articolo 7
Le Parti Contraenti estendono le loro norme di assistenza reciproca internazionale in materia penale alle misure necessarie alla applicazione della presente Convenzione.
Articolo 8
1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente articolo, non può essere pretesa la traduzione delle notificazioni e dei documenti allegati.
2. Ciascuno Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le notificazioni e i documenti allegati gli siano indirizzati unitamente ad una traduzione nella propria lingua, o ad una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che esso indicherà. Le altre Parti Contraenti possono applicare il principio della reciprocità.
Articolo 9
I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da ogni formalità di legalizzazione.
Articolo 10
Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.
TITOLO IV - Disposizioni finali
Articolo 11
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata, accettata od approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà, la accetterà o l'approverà successivamente, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
Articolo 12
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati membri che non sono membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Articolo 13
1. Ciascuno Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo che precede potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 14
1. Se due o più Parti Contraenti stabiliscono o stabiliranno le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocità che impone loro degli obblighi più estesi, esse avranno la facoltà di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali ordinamenti.
2. Le Parti Contraenti che escludessero dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente Convenzione, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, indirizzeranno a tal fine una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 15
1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.
Articolo 16
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o d'adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all'articolo 11;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6;
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;
f) ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;
g) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14;
h) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.
Articolo 17
La presente Convenzione e le dichiarazioni e notificazioni che essa autorizza si applicheranno soltanto alle infrazioni stradali commesse successivamente alla sua entrata in vigore tra le Parti Contraenti interessate.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1976, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti.
(Seguono le firme)
Allegato
Fondo comune di infrazioni stradali
1. Omicidio involontario o ferite involontarie causate nel settore della circolazione stradale.
2. «Reato di fuga», cioè violazione degli obblighi che incombono ai conducenti dei veicoli in Seguito a un incidente stradale.
3. Guida di un veicolo da parte di una persona:
a) in stato di ubriachezza o sotto l'influenza dell'alcool;
b) sotto l'influenza di stupefacenti o di prodotti aventi analoghi effetti;
c) inabile in seguito a un'eccessiva fatica.
4. Guida di un veicolo a motore non coperto da un'assicurazione che garantisca la responsabilità civile per i danni causati a terzi in seguito all'uso di tale veicolo.
5. Rifiuto di ottemperare alle ingiunzioni di un agente autorizzato in merito alla circolazione stradale.
6. Inosservanza delle norme riguardanti:
a) velocità dei veicoli;
b) la posizione dei veicoli in movimento e il loro senso di marcia, il passaggio agli incroci, il sorpasso, il cambiamento di direzione e l'attraversamento dei passaggi a livello;
c) le precedenze;
d) la priorità di circolazione di alcuni veicoli, ad esempio i veicoli dei vigili del fuoco, le ambulanze, i veicoli della polizia;
e) inosservanza dei segnali stradali e della segnaletica orizzontale, in particolare del segnale «Stop»;
f) la sosta e la fermata dei veicoli;
g) l'accesso di veicoli o di categorie di veicoli ad alcune strade, in particolare in ragione del loro peso e delle loro dimensioni;
h) l'attrezzatura di sicurezza dei veicoli e del loro carico;
i) la segnaletica dei veicoli e del loro carico;
j) l'illuminazione dei veicoli e l'uso delle luci;
k) il carico e la capienza dei veicoli;
l) l'immatricolazione dei veicoli, la targa e la sigla distintiva della nazionalità.
7. Mancanza di autorizzazione legale alla guida.
Circ. Min. interno 20 marzo 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - Sospensione della patente di guida a seguito di sinistro.
1. Nella fase di prima applicazione del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da parte di alcune Prefetture sono stati manifestati dubbi in ordine ai presupposti che legittimano il provvedimento di sospensione della patente di guida nelle ipotesi di sinistro stradale prefigurate dagli artt. 222, 223, commi 1 e 2, nonché in ordine alla corretta configurazione del relativo procedimento, nel caso di lesione personale colposa perseguibile, ai sensi dell'art. 590 del c.p., a querela della persona offesa.
