Codice  

Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (1).

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (2).

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità» (3). A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»(3). Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità»(3).

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 (4)

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130 (5).

7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (6).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501.

(2)  Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(3)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Successivamente così modificato dall'art. 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riportano i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo:

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(4)  Comma inserito da D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(5)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(6)  Comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida

LE NUOVE REGOLE

Al rinnovo di validità sarà spedito, alla residenza del titolare, un duplicato della patente di guida recante la nuova data di scadenza, previo ricevimento, entro cinque giorni decorrenti dalla data di effettuazione della visita medica da parte dei sanitari autorizzati, dei dati e di ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo.

Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

COSA È CAMBIATO (9)

Non sarà più inviato il tagliando adesivo con il rinnovo di validità, ma un documento duplicato della patente con la nuova data di scadenza.

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(9) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Giurisprudenza  

In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali "ab origine", l'adozione del principio di irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne consegue che l'abrogazione della norma che prevede il fermo del veicolo, come sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta, avvenuta in epoca successiva a quella della commessa infrazione, non ha effetto retroattivo, a nulla rilevando che la disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. (Cassa con rinvio, Giud. pace Senigallia, 18 Dicembre 2002)

Cass. civ. Sez. II Sent., 28-01-2008, n. 1789 (rv. 601225) , Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione.

 Corte cost. (Ord.) 15-06-2004, n. 174, Sito uff. Corte cost., 2004

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui - nonostante l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 avesse previsto l'eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo da parte del legislatore delegato - prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Il rimettente, infatti, ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l'art. 126, comma 7, D.Lgs. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il D.Lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo.

Corte cost. (Ord.) 28-05-2004, n. 159, Sito uff. Corte cost., 2004
 

Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. n. 205 del 25 giugno 1999) nella parte in cui prevede oltre alla sanzione principale anche quella accessoria del fermo del veicolo, sanzione, quest'ultima, non prevista per più gravi violazioni del codice della strada; in riferimento all'art. 13 Cost., poiché il fermo del veicolo rappresenta per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e del diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e spostamento, oltre all'onere successivo di pagare le spese di custodia del veicolo.

 Corte cost. (Ord.) 23-05-2003, n. 177, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 676
 

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate: - sull'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; - sull'art. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate; in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; - sull'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 Corte cost. 18-01-2003, n. 1, Riv. giur. Polizia, 2003, 213
 

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatone ai sensi dell'art. 1 L. 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui per un fatto colposo, quale è quello di porsi alla guida con la patente scaduta, vengono comminate sanzioni più afflittive dì quelle previste dall'art. 128 c.s. per chi si mette alla guida nonostante sia stato dichiarato inidoneo alla stessa e perché la sanzione accessoria del ritiro della patente perdura sino alla regolarizzazione della stessa, mentre il fermo del veicolo è previsto in misura fissa.

 Corte cost. (Ord.) 15-01-2003, n. 1, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 189
 

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 sollevata in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui, per la guida di un veicolo con patente straniera scaduta di validità, non escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore, in quanto il rimettente ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame e si è limitato a richiamare un altro giudizio sulla medesima fattispecie, senza motivare nè sulla rilevanza nè sulla non manifesta infondatezza della questione.

Corte cost. (Ord.) 05-07-2002, n. 319 Pres. Cons., Giur. Costit., 2002, 2466
 

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3, 25, comma 1, e 27 comma 1 cost., le q.l.c. dell'art. 126 comma 7, e dell'art. 136 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa, in quanto: a) l'art. 27 cost. si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere nè sproporzionata nè irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose.

Corte cost. (Ord.) 05-07-2002, n. 319 Pres. Cons., Giur. Costit., 2002, 2466
 

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507 in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede la stessa sanzione amministrativa accessoria per la guida con patente scaduta e per la guida senza patente, in quanto il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare la motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice già dichiarata manifestamente infondata.

 Corte cost. (Ord.) 24-04-2002, n. 136, Giur. Costit., 2002, 1080
 

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3 e 25 cost., le q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui prevede la stessa sanzione amministrativa accessoria per la guida con patente scaduta e per la guida senza patente, in quanto l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore nè di stabilire la misura delle sanzioni.

Corte cost. (Ord.) 24-04-2002, n. 136, Giur. Costit., 2002, 1080
 

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio "a quo", della q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione degli art. 3 e 13 cost., nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria risulta essere di proprietà dello stesso conducente e non ricorre perciò l'ipotesi denunciata.

