Art. 126-bis. Patente a punti (1).
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 263 a € 1.050. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica (2).
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. «La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame». (3) A tal fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (3).
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, (3) l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento (3).
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».(4)
----------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale v. l'art. 7 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(2) Comma così modificato dall'art.
2, comma 164, D.L. 3 ottobre
2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Si riporta
il comma 165 dello stesso art. 2: "Il punteggio
decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo
(3) Comma così modificato dall'art. 22, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120. Vedi il D.M. 29 luglio 2003, contenente i criteri per i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003, sui programmi dei corsi stessi.
(4) Comma inserito dall'art. 22 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 2, 4 e 5 dello stesso articolo:
2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un’apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note:
17. Interventi in materia di patente a punti - Art. 126-bis C.d.S. e art. 22 comma 4 Legge n.120/2010
Sono stati modificati i commi 4 e 5 dell'articolo in esame, inserito un uiteriore comma, il 6-bis, rimodulata Ia tabella di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradual ita alIa decurtazione prevista per Ie violazioni, e integrata Ia nota in calce alla stessa relativa ai neopatentati.
Con la modifica del comma 4 si e in sostanza introdotto l' obbligo di una prova di esame alIa fine dei corsi di aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente persi, pure he il punteggio non sia esaurito (Se il punteggio e completamente esaurito, infatti, non e possibile recuperare i punti persi rna occorre fare l'esame di revisione della patente.).
L'art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inoltre i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al reeupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.
I programmi e Ie modalita di effettuazione della prova di esame di cui sopra saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinati i corsi di guida sicura avanzata e individuate Ie norme del C.d.S. in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5 punti.
Con la rnodifica del cornrna 6 si e invece previsto l'obbligo di revisione della patente di guida di cui all 'art. 128 C.d.S. per chi commette un'infrazione da aimeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti eiascuna.
Si e inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi Ia decurtazione del punteggio determina l' attribuzione di un punta all' anno fino ad un massimo di tre punti.
Le disposizioni riguardanti Ie ultime due modi fiche, che potranno trovare applicazione solo per Ie violazioni accertate dal 13 agosto 2010, richiedono l' aggiomamento del compiesso meccanismo delle comunicazioni della decurtazione dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di tale aggiomamento, si continueranno ad utilizzare le procedure e le modalita di comunicazione gia in essere.
II comma 6-bis afferma, infine, I'obbligo per Ia cancelleria dell'A.G., per Ie violazioni penali per Ie quali e prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15 giomi, copia autentica della sentenza all' organa accertatore. In tali casi, il termine di 30 giomi per la comunicazione della decurtazione all' anagrafe nazionale degii abilitati alIa guida, decorre dalla ricezione della comunicazione della cancelleria dell'A.G.
6.
Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
LE NUOVE REGOLE
La riacquisizione di punteggio si ottiene sempre a seguito di una prova d’esame.
Chi commette un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere l’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 C.d.S.
L’A.G. è tenuta a trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all’organo accertatore che, entro 30 giorni, aggiorna l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
COSA È CAMBIATO (0)
È stato previsto un inasprimento del sistema punti verso chi commette frequenti e gravi infrazioni, prevedendo l’esame di idoneità tecnica per chi perde più di 15 punti nell’arco di un anno.
Viene definito l’ultimo passaggio del sistema di detrazione punti, dettagliando le responsabilità dell’autorità giudiziaria nella comunicazione agli esiti dei procedimenti.
---------------
(0) I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale v. l'art. 7 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(2) Comma così modificato dall'art.
2, comma 164, D.L. 3 ottobre
2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Si riporta
il comma comma 165 dello stesso art. 2: "Il punteggio
decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo
(3) Vedi il D.M. 29 luglio 2003, contenente i criteri per i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003, sui programmi dei corsi stessi.
(a) v. Legislazione complementare
L'art. 23 ( Sistema sanzionatorio e
detrazione dei punti) del D.Lgs.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.
Per i conducenti stranieri v. l'articolo 6 dello stesso decreto legge riportato alla voce Legislazione complementare
Giurisprudenza
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992. Da un lato, infatti, i rimettenti, nel censurare l'equiparazione, operata dalle norme impugnate, tra le condotte "tenute da coloro che "scientemente" (e quindi con dolo) o colposamente omettono di fornire la dovuta comunicazione dei dati del conducente del veicolo contravvenzionato" e quelle di quanti o "comunichino anche semplicemente di "non ricordare" chi si trovasse alla guida del veicolo", ovvero "proponendo ricorso, motivino le ragioni per le quali si trovano nell'impossibilità di comunicare alcunché", non considerano che - anteriormente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione - l'art. 126-bis, comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione, nel senso che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000" e dall'altro, le norme censurate, già nella loro formulazione originaria, dovevano essere interpretate nel senso di riconoscere la possibilità di distinguere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che, "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati", laddove un'opzione ermeneutica, che equiparasse ogni ipotesi di omessa comunicazione di detti dati, presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost., in quanto, non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità, mentre il parametro di cui all'art. 27 Cost., essendo riferibile alla sola responsabilità penale e non pure a quella amministrativa, non è pertinente.
Corte cost. Ord., 14-12-2007, n. 434
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto "de quo", in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell'art. 126 bis codice della strada, come modificato dall' art. 44 del d.l. n. 262 del 2006 convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta. (Cassa con rinvio, Giud. pace Corigliano Calabro, 29 Giugno 2005)
Cass. civ. Sez. II Sent., 19-11-2007, n. 23999 (rv.
