Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo «o in quiescenza»(1-bis) o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. «L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni». (1-bis) In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (2).
«2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»(2-bis)
3. L'accertamento di cui "ai commi 2 e 2-ter" deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia» (3).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale (4).
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. (5).
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi (6).
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia (7);
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 60, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1-bis) Comma così modificato dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così modificato dall'art. 3, L. 22 marzo 2001, n. 85.
(2-bis) Comma inserito dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta i commi 2 e 3 dello stesso articolo:
2. Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
(3) Comma così modificato dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Si riporta il comma 5 dell'art. 23, legge 29 luglio 2010, n. 120:
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992. (Circ. Min. Trasporti e infrastrutture Prot. n. 71348 del 6 settembre 2010 - Art. 119, 5 comma. Tutela avverso i giudizi delle Commissioni mediche locali.)
(5) Comma così sostituito dall'art. 23,
c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Si riporta il comma 4 dello stesso articolo: "4.
Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter".
.
(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, con effetto dal 1° settembre 2003 (art. 7, c. 6).
(7) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125.
Art. 50. (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)
1.
Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3.
Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
LE NUOVE REGOLE
È stata estesa la possibilità di procedere alle visite per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici ai medici delle categorie già autorizzate dalla norma, seppur in quiescenza ovvero anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati nella norma purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.
È stato introdotto l’obbligo, a carico del soggetto richiedente il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, di produrre certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute.
La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente così come riferiti dal suo medico di fiducia.
Le commissioni mediche locali hanno ora l’obbligo di comunicare agli uffici della motorizzazione civile la temporanea o permanente inidoneità alla guida in modo da consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti di restrizione del titolo autorizzativo.
L’istante ha facoltà di produrre ulteriore certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della rete Ferroviaria Italiana al fine di conseguire una più favorevole determinazione in autotutela da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.
COSA È CAMBIATO (1)
Anche i medici in quiescenza potranno procedere alle visite (ma solo nei gabinetti medici).
Chi richiede la patente deve ora integrare la domanda con certificazioni mediche che attestino l’estraneità del soggetto ad alcol e droghe.
LE NUOVE REGOLE
L'art. 50 della legge 29 luglio 2010, n. 120, obbliga chi esercita l’attività professionale di trasporto su strada – che richiede la patente di guida di categoria C, CE, D e DE – a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La tipologia della certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
COSA È CAMBIATO
La dimostrazione mediante apposita certificazione che un conducente professionale non faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si inquadra in un più generale contesto di maggior sicurezza della circolazione stradale e tutela di una particolare categoria di lavoratori che svolgono quotidianamente le proprie mansioni alla guida di veicoli commerciali (aventi pesi e dimensioni che richiedono in ogni circostanza un perfetto stato psico-fisico).
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(1) Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Nel sistema delineato
dagli art. 115, 119, 126 e 130 del vigente d.leg. 30 aprile 1992 n. 285,
l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida, che costituisce un
indefettibile presupposto per poter conseguire la relativa patente e per
poterne poi ottenere la successiva conferma di validità, non può essere
effettuato al di fuori dei tipici procedimenti finalizzati al conseguimento,
al rinnovo ed alla revoca del titolo abilitativo; lo stesso sistema esclude
che un tale accertamento debba considerarsi necessario ai fini del rilascio
del duplicato della patente smarrita o sottratta all’interessato; in
particolare, tale duplicato va rilasciato dalla prefettura sulla base della
sola verifica, effettuata dalla prefettura medesima, della esistenza, in capo
all’interessato, di una precedente autorizzazione alla guida e della sua
persistente validità: presupposti, questi, che, oltre ad essere ben diversi
dal nuovo accertamento, richiedono una mera verifica da svolgersi, a cura
dell’amministrazione, sulla base dei riscontri documentali risultanti dagli
atti d’ufficio, senza che possano derivarne, a carico dell’interessato, altri
oneri che la presentazione dell’istanza di duplicato e la prova dell’avvenuto
verificarsi di quei fatti (lo smarrimento o la sottrazione), che, a norma di
legge, danno titolo a tale rilascio. T.a.r. Lombardia, sez. III,
27-06-2002, n. 2655, Raciti c. Pref. Milano, Riv. giur. circolaz. e trasp.,
2002, 618, n. CARNABUCI
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328. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi
ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della
patente speciale delle categorie A, B, C e D (1).
Circ. Min. trasporti 7
maggio 1997, n. 3052 - Obbligo uso lenti durante la guida
Circ. Min. trasporti
13 febbraio 2001, n. 4632 - Campo visivo
Circ. Min. Infrastrutture e trasporti 24 maggio 2004, prot. n.
MOT3/2234/M330 Circ. Ministero dei trasporti 2 maggio 2006, n. 2133/M350/MOT3.
- Imposta di bollo sui certificati medici allegati alla
richiesta di rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Parere dell'Agenzia delle entrate.
Circ. Min. infrastrutture
e trasporti 6 novembre 2003, n. 4398/M334 - Direttiva per la guida dei veicoli
da parte di conducenti con minorazioni multiple (art. 327, comma 2, del
regolamento del Codice della strada).
Circ. Ministero dei trasporti 7 febbraio 2000, n.
A5/2000/MOT - Articolo Circ. Min. infrastrutture e
trasporti 10 novembre 2005, n. 5604/M333 - Dispositivi di adattamento dei
veicoli a due, tre e quattro ruote rientranti nella categoria dei ciclomotori.
Certificato di
idoneità per la guida dei ciclomotori con
adattamenti.
Circ. Min. finanze 11 maggio 2001, n. 46/E - Articolo 30, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) e
ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili. (V.
circolare 30 luglio 2001, n. 72/E).
Lett.Circ. Min. trasporti 13 febbraio 2001, n.
69/4632/GEN - Requisiti visivi per la guida dei veicoli a motore. Campo
visivo. Circ. Min. trasporti 14
novembre 2002 -
Adattamenti dei veicoli per la guida da parte di persone disabili. Autovetture
multiadattate. Lett.Circ. Min. trasporti
23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. - Articolo 327, comma 2, del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) Direttiva sulla corrispondenza tra i
codici degli adattamenti dei veicoli (circolare n. 148/91 del 31 ottobre 1991 e
circolare 12 giugno 2000, n. B45/2000/MOT).
Circ. Min. Trasporti 23 agosto 1994
- Esperimento pratico di guida ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera a).
Min. infrastrutture e trasporti 30
luglio 2003, n. 3028/M333 - Guida dei veicoli da parte di conducenti portatori
di handicap. Abrogazione parziale della circolare n. 148 del 30 ottobre
1991.
Provv. Agenzia delle entrate 6 dicembre 2006 -
Individuazione dei veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi
dell'articolo 35, comma 11, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. ( Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289.
D.M. 16 maggio 1986 Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi . ( Gazz.
Uff. 17 maggio 1986, n. 113).
Provv. Agenzia delle entrate 6 dicembre 2006 -
Individuazione dei veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi
dell'articolo 35, comma 11, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. ( Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289.
Circ. Min. finanze 15 luglio 1998, n. 186/E - Tasse automobilistiche -
Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (V.
anche circolare Min. finanze 19 marzo 1999, n. 66/E e circolare Min.
finanze 10 luglio 2000, n. 22).
Circ. Min. finanze 15 luglio 1998, n. 186/E - Tasse automobilistiche -
Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (V.
anche circolare Min. finanze 19 marzo 1999, n. 66/E e circolare Min.
finanze 10 luglio 2000, n. 22).
Circ. Min. infrastrutture
e trasporti 6 novembre 2003, n. 4398/M334 - Direttiva per la guida dei veicoli
da parte di conducenti con minorazioni multiple (art. 327, comma 2, del
regolamento del Codice della strada).
Circ. Min. finanze 10 luglio 2000, n. 22 - Tasse automobilistiche -
Esenzioni previste dall'art. 8 della legge n. 449 del 1997
e dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 - Istruzioni
operative. Lett.Circ. Min.
trasporti 13 febbraio 2001, n. 69/4632/GEN - Requisiti visivi per la guida dei
veicoli a motore. Campo visivo.
Circ. Min. trasporti 22
giugno 2006 - Art. 119 del Codice della Strada. Presenza dell'ingegnere del
Dipartimento Trasporti Terrestri in seno alle Commissioni mediche
locali. Lett.Circ. Min.
trasporti 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. - Articolo 327, comma 2, del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495.) Direttiva sulla corrispondenza tra i codici degli adattamenti dei
veicoli (circolare n. 148/91 del 31 ottobre 1991 e circolare 12 giugno 2000, n.
B45/2000/MOT). Circ. Min.
trasporti 25 luglio 1995 - Art. 330, d.p.r. 495/1992. Commissioni mediche locali per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a
motore. Nomina del
Presidente. Circ. Min. finanze 27 gennaio 1998, n. 30/E - Legge 27
dicembre 1997, n. 449. art. 17 -
Disposizioni tributarie in materia di veicoli (V. anche:
circolare 25 febbraio 1998, n. 59/E, circolare 15 luglio 1998, n. 186/E,
circolare 19 marzo 1999, n. 66/E, circolare 10 luglio 2000, n.