In particolare, sono stati posti i seguenti quesiti:
- se il provvedimento di sospensione della patente debba essere adottato indipendentemente dalla preventiva presentazione della querela, ovvero resti subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilità dell'azione penale;
- in caso di soluzione del primo quesito favorevole all'autonomia del provvedimento sospensivo rispetto all'atto della querela, quali iniziative l'organo prefettizio, che abbia disposto la sospensione provvisoria della patente, sia tenuto ad assumere nell'ipotesi in cui, decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'art. 124 c.p., diventi certo e irreversibile l'effetto preclusivo dell'esercizio dell'azione penale conseguente alla mancata presentazione della querela;
- se la remissione della querela comporti o meno l'obbligo per il Prefetto di revocare il provvedimento di sospensione già assunto.
2. La risposta ai quesiti come sopra formulati richiede la preventiva evidenziazione dei mutamenti di impostazione che si sono registrati nel passaggio dalla disciplina del vecchio codice a quella dell'attuale.
La sospensione della patente a seguito di sinistro stradale era configurabile - secondo i prevalenti indirizzi giurisprudenziali formatisi nell'applicazione dell'art. 91 del codice del 1959 - come pena accessoria (fatta salva la competenza del Prefetto ad applicare la misura in via cautelare, a tutela della sicurezza stradale), cosicché essa seguiva pedissequamente le sorti del reato, con la conseguenza che la estinzione di quest'ultimo (remissione della querela) o la sua improcedibilità (mancata presentazione nei termini della querela) imponevano la revoca del provvedimento prefettizio di provvisoria applicazione della misura. In termini coerenti con tale impostazione si era pronunciato il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, con la circolare n. 3661/CA91.A.G.A053 del 18 giugno 1982 diretta ai Prefetti.
Mutando indirizzo, il nuovo codice della strada ha configurato come sanzione amministrativa la sospensione della patente, affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a conoscere del reato, ma in pari tempo affermandone la estraneità dal sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.
Sono intuibili le ragioni per le quali un mutamento di indirizzo così profondamente innovativo, unitamente ad una formulazione non sufficientemente esplicita della lettera della norma, abbia potuto determinare incertezze nella prima fase applicativa del nuovo codice della strada.
La suggestione del preesistente sistema ha continuato a condizionare l'operatività degli uffici. Anche questa Amministrazione, in sede di risposta a quesiti sullo specifico profilo, ha avallato la obbligatorietà della revoca della sospensione della patente nel caso di mancata presentazione nei termini della querela o di sua rimessione (cfr.: Massimario maggio 1995).
Pur tuttavia, persistendo un quadro di disomogeneità applicativa, si è accresciuta l'esigenza di pervenire ad un indirizzo univoco in materia. Ciò ha indotto le Amministrazioni interessate (Ministero dell'interno, sotto il profilo della competenza dei Prefetti; Ministero dei trasporti, sotto il profilo della competenza a conoscere dei ricorsi amministrativi in materia; Ministero di grazia e giustizia, per il profilo penale) ad esaminare congiuntamente il problema ed a risolverlo nei termini che si illustrano, sulla base delle seguenti considerazioni.
A) Occorre innanzitutto tener conto che la presentazione della querela integra una condizione di procedibilità dell'azione penale, non potendo "la sussistenza della fattispecie criminosa essere fatta dipendere da valutazioni libere o discrezionali di terzi". Ne consegue che, avendo l'art. 223 fatto esclusivo riferimento alle "ipotesi di reato" di lesione personale senza alludere alla loro procedibilità, sembra corretto ritenere che il presupposto del provvedimento interdittivo del Prefetto sia da identificare nella mera rilevazione dell'evento lesivo in quanto tale, a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale penale.
B) Come detto, le sanzioni accessorie, nel nuovo codice, hanno natura esclusivamente "amministrativa" e, perciò, mantengono integra la propria autonomia ordinamentale. Ne consegue che la "vis actractiva" che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità". L'applicazione di tale principio generale comporta che, in quest'ultimo caso, l'autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell'illecito amministrativo e applicare autonomamente la relativa sanzione (art. 221, comma 2, del Codice della strada).
