Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (01)(1).
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (2).
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (3).
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis (4).
1-quater. - Fino alla data del 30 settembre 2009 , i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (5);
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente (6).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (7).
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie (8):
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (9).
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.(9-bis)
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (10).
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento (11).
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 (12).
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (13).
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame (14) svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. «La prova di verifica dei corsi» organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore». Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (14).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 (15).
13. Chiunque guida autoveicoli o
motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida
e' punito con l'ammenda da euro
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542 a euro 2.168 (17).
14. (18).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 (19).
16. (20).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (21).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (22) (23).
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(01) Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.187/1984, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico nazionale produce la disapplicazione delle norme interne con esse in contrasto. Il recepimento della direttiva n.2000/56/CE, avvenuta con D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, produce la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. V. il Decr. 21 agosto 2003 (Gazz. Uff. 17 settembre 2003, n. 216) - Modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato approvato con
(4) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
(5) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.Successivamente l'articolo è stato così modificato dall'articolo 22-bis del D.L. 31 dicembre 2007 converetito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e, da ultimo, dall'art. 3, c. 49 della legge 15 luglio 2009, n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009.
(6) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
(7) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nodificato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(8) Alinea così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(9) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(9-bis) V. l'art. 3 D.M. 30 settembre 2003, n. 40T.
(10) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(11) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(12) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(13) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Vedi l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(14) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, successivamente così modificato dall'art. 17 della legge 29 luglio 2010,n. 120, Vedi il D.M. 30 giugno 2003.
(15) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
(16) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 3 dicembre 2007, n. 117 convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. V. la Circ. Min. interno n. 26352 del 3 agosto 2007
(17) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° luglio 2004, poi così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(18) Comma soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(19) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(20) Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(21) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(22) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(23)Si riportano i commi 2,3 e 4 dell'art.17 della legge 29 luglio 2010, n. 120:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Si riporta l'articolo 49 e 57 della legge 29 luglio 2010, n. 120:
Art. 49. Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera» 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Art. 57. (Misure alternative alla pena detentiva) 1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte puo' essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
15. Interventi in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, autoveicoli e certificato idoneita alIa guida di ciclomotori - Art. 116 C.d.S.
E' stato modificato il comma 11-bis dell' art. 116 C.d. S. al fine di integrare il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneita alIa guida di cic1omotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, il quale dovra prevedere una lezione teorica di aimeno un'ora, volta all' acquisizione di elementari conoscenze sui funzionamento dei cic1omotori in caso di emergenza.
Inoltre, ai fini del conseguimento del certificato, gli aspiranti che hanno superato la prova di veri fica espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall' operatore responsabi1e della gestione dei corsi, dovranno, previa idonea attivita di formazione, superare una prova pratica di guida del ciclomotore. Le disposizioni relative al superamento della prova pratica di guida suddetta si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011, mentre le modalita di svolgimento della lezione teorica sui funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, della prova pratica, nonche della relativa attivita di formazione, saranno oggetto di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, entro centoventi giomi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
LE NUOVE REGOLE
È stata introdotta, nell’ambito dei corsi finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità per la guida di un ciclomotore, sia organizzati dalle autoscuole, sia organizzati dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, una lezione teorica, della durata di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
È stata inoltre introdotta una prova pratica di guida del ciclomotore una volta superato l’esame previsto al termine del corso organizzato presso le autoscuole ovvero la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico.
COSA È CAMBIATO
La precedente normativa non prevedeva né la lezione teorica volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, né la prova pratica di guida del ciclomotore una volta superato l’esame previsto al termine del corso organizzato presso le autoscuole ovvero la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico.
Le disposizioni di cui sopra, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. L'infrazione è punita come fattispecie di rilevanza penale mentre in precedenza era prevista solo una sanzione amministrativa (di pari importo). Nel caso di specie l'assenza di titolo autorizzativo alla guida del veicolo in questione consente di ritenere provata la responsabilità dell'imputato in quanto si ravvisa una condotta che configura pienamente l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo del reato in contestazione.
Trib. Napoli Sez. IV, 19-01-2009
CED Cassazione, 2009
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per la guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto, la medesima sanzione pecuniaria e la medesima sanzione accessoria del fermo del veicolo. Infatti, il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina contestata e il parametro evocato, senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurarne la compatibilità.
Corte cost. Ord., 19-12-2008, n. 429,
Corte cost., 2009
Colui che viene sorpreso alla guida di un'autovettura
senza mai aver conseguito la patente di guida, è sottoposto alla sanzioni
previste dall'art. 116, co. 13, C.d.S. - D.Lgs.
n. 285/1992, compresa la possibilità della la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di
reiterazione delle violazioni, della sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Trib. Napoli Sez. IV, 26-11-2008 CED Cassazione, 2009
In tema di circolazione stradale, a seguito della sentenza n. 3 del 1997 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce con la sanzione penale colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A, la predetta violazione non è sanzionabile neppure a titolo di sanzione amministrativa conseguente a depenalizzazione nelle ipotesi alle quali (come nella specie) non sia applicabile "ratione temporis" l'art. 2 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha sanzionato come illecito amministrativo la fattispecie in questione. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Genova, 31 Maggio 2002)
Cass. civ. Sez. II Sent., 05-03-2008, n. 5987 (rv.
602208) Mass. Giur. It., 2008; CED
Cassazione, 2008
È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 13 e 18, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come sostituito dall'art. 19, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1999,n. 507, nella parte in cui prevede e sanziona, quale illecito amministrativo, la condotta di chi, in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria B, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A. (Rimette atti alla Corte Cost., Giud. pace Genova, 31 Maggio 2002)
Cass. civ. Sez. II, 03-05-2006, n. 10212 (rv. 588946) Arch. Giur. Circolaz., 2006, 12, 1141; CED Cassazione, 2006
La guida di auto senza patente posta in essere da soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, integra l'illecito penale di cui all'art. 6 della legge n. 575 del 1965 e non l'ipotesi di cui all'art. 116, comma tredicesimo, D.Lgs. n. 285 del 1992, depenalizzata ad opera dell'art. 19 D.Lgs. n. 507 del 1999. (Rigetta, App. Catanzaro, 21 giugno 2005)
Cass. pen. Sez. V Sent., 21-09-2006, n. 2655 (rv.
236301) CED Cassazione, 2007
La depenalizzazione del reato di guida senza patente prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507 del 1999 di modifica dell'art. 116 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione speciale, "ex" legge n. 575 del 1965: tale condotta è invero sanzionata penalmente dalla specifica disposizione di cui all'art. 6 della citata legge n. 575 del 1965.
Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 9926 dell' 11 marzo 2005 (ud. del 04-11-2004), (rv. 231132)
È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, 7º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, 3º comma, d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 l. 25 giugno 1999 n. 205), nella parte in cui prevede come ulteriore sanzione accessoria, nei confronti di chi guida con patente scaduta, il fermo del veicolo, in quanto: 1) punisce più severamente la condotta di chi affida un veicolo a persona che sia in possesso del documento di guida, ma ne abbia omesso il rinnovo, rispetto alla più grave violazione consistente nell’affidamento di un veicolo a persona che non abbia conseguito la patente, sanzionata dall’art. 116, 12º comma, del medesimo codice della strada, con la sola pena pecuniaria; 2) stabilisce, per la condotta di chi guida con patente scaduta, la stessa sanzione prevista dall’art. 116, 13º comma, codice della strada, per chi guida senza aver conseguito la patente o non essendo in possesso dei requisiti per la conduzione dei veicoli; 3) stabilisce, per la circolazione con patente scaduta, una sanzione più afflittiva rispetto a quella prevista dall’art. 128 d.leg. n. 285 del 1992 per chi conduce un veicolo nonostante la dichiarata inidoneità temporanea o senza essersi sottoposto agli esami, o accertamenti disposti dalla competente autorità.
Corte cost. [ord.], 11-07-2003, n. 234, Parti: Soc. Mimar c. Com. Carrara, Arch. circolaz., 2003, 904
Ai sensi della direttiva del consiglio 29 luglio 1991 n. 91/439/Cee, e dell’art. 116 d.leg 30 aprile 1992 n. 285, è legittima la circolare del ministero dei trasporti 16 febbraio 2000 n. 1062/4610, nella parte in cui esonera dall’esame teorico i soggetti che intendano conseguire la patente di guida di categoria «B» e siano titolari di quella di categoria «A», e viceversa, in considerazione dei contenuti comuni delle prove stesse e dell’obbligatorietà della prova pratica, decisiva ai fini dell’idoneità alla guida.
T.a.r. Lazio, sez. III, 14-05-2003, n. 4162, Parti: Confederaz. titolari autoscuole agenzie Italia c. Min. trasp., Trib. amm. reg., 2003, I, 948
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, 13º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada (come sostituito dall’art. 19 d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507), nella parte in cui non differenzia l’ipotesi di guida di un motociclo con patente diversa da quella richiesta, rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna.
Giudice di pace Sorgono, 07-03-2003, Parti: Zedde c. Pref. Nuoro, Arch. circolaz., 2003, 911
La guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 nuovo cod.strad., approvato con d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.
Cass., sez. I, 18-02-2003, Tilenni Scaglione, Ced Cass., rv. 224019 (m)
La guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l'art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.
Cass. pen.
sez. I 18-02-2003, n. 13626 (rv. 224019) Tilenni
Scaglione, Riv. Pen., 2004, 92, Arch. Giur.
Circolaz., 2004, 207
E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 116, comma 13, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 centimetri cubici con patente di categoria B rispetto a quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna, in quanto l'omissione, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi indicazione sui fatti oggetto del giudizio, si risolve in un difetto di motivazione circa la sussistenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità.
Corte
cost. (Ord.)
26-11-2002,
n. 488 Murru c. Pref.
Nuoro, Giur.
Costit., 2002, f. 6
Non incorrono in alcuna violazione coloro che, in possesso di patente di categoria B conseguita dopo il 1988, guidano un motociclo di potenza inferiore a 11 Kw, anche se di cilindrata superiore a 125 cc.
Giudice di pace
Catania 11-09-2002 Cirami c. Pref. Catania, Giur. di Merito, 2002, f. 6
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.
Cass. pen. Sez.un.
30-01-2002, n. 12316 Fugger, Cass. Pen., 2002, 2295
La violazione per guida senza patente commessa quando tale fatto costituiva ancora reato contravvenzionale, non può coinvolgere in alcun modo il proprietario del veicolo. Estendendo il d.lg. n. 507 del 1999 l'applicazione della depenalizzazione anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, la norma non può nè deve, comunque, risolversi a svantaggio di chi, all'epoca dei fatti, non aveva alcun tipo di responsabilità in merito. Il cittadino non può essere punito per fatti che al momento della loro commissione non prevedevano la sua responsabilità. La contestazione al ricorrente della sanzione amministrativa non appare, nel regime transitorio, fondata.
Giudice di pace
Arezzo 13-12-2001 Bandini c. Pref. Arezzo, Arch. Giur. Circolaz., 2002, 400
Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, 7º comma, nuovo c.s.,
e successive variazioni (art. 19, 3º comma, d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507)
con riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art. 116, 13º comma,
nuovo c.s., in quanto detta norma non tiene nel debito conto il principio di
uguaglianza fra i cittadini dato che con la medesima sanzione vengono
penalizzati sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei
veicoli che coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti, ma
hanno semplicemente omesso in atto formale di rinnovo.
Giudice di pace Trento, 24-10-2000. Arch. circolaz., 2001, 367 Dir. e
tecnica circolaz. e assic. obbl., 2001, 136
È manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 116, 13º comma, d.leg. 30 aprile
1992 n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui, con riferimento
all’art. 122, 7º e 8º comma, stesso codice, punisce con la sanzione penale,
anziché con quella amministrativa, colui che si ponga alla guida di un
motoveicolo di categoria A, anche se sulla parte posteriore di esso vi sia
una persona, nella veste di accompagnatore, munita della patente di
categoria superiore, in quanto sussiste una strutturale diversità nella
guida di siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri - ivi compresa la
disciplina del tertium comparationis invocata (disciplina legislativa della
guida dei veicoli con patente di tipo diverso da quello richiesto per la
circolazione regolare) - proprio con riferimento alla fase
dell’esercitazione, sì da non consentire il giudizio di comparazione.
Corte cost. [ord.], 14-07-1999, n. 298. Giur. costit., 1999, 2465 Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1999, 1009
Non esiste rapporto di specialità fra l’art. 97, 6º comma, nuovo cod.
strada, che sanziona in via amministrativa il fatto di chi circoli con un
ciclomotore non rispondente alle prescritte caratteristiche (fra cui, in
particolare, quella di non sviluppare una velocità superiore al consentito),
e l’art. 116, 13º comma, stesso codice, il quale sanziona penalmente il
fatto di circolare alla guida di motoveicoli (quale è da ritenersi un
ciclomotore «maggiorato»), senza aver conseguito la relativa patente; ciò in
quanto l’illecito amministrativo può essere commesso anche da chi sia munito
di patente, per cui, mancando tale condizione, ben si rende configurabile
anche l’illecito penale.
Cass., sez. IV, 22-12-1998. Arch. circolaz., 1999, 309
L'"abolitio criminis" operata attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice non fa venire meno la confisca già disposta in quanto questa non rientra tra gli effetti penali della condanna. (Fattispecie di confisca del motoveicolo per violazione dell'art. 116 comma 13 nuovo c. strad., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 3 del 1997).
Cass. pen. Sez.IV
20-05-1998, n. 1576 Cangione, Cass. Pen., 1999, 2569, Giust. Pen., 1999, II,
536
In tema di sospensione della patente di guida conseguente al reato di guida
senza patente, l’espressione «eventualmente posseduta» contenuta nell’art.
116, 18º comma, nuovo cod.strad. implica che detta sospensione non è
automatica, ma condizionata all’effettivo possesso della patente di guida;
il giudice che procede con rito ordinario deve pertanto, al momento della
condanna, accertare se l’imputato è in possesso di una patente, in qualsiasi
momento conseguita e di qualsiasi tipo, e solo in caso positivo provvedere
alla relativa sospensione; tale accertamento è invece precluso al giudice
che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che in tal caso il
giudice deve provvedere allo stato degli atti.
Cass., sez. IV, 28-04-1998. Arch. circolaz., 1999, 31 Giust. pen., 1999,
II, 233
Lo straniero residente da oltre un anno in Italia che circoli con patente
di guida rilasciata dal paese di origine ancora in corso di validità, è
soggetto solo a sanzione amministrativa, ricorrendo l’ipotesi prevista
dall’art. 136, 7º comma, nuovo cod.strad. e non la fattispecie penalmente
rilevante di guida senza patente.
P. Reggio Emilia-Correggio. Reggio Emilia-Correggio, 05-02-1998. Arch.
circolaz., 1999, 512
L’abolitio criminis operata attraverso la declaratoria di illegittimità
costituzionale di una norma incriminatrice non fa venire meno la confisca
già disposta in quanto questa non rientra tra gli effetti penali della
condanna (fattispecie di confisca del motoveicolo per violazione dell’art.
116, 13º comma, nuovo codice della strada, dichiarato incostituzionale con
sentenza n. 3 del 1997).
Cass., sez. IV, 20-05-1998. Ced Cass., rv. 211642 (m)
La guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e comunque non
corrispondente alle sue caratteristiche originarie, come previste dall’art.
52 cod.strad., integra il reato di cui all’art. 116, 13º comma, stesso
codice, trattandosi di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei
motoveicoli di cui all’art. 53, per la conduzione del quale è prescritta la
patente di categoria «A».
Cass., sez. IV, 18-09-1997. Arch. circolaz., 1998, 671
La guida di motocicli, per cui è richiesta la patente di categoria A, da
parte di chi sia munito di patente di categoria B, C o D, dopo la sentenza
n. 3 del 10 gennaio 1997 della corte costituzionale, non costituisce reato.
Cass., sez. IV, 22-09-1997. Ced Cass., rv. 209285 (m)
L’ipotesi di guida in costanza della sospensione della patente a tempo
indeterminato rientra nella previsione di cui all’art. 218, 6º comma, d.leg.
30 aprile 1992 n. 285 (nella fattispecie il p.g. aveva rilevato con il
ricorso che la sospensione della patente di guida, quale disciplinata
dall’art. 218 d.leg. 1992 n. 285 era per definizione temporanea con la
conseguente necessaria riconducibilità dell’ipotesi della guida con patente
sospesa a tempo indeterminato al caso sanzionato dall’art. 116, 13º comma,
decreto legislativo detto).
Cass., sez. IV, 28-03-1997. Giust. pen., 1998, II, 365
Il tenore letterale della disposizione di cui al 18º comma dell’art. 116
nuovo cod.strad., secondo il quale con la sentenza di condanna per i reati
previsti dal 13º comma dello stesso articolo il giudice, nell’impossibilità
di ordinare la confisca del veicolo, dispone, per la durata della pena
principale, la sospensione della patente «eventualmente posseduta» dal
condannato, impone di escludere che tale sanzione amministrativa accessoria
possa riferirsi all’abilitazione alla guida conseguita successivamente alla
consumazione del reato.