22. Circ. Min. finanze 31 luglio 1998, n. 197/E - IVA - Aliquota - Veicoli
adattati ad invalidi.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida
Accertamento dei requisiti
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento,
la revisione e la conferma di validità della patente di guida (art.
319 regolamento).
Malattie invalidanti (art.
320 regolamento).
Efficienza degli arti (art.
321 regolamento).
Requisiti relativi ad anomalie somatiche per
il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie
A, B, C, E, D (art. 328 regolamento).
Requisiti visivi
(art. 322 regolamento).
Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma
e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 325
regolamento).
Patenti speciali delle categorie C o D (art. 329 regolamento).
Requisiti uditivi (art.
323 regolamento).
Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma
e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C, e D
(art. 326 regolamento).
Valutazione diagnostica e test psicoattitudinali
(art. 324 regolamento).
Commissioni mediche locali (art.
330 regolamento).
Legislazione e prassi amministrativa
Prima direttiva
comitato tecnico del 5 marzo 1996. Articolo 119, comma quarto, lettera a) codice
della strada: idoneità alla guida dei minorati e mutilati fisici.
Premessa Apparecchi di protesi e di ortesi.
Adattamenti dei comandi. Prova pratica di guida.
Valutazione della idoneità degli adattamenti
proposti. Idoneità funzionale.
Compatibilità funzionale.
Idoneità strutturale.
Compatibilità strutturale.
La circolare n. 148 del 1991.
1. Premesse
2. Ricorso avverso il giudizio della commissione
medica locale. 3. Ricorso avverso il provvedimento di sospensione
o di revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici. 4. Adempimenti del ministero per la decisione
dei ricorsi.
ALLEGATO 1
GIUDIZIO
MARCA DA BOLLO
Al Ministero dei Trasporti
raccomandata a.r.
... l ... sottoscritt ... nato il .............
a ................. (prov. ... ), residente in ..................................................
[1] titolare della patente di categoria .........
n. ................. rilasciata dal ................. in data ...................
PREMESSO
che in data .................. la commissione medica
locale di ........................... in sede di .................. [2], ha
espresso il seguente giudizio conclusivo:.........................................................................................................
ai sensi dell’articolo 119, comma quinto, del codice
della strada - d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni per
i seguenti motivi: ............................................................................................................................................
di essere sottoposto, con oneri a suo carico, a
nuovo accertamento medico da effettuarsi presso la competente unità sanitaria
territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.
Si allegano i seguenti documenti:
- Certificato della commissione medica locale
in originale o copia conforme;
Data .................................................
Firma ......................................................
[1] depennare il caso che ricorre;
Avvertenze sul retro
SOSPENSIONE
MARCA DA BOLLO
Al Ministero dei Trasporti
raccomandata a.r. 00157 ROMA
... l ... sottoscritt ... nato il .............
a ................. (prov. ... ), residente in ..................................................
c.a.p. ............. (prov. ... ), via ................................
n. ............ tel. ..............................................................
che l’ufficio provinciale m.c.t.c. di ...........................,
con provvedimento n. ........................... notificato in data ...........................
ha sospeso la patente di guida n. ..........................., categoria .........
a seguito del giudizio della commissione medica locale di ...........................
del ........................... che ha espresso la temporanea perdita dei requisiti
fisici e psichici in sede di ........................................................
[1]
avverso tale provvedimento ai sensi dell’articolo
129 del codice della strada - d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni per i seguenti motivi: .............................................................
di essere sottoposto, con oneri a suo carico, a
nuovo accertamento medico da effettuarsi presso la competente unità sanitaria
territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.
Si allegano i seguenti documenti:
- Certificato della commissione medica locale
in originale o copia conforme;
Data .................................................
Firma .........................................
[1] specificare se trattasi di conferma di validità
della patente di guida, revisione, estensione a categorie superiori ecc.
Avvertenze sul retro
REVOCA
MARCA DA BOLLO
Al Ministero dei Trasporti
raccomandata a.r. 00157 ROMA
... l ... sottoscritt ... nato il .............
a ................. (prov. ... ), residente in ..................................................
c.a.p. ............. (prov. ... ), via ................................
n. ............ tel. ..............................................................
che l’ufficio provinciale m.c.t.c. di ...........................,
con provvedimento n. ........................... notificato in data ...........................
ha revocato la patente di guida n. ................................. , categoria
.................
a seguito del giudizio della commissione medica
locale di ........................... in data ..............................
per mancanza dei requisiti psicofisici in sede
di .................................................................................
[1]
avverso tale provvedimento ai sensi dell’articolo
219 del codice della strada - d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni per i seguenti motivi: .......................................................
di essere sottoposto, con oneri a suo carico, a
nuovo accertamento medico da effettuarsi presso la competente unità sanitaria
territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.
Si allegano i seguenti documenti:
- Certificato della commissione medica locale
in originale o copia conforme;
Data .................................................
Firma ......................................................
[1] specificare se trattasi di conferma di validità
della patente di guida, revisione, estensione a categorie superiori ecc.
Avvertenze sul retro
Avvertenze (agli allegati nn. 1,
2 e 3).
Informazioni relative alle modalità di presentazione
dei ricorsi avverso il giudizio della commissione medica locale, la sospensione
e la revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici.
Termine.
Il ricorso gerarchico può essere presentato al
ministero dei trasporti entro il termine di trenta giorni in caso di impugnazione
avverso il giudizio della commissione medica locale, e di venti giorni nel caso
di ricorso avverso il provvedimento di sospensione e revoca, a decorrere dalla
data di notifica, di comunicazione o di ricezione di tali provvedimenti.
Modalità di presentazione.
Il ricorso deve essere redatto su carta bollata
ovvero su carta semplice resa legale con marche da bollo che devono essere annullate
con la firma o con la data dal ricorrente stesso.
Indicazioni del ricorso.
Nel ricorso vanno indicati con chiarezza: – la data di notifica o di comunicazione o di ricezione
del provvedimento stesso;
Documenti da allegare al ricorso.
Al ricorso vanno allegati:
Modalita’ di presentazione.
Il ricorso può essere notificato, ovvero consegnato
a mano presso il suindicato ministero (direzione centrale IV) ovvero essere
spedito con raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso
si considera proposto in tempo utile se spedito entro il termine prescritto;
a tal fine fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
N.B. La mancata presentazione alla visita disposta
in fase di istruttoria del ricorso gerarchico, dopo due inviti da parte dell’unità
sanitaria territoriale ferrovie dello stato (nonché la mancata effettuazione
dei prescritti accertamenti) implica tacita rinuncia al ricorso gerarchico,
sempre che non sussistano impedimenti debitamente documentati entro trenta giorni
dall’ultimo invito. TABELLA DEI REQUISITI PSICO-FISICI Patente
Visus
categoria A-B
10/10 complessivi - 2/10 occhio che vede
di meno - correzione non superiore a 3 decimi
categoria C, D, E; C.A.P. (tutti) 14/10
5/10 occhio che vede di meno - correzione
non superiore a 3 decimi - 1/10 visus naturale
A speciale
8/10 occhio superstite - monocolo o con visus
inferiore 1/10 - correzione anche solo con lenti a contatto
B speciale
8/10 complessivi - 1/10 occhio che vede di
meno - correzione non superiore a 3 decimi anche solo con lenti a contatto
C speciale
14/10 complessivi - 5/10 occhio che vede
di meno - correzione differenza non superiore a 3 decimi anche solo con
lenti a contatto - 1/10 visus naturale
A, B
Voce conv. 2 metri distanza anche con protesi
C, D, E; C.A.P. (tutti)
Voce conv. 8 metri complessivi - 2 metri
orecchio che sente meno senza protesi
A speciale
inferiore a 2 metri anche con protesi (a)
B speciale
inferiore a 2 metri anche con protesi (a)
C speciale
4 metri - 2 metri orecchio che sente meno
anche con protesi (a)
A speciale
no motocicli
B speciale
protesi e adattamento veicolo
C speciale
protesi e adattamento veicolo
Patente
C, D, E; C.A.P.(tutti)
stimoli semplici, luminosi e acustici - quarto
decile scala decilica
C e D speciale
stimoli semplici, luminosi e acustici - quarto
decile scala decilica
Requisiti morali per ottenere il rilascio
della patente di guida
Circolare ministero dei trasporti e della navigazione
3 febbraio 1995 n. 17.
Com’è noto, l’articolo 120, comma terzo, del decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), ammette,
avverso il provvedimento con il quale il prefetto nega il rilascio della patente
di guida per mancanza dei prescritti requisiti morali, ricorso gerarchico al
ministro dell’interno, che decide entro sessanta giorni di concerto con il ministro
dei trasporti e della navigazione.
Competenza in sede ministeriale.
Presentazione dei ricorsi.
Termine per l’istruttoria.
Diniego della patente per condanna penale.