C) Tale principio generale trova, poi, specifica regolamentazione, per quel che concerne la sospensione della patente, nel comma 3 dell'art. 224 , secondo il quale, "nel caso di estinzione del reato" per causa diversa dalla morte dell'imputato, "il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili". Per quanto la norma alluda testualmente soltanto alla ipotesi della estinzione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, supplisce l'inequivocabile disposizione del comma 2 dell'art. 221 che, come detto, incardina la competenza sanzionatoria dell'autorità amministrativa anche su questo secondo presupposto.
D) Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale è data dall'ultimo periodo del comma 3 dello stesso art. 224 , laddove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria, nel senso che questa si applica anche quando la prima si è estinta (cfr. anche la circolare n. M/2413 del 18 maggio 1994 dello scrivente Ufficio ad oggetto "Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada - Artt. 222 e seguenti - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida a seguito di giudicato penale di condanna", che riflette l'orientamento dell'Avvocatura generale dello Stato).
4. Le considerazioni testè svolte secondo il giudizio di questa Direzione generale, che trova concordi i competenti Uffici dei Ministeri di grazia e giustizia e dei trasporti - offrono un quadro di riferimento sufficiente a fondare nei seguenti termini le risposte ai quesiti in premessa formulati.
A) L'adozione del provvedimento di sospensione della patente prescinde da ogni verifica sulla avvenuta presentazione o meno della querela, evento che appare del tutto ininfluente ai suoi fini.
Pertanto, i presupposti ai quali resta subordinata la adozione del provvedimento sono soltanto i seguenti:
- che vi sia stato un sinistro stradale che abbia provocato danni riconducibili alla fattispecie della lesione personale prevista dall'art. 590 c.p.;
- che, sulla base del rapporto degli organi accertatori ed acquisito il parere dell'Ufficio della M.C.T.C., emerga la sussistenza di "fondati elementi di evidente responsabilità" a carico dell'autore del sinistro.
B) Ove si verta in ipotesi di lesione personale colposa perseguibile a querela della persona offesa, la decorrenza del termine per la presentazione della querela senza che la stessa sia presentata, non impegna il Prefetto, che abbia anteriormente disposto la provvisoria sospensione, ai sensi del comma 2 dell'art. 223 del Codice della strada, ad adottare alcun atto di revoca del provvedimento. In tale fattispecie, egli si può limitare a mantenere ferma la sospensione in forza di quanto disposto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 224 . Ove l'interessato richieda la restituzione del documento adducendo la mancata presentazione della querela, il Prefetto respinge l'istanza - ove non siano emersi elementi per una diversa valutazione della responsabilità - confermando, ai sensi della norma da ultimo citata, la sospensione già disposta in via provvisoria.
C) Conseguentemente a quanto argomentato sub lettera B) che precede, nel caso di remissione della querela, il Prefetto mantiene fermo il provvedimento adottato e respinge l'istanza di restituzione del documento abilitativo con atto confermativo della misura interdittiva adottata in via provvisoria.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.
Circ. Min. interno 29 maggio 1997, n. 39 - Art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990. Sanzioni irrogabili agli stranieri.
1. Si è potuto di recente riscontrare che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti degli stranieri, ha suscitato dubbi interpretativi da parte di taluni Uffici periferici di questa Amministrazione.
In considerazione di ciò, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, si ritiene, atteso il rilievo e il generale interesse manifestato sul tema, di fornire talune indicazioni di carattere generale sulle quali è stato acquisito l'avviso del Dipartimento della pubblica sicurezza e della Direzione Generale dei servizi civili.
2. Occorre, innanzitutto, considerare che per quanto in materia di illeciti amministrativi non sia rinvenibile una esplicita disposizione di legge di contenuto analogo a quella dell'art. 3 c.p. («la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato»), può ben ritenersi che tale criterio sia espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico in forza del quale lo Stato esercita - anche nei riguardi degli stranieri - la potestà sanzionatoria nelle varie forme in cui essa può esplicarsi.
Ne consegue che - ad esclusione delle fattispecie rispetto alle quali sussistono impedimenti oggettivi e insuperabili all'applicazione della sanzione allo straniero - essa deve essere generalmente ammessa, quale che sia il contenuto attribuitole dalla norma.