600598) Mass. Giur. It., 2007; CED
Cassazione, 2007
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005). (Rigetta, Giud. pace Pontassieve, 5 Aprile 2005)
Cass. civ. Sez. II Sent., 12-06-2007, n. 13748 (rv.
598104) Mass. Giur. It., 2007; CED
Cassazione, 2007
Circ. Min. interno 14 aprile 2008, n. 300/A/1/24527/108/13/7 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva n. 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.
Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15 luglio 2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C + E, D e D + E, occorre che il conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale.
La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 che ha, inoltre, previsto un regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette operazioni di autotrasporto. L'entrata in vigore delle disposizioni del richiamato D.Lgs. n. 286 del 2005 era stata, tuttavia, subordinata all'emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione del conducente.
Tali disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto del Ministro dei trasporti D.M. 7 febbraio 2007 (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007), recante l'indicazione degli Enti per la formazione dei conducenti professionali, il programma del corso e le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e con i Decreti Dirigenziali del Ministero dei trasporti Decr. 7 febbraio 2007, [n. 371 e 372] (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007) riguardanti le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e la decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione.
La completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate, a partire dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni.
1. La carta di qualificazione del conducente
La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominato CQXC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.
La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di persone. La CQC per trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto indicate.
Nulla è, invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui occorre il predetto CAP tipo KB.
La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.
La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche della CQC.
1.1 Veicoli per cui non occorre la CQC
Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 2005, non ricorre l'obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. È necessario tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007 (All. 1), per questi veicoli l'obbligo del possesso della carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale. È stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti, sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.
1.2 Entrata in vigore delle norme sulla CQC e
regime transitorio
L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:
- dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
- dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale richiesti dall'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più avanti.
Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
Anche dopo le predette scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
2. Regime sanzionatorio relativo alla CQC
Il D.Lgs. n. 286 del 2005 ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada per la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC ovvero di CQC scaduta di validità.
2.1 Sanzioni per mancanza della CQC
Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. art. 116, comma 15 C.d.S.
La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o un'autovettura per noleggio con conducente senza essere munito di CAP tipo KB.
La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame.
2.2 Sanzioni per CQC scaduta di validità
La guida con una CQC scaduta di validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere ritirata e trasmessa alla Prefettura-UTG competente per territorio che provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell'avvenuta conferma di validità.
2.3 Mancato possesso della CQC durante la
guida
A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la CQC [1] che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 C.d.s.
Fino alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima delll'entrata in vigore dell'obbligo di avere il documento, infatti, per chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S. (salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB).
_____________________
[1] Ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i successivi 10 giorni dalla data del superamento dell'esame.
3. Decurtazione di punti dalla CQC
Secondo l'art. 23 del D.Lgs. n. 286 del 2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5 aprile 2008.
Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.
Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia utilizzato per la finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC.
Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono in possesso, perciò, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.
In tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla, al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere l'esibizione della carta non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla.
Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture edibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore di CAP tipo KD visto ceh, ai sensi dell'art. 116 C.d.S. e dell'art. 310, comma 2 Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti conducenti di chiedere la conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla data della scadenza del CAP medesimo.
3.1 Indicazioni sul verbale di
contestazione
Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5 aprile 2008 e per quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio non conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 2000 C.d.S. deve contenere l'indicazione del numero di CQC [2] o del CAP posseduto dal conducente.
Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 - dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve esser indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo.
La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.
____________________
[2] Il numero della CQC è composto dalla sigla della provincia, la letera Q. 6 numeri e un carattere di controllo (cin).
3.2 Raddoppio dei punti per neopatentati
Quando la decurtazione di punti interessa la CQC o il CAP, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis che prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto.
Perciò, ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.
Allegato 1- Circ. 10 agosto 2007, n.
77898/8.3 - Obbligo del possesso e rilascio
della carta di qualificazione del conducente
Circ. Min. interno 12 agosto 2003, prot. N. 300/A/1/44249 /101/3/3/8 -
Modifiche al Codice della Strada. Approvazione della legge di
conversione del decreto legge n. 151/2003.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 marzo 2004, n. 321/04 - Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Circ. Min. interno 13 ottobre 2005, n. 44661 - Decreto-Legge 21.9.2005, n. 184, recante "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti".
Circ. Min. interno 14 febbraio 2007, n. M/2413/28 - Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada.Circ. Min. interno 5 settembre 2008, n. 300/A/I/24527/108/13/7 -
Norme in materia di rilascio
della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva
2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di
comportamento del Codice della Strada.
E' manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis
del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto
dall'art. 7
del D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso D.Lgs.
n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3,
comma 12, del citato D.L.
n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art.