Cass., sez. IV, 25-11-1997. Arch. circolaz., 1998, 649
Poiché con la sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato
di cui all’art. 116, 1º e 13º comma, nuovo codice della strada (guida senza
patente) non può mai essere disposta la confisca del veicolo, anche se
appartenente al prevenuto, nemmeno è consentito disporre con tale sentenza
la sospensione della patente di guida, in via sussidiaria, prevista dal 18º
comma del citato articolo, per il caso della non appartenenza.
Cass., sez. IV, 12-01-1998. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 571
In tema di sospensione della patente di guida conseguente al reato di guida
senza patente, l’espressione «eventualmente posseduta» contenuta nell’art.
116, 18º comma, nuovo cod. strad. implica che detta sospensione non è
automatica, ma condizionata all’effettivo possesso della patente di guida;
il giudice che procede con rito ordinario deve pertanto, al momento della
condanna, accertare se l’imputato è in possesso di una patente, in qualsiasi
momento conseguita e di qualsiasi tipo, e solo in caso positivo provvedere
alla relativa sospensione; tale accertamento è invece precluso al giudice
che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che in tal caso il
giudice deve provvedere allo stato degli atti.
Cass., sez. IV, 28-04-1998. Ced Cass., rv. 211236 (m)
È incostituzionale l’art. 116, 13º comma, d.leg. 285/92, nuovo codice della
strada, nella parte in cui punisce con sanzione penale colui che, munito di
patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta
patente di categoria A.
Corte cost., 10-01-1997, n. 3. Foro it., 1997, I, 1 Cons. Stato, 1997, II,
4 Giur. it., 1997, I, 182 Arch. circolaz., 1997, 128 Giur. cost.,
1997, 13 Giust. pen., 1997, I, 181 Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1997, 573
L’ipotesi di guida in costanza della sospensione della patente a tempo
indeterminato rientra nella previsione di cui all’art. 218, 6º comma, d.leg.
30 aprile 1992 n. 285 (nella fattispecie il p.g. aveva rilevato con il
ricorso che la sospensione della patente di guida, quale disciplinata
dall’art. 218 d.leg. 1992 n. 285 era per definizione temporanea con la
conseguente necessaria riconducibilità dell’ipotesi della guida con patente
sospesa a tempo indeterminato al caso sanzionato dall’art. 116, 13º comma,
d.leg. detto).
Cass., sez. IV, 28-03-1997. Ced Cass., rv. 207875 (m)
La confisca del veicolo prevista dall’art. 116, 18º comma, cod.strad. per
guida senza patente è una misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile nel
rito del patteggiamento; qualora la confisca venga invece disposta come
conseguenza delle condotte previste dall’art. 97, 5º e 6º comma, cod.strad.
(fabbricazione, commercio di veicolo a velocità superiore a quella
consentita, circolazione su siffatto veicolo), la stessa costituisce
sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito.
Cass., sez. IV, 02-05-1996. Arch. circolaz., 1997, 338 Giust. pen., 1997,
II, 495 Giur. it., 1997, II, 523
La sentenza di patteggiamento è equiparata dall’art. 445 c.p.p. ad una
pronuncia di condanna e l’art. 84 disp. att. ne tiene conto, non
comprendendo la sentenza di patteggiamento tra i casi in cui non sono dovute
le spese per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate ed
autorizzando così la distinzione, nelle spese del procedimento, tra quelle
strettamente necessarie al processo e quelle che tali non sono e delle quali
sussiste il diritto erariale alla rivalsa (fattispecie in tema di spese
relative alla custodia di un autoveicolo sequestrato perché condotto da
persona priva di patente di guida: la corte ha ammesso il diritto erariale
alla rivalsa).
Cass., sez. IV, 21-11-1996. Ced Cass., rv. 208782 (m)
La confisca del veicolo, contemplata dall'art. 116, comma 18, c. strad., per il reato di guida senza patente, è misura di sicurezza e non sanzione accessoria amministrativa. Deve, pertanto, considerarsi esclusa l'applicabilità della stessa con la sentenza emessa a conclusione del procedimento speciale disciplinato dagli art. 444 - 448 c.p.p., trattandosi di un'ipotesi che non può essere assimilata ai casi di confisca obbligatoria disciplinati dall'art. 240, comma 2, c.p., in presenza dei quali, unicamente, l'applicazione della misura di sicurezza in esame è possibile, ed anzi è doverosa, anche nel rito del patteggiamento.
Cass. pen. Sez. IV, 02-05-1996, n. 8669Galvani,
Studium juris, 1997, 89
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti
dall’art. 116, 13º comma, cod.strad., non può essere disposta la confisca di
cui al successivo 18º comma dello stesso articolo, non trattandosi di
confisca qualificabile come sanzione amministrativa accessoria (quale
prevista, invece, in altre disposizioni del codice della strada), ma di vera
e propria misura di sicurezza, la cui applicazione è esclusa dall’art. 445
c.p.p., posto che non si verte in ipotesi di confisca obbligatoria
disciplinata dall’art. 240, 2º comma, c.p.
Cass., sez. IV, 28-02-1997. Arch. nuova proc. pen., 1997, 474
La guida di motociclo, di cui all’art. 53, lett. a), cod.strad. vigente, con
patente diversa da quella di categoria A, di cui all’art. 116, 3º comma,
stesso codice, integra la fattispecie contravvenzionale di guida senza
patente, ex art. 116, 13º comma, detto codice (e non l’ipotesi attenuata
sanzionata dal successivo art. 125, 3º comma).
Cass., sez. IV, 19-04-1995. Cass. pen., 1996, 2731
Integra la contravvenzione di cui all’art. 116, 13º comma, cod.strad. la
condotta di chi guida un motociclo essendo munito di patente di guida di
categoria B, conseguita dopo il 25 aprile 1988.
P. Bolzano. Bolzano, 15-02-1996. Giur. merito, 1996, 724
Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, 13º comma, del nuovo
codice della strada, laddove prevede un trattamento sanzionario penale per
l’ipotesi di esercizio, da parte di titolari di patente cat. B, della guida
di un motoveicolo per cui sia richiesta la patente di cat. A con
ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ipotesi distinta (ma
equivalente sotto il profilo del disvalore effettuale) di esercizio, da
parte del medesimo titolare di patente cat. B, di guida di autoveicolo per
cui è richiesta la patente di categoria superiore, ipotesi soggetta a mera
sanzione amministrativa.
P. Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, 17-01-1996. Arch. circolaz., 1996, 521
Non costituisce reato la guida di un motoveicolo di cilindrata superiore ai
centoventicinque centimetri cubici da parte di un soggetto il quale sia
titolare di sola patente di guida di categoria B, conseguita dopo il 25
aprile 1988.
P. Napoli. Napoli, 10-01-1995. Arch. circolaz., 1996, 126
A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 8 agosto 1994, la guida di un
motociclo di cilindrata non superiore ai centoventicinque centimetri cubici
da parte di soggetto sprovvisto di patente di categoria A, ma munito di
patente di categoria B, non costituisce più reato.
P. Siracusa-Avola. Siracusa-Avola, 13-12-1995. Arch. circolaz., 1996, 126
La sospensione e la revoca della patente di guida non devono più
considerarsi pene accessorie, bensì sanzioni amministrative, giacché l’art.
116, 18º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, non parla di pena accessoria e
giacché, inoltre, nei casi in cui conseguono a reati, sono qualificate
espressamente sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali.
Cass., sez. IV, 21-09-1995. Giur. it., 1996, II, 452
L’art. 231, 1º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice
della strada, ha abrogato il codice stradale previgente (d.p.r. 15 giugno
1959 n. 393) e quindi anche l’art. 6 l. 31 maggio 1965 n. 575, che prevedeva
il reato di guida senza patente o con patente revocata ai sensi degli art.
82 e 91, 2º comma e terz’ultimo, n. 2 d.p.r. n. 393/1959, già modificato per
effetto della l. 3 agosto 1988 n. 327, che aveva soppresso la misura di
prevenzione della diffida; peraltro, la condotta di coloro che guidano
autoveicoli, senza avere ottenuto la patente, in quanto privi dei requisiti
morali previsti dall’art. 120 c.s. vigente o senza essere in possesso della
patente perché revocata a causa del difetto di quei requisiti, è sanzionata
oggi dall’art. 116 n. 13 e 14 del suddetto c.s.; da ciò consegue che con
l’abrogazione dell’art. 6 l. n. 575/1965 non vi è stata abolitio criminis,
ma solo successione di norme incriminatrici, essendo diversamente
disciplinato un fatto considerato come reato dalla legge precedente
(fattispecie nella quale si è applicato come più favorevole, in virtù del
dettato dell’art. 2, 3º comma, c.p., l’art. 116 c.s. vigente, atteso il più
mite trattamento sanzionatorio).
Cass., sez. V, 13-06-1995. Arch. circolaz., 1996, 303 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1996, 162
L’art. 445, 1º comma, c.p.p., mediante un rinvio formale e specifico
all’art. 240, 2º comma, c.p. che non consente interpretazioni estensive,
limita il potere del giudice, in via eccezionale, alle sole ipotesi
contemplate da quest’ultima disposizione, la quale si riferisce
esclusivamente alle cose che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o
che costituiscano il prezzo del reato, con conseguente esclusione delle
previsioni di confisca obbligatoria contenuta in leggi speciali (nella
fattispecie, relativa a sentenza di patteggiamento per il reato di guida di
veicolo senza patente, è stato escluso che potesse essere disposta la
confisca del mezzo appartenente alla persona sprovvista di abilitazione alla
guida).
Cass., sez. IV, 21-02-1996. Ced Cass., rv. 204980 (m)
Deve qualificarsi «irrilevante», agli effetti previsti dall’art. 27 d.p.r.
22 settembre 1988 n. 448, la condotta di un minore, sprovvisto di patente di
guida, che abbia percorso pochi centimetri a bordo di un motociclo.
T. minorenni Cagliari, 07-02-1995. Foro it., 1996, II, 451,
È inammissibile, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di
costituzionalità degli art. 116, 13º comma e 125, 3º comma, d.leg. 30 aprile
1992 n. 295 (nuovo codice della strada), recanti sanzioni penali nei
confronti del conducente munito di patente per autoveicolo conseguita dopo
il 26 aprile 1988 trovato a guidare un motociclo per il quale sia prevista
la patente A, in quanto - pure ammessa la sproporzione di non aver
depenalizzato anche questa fattispecie, come è invece avvenuto per chi guida
un veicolo con una patente di livello inferiore rispetto a quella necessaria
- la corte non può sindacare, in una materia delicata come quella della
circolazione stradale, le scelte discrezionali del legislatore, il quale
resta comunque libero anche di razionalizzare le previsioni uniformandole
tutte nel senso della sanzione penale.
Corte cost., 16-06-1995, n. 246. Cons. Stato, 1995, II, 949 Ammin. it.,
1995, 1313 Arch. circolaz., 1995, 942 Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1995, 744
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli art. 116, 13º comma, e 125, 3º comma, del codice della strada, in
riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui sanzionano penalmente il
comportamento di chi, munito di sola patente di categoria B rilasciata dopo
il 26 aprile 1988, guidi un motoveicolo.
G.i.p. P. Bari, 06-10-1994. Arch. circolaz., 1995, 271
Non costituisce reato ai sensi dell’art. 116, 13º comma, del codice della
strada guidare un motoveicolo di cilindrata superiore ai centoventicinque
centimetri cubici da parte di colui che sia titolare di patente di guida di
categoria B, conseguita dopo il 25 aprile 1988.
Proc. Rep. P. Napoli, 10-01-1995. Giur. merito, 1995, 777
Il fatto di circolare alla guida di un ciclomotore maggiorato nella
cilindrata, non corrispondente, perciò, alle sue caratteristiche originarie,
già integrante gli estremi del reato di cui all’art. 80, 13º comma,
previgente cod.strad., non è lo stesso ipotizzato attualmente dall’art. 97
nuovo cod.strad. (d.leg. 30 aprile 1992 n. 285) ma, invece, integra il reato
previsto dall’art. 116, 13º comma, di tale codice, poiché per il veicolo di
cui al sequestro è necessaria la patente di guida di categoria A, prevista
da quest’ultima norma.
Cass., sez. IV, 24-06-1994. Riv. giur. polizia locale, 1995, 333
Anche dopo che, con il nuovo codice della strada, introdotto con il d.leg.
30 aprile 1992 n. 285, l’incauto affidamento del veicolo a persona non
munita di patente è divenuto illecito amministrativo e perciò depenalizzato
(art. 116, 12º comma, codice della strada vigente) è possibile il concorso
nel reato di guida senza patente, ora previsto dall’art. 116, 13º comma,
quando l’affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l’affidatario è
sprovvisto di patente e il suo comportamento sia riconducibile ai parametri
generali previsti dall’ordinamento in tema di concorso secondo i quali il
concorso è configurabile non solo quando vi sia partecipazione
all’esecuzione materiale del reato ma anche quando la gente abbia incitato o
rafforzato l’altrui volontà o fornito i mezzi per commetterlo.
Cass., sez. IV, 16-12-1994. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 587
Arch. circolaz., 1995, 960
La norma dell’art. 135, 1º comma, codice della strada, prevede, per i
conducenti muniti di patente rilasciata da stato estero, la possibilità di
guidare il veicolo in Italia, per il quale è valida la loro patente, a
condizione che essi non siano residenti nel nostro paese da oltre un anno;
non ricorrendo tale condizione diviene perciò stesso, operante la previsione
generale di cui all’art. 116 c.d.s., 1º e 13º comma (guida senza patente).
Cass., sez. IV, 27-04-1995. Riv. giur. polizia locale, 1995, 497
La guida di veicolo con patente materialmente ritirata perché scaduta di
validità è stata espressamente prevista come reato solo a seguito della
modifica che il d.leg. 10 settembre 1993 n. 360 ha apportato all’art. 216,
6º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285; l’attuale codice della strada nella
sua iniziale stesura, infatti considerava la guida di veicolo durante il
periodo successivo alla scadenza di validità della patente quale violazione
amministrativa (art. 116, 7º comma), senza operare alcuna distinzione tra
ipotesi di condotta nel possesso o nel non possesso del documento perché
ritirato; né vi era alcuna altra norma che punisse in maniera più grave la
guida di veicolo con patente ritirata perché scaduta; è da escludere
pertanto, che nella vigenza del nuovo codice della strada, prima della
modifica introdotta con il d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, il legislatore
abbia inteso perseguire penalmente questa ultima condotta di guida (nella
fattispecie la corte di cassazione in applicazione del principio del favor
rei in ipotesi di successione nel tempo di leggi, ha annullato senza rinvio
la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 80 d.p.r. 15 giugno
1959 n. 393).
Cass., sez. IV, 20-04-1994. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 582
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 216 d.leg. 30 aprile 1992 n.
285 dall’art. 115 d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, il porsi alla guida di un
veicolo dopo che la patente sia stata ritirata perché scaduta di validità è
espressamente previsto come reato dall’art. 216, 6º comma, d.leg. n. 285 del
1992; tale condotta era punibile anche anteriormente all’entrata in vigore
delle disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada,
risolvendosi essa in una ipotesi di guida senza patente, sanzionata
dall’art. 116, 13º comma, detto d.leg. n. 285 del 1992 (fattispecie relativa
ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione dal reato di guida
senza patente perché ritirata dopo l’accertamento che era scaduta di
validità, motivata dal pretore con il rilievo che l’art. 216 nuovo
cod.strad., nel testo originario non ancora modificato dal d.leg. n. 360 del
1993, prevedeva come reato solo il fatto di circolare abusivamente con lo
stesso veicolo cui il ritiro si riferiva e non riguardava anche l’ipotesi di
circolazione dopo il ritiro della patente, non essendo questa oggettivamente
riferibile a un determinato veicolo).
Cass., sez. IV, 14-06-1994. Arch. circolaz., 1995, 1074
Nella vigenza del nuovo codice della strada, chi guida veicoli con patente
sospesa a tempo indeterminato dal prefetto è punito ai sensi dell’art. 116,
13º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285; tale disposizione va interpretata,
in considerazione della sua ratio, nello stesso modo in cui veniva intesa la
più ampia dizione contenuta nell’art. 80, 13º comma, d.p.r., 15 giugno 1959
n. 393; infatti, il presupposto su cui si basa la nuova normativa,
costituito dalla mancanza di accertamento delle condizioni legittimanti
l’autorizzazione alla guida, esiste e riveste, anzi, una maggiore rilevanza
nel caso di sospensione dell’autorizzazione, perché siffatta sospensione fa
configurare la più grave ipotesi del venire meno delle citate condizioni
legittimanti.
Cass., sez. IV, 15-06-1994.
