Codice  

 Art. 11. Servizi di polizia stradale.
1.  Costituiscono servizi di polizia stradale:
a)  la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b)  la rilevazione degli incidenti stradali;

c)  la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d)  la scorta per la sicurezza della circolazione;

e)  la tutela e il controllo sull’uso della strada.
2.  Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3.  Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4.  Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Giurisprudenza  

In tema di violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che l'interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l'ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall'art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell'elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.300, che, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Salò, 29 Gennaio 2004)

Sez. II, sent. n. 25165 del 27-11-2006 (ud. del 27-11-2006), (rv. 593393)

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell'Interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell'art. 179, comma 9, cod. strad., ma carente di detta legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, cod. strad., consistita nella circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito, sebbene privo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di sanzione pecuniaria, conseguendone l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabinieri. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Rovigo, 17 Dicembre 2001)

Cass. civ. Sez. I, 14-02-2006, n. 3144 (rv. 590756) Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo c. B.T., Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione, 2006

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada elevato da un reparto dei Carabinieri, la legittimazione passiva va riconosciuta non già all'Arma dei Carabinieri, né ad una articolazione territoriale della stessa (nella specie, Regione Carabinieri Lazio), ma al Ministro dell'Interno, dal quale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dipende funzionalmente l'Arma nello svolgimento dei suoi compiti di pubblica sicurezza.

Sez. I, sent. n. 2633 del 09-02-2005 (rv 582606).

 In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla Polizia stradale, la legittimazione passiva va riconosciuta al Ministero dell'interno, essendo questa l'Amministrazione Centrale cui appartiene il Corpo della Polizia stradale e avendo inoltre detto Ministero specifiche competenze in materia di circolazione stradale nonché il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale, da chiunque espletati. Ne consegue che la detta opposizione non può essere proposta direttamente nei confronti della Polizia stradale.

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso, l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell'interno, proposto contro la sentenza del Giudice di pace, e fondato sul presupposto che essa fosse stata inutiliter data in ragione della mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di custodia e giudizio).

Cass. civ. Sez. I, 01-09-2004, n. 17525 (rv. 576577) Arch. Giur. Circolaz., 2005, 214, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 875

Sez. I, sent. n. 11667 del 23-06-2004 (rv. 573855).

In tema di controllo sull'osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada, l'attività di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non può essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell'utente della strada. Essa rientra a pieno titolo fra i cd. servizi di polizia stradale, che non possono formare oggetto di sindacato in ordine alla loro organizzazione in sede di ricorso avverso le sanzioni, e che - ai sensi dell'art. 11 cod. strad. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - comprendono sia l'attività di prevenzione e sia quella di accertamento delle violazioni, senza che tra le stesse vi sia una funzionalizzazione assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Infatti, spetta al Ministero dell'Interno coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all'art. 12 cod. strad. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e stabilire quali attività di repressione e di accertamento delle violazioni organizzare e con quali forze; e ai Comuni (e alle altre autonomie territoriali), nell'ambito delle proprie attribuzioni e con le limitazioni territoriali che la legge stabilisce (artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, lett. b-f D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in materia, di svolgere anche l'attività di prevenzione dei sinistri stradali. Pertanto, gli enti proprietari delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell'art. 12, comma 3 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), né in via generale e astratta, né in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività stabilite dall'art. 11 citato. ( In applicazione di tali principi la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato nulla sia l'ordinanza -ingiunzione del Prefetto che il verbale dei vigili municipali anche perché l'attività di rilevazione dell'illecito, considerata secondaria rispetto a quella primaria della prevenzione dei sinistri, non era stato preceduto da un'autorizzazione a tali controlli da parte dell'ente proprietario della strada).

Sez. I, sent. n. 5558 del 19-03-2004 (rv 571331).

