Codice

Art. 119.  Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo «o in quiescenza»(1-bis) o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. «L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni». (1-bis) In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (2).

«2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»(2-bis)

3. L'accertamento di cui "ai commi 2 e 2-ter" deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia» (3).

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

 b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

 c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

 d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale (4).

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. (5).

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi (6).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

 8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

 b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

 c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia (7);

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 60, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(1-bis) Comma così modificato dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.

(2)  Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così modificato dall'art. 3, L. 22 marzo 2001, n. 85.

(2-bis) Comma inserito dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta i commi 2 e 3  dello stesso articolo:

2. Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(3) Comma così modificato dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.

(4)  Lettera aggiunta dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Si riporta il comma 5 dell'art. 23, legge 29 luglio 2010, n. 120:

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992. (Circ. Min. Trasporti e infrastrutture  Prot. n. 71348 del 6 settembre 2010 - Art. 119, 5 comma. Tutela avverso i giudizi delle Commissioni mediche locali.)

(5)  Comma così sostituito dall'art. 23, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 4 dello stesso articolo: "4.  Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter".
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(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, con effetto dal 1° settembre 2003 (art. 7, c. 6).

(7) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125.

Art. 50.  (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

1.  Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2.  Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3.  Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

Art. 119.  Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

LE NUOVE REGOLE

È stata estesa la possibilità di procedere alle visite per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici ai medici delle categorie già autorizzate dalla norma, seppur in quiescenza ovvero anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati nella norma purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.

È stato introdotto l’obbligo, a carico del soggetto richiedente il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, di produrre certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute.

La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente così come riferiti dal suo medico di fiducia.

Le commissioni mediche locali hanno ora l’obbligo di comunicare agli uffici della motorizzazione civile la temporanea o permanente inidoneità alla guida in modo da consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti di restrizione del titolo autorizzativo.

L’istante ha facoltà di produrre ulteriore certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della rete Ferroviaria Italiana al fine di conseguire una più favorevole determinazione in autotutela da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.

COSA È CAMBIATO (1)

Anche i medici in quiescenza potranno procedere alle visite (ma solo nei gabinetti medici).

Chi richiede la patente deve ora integrare la domanda con certificazioni mediche che attestino l’estraneità del soggetto ad alcol e droghe.

LE NUOVE REGOLE

L'art. 50 della legge 29 luglio 2010, n. 120, obbliga chi esercita l’attività professionale di trasporto su strada – che richiede la patente di guida di categoria C, CE, D e DE – a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La tipologia della certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

COSA È CAMBIATO

La dimostrazione mediante apposita certificazione che un conducente professionale non faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si inquadra in un più generale contesto di maggior sicurezza della circolazione stradale e tutela di una particolare categoria di lavoratori che svolgono quotidianamente le proprie mansioni alla guida di veicoli commerciali (aventi pesi e dimensioni che richiedono in ogni circostanza un perfetto stato psico-fisico).

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(1) Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

 
 
Giurisprudenza  

Nel sistema delineato dagli art. 115, 119, 126 e 130 del vigente d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida, che costituisce un indefettibile presupposto per poter conseguire la relativa patente e per poterne poi ottenere la successiva conferma di validità, non può essere effettuato al di fuori dei tipici procedimenti finalizzati al conseguimento, al rinnovo ed alla revoca del titolo abilitativo; lo stesso sistema esclude che un tale accertamento debba considerarsi necessario ai fini del rilascio del duplicato della patente smarrita o sottratta all’interessato; in particolare, tale duplicato va rilasciato dalla prefettura sulla base della sola verifica, effettuata dalla prefettura medesima, della esistenza, in capo all’interessato, di una precedente autorizzazione alla guida e della sua persistente validità: presupposti, questi, che, oltre ad essere ben diversi dal nuovo accertamento, richiedono una mera verifica da svolgersi, a cura dell’amministrazione, sulla base dei riscontri documentali risultanti dagli atti

d’ufficio, senza che possano derivarne, a carico dell’interessato, altri oneri che la presentazione dell’istanza di duplicato e la prova dell’avvenuto verificarsi di quei fatti (lo smarrimento o la sottrazione), che, a norma di legge, danno titolo a tale rilascio.

T.a.r. Lombardia, sez. III, 27-06-2002, n. 2655, Raciti c. Pref. Milano, Riv. giur. circolaz. e trasp., 2002, 618, n. CARNABUCI


Il medico il quale, essendo investito di una delle qualifiche che, ai sensi dell’art. 119 c.s., lo abilitano ad effettuare, in luogo dell’ufficio delle usl competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, l’accertamento dei requisiti fisio-psichici necessari per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, ometta di versare al suindicato ufficio i compensi ricevuti per l’espletamento di detta attività, compiuta al di fuori del proprio orario di servizio, non commette il reato di peculato e neppure quello di abuso d’ufficio, atteso che le prestazioni in questione sono da considerare effettuate in regime privatistico, secondo lo schema del c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni, e le somme percepite a titolo di compenso non possono dirsi appartenenti, ab origine, alla p.a.; né può in contrario rilevare la circostanza che il medico, nel rilasciare le certificazioni richiestegli, si avvalga di fogli recanti l’intestazione o il timbro delle usl, non potendo ciò solo comportare la diretta riferibilità degli atti all’amministrazione sanitaria pubblica ma dovendosi piuttosto ritenere che l’uso di detti fogli risponda alla necessità di rendere palese all’esterno, ai fini della validità delle stesse certificazioni, la qualifica soggettiva del medico accertatore, nel senso della sua rispondenza ad una delle figure professionali espressamente e tassativamente indicate dal cit. art. 119 c.s.
Cass., sez. VI, 28-11-2000. Riv. pen., 2001, 387 Arch. circolaz., 2001, 464
 
 I ricorsi al ministro dei trasporti proposti contro il provvedimento prefettizio di ritiro della patente ai sensi dell’art. 223 del codice della strada approvato col d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), quello al ministero dell’interno (che decide di concerto con il ministro dei trasporti) contro il provvedimento prefettizio di revoca della patente ai sensi dell’art. 120, 3º comma, nonché il ricorso contro i giudizi delle commissioni mediche locali per l’accertamento dei requisiti necessari al conseguimento delle patenti di guida ai sensi dell’art. 119 sono in senso tecnico ricorsi gerarchici impropri: il primo perché il prefetto, ancorché rappresenti il governo nell’ambito provinciale, è pur sempre incardinato nell’amministrazione dell’interno, il secondo perché il ricorso è deciso di concerto tra i due ministri, il terzo perché è rivolto all’impugnativa di un giudizio emesso da un organo tecnico collegiale.
C. Stato, ad. gen., 10-06-1999, n. 8/99. Cons. Stato, 1999, I, 1976

L’art. 129, 2º comma, cod.strad. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile; ne consegue che non risponde del reato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla p.a., ove non espressamente contemplato (in motivazione, la suprema corte ha ritenuto di poter trarre un argumentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, 4º comma, cod.strad., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).
Cass., sez. I, 16-06-1998. Arch. circolaz., 1999, 26 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 1043 Giur. it., 1999, 1026

L’integrazione della composizione delle commissioni mediche locali con la partecipazione di un ingegnere della direzione generale Mctc è prevista quando il giudizio collegiale debba riguardare la sottoposizione alla visita di mutilati e minorati fisici ai fini propri dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida; pertanto, l’apporto professionale dell’ingegnere deve essere contestuale all’intera formazione dei relativi giudizi (e quindi per tutti i casi contemplati dall’art. 119, 4º comma, lett. a) d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dal d.leg. 10 settembre 1993 n. 360), a nulla rilevando l’eventualità di una valutazione relativa a soggetti affetti da gravi mutilazioni e minorazioni consistente in un parere favorevole condizionato all’applicazione di adattamenti tecnici sul veicolo o meno.
C. Stato, sez. II, 31-01-1996, n. 125/96. Cons. Stato, 1997, I, 947 (m)

Regolamento ( v. l'allegato III del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, riportato alla voce Legislazione complementare).

319. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida.(V. all. III del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, riportato nella legislazione complementare).
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita (1).

2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320 (2).
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita (2).
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida (2).
5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 2, rinumerando gli originari commi 3, 4, 5 e 6, in commi 2, 3, 4 e 5, ed ha così modificato l'attuale comma 5.

320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti.
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Appendice II - Art. 320 - (Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare (1).
 C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da  compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la
possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver
valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
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(1) Punto così sostituito dal D.M. 16 ottobre 1998 (G.U. 30 novembre 1998, n. 280).

 
Allegati
Gli allegati, che si omettono, sono stati modificati dall'art. 8, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240) e dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
 
 321. (Art. 119 Cod. Str.) Efficienza degli arti.
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della [normale] patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita (1).
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
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(1) Comma così modificato dall'art. 180, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
322. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto [, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi] (1).
9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale (2).
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate (3).
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
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(1) Comma così modificato dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così sostituito dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
323. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.
 