Muovendo da questa premessa, l'interpretazione del comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 non può che essere quella che allo straniero sono applicabili le sanzioni della sospensione, tanto della patente di guida, che della licenza di porto d'armi, che del permesso di soggiorno per motivi di turismo (ovvero del divieto di conseguirlo). In altri termini, l'alternativa indicata dalla norma con l'uso della congiunzione disgiuntiva, prima dell'inciso «se trattasi di straniero», non può essere intesa come volontà del legislatore di limitare l'ambito della sanzionabilità dello straniero alla sola sospensione del permesso di soggiorno, ma mira a distinguere, all'interno delle sanzioni incidenti sul soggiorno all'estero, la posizione del cittadino - per il quale vale la sospensione del passaporto (o equipollente) - da quella dello straniero al quale si applica, per l'appunto, il ritiro del permesso di soggiorno.
La limitazione della potestà inibitoria del soggiorno dello straniero in Italia alla sola fattispecie dei motivi di turismo trova d'altronde ragionevole fondamento nella coerenza di tale scelta con la impostazione di fondo della normativa sull'uso personale di sostanze stupefacenti, che, pur accedendo alla soluzione sanzionatoria, lo fa in un quadro complessivo di interventi volti a privilegiare il recupero del drogato e a sollecitarlo in tutti i modi a trovare in sé stesso la forza e l'impegno per il reinserimento sociale.
È evidente espressione di tale indirizzo la previsione di cui al comma 4 dello stesso art. 75, che dispone espressamente, con riguardo alla fattispecie della sospensione della patente di guida, l'applicazione della norma recata dal comma 2 dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981, in base alla quale detta sospensione deve essere disciplinata «in modo da non ostacolare il lavoro del soggetto interessato».
In altri termini, il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di subordinare l'applicazione della sanzione della sospensione della patente alla salvaguardia delle esigenze di lavoro dell'interessato, ha parallelamente e coerentemente escluso l'applicabilità della sanzione della sospensione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o propedeutici al lavoro, quale è quello per studio), ritenendo di dover garantire prioritariamente la proseguibilità dell'attività lavorativa anche a favore dello straniero colto in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
3. Quanto sin qui argomentato vale per lo straniero extracomunitario, dal momento che per i cittadini degli Stati membri della U.E. valgono le disposizioni recate dal D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. In particolare, rilevano le disposizioni dell'art. 6, in base alle quali le amplissime garanzie di libera circolazione nei Paesi-membri possono essere contraddette soltanto «per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
Considerato che la stessa disposizione (comma 2) vieta ogni automatismo di allontanamento dallo Stato ospitante per effetto della sentenza penale di condanna e (comma 3) considera esclusivamente la «tossicomania» come stato patologico che, potendo mettere in pericolo la salute pubblica, giustifica «il rifiuto d'ingresso o di soggiorno», si è dell'avviso che il semplice accertamento del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ex art. 75, non possa legittimare il Prefetto a disporre la sospensione della «carta di soggiorno» di cui devono essere muniti i cittadini comunitari per soggiornare in Italia, né l'allontanamento dal territorio nazionale.
Soltanto nel caso in cui all'accertamento della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale consegua il riscontro della diversa condizione di «tossicomania» - che presuppone uno stato permanente di tossicodipendenza e non soltanto il mero rapporto fisico (che potrebbe essere occasionale) di detenzione della droga - si legittima il provvedimento del Prefetto che dispone il divieto di ingresso o di soggiorno dello straniero comunitario nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 6 del richiamato D.P.R. n. 1656.
Ove la condizione di tossicomania sia accertata a carico dello straniero comunitario già munito della carta di soggiorno in Italia, sembra restare preclusa la possibilità che venga disposto a suo carico l'allontanamento, stante il tenore del quarto comma dello stesso art. 6. Ciò ovviamente non pregiudica la possibilità che l'accertamento possa legittimare in futuro l'opposizione del rifiuto di ingresso o di soggiorno, qualora l'interessato, dopo aver lasciato il territorio nazionale - venuta così meno la validità della carta di soggiorno - chieda di rientrare in Italia. In tale evenienza il provvedimento prefettizio esplicherà la sua efficacia.