24 Cost., là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di
mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta,
invero, di motivazione in ordine al parametro di cui viene dedotta la
violazione. Corte cost. Ord., 13-06-2008, n. 204, Corte cost., 2009
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis,
comma 2, del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto
dall'art. 7,
comma 1, del D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica
apportata dall'art. 7,
comma 3, lettera b), del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost., "nella parte in cui assoggetta il proprietario del
veicolo" - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente
del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - "alla
sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180" del medesimo codice della
strada, senza prevedere "esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti
e fondate", così impedendo al proprietario del veicolo di allegare circostanze
in grado di giustificare perché abbia reso una dichiarazione di contenuto solo
negativo. Tra le varie interpretazioni della norma censurata deve essere
prescelta - perché idonea a fugare i prospettati dubbi di legittimità
costituzionale - quella secondo cui si deve distinguere il comportamento di chi
si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente
del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli
(contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia
fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni,
la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a
carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in
volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete
sottoposte al suo giudizio. Corte cost. Sent., 20-05-2008, n. 165, Corte cost., 2008
In tema di violazioni alle norme del codice della strada,
con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126-bis, secondo comma,
nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 24
gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo, in quanto il
termine di adempimento dell'obbligo, nell'una e nell'altra specifica
formulazione, è unico, cioè finale e non iniziale, sì che, una volta decorso,
l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta; -
di conseguenza, nella configurazione di detto illecito non possono influire non
solo le cause di estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto,
successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure
eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione di quest'ultimo,
compresa la stessa "abolitio criminis". (Rigetta, Giud. pace Viterbo, 19
Dicembre 2005) Cass. civ. Sez. II Sent., 08-08-2007, n. 17348 (rv.
600572) , Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007
|
|
IIn tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005). (Rigetta, Giud. pace Pontassieve, 5 Aprile 2005)
Cass. civ. Sez. II Sent., 12-06-2007, n. 13748 (rv. 598104), Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007
I provvedimenti amministrativi
sanzionatori relativi ad infrazioni del
codice della strada devono essere impugnati dinanzi al competente Giudice di
pace nel termine di 60 giorni dall’avvenuta contestazione o
notificazione.
La mancata opposizione nei termini determina
la definitività del provvedimento avverso il quale non è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo.
L’atto con il quale, la competente autorità,
comunica al titolare della patente l’esaurimento del proprio punteggio, non
costituisce provvedimento amministrativo e, dunque, non è suscettibili di
autonoma impugnativa in sede giurisdizionale.
TAR Emilia-Romagna
sez. I – 18 settembre 2006 n. 2194 – Pres.
Perricone – Est.
Mozzarelli – XXX c. Ministero Infrastrutture
e trasporti (dir. gen.
motorizzazione uff. prov. Forlì
)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126 -bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 2° comma, nel testo previgente, nella parte in cui disponeva che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».
Non è possibile applicare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti alla patente in capo al proprietario dell'autovettura, pur se ha omesso di comunicare all'organo accertatore i dati personali del conducente al momento della commessa violazione (illegittimità ex art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Giudice di pace Bari, 13-05-2005 D.F.F. c. Comune di Bari Massima redazionale, 2005
Considerato che la dichiarazione di illeggittimità costituzionale dell'art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha effetto retroattivo ed in costanza di un rapporto giuridico che non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla riassegnazione del punteggio posseduto prima della sanzione accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di guida, con conseguente annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità.
T.A.R. Toscana sez. I 23-02-2005, n.
874 T. T. c. Direzione provinciale motorizzazione
di Firenze e altri
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126 bis, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285), nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale. Tale dichiarazione, dettata dalla violazione del principio della ragionevolezza, necessita della precisazione che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patenete del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180,comma 8, del codice della strada.
Corte cost.
24-01-2005, n. 27 Giudice di pace di Voltri e altri
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, 2° comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo, codice della strada), introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificato dall'art. 7, 3° comma, lett. b), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito in L. 1° agosto 2003 n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di punti dalla patente del proprietario di un autoveicolo condotto da un terzo, nell'ipotesi che il trasgressore non sia stato identificato dall'organo accertatore e che il proprietario non abbia comunicato i dati personali e gli estremi della patente del conducente, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost.
Giudice di pace Torino (Ord.)
23-06-2004 Chiappero c. Comune di Venaria Reale, Foro It.,
2004, 1, 2588
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, secondo comma, c.d.s., come introdotto dal D.L. 27 luglio 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario del veicolo per le violazioni in cui non sia stato possibile identificare il conducente, qualora non comunichi entro trenta giorni chi effettivamente fosse alla guida.
Giudice di
pace Torino (Ord.) 23-06-2004 Chiappero c. Comune di Venaria Reale, Arch. Giur.
Circolaz., 2004, 967
L'art. 7 del D.L. 151 del 2003, che ha modificato l'art. 126-bis del codice della strada, stabilisce che - ai fini della decurtazione dei punti della patente di guida - l'organo che ha accertato la violazione deve effettuare comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni (che decorrono dalla conoscenza dell'organo accertatore dell'avvenuto pagamento, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi stessi). Qualora la violazione non sia stata contestata immediatamente, ma solo notificata al coobbligato solidale - ovvero quando non si conoscano le generalità del trasgressore effettivo, la comunicazione deve essere effettuata "a carico del proprietario, quale responsabile della violazione, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati". La decurtazione dei punti costituisce una sanzione amministrativa personale categoria alla quale va esteso il principio, enunciato in materia penale, secondo il quale la responsabilità è personale, che risulta violato dalla norma citata, in quanto le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario sono quelle pecuniarie.
Giudice di
pace Parma (Ord.) 26-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 42, 93
L'articolo 7 del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 come modificato dalla legge di conversione, che ha introdotto l'articolo 126-bis del codice della strada, impone al proprietario del veicolo di indicare le generalità del conducente al momento dell'avvenuta contestazione, nel caso in cui l'identificazione del trasgressore non avvenga immediatamente. Tale disposizione vulnera il diritto di difesa sotto un duplice profilo: da un lato, prevede una responsabilità oggettiva (istituto estraneo al nostro diritto sanzionatorio, sia penale sia amministrativo) del proprietario del veicolo, se il guidatore non viene identificato; dall'altro, prevede, sempre per il proprietario, l'obbligo di denuncia (o delazione) del conducente del veicolo, quando gli organi di polizia non siano riusciti a identificarlo.