324. (Art. 119 Cod. Str.) Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 182, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
325. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (1).
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B [normali], posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie (2);
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B [normali] (318).
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto [, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi] (3).
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D (3).

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(1) Rubrica così modificata dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

326. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (1).
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida [normale] della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo (2).
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno (320).
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati (2).
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

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(1) Rubrica così modificata dall'art. 184, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 184, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
327. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle  categorie A, B, C e D (1).
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre (2).
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
5. (3).
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.

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(1) Rubrica così modificata dall'art. 185, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 185, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

328. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (1).
1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento (2).


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(1) Rubrica così modificata dall'art. 186, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 186, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

329. (Art. 119 Cod. Str.) Patenti speciali delle categorie C e D (1).
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16 (2).
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.


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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 187, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(2) Periodo aggiunto dall'art. 187, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

330. (Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche locali.
1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione (1).
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.
3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. [Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice.] Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse (1).
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C., nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vicepresidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c) del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente (1).
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa (1).
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vicepresidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice (1).
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero della sanità (1).
17. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire
l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni (1).


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(1) Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

331. (Art. 119 Cod. Str.) Certificati medici.
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:
a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice (1);
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.
2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve
essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione (2).


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(1) Lettera così sostituita dall'art. 189, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall'art. 189, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Legislazione complementare  

D.M. 30 settembre 2003, n. 40T

ALLEGATO III -  NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
   1.  Ai  fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi;
   1.1.  Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
   1.2. Gruppo 2    conducenti  di  veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
   1.3.  La  legislazione  nazionale potra' prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B  
e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i 
conducenti del gruppo 2.
   2.  Per  analogia,  i  candidati  al  rilascio o al rinnovo di una patente  di  guida  sono  classificati  nel  gruppo cui apparterranno 
quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato. 
    ESAMI MEDICI
    3. Gruppo 1
   i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento  delle  formalita' richieste o durante le prove 
cui si debbono  sottoporre  prima  di  ottenere la patente, risulta che sono colpiti  da  una  o  piu'  delle  incapacita' menzionate nel 
presente allegato.
 
   4. Gruppo 2
   i  candidati  devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio  iniziale  della  patente  e,  successivamente, i 
conducenti devono  sottoporsi  agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale. 
   5.  Le  norme  del  presente  allegato  devono essere applicate in combinato  disposto  con  il  D.M.  del  28  giugno  1996, cosi' come modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.
    VISTA
    6.  Il  candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza 
visiva con  la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la sua  vista  sia adeguata, il candidato dovra' essere 
esaminato da una autorita'  medica  competente.  Durante  questo  esame,  l'attenzione dovra' essere  rivolta in particolare sulla 
acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.  Le  lenti  intraoculari  non  
devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.
    Gruppo 1
   6.1.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve  possedere  una  acutezza  visiva  binoculare,  se  del caso 
con correzione  ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente  di  guida  non  deve  essere ne' rilasciata ne' 
rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul piano  orizzontale salvo casi eccezionali debitamente
 giustificati da parere   medico  favorevole  e  da  prova  pratica  positiva,  o  che l'interessato  e'  colpito  da un'altra affezione della 
vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una  malattia  degli  occhi  progressiva,  la  patente
potra' essere rilasciata  o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita' medica competente.
   6.2.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che  ha  una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che
utilizza  soltanto  un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere  una  acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con 
correzione ottica.  L'autorita'  medica  competente  dovra' certificare che tale condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  
periodo  di  tempo abbastanza  lungo  perche'  l'interessato  vi  si  sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.
 
   Gruppo 2
   6.3.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve  possedere  un'acutezza  visiva  dei  due occhi, se del caso 
con correzione  ottica,  di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno 0,5  per  l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono 
raggiunti con  correzione  ottica,  l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere  pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza
 minima (0,8 e 0,5)  deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare piu'  o  meno  4  diottrie  oppure  con l'ausilio di 
lenti a contatto (visione  non  corretta  =  0,05).  La  correzione  deve  essere  ben tollerata.  La  patente  di  guida non deve essere 
ne' rilasciata ne' rinnovata  se  il  candidato  o  il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.
 
   UDITO
    7.  La  patente  di  guida  puo'  essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica
competente;   l'esame   medico   terra'  conto,  segnatamente,  delle possibilita' di compensazione.
    MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
    8.  La  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'  rilasciata ne' rinnovata  al  candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie
del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.
    Gruppo 1
   8.1.  La  patente  di guida con condizioni restrittive puo' essere rilasciata,   se  del  caso,  previo  esame  di  un'autorita'  medica
competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o 
dell'anomalia in  questione  ed  eventualmente  su  una  prova pratica; deve essere completato  con  l'indicazione  del  tipo  di  
adattamento  di cui il veicolo  deve essere dotato, nonche' della necessita' o meno dell'uso di  un  apparecchio  ortopedico,  sempre 
che dalla prova di controllo delle  capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non e' pericolosa.
   8.2.  La  patente  di  guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato  colpito  da  una  affezione  evolutiva  con la riserva che
l'interessato  si  sottoponga  a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
   La  patente  di  guida senza controllo medico regolare puo' essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.
    Gruppo 2
   8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o  pericoli  addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
    9.  Le  affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio  o  al  rinnovo  di  una  patente  di guida a una improvvisa
mancanza  del  suo  sistema  cardiovascolare,  tale  da provocare una repentina  alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono 
un pericolo per la sicurezza stradale. 
    Gruppo 1
   9.1.  La  patente  di  guida  non  deve  essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
   9.2.  La  patente  di  guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato  o  conducente  portatore  di uno stimolatore cardiaco, 
con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
   9.3.  Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o  conducente  colpito  da  anomalie  della  tensione arteriosa sara'
valutato  in  funzione  degli  altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni  associate  e  del pericolo che esse possono costituire
per la sicurezza della circolazione.
   9.4.  In  generale,  la  patente  di  guida  non  deve  essere ne' rilasciata  ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina
pectoris  che  si  manifesti  in  stato  di  riposo o di emozione. Il rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o
conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e  subordinato  a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, 
a un controllo medico regolare.
    Gruppo 2
   9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi o  pericoli  addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    DIABETE MELLITO
    10.  La  patente  di  guida  puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato  o  conducente colpito da diabete mellito, con parere di un
medico  autorizzato  e  regolare  controllo medico specifico per ogni caso.
    Gruppo 2
   10.1.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata  al  candidato  o  conducente  di  questo gruppo colpito da
diabete  mellito  che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi  eccezionali  debitamente  giustificati  dal parere di un medico
autorizzato e con controllo medico regolare.
    MALATTIE NEUROLOGICHE
    11.  La  patente  di  guida  non  deve  essere  ne' rilasciata ne' rinnovata   al   candidato   o  conducente  colpito  da  un'affezione
n€logica  grave,  salvo  nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.
   A  tal  fine,  i  disturbi  neurologici  dovuti  ad  affezioni, ad operazioni  del  sistema  nervoso  centrale o periferico, con sintomi
motori  sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il  coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita'
funzionali e della loro evoluzione.
   Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potra' in tal caso essere  subordinato  ad  esami  periodici  ove sussista un rischio di
aggravamento.
   12.  Le  crisi  di  epilessia  e le altre perturbazioni improvvise dello  stato  di  coscienza  costituiscono  un  pericolo grave per la
sicurezza  stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
    Gruppo 1
   12.1.  La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorita' medica competente e controllo 
medico regolare. Quest'ultima valutera' la natura reale dell'epilessia o gli altri  disturbi  della  coscienza,  la  sua forma e la sua 
evoluzione clinica  (per  esempio,  nessuna  crisi  da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.
    Gruppo 2
   12.2.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata  al  candidato o conducente che presenti o possa 
presentare crisi  di  epilessia  o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.
    TURBE PSICHICHE
    Gruppo 1
   13.1.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente:
 