L'art. 23, comma quinto, del reg. esec. cod. str., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, che consente al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma quarto (ossia al personale di cui al comma primo dello stesso articolo, il quale richiama, a sua volta, il personale di alcune amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del codice (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), può effettuare "la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade") "la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza delle amministrazioni di appartenenza", deve logicamente interpretarsi nel senso che la libera circolazione è consentita a tutto il personale abilitato a svolgere i servizi di polizia stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade. (Nella fattispecie, si trattava di un dipendente dell'A.N.A.S.), onde facilitarne le attività di prevenzione e di accertamento delle relative violazioni, sempreché tale circolazione sia finalizzata alle richiamate attività, e deve, pertanto, escludersi che essa sia consentita in altre ipotesi, quale quella di viaggi per esigenze di tipo personale o privato; tuttavia, proprio al fine di privilegiare l'interesse ad un ampio ed incondizionato svolgimento delle attività predette, senza inopportuni intralci burocratici, la prova della mancanza di connessione tra circolazione e svolgimento di tali attività, ai fini dell'obbligo di pagamento del biglietto, deve essere fornita dall'amministrazione titolare del servizio di trasporto pubblico, e non dall'agente (cui sia contestata la contravvenzione all'obbligo del pagamento del biglietto).

Sez. I, sent. n. 4716 del 09-03-2004 (rv 570878).

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) l'espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al Corpo di Polizia municipale nell'ambito del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, e, quindi, pur spettando al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.), nessuna autorizzazione da parte del Prefetto è necessaria per consentire alla Polizia locale l'accertamento delle violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi alcun potere gerarchico dell'Amministrazione centrale nei confronti dei Corpi della Polizia municipale.

Sez. I, sent. n. 9710 del 17-07-2001, Pref. di Foggia c. Ruglio (rv 548269).

Ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio nel comportamento del vigile urbano che elevi contravvenzione a un soggetto e non a un altro se si siano resi entrambi autori della medesima infrazione al codice della strada (divieto di sosta). L’abuso di ufficio nella formulazione della norma dell’art. 323 cod. pen. conseguente alla entrata in vigore dell’art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, può, infatti, realizzarsi anche con un comportamento omissivo. D’altra parte, la violazione di legge va ravvisata nella inosservanza dell’art. 11, comma primo, lett. a) del codice della strada, che fa obbligo ai soggetti indicati nell’art. 12 dello stesso codice (tra i quali gli appartenenti alla polizia municipale) di procedere alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di contestare la violazione; mentre l’ingiusto vantaggio patrimoniale a favore del soggetto al quale non è stata elevata la contravvenzione è ravvisabile nella esenzione illegittima dal pagamento della somma portata dalla violazione amministrativa. (Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata anche nel punto in cui ha desunto il dolo intenzionale dal fatto che il soggetto al quale non era stata elevata la contravvenzione era il proprietario del locale antistante il luogo ove era posto il divieto).  Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14641 del 23-12-1999 (ud. del 22-11-1999), Battista (p.d. 216325).

Regolamento   

Art. 21. (Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni.
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali è affidato alla specialità polizia stradale della Polizia di stato. La scorta è curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari è affidato all'Arma dei carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Legislazione complementare  

Circ. Ministero dell'interno, 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77 - Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali (Cfr. anche la circolare 13 aprile 1999, n. 300//42387/124/77, che segue).

Si fa riferimento a molteplici richieste di chiarimento pervenute da vari enti ed Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, circa il diritto di accesso ad informazioni relative alle modalità di incidenti stradali.

Allo scopo di uniformare le procedure ed evitare che alcuni uffici forniscano informazioni sulla materia a soggetti estranei, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Com'è noto l'art. 11 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al comma 4, prevede la possibilità di chiedere agli organi di Polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente agli incidenti stradali, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, con le modalità procedurali previste dall'art. 21 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)

Ai fini della corretta applicazione della normativa, bisogna distinguere anzitutto chi sono i soggetti interessati e se nell'incidente siano rimaste ferite persone o da questo siano derivati solo danni a cose.

1. Soggetti interessati.

Su tale questione di ordine generale si è recentemente innestata la problematica dell'individuazione dei soggetti che possono curare il ritiro di atti presso gli Uffici e Comandi delle Forze di Polizia.