Indicazione della autorità competente a ricevere
il ricorso. non previste
Giurisprudenza
Il medico il quale, essendo investito di una
delle qualifiche che, ai sensi dell’art. 119 c.s., lo abilitano ad effettuare,
in luogo dell’ufficio delle usl competente cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale, l’accertamento dei requisiti fisio-psichici necessari
per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, ometta di versare
al suindicato ufficio i compensi ricevuti per l’espletamento di detta attività,
compiuta al di fuori del proprio orario di servizio, non commette il reato
di peculato e neppure quello di abuso d’ufficio, atteso che le prestazioni
in questione sono da considerare effettuate in regime privatistico, secondo
lo schema del c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni, e le somme percepite
a titolo di compenso non possono dirsi appartenenti, ab origine, alla p.a.;
né può in contrario rilevare la circostanza che il medico, nel rilasciare
le certificazioni richiestegli, si avvalga di fogli recanti l’intestazione
o il timbro delle usl, non potendo ciò solo comportare la diretta riferibilità
degli atti all’amministrazione sanitaria pubblica ma dovendosi piuttosto ritenere
che l’uso di detti fogli risponda alla necessità di rendere palese all’esterno,
ai fini della validità delle stesse certificazioni, la qualifica soggettiva
del medico accertatore, nel senso della sua rispondenza ad una delle figure
professionali espressamente e tassativamente indicate dal cit. art. 119 c.s.
Cass., sez. VI, 28-11-2000. Riv. pen., 2001, 387 Arch. circolaz., 2001, 464
I ricorsi al ministro dei trasporti proposti contro il provvedimento
prefettizio di ritiro della patente ai sensi dell’art. 223 del codice della
strada approvato col d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), quello
al ministero dell’interno (che decide di concerto con il ministro dei trasporti)
contro il provvedimento prefettizio di revoca della patente ai sensi dell’art.
120, 3º comma, nonché il ricorso contro i giudizi delle commissioni mediche
locali per l’accertamento dei requisiti necessari al conseguimento delle patenti
di guida ai sensi dell’art. 119 sono in senso tecnico ricorsi gerarchici impropri:
il primo perché il prefetto, ancorché rappresenti il governo nell’ambito provinciale,
è pur sempre incardinato nell’amministrazione dell’interno, il secondo perché
il ricorso è deciso di concerto tra i due ministri, il terzo perché è rivolto
all’impugnativa di un giudizio emesso da un organo tecnico collegiale.
C. Stato, ad. gen., 10-06-1999, n. 8/99. Cons. Stato, 1999, I, 1976
L’art. 129, 2º comma, cod.strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea
perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119,
non contempla anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione
del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione
civile; ne consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il
titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine
dell’autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il
relativo potere non compete alla p.a., ove non espressamente contemplato (in
motivazione, la suprema corte ha ritenuto di poter trarre un argumentum a
contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della
patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente
previsto che l’autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento,
chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, 4º comma,
cod.strad., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca
l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità
alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità
oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I, 16-06-1998. Arch. circolaz., 1999, 26 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 1043 Giur. it., 1999, 1026
L’integrazione della composizione
delle commissioni mediche locali con la partecipazione di un ingegnere della
direzione generale Mctc è prevista quando il giudizio collegiale debba riguardare
la sottoposizione alla visita di mutilati e minorati fisici ai fini propri
dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida; pertanto, l’apporto professionale dell’ingegnere deve essere
contestuale all’intera formazione dei relativi giudizi (e quindi per tutti
i casi contemplati dall’art. 119, 4º comma, lett. a) d.leg. 30 aprile 1992
n. 285 come modificato dal d.leg. 10 settembre 1993 n. 360), a nulla rilevando
l’eventualità di una valutazione relativa a soggetti affetti da gravi mutilazioni
e minorazioni consistente in un parere favorevole condizionato all’applicazione
di adattamenti tecnici sul veicolo o meno.
C. Stato, sez. II, 31-01-1996, n. 125/96. Cons.
Stato, 1997, I, 947 (m)
Regolamento
( v. l'allegato III del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, riportato alla voce
Legislazione complementare).
319. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento,
la revisione e la conferma di validità della patente di guida.(V. all. III
del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, riportato nella legislazione complementare).
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente
di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento
sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici
ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire
di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente
abilita (1).
2. I medici di cui all'articolo 119, comma
2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno
tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo
320 (2).
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai
risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice,
e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili,
si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico
può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che
esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi
di veicoli ai quali la patente abilita (2).
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente
previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione
medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà
anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo,
cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di
guida (2).
5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119,
comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso
la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti
medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996,
n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 2, rinumerando gli originari commi 3,
4, 5 e 6, in commi 2, 3, 4 e 5, ed ha così modificato l'attuale comma 5.
320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti.
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo,
con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima,
escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
Appendice II - Art. 320 - (Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato
di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati
o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile
con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni
cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà
espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza
di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica
locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con
la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente
colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare
controllo medico specifico per ogni caso.La patente di guida non deve essere
né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito
da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi
eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e
con controllo medico regolare (1).
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità
tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida
non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità
di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione
medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati
o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso,
associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione,
nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica
presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata
o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano
in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga
pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono
mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla
categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni
di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita
a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente
dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo.
Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla
base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal
medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma
e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie
C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti
in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o
conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie,
traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale
o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi
o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili
con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale
potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza
specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà
in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi
con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente
in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione
valgono le stesse modalità.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o
conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti
o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze
capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso
in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica
locale, dopo aver
valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato
o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio,
e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente
ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla
conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle
categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere
superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati
o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la
possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte
della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici
specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati
o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B,
la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza
renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o
di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione
medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
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(1) Punto così sostituito dal D.M. 16 ottobre 1998 (G.U. 30 novembre
1998, n. 280).
Allegati
Gli allegati, che si omettono, sono stati modificati dall'art. 8, D.P.R. 4
settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240) e dall'art. 4,
D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
321. (Art. 119 Cod. Str.) Efficienza degli arti.
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della [normale]
patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche
o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida,
le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro
insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per
eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati
tipi di veicoli ai quali la patente abilita (1).
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata
senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
---------
(1) Comma così modificato dall'art. 180, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
322. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente
di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario
che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente
per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica
stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per
motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza
visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi
per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o
negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti
non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente
di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza
visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque
decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive
o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due
lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia
almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico
da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con
lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due
lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il
grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie
sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica,
il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto
soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio
di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non
si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato
ed efficace.
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a
contatto [, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali
correttivi] (1).
9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato,
in sede di esame, come visus naturale (2).
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate
(3).
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate
né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se
è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o
pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che
sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico,
della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da
parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori
a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari
dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato
dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che
la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
-------------
(1) Comma così modificato dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così sostituito dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
323. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente
di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire
da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno
di due metri di distanza.
2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi
dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi
deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data
non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma
2, del codice.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente
di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce
di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza
complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno,
con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.
324. (Art. 119 Cod. Str.) Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della
patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti
speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli
semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari
per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica
di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice,
una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove
di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica
indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione
della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni
previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti
di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione
nel settore della sicurezza stradale (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 182, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
325. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma
e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (1).
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti
alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore
ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo
non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore
a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto
per la patente di guida delle categorie A e B [normali], posseggono tuttavia
un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di
un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive
o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione
fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie (2);
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b)
e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati
come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di
guida delle categorie A e B [normali] (318).
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere
tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo
normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché
sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere
tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma
1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti
a contatto [, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli
adatti occhiali correttivi] (3).
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti
speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi
di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la
revisione delle patenti di categoria C e D (3).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 183, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 183, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 183, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
326. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi
per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle
categorie A, B, C e D (1).
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti
a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono
i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida [normale] della categoria
A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori
di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio
esterno d'obbligo (2).
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente
speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione
con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno
di due metri per l'orecchio che sente di meno (320).
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata
con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché
tollerati (2).
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono
essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non
anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento
dell'idoneità fisica.
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 184, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 184, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
327. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi
agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la
revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (1).
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli
arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere
sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché
la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di
adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai
veicoli da condurre (2).
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo
119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o
l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione
medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore
con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire
alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo
del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza
ad un tipo approvato.
5. (3).
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di
patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati
considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un
periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del
codice.
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 185, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 185, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico
non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti
alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita,
possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a
revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli
siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche
costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento (2).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 186, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 186, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
329. (Art. 119 Cod. Str.) Patenti speciali
delle categorie C e D (1).
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi
massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale
di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16 (2).
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice,
potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle
previste dal comma 1.
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere
precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento
sia richiesto sul veicolo.
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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 187, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 187, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
330. (Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche
locali.
1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della
sanità su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso
la quale opera la commissione (1).
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio
medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico
responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite
le corrispondenti funzioni in materia.
3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi
fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. [Un altro membro
effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo
119, comma 9, del codice.] Tali medici, tutti in attività di servizio, sono
designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute
della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni
diverse (1).