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a   malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave; 
- colpito  da  turbe  del  comportamento  gravi della senescenza o da   turbe  gravi  della  capacita'  di  giudizio, di comportamento 
e di adattamento  connessi  con la personalita' salvo nel caso in cui la   domanda  sia  appoggiata  dal  parere  di  un medico 
autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare. 
 Gruppo 2
    13.2. L'autorita' medica competente terra in debito conto i rischi o  pericoli  addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    ALCOLE
    14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza  stradale.  Tenuto  conto  della  gravita' del problema, 
si impone una grande vigilanza sul piano medico. 
    Gruppo 1
   14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al  candidato  o  conducente  che si trovi in stato di dipendenza 
nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.
   La  patente  di  guida  puo'  essere  rilasciata  o  rinnovata  al candidato  o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza 
nei confronti  dell'alcole,  al  termine  di  un  periodo  constatato  di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico
regolare.
    Gruppo 2
   14.2.  L'autorita'  medica  competente  terra'  in  debito conto i rischi  e  pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    DROGHE E MEDICINALI
    15. Abuso
   La  patente  di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al  candidato  o  conducente  che si trovi in stato di dipendenza 
nei confronti   di   sostanze   psicotrope,  o  che,  pur  non  essendone dipendente,  ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia 
la categoria di patente richiesta.
    Consumo regolare
    Gruppo 1
   15.1.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente 
sostanze psicotrope,  di  qualsiasi  forma,  capaci  di  compromettere  la sua capacita'  a  guidare  senza  pericolo,  nel caso in cui 
la quantita' assorbita  sia  tale  da  avere  un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso   vale  per  qualsiasi  altro  medicinale  o  
associazione  di medicinali che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida. 
    Gruppo 2
   15.2.  L'autorita'  medica  competente  terra'  in  debito conto i rischi  e  pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    AFFEZIONI RENALI
    Gruppo 1
   16.1.  La  patente  di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato  o conducente che soffra di insufficienza renale grave, 
con parere  di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.
    Gruppo 2
   16.2.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza 
renale  grave   irreversibile,   tranne   in   casi  eccezionali  debitamente giustificati  con  parere di un medico autorizzato e controllo 
medico regolare.
    DISPOSIZIONI VARIE
    Gruppo  1  17.1.  La  patente  di  guida  puo' essere rilasciata o rinnovata  al candidato o conducente che abbia subito un trapianto 
di organo  o  un  innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneita' alla  guida,  con  parere  di  un  medico autorizzato e, se del caso,
controllo medico regolare.
    Gruppo 2
   17.2.  L'autorita'  medica  competente  terra'  in  debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che 
rientrano nella definizione di tale gruppo.
   18.  In  generale,  la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne' rilasciata  ne'  rinnovata  al  candidato o conducente colpito da una
affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o  determinare  una  incapacita'  funzionale tale da compromettere 
la sicurezza  stradale  al  momento  della guida di un veicolo a motore, salvo  nel  caso  in  cui  la domanda sia appoggiata dal parere 
di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.
Prassi amministratica

Circ. Ministero dei trasporti 2 maggio 2006, n. 2133/M350/MOT3. - Imposta di bollo sui certificati medici allegati alla richiesta di rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Parere dell'Agenzia delle entrate.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 03 marzo 2005, n. 2971/M333 - Guida dei motocicli da parte di conducenti con minorazione agli arti. Codici e subcodici comunitari da indicare sulle patenti di guida.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 novembre 2003, n. 4398/M334 - Direttiva per la guida dei veicoli da parte di conducenti con minorazioni multiple (art. 327, comma 2, del regolamento del Codice della strada).

Circ. Ministero dei trasporti 7 febbraio 2000, n. A5/2000/MOT - Articolo 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), recante: "Modifiche agli articoli 119 e 126 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285"

Circ. Min. trasporti 8 ottobre 1996, n. 131/96 - Procedura relativa ai ricorsi gerarchici avverso il giudizio delle Commissioni mediche locali, la sospensione e la revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 10 novembre 2005, n. 5604/M333 - Dispositivi di adattamento dei veicoli a due, tre e quattro ruote rientranti nella categoria dei ciclomotori. Certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori con adattamenti.

Circ. Min. finanze 11 maggio 2001, n. 46/E - Articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili. (V. circolare 30 luglio 2001, n. 72/E).

Lett.Circ. Min. trasporti 13 febbraio 2001, n. 69/4632/GEN - Requisiti visivi per la guida dei veicoli a motore. Campo visivo.

Circ. Min. trasporti 14 novembre 2002 - Adattamenti dei veicoli per la guida da parte di persone disabili. Autovetture multiadattate.

Circ. Min. finanze 15 luglio 1998, n. 186/E - Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8

Circ. in. trasporti 19 gennaio 1996, n. 3/96  - Rinnovo di validità della patente a seguito di ricorso gerarchico ex art. 119, comma 5, del codice della strada.

Circ. Min. trasporti 20 maggio 1996, n. 68/96 Art. 119, comma 8, del codice della strada. Integrazione delle Commissioni mediche locali con un ingegnere della M.C.T.C.

Lett.Circ. Min. trasporti 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. - Articolo 327, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) Direttiva sulla corrispondenza tra i codici degli adattamenti dei veicoli (circolare n. 148/91 del 31 ottobre 1991 e circolare 12 giugno 2000, n. B45/2000/MOT).

Circ. Min. Trasporti 23 agosto 1994 - Esperimento pratico di guida ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera a).

Circ. min. sanità 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147 - Accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di guida delle categorie A, B, BE e sottocategorie, nei confronti dei soggetti affetti da diabete.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 maggio 2004, n. 2234/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.

Min. infrastrutture e trasporti 30 luglio 2003, n. 3028/M333 - Guida dei veicoli da parte di conducenti portatori di handicap. Abrogazione parziale della circolare n. 148 del 30 ottobre 1991.

Circ. min. infrastrutture e trasporti 3 febbraio 2004, n. 387/M334 - Direttiva per il rilascio del certificato di abilitazione professionale KB ai mutilati o minorati fisici per la guida di autovetture in servizio di taxi e di noleggio con conducente.

Nota Min. salute 4 maggio 2006, n. DGPREV-13043/P/I.4.c.d.z.z. - Linee guida per l'accertamento e la valutazione della capacità alla guida di soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE.

Provv. Agenzia delle entrate 6 dicembre 2006 - Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. ( Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289.

D.M. 16 maggio 1986 Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi . ( Gazz. Uff. 17 maggio 1986, n. 113).

Nota Min. salute 4 maggio 2006, n. DGPREV-13043/P/I.4.c.d.z.z. - Linee guida per l'accertamento e la valutazione della capacità alla guida di soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE.

Provv. Agenzia delle entrate 6 dicembre 2006 - Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. ( Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289.

Circ. Min. finanze 15 luglio 1998, n. 186/E - Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (V. anche circolare Min. finanze 19 marzo 1999, n. 66/E e circolare Min. finanze 10 luglio 2000, n. 22).

Circ. Min. finanze 15 luglio 1998, n. 186/E - Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (V. anche circolare Min. finanze 19 marzo 1999, n. 66/E e circolare Min. finanze 10 luglio 2000, n. 22).

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 03 marzo 2005, n. 2971/M333 - Guida dei motocicli da parte di conducenti con minorazione agli arti. Codici e subcodici comunitari da indicare sulle patenti di guida.

Circ. Min. trasporti 3 marzo 2006, n. 1252/M334 - Guida degli autoveicoli da parte di conducenti con rigidità invalidante del collo. Direttiva ex art. 327/2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 novembre 2003, n. 4398/M334 - Direttiva per la guida dei veicoli da parte di conducenti con minorazioni multiple (art. 327, comma 2, del regolamento del Codice della strada).

Circ. Ministero trasporti 8 ottobre 1996, n. 131/96 - Procedura relativa ai ricorsi gerarchici avverso il giudizio delle Commissioni mediche locali, la sospensione e la revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici.

Circ. Min. finanze 10 luglio 2000, n. 22 - Tasse automobilistiche - Esenzioni previste dall'art. 8 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 - Istruzioni operative.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 10 novembre 2005, n. 5604/M333 - Dispositivi di adattamento dei veicoli a due, tre e quattro ruote rientranti nella categoria dei ciclomotori. Certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori con adattamenti.

Lett.Circ. Min. trasporti 13 febbraio 2001, n. 69/4632/GEN - Requisiti visivi per la guida dei veicoli a motore. Campo visivo.

Circ. Min. trasporti 20 maggio 1996, n. 68/96 - Art. 119, comma 8, del codice della strada. Integrazione delle Commissioni mediche locali con un ingegnere della M.C.T.C.

Circ. Min. trasporti 22 giugno 2006 - Art. 119 del Codice della Strada. Presenza dell'ingegnere del Dipartimento Trasporti Terrestri in seno alle Commissioni mediche locali.

Lett.Circ. Min. trasporti 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. - Articolo 327, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) Direttiva sulla corrispondenza tra i codici degli adattamenti dei veicoli (circolare n. 148/91 del 31 ottobre 1991 e circolare 12 giugno 2000, n. B45/2000/MOT).

Circ. min. sanità 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147 - Accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di guida delle categorie A, B, BE e sottocategorie, nei confronti dei soggetti affetti da diabete.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 maggio 2004, n. 2234/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.

Circ. Min. Trasporti 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT - Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotta capacità motoria.

Circ. Min. trasporti 25 luglio 1995 - Art. 330, d.p.r. 495/1992. Commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore. Nomina del Presidente.