Ai fini della possibilità di disporre la confisca del veicolo prevista
dall’art. 116, 18º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, colui che affida il
mezzo a persona che non abbia conseguito la patente deve essere considerato
estraneo al reato.
Cass., sez. IV, 15-02-1995. Mass. Cass. pen., 1995, fasc. 6, 125 (m)
Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida, ma
appartenente ad altri, può essere disposto per tutte le finalità contemplate
da tale istituto e non già solo in funzione della confisca del mezzo che
appartenga all’autore del reato.
Cass., sez. IV, 15-02-1995. Arch. circolaz., 1995, 621 Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1995, 819
Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può
essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non
già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà
dell’autore del reato; qualora tale confisca non possa essere ordinata per
l’appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere
sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze
del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi
di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili
all’accertamento dei fatti nel sequestro probatorio (fattispecie relativa ad
annullamento con rinvio di ordinanza con cui il tribunale, rigettando
l’appello del p.m. avverso il diniego da parte del gip di disporre il
sequestro preventivo di un veicolo per violazione dell’art. 116, 13º comma,
d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, ha rilevato che il sequestro è consentito solo
allorché si debba con la successiva condanna ordinare la confisca, non
possibile nel caso in esame per l’appartenenza del mezzo a persona estranea
al reato).
Cass., sez. IV, 15-02-1995. Mass. Cass. pen., 1995, fasc. 6, 125 (m)
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, la guida di
auto senza aver conseguito la patente di guida - ma avendo già superato con
esito positivo gli esami di guida - non costituisce più reato bensì illecito
amministrativo punito con relativa sanzione (art. 116, 14º comma, nuovo
cod.strad.); peraltro, per il principio dell’irretroattività stabilito in
materia di sanzioni amministrative (art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689), non
può essere irrogata la sanzione ex art. 116, 14º comma, citato, se il fatto
sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della
strada.
Cass., sez. IV, 23-11-1993. Arch. circolaz., 1994, 625 Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1994, 680
Il fatto di colui il quale senza esser munito di patente di guida di
categoria A circoli alla guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata
e non corrispondente perciò alle sue caratteristiche originarie, integra il
reato di cui all’art. 116, 13º comma, nuovo cod.strad., poiché il veicolo in
questione viene ad esser ricompreso nella categoria di quelli per la cui
conduzione è appunto necessaria, ai sensi della citata norma, la suddetta
patente.
Cass., sez. IV, 24-06-1993. Arch. circolaz., 1994, 392 Nel Repertorio:
1994, Circolazione stradale [1280], n. 125
L’inosservanza dell’ordine di esibire la patente di guida impartito a chi
sia sorpreso a condurre un autoveicolo senza avere con sé la patente non può
considerarsi esclusa dalla depenalizzazione intervenuta con l’art. 180, 8º
comma, del nuovo codice della strada, sotto il profilo della persistente
strumentalità di quell’ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 116
stesso codice (che può essere agevolmente accertato presso gli uffici della
p.a.), e cioè a fini di giustizia (in motivazione, la suprema corte ha
affermato che l’ordine di esibire la patente di guida appare funzionalmente
diretto ad accertare eventuali violazioni amministrative, come la mancata
conferma di validità della patente, la mancata annotazione del cambio di
residenza, l’irregolarità fiscale del documento, l’eventuale violazione
dell’obbligo di portare le lenti durante la guida ecc.).
Cass., sez. I, 14-12-1993.
L’ordine di esibire la patente di guida dato a chi sia stato sorpreso alla
guida di autoveicolo senza avere con sé la patente è funzionalmente diretto
all’accertamento di violazioni amministrative - quali la guida senza portare
con sé la patente, la mancata conferma di validità della stessa, la mancata
annotazione del cambio di residenza, l’irregolarità fiscale del documento,
l’eventuale violazione dell’obbligo di portare le lenti durante la guida
ecc. - e non del reato di cui all’art. 116 del nuovo c.s., dato che quest’ultimo
può essere agevolmente accertato presso gli appositi uffici della p.a.
(fattispecie in cui il p.m. ricorrente sosteneva che il venir meno, a
seguito dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 180, 8º comma, nuovo
c.s., della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. nel caso di
inottemperanza all’ordine di esibizione della patente di guida, sarebbe
limitato alle ipotesi in cui la esibizione stessa sia diretta
all’accertamento di violazioni amministrative e non riguarderebbe anche il
caso in cui l’ordine sia diretto invece all’accertamento del reato di cui
all’art. 116 di detto codice; la cassazione ha ritenuto infondato tale
assunto ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass., sez. I, 14-12-1993. Arch. circolaz., 1994, 825 Giust. pen., 1994,
II, 533
L’inosservanza dell’ordine di esibire la patente di guida impartito a chi
sia sorpreso a condurre un autoveicolo senza avere con sé la patente non può
considerarsi esclusa dalla depenalizzazione intervenuta con l’art. 180, 8º
comma, del nuovo c.s., sotto il profilo della persistente strumentalità di
quell’ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 116 stesso codice
(che può essere agevolmente accertato presso gli uffici della p.a.), e cioè
a fini di giustizia (in motivazione, la suprema corte ha affermato che
l’ordine di esibire la patente di guida appare funzionalmente diretto ad
accertare eventuali violazioni amministrative, come la mancata conferma di
validità della patente, la mancata annotazione del cambio di residenza,
l’irregolarità fiscale del documento, l’eventuale violazione dell’obbligo di
portare le lenti durante la guida ecc.).
Cass., sez. I, 14-12-1993. Arch. circolaz., 1994, 825
L’incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente di guida,
che costituiva reato ai sensi dell’art. 80, 12º comma, cod.strad. del 1959,
è ora sanzionato amministrativamente a norma dell’art. 116, 12º comma,
cod.strad. del 1992; a norma dell’art. 2 c.p. l’incauto affidamento commesso
sotto il vigore del cod.strad. del 1959 non è più penalmente perseguibile
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; infatti l’art.
237, 2º comma, nuovo cod.strad. che fissa un principio di ultrattività delle
sanzioni per le violazioni commesse sotto la vigenza del vecchio codice può
essere riferito alle sole sanzioni amministrative.
P. Padova. Padova, 16-03-1993. Cass. pen., 1993, 1837
Regolamento ![]()
308.
(Art. 116 Cod. Str.) Modello e caratteristiche della patente di guida -
Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (1).
1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti
dimensioni:
a) altezza 106 mm;
b) larghezza 222 mm.
Le altre caratteristiche sono riportate nel
modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo
l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare,
viene applicata, sulle parti da proteggere, una
pellicola trasparente di materiale plastico.
3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le
caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità
di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva
sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli
necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e
della navigazione [di concerto con il Ministro dell'interno], da emanare nel
termine previsto dall'articolo 232 del codice (2).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si
applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non
classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo
in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso
della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga
rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito
della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di
frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido
ausilio per la corretta marcia del complesso stesso (295).
---------
(1) Rubrica così modificata dall'art. 172, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 172, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 172, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4
dicembre 1996, n. 284, S.O.).
309. (Art. 116 Cod. Str.) Annotazione del gruppo sanguigno.(1)
(Articolo da ritenere abrogato per contrasto con l'articolo 116 che non prevede l'obbligo di annotazione del gruppo sanguigno)
310. (Art. 116 Cod. Str.) Tipi di
certificati di abilitazione professionale: CAP.
1. I certificati di abilitazione professionale (CAP),
di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:
KA - per guidare a carico, per qualsiasi
spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva
fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;
KB - per guidare, a carico per
qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa
complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed
autovetturein servizio di piazza o di noleggio con conducente;
KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per
qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri,
autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto
di cose, ed il cui peso complessivo a
pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;
KD - per guidare, a carico
per qualsiasi spostamento su strada,
autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone in
servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di
scolari;
KE - per guidare, per qualsiasi spostamento
su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza
(1).
2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche
per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di
abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei
veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE (1).
3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al
modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento (2).
--------
(1) Comma così modificato dall'art. 174, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Vedi, anche, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
17. Disposizioni tributarie in materia di veicoli.
1 – 26 olmissia
26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di
cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni.
omissis
Con D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 è stato istituito la carta di qualificazione del conducente (CQC). Dopo l'emanazione dei decreti di attuazione previsti dagli articoli 17 e 19 del D. Lgs., il certificato di abilitazione professionale (CAP) sarà sostituito dalla carta di qualificazione del conducente (CQC).
311. (Art. 116 Cod. Str.) Requisiti per il rilascio del CAP.
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la
titolarità della patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la
guida di autobus; DE
negli altri casi;
KE -
2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei
requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la
conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D
ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista
dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale
dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa
abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato
di abilitazione professionale KC.
5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato
di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo
assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà
diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.
312. (Art. 116 Cod. Str.) Programma d'esame per il conseguimento dei
certificati di abilitazione professionale.
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato
di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice I al
presente titolo.
Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei
certificati di abilitazione professionale).
Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti).
Appendice I - Art. 312 - (Programma d'esame per il conseguimento dei
certificati di abilitazione professionale)
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato
di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le
specificazioni riportate nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.
TITOLO I
A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.
A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione
interna:
a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
b) impianto di alimentazione;
c) impianto elettrico;
d) sistema di accensione;
e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).
A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le
ruote.
A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della
manutenzione dei pneumatici.
A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro
funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro
uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi
di accoppiamento dei rimorchi.
A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni
utensili.
A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e
alla tempestività delle riparazioni da effettuare.
TITOLO II
B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.
B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare
carte stradali e relativi indici.
B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.
B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri
incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del
veicolo.
B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di
merci.
B.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto
concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci
conformemente alle condizioni convenute.
B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto
uso della relativa attrezzatura.
B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e
il trasporto di merci pericolose.
B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti,
prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio
della frontiera.
B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di
persone.
B.10. Conoscenza delle responsabilità del conducente connessa con il
trasporto di viaggiatori.
B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori,
prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al
passaggio della frontiera.
2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve
già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni
possedute.
3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato
specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a
B.8.
4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato
specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a
B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti
del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale
tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono
limitati ai punti B.9., B.10. e B.11.
5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato
specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo
II, punti B.9., B.10. e B.11.
Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono
esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.
6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD,
per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono
esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono già titolari di
certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli
argomenti di cui al titolo II salvo i punti da B.8. a B.11.
7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato
specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti relativi
ai punti da B.4. a B.9. e B.11. I candidati dovranno dimostrare inoltre la
conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei
veicoli in servizio di emergenza (1).
-----------
(1) Comma così modificato dall'art. 232, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Vedi, anche, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
17. Disposizioni tributarie in materia di veicoli.
1 – 26 olmissia
26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di
cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni.
omissis
313. (Art. 116 Cod. Str.) Modalità di rilascio e relativa validità.
Sostituzione dei CAP di precedente modello.
1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei
requisiti indicati nell'articolo 311, ha validità biennale e scade alla data
indicata nel certificato stesso.
2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici,
secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a
confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un
altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.
3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata
della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla
Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice.
4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al
decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro
validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del
codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale
data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del
certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento (1).
5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno
sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della
categoria A (2).
------------
(1) Per la proroga
della validità dei certificati di cui al presente comma 4, vedi
l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501.
(2) Comma così modificato dall'art. 175, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
314. (Art. 116
Cod. Str.) Rilascio del CAP per conversione di documento estero.
1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato
di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente
estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla
stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale,
risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti,
elencati nell'articolo 310.
2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale,
da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera,
verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa
esibizione della stessa.
315. (Art. 116 Cod. Str.) Certificato di formazione professionale
relativo alle merci pericolose (1).
1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su
strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale,
conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge
19 febbraio 1992, n. 142 (2).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 176, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così
modificato dall'art. 176, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.). V. certificati di abilitazione professionale
(Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/1984, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce la disapplicazione delle norme interne con esse in contrasto. Il recepimento della direttiva n. 2000/56/CE avvenuta con D.M. 30 settembre 2003 rende inapplicabili le norme contenute nel comma 3 e 4 dell'art. 116 che vengono sostituite dalle norme contenute negli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto).
Art. 1. Si istituisce la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato 1.
Art. 2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
Art. 3. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare
3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non
superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
Lo stesso decreto al comma 2 contiene le definizioni dei veicoli:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che
circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione
interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una
velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione
comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg
per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore
è inferiore o uguale a 15 kw. La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose,
ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli
collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede
nella capacita' di traino:
specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle
aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto
di persone o di cose e' solo accessoria.
Il comma 3 prevede che, ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni
dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di
candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.
Art. 4 . La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente e' abilitato a condurre.
Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7 verra' effettuata a bordo di tali veicoli.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 aprile 2004, n. 1687/M330/MOT3 - Recepimento della direttiva 2000/56/CE. Disposizioni applicative.
(V. anche la circolare Min. interno 1° giugno 2004, n. 300/A/1/32901/109/12/2, riportata di seguito).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004 è stato pubblicato il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE".
In particolare, detta direttiva introduce una lista più particolareggiata dei codici comunitari armonizzati e specifica le conoscenze ed i comportamenti che devono essere richiesti ai candidati al conseguimento della patente di guida, in sede d'esame di idoneità.
Al fine di rendere possibile una più facile lettura della normativa comunitaria vigente, che incide sulla materia delle patenti di guida, il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T è stato elaborato in forma di testo unico, provvedendo non solo a recepire la direttiva 2000/56/CE, ma anche a coordinare le nuove norme ivi previste con le disposizioni contenute nella direttiva 91/439/CEE, nella direttiva 96/47/CE e nella direttiva 97/26/CE, già recepite nell'ordinamento italiano.
Ai fini della corretta ed omogenea applicazione del decreto sopracitato si rende necessario impartire alcune istruzioni operative.
1) Lista dei codici comunitari armonizzati.
La direttiva 2000/56/CE prevede una dettagliata lista di codici comunitari armonizzati. Si ricorda che le attuali procedure informatiche già permettono di gestire il sistema dei codici comunitari armonizzati, secondo le disposizioni impartite con circolare n. B45/2000/MOT del 12 giugno 2000 che, come è noto, ha anticipato il contenuto della direttiva in esame. In questo ambito, dunque, non interverrà alcuna variazione operativa in ordine alle procedure già attualmente attuate da codesti Uffici.
2) Esame pratico per il conseguimento della patente di guida speciale della categoria A o della sottocategoria A1 valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, la guida dei tricicli e dei quadricicli a motore è consentita ai titolari di patente di guida della categoria A o della sottocategoria A1.
Tuttavia, come è noto, la prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti della categorie A e della sottocategoria A1, deve essere svolta, ai sensi della vigente normativa comunitaria, esclusivamente su un veicolo a due ruote.
Poiché, peraltro, la medesima normativa comunitaria prevede che le patenti di guida speciali esulano dal campo di applicazione delle norme comunitarie e possono essere disciplinate con normative nazionali, si è ritenuto, in occasione dell'elaborazione del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, di prevedere la possibilità, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti speciali della categoria A o della sottocategoria A1 valide solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore, che la prova pratica si effettui su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. In questi casi, i tricicli ed i quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida sono esentati dall'obbligo dei doppi comandi, come previsto dall'art. 333 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). La prova pratica si effettua in due fasi: a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo da parte del candidato; b) su strada, per valutare l'idoneità di guida del candidato nel traffico.
3) Contenimento della patente della categoria C nella categoria D.
Con il decreto in esame, è stata allineata, altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) con la normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
Prevede, infatti, l'art. 5, comma 2, lettera c), del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T che «la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C». Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di patente della categoria D conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il medesimo decreto prevede che «la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C».
Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell'iter di approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a decorrere dal 1° ottobre 2004. Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la normativa attualmente in vigore.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1° ottobre 2004.
Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita). Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D + E non sarà stampato, sulla patente, anche il riferimento alla categoria C + E (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C + E e D potrà condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D + E (come previsto all'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D + E (conseguita dopo il 1° ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la categoria C + E.
È abrogata la circolare n. 212/DG del 28 dicembre 1995.
4) Esami di revisione.
Per quel che concerne gli esami di revisione effettuati dai titolari delle patenti comprendenti le categorie C, C + E, D e D + E, si fa presente che, a partire dal 1° ottobre 2004, la prova di teoria dovrà riguardare gli argomenti di tutte le categorie di patenti possedute dal titolare e, in caso di esito negativo, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall'interessato.
Per quel che concerne le prove pratiche, invece, gli esami dovranno essere svolti sui veicoli sotto indicati:
- titolare di patente delle categorie C e D: indifferentemente su uno dei veicoli d'esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C o D;
- titolare di patente delle categorie C + E e D + E: indifferentemente su uno dei veicoli d'esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C + E o D + E;
- titolare di patente delle categorie C + E e D: su veicolo d'esame idoneo per il conseguimento della categoria C + E;
- titolare di patente le categorie C e D + E: su veicolo d'esame idoneo per il conseguimento di una della categoria D + E.