Giudice di
pace Casale Monferrato (Ord.) 10-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 41, 72
Regolamento ![]()
non riportato
Legislazione complementare
Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2010, n. 60396 - Contenzioso relativo all’art. 126-bis.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata attribuita a Codeste Direzioni Generali (ex SIIT) la gestione del contenzioso riguardante, tra l’altro, i provvedimenti di revisione e sospensione della patente ex art. 126-bis del codice della strada.
Dall’esame delle sentenze in materia nonché dei pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari rimasti invece nella competenza di questa Direzione Generale, si è constatato che il più delle volte il ricorso è motivato dalla non definitività della contestazione o dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio o ancora da altri motivi di carattere per lo più formale.
Ciò comporta in numerosissimi casi la condanna dell’Amministrazione, oltre che all’annullamento del provvedimento di revisione o sospensione, al pagamento delle spese processuali anche se, come ben noto, la stessa amministrazione è sostanzialmente estranea alle procedure di decurtazione del punteggio, di competenza degli Organi di Polizia.
Allo scopo di contenere quanto più possibile gli esborsi dell’Amministrazione e le condanne per il pagamento delle spese legali si ritiene necessario intervenire, per quanto di competenza, sia in via preventiva che in sede di redazione delle relazioni di difesa per l’Avvocatura riportando alcune delle principali novità emerse nell’ultimo periodo.
1. Comunicazione avvio del procedimento
Preso atto che già alcune DGT hanno adottato efficaci misure volte a contenere il contenzioso in materia si ritiene necessario che tutti gli Uffici facciano precedere il provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio ex art. 126-bis dalla comunicazione di avvio del procedimento che, seppure ritenuta non obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, può, per l’esperienza acquisita, svolgere una utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie.
In sede di partecipazione procedimentale, infatti, il destinatario dell’eventuale provvedimento di revisione potrà rappresentare tutte quelle circostanze, perdi più di carattere formale, che incidono sulla legittimità/illegittimità della decurtazione dei punti quali ad esempio la pendenza di ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace avverso verbali di contestazione, la sussistenza di sentenze di accoglimento dei ricorsi, errata decurtazione, ecc.
Qualora il destinatario della comunicazione di avvio affermi l’esistenza di una delle condizioni ostative sopra esemplificatamente elencate, l’Ufficio dovrà procedere ad una verifica presso gli organi competenti (Organi di Polizia, Uffici del Giudice di Pace, Prefetture) ed emettere il provvedimento di revisione solo nel caso in cui risulti confermata la situazione di azzeramento totale del punteggio.
Restano ferme le diverse forme di partecipazione procedimentale che codeste DGT stanno già utilizzando.
L’instaurazione della sopradetta partecipazione procedimentale dovrebbe comportare una notevole diminuzione del contenzioso giurisdizionale basato su motivi il più delle volte non imputabili all’Amministrazione ma che tuttavia conducono a sentenze di condanna della stessa.
Si evidenzia infine che una rigorosa istruttoria circa i presupposti che hanno condotto all’azzeramento del punteggio dovrà essere effettuata anche nel caso in cui il ricorrente esperisca direttamente il ricorso giurisdizionale.
In particolare, qualora solo in sede di ricorso al Tar emerga la non definitività delle contestazioni per pendenza di impugnative al Prefetto o al Giudice di Pace avverso i verbali di contestazione, l’Ufficio dovrà procedere ad una verifica di quanto affermato dal ricorrente e, in caso di effettiva pendenza di ricorso o di sentenza di annullamento del verbale, procedere ad interessare ali Organi di Polizia per far ripristinare il punteggio e ad annullare il provvedimento di revisione qualora non sussista più la situazione di azzeramento.
Tutto ciò allo scopo di evitare condanne dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali per una attività non direttamente imputabile ma che, una parte della giurisprudenza amministrativa, addossa comunque alla stessa. Nei casi sopra detti sarebbe necessario espletare le suddette verifiche prima dell’udienza di discussione al fine di giungere alla dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. Eccezioni sollevabili nelle difese dell’amministrazione
Si ritiene opportuno che Codesti Uffici, in caso di ricorsi giurisdizionali al Tar avverso provvedimenti di revisione per azzeramento e/o sospensione ex art. 126-bis, approntino tempestivamente relazioni per l’Avvocatura dello Stato complete di tutti gli elementi di fatto e di diritto.
Quanto agli elementi di fatto, gli stessi potranno agevolmente desumersi dalla visualizzazione delle apposite maschere del SIMOT contenenti le singole decurtazioni e gli elementi essenziali dei verbali di contestazione.
Le suddette notizie potranno essere integrate, se del caso, tramite contatti diretti con gli Organi di Polizia o i Giudici di Pace.
Quanto ai motivi di diritto, al fine di agevolare quanto più possibile il lavoro di codesti Uffici, si riportano, qui di seguito, le principali eccezioni e difese da inserire a seconda dei casi nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato in caso di proposizione di ricorso al Tar avverso i provvedimenti di revisione per azzeramento nonché sospensione ex art. 126-bis, ferme restando ulteriori integrazioni che vorranno apportare.
Si precisa che le difese sopra riportate, ad eccezione ovviamente di quelle relative alla giurisdizione, potranno essere utilizzate anche con riferimento agli instaurandi giudizi dinanzi ai Giudici di Pace.
A) Difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo in caso di impugnazione provvedimenti di revisione e
sospensione ex art. 126-bis
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20564 del 29 luglio 2008 ha definitivamente chiarito che “la decurtazione dei punti costituisce una sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale”.
La suddetta sentenza che, peraltro, riconferma un orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale (ord. n. 247/2005) circa la natura giuridica della decurtazione dei punti dalla patente, ha rilevantissimi effetti in punto di giurisdizione sulle controversie in materia.
La Cassazione ha infatti chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti. La Cassazione ha quindi affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia.
Con sentenza n. 9691/2010 del 23 aprile 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato tali principi statuendo che le controversie in materia di decurtazione dei punti della patente devono ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia ossia il giudice di pace ai sensi degli art. 204-bis, 205 nonché 216, e. 5, del codice della strada.
Sulla scorta di tale orientamento già alcuni Tar (Tar Liguria, II sez., 18 dicembre 2008, n. 2155; Tar Liguria, II sez., 27 luglio 2007, n. 1411; Tar Sicilia-Palermo, I sez., 13 luglio 2005, n. 1211; Tar Lazio, sez. I ter, ord. n. 4053/2005 del 14 luglio 2005; Tar Trentino-Bolzano, 27 febbraio 2007, n. 71; Tar Toscana, Seconda Sez., n. 1301/09 del 27 luglio 2009) hanno declinato la giurisdizione in caso di impugnazione di provvedimenti di revisione per azzeramento del punteggio o di provvedimenti di variazione del punteggio (v. da ultimo Tar Lazio, Sezione Terza Ter, nn. 17167/2010, 16497/2010, 16948/2010, 16925/2010 tutte del 10 giugno 2010). Da ultimo, il Tar Lombardia - Sez. staccata di Brescia - con sentenza n. 574/10 del 4 febbraio 2010, premesso che la decurtazione del punteggio deve essere considerata sanzione accessoria, ritiene che la giurisdizione in materia di provvedimento di revisione della patente per azzeramento ex art. 126-bis, a differenza dal provvedimento di revisione ex art. 128, appartenga al giudice ordinario anche in considerazione della sua natura di atto dovuto a contenuto vincolato rispetto al quale l’amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (Tar Lombardia - sez Brescia - sent. n. 1345 del 29 giugno 2009; n. 1524 del 31 luglio 2009; n. 62 del 15 gennaio 2010).
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con numerosi pareri si sta esprimendo ormai costantemente nel senso della inammissibilità dei ricorsi straordinari in materia di decurtazione punti e provvedimenti conseguenti (revisione per azzeramento e sospensione ex art. 126-bis) sull’assunto della spettanza di tali controversie al giudice di pace quale giudice competente in materia di sanzioni accessorie previste dal codice della strada (v. per tutti Cons. Stato, III sez., pareri n. 6940/2009; 6575/2009; 543/2010; 624/2010; 678/2010; 680/2010; 681/2010; 720/2010; 864/2010).
Stante il suddetto orientamento, si raccomandano gli Uffici in indirizzo di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tutti i casi in cui vengano impugnati dinanzi ai competenti Tar provvedimenti di decurtazione del punteggio, revisione per azzeramento ex art. 126-bis e sospensione per mancata effettuazione degli esami di revisione.
Si preannuncia che si provvedere a modificare quanto prima i modelli di revisione per azzeramento e di sospensione ex. art. 126-bis inserendo quale regime di impugnativa del provvedimento il ricorso al Giudice di Pace, in conformità al soprariportato nuovo orientamento giurisprudenziale.
B) Difetto di giurisdizione e difetto di legittimazione passiva in caso di impugnazione della comunicazione dell’anagrafe di decurtazione del punteggio
In alcuni casi risulta impugnata da sola o congiuntamente al provvedimento di revisione, la comunicazione dell’Anagrafe di decurtazione del punteggio per motivi vari tra i quali principalmente errate o tardive decurtazioni.
In tali casi appare opportuno premettere una breve esposizione dei compiti affidati all’Anagrafe ed in particolare precisare che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, le decurtazioni dei punti sulla patente sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente pervia telematica nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e “definite”, nonché i punti detratti.
Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente. Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti Comandi e tanto meno in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.
Al riguardo, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa la giurisdizione in materia del giudice ordinario (v. anche Cons. Stato, IV sez. n. 7932/2009), si segnala la sentenza n. 5830/2009 del 28 settembre 2009 della IV sez. del Consiglio di Stato nella quale viene chiarito il rapporto tra la segnalazione e l’inserimento da parte degli Organi di Polizia della decurtazione e la comunicazione effettuata dall’Anagrafe degli abilitati alla guida agli interessati.
In particolare il Consiglio di Stato premesso che “il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha alcun potere di intervenire sulla segnalazione degli organi accertatori, e tanto meno sui fatti da cui questa ha tratto origine” ha ritenuto che la comunicazione, in quanto mero strumento con il quale viene veicolata la segnalazione degli Organi accertatori, non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile né il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la parte a cui notificare il ricorso.
In conclusione, nei casi di impugnativa, isolata o congiunta, della comunicazione dell’Anagrafe dovrà essere eccepito sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
C) Difesa dell’amministrazione nel caso in cui venga censurata la mancata comunicazione di decurtazione punti e la conseguente impossibilità di frequentare i corsi di recupero punti
Si è constatato che in numerosi casi i ricorrenti deducono la mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio tale da precludere la partecipazione, in situazione utile, ai corsi di recupero punti e da evitare quindi la revisione della patente.