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici,
la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente
al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione
medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento,
un vicepresidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente
è sostituito da uno dei supplenti.
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici
specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto
esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale,
facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura
delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della
commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria
locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute
curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti
sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli
esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere
assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c) del codice, l'accertamento
deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento
con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità
richiedente (1).
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale
deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa (1).
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative
ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente
richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli
aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza.
In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza,
del vicepresidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati
agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data
di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione
medica locale, invia al Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello
della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto,
relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche
effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati
più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo
1, comma 2, del codice (1).
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite,
di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e
di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli
del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del
capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune
di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
condizioni da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministero della sanità (1).
17. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri
della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le
operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare
per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio
di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai
componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli
utenti deve essere determinata in modo tale da garantire
l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni
(1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
331. (Art. 119 Cod. Str.) Certificati medici.
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno
parte del presente regolamento e vanno compilati:
a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione
all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma
di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119,
comma 2, del codice (1);
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici
indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni
mediche locali, su carta di colore celeste.
2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative
ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della
categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati
da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito
della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale
della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica
o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione
generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa
deve
essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che,
dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie
che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva
archiviazione (2).
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(1) Lettera così sostituita dall'art. 189, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall'art. 189, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare ![]()
D.M. 30 settembre 2003, n. 40TALLEGATO III - NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi;
1.1. Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
1.2. Gruppo 2 conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
1.3. La legislazione nazionale potra' prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B
e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i
conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno
quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalita' richieste o durante le prove
cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o piu' delle incapacita' menzionate nel
presente allegato.
4. Gruppo 2
i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i
conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5. Le norme del presente allegato devono essere applicate in combinato disposto con il D.M. del 28 giugno 1996, cosi' come modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.
VISTA
6. Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza
visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovra' essere
esaminato da una autorita' medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovra' essere rivolta in particolare sulla
acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non
devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso
con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente
giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato e' colpito da un'altra affezione della
vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente
potra' essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita' medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che
utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con
correzione ottica. L'autorita' medica competente dovra' certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un
periodo di tempo abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.
Gruppo 2
6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso
con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono
raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza
minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare piu' o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di
lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere
ne' rilasciata ne' rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.
UDITO
7. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica
competente; l'esame medico terra' conto, segnatamente, delle possibilita' di compensazione.
MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie
del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
8.1. La patente di guida con condizioni restrittive puo' essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorita' medica
competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o
dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di
adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonche' della necessita' o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre
che dalla prova di controllo delle capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non e' pericolosa.
8.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che
l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare puo' essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.
Gruppo 2
8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9. Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa
mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono
un pericolo per la sicurezza stradale.
Gruppo 1
9.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
9.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco,
con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sara'
valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire
per la sicurezza della circolazione.
9.4. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina
pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o
conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario,
a un controllo medico regolare.
Gruppo 2
9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
DIABETE MELLITO
10. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un
medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
Gruppo 2
10.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da
diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico
autorizzato e con controllo medico regolare.
MALATTIE NEUROLOGICHE
11. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione
n€logica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi
motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita'
funzionali e della loro evoluzione.
Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potra' in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di
aggravamento.
12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la
sicurezza stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
12.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorita' medica competente e controllo
medico regolare. Quest'ultima valutera' la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua
evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.
Gruppo 2
12.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa
presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.
TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente:
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento
e di adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico
autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.
Gruppo 2
13.2. L'autorita' medica competente terra in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
ALCOLE
14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema,
si impone una grande vigilanza sul piano medico.
Gruppo 1
14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza
nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico
regolare.
Gruppo 2
14.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15. Abuso
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia
la categoria di patente richiesta.
Consumo regolare
Gruppo 1
15.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente
sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacita' a guidare senza pericolo, nel caso in cui
la quantita' assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o
associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.
Gruppo 2
15.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave,
con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.
Gruppo 2
16.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza
renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo
medico regolare.
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1 17.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto
di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneita' alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso,
controllo medico regolare.
Gruppo 2
17.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
18. In generale, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da una
affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacita' funzionale tale da compromettere
la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere
di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.
Prassi amministratica
Circ.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 luglio 2004, n. 2852/M334 - Direttiva per la guida dei motocicli nel caso
di minorazioni invalidanti agli arti.
(art. 119 codice della strada).
Requisiti fisici e psichici
Il codice del 1992 ha mantenuto quasi inalterata la disciplina in materia di
requisiti fisici e accertamento degli stessi, confermando i principi contenuti
nella direttiva 80/1263, recepita in Italia con la legge 11 marzo 1988 n. 111,
apportando solo qualche correttivo di tipo per lo più procedurale.
I requisiti fisici per il rilascio della patente sono stati riprodotti nelle
norme del regolamento (artt. da 319 a 331) riprendendone testualmente l’elencazione
contenuta nelle disposizioni del d.m. 23 giugno 1988 n. 263, emanato in attuazione
della suddetta legge n. 111 del 1988, introducendo nuovi criteri per la valutazione
di questi requisiti.
L’articolo 119 codice della strada fissa direttamente solo un principio generale
stabilendo che “non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi
chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore”.
La norma in esame rinvia alle disposizioni del regolamento nel quale sono fissati
i requisiti psico-fisici e psico-tecnici richiesti per il conseguimento della
patente di guida in relazione alla categoria per cui è richiesta.
Una sostanziale innovazione riguarda la possibilità di conseguire la patente
di guida data alle persone affette da più di una minorazione invalidante (presenza
cioè di più minorazioni coesistenti di diverso tipo). In virtù della nuova normativa,
un soggetto invalido o minorato con più tipi di minorazioni (esempio: monocolo,
focomelico, eccetera) può conseguire la patente di guida se giudicato idoneo
dalla apposita commissione medica locale.
Tale idoneità è valutata in relazione alle protesi correttive che il soggetto
può portare e agli adattamenti che si possono effettuare sul veicolo, approvati
questi ultimi dall’ufficio della motorizzazione civile.
Precisazione molto importante in quanto non pone limiti normativi alla possibilità
di guidare veicoli per i portatori di handicap, considerato che l’idoneità alla
guida può essere commisurata e rapportata al progresso tecnologico per i veicoli
e agli sviluppi dell’ingegne-ria genetica per l’uomo.
C’è da augurarsi che tutto ciò segni la fine dei pregiudizi che hanno spesso
penalizzato i portatori di handicap.
Per gli stessi scopi si evidenzia la disposizione del comma decimo dell’articolo
119 che prevede l’istituzione di apposito comitato tecnico con il compito di
fornire informazioni sul progresso tecnico-scientifico.
In riferimento all’accertamento dei requisiti
una innovazione molto criticata da alcuni ambienti, introdotta dal d.p.r. 19
aprile 1994 n. 575, è l’eliminazione del certificato anamnestico.
Modificando la prima stesura dell’articolo 119, il decreto legislativo 10 settembre
1993 n. 360; ha stabilito che l’accertamento in questione deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi di competenza
delle commissioni mediche locali (art. 119, comma quarto, cod. strad.)
è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente,
cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile
dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente
al ruolo dei medici del ministero della sanità, o da un ispettore medico delle
ferrovie dello stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo
o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di stato o
da un medico del ruolo sanitario del corpo nazionale dei vigili del fuoco o
da un ispettore medico del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’articolo 103, comma primo, punto a) del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 112, ha disposto che sono svolte da soggetti privati le attività relative
all’accerta-mento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte
di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in
apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma
di validità viene effettuata con le modalità di cui all’articolo 126, comma
quinto, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. L’accertamento deve risultare
da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda per sostenere l’esame di guida.
L’accertamento è effettuato da un organo tecnico collegiale (commissione medica
locale istituita pressa l’unità sanitaria locale di ogni capoluogo di provincia)
nei riguardi: dei mutilati e minorati fisici: in tali casi minorati o invalidi
hanno diritto a farsi assistere dal medico di fiducia; di coloro che abbiano
superato i sessantacinque anni di età e abbiano titolo per guidare autocarri
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autotreni e autoarticolati
adibiti al trasporto di cose di massa complessiva non superiore a venti tonnellate;
di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio della m.c.t.c.
(esempio: in caso di revisione della patente a seguito di incidenti); di coloro
nei confronti dei quali l’accertamento ordinario faccia sorgere al medico di
cui sopra dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
Le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione medica locale
sono stabilite dall’articolo 330 regolamento.
La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici
specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con oneri a carico del soggetto
esaminato.
Ad integrazione di tutti gli altri accertamenti psico-fisici, può essere richiesto
l’intervento di uno psicologo abilitato all’esercizio della professione per
l’esame della personalità mentre resta compito del medico valutare le eventuali
turbe psichiche e cioè i particolari aspetti della stessa che superano la citata
soglia prevista dagli articoli del regolamento (artt. da 319 a 331 regolamento).