Circ. Min. finanze 27 gennaio 1998, n. 30/E - Legge 27 dicembre 1997, n. 449. art. 17 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli (V. anche: circolare 25 febbraio 1998, n. 59/E, circolare 15 luglio 1998, n. 186/E, circolare 19 marzo 1999, n. 66/E, circolare 10 luglio 2000, n. 22.

Circ.  Min. infrastrutture e trasporti 30 luglio 2003, n. 3028/M333 - Guida dei veicoli da parte di conducenti portatori di handicap. Abrogazione parziale della circolare n. 148 del 30 ottobre 1991.

Nota Min. salute 4 maggio 2006, n. DGPREV-13043/P/I.4.c.d.z.z. - Linee guida per l'accertamento e la valutazione della capacità alla guida di soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE.

Nota 4 maggio 2006, n. DGPREV-13043/P/I.4.c.d.z.z. - Linee guida per l'accertamento e la valutazione della capacità alla guida di soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE.

Circ. Min. trasporti 7 maggio 1997, n. 45/97 - Obbligo dell'uso delle lenti durante la guida: annullamento della prescrizione riportata sulla patente di guida.

Circ. Min. finanze 31 luglio 1998, n. 197/E  - IVA - Aliquota - Veicoli adattati ad invalidi.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 1° luglio 2004, n. 2852/M334 - Direttiva per la guida dei motocicli nel caso di minorazioni invalidanti agli arti.

Circ. in. trasporti 19 gennaio 1996, n. 3/96  - Rinnovo di validità della patente a seguito di ricorso gerarchico ex art. 119, comma 5, del codice della strada.

Circ. Ministero trasporti 8 ottobre 1996, n. 131/96 - Procedura relativa ai ricorsi gerarchici avverso il giudizio delle Commissioni mediche locali, la sospensione e la revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici.

 

Dottrina  

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
(art. 119 codice della strada).

Requisiti fisici e psichici
Il codice del 1992 ha mantenuto quasi inalterata la disciplina in materia di requisiti fisici e accertamento degli stessi, confermando i principi contenuti nella direttiva 80/1263, recepita in Italia con la legge 11 marzo 1988 n. 111, apportando solo qualche correttivo di tipo per lo più procedurale.
I requisiti fisici per il rilascio della patente sono stati riprodotti nelle norme del regolamento (artt. da 319 a 331) riprendendone testualmente l’elencazione contenuta nelle disposizioni del d.m. 23 giugno 1988 n. 263, emanato in attuazione della suddetta legge n. 111 del 1988, introducendo nuovi criteri per la valutazione di questi requisiti.
L’articolo 119 codice della strada fissa direttamente solo un principio generale stabilendo che “non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.
La norma in esame rinvia alle disposizioni del regolamento nel quale sono fissati i requisiti psico-fisici e psico-tecnici richiesti per il conseguimento della patente di guida in relazione alla categoria per cui è richiesta.
Una sostanziale innovazione riguarda la possibilità di conseguire la patente di guida data alle persone affette da più di una minorazione invalidante (presenza cioè di più minorazioni coesistenti di diverso tipo). In virtù della nuova normativa, un soggetto invalido o minorato con più tipi di minorazioni (esempio: monocolo, focomelico, eccetera) può conseguire la patente di guida se giudicato idoneo dalla apposita commissione medica locale.
Tale idoneità è valutata in relazione alle protesi correttive che il soggetto può portare e agli adattamenti che si possono effettuare sul veicolo, approvati questi ultimi dall’ufficio della motorizzazione civile.
Precisazione molto importante in quanto non pone limiti normativi alla possibilità di guidare veicoli per i portatori di handicap, considerato che l’idoneità alla guida può essere commisurata e rapportata al progresso tecnologico per i veicoli e agli sviluppi dell’ingegne-ria genetica per l’uomo.
C’è da augurarsi che tutto ciò segni la fine dei pregiudizi che hanno spesso penalizzato i portatori di handicap.
Per gli stessi scopi si evidenzia la disposizione del comma decimo dell’articolo 119 che prevede l’istituzione di apposito comitato tecnico con il compito di fornire informazioni sul progresso tecnico-scientifico.

 

Accertamento dei requisiti
In
riferimento all’accertamento dei requisiti una innovazione molto criticata da alcuni ambienti, introdotta dal d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, è l’eliminazione del certificato anamnestico.
Modificando la prima stesura dell’articolo 119, il decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360; ha stabilito che l’accertamento in questione deve essere effettuato nei gabinetti medici.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi di competenza delle commissioni mediche locali (art.  119, comma quarto, cod. strad.) è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del ministero della sanità, o da un ispettore medico delle ferrovie dello stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di stato o da un medico del ruolo sanitario del corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’articolo 103, comma primo, punto a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha disposto che sono svolte da soggetti privati le attività relative all’accerta-mento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all’articolo 126, comma quinto, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. L’accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida.
L’accertamento è effettuato da un organo tecnico collegiale (commissione medica locale istituita pressa l’unità sanitaria locale di ogni capoluogo di provincia) nei riguardi: dei mutilati e minorati fisici: in tali casi minorati o invalidi hanno diritto a farsi assistere dal medico di fiducia; di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età e abbiano titolo per guidare autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di cose di massa complessiva non superiore a venti tonnellate; di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio della m.c.t.c. (esempio: in caso di revisione della patente a seguito di incidenti); di coloro nei confronti dei quali l’accertamento ordinario faccia sorgere al medico di cui sopra dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
Le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione medica locale sono stabilite dall’articolo 330 regolamento.
La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici
specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con oneri a carico del soggetto esaminato.
Ad integrazione di tutti gli altri accertamenti psico-fisici, può essere richiesto l’intervento di uno psicologo abilitato all’esercizio della professione per l’esame della personalità mentre resta compito del medico valutare le eventuali turbe psichiche e cioè i particolari aspetti della stessa che superano la citata soglia prevista dagli articoli del regolamento (artt. da 319 a 331 regolamento).
Il certificato medico rilasciato dal medico o dalla commissione medica è valido sei mesi ai fini del conseguimento della patente di guida. Il certificato è da inquadrare nella categoria degli atti pubblici in quanto il sanitario che lo rilascia, in quel momento, riveste la qualità di pubblico ufficiale e non quella di semplice esercente servizio di pubblica necessità (qualifica normalmente attribuita ai sanitari nell’esercizio della loro professione); tutto ciò in quanto l’attività del predetto sanitario deve ritenersi esercitata nell’interesse pubblico, affinché i preposti alla guida dei veicoli siano in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici.
Il medico che dovesse redigerlo non attestando il vero è chiamato a rispondere del reato previsto e punito dall’articolo 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e non di quello meno grave previsto dall’arti-colo 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).
Se
la falsificazione materiale del certificato è commessa da parte di un privato, essendo il certificato stesso qualificabile come atto pubblico, è punita dall’articolo 482 cod. pen. (falsità materiale commessa da privato).
Avverso il giudizio delle commissioni è
ammesso ricorso entro trenta giorni al ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviarie italina S.p.A.
La commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell’idoneità psichica e fisica alla guida, nonché‚ sul coordinamento e sull’indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
Di tale parere il ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida di cui all’articolo 129, comma secondo cod. strad. nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c.
Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti mutilati e minorati fisici (art.  119, comma quarto, lettera a, cod. strad.), il ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

 

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida (art. 319 regolamento).
Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli occorre che il richiedente, all’accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
I medici nel rilasciare il certificato idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all’articolo 320 del regolamento, che riguardano: le affezioni cardiovascolari; il diabete; le malattie endocrine; le malattie del sistema nervoso (esempio: epilessia); malattie psichiche; dipendenza da sostanze psicoattive; malattie del sangue; malattie dell’apparato urogenitale.
Inoltre il decreto ministeriale 28 giugno 1996 ha previsto l’applicazione dal 1° luglio 1996 dei punti: 9 (affezioni cardiovascolari); 12.2 (epilessia); 13.1 (turbe psichiche; 14.1(uso di alcol) dell’allegato III della direttiva n. 91/439/Cee recepita con d.m. 8 agosto 1994, relativamente alle norme minime non previste nel regolamento al codice della strada.
Quando dalle constatazioni obiettive o dai risultati della visita psicologica (art. 119, comma nono, cod. strad.) e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323 del regolamento, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale, che indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
Il medico accertatore effettua la visita medica di idoneità alla guida all’interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.

 

Malattie invalidanti (art. 320 regolamento).
Con tale espressione si intendono malattie ed affezioni, con le specificazioni per ognuna di esse indicate, che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti:
– colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida
. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla Commissione medica locale che potrà avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E;
– diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell’esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. La patente di guida non deve essere né rilasciata, né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare (d.m. 8 agosto 1994, allegato III, pagina 10.1);
– in caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale;
– colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità; d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia;
– che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
– che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
– colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche;
– che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.
La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

 

Efficienza degli arti (art. 321 regolamento).
Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti.
Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
Ai fini del presente articolo l’efficienza degli arti deve essere valutata senza l’uso di apparecchi di protesi od ortesi.
 
Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, E, C
(art. 327 regolamento).
Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C, D, purché‚ la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico (art.  119, comma decimo, del codice), la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l’individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
L’efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all’accertamento.
L’efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.
La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall’articolo 126 del codice.

 

Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C, E, D (art. 328 regolamento).
Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l’adattamento.

 

Requisiti visivi (art. 322 regolamento).
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché‚ la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un’acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché‚ la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l’acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni devono essere efficaci e tollerate.
Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

 

Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 325 regolamento).
Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B: a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; b) coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché‚ la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per rilascio, conferma e revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.
Le correzioni devono essere tollerate ed efficaci.
I monocoli e coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore ad un decimo non correggibile con lenti, devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché‚ sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché‚ sufficiente visione binoculare.I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciale di categoria C o D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida delle categorie C o D.

 

Patenti speciali delle categorie C o D (art. 329 regolamento).
La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 tonnellate. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente non superiore a 16.
La commissione medica locale (art.  119 comma quarto, del codice stradale), potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori.
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.

 

Requisiti uditivi (art. 323 regolamento).
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
La funzione uditiva può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché‚ tollerati. L’efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico esaminatore (art. 119, comma secondo cod. strad.).
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.

 

Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C, e D (art. 326 regolamento).
Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché‚ i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C o D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l’orecchio che sente di meno.
La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C o D può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché‚ tollerati.
Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all’organo medico che procede all’accertamento dell’idoneità fisica.

 

Valutazione diagnostica e test psicoattitudinali (art. 324 regolamento).
Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E per le patenti speciali delle categorie C e D occorre avere tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
Nel caso sia richiesta, ai sensi dell’articolo 119, comma nono codice della strada, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove per i tempi di reazione, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’articolo 119, comma nono codice della strada, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.

 

Commissioni mediche locali (art. 330 regolamento).
Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del ministro dei trasporti di concerto con il ministro della sanità, su designazione del responsabile l’unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell’ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all’articolo 119, comma secondo, del codice.
Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. In tutti i casi in cui l’accer-tamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della m.c.t.c., nonché‚ da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.
La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. La commissione opera presso idonei locali dell’unità sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell’ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso unità sanitaria locale. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l’archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L’interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
Nel caso in cui l’accertamento sia richiesto dal prefetto o dall’ufficio della motorizzazione civile (art.  119 comma quarto, lettera c, del codice stradale), deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L’esito dell’accertamento deve essere comunicato all’autorità richiedente.
Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all’ufficio provinciale della m.c.t.c. nel cui territorio di competenza opera la commissione medica locale. Detto giudizio deve, inoltre, essere comunicato al centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c. per il tramite dell’ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. territorialmente competente. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al ministero dei trasporti e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’al-tro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall’articolo 1, comma secondo, del codice. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo.
L’istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell’ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all’accertamento dell’esistenza di obiettive condizioni da parte del ministero dei trasporti di concerto con il ministero della sanità.
Il ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, nonché‚ le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime.  La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l’integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

 

 

Legislazione e prassi amministrativa

Prima direttiva comitato tecnico del 5 marzo 1996. Articolo 119, comma quarto, lettera a) codice della strada: idoneità alla guida dei minorati e mutilati fisici.

Premessa
L’articolo 327 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, stabilisce che la funzionalità delle protesi e delle ortesi nonché l’individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalle commissioni mediche locali sulla base delle direttive impartite da questo comitato.
Le normative esistenti a supporto dell’attività delle commissioni mediche in materia di minorati e mutilati fisici sono contenute nella circolare n. 148 del 1991 che rimangono in vigore per tutto quanto non è in contrasto con le disposizioni contenute nella presente direttiva.

Apparecchi di protesi e di ortesi.
Fermo restando il principio generale della tollerabilità, l’efficienza degli apparecchi di protesi e di ortesi deve essere valutata dalla commissione medica solo in quanto finalizzata all’azionamento dei comandi, eventualmente adattati, necessari per la guida.
Non saranno, pertanto, da prendere in considerazione quegli apparecchi che il portatore di handicap indossa ed utilizza per altri scopi. Si cita, ad esempio, la protesi dell’arto inferiore sinistro se a quell’arto non è affidato alcun comando. Come indicazione di carattere generale si terrà presente che l’efficienza dell’apparecchio deve essere valutata in relazione: alla possibilità di compiere movimenti di ampiezza sufficiente all’azionamento del comando o dei comandi, tenendo conto degli eventuali adattamenti previsti; alla possibilità di esercitare lo sforzo necessario per compiere la manovra o le manovre richieste dalla guida; alla possibilità di graduare lo sforzo dal valore zero fino al valore massimo richiesto dall’uso del comando o dei comandi; alla possibilità di azionare il comando o i comandi con la rapidità necessaria; alla possibilità di graduare lo sforzo con la rapidità necessaria.

 

Adattamenti dei comandi.
Per gli adattamenti dei comandi valgono le stesse considerazioni di carattere generale formulate in materia di apparecchi di protesi e di ortesi. Si deve osservare, infatti, che l’adattamento di un comando, o una sua particolare disposizione, va considerato, secondo i casi: come un mezzo alternativo per vicariare o assistere una funzione compromessa; come un sistema integrato con l’apparecchio di protesi per consentire l’azionamento del comando; come un sistema integrato con l’apparec-chio di ortesi per coadiuvare l’arto nell’azionamento del comando.
Anche in materia di adattamenti le prescrizioni delle commissioni mediche locali debbono essere limitate a quelle che hanno riflessi con la guida, escludendo gli eventuali adattamenti che, pur essendo presenti sul veicolo, non sono ad essa direttamente connessi. Pertanto, non saranno da prendere in considerazione, ad esempio, i comandi per: l’adattamento del sedile e dello schienale; la regolazione dell’an-coraggio superiore della cintura di sicurezza; l’apertura del cofano motore e del cofano portabagagli, eccetera. Allo stesso modo non saranno da prendere in considerazione altri adattamenti destinati ad agevolare determinate manovre non direttamente connesse con la guida, quali: l’apertura e la chiusura delle portiere; l’accesso al posto di guida; l’aggancio e lo sgancio della cintura di sicurezza; il carico a bordo e lo scarico della carrozzella.

Prova pratica di guida.
Qualora gli accertamenti clinici, l’esame delle protesi adottate dal disabile e la valutazione qualitativa degli adattamenti proposti dal disabile non consentano di esprimere, a priori, il giudizio di idoneità alla guida, è necessario ricorrere alla prova pratica di guida, così come precisato dall’articolo 119, comma quarto, lettera a) del nuovo codice della strada.
Così, ad esempio, nelle malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, miastenia, atrofia muscolare, eccetera) l’eventuale giudizio di non idoneità conseguente allo stato avanzato della malattia o alla insufficiente funzionalità residua degli arti dovrà essere espresso solo a seguito di una prova pratica di guida, salvo il caso in cui sia lo stesso interessato a rinunciare a tale esperimento.
Si richiama, con specifico riferimento al carattere evolutivo di determinate patologie, il disposto dell’articolo 319, comma quinto, del regolamento di esecuzione che prevede la possibilità di stabilire scadenze di termini più ridotte rispetto a quella prevista dall’articolo 126 del codice per la conferma di validità della patente di guida. E’ del tutto evidente, tuttavia, che la prova pratica non ricorre nel caso in cui il giudizio di non idoneità si basi sull’accertata esistenza di malattie invalidanti (ad esempio diabete con complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari, acidosi non compensata, eccetera) o di deficit visivo, cioè in tutti i casi in cui la prova pratica non potrebbe fornire elementi di giudizio che non siano desumibili dagli accertamenti clinici.
Tuttavia, nel caso in cui si accerti la coesistenza di malattie invalidanti e di handicap, l’eventuale giudizio di non idoneità nei confronti delle minorazioni deve essere espresso con riferimento all’esito della prova pratica di guida.
Infatti, essendo previsto il ricorso avverso il giudizio della commissione, è necessario che in sede di esame del ricorso vengano esaminati tutti i motivi di non idoneità formulati dalla commissione stessa, evitando che in caso di accoglimento debba essere rinviato alla commissione per eventuali ulteriori accertamenti.
Per altro verso, si dovrà ricorrere alla prova pratica di guida solo nei casi in cui non sia possibile formulare con altri mezzi l’eventuale giudizio di idoneità. Ciò per i seguenti motivi: presuppone la disponibilità di un veicolo adattato in relazione alle minorazioni ovvero alle capacità residue dell’aspirante conducente; presuppone la disponibilità di un’area idonea per lo svolgimento della prova; impegna i membri della commissione medica locale in misura certamente superiore a quella richiesta per gli accertamenti previsti in via normale.
D’altra parte, la prova pratica di guida costituisce, non solo una garanzia a favore del portatore di handicap sulla cui idoneità non sia possibile altrimenti formulare il giudizio, ma anche un mezzo per decidere sull’ammissibilità di determinate soluzioni adattative proposte che non trovano riscontro nelle disposizioni di carattere generale
. Fintanto che non sarà stato possibile definire gli standard quantitativi, il giudizio sull’esito della prova pratica è demandato alla valutazione qualitativa dei membri della commissione medica locale.
Va tenuto presente, altresì, che tale prova pratica, è finalizzata a valutare la idoneità psicofisica del disabile, tenendo conto della capacità residua, delle protesi e degli adattamenti proposti.
Ne consegue che non può e non deve essere assimilata alla prova di controllo delle capacità attinente alle prove di esame, prova che è preceduta da un periodo più o meno lungo di esercitazioni di guida.

