1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»(6).
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa (6).
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (1).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (2).
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3 (3).
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (4).
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 1.842 a € 7.369 (2).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a € 92 (3).
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (5).
----------
(1) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(3) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(4) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(5) Articolo così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). L'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito successivamente, con gli attuali periodi dal secondo al quarto, l'originario secondo periodo del comma 15.
(6) Articolo così modificato dall'art. 11, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riportano i commi 7, 8 e 9 dello stesso articolo:
"7. Il Governo, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle
conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli
autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera
b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque
ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di
immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di
cui al periodo precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Note:
12. Interventi in materia di targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi - Art. 100 C.d.S.
L'inserimento del cornrna 3-bis all'articolo 100 C.d.S. introduce il sistema della targa personale per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanta gia previsto dall'art. 97 C.d.S. per i ciclomotori. La targa e destinata a seguire Ie vicende giuridiche del veicolo ed e pertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprieta del veicolo o di altra modificazione del titoio. Non puo essere abbinata a pili di un veicolo, per cui chi ha pili veicoli deve chiedere il rilascio di pili targhe.
E stato eliminato, inoltre, l' obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio Ia targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all' emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante Ie caratteristiche della nuova targa per rimorchi. La disposizione non si applica ai carrelli appendice che, percio, dovranno continuare ad avere la targa ripetitrice del veicolo che li traina.
Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesi dall' entrata in vigore della Iegge e, comunque, non saranno immediatamente operative ma richiederanno l'approvazione del citato decreto ministeriale. Esse si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo I'approvazione del predetto provvedimento attuativo. Ne potranno beneficiare anche i veicoli pili vecchi, a condizione che siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovo tipo.
Per prevenire possibili indebiti utilizzi della targa, il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio dell'art. 100 C.d.S, prevedendo l'adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi:
~ mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4 dell' art. 100;
~ installazione della targa in posizione o con modalita non conformi aIle norme degii art. 258 e 259 Reg. C.d.S.
~ circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Per effetto della citata modi fica normativa, sara, percio, ad esempio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo Ia cui targa e installata con inc1inazione diversa da quella prevista dall'art. 259 Reg. C.d.S ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta Ie disposizioni dell 'art. 258 Reg. II fermo del veicolo sara realizzato con Ie procedure dell' art. 214 C.d.S.
LE NUOVE REGOLE
• Il legislatore ha finalmente introdotto il principio della personalità della targa di immatricolazione applicata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Tale principio è stato mutuato dall’articolo 97 del CDS il quale, con l’introduzione della targa e del certificato di circolazione, stabiliva la personalità della targa e la riferibilità della stessa ad solo un ciclomotore.
• È stata introdotta l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo aggravando talune condotte illecite previste dal presente articolo.
• È stato eliminato l’obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• La disposizione non si applica ai carrelli appendice.
COSA È CAMBIATO
• L’introduzione della targa personale determina un cambiamento profondo sia riguardo le procedure di immatricolazione dei veicoli e successive variazioni, sia riguardo al modus-operandi nei controlli documentali da parte degli operatori di polizia stradale. La personalizzazione della targa di circolazione determinerà il perdurare della stessa al succedersi dei singoli veicoli di cui un soggetto risulti nel tempo intestatario. Come ben
specificato nella norma la personalità della targa ne esclude un uso contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime giuridico la targa non dovrà essere più restituita all’organo competente all’atto di cessazione dalla circolazione del veicolo a cui risultava abbinata.