In caso di esito negativo della prova pratica, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall'interessato ad eccezione, se eventualmente posseduta, della categoria A.
In caso di revoca della patente di guida per il mancato superamento dell'esame di revisione di cui all'art. 128 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), all'aspirante al conseguimento di nuova patente di guida si applica l'art. 130, comma 2, del medesimo codice, che esclude l'applicabilità dei criteri di propedeuticità. Conseguentemente, i titolari di patenti C, C + E, D e D + E ai quali sia stata revocata la patente di guida, possono conseguire direttamente una di dette patenti senza dover preventivamente conseguire la patente di guida della categoria B.
Ovviamente, non sussistendo più, dal 1° ottobre 2004, il principio del contenimento della categoria C nella categoria D, il conducente, già titolare di categorie C, C + E, D e D + E cui fosse stata revocata la patente, non può, sostenendo solo una prova d'esame, rientrare in possesso di tutte le categorie precedentemente possedute, ma deve preliminarmente presentare istanza per il conseguimento di una delle categorie di cui era titolare, e, solo successivamente, sostenere gli ulteriori esami di abilitazione necessari per conseguire le altre categorie.
La presente circolare abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto.
Circ. Min. interno 1° giugno 2004, n. 300/A/1/32901/109/12/2 - D.M. 30 settembre 2003, n. 40T. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.
Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 30 settembre 2003, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE".
Al fine della corretta ed omogenea applicazione del sopracitato decreto si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:
- la nuova normativa in materia di patenti impone la disapplicazione delle disposizioni del vigente articolo 116 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nelle parti non più compatibili con la regolamentazione comunitaria. In particolare devono essere completamente disapplicate le disposizioni del comma 3 del citato articolo 116 del Codice della strada, relativo alle categorie di patenti di guida non più corrispondenti alle nuove disposizioni;
- le patenti di guida della categoria "A" o "A1", ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, del decreto, consentono la guida di tricicli e quadricicli a motore nonché, rispettivamente, di motocicli e di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 kW;
- sulla base del nuovo assetto normativo le patenti di guida della categoria "D" non consentiranno più la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria "C" e, pertanto, le patenti di categoria "D" non conterranno più alcun riferimento alla categoria "C" (articolo 5, comma 2, del decreto);
Si precisa che sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento dei trasporti terrestri agli Uffici dipendenti con la circolare che si allega in copia, le disposizioni riguardanti le patenti della categoria D troveranno applicazione a far data dal 1° ottobre 2004;
- la previsione, contemplata dall'articolo 3, comma 1, della patente di categoria "B + E" anche per i complessi di veicoli composti da una motrice della categoria "B" e da un rimorchio, la cui massa complessiva, risultante dalle carte di circolazione, ecceda i 3.500 kg. Con questa previsione si ritengono superate le disposizioni secondo le quali il controllo dei suddetti veicoli doveva essere effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano.
Gli Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 luglio 2005, n. 3616/M310/MOT3 - Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. (V. anche la circolare del Min. interno 7 settembre 2005, riportata di seguito)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione". L'art. 5 di tale decreto ha previsto modifiche alla normativa in materia di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano:
1. Rinvio al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell'obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L'obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v.
3. La possibilità, per coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, di ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:
- attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A.
Si evidenzia che l'istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.
4. L'obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame. Pertanto, sia per le nuove richieste che per quelle in corso, la documentazione va integrata con la presentazione del certificato medico. Detto certificato, di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), ovvero da una commissione medica locale per le patenti di guida, nei casi indicati al comma 4 del medesimo art. 119.
5. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico.
Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.
6. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.
Ulteriori istruzioni saranno tempestivamente comunicate nel caso in cui la legge di conversione del decreto legge n. 115 del 2005 apportasse ulteriori modifiche alla normativa in materia di guida dei ciclomotori.
Il CED fornirà, con file avvisi, le procedure meccanografiche inerente i certificati in oggetto.
Circ. Min. interno 7 settembre 2005, n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della Strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione" - Prime disposizioni operative.
1. Premessa.
La legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, di cui all'oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.8.2005, ha apportato modifiche al Codice della Strada che interessano gli articoli 97, 116, 208, 213 e 214 ed introducono, con l'articolo 130-bis, una nuova ipotesi di revoca della patente di guida. Per facilità di consultazione si allega il testo di ciascun articolo completo delle variazioni intervenute, evidenziate in grassetto (All.1- 6).
Le nuove norme, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori (cfr. par. 3), rappresentano un intervento di particolare rigore che, conformemente all'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per incidenti stradali entro il 2010, ha lo scopo di favorire un'azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.
In ragione di ciò e coerentemente con l'obiettivo sopraindicato, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti, definite o modificate dalle nuove norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.
2. (omissis)
2.2 Rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori
Secondo la nuova formulazione dell'art. 116, comma 1-ter, C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data, tutti coloro che - sia maggiorenni che minorenni - intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore.
Coloro che sono già maggiorenni o raggiungeranno la maggiore età entro il prossimo 30.9.2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola.
La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A.
L'art. 5, comma 1-bis, della legge in argomento, ha disposto che gli istituti della revisione (art. 128 C.d.S.), sospensione (art. 129 C.d.S.) e revoca (art. 130 e art. 219 C.d.S.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'art. 126 C.d.S.. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell'abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 128 C.d.S., hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l'obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.
Le disposizioni sopraindicate si applicano a tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 115 del 2005. Per questi ultimi, tuttavia, ferma restando la possibilità di sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell'art 128 C.d.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare apposite norme attuative volte a disciplinare l'adeguamento e le modalità di conferma della validità dei certificati di idoneità da loro posseduti.
Per l'espressa previsione normativa, contenuta nell'articolo 116, comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del conseguimento della patente di guida.
Le nuove norme non hanno mutato la natura giuridica dell'abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere considerata diversa dalla patente di guida di cui all'articolo 116, comma 1, C.d.S..
Pertanto, come già precisato con circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003, in caso di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivano sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano all'eventuale patente di guida posseduta dal conducente.
Viceversa, i provvedimenti giuridici che interessano la patente di guida svolgono i loro effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In particolare quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal ciclomotore, quest'ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente. Unica eccezione, prevista dall'art. 116, comma 1-ter C.d.S., riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all'art. 142, comma 9 C.d.S., che "mantengono il diritto alla guida del ciclomotore".
3. Nuove sanzioni per gli illeciti commessi alla guida di ciclomotori e motoveicoli.
3.1 Illeciti amministrativi che comportano la confisca amministrativa del veicolo
Secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nel caso in cui la violazione prevista dall'art. 169, commi 2 e 7 C.d.S., nonché i comportamenti illeciti descritti negli artt. 170 e 171 C.d.S., siano stati realizzati con un ciclomotore o con un motoveicolo.
In tali ipotesi si applicano anche le disposizioni dell'art. 210, comma 3 C.d.S., che dispongono la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta per l'estinzione dell'illecito e la trasmissione degli atti, entro dieci giorni, al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Con l'introduzione di questa nuova sanzione accessoria conseguente alla commissione degli illeciti sopra richiamati, sono abrogate tacitamente le disposizioni del comma 7 dell'articolo 170 e del comma 3 dell'articolo 171 che, per alcune fattispecie tra quelle prima indicate, prevedevano l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
3.2 Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli
Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (Codice Penale, Leggi complementari).
La norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro in tutti i casi in cui sia stato accertato a carico del conducente un fatto che costituisce reato commesso alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Pertanto si ritiene che quando il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa, che avviando il procedimento penale determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca.
Così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona. Se le conseguenze dell'incidente sono contenute alle lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela.
Anche per tali casi, il sequestro amministrativo segue la nuova procedura descritta al successivo punto 4.
4. Procedura per il sequestro ed il fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli.
La legge n. 168 del 2005 ha apportato rilevanti modifiche agli articoli 213 e 214 C.d.S nella procedura di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli.
Conformemente alle nuove disposizioni dettate dall'art 213, comma 2-quinquies, la procedura per il sequestro del ciclomotore o del motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non consente la possibilità di affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma si attua consegnando il veicolo ad un custode convenzionato con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l'affidamento in custodia decorsi 30 giorni dal sequestro.
Tale facoltà non è concessa al proprietario di un motoveicolo diverso dal motociclo che sia stato oggetto di sequestro per violazione delle norme degli articoli 169, comma 2 e 171 C.d.S. e nei casi di reati commessi alla guida di tale mezzo.
La citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche in caso di fermo amministrativo di ciclomotore, motociclo o motoveicolo.
Pertanto, dal 23 agosto 2005, il ciclomotore, il motociclo sottoposti a fermo amministrativo ovvero sequestrati per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma devono essere necessariamente fatti depositare presso un custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S..
In attesa dell'individuazione, in ambito provinciale, dei custodi convenzionati e conformemente alle indicazioni già fornite con la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004, i ciclomotori o i motocicli sequestrati o fermati devono essere fatti trasportare, a spese del detentore, presso il più vicino soggetto autorizzato alla custodia amministrativa secondo le disposizioni del D.P.R. n. 571 del 1982 ed iscritto negli appositi elenchi redatti dalla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Come disposto dal comma 2-quinquies, dell'articolo 213 C.d.S., e dal comma 1-ter dell'articolo 214 C.d.S., in caso di sequestro amministrativo o di fermo amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode-acquirente convenzionato per 30 giorni; successivamente su richiesta, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario.
Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o fermo redatti dall'organo di polizia deve essere indicata espressamente la clausola secondo la quale il proprietario del ciclomotore o del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del termine per il fermo amministrativo.
A tal proposito, richiamando le disposizioni già fornite con la circolare del 10.5.2004, occorre precisare che la possibilità di affidare il veicolo in custodia al proprietario è subordinata alla preventiva verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di affidabilità del luogo in cui lo stesso intende custodirlo.
5. Altre modifiche normative.
Per completezza di informazione, si richiama l'attenzione sulla nuova previsione dell'articolo 130-bis, secondo la quale, nel caso in cui un conducente sia incorso nella violazione di una norma di comportamento in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico nel sangue superiore a 3 gr/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e provochi la morte di altre persone, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589 c.p., dispone sempre la revoca della patente di guida.
La norma, che riguarda l'applicazione delle pene da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a valutare gli effetti di una condotta penalmente rilevante posta in essere da un conducente in stato di ubriachezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non ha una diretta incidenza sulle procedure di accertamento poste in essere dalle Forze di Polizia, che continuano ad essere regolate dagli articoli 186 e 187 C.d.S.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Allegati 1-6 (omissis)
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 21 luglio 2005, n. 3949/M350/MOT3 - Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Integrazione alla circolare n. 3616/M310/MOT3 del 6 luglio 2005.
Ad integrazione della circolare indicata in oggetto, si trasmettono, di seguito, ulteriori istruzioni in ordine al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
La domanda da presentare all'Ufficio provinciale per ottenere il rilascio senza esame del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando il modello 21l2 MEC, in tal caso, in corrispondenza della casella "patente richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla "CIGC".
Il certificato medico che gli interessati devono produrre deve essere in bollo, come prescritto dalle vigenti norme in materia fiscale e deve contenere la fotografia del richiedente. Per i candidati minorenni che sostengono la prova d'esame, il certificato medico costituisce valido documento di identificazione.
V. pure:
D.M. 15 maggio 1997 - attuazione dir 96/86/CE
L. 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 8 - Misure a favore dei soggetti portatori di handicap
Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17
Circ. Min.
trasporti 30 aprile 1998, n. 41/98 - Rinnovo
C.A.P.
D.M. 16 luglio 1998 (Dir.96/47/CEE) - Modelli delle patenti di guida
Circ. Min. trasporti 21 maggio 1999, n. 30/99 - Applicazione dir. 91/439/CEE
Circ. Min. trasporti 25 febbraio 2000, n. B11 -
Veicoli adattati - portatori di handicap
Circ. Min. interno 13 luglio 2000, n . M/2413/17 - Conduzione di motocicli
con patente di cat. B, C o D conseguita dopo il 26 aprile 1998
Dir. 15 luglio 2003, n. 2003/59 - Qualificazione iniziale e formazione dei conducenti
Circ. Min. Istruzione 31 ottobre 2003 - Certificato idoneità per ciclomotori - organizzazione corsi
Circ. Min. trasporti 24 luglio 1995, n. B5831 del 24 luglio 1995 - D.P.R. 19.04.1994, n. 575 - Disciplina pei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida.
Circ. Min. trasporti 20 settembre 1995, n. B7132/60D3 - rilascio e duplicazione delle patenti di guida
Circ. Min. trasporti 06 ottobre 1995, n. 136/94 - Rinnovo certificato abilitazione professionale
Circ. Min. Trasporti
29 dicembre 1997, n. 143/97 - Rinnovo C.A.P.
Circ. Min. trasporti 7 gennaio 1998, n. 2/98 - D.M. 14 novembre 1997 - Patenti di guida comunitarie
LE NUOVE REGOLE
- È tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato [2].
COSA È CAMBIATO
- Il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell’art. 214 del Codice della strada relative alla possibilità, per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento [3].
_______________
[1] Testi normativi non ufficiali redatti a cura del CEPS – ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Comprendono gli aggiornamenti delle sanzioni pecuniarie in vigore dal 1° gennaio 2007 e le modifiche introdotte dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata su Gazz. Uff. n. 230 del 3 ottobre 2007.
[2] Al momento dell’accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[3] Le disposizioni dell’art. 214 del Codice della strada sono infatti collocate nel Capo I, Sezione I, del Titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l’accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l’applicazione di pene e di sanzioni accessorie.
LA PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
Il codice stradale del 1933 classificava le patenti in tre gradi e aboliva la patente per la guida di motoveicoli. Nonostante il termine “abilitazione”, usato nell’articolo 88 del testo unico del 1933, si riteneva concordemente che la patente di guida dovesse considerarsi un’autorizzazione amministrativa e più precisamente una autorizzazione di polizia, intesa come provvedimento mediante il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione di prevenzione, rimuoveva un limite all’esercizio di un diritto, costituito nella specie dall’attività di guida.
Durante la vigenza del codice stradale del 1933 dominava, quindi, la preoccupazione circa l’uso che si poteva fare degli autoveicoli, considerati strumenti idonei per commettere reati dolosi come furti, rapine e contrabbando, eccetera.
Con la diffusione sempre maggiore degli autoveicoli utilizzati soprattutto per motivi di lavoro, negli anni successivi al 1933 si ebbero nuove tendenze di opinione in riferimento ai requisiti soggettivi per conseguire la patente.
Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della costituzione, tali tendenze furono anche recepiti dal comitato per la riforma del codice della strada, in cui prevalse l’opinione che competente al rilascio della patente dovesse essere non più il prefetto ma la motorizzazione civile.
Nella relazione al progetto del 1954 venne precisato: “Il sistema adottato è anche, del resto, non più consono ai principi statutari della libertà di circolazione”.
Il progetto di riforma non riuscì ad essere tradotto in legge a causa delle reazioni dei vari settori interessati che si ritenevano danneggiati da alcune disposizioni.
Prima dell’emanazione del d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, parte della dottrina riteneva che la patente di guida doveva essere inquadrata fra le autorizzazioni, le quali rimuovono un limite, non assoluto, imposto dalla legge.
In particolare, secondo l’opinione accennata, seguita anche da parte della giurisprudenza, nel diritto alla circolazione, garantito dall’articolo 16 della costituzione, deve necessariamente essere compreso anche l’uso dei veicoli con i quali il suo godimento può realizzarsi. Tale diritto, tuttavia, risulta condizionato o affievolito, in quanto la stessa costituzione prevede limitazioni di legge per motivi di sanità o di sicurezza.
Per tali cause la legge può porre dei limiti al rilascio della patente non solo per motivi che riguardano la sicurezza della circolazione ma anche, più in generale, per motivi attinenti la prevenzione dell’attività criminale.
Alcuni autori, partendo dalla constatazione che la guida dei veicoli a motore costituisce un’attività materiale, dalla valutazione della natura dell’organo cui compete il rilascio della patente (prefetto) e soprattutto dalla considerazione dei motivi di pubblica sicurezza che consentono di negare detto rilascio a persone potenzialmente pericolose per la società, deducono che la patente debba tuttora considerarsi un’autorizzazione di polizia. Altra parte della dottrina ritiene che la guida del veicolo presuppone una idoneità costituita dal possesso di una serie di cognizioni teoriche e pratiche di carattere specifico.
La patente di guida, secondo altra opinione, presenta due aspetti: quello della abilitazione, fondato sull’accertamento dell’idoneità da parte dell’organo tecnico-amministrativo (ufficio della motorizzazione civile) e quello autorizzativo, derivante dal potere di negare il rilascio da parte dell’organo amministrativo (prefetto) nei confronti dei diffidati (peraltro l’istituto della diffida è stato soppresso dalla legge 3 agosto 1988 n. 327).