 Corte cost. (Ord.) 23-07-2001, n. 278, Giur. Costit., 2001, f. 4
 

Manifesta infondatezza delle q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507 - concernente la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo condotto con patente scaduta - sollevate in riferimento agli art. 3 e 76 cost. Infatti, da un lato, la sanzione risulta non essere sproporzionata, anche rispetto alle sanzioni previste per altre infrazioni, nè irragionevole, essendo al contrario coerente con la finalità di contrastare in modo effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose; e, dall'altro, il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del c. strad. e dai principi e criteri direttivi fissati dalla l. di delega n. 205 del 1999 ed ha usato il termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la non disponibilità del veicolo.

 Corte cost. (Ord.) 23-07-2001, n. 278, Giur. Costit., 2001, f. 4
 

Manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214 comma 1 bis stesso codice, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 16 cost., nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore nè stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non è nè sproporzionata nè irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del c. strad., di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; è manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacchè la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale.

 Corte cost. (Ord.) 23-07-2001, n. 282 Viale c. Polizia municip. Imperia, Giur. Costit., 2001, f. 4
 

È manifestamente infondata, con riferimento agli art. 25, 27 e 76 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, 7º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona sfornita di patente, quand’anche il mezzo appartenga a persona diversa dal conducente.
Corte cost. [ord.], 09-02-2001, n. 33. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, 256 Giust. pen., 2001, I, 182, Giur. costit., 2001, 125
 
Poiché il fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 126, 7º comma, nuovo cod.strad., previsto quale sanzione accessoria nel caso di guida con patente scaduta di validità, è stato dalla legge fissato tassativamente in due mesi, è pertanto nullo il verbale con cui la polizia municipale abbia disposto il fermo per sessanta giorni, trattandosi di periodo diverso da quello previsto dalla legge e non equivalente.
Giudice di pace Cesena, 16-06-2000. Arch. circolaz., 2001, 216
  
Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, 7º comma, nuovo c.s., e successive variazioni (art. 19, 3º comma, d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507) con riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art. 116, 13º comma, nuovo c.s., in quanto detta norma non tiene nel debito conto il principio di uguaglianza fra i cittadini dato che con la medesima sanzione vengono penalizzati sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli che coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti, ma hanno semplicemente omesso in atto formale di rinnovo.

Giudice di pace Trento, 24-10-2000. Arch. circolaz., 2001, 367 Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 2001, 136

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, 7º comma, nuovo c.s. nella parte in cui alla violazione relativa alla guida con patente scaduta di validità fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di due mesi; è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 13 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, 1º comma, nuovo c.s. nella parte in cui non prevede che l’autoveicolo sia di proprietà del trasgressore; è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, 6º comma, nuovo c.s., nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205 nuovo c.s., la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

Giudice di pace Gorizia, 24-07-2000. Arch. circolaz., 2000, 825

Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, 7º comma, nuovo c.s., così come modificato dall’art. 19, 3º comma, d.leg. n. 507/1999 laddove, nel caso di guida con patente scaduta di validità fissa la durata del fermo amministrativo del veicolo in sessanta giorni assoluti, anziché fissarla nella suddetta misura ma come termine massimo, ferma restando la possibilità di reintegra nel possesso del veicolo non appena sanata la situazione di illiceità giuridica.
Giudice di pace Torino, 07-06-2000. Arch. circolaz., 2000, 653


Per la guida di veicolo con patente estera da parte dello straniero, che abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, è prevista l’applicazione delle sanzioni stabilite per la guida senza patente se la patente risulti scaduta di validità e quelle amministrative, indicate nell’art. 126, 6º comma, codice stradale, se la patente risulti ancora valida.
Cass., sez. IV, 03-10-1997. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 144 Arch. circolaz., 1998, 585

Regolamento   

non riportata

Legislazione complementare  

D. M. 30 settembre 2003 -Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. 
(Decreto n. 40T).
omissis                       
Art. 5.
  1.  Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni:
    a) la  patente  per  le  categorie  C  o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente 
di categoria B;
    b) la  patente  per  le  categorie  B+E,  C+E,  D+E  puo'  essere rilasciata  unicamente  ai  conducenti  gia'  in  
possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
    a) la  patente  valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
    b) la  patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la categoria  D+E  se il suo titolare e' gia' in possesso 
di patente per la categoria D;
    c) la  patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 (2004) abilita a condurre anche i veicoli per la 
cui guida e' richiesta la  categoria  C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 (2004) non consente di 
condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta la patente di categoria C.
  3.  I  tricicli  ed  i  quadricicli  a  motore,  cosi come definiti dall'art.  3,  comma  2, possono essere guidati con una 
patente della categoria A o A1.
  4.  I  motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non  superiore  a  11  kW.  possono  essere  guidati,  
sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 29 gennaio 2009 - Conferma di validità della patente di guida.