 

Valutazione della idoneità degli adattamenti proposti.
Tale attività costituisce uno dei compiti più delicati fra quelli affidati alla commissione medica. Trattandosi di soluzioni progettuali proposte dagli operatori del settore, si innestano problemi di natura economica, commerciale concorrenziale che non possono essere ignorati.
Ne consegue che il rifiuto di ammissibilità di un dispositivo proposto dal disabile potrebbe essere impugnato se non sostenuto da valide ed obiettive ragioni. Una soluzione alternativa al rifiuto può, nei casi dubbi, essere quella di ritenere ammissibile l’adattamento o l’insieme di adattamenti proposto qualora la prova pratica dovesse avere esito positivo. Ciò, beninteso, a condizione che l’adattamento o l’insieme di adattamenti rientri fra quelli previsti e non comprometta le caratteristiche di sicurezza del veicolo.
Adattamenti o combinazioni di adattamenti diversi da quelli previsti dovranno essere sottoposti all’esame del comitato tecnico. L’adattamento del comando deve, infatti, essere valutato sotto diversi aspetti, funzionali e strutturali, e solo i primi sono di competenza delle commissioni mediche locali.
Per quanto attiene gli aspetti funzionali, si evidenziano i seguenti: idoneità funzionale quale ausilio alla guida, in quanto dispositivo atto a consentire al conducente disabile di esercitare sul comando adattato la stessa azione che il conducente normodotato esercita sul comando originario; compatibilità funzionale del comando adattato con gli altri comandi, adattati e non, destinati alla guida del veicolo.
Per quanto attiene gli aspetti strutturali, si evidenziano i seguenti: idoneità strutturale quale sostituto del comando originario, per quanto attiene le sue caratteristiche costruttive; compatibilità strutturale del comando adattato con gli altri comandi o dispositivi destinati alla guida e le altre caratteristiche costruttive del veicolo. Gli esempi che seguono sono finalizzati a meglio chiarire i contenuti dei diversi aspetti sopraelencati.

Idoneità funzionale.
Ad esempio, l’adattamento del freno di servizio mediante comando a mano deve consentire, non solo di esercitare lo sforzo necessario ad ottenere la stessa azione frenante ottenibile con il comando a pedale che viene sostituito, ma anche di esercitare tale azione con la stessa efficacia.
Altro esempio è costituito dall’adattamento dell’acceleratore mediante comando a mano che deve assicurare, non solo la possibilità di graduare lo sforzo, ma anche di esercitare tale azione prolungata nel tempo.

 

Compatibilità funzionale.
Con riferimento agli esempi surriportati del comando a mano del freno di servizio e dell’acceleratore, tali adattamenti devono poter essere comandati contemporaneamente all’organo della direzione e consentire la partenza su strada in pendenza anche nella impossibilità di ricorrere al freno di stazionamento.

 

Idoneità strutturale.
Ad esempio, l’adattamento dell’acceleratore, con comando a mano non deve alterare le caratteristiche del dispositivo di sterzo, sia nei confronti della sua robustezza, sia nei riguardi della sua collassabilità in caso di urto frontale del veicolo in un incidente stradale.

 

Compatibilità strutturale.
Ad esempio, il comando a mano della frizione servoassistito dalla stessa sorgente di energia del servofreno, oltre che risultare idoneo allo scopo non deve interferire con il corretto funzionamento dell’impianto frenante e non deve modificare in senso peggiorativo i livelli di emissione degli inquinanti contenuti nei gasi di scarico del motore.
Da quanto precede emerge chiaro che: i requisiti funzionali attengono in modo prevalente alle minorazioni da vicariare ovvero alle capacità residue da coadiuvare, e sono oggetto delle valutazioni della commissione medica nell’ambito delle direttive impartite dal comitato tecnico; i requisiti strutturali attengono in modo prevalente alle caratteristiche di sicurezza o di impatto ambientale del veicolo e costituiscono materia attribuita alle competenti divisioni della direzione generale m.c.t.c. nell’ambito dei decreti emanati a norma dell’articolo 72 del nuovo codice della strada.

 

La circolare n. 148 del 1991.
Nella circolare n. 148 del 1991, tuttora in vigore per quanto non in contrasto con la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli adattamenti, sono elencate le minorazioni più ricorrenti (allegato 1) e le prescrizioni ritenute idonee per vicariare o coadiuvare le minorazioni (allegato 3).
A tali allegati la commissione medica potrà fare riferimento per individuare gli adattamenti da prescrivere ovvero verificare gli adattamenti proposti dall’interessato.
Saranno pertanto da sottoporre all’esame del comitato tecnico solo quei casi in cui venga ipotizzato un adattamento ovvero una combinazione di adattamenti non elencati nella citata circolare e che non siano già stati ritenuti ammissibili in base a comunicazioni diramate successivamente dal comitato stesso.

 

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 8 ottobre 1996 n. 131.

 1. Premesse
L’articolo 119 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) consente di presentare ricorso gerarchico a questo ministero avverso il giudizio espresso dalla commissione medica locale (comma quinto).
E’ ammesso altresì ricorso gerarchico, sempre a questo ministero, avverso i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, emessi in seguito al giudizio formulato dalla suddetta commissione (artt. 129 e 219 cod. strad.).
Si forniscono di seguito le istruzioni finalizzate ad uniformare e semplificare l’iter procedurale relativo ai ricorsi gerarchici di cui all’oggetto.

 2. Ricorso avverso il giudizio della commissione medica locale.
2.1. Giudizio della commissione medica.
Per quanto concerne il certificato medico redatto dalla commissione, che deve essere compilato in ogni sua parte ai sensi dell’articolo 331 del regolamento di esecuzione al codice della strada, si ricorda che in esso deve essere chiaramente specificato:
a
) il motivo dell’accertamento medico, se si tratta cioè di conferma di validità della patente di guida, di revisione, di primo rilascio, ovvero di estensione a categoria superiore; b) il giudizio conclusivo diagnostico, in relazione agli accertamenti specialistici eseguiti e alla eventuale certificazione medica prodotta dall’interessato, completo di riferimento normativo (regolamento di esecuzione del codice della strada, d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, e d.m.. 28 giugno 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 luglio 1996 n. 164). Nei casi di patente speciale i tipi di minorazioni e i relativi adattamenti devono essere chiaramente riportati, con riferimento, ove possibile, alla circolare n. 148 del 1991;
c) l’esito della eventuale prova pratica di guida, effettuata in sede di accertamento medico, nei casi previsti dall’articolo 119, comma quarto, lettera a) e secondo le istruzioni fornite con la 1^ direttiva del 5 marzo 1996 emessa dal comitato tecnico;
d
) l’eventuale presenza del medico di fiducia del ricorrente.
Il certificato va consegnato all’interessato, previa sottoscrizione per ricevuta da parte dello stesso, con l’indicazione della data di consegna. Qualora non sia possibile la consegna immediata, il certificato deve essere inviato per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, nonché dell’articolo 3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241, la commissione medica locale, nel notificare l’esito di tali accertamenti, quale che sia il mezzo adottato, è tenuta ad evidenziare in calce al certificato medico, sia pure mediante timbro, la seguente comunicazione:
“Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso gerarchico al ministro dei trasporti entro trenta giorni dalla comunicazione”.
Il ricorso va indirizzato a: ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale m.c.t.c., IV direzione centrale - divisione 46 , via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, e deve essere redatto in carta da bollo o in carta libera resa legale con marche da bollo.
Tale ricorso può essere presentato a mano o inviato per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di consegna del certificato medico apposta sullo stesso, ovvero dalla ricezione della raccomandata nel caso di invio del certificato per posta, ovvero dalla data di notifica dello stesso.
Nell’interesse del ricorrente, ed al fine di agevolare l’espletamento dell’istruttoria del ricorso, allo stesso vanno allegati: originale, o copia conforme all’originale, del certificato medico che si impugna; eventuale documentazione relativa alla data in cui il giudizio è stato notificato.
2.2. Redazione e presentazione del ricorso gerarchico.
Al fine di facilitare la compilazione del ricorso, la commissione medica locale consegna all’interessato il fac simile del ricorso gerarchico, che si allega alla presente circolare (allegato 1).
2.3. Accertamento medico necessario per la definizione del ricorso gerarchico.
La divisione 46 di questa direzione generale, ai sensi del citato articolo 119 del codice della strada, tenendo conto della residenza dell’interessato, ovvero di altro domicilio specificato dal ricorrente, dispone, di norma, una visita medica presso l’unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a., che provvede a fissare la data per l’accertamento, dandone comunicazione all’interessato.
L’unità sanitaria territoriale sottopone il ricorrente ad un esperimento pratico di guida nei seguenti casi: se viene espressamente richiesto da questo ministero; nel caso in cui la prova pratica abbia costituito elemento di valutazione per il giudizio espresso dalla commissione medica, e comunque nel caso di prescrizione di nuovi adattamenti.
Ai sensi dell’articolo 119, comma settimo, del codice della strada (cioè per i ricorrenti di cui al comma quarto lettera  a, del predetto articolo), L’unità sanitaria territoriale deve avvalersi della consulenza di un medico appartenente ai sevizi territoriali della riabilitazione (con onere a carico del soggetto esaminato), qualora la valutazione degli elementi già in possesso del collegio medico non consenta di esprimere di per sé un giudizio di idoneità alla guida.
Il verbale dell’accertamento medico dell’unità sanitaria delle ferrovie dello stato s.p.a. deve essere redatto secondo le indicazioni di cui al punto 2.1, lett. b), c) e d), analogamente e a quanto prescritto per le commissioni mediche locali.
La mancanza presentazione a visita, dopo due inviti da parte dell’unità sanitaria territoriale (nonché la mancata effettuazione dei prescritti accertamenti), implica tacita rinuncia al ricorso gerarchico, sempre che non sussistano validi impedimenti, debitamente documentati entro trenta giorni dall’ultimo invito.
In ogni caso l’accertamento medico dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dal ricevimento del secondo invito a visita.