Alcuni autori sostengono che l’aspetto abilitativo ha carattere di gran lunga prevalente, tanto che, sarebbe fuori luogo qualificare la patente di guida come una autorizzazione di polizia, anche perché sia nel testo dell’articolo 80 codice della strada del 1959 e sia nel testo dell’articolo 116 codice della strada del 1993 è detto che la patente “abilita” alla guida.
Per concludere ci sembra di poter affermare che non esiste un diritto soggettivo alla guida di veicoli a motore prima del rilascio della patente. L’articolo 16 della costituzione garantisce al singolo il diritto di circolare ma non anche quello di circolare con un veicolo da lui stesso guidato. La norma, infatti, si riferisce allo spostamento e non al mezzo con cui viene effettuato, per cui il diritto di muoversi, di camminare, di viaggiare, non dovrebbe essere confuso con l’attività personale di guida. Questa attività costituisce una semplice aspirazione per colui che intende conseguire la patente e non l’oggetto di un diritto individuale.
Nel sistema attuale la patente si inquadra a nostro avviso, fra i provvedimenti amministrativi con contenuto misto, i quali partecipano della natura di più tipi di atti. Trattandosi di unificazione non formale, ma imposta dalla legge, per cui i singoli atti non seguono un regime loro proprio, appare decisivo per la qualificazione del provvedimento, l’individuazione della causa giuridica prevalente, che noi identifichiamo nell’aspetto abilitativo. Quindi l’organo competente al rilascio del documento può essere identificato nell’ufficio della motorizzazione civile.
Legislazione vigente.
L’attuale codice della strada, conservando la formulazione del codice del 1959 che ha introdotto l’obbligo della patente anche per la guida dei motoveicoli, ha tenuto conto, nella classificazione delle patenti, delle difficoltà di guida che sono in genere connesse con la mole e il peso dei veicoli abbandonando la distinzione dell’esame secondo il tipo del motore.
Il nuovo testo legislativo, (nel contenuto del 1992), ha confermato la competenza del prefetto per il rilascio della patente di guida, ma ne ha notevolmente ridotto il potere discrezionale. Successivamente il regolamento approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 12 aprile 1994, emanato con d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575 () ha profondamente innovato le procedure per il conseguimento e per il rilascio della patente di guida, senza pregiudicare l’efficacia dei controlli necessari per la tutela della sicurezza della circolazione stradale. Il procedimento di rilascio, rinnovo e duplicazione della patente di guida dei veicoli a motore è annoverato nell’elenco dei procedimenti per i quali l’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, prevede misure di semplificazione del procedimento, per migliorare i rapporti tra pubblici poteri e cittadini, introducendo elementi di razionalizzazione nelle attività delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Prima dell’emanazione del già menzionato d.p.r. n. 575 del 1994, il procedimento di rilascio, conferma di validità e duplicazione della patente di guida si articolava in due sequenze delle quali una prima, più ampia, condotta nell’ambito dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile; e una seconda che coinvolgeva la prefettura. Il procedimento iniziava con la presentazione all’ufficio provinciale della m.c.t.c. della domanda indirizzata al prefetto per sostenere gli esami di idoneità. L’istanza doveva essere corredata di una serie di documenti con i quali l’interessato dimostrava di essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
La sussistenza di tali requisiti veniva accertata in primo luogo dal medico di fiducia che rilasciava un certificato sulle malattie contratte in passato dal richiedente (certificato anamnestico) e successivamente dalla unità sanitaria locale territorialmente competente o da altro personale medico individuato dal codice della strada. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile rilasciava l’autorizzazione per esercitarsi alla guida e curava l’espletamento di due prove d’esame, teoria e prova pratica. Superati favorevolmente gli esami, l’ufficio provinciale della motorizzazione predisponeva la documentazione necessaria, compreso il documento di guida elaborato meccanograficamente, e lo inviava al prefetto per il rilascio.
Nella seconda sequenza procedimentale, il prefetto verificava la sussistenza dei requisiti morali ovvero l’assenza di motivi ostativi di ordine pubblico e rilasciava la patente, dandone comunicazione all’interessato.
Gli accertamenti medici, di idoneità tecnica e dei requisiti morali determinavano un iter che poteva concludersi anche dopo oltre dieci mesi dalla presentazione della domanda. Adempimenti resi necessari dalla duplice natura del documento di guida, inteso sia come attestato di idoneità tecnica che come autorizzazione di polizia.
Per ovviare a ciò, il d.p.r. n. 575 del 1994, in linea con le tendenze da tempo in atto nella maggioranza dei paesi europei, attribuisce alla patente di guida il valore di provvedimento abilitativo conservando anche il valore di documento ufficiale di identità personale, anche a seguito del parere fornito al dipartimento della funzione pubblica dal consiglio di stato, che così si esprimeva: “la semplificazione procedimentale alla quale mira il presente schema regolamentare non risentirebbe comunque - ove si affermasse la valenza identificativa della patente - di alcuni sostanziali appesantimenti, dovendosi, al contrario, ragionevolmente ritenere che la previsione di privare la patente di guida della eventuale valenza di documento di identificazione personale comporterebbe, semmai, un evidente aggravio, certamente non utile a favorire le esigenze dell’amministrazione del cittadino”.
Di conseguenza, il d.p.r. n. 575 del 1994, per un verso, trasferisce le competenze per il rilascio al ministero dei trasporti e della navigazione, lasciando nella sfera delle attribuzioni del prefetto il potere di adottare provvedimenti di sospensione e di revoca quando questi costituiscano una sanzione amministrativa accessoria o quando, a seguito della comunicazione del rilascio della patente di guida, per il tramite del collegamento informativo integrato, il titolare della patente risulta essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza o sottoposto a misure di sicurezza personale e alle misure di prevenzione.
Fonte del regolamento approvato con d.p.r. n. 575 del 1994 è la delega contenuta nell’articolo 2, comma settimo, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. L’articolo 2, comma ottavo della stessa legge prevede la modifica e/o l’abrogazione di precedenti norme di rango legislativo, dalla data di entrata in vigore del comma settimo dello stesso articolo. La scelta di questa direttrice di riforma consegue una pluralità di effetti positivi. Oltre a concentrare, in un’unica sede il referente pubblico del richiedente, il d.p.r. n. 575 del 1994 riduce drasticamente i tempi di consegna del documento, prevedendo che il rilascio della patente avvenga contestualmente al superamento dell’esame pratico.
Ulteriori semplificazioni sono garantite con l’eliminazione degli obblighi di annotazione sulla patente del cambiamento di abitazione o residenza. A questo provvede il competente ufficio centrale della direzione generale della m.c.t.c. al quale i comuni invieranno per via telematica la notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza o di abitazione.
Tra gli adempimenti istruttori non è più contemplata l’acquisizione del certificato anamnestico.
Risultano notevolmente snelliti i procedimenti connessi al rilascio del duplicato, della conversione di patente estera o militare.
Per la conferma di validità della patente non è necessario che il richiedente si rechi in tre diverse sedi (unità sanitarie locali o equivalenti, ufficio della motorizzazione civile e prefettura), è sufficiente che si sottoponga agli esami medici e attenda di ricevere per posta un tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida.
Nel silenzio della legge è da supporre che il conducente possa continuare a condurre veicoli esibendo il certificato medico.
() D.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, in Gazz. uff. n. 240 del 13 ottobre 1994.
() Cons. stato sez. II, 31 gennaio 1994 n. 189 (inedita).
V - CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE e CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Certificati di abilitazione professionale (c.a.p.).
Il certificato di abilitazione professionale (c.a.p.) deve essere
conseguito dai titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare:
a) motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi;
b) dai titolari di patente di categoria C e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli
anni ventuno per la guida di: autoveicoli adibiti al trasporto di cose
di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (art. 115, comma primo,
lettera d, numero 3, cod. strad.);
c) dai titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare: autobus,
autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di
linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari.
Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato dal competente
ufficio della direzione generale della m.c.t.c. sulla base dei
requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento.
Il certificato di abilitazione professionale (c.a.p.) si può definire
come una abilitazione integrativa della patente di guida, che abilita
una persona a guidare particolari tipi di veicoli. Non è una patente, in
quanto si deve necessariamente associare a patenti che abilitano alla
guida dei veicoli e aventi determinate caratteristiche.
Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato, dall’ufficio
provinciale della motorizzazione civile, a seguito di esame teorico a
chi è già in possesso della patente per la categoria corrispondente. E’
un documento subordinato all’esistenza e alla validità della patente cui
si riferisce e perde automaticamente validità ed effetto se è revocata o
sospesa la patente cui è collegato.
Il certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati
fisici. E’ valido cinque anni, comunque non oltre la validità della
patente, e può essere riconfermato dalla motorizzazione civile per altri
cinque anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici.
Per chi ha superato i sessantacinque anni di età il rinnovo può essere
inferiore ai due anni su disposizione della commissione medica locale.
Il c.a.p. può essere rilasciato anche in sede di conversione a domanda
dei titolari di patente estera abilitati ai trasporti che prevedono il
c.a.p.
Tipi di certificati di abilitazione professionale (c.a.p.).
Il c.a.p. è necessario per la guida dei:
a) motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate adibiti
a servizio pubblico di piazza od a noleggio con conducente (associato
alla patente A) KA;
b) taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 tonnellate) da
noleggio con conducente (associato alla patente B) KB;
c) autovetture adibite a noleggio con conducente per cui
necessita la patente B (associato alla patente B) KB;
d) autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5
tonnellate, se il conducente non ha compiuto ventuno anni (associato
alla patente C) KC; (è l’unico c.a.p. che può essere rilasciato ai
minori di ventuno anni);
e) autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a
pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, se il conducente non ha
compiuto ventuno anni (associato alla patente CE) KC;
f) autobus in servizio pubblico di linea e da noleggio con
conducente;
g) scuolabus qualunque sia il numero dei passeggeri trasportati
(associato alla patente D) KD;
h) autoarticolati, autosnodati, autotreni adibiti al trasporto di
persone in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente
(associato alla patente DE) KD.
In questi casi il c.a.p. è richiesto per la guida a carico, mentre non è
richiesto per gli spostamenti a vuoto per necessità di manutenzione KD.
Per adeguare la normativa italiana alle norme della comunità €pea è
stato aggiunto un nuovi tipo di c.a.p. (KA). Contrariamente alle
precedenti disposizioni, l’attuale codice della strada prevede che il
conducente che intende conseguire il c.a.p. deve sottoporsi
preventivamente a visita medica tendente ad accertare la persistenza dei
requisiti necessari al rilascio della patente di guida a cui il c.a.p.
si abbina.
I certificati di abilitazione professionale (c.a.p.) sono dei seguenti
tipi:
– KA: per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada,
motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio
di noleggio con conducente;
– KB: per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada,
motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate in servizio di
noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; il certificato di abilitazione professionale di
tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il
certificato KA;
– KC: per guidare, essendo minori di anni ventuno e per qualsiasi
spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per
trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso
il rimorchio, superi 7,5 tonnellate;
– KD: per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada,
autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al rapporto di
persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il
trasporto di scolari; il certificato di abilitazione professionale di
tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il
certificato di tipo KB;
Requisiti per il rilascio del c.a.p. Patente di guida.
Per il rilascio del c.a.p., a seconda del tipo richiesto, è necessaria
la titolarità della patente di guida come di seguito indicato: KA:
patente di categoria A; KB: patente di categoria B; KC:
patente di categoria C; KD: patente di categoria D per la guida di
autobus; DE negli altri casi.
Requisiti psico-fisici
Il rilascio del c.a.p. è subordinato all’accertamento del possesso dei
requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la
conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie
C, D ed E.
Altri requisiti
Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (c.a.p.),
occorre:
a) essere residenti in un comune della repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la
categoria prevista dal comma primo;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della
direzione generale della m.c.t.c.;
d) superare l’apposito esame da sostenersi nella circoscrizione
territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in
possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno stato estero.
Ai minori di anni ventuno può essere rilasciato esclusivamente il
certificato di abilitazione professionale KC. L’ufficio provinciale
della m.c.t.c. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione
professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal
centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c.
La domanda per sostenere l’esame ha validità per sei mesi, e dà diritto
a sostenere l’esame una volta soltanto e non è prorogabile.
Coloro che hanno conseguito il c.a.p. di tipo KE per esami e non per
titoli possono richiedere il rilascio del c.a.p. di tipo KB.
Programma di esame per il conseguimento dei certificati di
abilitazione professionale.
Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del
certificato di abilitazione professionale sono indicati di seguito, con
le specificazioni per i diversi tipi di c.a.p.
Titolo I: A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue
parti principali.
1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a
combustione interna:
a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
b) impianto di alimentazione;
c) impianto elettrico;
d) sistema di accensione;
e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio).
2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le
ruote.
4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della
manutenzione dei pneumatici.
5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro
funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del
loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei
dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni
utensili.
8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo
e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.
Titolo II: B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di
amministrazione.
1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter
usare carte stradali e relativi indici.
2. Conoscenza dell’uso economico del veicolo.
3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri
incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l’assicurazione del
veicolo.
4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di
merci.
5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto
concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci
conformemente alle condizioni convenute.
6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del
corretto uso della relativa attrezzatura.
7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione
e il trasporto di merci pericolose.
8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti,
prescritti per il trasporto di merci all’interno del paese e al
passaggio della frontiera.
9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di
persone.
10. Conoscenza della responsabilità del conducente connessa con il
trasporto di viaggiatori.
11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori,
prescritti per il trasporto di viaggiatori all’interno del paese e al
passaggio della frontiera.
Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve
già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni
possedute.
– C.a.p. KA: gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli
cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi
gli argomenti da 4 a 8.
– C.a.p. KB: gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli
cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi
gli argomenti da 4 a 8.
– Per i titolari di patente E sono esclusi gli argomenti del titolo I.
– Per i titolari di KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli
del titolo II sono limitati ai punti 9, 10 e 11.
– C.a.p. KC: gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli
cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere
gli argomenti del titolo II, punti 9, 10 e 11. Per i titolari di patente
E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.
– C.a.p. KD: titolari di patente E sono esclusi gli argomenti del titolo
I.
– Per i titolari di KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo
II salvo i punti da 8 a 11.
Modalità di rilascio e relativa validità
La validità del certificato di abilitazione professionale, rilasciato
sulla base dei requisiti prescritti (art. 311 regolamento), è
quinquennale e scade alla data indicata nel certificato stesso. Se la
patente di guida scade prima del c.a.p.è possibile il rinnovo
contestuale del c.a.p.
Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici,
secondo quanto prescritto dall’articolo 126, comma quarto, del codice,
il competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. procede a
confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per
altri cinque anni, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.
Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età la durata
della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto
dalla commissione medica locale.
Rilascio del c.a.p. per conversione di documento estero (art. 314
regolamento).
I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato
di abilitazione professionale in occasione della conversione della
patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera,
ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione
professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti
ai trasporti per i quali in Italia è previsto il possesso del
certificato di abilitazione professionale. La richiesta di rilascio deve
essere presentata contemporaneamente alla conversione della patente
estera.
Certificato di formazione professionale (art. 315 regolamento).
Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c.
Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su
strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale,
conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti, è rilasciato
in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992 n.
142.
Anche questo documento, come il c.a.p., va abbinato alla patente di
guida necessaria a condurre un determinato tipo di veicolo seguendone le
sorti in caso di revoca o sospensione.
Rappresenta uno speciale titolo di abilitazione necessario per
effettuare trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose su
strade, al pari del c.a.p., non può essere rilasciato ai mutilati e ai
minorati fisici.
La normativa in vigore dal 1° luglio 1997 è quella contenuta nel decreto
ministeriale 15 maggio 1997, con il quale è stata recepita la direttiva
96/86/Cee del 13 dicembre 1996.
Modalità di rilascio-durata e validità
Per poter conseguire il certificato è necessario che il conducente sia
già in possesso della patente di cat. B, C o superiore e deve sostenere
un apposito esame di idoneità. Oltre alla patente il conducente deve
avere i seguenti requisiti: residenza in Italia; patente di cat B o
superiore; attestazione formale della ditta presso cui l’interessato
esercita l’attività di conducente di aver frequentato apposito corso di
formazione ultimato da meno di trenta giorni; domanda all’ufficio della
m.c.t.c. con i versamenti prescritti.
Validità e durata
La validità del c.f.p. è legata alla validità della patente cui viene
associato; è valido cinque anni ed è rinnovabile per altri cinque se il
titolare nell’anno che precede la scadenza ha seguito apposito corso di
aggiornamento superando il relativo esame. Come avviene per la patente
di guida, anche il c.f.p. può essere sottoposto a revisione da qualsiasi
ufficio provinciale della m.c.t.c. qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nel titolare dei prescritti requisiti. I provvedimenti di
revisione vengono adottati a seguito delle segnalazioni degli organi di
polizia stradale che, contestano infrazioni nei confronti di titolari di
c.f.p. o rilevano incidenti verificatisi durante la circolazione dei
predetti veicoli. La revoca del c.f.p. avviene quando il titolare non
sia più in possesso dei prescritti requisiti che ne hanno consentito il
rilascio.
Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di
veicoli che trasportano merci pericolose.
(Legge 19 febbraio 1992 n. 142, in G.U. n. 42 del 20 febbraio 1992).
(Omissis).
art. 11: Formazione professionale di conducenti di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono adottate, con decreto del ministro dei trasporti, le
disposizioni per l’attuazione della direttiva del consiglio 89/684/Cee,
relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli
che trasportano merci pericolose su strada.
2. Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al
comma primo può essere conseguito soltanto da coloro che sono in
possesso di patente di guida in corso di validità della categoria B o
superiore.
(Omissis).
8. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare
qualora sorgano dubbi sull’effettiva persistenza dei requisiti di
idoneità tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le
modalità che saranno stabilite con successive disposizioni della
direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
9. Il certificato di formazione professionale è sospeso dall’ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione
disposta ai sensi del comma ottavo.
10. Il certificato di formazione professionale è revocato dall’ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
che lo ha rilasciato qualora il titolare non sia più in possesso dei
requisiti di idoneità tecnica.
11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.
12. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo
stesso è inviato dall’organo accertante all’ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il
titolare del certificato stesso chiede la conferma di validità o, in
mancanza, presso l’ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il
certificato è inviato all’ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio”.
Principali aspetti innovativi.
A partire dal 1° luglio 1997 le disposizioni relative alla formazione
professionale dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada
sono quelle contenute nell’appendice B4 (marginali 240100-240500)
dell’allegato B al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi
adeguamenti e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
ministeriale 15 maggio 1997:
1. conducenti dei veicoli che necessitano del certificato di formazione
professionale c.f.p. (marg. 10315 commi primo, secondo e terzo), (marg.
11315 commi primo e secondo), (marg. 71315 commi primo, secondo e
terzo). Lo stralcio delle disposizioni sopra richiamate è riportato
nelle pagine seguenti.
2. I conducenti di cui al punto 1., conseguono il certificato di
formazione (c.f.p.), dopo avere seguito i corsi di formazione
specificati al successivo punto 5. ed avere superato i relativi esami
scritti mediante l’utilizzo di questionari.
3. Il c.f.p. ha validità massima di cinque anni.
4. Nell’anno che precede le relative scadenze tutti i conducenti,
potranno ottenere il rinnovo del c.f.p. esclusivamente se superano il
corso di aggiornamento e i successivi esami scritti corrispondenti alla
formazione posseduta. Tale disposizione trova attuazione a decorrere dal
1° luglio 1997.
5. I corsi di formazione previsti sono: corso base (vedere marginale
240102); abilità al trasporto di merci pericolose con modalità diverse
da quelle in cisterna, con esclusione delle materie appartenenti alle
classi 1 e 7 (esplosivi e radioattivi).
In particolare la formazione di detto corso deve anche comprendere
esercitazioni pratiche effettuate di persona dal candidato, così come
prescritto dalla presente normativa; corso di specializzazione per il
trasporto di materie pericolose in cisterna (vedere marginale 240103);
corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti
esplodenti della classe 1 (vedere marginale 240104); corso di
specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7
(vedere marginale 240105). Per ciascuno dei corsi sopra indicati la
durata di ogni seduta di insegnamento deve essere di quarantacique
minuti. Ogni giornata del corso non può comportare più di otto sedute di
insegnamento.
6. Nella tabella 9.9.6 vengono confrontati tra loro:
a) i tipi di corsi di formazione frequentati;
b) i tipi di veicoli che possono essere condotti in relazione al
corso frequentato;
c) la sigla di riferimento A, B e AB che compare nel certificato
c.f.p. mod. MC 8148;
d) le classi di materie ammesse al trasporto in relazione al tipo
di corso;
e) le classi di materie “non” ammesse al trasporto;
f) le sigle da utilizzarsi per la emissione informatizzata del
corrispondente c.f.p.
7. I questionari utilizzati per gli esami scritti sono stati predisposti
a cura della direzione generale m.c.t.c.sulla base di quelli elaborati
dall’I.R.U. (unione internazionale dei trasporti stradali - Ginevra) su
incarico della comunità €pea.
Ciascuna domanda del questionario comporta due risposte errate ed una
esatta. La risposta viene ritenuta esatta se viene barrata
esclusivamente la casella corrispondente alla risposta “vera”.
8. Nella tabella 9.9.6.1 riguardante il primo conseguimento del c.f.p. ,
vengono confrontati tra loro: a) i tipi dei corsi;
b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;
c) il numero delle domande che compongono i questionari d’esame
per ogni singolo tipo di corso;
d) la durata dell’esame scritto per ogni tipo di corso;
e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato
l’esame.
9. Nella tabella 9.9.6.2 riguardante l’aggiornamento, vengono
confrontati tra loro: a) i tipi dei corsi;
b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;
c) il numero delle domande che compongono i questionari d’esame
per ogni singolo tipo di corso;
d) la durata dell’esame scritto per ogni tipo di corso;
e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato
l’esame.
10. Primo rilascio del c.f.p. Ai sensi delle norme di cui all’appendice
B4 i conducenti dei veicoli di cui agli allegati 3.4.5. a partire dal 1
luglio 1997 devono essere muniti del c.f.p. MC 8148. Tale certificato è
obbligatorio sia per i trasporti nazionali che internazionali.
11. Documentazione occorrente per l’ammissione agli esami ai fini del
rilascio del certificato di formazione professionale.
Per ottenere l’ammissione agli esami per il rilascio del certificato di
formazione professionale gli interessati devono presentare all’ufficio
provinciale m.c.t.c., competente territorialmente nei riguardi della
sede dei corsi di formazione e specializzazione frequentati, la domanda
di esame, utilizzando lo stesso modello in uso per il conseguimento del
c.a.p. (certificato di abilitazione professionale), specificando i tipi
di corsi frequentati ed allegando alla citata domanda:
a) attestazione dei versamenti di cui alla tariffa in uso per il
c.a.p., uno per ciascun esame da sostenere;
b) copia fotostatica della patente posseduta;
c) copia dell’elenco dei nominativi dei candidati che a giudizio
del responsabile del corso possono sostenere l’esame.
12. Modalità di effettuazione dell’esame. Gli esami possono essere
sostenuti presso la sede di svolgimento del corso, ovvero presso la sede
dell’ufficio provinciale m.c.t.c. nella cui giurisdizione territoriale
si trova la sede del corso stesso.
Ciascun esame deve essere sostenuto e superato favorevolmente entro sei
mesi dal termine del relativo corso; trascorso tale termine senza aver
superato l’esame il richiedente ilc.f.p. deve frequentare un nuovo
corso.
Il mancato superamento dell’esame relativo al corso base, sia in
occasione del primo rilascio, sia in occasione dell’aggiorna-mento
comporta l’esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
Qualora il richiedente, sostenuto l’esame, non venga ritenuto idoneo,
potrà ripetere l’esame stesso soltanto una seconda volta non prima che
sia trascorso un mese dalla data di esame con esito negativo.
Ogni seduta di esame deve essere verbalizzata ed ai candidati risultati
idonei verrà rilasciato il c.f.p. richiesto, a cura dell’ufficio
provinciale nella cui giurisdizione si è svolto l’esame.
I funzionari della direzione generale m.c.t.c., appartenenti alla ex
carriera direttiva tecnica in servizio presso gli uffici provinciali
m.c.t.c., saranno designati quali esaminatori dai direttori dei medesimi
uffici provinciali.
13. Rinnovo del certificato di formazione professionale. Per ottenere il
rinnovo quinquennale del certificato di formazione professionale,
nell’anno che precede la scadenza di validità, l’interessato dovrà
seguire i corsi di aggiornamento relativi alla sua formazione e superare
i successivi esami.
Il rinnovo del certificato di formazione comporta il ritiro del
certificato in scadenza e il rilascio di un nuovo certificato.
La nuova data di scadenza decorrerà dalla data di scadenza prevista dal
precedente certificato, esempio: certificato di primo rilascio avente
scadenza 20 novembre 1997 esami di aggiornamento superati favorevolmente
il 15 maggio 1997.
Il nuovo certificato rilasciato in sostituzione del precedente ed emesso
(per esempio) il 30 maggio 1997 avrà scadenza di validità al 20 novembre
2002.
Analogamente si procede qualora il corso di formazione ed il superamento
del relativo esame avvengano in data successiva alla data di scadenza
del c.f.p. posseduto.
In caso di estensione di validità ad una o più specializzazioni, a
seguito di frequenza dei prescritti corsi di formazione specialistici e
superamento dei relativi esami, il certificato in possesso del candidato
(in corso di validità) verrà ritirato e verrà sostituito con un nuovo
certificato comprendente le nuove specializzazioni.
In questo caso tuttavia la data di validità del nuovo certificato sarà
sempre quella prevista dal certificato originario in possesso del
candidato medesimo.
14. Approvazione del corso di formazione. Il corso di formazione dovrà
essere preventivamente autorizzato dall’ufficio provinciale della
motorizzazione civile competente territorialmente, allegando la
documentazione prevista all’allegato 2 del decreto 15 maggio 1997.
Ai sensi del marginale 240202 [1] e [2] dell’appendice B4, l’ufficio
provinciale competente per territorio deve rilasciare di volta in volta
nulla osta scritto nel rispetto di quanto previsto nel sopraindicato
marginale.
Si stabilisce in particolare che per quanto concerne l’idoneità dei
locali e delle attrezzature didattiche, dove hanno sede i corsi,
dovranno essere tenute presenti, in linea di massima, le disposizioni
attualmente adottate per le autoscuole.
15. Attività di vigilanza da parte degli uffici provinciali. L’attività
di vigilanza deve essere eseguita oltre che ovviamente durante lo
svolgimento dei corsi, anche nella fase di predisposizione del corso,
prima del rilascio del nullaosta; essa ha come oggetto sia la
ricognizione dei locali per lo svolgimento delle sedute di insegnamento
e per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, sia l’esecuzione dei
necessari riscontri circa il rispetto di quanto indicato nel nullaosta
all’effettuazione del corso ed alla tenuta dei registri di cui al punto
6 dell’allegato 2 al decreto ministeriale 15 maggio 1997.
Qualora vengano riscontrate irregolarità durante lo svolgimento dei
corsi, le stesse dovranno essere sempre oggetto di contestazione scritta
da parte del direttore dell’ufficio provinciale, con la quale verrà
stabilito un termine per ottemperare alle disposizioni ritenute
necessarie ai fini della regolarità del corso, che nel frattempo dovrà
essere sospeso.
In caso di inottemperanza ulteriore alle disposizioni impartite, il
nullaosta alla tenuta del corso dovrà essere revocato e ne dovrà essere
data comunicazione a questa sede, che adotterà i provvedimenti di
competenza.
16. Corrispondenza tra certificati di formazione professionale (c.f.p.)
rilasciati ai sensi del decreto ministeriale n. 571 e c.f.p. rilasciati
ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997.
In applicazione di quanto previsto nel decreto ministeriale 15 maggio
1997, articolo 6, comma quinto, è possibile convertire il c.f.p. mod. MC
814A (di colore arancione) nel corrispettivo c.f.p. mod. MC 8148 (di
colore azzurro) secondo la seguente tabella di compatibilità e
conservando la medesima data di scadenza.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
|
Sigla rif.
indicata nel c.f.p. |
Sigla rif.
indicata nel c.f.p. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.6 - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEI VEICOLI PER LA CUI GUIDA È NECESSARIO
IL c.f.p.
Veicoli |
Classi |
c.f.p. |
Corso |
|
|
ammesse |
escluse |
|||
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna |
tutte |
1 e 7 |
B |
base |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna |
tutte |
1 e 7 |
A-B |
base + Sc |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto esplosivi |
tutte |
7 |
B |
base + Se |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + materie radioattive |
tutte |
1 |
B |
base + Sr |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto esplosivi + materie radioattive |
tutte |
- |
B |
base + Se, |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna + trasporto esplosivi |
tutte |
7 |
A-B |
base+Sc |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna + materie radioattive |
tutte |
1 |
A-B |
base+Sc |
|
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna + trasporto esplosivi + materie radioattive |
tutte |
- |
A-B |
base+Sc |
9.9.6.1 - TABELLA DI COMPATIBILITA’ FRA CORSO FREQUENTATO - TIPO DI VEICOLO - CLASSI AMMESSE
|
Titolo del
corso di formazione frequentato |
Tipo del veicolo |
Sigle di
riferimento indicate nel c.f.p. |
|
Classi non ammesse al trasporto |
Sigla da digitare |
|
Corso base |
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna |
B |
Tutte tranne le classi 1 e 7 |
1 e 7 |
B |
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna |
A - B |
Tutte tranne le classi 1 e 7 |
1 e 7 |
A |
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna |
|
|
|
|
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna |
B |
Tutte tranne la classe 1 |
1 |
B7 |
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna |
B |
Tutte |
Nessuna |
17 |
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna |
A - B |
Tutte tranne la classe 7 |
7 |
A1 |
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna |
A - B |
Tutte tranne la classe 7 |
1 |
A7 |
|
Corso base +
|
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna |
A - B |
Tutte |
Nessuna |
T |
TABELLA 9.9.6.2.
Tipo di corso |
Numero minimo sedute di insegnamento |
Numero delle domande che compongono il questionario d’esame |
Durata dell’esame scritto |
Numero minimo di risposte esatte per superare l’esame |
|
Corso base |
18 |
25 |
45’ |
17 |
|
Corso di specializzazione trasporto in cisterne |
12 |
15 |
45’ |
10 |
|
Corso di specializzazione materie ed oggetti esplodenti |
8 |
15 |
45’ |
10 |
|
Corso di specializzazione materie radioattive |
8 |
15 |
45’ |
10 |
|
Corso base di aggiornamento |
8 |
15 |
45’ |
10 |
|
Corso di aggiornamento cisterne |
8 |
15 |
45’ |
10 |
|
Corso di aggiornamento per la specializzazione in esplosivi, materie ed oggetti esplodenti |
8 |
15 |
45’ |
10 |
|
Corso di aggiornamento per le materie radioattive |
8 |
15 |
45’ |
10 |
Decreto
ministero dei trasporti 15 maggio 1997 allegato 3.
accordo a.d.r. - emendamenti 1997.
Allegato B: disposizioni relative al mezzo di trasporto e al trasporto.
(Omissis).
Formazione speciale dei conducenti dei veicoli.
10 315 [1] I conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose in
cisterne fisse o smontabili, i conducenti di veicoli-batteria aventi una
capacità totale superiore a mille litri e i conducenti di veicoli che
trasportano materie pericolose in contenitori-cisterna aventi una
capacità individuale superiore a tremila litri per unità di trasporto,
devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da
un’organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la
partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei
relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono soddisfare
durante il trasporto di merci pericolose in cisterna.
10 315 [2] I conducenti di veicoli la cui massa massima ammissibile
superi 3500 kg che trasportano merci pericolose, diversi dai veicoli
trattati al precedente paragrafo [1], e quando lo richiedono le
disposizioni della seconda parte del presente allegato e i conducenti di
altri veicoli devono avere un certificato rilasciato dalla autorità
competente o da un’organizzazione riconosciuta da quella autorità
attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al
superamento dei relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono
soddisfare durante il trasporto di merci pericolose diverso da quello in
cisterne.
10 315 [3] Ad intervalli di cinque anni, il conducente del veicolo deve
poter provare, per mezzo di una appropriata attestazione riportata sul
suo certificato dalla autorità competente o da un’organizzazione
riconosciuta da quella autorità, che ha seguito, durante l’anno
precedente la scadenza di validità del certificato, un corso di
aggiornamento ed ha superato gli esami relativi. La data da prendere a
riferimento per il nuovo periodo di validità è la data di scadenza del
certificato.
10 315 [4] I conducenti di veicoli di cui ai paragrafi [1] e [2] devono
seguire un corso di formazione di base. La formazione deve essere
fornita nel quadro di un corso di preparazione approvato dall’autorità
competente. Essa ha come scopo fondamentale la sensibilizzazione ai
rischi insiti nel trasporto di merci pericolose nonché l’acquisizione,
da parte degli interessati, delle nozioni fondamentali per minimizzare
le probabilità che un incidente avvenga, e se avviene, per assicurare la
messa in atto di misure di sicurezza che potrebbero dimostrarsi
necessarie per loro stessi, per la popolazione e per l’ambiente, e per
limitare gli effetti dell’incidente in questione. Questa formazione, che
deve comprendere un’esperienza pratica personale, deve parimenti, come
formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattare almeno
gli argomenti definiti al marginale 240 102 dell’appendice B.4.