4. Quanto poi al problema della possibilità o meno che l'autorità prefettizia disponga - a carico dello straniero - la sospensione, oltre che della patente di guida rilasciata dai competenti uffici italiani (nel qual caso nessun dubbio si pone), anche del titolo abilitativo eventualmente rilasciato da autorità straniera, occorre muovere dalla considerazione che nel nostro ordinamento già esiste una esplicita disposizione di legge che consente l'adozione del provvedimento. Infatti, l'art. 129 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al comma 2, definisce puntualmente il criterio di identificazione della competenza territoriale del Prefetto alla adozione del provvedimento di sospensione delle «patenti rilasciate da uno Stato estero».
Nessun dubbio, quindi, è ammissibile in ordine alla sussistenza della potestà delle autorità italiane di inibire l'esercizio del titolo abilitativo rilasciato da uno Stato estero. Occorre piuttosto fornire talune precisazioni in ordine alle modalità con le quali la potestà in argomento deve esercitarsi quando ha ad oggetto una patente straniera.
Al riguardo soccorre la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308.
Essa dispone, all'art. 42, che «le parti contraenti ...... possono ritirare ad un conducente che commette sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare». La norma prosegue disponendo che, in tal caso, l'autorità dello Stato può «farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo». In alternativa - dispone la norma convenzionale, con evidente riguardo alla ipotesi in cui non sia possibile la materiale consegna della patente (lo straniero ha già lasciato il territorio nazionale) - l'autorità dello Stato potrà «avvisare» del provvedimento adottato l'autorità che ha rilasciato la patente, la quale - su richiesta della prima - provvederà a notificarlo all'interessato.
Pertanto, si ritiene che nei modi indicati nelle richiamate disposizioni le SS.LL. possano, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, disporre la sospensione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero che abbia aderito alla Convenzione (in allegato alla presente si fornisce l'elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione).
Si ritiene, altresì, che le richiamate disposizioni dell'art. 42 della Convenzione - limitatamente alla parte in cui prevedono la potestà del ritiro e della conservazione della patente fino alla scadenza del periodo di sospensione o al momento in cui il titolare lascia il territorio nazionale - possano considerarsi fonte di norme di generale applicabilità in sede internazionale, anche fuori dell'ambito ristretto dei Paesi aderenti.
Allegato
Elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968
AUSTRIA
BAHAMAS
BAHREIN
BELGIO
BIELORUSSIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
COSTA D'AVORIO
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
FEDERAZIONE RUSSA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA
GERMANIA
GRECIA
GUYANA
IRAN
ISRAELE
JUGOSLAVIA
KAZAKISTAN
KUWAIT
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDOVA
MONACO
NIGER
NORVEGIA
PAKISTAN
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SENEGAL
SEYCHELLES
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAJIKISTAN
TURKMENISTAN
UCRAINA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
ZAIRE
ZIMBABWE
Circ. Min. interno 1° giugno 1998, n. 47 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224. Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale.
Nel corso di alcuni procedimenti di opposizione avverso provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida è stata sollevata, con diverse motivazioni, eccezione di legittimità costituzionale di norme (nella specie, art. 223, comma 3; art. 189, comma 6; art. 176, comma 22; art. 186, comma 2, del Codice della strada) che prevedono la comminazione della sanzione accessoria all'accertamento di reati (nell'ordine: omicidio e lesioni personali; inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; inversione del senso di marcia e altre condotte illecite tenute durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; guida sotto l'influenza dell'alcool).
I giudici remittenti hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base della postulata "concorrenza" del Prefetto, titolare del potere di sospendere provvisoriamente la patente di guida a carico di chi si rende responsabile di gravi fatti lesivi della sicurezza della circolazione stradale, nell'attività di accertamento del reato.
Più precisamente, i giudici remittenti hanno denunciato il presunto contrasto delle disposizioni in parola con la Costituzione da un lato assumendo che il Codice della strada avrebbe creato un sistema sanzionatorio articolato in due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, culminanti rispettivamente nella sanzione accessoria della sospensione della patente e nella sospensione provvisoria della patente, ma aventi oggetto identico (l'accertamento del reato) e, dall'altro, che affidare la cognizione del medesimo fatto di rilievo penale alla autorità giudiziaria e alla autorità amministrativa significa creare il pericolo di formazione di giudicati contrastanti.