3. Ricorso avverso il provvedimento di sospensione o di revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici.
Al fine di facilitare la compilazione del ricorso, l’ufficio provinciale m.c.t.c. consegna all’interessato il fac simile del ricorso gerarchico, che si allega alla presente circolare (all.  2 e 3). Tale ricorso può essere presentato a mano o inviato per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, all’indirizzo sopra specificato, entro venti giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. L’accertamento medico necessario per la definizione del ricorso viene effettuato secondo le modalità indicate al precedente punto 2.3.

4. Adempimenti del ministero per la decisione dei ricorsi.
Questa direzione generale, sulla base del verbale della visita medica inviato dall’unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato, provvede a predisporre il decreto a firma del ministro o del sottosegretario di stato.
Tale decreto, sia nell’ipotesi di ricorso avverso il giudizio della commissione medica, sia nell’ipotesi di ricorso avverso il provvedimento di sospensione o di revoca della patente per mancanza dei prescritti requisiti psicofisici, è inviato al ricorrente, alla commissione medica locale e all’ufficio provinciale m.c.t.c. interessati.
Ai decreti viene allegata fotocopia del verbale della visita medica, che costituisce per relationem la motivazione della decisione.
Nei casi in cui la definizione del ricorso comporti l’emissione del tagliando di conferma di validità del documento di guida, la divisione 46 di questa direzione generale comunica al competente ufficio centrale operativo i dati necessari per i successivi provvedimenti di competenza, così come previsto dalla circolare del 19 gennaio 1996 n. 3 di questo ministero.
Di tale procedura viene opportunamente informato l’interessato con la nota di trasmissione della decisione del ricorso gerarchico.
Il decreto che decide il ricorso gerarchico produce, ovviamente, i suoi effetti giuridici dalla data dell’emanazione dello stesso.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si precisa che i termini di validità della patente di guida oppure il periodo di sospensione, nel caso di inidoneità temporanea alla guida, decorrono dalla data del decreto stesso e non da quella del verbale dell’accertamento medico, effettuato presso l’unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato.

 

ALLEGATO 1

 

GIUDIZIO                                                                                  MARCA DA BOLLO

 

Al Ministero dei Trasporti                                                      raccomandata a.r.
Direzione Generale m.c.t.c. Divisione 46
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

 

 

... l ... sottoscritt ... nato il ............. a ................. (prov. ... ), residente in ..................................................
c.a.p.
............. (prov. ... ), via ................................ n. ............ tel. ..............................................................

 

[1] titolare della patente di categoria ......... n. ................. rilasciata dal ................. in data ...................
[1] aspirante al conseguimento della patente di categoria .......................................................................

 

PREMESSO

 

che in data .................. la commissione medica locale di ........................... in sede di .................. [2], ha espresso il seguente giudizio conclusivo:.........................................................................................................

 

 

RICORRE

 

ai sensi dell’articolo 119, comma quinto, del codice della strada - d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni per i seguenti motivi: ............................................................................................................................................

 

 

CHIEDE

 

di essere sottoposto, con oneri a suo carico, a nuovo accertamento medico da effettuarsi presso la competente unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.

 

Si allegano i seguenti documenti:

 

- Certificato della commissione medica locale in originale o copia conforme;
- Eventuale documentazione relativa alla data in cui è stato comunicato il giudizio;
- Eventuali documenti ritenuti utili dal ricorrente

 

Data .................................................                        Firma ......................................................

 

[1] depennare il caso che ricorre;
[2] specificare se trattasi di conferma di validità della patente di guida, revisione, primo rilascio, estensione a categorie superiori, ecc.

 

Avvertenze sul retro

ALLEGATO 2

 

 

SOSPENSIONE                                                                         MARCA DA BOLLO

 

Al Ministero dei Trasporti                                                      raccomandata a.r.
Direzione Generale m.c.t.c. Divisione 46
Via Giuseppe Caraci, 36

00157 ROMA

 

 

... l ... sottoscritt ... nato il ............. a ................. (prov. ... ), residente in ..................................................

c.a.p. ............. (prov. ... ), via ................................ n. ............ tel. ..............................................................

 

 

 

PREMESSO

 

che l’ufficio provinciale m.c.t.c. di ..........................., con provvedimento n. ........................... notificato in data ........................... ha sospeso la patente di guida n. ..........................., categoria ......... a seguito del giudizio della commissione medica locale di ........................... del ........................... che ha espresso la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici in sede di ........................................................ [1]

 

 

 

RICORRE

 

avverso tale provvedimento ai sensi dell’articolo 129 del codice della strada - d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni per i seguenti motivi: .............................................................

 

 

 

CHIEDE

 

di essere sottoposto, con oneri a suo carico, a nuovo accertamento medico da effettuarsi presso la competente unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.

 

Si allegano i seguenti documenti:

 

- Certificato della commissione medica locale in originale o copia conforme;
- Provvedimento di sospensione con documentazione relativa alla notifica;
- Eventuali documenti ritenuti utili dal ricorrente

 

Data .................................................                        Firma .........................................

 

[1] specificare se trattasi di conferma di validità della patente di guida, revisione, estensione a categorie superiori ecc.

 

Avvertenze sul retro

ALLEGATO 3

 

REVOCA                                                                                    MARCA DA BOLLO

 

Al Ministero dei Trasporti                                                      raccomandata a.r.
Direzione Generale m.c.t.c. Divisione 46
Via Giuseppe Caraci, 36

00157 ROMA

 

 

... l ... sottoscritt ... nato il ............. a ................. (prov. ... ), residente in ..................................................

c.a.p. ............. (prov. ... ), via ................................ n. ............ tel. ..............................................................

 

 

 

PREMESSO

 

che l’ufficio provinciale m.c.t.c. di ..........................., con provvedimento n. ........................... notificato in data ........................... ha revocato la patente di guida n. ................................. , categoria .................

a seguito del giudizio della commissione medica locale di ........................... in data ..............................

per mancanza dei requisiti psicofisici in sede di ................................................................................. [1]

 

 

 

RICORRE

 

avverso tale provvedimento ai sensi dell’articolo 219 del codice della strada - d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni per i seguenti motivi: .......................................................

 

 

 

CHIEDE

 

di essere sottoposto, con oneri a suo carico, a nuovo accertamento medico da effettuarsi presso la competente unità sanitaria territoriale delle ferrovie dello stato s.p.a.

 

Si allegano i seguenti documenti:

 

- Certificato della commissione medica locale in originale o copia conforme;
- Provvedimento di revoca con documentazione relativa alla notifica;
- Eventuali documenti ritenuti utili dal ricorrente

 

Data .................................................                        Firma ......................................................

 

 

[1] specificare se trattasi di conferma di validità della patente di guida, revisione, estensione a categorie superiori ecc.

 

Avvertenze sul retro

Avvertenze (agli allegati nn. 1, 2 e 3).

 

 

Informazioni relative alle modalità di presentazione dei ricorsi avverso il giudizio della commissione medica locale, la sospensione e la revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici.