Con recenti sentenze, il giudice amministrativo ha annullato provvedimenti di revisione per azzeramento in quanto non preceduti dalle singole comunicazioni di decurtazione dell’Anagrafe degli abilitati alla guida tale da consentire la utile partecipazione a corsi di recupero punti (v. Tar Lombardia, Sez. Terza, n. 4729 del 13 ottobre 2008; Tar Piemonte, Sez. Seconda, n. 03181/2009).
Peraltro ciò crea situazioni di difficile gestione perché viene annullato il provvedimento ma il punteggio rimane azzerato.
Allo scopo di evitare pronunce sfavorevoli all’Amministrazione, si riportano qui di seguito alcune considerazioni da inserire, con i dovuti adattamenti, nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato:
“Appare opportuno preliminarmente precisare che le decurtazioni dei punti sulla patente effettuate in base all’art. 126-bis del codice della strada e comunicate da questo Ministero agli interessati, sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia stradale - Carabinieri - Polizia Municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente pervia telematica, nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e “definite”, nonché i punti detratti.
Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli Organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente. Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti Comandi e tanto meno in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.
Al riguardo si sottolinea il ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni che l’Anagrafe nazionale riveste nelle attività connesse all’introduzione della patente a punti.
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la natura non provvedimentale ma solo informativa della comunicazione di variazione del punteggio effettuata dall’Anagrafe: dà infatti notizia all’interessato delle variazioni di punteggio che sono state determinate da contestazioni di violazioni alle norme di comportamento del codice della strada (contestazioni di cui l’interessato è ovviamente a conoscenza essendo stato destinatario di appositi verbali redatti dai competenti organi di polizia).
Il sistema per lo svolgimento del suddetto compito è del tutto automatizzato, trattandosi di effettuare un numero rilevantissimo di comunicazioni agli interessati (circa 2,5 milioni/anno).
Per tale motivo la comunicazione viene inviata con lettera tramite la Soc. Postel con stampa in automatico in relazione ai dati immessi dagli Organi accertatori nell’Anagrafe.
Trattandosi, come detto, di sola informativa automatizzata appare evidente che la stessa non è soggetta alla disciplina prevista per i provvedimenti amministrativi. Come precisato dal Consiglio di Stato, IV sez., con sentenza n. 5830/2009 del 28 settembre 2009, la comunicazione dell’Anagrafe si limita a “veicolare” la segnalazione effettuata, con l’inserimento informatico, dell’organo accertatore. Come tale essa non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile in quanto ciò che rileva ai fini della lesione è la segnalazione degli organi di polizia nei cui confronti va instaurato un eventuale giudizio.
Da quanto sopra esposto ne discende che la spedizione della comunicazione non avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia in relazione alla natura della stessa sia in considerazione del rilevante onere economico per l’erario e quindi per il contribuente che tale mezzo comporterebbe in relazione numero elevato (come detto circa 2,5 milioni/anno) di comunicazione da inviare.
Dagli archivi dell’Anagrafe si rileva comunque che la comunicazione di avvenuta decurtazione risulta spedita in data ......... all’indirizzo del ricorrente, che, dunque, salvo smarrimento dovrebbe esserne venuto in possesso.
Ciò premesso va comunque precisato che il ricorrente, nel momento in cui gli viene contestualmente consegnato o notificato il verbale, prende cognizione sia delle infrazioni che gli sono state contestate sia delle conseguenze sanzionatone connesse alle infrazioni stesse e precisate nei relativi verbali, ivi compresa, quindi, la perdita dei punti.
Nel caso specifico, a seguito di richiesta effettuata alla Polizia stradale di ......., è emerso che il verbale n. ....... del .........., di cui il ricorrente lamenta il mancato invio della comunicazione di decurtazione, risulta sottoscritto dallo stesso ricorrente che, dunque era pienamente a conoscenza del fatto che dalla suddetta infrazione sarebbe derivata una decurtazione di punti ............ in quanto chiaramente indicata nello stesso.
Si richiama al riguardo il parere n. 237/09 del 17 febbraio 2009 della Terza Sezione del Consiglio di Stato nel quale è precisato che “la mancata comunicazione non appare determinante ai fini della conoscenza della decurtazione dei punti-patente e della conseguente eventuale frequenza dei corsi di recupero” in quanto tale conoscenza risulta acquisita per tabulas dagli stessi verbali di accertamento dell’infrazione. La comunicazione dell’Anagrafe, dunque, non incide sulla posizione del destinatario che perde i punti in conseguenza di fatti che sono a monte della comunicazione stessa e che ne costituiscono il presupposto rispetto ai quali l’Anagrafe è completamente estranea.”.
Premesso quanto sopra riportato relativamente alla difesa dell’Amministrazione, si ritiene comunque opportuno fornire alcune indicazioni nel caso in cui, nonostante le precisazioni difensive, il Tar annulli il provvedimento di revisione della patente. In tali casi, come sopra accennato, si è in presenza di un annullamento della revisione permanendo tuttavia la situazione di azzeramento che, in quanto non oggetto di censura e peraltro di competenza degli Organi di Polizia, non può essere rivisitata.
Si ritiene allora, come peraltro suggerito da taluni Uffici, che, anche al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza di annullamento della revisione del Tar, il ricorrente debba essere messo, in via eccezionale, in condizioni di frequentare uno o più corsi di recupero punti ripristinando così la situazione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la comunicazione dell’Anagrafe. Codesti Uffici, in questi limitati ed eccezionali casi, potranno autorizzare, in esecuzione delle eventuali sentenze di annullamento dei Tar, la frequenza di corsi di recupero punti pur se il punteggio è completamente azzerato.