• Per rafforzare il principio della personalità della targa e per prevenire possibili indebiti utilizzi della stessa il legislatore ha evidentemente inasprito il quadro sanzionatorio prevedendo l’adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nei seguenti casi:
mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4;
installazione non conforme della targa rispetto le norme regolamentari;
circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
• Sul rimorchio, diverso dal carrello appendice, facente parte di un complesso veicolare non vige più obbligo di apporre posteriormente la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
LE NUOVE REGOLE
• In fase di cessazione della circolazione o di definitiva esportazione all’estero del veicolo il proprietario non ha più l’obbligo di restituire le targhe di immatricolazione ma esclusivamente il certificato di proprietà e la carta di circolazione. Anche questa norma è frutto dell’indotto di modifiche dovute all’introduzione della cd. targa personale
COSA È CAMBIATO
• La modifica commentata è funzionale all’innovazione introdotta dall’articolo 100/3° bis (targhe personali). Le procedure di demolizione e di esportazione all’estero di veicoli non prevedono più la restituzione delle targhe di circolazione in quanto personali.
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso, l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell'interno, proposto contro la sentenza del Giudice di pace, e fondato sul presupposto che essa fosse stata inutiliter data in ragione della mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di custodia e giudizio).
Cass. civ. sez. I 01-09-2004, n. 17525 Ministero della difesa e altri c. Bamhoued Miloud, Mass. Giur. It., 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 214
L'utilizzazione della targa originale, falsificata o manomessa o alterata, rientra nell'ambito dell'articolo 100, comma 14, del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il quale punisce chiunque falsifichi, manometta o alteri targhe automobilistiche ovvero usi targhe manomesse, falsificate o alterate e non già nell'ambito del comma 12 del citato articolo il quale punisce chiunque circoli con targa non propria o contraffatta. Quest'ultima disposizione concerne, infatti, l'utilizzazione di targa originale, non propria, ovvero di targa creata "ex novo", atteso che i termini alterazione, falsificazione e manomissione stanno a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vera, mentre la contraffazione consiste nella creazione di un nuovo oggetto. Ne consegue che, nel caso esaminato, non è possibile invocare la derubricazione e la conseguente depenalizzazione del reato in esame.
Trib. Genova sez. II 04-05-2004, Guida al
Diritto, 2004, 48, 95
Circolare con targa originale ma coperta parzialmente così da non poter essere identificati non costituisce né il reato previsto dall'art. 100, comma 12, né quello previsto dall'art. 100, comma 14, del D.Lgs. n. 285 del 1992, in quanto la condotta posta in essere non realizza una falsificazione, una manomissione o un'alterazione della targa originaria, né una sostituzione con targa non propria. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che è ravvisabile la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell'art. 100 del citato decreto, rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa).
Cass. pen. sez. V 18-02-2003, n. 12936 (rv.
224072) Razzano, Riv. Pen., 2004, 93, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 211
Non è configurabile il reato di cui all'art. 100, comma 14, c.s. - che punisce ai sensi del codice penale chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate - nell'ipotesi in cui taluno circoli con la targa autentica ma coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificato.
Cass. pen. sez. V 18-02-2003, n. 12936 Razzano,
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 690
In tema di circolazione stradale,
la configurabilità della c.d. «circolazione in prova» resta esclusa, sotto il
vigore dell’attuale codice della strada (non diversamente che sotto il vigore
del codice della strada abrogato), soltanto qualora risultino contemporaneamente
inosservati tutti e tre i requisiti richiesti dall’art. 98 (art. 63 e 66 abrogati),
e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la
presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo dipendente),
sia, infine, la provvista della «targa prova» della vettura, pur se (come nella
specie) non apposta materialmente a quest’ultima.
Cass., sez. III, 25-10-1999, n. 11962 Mass., 1999
La confisca del veicolo prevista come sanzione accessoria per i reati di circolazione
con veicoli con targa contraffatta, di cui all’art. 100 c.s., ha carattere amministrativo,
come si desume dagli art. 210 e 213 c.s., e non di misura di sicurezza, ed è
quindi compatibile con il rito del patteggiamento.
Cass., sez. IV, 19-12-1996 Arch. circolaz., 1997, 902
Il preventivo rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova senza
carta di circolazione non è circostanza di per sé sola sufficiente a evitare
la confisca dell’autovettura, poiché tale autorizzazione ha l’effetto di consentire
la circolazione senza il rilascio dell’apposita carta solo quando essa avvenga
per le esigenze previste dalla legge e non per uso diverso, atteso che l’art.