 

 

 

Termine.

 

Il ricorso gerarchico può essere presentato al ministero dei trasporti entro il termine di trenta giorni in caso di impugnazione avverso il giudizio della commissione medica locale, e di venti giorni nel caso di ricorso avverso il provvedimento di sospensione e revoca, a decorrere dalla data di notifica, di comunicazione o di ricezione di tali provvedimenti.

 

 

 

Modalità di presentazione.

 

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata ovvero su carta semplice resa legale con marche da bollo che devono essere annullate con la firma o con la data dal ricorrente stesso.

 

 

 

Indicazioni del ricorso.

 

Nel ricorso vanno indicati con chiarezza:
– il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, la residenza ed il recapito telefonico del ricorrente, nonché il numero e la data di rilascio della patente eventualmente posseduta;
– il provvedimento contro cui si ricorre;
– la data del provvedimento contro il quale si ricorre;
– l’autorità che ha emesso il provvedimento avverso il quale si ricorre;

– la data di notifica o di comunicazione o di ricezione del provvedimento stesso;
– i motivi per i quali si ricorre;
– data e firma (la firma apposta dal diretto interessato non va autenticata).

 

Documenti da allegare al ricorso.

 

Al ricorso vanno allegati:
– originale o copia conforme del provvedimento impugnato;
– eventuale documentazione relativa alla data in cui è stato comunicato il provvedimento contro il quale si ricorre;
– ogni altra documentazione ritenuta utile per la definizione del ricorso.

 

 

 

Modalita’ di presentazione.

 

Il ricorso può essere notificato, ovvero consegnato a mano presso il suindicato ministero (direzione centrale IV) ovvero essere spedito con raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si considera proposto in tempo utile se spedito entro il termine prescritto; a tal fine fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.

 

 

 

N.B. La mancata presentazione alla visita disposta in fase di istruttoria del ricorso gerarchico, dopo due inviti da parte dell’unità sanitaria territoriale ferrovie dello stato (nonché la mancata effettuazione dei prescritti accertamenti) implica tacita rinuncia al ricorso gerarchico, sempre che non sussistano impedimenti debitamente documentati entro trenta giorni dall’ultimo invito.
In ogni caso l’accertamento medico dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dal secondo invito a visita.

TABELLA DEI REQUISITI PSICO-FISICI

Patente

Visus

categoria A-B

10/10 complessivi - 2/10 occhio che vede di meno - correzione non superiore a 3 decimi

categoria C, D, E; C.A.P. (tutti) 14/10

5/10 occhio che vede di meno - correzione non superiore a 3 decimi - 1/10 visus naturale

A speciale

8/10 occhio superstite - monocolo o con visus inferiore 1/10 - correzione anche solo con lenti a contatto

B speciale

8/10 complessivi - 1/10 occhio che vede di meno - correzione non superiore a 3 decimi anche solo con lenti a contatto

C speciale

14/10 complessivi - 5/10 occhio che vede di meno - correzione differenza non superiore a 3 decimi anche solo con lenti a contatto - 1/10 visus naturale

 

Patente

Udito

A, B

Voce conv. 2 metri distanza anche con protesi

C, D, E; C.A.P. (tutti)

Voce conv. 8 metri complessivi - 2 metri orecchio che sente meno senza protesi

A speciale

inferiore a 2 metri anche con protesi (a)

B speciale

inferiore a 2 metri anche con protesi (a)

C speciale

4 metri - 2 metri orecchio che sente meno anche con protesi (a)

 

Patente

Minorati arti

A speciale

no motocicli

B speciale

protesi e adattamento veicolo

C speciale

protesi e adattamento veicolo

 

Patente

Tempi di reazione

C, D, E; C.A.P.(tutti)

stimoli semplici, luminosi e acustici - quarto decile scala decilica

C e D speciale

stimoli semplici, luminosi e acustici - quarto decile scala decilica

Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
(art. 120 codice della strada)

Oltre ai prescritti requisiti psico-fisici e attitudinali previsti dall’articolo 119, il conducente deve possedere i prescritti requisiti morali indicati dall’articolo 120 del codice.
Il d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, ha notevolmente innovato in riferimento ai requisiti in esame, in conseguenza dei cambiamenti relativi all’autorità che rilascia la patente di guida: l’ufficio della motorizzazione civile e non più la prefettura.
Rispetto alla precedente formulazione, il secondo comma dell’articolo 120 del codice, sostituito dall’articolo 5 del suddetto d.p.r., prevede che i competenti uffici provinciali della m.c.t.c., diano al prefetto immediata comunicazione del rilascio della patente di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente, affinché il prefetto, in applicazione del primo comma dello stesso articolo, possa revocare la patente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nel testo modificato e integrato dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1968 n. 575, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Il terzo comma dell’articolo 120 del codice prevede che avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto col ministro dei trasporti e della navigazione.

 

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1995 n. 17.

Com’è noto, l’articolo 120, comma terzo, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), ammette, avverso il provvedimento con il quale il prefetto nega il rilascio della patente di guida per mancanza dei prescritti requisiti morali, ricorso gerarchico al ministro dell’interno, che decide entro sessanta giorni di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione.
Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni utili ad agevolare l’istruttoria dei ricorsi.

 

Competenza in sede ministeriale.
L’istruttoria dei ricorsi e la predisposizione dei relativi provvedimenti decisori è affidata a questa, direzione generale, alla quale le prefetture dovranno in ogni caso inoltrare i ricorsi ad esse presentate.

 

Presentazione dei ricorsi.
Ferma restando la facoltà di scelta riconosciuta al ricorrente dall’articolo 2, comma secondo, del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, si evidenzia l’opportunità che, da parte del personale che tiene i contatti con il pubblico, venga suggerito agli interessati di presentare materialmente il ricorso alla stessa prefettura che ha adottato l’atto impugnato (piuttosto che al ministero dell’interno), così da consentire di procedere immediatamente alla istruttoria e di evitare l’ulteriore fase procedurale imposta dal passaggio ministeriale.

 

Termine per l’istruttoria.
Al fine di garantire il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la decisione del ricorso, le prefetture dovranno trasmettere, nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, gli atti a questa direzione generale, avendo cura di corredare il ricorso delle controdeduzioni sui singoli motivi di impugnativa, della copia del provvedimento impugnato con la relata di notifica, nonché dei documenti in base ai quali il provvedimento è stato adottato (ad esempio: certificato del casellario giudiziale) o comunque utili ai fini della decisione.

 

Diniego della patente per condanna penale.
Per quanto specificamente riguarda i provvedimenti di diniego adottati in conseguenza di condanna a pena detentiva pari o superiore a tre anni, si segnala la necessità di una espressa motivazione deduttiva delle ragioni per le quali l’utilizzazio-ne del documento di guida possa agevolare la commissione di nuovi reati della stessa specie di quelli accertati con la sentenza penale.
Nel vaglio della condizione del condannato ai fini della adozione del provvedimento interdittivo, occorre tener conto del quadro generale dei precedenti penali, del tempo al quale risalgono i fatti per i quali sono intervenute le condanne, della attuale condotta dell’interessato e di ogni altro elemento in base al quale possa ragionevolmente ritenersi la idoneità della patente ad agevolare l’attività delittuosa.

 

Indicazione della autorità competente a ricevere il ricorso.
Si è avuto modo di constatare casi non isolati in cui il ricorso avverso la revoca della patente di guida è presentato a questo ministero - e non a quello dei trasporti - in conseguenza della errata indicazione, in calce al provvedimento prefettizio, di questa amministrazione come competente a ricevere il gravame.
Al riguardo si rammenta che, mentre l’articolo 120 del codice della strada affida al decreto del ministro dell’interno di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione la decisione del ricorso avverso il provvedimento di diniego, il successivo articolo 219, comma terzo, in relazione con l’articolo 130, conferisce al ministero dei trasporti la competenza a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti di revoca.
Si richiama pertanto l’attenzione sulla esigenza di una corretta indicazione, in calce ai provvedimenti prefettizi, delle autorità competenti a ricevere gli atti di impugnazione. A tal riguardo, si evidenzia come, a avviso di questa amministrazione, il diniego del rilascio del duplicato della patente di guida in corso di validità per smarrimento o deterioramento sia assimilabile alla revoca della patente, mentre il diniego della convalida della patente scaduta sia assimilabile al diniego del primo rilascio. Ne consegue il diverso regime di impugnativa in via gerarchica secondo quanto dianzi detto.
Ovviamente quanto precede vale a regime vigente, stante che, con l’entrata in vigore del d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, recante la nuova disciplina del rilascio della patente di guida, anche la disciplina della ricorribilità verrà a subire modifiche che si fa riserva di illustrare in successive istruzioni.
Si gradirà un cortese cenno d’intesa.

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[41]Cass. pen. 15 novembre 1984 n. 10141.


Sanzioni 

non previste