Il certificato medico rilasciato dal medico o dalla commissione medica è valido
sei mesi ai fini del conseguimento della patente di guida. Il certificato è
da inquadrare nella categoria degli atti pubblici in quanto il sanitario che
lo rilascia, in quel momento, riveste la qualità di pubblico ufficiale e non
quella di semplice esercente servizio di pubblica necessità (qualifica normalmente
attribuita ai sanitari nell’esercizio della loro professione); tutto ciò in
quanto l’attività del predetto sanitario deve ritenersi esercitata nell’interesse
pubblico, affinché i preposti alla guida dei veicoli siano in possesso dei prescritti
requisiti psico-fisici.
Il medico che dovesse redigerlo non attestando il vero è chiamato a rispondere
del reato previsto e punito dall’articolo 479 cod. pen. (falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e non di quello meno grave
previsto dall’arti-colo 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).
Se la falsificazione materiale del certificato
è commessa da parte di un privato, essendo il certificato stesso qualificabile
come atto pubblico, è punita dall’articolo 482 cod. pen. (falsità materiale
commessa da privato).
Avverso il giudizio delle commissioni è
ammesso ricorso entro trenta giorni al ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Questi decide avvalendosi
di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete
ferroviarie italina S.p.A.
La commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto ministero, di
esprimere il parere su particolari aspetti dell’idoneità psichica e fisica alla
guida, nonché‚ sul coordinamento e sull’indirizzo della attività delle commissioni
mediche locali.
Di tale parere il ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche
in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione della
patente di guida di cui all’articolo 129, comma secondo cod. strad. nonché in
sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta
dal competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c.
Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti mutilati e minorati fisici
(art. 119, comma quarto, lettera a, cod. strad.), il ministro dei trasporti
si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali
della riabilitazione.
Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di
guida per autoveicoli e motoveicoli occorre che il richiedente, all’accertamento
sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici
ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di
condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
I medici nel rilasciare il certificato idoneità alla guida, dovranno tenere
in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all’articolo 320 del
regolamento, che riguardano: le affezioni cardiovascolari; il diabete; le malattie
endocrine; le malattie del sistema nervoso (esempio: epilessia); malattie psichiche;
dipendenza da sostanze psicoattive; malattie del sangue; malattie dell’apparato
urogenitale.
Inoltre il decreto ministeriale 28 giugno 1996 ha previsto l’applicazione dal
1° luglio 1996 dei punti: 9 (affezioni cardiovascolari); 12.2 (epilessia); 13.1
(turbe psichiche; 14.1(uso di alcol) dell’allegato III della direttiva n. 91/439/Cee
recepita con d.m. 8 agosto 1994, relativamente alle norme minime non previste
nel regolamento al codice della strada.
Quando dalle constatazioni obiettive o dai risultati della visita psicologica
(art. 119, comma nono, cod. strad.) e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio
ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze
organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321,
322 e 323 del regolamento, il medico può rilasciare il certificato di idoneità
solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la
sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità
viene demandato alla competenza della commissione medica locale, che indicherà
anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo,
cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di
guida.
Il medico accertatore effettua la visita medica di idoneità alla guida all’interno
di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.
Con tale espressione si intendono malattie ed affezioni, con le specificazioni
per ognuna di esse indicate, che escludono la possibilità di rilascio del certificato
di idoneità alla guida.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o
conducenti:
– colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza
della guida . Nei casi dubbi, ovvero quando
trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio
di idoneità verrà espresso dalla Commissione medica locale che potrà avvalersi
della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La
commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie
C, D, E;
– diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da
acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione,
a seguito dell’esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture
pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati
o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni
summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare
la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E
non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici
che abbiano bisogno di trattamento con insulina. La patente di guida non deve
essere né rilasciata, né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo
colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo
casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato
e con controllo medico regolare (d.m. 8 agosto 1994, allegato III, pagina 10.1);
– in caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità
tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà
essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio
o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica
locale;
– colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie
del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi
miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi
invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con
sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell’esito
della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria,
può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette
malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona,
per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati
devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente
alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni
di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità; d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita
a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente
dall’effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale
condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico
di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità
della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione
valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non
deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti in atto affetti
o che abbiano sofferto in passato di epilessia;
– che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi,
postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o
colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della
personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della
guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo
diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture
pubbliche. La commissione medica locale terrà in quest’ultimo caso in debito
conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle
categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore
a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
– che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze
psicotrope ne a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci
di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui
tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale,
dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato
o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e
dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente
ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla
conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema
severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie
C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a
due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
– colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità
di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione
medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti
a strutture pubbliche;
– che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti
per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata
o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a
seguito di trattamento dialitico o di trapianto.
La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale.
La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida
coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali
invalidanti.
Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche
o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare
la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte
le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali
la patente abilita.
Ai fini del presente articolo l’efficienza degli arti deve essere valutata senza
l’uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento,
la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, E, C
(art. 327 regolamento).
Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti
o della colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere
sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C, D, purché‚
la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati
mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da
condurre.
Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico (art. 119, comma
decimo, del codice), la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l’individuazione
degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
L’efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore
con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla
commissione che procede all’accertamento.
L’efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo
del veicolo presso un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c.,
sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza
ad un tipo approvato.
Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida
di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.
La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti
speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera
lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità
minore di quello massimo previsto dall’articolo 126 del codice.
Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono
eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di
quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire,
ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente
speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo
le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere
superfluo l’adattamento.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di
guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che
il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per
distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale,
una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli
od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non
inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio
che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi
valore diottrico, purché‚ la differenza tra le due lenti non sia superiore a
tre diottrie.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di
guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un’acutezza
visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque
decimi nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive
o negative di qualsiasi valore diottrico, purché‚ la differenza tra le due lenti
non sia superiore a tre diottrie, e l’acutezza visiva non corretta sia almeno
pari ad un decimo per ciascun occhio.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio
miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente
con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due
lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la
correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della
lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando
alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della
differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore
diottrico delle lenti sferiche di base.
Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo
vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative,
non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato
ed efficace.
L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto.
Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari deve
essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni
devono essere efficaci e tollerate.
Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne
confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito
da diplopia o da visione binoculare difettosa.
Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa
dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata
causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna
o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione
medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui
esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la
riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia
dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione
medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente
sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla
revisione della patente speciale delle categorie A e B: a) i monocoli
che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto
decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; b) coloro
che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile
con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi
raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; c) coloro che,
pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di
guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore
a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di
meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore
diottrico, purché‚ la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore
alle tre diottrie; d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti
dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati
come stabilito per rilascio, conferma e revisione delle patenti di guida delle
categorie A e B.
Le correzioni devono essere tollerate ed efficaci.
I monocoli e coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore ad
un decimo non correggibile con lenti, devono possedere campo visivo normale
e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché‚ sufficiente
visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti
in ambedue gli occhi, nonché‚ sufficiente visione binoculare.I valori dell’acutezza
visiva previsti alle lettere a), b) e c) possono essere raggiunti anche con
l’uso di lenti a contatto.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciale
di categoria C o D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti
per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti
di guida delle categorie C o D.
La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi
massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 tonnellate. La patente
speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente non superiore a 16.
La commissione medica locale (art. 119 comma quarto, del codice stradale),
potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori.
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere
precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento
sia richiesto sul veicolo.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di
guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire
da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno
di due metri di distanza.
La funzione uditiva può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito
monoaurali o binaurali, purché‚ tollerati. L’efficienza delle protesi deve essere
attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore
a tre mesi, da esibire al medico esaminatore (art. 119, comma secondo cod. strad.).
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di
guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione
con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e
a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione della
funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.
Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione
della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti
uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché‚ i veicoli
siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche
non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale
delle categorie C o D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi
combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri
per l’orecchio che sente di meno.
La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione
delle patenti speciali di categoria A, B, C o D può essere valutata con l’uso
di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché‚ tollerati.
Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere
attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore
a tre mesi, da esibire all’organo medico che procede all’accertamento dell’idoneità
fisica.
Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente
di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E per le patenti speciali delle
categorie C e D occorre avere tempi di reazione a stimoli semplici e complessi,
luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati
almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
Nel caso sia richiesta, ai sensi dell’articolo 119, comma nono codice della
strada, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle
prove per i tempi di reazione, anche altre prove di attenzione, di percezione
e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente,
prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono
alle valutazioni devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’articolo
119, comma nono codice della strada, di una specifica formazione nel settore
della sicurezza stradale.
Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del ministro
dei trasporti di concerto con il ministro della sanità, su designazione del
responsabile l’unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione.
Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell’ufficio
medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico
responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite
le corrispondenti funzioni in materia. La commissione è composta di due membri
effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all’articolo 119,
comma secondo, del codice.
Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni
competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o
supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. In tutti i casi in
cui l’accer-tamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione
della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera
direttiva tecnica della direzione generale della m.c.t.c., nonché‚ da un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione
medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento,
un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente
è sostituito da uno dei supplenti.
La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici
specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto
esaminato. La commissione opera presso idonei locali dell’unità sanitaria locale,
facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. Il presidente
convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste
ed assicura il funzionamento dell’ufficio di segreteria della commissione avvalendosi
di personale in servizio presso unità sanitaria locale. Per ogni commissione
opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la
convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la
raccolta e l’archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L’interessato
che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita
da un medico di fiducia.
Nel caso in cui l’accertamento sia richiesto dal prefetto o dall’ufficio della
motorizzazione civile (art. 119 comma quarto, lettera c, del codice stradale),
deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento
con cui è disposto. L’esito dell’accertamento deve essere comunicato all’autorità
richiedente.
Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere
comunicato all’ufficio provinciale della m.c.t.c. nel cui territorio di competenza
opera la commissione medica locale. Detto giudizio deve, inoltre, essere comunicato
al centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c. per il tramite
dell’ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. territorialmente
competente. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative
ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente
richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In
caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza,
del vice presidente che presiede la seduta. I certificati delle commissioni
mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione
per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica
locale, invia al ministero dei trasporti e a quello della sanità una dettagliata
relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente,
indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute
e quant’al-tro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati
nel rapporto annuale previsto dall’articolo 1, comma secondo, del codice. Possono
essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di
una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni
cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo.
L’istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia
o, nell’ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza,
è subordinata all’accertamento dell’esistenza di obiettive condizioni da parte
del ministero dei trasporti di concerto con il ministero della sanità.
Il ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri della
sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni
di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le
spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di
segreteria, nonché‚ le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti
delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti
deve essere determinata in modo tale da garantire l’integrale copertura delle
spese di funzionamento delle suddette commissioni.
L’articolo 327 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada,
stabilisce che la funzionalità delle protesi e delle ortesi nonché l’individuazione
degli adattamenti deve essere verificata dalle commissioni mediche locali sulla
base delle direttive impartite da questo comitato.
Le normative esistenti a supporto dell’attività delle commissioni mediche in
materia di minorati e mutilati fisici sono contenute nella circolare n. 148
del 1991 che rimangono in vigore per tutto quanto non è in contrasto con le
disposizioni contenute nella presente direttiva.
Fermo restando il principio generale della tollerabilità, l’efficienza degli
apparecchi di protesi e di ortesi deve essere valutata dalla commissione medica
solo in quanto finalizzata all’azionamento dei comandi, eventualmente adattati,
necessari per la guida.
Non saranno, pertanto, da prendere in considerazione quegli apparecchi che il
portatore di handicap indossa ed utilizza per altri scopi. Si cita, ad esempio,
la protesi dell’arto inferiore sinistro se a quell’arto non è affidato alcun
comando. Come indicazione di carattere generale si terrà presente che l’efficienza
dell’apparecchio deve essere valutata in relazione: alla possibilità di compiere
movimenti di ampiezza sufficiente all’azionamento del comando o dei comandi,
tenendo conto degli eventuali adattamenti previsti; alla possibilità di esercitare
lo sforzo necessario per compiere la manovra o le manovre richieste dalla guida;
alla possibilità di graduare lo sforzo dal valore zero fino al valore massimo
richiesto dall’uso del comando o dei comandi; alla possibilità di azionare il
comando o i comandi con la rapidità necessaria; alla possibilità di graduare
lo sforzo con la rapidità necessaria.
Per gli adattamenti dei comandi valgono le stesse considerazioni di carattere
generale formulate in materia di apparecchi di protesi e di ortesi. Si deve
osservare, infatti, che l’adattamento di un comando, o una sua particolare disposizione,
va considerato, secondo i casi: come un mezzo alternativo per vicariare o assistere
una funzione compromessa; come un sistema integrato con l’apparecchio di protesi
per consentire l’azionamento del comando; come un sistema integrato con l’apparec-chio
di ortesi per coadiuvare l’arto nell’azionamento del comando.
Anche in materia di adattamenti le prescrizioni delle commissioni mediche locali
debbono essere limitate a quelle che hanno riflessi con la guida, escludendo
gli eventuali adattamenti che, pur essendo presenti sul veicolo, non sono ad
essa direttamente connessi. Pertanto, non saranno da prendere in considerazione,
ad esempio, i comandi per: l’adattamento del sedile e dello schienale; la regolazione
dell’an-coraggio superiore della cintura di sicurezza; l’apertura del cofano
motore e del cofano portabagagli, eccetera. Allo stesso modo non saranno da
prendere in considerazione altri adattamenti destinati ad agevolare determinate
manovre non direttamente connesse con la guida, quali: l’apertura e la chiusura
delle portiere; l’accesso al posto di guida; l’aggancio e lo sgancio della cintura
di sicurezza; il carico a bordo e lo scarico della carrozzella.
Qualora gli accertamenti clinici, l’esame delle protesi adottate dal disabile
e la valutazione qualitativa degli adattamenti proposti dal disabile non consentano
di esprimere, a priori, il giudizio di idoneità alla guida, è necessario ricorrere
alla prova pratica di guida, così come precisato dall’articolo 119, comma quarto,
lettera a) del nuovo codice della strada.
Così, ad esempio, nelle malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, miastenia,
atrofia muscolare, eccetera) l’eventuale giudizio di non idoneità conseguente
allo stato avanzato della malattia o alla insufficiente funzionalità residua
degli arti dovrà essere espresso solo a seguito di una prova pratica di guida,
salvo il caso in cui sia lo stesso interessato a rinunciare a tale esperimento.
Si richiama, con specifico riferimento al carattere evolutivo di determinate
patologie, il disposto dell’articolo 319, comma quinto, del regolamento di esecuzione
che prevede la possibilità di stabilire scadenze di termini più ridotte rispetto
a quella prevista dall’articolo 126 del codice per la conferma di validità della
patente di guida. E’ del tutto evidente, tuttavia, che la prova pratica non
ricorre nel caso in cui il giudizio di non idoneità si basi sull’accertata esistenza
di malattie invalidanti (ad esempio diabete con complicazioni oculari, nervose
o cardiovascolari, acidosi non compensata, eccetera) o di deficit visivo, cioè
in tutti i casi in cui la prova pratica non potrebbe fornire elementi di giudizio
che non siano desumibili dagli accertamenti clinici.
Tuttavia, nel caso in cui si accerti la coesistenza di malattie invalidanti
e di handicap, l’eventuale giudizio di non idoneità nei confronti delle minorazioni
deve essere espresso con riferimento all’esito della prova pratica di guida.
Infatti, essendo previsto il ricorso avverso il giudizio della commissione,
è necessario che in sede di esame del ricorso vengano esaminati tutti i motivi
di non idoneità formulati dalla commissione stessa, evitando che in caso di
accoglimento debba essere rinviato alla commissione per eventuali ulteriori
accertamenti.
Per altro verso, si dovrà ricorrere alla prova pratica di guida solo nei casi
in cui non sia possibile formulare con altri mezzi l’eventuale giudizio di idoneità.
Ciò per i seguenti motivi: presuppone la disponibilità di un veicolo adattato
in relazione alle minorazioni ovvero alle capacità residue dell’aspirante conducente;
presuppone la disponibilità di un’area idonea per lo svolgimento della prova;
impegna i membri della commissione medica locale in misura certamente superiore
a quella richiesta per gli accertamenti previsti in via normale.
D’altra parte, la prova pratica di guida costituisce, non solo una garanzia
a favore del portatore di handicap sulla cui idoneità non sia possibile altrimenti
formulare il giudizio, ma anche un mezzo per decidere sull’ammissibilità di
determinate soluzioni adattative proposte che non trovano riscontro nelle disposizioni
di carattere generale . Fintanto che non
sarà stato possibile definire gli standard quantitativi, il giudizio sull’esito
della prova pratica è demandato alla valutazione qualitativa dei membri della
commissione medica locale.
Va tenuto presente, altresì, che tale prova pratica, è finalizzata a valutare
la idoneità psicofisica del disabile, tenendo conto della capacità residua,
delle protesi e degli adattamenti proposti.
Ne consegue che non può e non deve essere assimilata alla prova di controllo
delle capacità attinente alle prove di esame, prova che è preceduta da un periodo
più o meno lungo di esercitazioni di guida.
Tale attività costituisce uno dei compiti più delicati fra quelli affidati alla
commissione medica. Trattandosi di soluzioni progettuali proposte dagli operatori
del settore, si innestano problemi di natura economica, commerciale concorrenziale
che non possono essere ignorati.
Ne consegue che il rifiuto di ammissibilità di un dispositivo proposto dal disabile
potrebbe essere impugnato se non sostenuto da valide ed obiettive ragioni. Una
soluzione alternativa al rifiuto può, nei casi dubbi, essere quella di ritenere
ammissibile l’adattamento o l’insieme di adattamenti proposto qualora la prova
pratica dovesse avere esito positivo. Ciò, beninteso, a condizione che l’adattamento
o l’insieme di adattamenti rientri fra quelli previsti e non comprometta le
caratteristiche di sicurezza del veicolo.