98 vigente cod.strad., nel regolare la circolazione in prova dei veicoli che
a tal fine debbono essere muniti della carta di circolazione, precisa che la
circolazione dei veicoli privi dell’apposita carta è consentita solo per esigenze
connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti
per ragioni di vendita o di allestimento, previo rilascio della relativa autorizzazione
e con la presenza del titolare di essa o di un suo dipendente munito di delega.
Cass., sez. I, 30-06-1997, n. 5837 Arch. circolaz., 1997, 892
L’art. 68, 4º comma, del codice della strada previgente, presuppone la violazione
del monopolio dello stato e non riguarda la condotta di chi, per ovviare alla
mancanza di targa, circoli con una targa «palesemente fittizia» perché composta
con cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi; l’uso di tale targa,
non realizzata in violazione del monopolio statale, è penalmente irrilevante,
costituendo un mero espediente per tentare di sfuggire alla sanzione prevista
per l’unica condotta illecita riscontrabile nella specie: la circolazione senza
targa, di cui all’art. 66, 3º comma (trattandosi di targa ripetitrice) e 8,
d.p.r. 393/59; tale condotta, peraltro, integra ora, ai sensi degli art. 100,
4º comma e 11 del nuovo codice stradale, un semplice illecito amministrativo;
ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati di cui all’art. 66 del
previgente codice deve trovare applicazione il 2º comma dell’art. 2 del c.p.
Cass., sez. IV, 15-02-1996 Arch. circolaz., 1996, 523
In tema di violazione del codice della strada, il fatto di circolare con targhe
fabbricate abusivamente, non solo non è stato depenalizzato dall’art. 231 nuovo
codice entrato in vigore con d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, ma anzi, a partire
dal 1 ottobre 1993 esso è punito più severamente rispetto alla previsione dell’art.
68 codice previgente; perciò, per i fatti anteriormente verificatisi, deve applicarsi,
nel rispetto del principio dell’art. 2 c.p., la norma del codice della strada
del 1959 (del 15 giugno 1959 n. 393).
Cass., sez. IV, 09-11-1995 Ced Cass., rv. 202969 (m)
Chi a seguito dello smarrimento della targa del proprio autoveicolo ne costruisce
una nuova, riproducendo i dati originali su un cartone con pennarello nero,
e con questa circoli, non incorre nella contravvenzione di cui all’art. 100,
12º comma, c.d.s., bensì nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 102,
6º comma stesso codice se non ha provveduto alla pronta denunzia dello smarrimento
all’autorità.
P. Pescara-S. Valentino in A.C.. Pescara-S. Valentino in A.C., 12-01-1995
P. Q. M., 1995, fasc. 1, 73, n. ILARI
Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione
di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto
agli adempimenti di cui al 1º e 2º comma dell’art. 102 d.leg. 30 aprile 1992
n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o
la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia
detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione
prevista dal 6º comma del citato art. 102 e non già della contravvenzione di
cui all’art. 100, 12º comma, d.leg. n. 285 del 1992; quest’ultima norma, infatti,
sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad
altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente
sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione
di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata
o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli
di altra targa di un diverso veicolo.
Cass., sez. IV, 12-01-1995 Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 813
In tema di circolazione stradale, il traino di un rimorchio privo del prescritto
duplicato della targa del veicolo trainante, già punito come illecito penale
ai sensi del 3º e 8º comma dell’art. 66 cod.strad. previgente, integra ora,
giusto il disposto del 4º e 11º comma dell’art. 100 nuovo cod.strad. un mero
illecito amministrativo; ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati
di cui al citato 8º comma dell’art. 66 del previgente codice deve trovare applicazione
il disposto del 2º comma dell’art. 2 c.p., mentre gli atti vanno trasmessi all’autorità
amministrativa; né a diversa conclusione inducono le norme transitorie recate
dal nuovo codice, atteso che l’art. 235 d.leg. n. 285 del 1992 relativo alle
norme del titolo terzo, si limita a fissare al 7º comma il termine iniziale
di applicabilità del nuovo regime dettato in genere in materia di targhe, senza
alcun cenno alle violazioni anteriormente commesse e, quindi, senza limitare
l’applicabilità del principio di cui al ricordato 2º comma dell’art. 2 c.p.