Secondo alcune associazioni di categoria tali compiti potrebbero essere assolti soltanto da investigatori privati.

Al riguardo occorre osservare che il ritiro di atti presso pubblici uffici non costituisce un servizio qualificabile in sé come un'attività investigativa. Quest'ultima infatti si caratterizza per la ricerca di notizie che non siano ad immediata disposizione di tutti, ma che invece possano essere acquisite solo attraverso un'opera di indagine cui fa seguito una rielaborazione del mero dato informativo.

Si ritiene quindi che l'attività in questione possa essere espletata da soggetti terzi purché muniti di una delega, rilasciata dal diretto interessato, che legittimi al compimento di una simile attività.

Pertanto possono legittimamente chiedere di accedere agli atti di un procedimento amministrativo i seguenti soggetti:

a) il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;

b) le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.);

c) i soggetti che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;

d) i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può recare pregiudizio.

La legittimazione del richiedente è verificata dall'amministrazione a cui è richiesto l'accesso che, comunque, ha l'obbligo di rispondere anche negativamente ai soggetti non legittimati.

2. Incidenti con soli danni a cose.

Se dall'incidente siano derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alle persone, anche lievissimo), non essendo lo stesso segnalato come reato e non essendosi instaurato alcun procedimento penale, le informazioni o le copie degli atti possono essere date con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi, di cui ad ogni buon fine si allega copia.

3. Incidenti con feriti o mortali.

Quando dall'incidente sono derivati lesioni o morte di persone, il fatto assume rilevanza penale e quindi al fine di tutelare il segreto istruttorio, le informazioni possono essere rilasciate solo dietro presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.

Tale procedura è richiesta anche quando dall'incidente derivano lesioni personali colpose e per queste non sia stata avanzata querela.

Infatti, in questa ipotesi, il nulla osta dell'autorità giudiziaria da apporsi sulla richiesta dell'interessato è necessario per confermare agli organi di polizia giudiziaria che le informazioni non sono coperte da segreto istruttorio e che l'interessato non ha presentato querela entro il termine prescritto di 90 giorni.

Le Prefetture sono pregate di voler impartire le opportune istruzioni agli organi di Polizia municipale.

Circ. Ministero dell'interno,13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77 - Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali. Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/51520/124/77 del 6 febbraio 1998 (riportata in precedenza)

Numerosi quesiti sono stati posti a quest'Ufficio riguardo il pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi, aspetto che la precitata circolare aveva lasciato impregiudicato.

Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, il 3 aprile 1997, ha espresso un parere, ritenendo che, per l'accesso a questi atti, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 142 del 1990, non sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta che sulla copia informe eventualmente rilasciata.

Resta, invece, soggetta al pagamento del bollo, ai sensi dell'articolo 6 della tariffa, l'eventuale richiesta della copia conforme.

La Commissione ha infatti ritenuto che non sussista contrasto tra le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il pagamento delle imposte sulle istanze di copia di documenti e la regolamentazione dell'accesso ai documenti amministrativi, imperniata sul principio della gratuità (art. 25 della legge n. 241 del 1990).

Quanto sopra premesso per le richieste di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali gli uffici o Comandi delle Forze di Polizia accetteranno, da parte dei soggetti interessati, individuati dal punto 1 della circolare n. 300/A/51520/124/77 del 6 febbraio 1998, domande redatte in carta semplice per richieste di copie "informi", mentre le richieste di copie conformi a fini giudiziari saranno soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Analogamente per le copie estratte su carta semplice sarà comunque necessaria l'apposizione di marche secondo le tariffe previste dalla circolare ministeriale n. 5006/M8(9) del 9 giugno 1993, mentre nei casi di dichiarazione di conformità all'originale, compreso quindi l'uso giudiziario, si applicherà il bollo da lire 20.000 ogni quattro facciate, pagine o fogli, come previsto dall'art. 4 della tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992 sull'imposta di bollo.

Dottrina   

non riportata

Sanzioni  

non prevista