Adattamenti o combinazioni di adattamenti diversi da quelli previsti dovranno
essere sottoposti all’esame del comitato tecnico. L’adattamento del comando
deve, infatti, essere valutato sotto diversi aspetti, funzionali e strutturali,
e solo i primi sono di competenza delle commissioni mediche locali.
Per quanto attiene gli aspetti funzionali, si evidenziano i seguenti: idoneità
funzionale quale ausilio alla guida, in quanto dispositivo atto a consentire
al conducente disabile di esercitare sul comando adattato la stessa azione che
il conducente normodotato esercita sul comando originario; compatibilità funzionale
del comando adattato con gli altri comandi, adattati e non, destinati alla guida
del veicolo.
Per quanto attiene gli aspetti strutturali, si evidenziano i seguenti: idoneità
strutturale quale sostituto del comando originario, per quanto attiene le sue
caratteristiche costruttive; compatibilità strutturale del comando adattato
con gli altri comandi o dispositivi destinati alla guida e le altre caratteristiche
costruttive del veicolo. Gli esempi che seguono sono finalizzati a meglio chiarire
i contenuti dei diversi aspetti sopraelencati.
Ad esempio, l’adattamento del freno di servizio mediante comando a mano deve
consentire, non solo di esercitare lo sforzo necessario ad ottenere la stessa
azione frenante ottenibile con il comando a pedale che viene sostituito, ma
anche di esercitare tale azione con la stessa efficacia.
Altro esempio è costituito dall’adattamento dell’acceleratore mediante comando
a mano che deve assicurare, non solo la possibilità di graduare lo sforzo, ma
anche di esercitare tale azione prolungata nel tempo.
Con riferimento agli esempi surriportati del comando a mano del freno di servizio
e dell’acceleratore, tali adattamenti devono poter essere comandati contemporaneamente
all’organo della direzione e consentire la partenza su strada in pendenza anche
nella impossibilità di ricorrere al freno di stazionamento.
Ad esempio, l’adattamento dell’acceleratore, con comando a mano non deve alterare
le caratteristiche del dispositivo di sterzo, sia nei confronti della sua robustezza,
sia nei riguardi della sua collassabilità in caso di urto frontale del veicolo
in un incidente stradale.
Ad esempio, il comando a mano della frizione servoassistito dalla stessa sorgente
di energia del servofreno, oltre che risultare idoneo allo scopo non deve interferire
con il corretto funzionamento dell’impianto frenante e non deve modificare in
senso peggiorativo i livelli di emissione degli inquinanti contenuti nei gasi
di scarico del motore.
Da quanto precede emerge chiaro che: i requisiti funzionali attengono in modo
prevalente alle minorazioni da vicariare ovvero alle capacità residue da coadiuvare,
e sono oggetto delle valutazioni della commissione medica nell’ambito delle
direttive impartite dal comitato tecnico; i requisiti strutturali attengono
in modo prevalente alle caratteristiche di sicurezza o di impatto ambientale
del veicolo e costituiscono materia attribuita alle competenti divisioni della
direzione generale m.c.t.c. nell’ambito dei decreti emanati a norma dell’articolo
72 del nuovo codice della strada.
Nella circolare n. 148 del 1991, tuttora in vigore per quanto non in contrasto
con la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli adattamenti,
sono elencate le minorazioni più ricorrenti (allegato 1) e le prescrizioni ritenute
idonee per vicariare o coadiuvare le minorazioni (allegato 3).
A tali allegati la commissione medica potrà fare riferimento per individuare
gli adattamenti da prescrivere ovvero verificare gli adattamenti proposti dall’interessato.
Saranno pertanto da sottoporre all’esame del comitato tecnico solo quei casi
in cui venga ipotizzato un adattamento ovvero una combinazione di adattamenti
non elencati nella citata circolare e che non siano già stati ritenuti ammissibili
in base a comunicazioni diramate successivamente dal comitato stesso.
Circolare ministero dei trasporti
e della navigazione 8 ottobre 1996 n. 131.
L’articolo 119 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni) consente di presentare ricorso gerarchico a questo ministero
avverso il giudizio espresso dalla commissione medica locale (comma quinto).
E’ ammesso altresì ricorso gerarchico, sempre a questo ministero, avverso i
provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, emessi in seguito
al giudizio formulato dalla suddetta commissione (artt. 129 e 219 cod. strad.).
Si forniscono di seguito le istruzioni finalizzate ad uniformare e semplificare
l’iter procedurale relativo ai ricorsi gerarchici di cui all’oggetto.
2.1. Giudizio della commissione medica.
Per quanto concerne il certificato medico redatto dalla commissione, che deve
essere compilato in ogni sua parte ai sensi dell’articolo 331 del regolamento
di esecuzione al codice della strada, si ricorda che in esso deve essere chiaramente
specificato:
a) il motivo dell’accertamento medico, se si tratta cioè di conferma di
validità della patente di guida, di revisione, di primo rilascio, ovvero di
estensione a categoria superiore; b) il giudizio conclusivo diagnostico, in relazione agli accertamenti specialistici
eseguiti e alla eventuale certificazione medica prodotta dall’interessato, completo
di riferimento normativo (regolamento di esecuzione del codice della strada,
d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, e d.m.. 28 giugno 1996, pubblicato nella gazzetta
ufficiale 15 luglio 1996 n. 164). Nei casi di patente speciale i tipi di minorazioni
e i relativi adattamenti devono essere chiaramente riportati, con riferimento,
ove possibile, alla circolare n. 148 del 1991;
c) l’esito della eventuale prova pratica di guida, effettuata in sede
di accertamento medico, nei casi previsti dall’articolo 119, comma quarto, lettera
a) e secondo le istruzioni fornite con la 1^ direttiva del 5 marzo 1996 emessa
dal comitato tecnico;
d) l’eventuale presenza del medico di fiducia del ricorrente.
Il certificato va consegnato all’interessato, previa sottoscrizione per ricevuta
da parte dello stesso, con l’indicazione della data di consegna. Qualora non
sia possibile la consegna immediata, il certificato deve essere inviato per
posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199,
nonché dell’articolo 3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241, la commissione
medica locale, nel notificare l’esito di tali accertamenti, quale che sia il
mezzo adottato, è tenuta ad evidenziare in calce al certificato medico, sia
pure mediante timbro, la seguente comunicazione:
“Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso gerarchico
al ministro dei trasporti entro trenta giorni dalla comunicazione”.
Il ricorso va indirizzato a: ministero dei trasporti e della navigazione, direzione
generale m.c.t.c., IV direzione centrale - divisione 46 , via Giuseppe Caraci
n. 36 - 00157 Roma, e deve essere redatto in carta da bollo o in carta libera
resa legale con marche da bollo.
Tale ricorso può essere presentato a mano o inviato per posta mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, entro
trenta giorni, decorrenti dalla data di consegna del certificato medico apposta
sullo stesso, ovvero dalla ricezione della raccomandata nel caso di invio del
certificato per posta, ovvero dalla data di notifica dello stesso.
Nell’interesse del ricorrente, ed al fine di agevolare l’espletamento dell’istruttoria
del ricorso, allo stesso vanno allegati: originale, o copia conforme all’originale,
del certificato medico che si impugna; eventuale documentazione relativa alla
data in cui il giudizio è stato notificato.
2.2. Redazione e presentazione del ricorso gerarchico.
Al fine di facilitare la compilazione del ricorso, la commissione medica locale
consegna all’interessato il fac simile del ricorso gerarchico, che si allega
alla presente circolare (allegato 1).
2.3. Accertamento medico necessario per la definizione del ricorso gerarchico.
La divisione 46 di questa direzione generale, ai sensi del citato articolo 119
del codice della strada, tenendo conto della residenza dell’interessato, ovvero
di altro domicilio specificato dal ricorrente, dispone, di norma, una visita
medica presso l’unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.,
che provvede a fissare la data per l’accertamento, dandone comunicazione all’interessato.
L’unità sanitaria territoriale sottopone il ricorrente ad un esperimento pratico
di guida nei seguenti casi: se viene espressamente richiesto da questo ministero;
nel caso in cui la prova pratica abbia costituito elemento di valutazione per
il giudizio espresso dalla commissione medica, e comunque nel caso di prescrizione
di nuovi adattamenti.
Ai sensi dell’articolo 119, comma settimo, del codice della strada (cioè per
i ricorrenti di cui al comma quarto lettera a, del predetto articolo),
L’unità sanitaria territoriale deve avvalersi della consulenza di un medico
appartenente ai sevizi territoriali della riabilitazione (con onere a carico
del soggetto esaminato), qualora la valutazione degli elementi già in possesso
del collegio medico non consenta di esprimere di per sé un giudizio di idoneità
alla guida.
Il verbale dell’accertamento medico dell’unità sanitaria delle ferrovie dello
stato s.p.a. deve essere redatto secondo le indicazioni di cui al punto 2.1,
lett. b), c) e d), analogamente e a quanto prescritto per le commissioni mediche
locali.