10 315 [5] I conducenti di veicoli previsti al paragrafo [1] devono
seguire un corso di formazione specializzato per il trasporto in
cisterne, che deve vertere almeno sugli argomenti definiti nel marginale
240 103 dell’appendice B.4.
10 315 [6] I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose
della classe 1 o della classe 7 devono seguire un corso di formazione
specializzato che verta sulle prescrizioni particolari applicabili a
tali classi, (vedere marginale 11 315 e 71 315 ).
10 315 [7] I corsi iniziali o di aggiornamento di formazione di base e i
corsi iniziali o di aggiornamento di formazione specializzata possono
essere effettuati sotto forma di corsi polivalenti, realizzati in modo
integrato, nella stessa occasione e dallo stesso organismo di
formazione.
10 315 [8] I corsi di formazione iniziale, i corsi di aggiornamento i
lavori pratici e gli esami, come pure il ruolo delle autorità
competenti, devono rispondere alle disposizioni dell’appendice B.4.
10 315 [9] Ogni certificato di formazione conforme ai requisiti di
questo marginale ed emesso in accordo con il modello riprodotto in
appendice B.6 dall’autorità competente di una parte contraente o da
qualsiasi organizzazione riconosciuta da quelle autorità, deve essere
accettato durante il suo periodo di validità dalle autorità competenti
di altri paesi contraenti.
10 315 [10] Il certificato deve essere redatto nella lingua o in una
delle lingue del paese dell’autorità competente che ha rilasciato il
certificato, o ha riconosciuto l’organizzazione che l’ha rilasciato, e
parimenti, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco,
in inglese, in francese o in tedesco, salvo disposizioni contrarie degli
accordi conclusi fra i paesi interessati dall’operazione di trasporto.
(Omissis).
11 315 [1] Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del
veicolo, le prescrizioni del marginale 10 315 si applicano ai conducenti
di veicoli che trasportano materie o oggetti della classe 1.
11 315 [2] I conducenti di veicoli che trasportano materie ed oggetti
della classe 1 devono seguire un corso di formazione specializzato che
verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 240 104
dell’appendice B.4.
11 315 [3] Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in
uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione
equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che
abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo [2], questi può essere
dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione. (Omissis).
CLASSE 7. (Omissis).
71 315 [1] Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del
veicolo,
le prescrizioni del marginale 10 315 relative alla formazione approvata
e al rilascio di un certificato di formazione approvata, si applicano
ai:
a) conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive
previste da una delle schede da 5 a 8 o da 10 a 13;
b) conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive non
fissili previste dalla scheda nove, se il numero totale dei colli
contenenti le materie radioattive trasportate sul veicolo supera dieci o
se la somma degli indici di trasporto sul veicolo è superiore a tre.
71 315 [2] I conducenti dei veicoli previsti al precedente paragrafo [1]
devono seguire un corso di specializzazione che verta almeno sugli
argomenti definiti al marginale 240 105 dell’appendice B.4.
71 315 [3] I conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive
contemplate dalla scheda nove, se il numero totale dei colli contenenti
materie radioattive trasportati non è superiore a dieci e se la somma
degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a tre, devono
avere una formazione appropriata e corrispondente alle loro
responsabilità. Tale formazione deve permettere loro una
sensibilizzazione ai pericoli di radiazione che comporta il trasporto di
materie radioattive. Una tale formazione di sensibilizzazione deve
essere attestata da un certificato rilasciato dal loro datore di lavoro.
71 315 [4] Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in
uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione
equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che
abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo [2], questi può essere
dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione.
(Omissis).
Appendice B.4: disposizioni relative alla formazione dei conducenti di
veicoli che trasportano merci pericolose.
240 000 - 240 099 (Omissis).
Sezione 1: Generalità, struttura della formazione e programma di
formazione.
240 100 [1] La formazione deve essere conforme alle disposizioni della
presente appendice, sulla base dei marginali 10 315, 11 315 e 71 315.
240 100 [2] Le indispensabili conoscenze teoriche e pratiche devono
essere impartite mediante corsi di formazione teorica ed esercizi
pratici. Tali conoscenze devono essere verificate mediante un esame.
Struttura.
240 101 La formazione iniziale e gli aggiornamenti devono essere
impartiti sotto forma di corso di base e, se necessario, di
specializzazione.
240 102 I corsi di base devono vertere almeno sui seguenti argomenti:
a) prescrizioni generali applicabili al trasporto delle merci
pericolose;
b) principali tipi di rischi;
c) informazione relativa alla protezione dell’ambiente attraverso
il controllo del trasferimento di rifiuti;
d) misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai vari tipi
di rischio;
e) comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, sicurezza
della circolazione, conoscenze di base relative all’utilizzo di
equipaggiamenti di protezione, ecc.);
f) etichettaggio e segnalazione dei pericoli;
g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare
durante un trasporto di merci pericolose;
h) lo scopo ed il funzionamento dell’equipaggiamento tecnico dei
veicoli;
i) divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un
contenitore;
j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle
merci pericolose;
k) informazioni generali riguardanti la responsabilità civile;
l) informazione sulle operazioni di trasporto multimodale;
m) manipolazione ed ammaraggio dei colli.
240 103 Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve
vertere almeno sui seguenti argomenti: a) Comportamento su strada
dei veicoli, compresi gli spostamenti del carico;
b) Prescrizioni speciali relative ai veicoli;
c) Conoscenza generale teorica dei vari sistemi di carico e di
scarico dei veicoli;
d)Disposizioni supplementari specifiche riguardanti
l’utilizzazione di tali veicoli (certificati di approvazione,
contrassegni di approvazione, segnalazione ed etichettaggio, ecc.)
240 104 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed
oggetti della classe 1 deve vertere almeno sui seguenti argomenti: a)
Rischi insiti nelle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;
b) Prescrizioni particolari riguardanti il carico in comune di
materie ed oggetti della classe 1.
240 105 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie
radioattive della classe 7 deve vertere almeno sui seguenti argomenti:
a) Rischi specifici connessi alle radiazioni ionizzanti;
b) Prescrizioni particolari riguardanti l’imballaggio, la
manipolazione, il carico in comune e l’ammaraggio delle materie
radioattive;
c) Disposizioni particolari da prendere in caso di incidente che
coinvolga delle materie radioattive.
Programma di formazione iniziale
240 106 [1] La durata minima della parte teorica di ogni corso di
formazione iniziale o parte di corso polivalente, deve essere costituita
nel modo seguente: corso di base, diciotto sedute di insegnamento; corso
di specializzazione per il trasporto in cisterne, dodici sedute di
insegnamento; corso di specializzazione per il trasporto di materie ed
oggetti della classe, diciotto sedute di insegnamento; corso di
specializzazione per il trasporto di materie radioattive, otto sedute di
insegnamento. La durata totale del corso polivalente può essere definita
dall’autorità competente, che deve mantenere la durata del corso di base
e del corso di specializzazione per il trasporto in cisterne ma che può
completarli mediante corsi specializzati con corsi ridotti per le classi
1 e 7.
240 106 [2] Le sedute di insegnamento durano in linea di massima
quarantacinque minuti.
240 106 [3] Normalmente non possono essere effettuate più di otto sedute
di insegnamento al giorno.
240 106 [4] Le esercitazioni pratiche individuali saranno svolte in
collegamento con il corso teorico, e dovranno trattare almeno il pronto
soccorso, la lotta contro l’incendio e le disposizioni da prendere in
caso di accidente ed incidente.
Programma di aggiornamento
240 107 [1] I corsi di aggiornamento svolti ad intervalli regolari hanno
lo scopo di aggiornare le conoscenze dei conducenti; questi devono
trattare le novità, tecniche o giuridiche, o riguardanti le materie da
trasportare.
240 107 [2] I corsi di aggiornamento devono essere conclusi prima del
termine del periodo indicato al marginale 10 315 [3].
240 107 [3] La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di
almeno un giorno.
240 107 [4] Ogni corso non deve prevedere più di otto sedute di
insegnamento al giorno.
240 108-240 199 (Omissis).
Sezione 2 : approvazione del corso.
Procedura
240 200 I corsi di formazione devono essere approvati
dall’autorità competente.
240 201 [1] Questa approvazione deve essere rilasciata dietro richiesta
scritta.
240 201 [2] La richiesta di approvazione deve essere correlata dai
seguenti documenti: a) Un programma di formazione dettagliato che
precisi le materie insegnate e che indichi il piano di svolgimento ed i
metodi di insegnamento previsti;
b) La qualificazione ed il campo di attività del personale
docente;
c) Informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui
materiali pedagogici come pure sui mezzi messi a disposizione per i
lavori pratici;
d) Le condizioni di partecipazione ai corsi, come ad esempio il
numero dei partecipanti.
240 201 [3] L’autorità competente deve organizzare la supervisione dei
corsi e degli esami.
Concessione dell’approvazione
240 202 [1] L’autorità competente deve rilasciare l’approvazione scritta
e dietro riserva delle seguenti condizioni: a) la formazione deve
essere svolta conformemente ai documenti che accompagnano la richiesta;
b) l’autorità competente si riserva il diritto di inviare delle
persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione ed agli esami;
c) l’autorità competente deve essere informata in tempo delle
date e dei luoghi di ogni corso di formazione;
d) l’approvazione può essere ritirata se non sono soddisfatte le
condizioni di approvazione.
240 202 [2] Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in
questione sono corsi di base o di specializzazione, o ancora se sono
corsi di formazione iniziale o di aggiornamento.
240 203 Se, dopo aver ricevuto una approvazione per un corso di
formazione, l’organismo di formazione ritiene di apportare delle
modifiche sulle specifiche fissate per tale approvazione, l’organismo in
questione deve richiederne preventivamente l’autorizzazione all’autorità
competente, in particolare se si tratta di modifiche riguardanti il
programma di formazione.
240 204-240 299 (Omissis).
Sezione 3: Prescrizioni applicabili ai corsi di formazione.
240 300 L’organismo di formazione deve garantire che gli istruttori
conoscano bene e tengano conto degli ultimi sviluppi delle
regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione relative al
trasporto delle merci pericolose. L’insegnamento deve essere pratico. Il
programma di insegnamento deve essere stabilito in conformità
all’approvazione, sulla base degli argomenti previsti nei marginali da
240 102 a 240 105. La formazione iniziale e di aggiornamento devono
comprendere anche esercitazioni pratiche individuali (vedere marginale
240 106).
240 301 ÷ 240 399 (Omissis).
Sezione 4: Esami.
Corsi iniziali di base.
240 400 [1] Al completamento del corso, comprese le esercitazioni
pratiche, dovrà essere sostenuto un esame.
240 400 [2] Durante l’esame, il candidato deve provare di possedere le
conoscenze, l’acume e le capacità necessarie per esercitare la
professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose,
come previsto dal corso di formazione di base.
240 400 [3] A tal fine, l’autorità competente o la commissione d’esame
da questa approvata, deve preparare un elenco di domande che vertono
sugli argomenti elencati al marginale 240 102. Le domande poste durante
l’esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono
essere a conoscenza prima dell’esame, delle domande scelte nell’elenco.
240 400 [4] I corsi di formazione generale possono essere oggetto di un
esame unico.
240 400 [5] Ogni autorità competente deve supervisionare le modalità di
esame.
240 400 [6] Gli esami devono essere effettuati scritti o mediante una
combinazione di scritto e orale. Il candidato deve rispondere almeno a
venticinque domande scritte. L’esame deve durare almeno quarantacinque
minuti. Le domande possono essere di vari livelli di difficoltà e
possedere diversi valori ponderali.
Corsi iniziali di specializzazione per il trasporto in cisterne o per
il trasporto di materie e oggetti esplosivi o di materie radioattive.
240 401 [1] Il candidato che ha superato l’esame relativo al corso di
base e seguito il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne
e/o il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie
radioattive è autorizzato a presentarsi all’esame che attesta la sua
specializzazione.
240 401 [2] Tale esame deve svolgersi e deve essere supervisionato nelle
stesse condizioni di quelle indicate nel precedente marginale 240 400.
240 401 [3] Ogni corso di specializzazione deve prevedere almeno
quindici domande.
Corsi di aggiornamento.
240 402 [1] Dopo aver seguito un corso di aggiornamento, il candidato è
autorizzato a sostenere l’esame corrispondente alla sua formazione.
240 402 [2] L’esame deve essere condotto e supervisionato sulle stesse
basi di quelle del precedente marginale 240 400.
240 402 [3] Ogni corso di aggiornamento deve prevedere almeno 15
domande.
240 403-240 499. (Omissis)
Sezione 5: Certificato di formazione del conducente.
240 500 [1] Conformemente al paragrafo [9] del marginale 10 315, il
certificato deve essere rilasciato:
Dopo aver seguito un corso di formazione di base, a condizione che il
candidato abbia superato l’esame conformemente al precedente marginale
240 400;
Ricorrendo il caso, dopo aver completato un corso di specializzazione
per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie ed oggetti
esplosivi o di materie radioattive, o dopo aver acquisito le conoscenze
previste al marginale 11 315 [3] o al marginale 71 315 [3], a condizione
che il candidato abbia superato l’esame conformemente al precedente
marginale 240 401.
240 500 [2] Il certificato deve essere rinnovato se il candidato
fornisce la prova della sua partecipazione ad un corso di aggiornamento
conformemente al marginale 10 315 [3] e se ha superato l’esame
conformemente al precedente marginale 240 402.
240 501-249 999. (Omissis).
Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.
Con D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 è stata recepita la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di persone, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
L'articolo 14 del D. Lgs. individua la materia oggetto della norma e, cioè, l'obbligo, per i conducenti di veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, di seguire un corso di qualificazione iniziale e l'obbligo di formazione periodica. La frequenza di questi corsi è necessaria per poter ottenere la carta di qualificazione del conducente. Nel medesimo articolo è previsto di estendere le sanzioni previste per guida senza patente anche ai conducenti professionali che guidano senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente, modificando così il comma 15 dell'articolo 116 del vigente codice della strada..
L'articolo 15 che contiene la disciplina del campo di applicazione, stabilisce che la disciplina normativa si estende sia ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose, sia aí conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o al SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilite sul territorio italiano.
Il successivo articolo 16 prevede i casi in cui non è necessaria la carta di qualificazione del conducente, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della direttiva 2003/59/CE.
Le deroghe prevedono che la carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
L'articolo 17, a salvaguardia dei diritti acquisiti, stabilisce che coloro che già effettuano attività di autotrasporto possono ottenere la carta di qualificazione del conducente per documentazione, sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono quindi esentati dalla qualificazione iniziale i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
I suddetti conducenti richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, relativo al sistema sanzionatorio e detrazione di punti, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
L'articolo 18 fissa l'età minima per; poter condurre veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone, precisando che, i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:
a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E;
La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione. .
L'articolo 19 stabilisce che la carta di qualificazione professionale si consegue dopo aver superato uno specifico corso ed aver sostenuto, con esito positivo un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate all'allegato 1 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nel medesimo articolo 19 è previsto che i corsi possano essere svolti solo dalle autoscuole, che ai sensi dell'art. 123 del codice della strada sono deputate alla formazione dei conducenti, nonché da soggetti che saranno autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di criteri che saranno fissati con apposito decreto. Viene stabilito, altresì che l'esame per conseguire la carta di qualificazione del conducente è svolto da funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti. Conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della direttiva 2003/59/CE, i conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva 96/26/CE e successive modifiche ed integrazioni, sono esentati dalla frequenza dei corsi previsti dall'articolo 19 e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
L'articolo 20 relativo alla formazione periodica, prevede l'obbligo di rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente. Il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso per perfezionare le conoscenze dei conducenti per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Nel medesimo articolo si è stabilito di estendere le sanzioni previste per guida con patente scaduta di validità anche ai conducenti professionali che guidano senza aver provveduto al rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Lo stesso articolo contiene modifiche all'articolo 126, c. 7, del codice della strada, prevedendo una sanzione per la guida con carta di qualificazione del conducente scaduta di validità, e all'articolo 216 inserendo al comma 1 l'ipotesi di ritiro, come sanzione accessoria, anche della carta di qualificazione del coducente.
L'articolo 21 stabilisce che possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti residenti in Italia, nonché i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia; i corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia anche da conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
L'articolo 22, relativo al codice comunitario, prevede che il modello della carta di qualificazione dei conducenti è conforme al modello previsto all'allegato 2 della direttiva 2003/59/CE, riportato all'allegato 2 del decreto in esame. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate dagli altri Stati dell'Unione europea sono riconosciute in Italia senza che il titolare debba attivare alcuna procedura di riconoscimento.
Lo stesso articolo prevede che la carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello previsto dall'allegato II del decreto, e che, in corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.
L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.
I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.
L'articolo
23 estende la disciplina prevista dall'art. 126 bis del codice della strada
anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché ai certificati di
abilitazione professionale di tipo KB previsti dall'art. 116, comma 8, del
codice della strada. Viene precisato che in caso di perdita totale del
punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è
revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'art.