D) Difesa dell’amministrazione nel caso in cui venga censurata la mancata notifica del verbale di contestazione oppure la mancata rinotifica del verbale oppure la mancata identificazione dell’effettivo conducente oppure la errata decurtazione, ecc.
Con riferimento ai vizi sopra menzionati, ed in generale relativi a fatti precedenti la comunicazione dell’Anagrafe, si riportano le difese da utilizzare nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato:
“Quanto alle censure relative alla notifica dei verbali (oppure alla mancata rinotifica, oppure alla mancata identificazione, ecc.) appare opportuno sottolineare che l’Anagrafe degli abilitati alla guida si limita a “tenere aggiornata la situazione di ciascun conducente, per quanto concerne le decurtazioni di punti irrogate in sede di violazione delle norme del codice della strada, ed è tenuta a comunicare agli interessati le variazioni di volta in volta intervenute, attraverso un’operazione meramente aritmetica senza che rientri nei suoi poteri il compito di effettuare verifiche sostanziali o formali in merito alle procedure e agli atti posti in essere dagli organi accertatori”. (Consiglio di Stato, II sez., parere n. 4310/2006 del 23 aprile 2008).
Per quanto sopra si ritiene che qualunque questione riguardi non la comunicazione in sé stessa, bensì atti o fatti che si collocano a monte della stessa e rispetto ai quali questa Amministrazione è del tutto estranea, quali la regolarità del verbale di contestazione, la relativa notifica, il numero di punti detratti, l’identificazione del conducente diverso dal proprietario del veicolo, la vendita dell’autoveicolo avvenuta prima della contestata infrazione, etc., etc., è di esclusiva competenza dell’Organo di Polizia, che peraltro ha sempre la possibilità di intervenire pervia telematica per correggere, annullare, rettificare le operazioni eseguite determinando con ciò stesso una nuova comunicazione dell’Anagrafe che aggiorna l’interessato dell’avvenuto intervento.
Nel caso di specie quindi soltanto la Polizia ........... può fornire chiarimenti, eventualmente documentando, in ordine al proprio operato, mentre nulla gli Uffici di questa Amministrazione, sia a livello centrale che periferico, sono in grado di riferire su quanto lamentato dal ricorrente, non disponendo di documentazione alcuna inerente il verbale in argomento, tenuto altresì conto dei compiti ad essa assegnati dalla legge (art. 226, comma 7 del codice della strada - art. 403, comma 7 e comma 8 del Regolamento di esecuzione dello stesso codice).
Le sole informazioni in possesso dello scrivente Ministero sono quelle desumibili dall’estratto cronologico per anagrafica e patente nonché dalla visualizzazione dei dati più significativi del verbale di contestazione (organo che ha accertato la violazione - luogo e data dell’infrazione - articolo del Codice violato - etc., etc.,), gli stessi comunicati al ricorrente a mezzo della nota informativa.
In relazione a quanto sopra esposto e dunque al fatto che l’Amministrazione è rimasta estranea agli atti ed ai procedimenti censurati dal ricorrente, si ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.
E) Violazione da parte della polizia del termine di trenta giorni per l’inserimento della decurtazione
Di frequente i ricorrenti lamentano il tardivo inserimento da parte degli organi accertatori della decurtazione del punteggio effettuato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 126-bis.
In tali casi la difesa dell’Amministrazione potrà fondarsi sulle considerazioni di seguito riportate:
“Quanto alla presunta violazione del termine di trenta giorni dalla definizione entro i quali l’organo accertatore deve comunicare all’anagrafe l’avvenuta decurtazione, si precisa che il detto termine non ha carattere perentorio ma ordinatorio ed in ogni caso è subordinato all’avvenuta definizione della contestazione per pagamento della sanzione o per conclusione dei procedimenti avverso i verbali di contestazione; il che può comportare inevitabilmente un notevole lasso di tempo tra la commissione della violazione e l’inserimento, da parte dell’organo accertatore, della decurtazione.
In ogni caso, come chiarito dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare di cui si allega stralcio (omissis) il termine di trenta gg. riferito alla comunicazione all’Anagrafe Nazionale, da parte degli Organi di Polizia dell’avvenuta decurtazione dei punti-patente, è solo ordinatorio; infatti l’inosservanza dello stesso non comporta alcuna decadenza e non rende illegittimo il procedimento sanzionatorio della decurtazione dei punti nei confronti dei conducenti.
Peraltro c’è da aggiungere che il lamentato ritardo non comporta comunque riflessi negativi per i conducenti poiché, il termine di due anni previsti ai fini del ripristino del punteggio iniziale di 20 punti-patente, decorre dalla data dell’ultima commessa infrazione, a nulla rilevando né quella della comunicazione telematica dell’Organo di Polizia all’Anagrafe Nazionale (data acquisizione) relativa alla variazione del punteggio né tanto meno quella della comunicazione agli interessati della suddetta variazione.
Con riferimento al caso specifico, dalla visualizzazione informatica si rileva che in data ......... (data di acquisizione) la Polizia di ............. ha comunicato pervia telematica l’avvenuta decurtazione di punteggio riferita al verbale in argomento ( ...... punti-patente) e conseguentemente l’Anagrafe Nazionale ha potuto informare il ricorrente dell’avvenuta variazione del punteggio in data ............