La mancanza presentazione a visita, dopo due inviti da parte dell’unità sanitaria
territoriale (nonché la mancata effettuazione dei prescritti accertamenti),
implica tacita rinuncia al ricorso gerarchico, sempre che non sussistano validi
impedimenti, debitamente documentati entro trenta giorni dall’ultimo invito.
In ogni caso l’accertamento medico dovrà essere effettuato entro centottanta
giorni dal ricevimento del secondo invito a visita.
Al fine di facilitare la compilazione del ricorso, l’ufficio provinciale m.c.t.c.
consegna all’interessato il fac simile del ricorso gerarchico, che si allega
alla presente circolare (all. 2 e 3). Tale ricorso può essere presentato
a mano o inviato per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, all’indirizzo sopra specificato,
entro venti giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. L’accertamento
medico necessario per la definizione del ricorso viene effettuato secondo le
modalità indicate al precedente punto 2.3.
Questa direzione generale, sulla base del verbale della visita medica inviato
dall’unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato, provvede a predisporre
il decreto a firma del ministro o del sottosegretario di stato.
Tale decreto, sia nell’ipotesi di ricorso avverso il giudizio della commissione
medica, sia nell’ipotesi di ricorso avverso il provvedimento di sospensione
o di revoca della patente per mancanza dei prescritti requisiti psicofisici,
è inviato al ricorrente, alla commissione medica locale e all’ufficio provinciale
m.c.t.c. interessati.
Ai decreti viene allegata fotocopia del verbale della visita medica, che costituisce
per relationem la motivazione della decisione.
Nei casi in cui la definizione del ricorso comporti l’emissione del tagliando
di conferma di validità del documento di guida, la divisione 46 di questa direzione
generale comunica al competente ufficio centrale operativo i dati necessari
per i successivi provvedimenti di competenza, così come previsto dalla circolare
del 19 gennaio 1996 n. 3 di questo ministero.
Di tale procedura viene opportunamente informato l’interessato con la nota di
trasmissione della decisione del ricorso gerarchico.
Il decreto che decide il ricorso gerarchico produce, ovviamente, i suoi effetti
giuridici dalla data dell’emanazione dello stesso.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si precisa che i termini di validità della
patente di guida oppure il periodo di sospensione, nel caso di inidoneità temporanea
alla guida, decorrono dalla data del decreto stesso e non da quella del verbale
dell’accertamento medico, effettuato presso l’unità sanitaria territoriale delle
ferrovie dello stato.
Direzione Generale m.c.t.c. Divisione 46
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
c.a.p. ............. (prov. ... ), via ................................
n. ............ tel. ..............................................................
[1] aspirante al conseguimento della patente di categoria .......................................................................
- Eventuale documentazione relativa alla data in cui è stato comunicato il giudizio;
- Eventuali documenti ritenuti utili dal ricorrente
[2] specificare se trattasi di conferma di validità della patente di guida,
revisione, primo rilascio, estensione a categorie superiori, ecc.
ALLEGATO 2
Direzione Generale m.c.t.c. Divisione 46
Via Giuseppe Caraci, 36
- Provvedimento di sospensione con documentazione relativa alla notifica;
- Eventuali documenti ritenuti utili dal ricorrente
ALLEGATO 3
Direzione Generale m.c.t.c. Divisione 46
Via Giuseppe Caraci, 36
- Provvedimento di revoca con documentazione relativa alla notifica;
- Eventuali documenti ritenuti utili dal ricorrente
– il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, la residenza ed il recapito
telefonico del ricorrente, nonché il numero e la data di rilascio della patente
eventualmente posseduta;
– il provvedimento contro cui si ricorre;
– la data del provvedimento contro il quale si ricorre;
– l’autorità che ha emesso il provvedimento avverso il quale si ricorre;
– i motivi per i quali si ricorre;
– data e firma (la firma apposta dal diretto interessato non va autenticata).
– originale o copia conforme del provvedimento impugnato;
– eventuale documentazione relativa alla data in cui è stato comunicato il provvedimento
contro il quale si ricorre;
– ogni altra documentazione ritenuta utile per la definizione del ricorso.
In ogni caso l’accertamento medico dovrà essere effettuato entro centottanta
giorni dal secondo invito a visita.
Patente
Udito
Patente
Minorati arti
Tempi di reazione
(art. 120 codice della strada)
Oltre ai prescritti requisiti psico-fisici e attitudinali previsti dall’articolo
119, il conducente deve possedere i prescritti requisiti morali indicati dall’articolo
120 del codice.
Il d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, ha notevolmente innovato in riferimento ai
requisiti in esame, in conseguenza dei cambiamenti relativi all’autorità che
rilascia la patente di guida: l’ufficio della motorizzazione civile e non più
la prefettura.
Rispetto alla precedente formulazione, il secondo comma dell’articolo 120 del
codice, sostituito dall’articolo 5 del suddetto d.p.r., prevede che i competenti
uffici provinciali della m.c.t.c., diano al prefetto immediata comunicazione
del rilascio della patente di guida, per il tramite del collegamento informatico
integrato già esistente, affinché il prefetto, in applicazione del primo comma
dello stesso articolo, possa revocare la patente ai delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956
n. 1423, nel testo modificato e integrato dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e
dalla legge 31 maggio 1968 n. 575, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore
a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la
commissione di reati della stessa natura. Il terzo comma dell’articolo 120 del
codice prevede che avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso
al ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto
col ministro dei trasporti e della navigazione.
Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni utili ad agevolare l’istruttoria
dei ricorsi.
L’istruttoria dei ricorsi e la predisposizione dei relativi provvedimenti decisori
è affidata a questa, direzione generale, alla quale le prefetture dovranno in
ogni caso inoltrare i ricorsi ad esse presentate.
Ferma restando la facoltà di scelta riconosciuta al ricorrente dall’articolo
2, comma secondo, del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, si evidenzia l’opportunità
che, da parte del personale che tiene i contatti con il pubblico, venga suggerito
agli interessati di presentare materialmente il ricorso alla stessa prefettura
che ha adottato l’atto impugnato (piuttosto che al ministero dell’interno),
così da consentire di procedere immediatamente alla istruttoria e di evitare
l’ulteriore fase procedurale imposta dal passaggio ministeriale.
Al fine di garantire il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla
legge per la decisione del ricorso, le prefetture dovranno trasmettere, nei
quindici giorni successivi alla sua presentazione, gli atti a questa direzione
generale, avendo cura di corredare il ricorso delle controdeduzioni sui singoli
motivi di impugnativa, della copia del provvedimento impugnato con la relata
di notifica, nonché dei documenti in base ai quali il provvedimento è stato
adottato (ad esempio: certificato del casellario giudiziale) o comunque utili
ai fini della decisione.
Per quanto specificamente riguarda i provvedimenti di diniego adottati in conseguenza
di condanna a pena detentiva pari o superiore a tre anni, si segnala la necessità
di una espressa motivazione deduttiva delle ragioni per le quali l’utilizzazio-ne
del documento di guida possa agevolare la commissione di nuovi reati della stessa
specie di quelli accertati con la sentenza penale.
Nel vaglio della condizione del condannato ai fini della adozione del provvedimento
interdittivo, occorre tener conto del quadro generale dei precedenti penali,
del tempo al quale risalgono i fatti per i quali sono intervenute le condanne,
della attuale condotta dell’interessato e di ogni altro elemento in base al
quale possa ragionevolmente ritenersi la idoneità della patente ad agevolare
l’attività delittuosa.
Si è avuto modo di constatare casi non isolati in cui il ricorso avverso la
revoca della patente di guida è presentato a questo ministero - e non a quello
dei trasporti - in conseguenza della errata indicazione, in calce al provvedimento
prefettizio, di questa amministrazione come competente a ricevere il gravame.
Al riguardo si rammenta che, mentre l’articolo 120 del codice della strada affida
al decreto del ministro dell’interno di concerto con il ministro dei trasporti
e della navigazione la decisione del ricorso avverso il provvedimento di diniego,
il successivo articolo 219, comma terzo, in relazione con l’articolo 130, conferisce
al ministero dei trasporti la competenza a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti
di revoca.
Si richiama pertanto l’attenzione sulla esigenza di una corretta indicazione,
in calce ai provvedimenti prefettizi, delle autorità competenti a ricevere gli
atti di impugnazione. A tal riguardo, si evidenzia come, a avviso di questa
amministrazione, il diniego del rilascio del duplicato della patente di guida
in corso di validità per smarrimento o deterioramento sia assimilabile alla
revoca della patente, mentre il diniego della convalida della patente scaduta
sia assimilabile al diniego del primo rilascio. Ne consegue il diverso regime
di impugnativa in via gerarchica secondo quanto dianzi detto.
Ovviamente quanto precede vale a regime vigente, stante che, con l’entrata in
vigore del d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, recante la nuova disciplina del rilascio
della patente di guida, anche la disciplina della ricorribilità verrà a subire
modifiche che si fa riserva di illustrare in successive istruzioni.
Si gradirà un cortese cenno d’intesa.
--------------------
[41]Cass. pen. 15 novembre 1984 n. 10141.