Con ordinanze 6-13 maggio 1998 nn. 167, 168, 169 e 170 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità sollevate sottolineandone la erroneità dei presupposti giuridici.
La Corte Costituzionale ha chiarito (cfr. per tutte ord. n. 170) che risulta "(…) una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (…) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal Prefetto o dal Giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (art. 220 e segg.)".
La Corte ha anche precisato che "(…) la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli".
La sottolineatura delle caratteristiche e delle finalità assolutamente specifiche e autonome dei provvedimenti di sospensione provvisoria della patente di guida pare l'elemento di principale rilievo contenuto nelle ordinanze del giudice delle leggi, che ha chiarito la natura non sanzionatoria in senso stretto della misura cautelare in discorso, come pure che oggetto di tale misura non è - come invece sostenuto dai giudici remittenti - la cognizione e l'apprezzamento del fatto costituente illecito penale, riservati in via esclusiva al giudice penale al contrario della cognizione dell'illecito amministrativo, spettante alla autorità amministrativa.
E ciò perché l'oggetto e la finalità della sospensione provvisoria consistono rispettivamente nella inibizione - preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto - alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni, ulteriore turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler tenere conto dei principi sopra enunciati, che si segnalano di particolare utilità ai fini della efficace difesa nei giudizi di opposizione ai provvedimenti cautelari intentati ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada.
Circ. Min. interno 27 luglio 2000, n. M/2413/17 - Sanzione accessoria relativa alla patente di guida - Art. 148 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla previsione dell'art. 148, comma 16, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), secondo il quale ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui allo stesso comma 16 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In proposito questo Ufficio ritiene che il dato testuale non dovrebbe far sorgere incertezze interpretative in ordine alle fattispecie da considerare ai fini dell'adozione della sanzione accessoria.
Infatti, il comma 16 dell'art. 148 del Codice della strada richiama i divieti prescritti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13, nonché il comma 14, disponendo che la sospensione dalla patente deve essere applicata quando l'interessato incorra "in una delle violazioni" elencate nello stesso comma.
Pertanto, dall'interpretazione letterale della norma si evince che le due o più violazioni considerate ai fini della applicazione della sanzione accessoria possono riguardare anche le diverse fattispecie previste dai commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, non essendo prescritto che, per poter emettere l'ordinanza di sospensione della patente da uno a tre mesi, il trasgressore debba violare più volte, esclusivamente, la medesima disposizione.
Inoltre, anche quando il comma 16 in esame individua una specifica violazione (nella fattispecie quella di cui al comma 14), il particolare riferimento è effettuato ai soli fini della determinazione di un periodo di sospensione del documento di guida più lungo rispetto agli altri casi, in ragione, evidentemente, della maggiore gravità del comportamento posto in essere dal trasgressore.
Pure in tale ipotesi manca, infatti, un richiamo (anche implicito) alla ripetuta violazione di una previsione contenuta in uno stesso comma.
La lettera della norma, invece, effettua un espresso riferimento alla possibilità che il trasgressore sia incorso in una delle violazioni elencate dallo stesso comma 16 per almeno due volte, lasciando che le diverse infrazioni possano essere "abbinate" tra loro senza alcun vincolo circa la necessità che la seconda violazione costituisca una mera ripetizione della prima, con la specificazione, tuttavia, che quando una delle infrazioni sia quella sanzionata dal comma 14, la determinazione della durata del periodo di sospensione deve seguire il criterio indicato nell'ultima parte del comma 16 dell'art. 148 del Codice della strada.
V. pure:
L. 8 luglio 1977, n. 484 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Dottrina ![]()
INFANTINO F., La semplificazione delle
procedure automobilistiche, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 1
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli
a motore - Revisione, Sospensione
e Revoca della patente di guida, tomo I, in Riv. giur. circolaz. e trasp.
1999, suppl. al n. 6, 7.
INFANTINO F., I conducenti dei veicoli
a motore - tomo II, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, suppl. al
n. 3, 7.
INFANTINO F., Il
nuovo codice della strada: depenalizzazione dei reati minori, Riv. giur.
circolaz. e trasp., 2000, 466
Sanzioni ![]()
non riportata