Le ragioni della tardiva comunicazione telematica all’Anagrafe Nazionale, sono del tutto sconosciute a questa Amministrazione che, per i motivi esposti, non può entrare nel merito dell’operato degli Organi di Polizia.
Relativamente quindi a tale censura, oltre alla infondatezza nel merito, si rileva il difetto di legittimazione passiva di questo Ministero”.
F) Difesa dell’amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento di revisione o di sospensione dopo aver sostenuto con esito negativo gli esami di idoneità tecnica
Si sono registrati casi in cui viene proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revisione o di sospensione per motivi vari (non definitività della contestazione, errata decurtazione, ecc.) dopo aver sostenuto con esito negativo l’esame di idoneità tecnica e dopo che l’Ufficio ha disposto la revoca della patente.
Il ricorrente in tali casi, attraverso l’annullamento del provvedimento di revisione o di sospensione, mira a travolgere l’esito negativo della prova di idoneità in quanto lo stesso ricorrente non si sarebbe dovuto legittimamente sottoporre alla stessa. In altri termini venendo meno il provvedimento di revisione, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe altresì meno l’obbligo di sottoporsi agli esami di idoneità tecnica nonché i risultati negativi degli stessi.
Tale tesi è stata seguita da una parte della giurisprudenza amministrativa (per tutte Tar Veneto, 3 sez., n. 371/09).
Si ritiene, tuttavia, che l’Amministrazione possa fondare efficacemente la propria difesa con le argomentazioni di seguito riportate:
“Questo Ministero ritiene che, in disparte la accertata legittimità del provvedimento di revisione per avvenuto azzeramento del punteggio, allo stato attuale assuma carattere assorbente la accertata inidoneità all’esame di teoria sostenuto dal sig. ……………..
Infatti, i requisiti di idoneità tecnica alla guida, il cui accertamento costituisce compito primario di questo Ministero, costituiscono presupposto imprescindibile per l’espletamento della attività di guida al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità propria e altrui.
La conoscenza delle norme del codice della strada, verificata attraverso l’esame di teoria, è richiesta in ogni momento ai possessori di patente.
Ne discende che, una volta acclarata la mancata conoscenza delle norme del codice della strada per effetto del mancato superamento dell’apposito esame, a tutela del preminente interesse generale della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini, questo Ministero non può e non deve consentire l’attività di guida se non venendo meno ai suoi compiti primari.
In altri termini l’inidoneità accertata è preminente rispetto a qualsiasi eventuale illegittimità degli atti che hanno portato alla verifica del possesso dei requisiti tecnici.
A parere di questo Ministero, quindi, l’eventuale annullamento del provvedimento di revisione (o sospensione) non può avere effetti ripristinatori e/o restitutivi della patente di guida essendo comunque obbligatorio un nuovo esame e la relativa idoneità.
Si richiama in tal senso il parere n. 724 del 24 febbraio 2010 del Consiglio di Stato, III sezione, che, in aderenza a quanto sostenuto da questo Ministero ha ritenuto in tali casi necessario ai fini della restituzione della patente un nuovo esame di idoneità tecnica”.
3. Ricorsi straordinari al Capo dello Stato
Per quanto attiene, infine ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato rimasti nella competenza di questa Direzione, si raccomanda agli Uffici in indirizzo di farli pervenire con la massima tempestività completi della busta di invio dalla quale ricavare con certezza la data di notifica all’Ufficio o di invio della raccomandata nonché dell’atto impugnato con gli estremi della notifica e di ogni altro elemento utile.
Al riguardo si fa presente che, con parere n. 920/2009 del 28 aprile 2009, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, ha particolarmente insistito sulla necessità di terminare l’istruttoria nel termine di 120 giorni e nei casi di richiesta incidentale di sospensiva di inviare immediatamente tali ricorsi al fine di assicurare la tempestività e la effettività del rimedio.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni sopra riportate al fine di contenere il più possibile il contenzioso in materia o quantomeno di limitare le condanne dell’Amministrazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento o suggerimento.
(a) v. Legislazione complementare
L'art. 23 ( Sistema sanzionatorio e
detrazione dei punti) del D.Lgs.
La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.
In caso di perdita totale
del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e'
revocato se il conducente non supera l'esame di revisione
previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo
D.L. 27 giugno
2003, n. 151: Articolo 6-ter.
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato
estero, che commettono sul territorio italiano violazioni
di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' istituita presso il Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata
con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono
comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui
all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso
nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno
venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul
territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due
anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove
il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo
di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla
guida e' limitata a sei mesi.
2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui
al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al
luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha
comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una
comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme
previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il
provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque
circola durante il periodo di inibizione alla guida e'
punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo
218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni. In luogo della revoca della
patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla
guida per un periodo di quattro anni.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla
guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere
omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni
previste dal presente decreto
Dottrina ![]()
F. Infantino, Le nuove modifiche al codice della strada, Consulenza , Buffetti 18/2002; Riv. giur. circolaz. e
trasp., 2002, 1
F.
Infantino, La semplificazione delle procedure automobilistiche,
riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 1
F. Infantino, I conducenti dei veicoli a motore - tomo I, in riv. giur. circolaz. e trasp.
1999, suppl. al n. 6, 7.
F.
Infantino, I conducenti dei veicoli a motore - tomo
II, in riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, suppl. al
n. 3, 7.
F.
Infantino, Il nuovo codice della strada: depenalizzazione dei reati
minori, riv. giur. circolaz. e
trasp., 2000, 466
Sanzioni ![]()
Vai
al prontuario