L'Ufficio centrale operativo dal 1° ottobre 1995 è competente in materia di conferma di validità della patente di guida (con D.P.R. n. 575/1994 che ha modificato alcuni articoli del Codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992).

A tale scopo, secondo quanto previsto dall'art. 126 del Codice della strada, gli Uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119 del Codice della strada e le Commissioni mediche locali, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio centrale operativo idonea comunicazione dalla quale risulti che il titolare di patente di guida sia in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità.

Premesso ciò si ricorda ai Sanitari accertatori che:

1) NON dovrà essere inviata all'Ufficio centrale operativo alcuna comunicazione, qualora l'esito dell'accertamento medico preveda il declassamento o la riclassificazione della patente di guida del titolare (in tale caso l'esito della visita dovrà essere comunicato al competente Ufficio della Motorizzazione civile);

2) NON dovrà essere inviata all'Ufficio centrale operativo alcuna comunicazione, qualora la visita medica venga effettuata a seguito di un provvedimento di revisione della patente. (La suddetta comunicazione dovrà essere comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione civile);

3) NON dovrà essere inviata all'Ufficio centrale operativo alcuna comunicazione, relativa a rinnovo/rilascio di CQC (Certificato di qualificazione del conducente) e/o CAP (Certificato di abilitazione professionale);

4) l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la conferma di validità della patente di guida deve essere effettuato presso la Commissione medica locale (ai sensi degli artt. 115 e 119 del Codice della strada e dell'art. 307 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 495/1992) qualora gli utenti siano in possesso di:

- patenti di cat. A, B e C speciali;

- patenti di cat. C i cui titolari abbiano superato i 65 anni;

- patenti di cat. D i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 60 e 65 anni;

5) esclusivamente le Commissioni mediche locali, di cui all'art. 119, comma 4 del Codice della strada, sono competenti ad emettere giudizi di idoneità alla guida per periodi di validità inferiori a quelli previsti dall'art. 126 del Codice della strada e art. 319, D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada).

Per quanto riguarda, invece, la conferma di validità della patente di guida di soggetti affetti da diabete, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 119, co. 2-bis del Codice della strada e dalla nota 4 maggio 2006, n. DGPREV-13043/P/I.4.c.d.z.z. del Ministero della salute.

Si raccomanda inoltre:

1) di utilizzare per le comunicazione i modelli regolamentari previsti nel Codice della strada utilizzando nella loro compilazione caratteri marcati tali da consentire l'acquisizione automatica degli stessi con le tecnologie in uso presso l'Ufficio centrale operativo;

2) di trasmettere le comunicazioni esclusivamente tramite le Strutture Sanitarie di appartenenza e per posta ordinaria (non inviare raccomandate, assicurate, ecc.), nel termine di 5 giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, al seguente indirizzo: Ufficio centrale operativo - Casella Postale Aperta - 00162 Roma;

3) di compilare in tutte le sue parti i prescritti modelli. In particolare, considerata l'enorme mole dei documenti restituiti giornalmente, dall'Ufficio centrale operativo alle Strutture sanitarie, perché incompleti o errati, si sottolinea l'importanza di controllare, prima della spedizione, che sui modelli sia stata indicata:

- la data della visita medica;

- le prescrizioni;

- il numero della patente e la categoria;

- i dati anagrafici e di residenza completi dell'utente;

- i dati completi del Sanitario accertatore (nominativo, firma, timbro struttura sanitaria di appartenenza, denominazione della Struttura sanitaria).

Si ringrazia per la collaborazione.

Circ. Min. trasporti 7 maggio 1997, n. 45/97 - Obbligo dell'uso delle lenti durante la guida: annullamento della prescrizione riportata sulla patente di guida.

Circ. Min. trasporti 14 ottobre 1997, n. 107 - Rinnovo di validità della patente di guida all'estero.

Circ. Min. Affari esteri 22 dicembre 1997, n. 13 - Rinnovo di validità delle patenti di guida e immatricolazione nazionale dei veicoli per i cittadini italiani residenti all'estero. Nuove procedure.

Circ. Ministero dei trasporti 7 febbraio 2000, n. A5/2000/MOT - Articolo 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), recante: "Modifiche agli articoli 119 e 126 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

Circ. Min. trasporti 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT - Annotazioni periodo ridotto di validità per patenti formato card.

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