126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida
determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la
carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione
professionale di tipo KB. Questa previsione è necessaria dal momento che la
patente di guida è il presupposto per poter conseguire la carta di
qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di
tipo KB.
Guida dei filoveicoli
Per la guida dei filoveicoli è necessario essere in possesso della
patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione
professionale nel caso di guida di filoveicoli per trasporto di persone
e di un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della
direzione generale della m.c.t.c., su proposta dell’azienda interessata.
La categoria di patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
L’esame per il conseguimento del certificato di idoneità deve essere
preceduto da un periodo di esercitazione nella condotta di un veicolo
filoviario da effettuarsi con l’assistenza di un guidatore già
autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell’azienda
che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
Superato l’esame con esito favorevole viene rilasciato un certificato di
idoneità che abilita a condurre vetture filoviarie presso qualsiasi
azienda.
La validità del certificato è la stessa della patente di guida in
possesso dell’interes-sato e viene confermata congiuntamente ad essa. Al
certificato di idoneità si applicano le disposizioni relative alla
revisione, sospensione e revoca della patente di
guida.
Trasferimento di residenza o di abitazione
La regola che disciplina la procedura in esame ha subito notevoli
modifiche rispetto alla prima formulazione: il regolamento approvato con
il d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, ha totalmente sostituito il comma
undicesimo dell’articolo 116 codice della strada.
Attualmente il titolare di patente di guida che cambia residenza da uno
ad altro comune o cambia abitazione nell’ambito dello stesso comune non
ha più l’obbligo di recarsi di persona presso gli uffici della
prefettura per l’annotazione sulla patente.
Tale aggiornamento viene effettuato dal competente ufficio centrale
della direzione generale della m.c.t.c. che trasmette per posta, alla
nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sul documento.
A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
direzione generale della m.c.t.c., per via telematica o su supporto
magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla direzione generale
della m.c.t.c. notizia dell’ avvento trasferimento di residenza, nel
termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica.
Attualmente non esiste nessuna sanzione per chi non appone sulla patente
il tagliando di convalida del cambio di residenza o di abitazione o non
esibisca la ricevuta rilasciata dal comune.
Circolare
ministero dei trasporti e della navigazione 21 maggio 1999 n. 30.
Direttiva n. 91/439/Cee. Applicazione.
Il 1° luglio 1996 è entrato in vigore il decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 che ha recepito la direttiva
n. 91/439/Cee concernente le patenti di guida. Il suddetto decreto
dispone, all’articolo 1 comma secondo, che le patenti di guida
rilasciate dagli stati membri dell’unione €pea conformemente al modello
comunitario descritto all’allegato 1 dello stesso decreto, sono
equiparate alle patenti di guida italiane.
A seguito di osservazioni della commissione, con decreto del ministro
dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 è stato modificato
l’articolo 1, comma secondo, del suddetto d.m. 8 agosto 1994,
sopprimendo le parole “conformemente al comma precedente“. In virtù di
tale modifica, i titolari di patenti di guida rilasciate da stati membri
dell’unione €pea, anche se le stesse non sono conformi a quelle previste
dalla direttiva n. 91/439/Cee, possono convertire detti documenti in
equipollenti patenti italiane, entro un anno dall’acquisizione della
residenza in Italia, ovvero hanno la possibilità di conservarli, secondo
le modalità più avanti descritte.
Recentemente, la commissione ha inviato alla repubblica italiana un
parere motivato contenente ulteriori osservazioni in ordine
all’applicazione, nel nostro paese, della stessa direttiva n. 91/439/Cee.
In particolare, vengono contestate alcune formalità imposte dall’Italia,
connesse alla procedura di riconoscimento delle patenti rilasciate in
altri stati comunitari.
Preso atto di dette osservazioni, si indicano, di seguito, le
conseguenti istruzioni necessarie per consentire agli uffici provinciali
la corretta applicazione della direttiva n. 91/439/Cee in parola.
Si precisa che alcune delle seguenti istruzioni attengono a procedure
già utilizzate da codesti uffici e che non hanno subito alcuna
variazione; altre istruzioni attengono invece a procedure già in uso ma
alle quali è stata apportata qualche variazione; altre, ancora (come ad
esempio la procedura specificata al paragrafo 3) sono innovative.
Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in stati membri
dell’unione €pea.
L’articolo 1 del d.m. 8 agosto 1994, così come modificato dal d.m. 14
novembre 1997 dispone che le patenti di guida rilasciate dagli stati
membri dell’unione €pea sono equiparate ai documenti di guida italiani.
Al successivo comma terzo è disposto che il titolare di una patente di
guida in corso di validità rilasciata da uno stato membro dell’unione,
che acquisisce in Italia la residenza, è tenuto all’osservanza delle
disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di
controllo medico, di disposizioni fiscali. Inoltre, sul documento
possono essere riportate le iscrizioni delle menzioni indispensabili
alla gestione del medesimo. Il titolare di una patente di guida
rilasciata da uno stato membro, acquisita la residenza in Italia, ha la
facoltà di convertirla in equipollente documento italiano, senza obbligo
di osservanza di alcun limite temporale, ovvero ha la possibilità di
conservarla. Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida
rilasciata da uno stato membro, il titolare ha la facoltà di richiedere
agli uffici provinciali la procedura di riconoscimento.
Tale procedura, si precisa, è facoltativa e la presentazione
dell’istanza è rimessa alla sola e piena disponibilità del titolare
della patente di guida rilasciata da altro stato comunitario. La
richiesta di riconoscimento deve essere corredata da:
un’autocertificazione in carta semplice, con cui il titolare della
patente rilasciata da altro stato comunitario dichiari la propria
residenza anagrafica in Italia; l’attestazione del versamento di lire
ventimila (€ 10,32) sul c/c n. 4028; l’attestazione del versamento di
lire diecimila (€ 5,16) sul c/c n. 9001.
A seguito di tale richiesta, l’ufficio provinciale rilascia un tagliando
che deve essere apposto sul documento di guida. Su detto tagliando sono
indicati, in conformità a quanto prescritto dal già citato articolo 1,
comma terzo, della direttiva n. 91/439/Cee: il numero della patente di
guida estera e del tagliando di convalida; il codice antifalsificazione;
la nuova residenza; la scadenza di validità.
La procedura di riconoscimento, oltre a consentire una migliore gestione
della patente, permette anche al suo titolare di ottenere in tempi
rapidi un duplicato della stessa in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione. Se il riconoscimento non fosse stato effettuato, i
competenti uffici italiani non sarebbero quindi a conoscenza
dell’esistenza o della validità della patente di cui si chiede il
duplicato e dovranno richiedere le necessarie notizie alle autorità
dello stato membro che ha rilasciato il documento, per il tramite delle
rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale e ciò con
evidente riflesso sui tempi di rilascio, che potrebbero essere anche
considerevolmente lunghi, essendo legati ai tempi di ricezione delle
notizie dello stato membro interpellato.
Nell’attestazione dell’autorità estera che ha provveduto al rilascio
della patente da duplicare (con relativa traduzione, se necessaria),
devono essere specificati, oltre a tutti i dati relativi alla patente da
duplicare, anche se la stessa è in corso di validità, l’eventuale data
di scadenza, e che su di essa non gravano provvedimenti sanzionatori.
Inoltre, fino a quando non perverranno le informazioni richieste da
quest’amministrazione al ministero dell’interno, che saranno
tempestivamente comunicate con lettera circolare, gli uffici provinciali
devono accettare, a corredo della domanda di duplicato, esclusivamente
la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presentata alle
competenti autorità italiane.
Bisogna peraltro sottolineare che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione di una patente di guida comunitaria non registrata in
Italia, non può essere rilasciato il permesso provvisorio di guida.
L’ufficio provinciale, una volta ottenuti dall’autorità estera i dati
inerenti alla patente di cui il titolare ha perduto il possesso, dovrà
sollecitamente procedere al rilascio del duplicato, ai sensi
dell’articolo 8, comma quinto, del d.m. 8 agosto 1994.
Validità delle patenti rilasciate da stati membri, i cui titolari
hanno acquisito la residenza in Italia.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma terzo del d.m. 8
agosto 1994, il titolare di patente di guida rilasciata da uno stato
membro che acquisisce la residenza in Italia deve osservare le
disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e
di controllo medico.
La commissione, a riguardo, ha specificato che “1’articolo 1.3 deve
essere interpretato nel senso che le disposizioni mediche devono trovare
applicazione a partire dal momento in cui viene acquisita la residenza
in un altro stato membro“.
Per determinare, dunque, la data di scadenza di validità della patente
di guida rilasciata da altro stato comunitario, occorre fare riferimento
al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia e non
alla data di conseguimento della patente estera. Si precisa che la data
di acquisizione della residenza può essere autocertificata.
A titolo esemplificativo si propongono tre casi, facendo sempre
riferimento al titolare di patente di guida rilasciata da uno stato
comunitario che acquisisce la residenza in Italia il 31 marzo 1999:
a) patente B (di titolare di età inferiore a cinquanta anni) che
non riporti alcuna data di scadenza. A questa patente verrà attribuita
un periodo di validità di dieci anni decorrente dal giorno di
acquisizione della residenza in Italia; nella fattispecie in esame, la
scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009;
b) patente B (di titolare di età inferiore a cinquanta anni) che
scada di validità il 14 novembre 2001. Detta data di scadenza resta
invariata. La data di scadenza prevista dallo stato membro che ha
rilasciato la patente non varia quando, tra la data di acquisizione
della residenza in Italia e la scadenza riportata sulla patente
intercorra un periodo inferiore o uguale a quello disposto dall’articolo
126 del codice della strada M;
c) patente B (di titolare di età inferiore a cinquanta anni) che
abbia scadenza di validità il 6 agosto 2009. A detta patente verrà
attribuita una validità di dieci anni decorrente dal giorno di
acquisizione della residenza. Nella fattispecie in esame, la scadenza
sarà stabilita al 31 marzo 2009. Nel caso esemplificato, infatti, il
periodo compreso tra la data di acquisizione della residenza in Italia
ed il periodo di validità stabilito dallo stato che ha rilasciato la
patente, è superiore a quello previsto dall’articolo 126 del codice
della strada.
Rinnovo di validità delle patenti di guida rilasciate in altro stato
comunitario.
La direttiva n. 2000/56/Cee prevede, al punto 1, comma terzo, che gli
stati membri sono tenuti a riconoscere le patenti di guida in corso di
validità, rilasciate in altri stati comunitari. Tuttavia, può
verificarsi il caso in cui la patente di guida rilasciata in uno altro
stato membro scada di validità dopo che il titolare abbia acquisito la
residenza in Italia e senza che abbia provveduto a richiedere il
riconoscimento.
Al riguardo, deve precisarsi che la commissione, accogliendo il
principio sancito dalla corte di giustizia con la sentenza n. C-193/94,
ha affermato che bisogna distinguere “il diritto di condurre un veicolo
dal documento di guida“. Di conseguenza, nel caso in esame, il diritto
di guidare è fatto salvo anche se il documento di guida scade di
validità. Qualora dovesse essere richiesto il rinnovo di validità di una
patente rilasciata da altro stato membro è possibile procedere al
rinnovo del documento; in tal caso l’ufficio provinciale dovrà
preliminarmente richiedere all’autori-tà che ha rilasciato la patente da
rinnovare le necessarie informazioni, in particolare se su detto
documento gravino provvedimenti sanzionatori.
Nel caso non fosse evidenziata alcuna irregolarità, sarà possibile
rinnovare il documento utilizzando la stessa procedura informatica
utilizzata per il riconoscimento. Il richiedente dovrà produrre
all’ufficio provinciale della m.c.t.c.: un’auto-certificazione in carta
semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro stato
comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia.
Rinnovo delle patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari
hanno stabilito la loro residenza in altro stato membro.
Nel caso in cui il titolare di una patente di guida rilasciata in Italia
si stabilisca in un altro stato membro e qui il documento scada di
validità, competente al rinnovo è esclusivamente l’autorità dello stato
della nuova residenza.
Infatti , lo stato che ha rilasciato la patente, in generale, non può
essere competente ad applicare le sue regole nazionali all’estero,
secondo il principio di territorialità. L’articolo 1, comma terzo, della
direttiva n. 91/439/Cee stabilisce che gli stati membri possono imporre
le loro regole nazionali concernenti il periodo di validità delle
patenti solo ai titolari che sono effettivamente residenti nello stato
membro.
Per i titolari di patente di guida italiana che trasferiscono la loro
residenza in uno stato membro non si applicano dunque le disposizioni
precisate nella circolare n. 107 del 1997 recante: “rinnovo di validità
di patente di guida all’estero“.
Possibilità di sottoporre a revisione le patenti di guida rilasciate
in altri stati membri.
L’articolo 8, comma secondo, del d.m. 30 settembre 2003 stabilisce che
coloro che acquisiscono la residenza in Italia sono soggetti a tutte le
disposizione di carattere restrittivo che incidono sul documento di
guida.
Fra dette disposizioni si intende comprendere anche la revisione della
patente, provvedimento previsto dall’articolo 128 del codice della
strada.
Al riguardo, com’è noto, l’applicazione dell’articolo 128 del codice
della strada è subordinata all’esistenza di fondati dubbi sulla
persistenza nei titolari di patenti di guida (che abbiano stabilito la
residenza in Italia) dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per
svolgere l’attività di guida.
Nel caso si dovesse procedere a revisione di una patente di guida
comunitaria non registrata, gli uffici provinciali della m.c.t.c.
dovranno procedere secondo le seguenti modalità: il provvedimento di
revisione dovrà essere predisposto dall’ufficio provinciale e,
ovviamente, non potrà essere utilizzato il provvedimento informatizzato;
al momento in cui l’interessato si presenta all’ufficio provinciale per
prenotarsi per la revisione, l’ufficio stesso dovrà provvedere alla
registrazione della patente, utilizzando la procedura indicata al
paragrafo 1 della presente circolare; in ordine alla data di scadenza di
validità della patente oggetto di revisione, valgono le precisazioni
indicate nel paragrafo 2 della presente circolare, salvo che, in sede di
accertamento della commissione medica locale, emerga la necessità di
ridurre la durata di validità del documento di guida.
Riconoscimento di patenti di guida rilasciate in uno stato membro a
seguito di conversione di una patente rilasciata in uno stato
extracomunitario
L’articolo 8, comma sesto, del d.m.30 settembre 2003 stabilisce che le
autorità italiane possono non riconoscere le patenti comunitarie
ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da uno
stato extracomunitario e con il quale non sussistono le condizioni di
reciprocità per la conversione delle patenti di guida.
Pertanto, l’ufficio provinciale della m.c.t.c., prima di duplicare o
sostituire patenti dell’unione €pea rilasciate a seguito di conversione,
deve acquisire, ai sensi dell’articolo 8 comma quinto, del d.m. 8 agosto
1994, informazioni dallo stato dell’unione €pea che ha rilasciato il
documento, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche presenti sul
territorio nazionale, ai fini di conoscere lo stato di provenienza della
patente (ovviamente tale notizia non deve essere richiesta nel caso in
cui sul documento sia già indicato lo stato che aveva originariamente
rilasciato la patente). Se con detto stato non vi sono le condizioni di
reciprocità previste dall’articolo 136 del codice della strada, non è
possibile riconoscere né convertire la citata patente.
Analoga richiesta verrà rivolta all’autorità diplomatica quando si debba
attivare la procedura descritta al paragrafo 1, per le iscrizioni
inerenti al riconoscimento della patente. In tal caso, se il documento
originario è stato rilasciato da uno stato extracomunitario le cui
patenti non vengono convertite in Italia, non può darsi luogo alla
procedura predetta.
Residenza normale
Il d.m. 8 agosto 1994 ha recepito interamente il concetto di residenza
normale, specificato all’articolo 9 della direttiva n. 91/439/Cee.
Tuttavia, l’applicazione pedissequa della disposizione comunitaria non è
ancora attuabile in Italia e quest’ammi-nistrazione sta esaminando
l’argomento con il ministero dell’interno.
Fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni, dunque, gli
uffici provinciali della m.c.t.c. continueranno a seguire le prassi
sinora attuate, richiedendo agli utenti esclusivamente i dati
concernenti la loro residenza “anagrafica“.
La presente circolare sostituisce ed abroga le circolari di seguito
indicate: circolare n. 98 del 27 giugno 1996; circolare n. 21 del 7
gennaio 1998; circolare n. 22 del 13 febbraio 1998.
v. pure:
Francesco Infantino - La patente di guida,
Certificato di abilitazione professionale Quaderni n. 30-31 della
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, ACI Roma, 2001
Francesco Infantino - Automobilisti: continua la semplificazione, Consulenza
Buffetti, n. 32/2000
Francesco Infantino -
La semplificazione delle procedure automobilistiche, Rivista giuridica
della circolazione e dei trasporti, ACI 2000
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