Cass., sez. IV, 12-07-1993 Arch. circolaz., 1994, 236, Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1994, 252
Regolamento
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256. (Art. 100 Cod. Str.) Definizione delle targhe di immatricolazione,
ripetitrici, e di riconoscimento (1).
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100,
comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del
codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo
113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma
3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo
114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo
114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di
cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice
durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di
cui devono essere muniti posteriormente [i rimorchi agricoli e] le macchine
agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113,
comma 2, del codice (2);
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di
cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di
cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
3. [Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente
i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del codice]
(3).
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad
uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i
rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori
ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice (4).
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice
XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come
riportata nell'appendice XI al presente titolo (5).
-----------
(1) Rubrica così modificata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(2) Lettera così modificata dall'art. 152, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma abrogato dal'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 152, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996,
n. 284, S.O.).
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U.
14 ottobre 1998, n. 240).
257. (Art. 100 Cod. Str.) Criteri per la formazione dei dati delle targhe
dei veicoli a motore e dei
rimorchi.
1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo
100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente
titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti
può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego
di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta
appendice XII.
Appendice XII - Art. 257 (1)- (Criteri per la formazione dei dati delle
targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)
1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg.
III.4/a, III.4/b, III.4/c):
riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu,
è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della
Unione €pea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a
destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3
dell'articolo 260 (2);
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig.
III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta «Rimorchio», due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri
numerici;
c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e):
riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu,
è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della
Unione €pea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I;
due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri
numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo
blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260
(3);
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig.
III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig.
III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h):
riporta, nell'ordine, la scritta «Rim. Agr.», due caratteri alfabetici, il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un
carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig.
III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta «Macc. Op.», due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico
e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig.
III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R»,
e sei caratteri alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate
(fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera
«R» e cinque caratteri alfanumerici;
l) [targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig.
III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «P»,
il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici]
(4);
m) [targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
la lettera «P» e tre caratteri numerici] (4);
n) [targa prova per macchine agricole (fig.III.4/p): riporta, nell'ordine,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MA» con le lettere poste
in successione verticale] (4);
o) [targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MO» con le lettere poste
in successione verticale] (4);
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta,
nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo
destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano,
la scritta «EE», tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig.
III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta
«Rimorchio», il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza,
la scritta «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri
numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con
targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta «EE», la lettera
«R», cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u):
riporta, nell'ordine, la sigla «EE», il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere
il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.
2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono
tutti i valori da zero a nove.
La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza
da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma,
progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando
ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili
sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle
da III.3/a a
III.3/d che fanno parte integrante
del presente regolamento).
3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli
appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente
regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli
riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente
di colore giallo e contengono soltanto la lettera «R» in rosso, senza il marchio
ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere
costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici
sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80×40 o 60×30 o
65×31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o
da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli «Escursionisti Esteri»,
realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli
alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico
o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con
caratteri neri autoadesivi o
impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione
della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le
prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri
costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo
traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice
mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche
dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del
veicolo trattore.
-------
(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 6, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240).
(3) Lettera così sostituita dall'art. 6, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre
1998, n. 240).
(4) Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
258. (Art. 100 Cod. Str.) Collocazione delle targhe di immatricolazione,
ripetitrici, e di riconoscimento.
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, e di riconoscimento
devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza
idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito
nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente
al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe
sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360×110 mm, collocate
sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(fig. III.4/b);
2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato
in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento
targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig.
III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli:
1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(fig. III.4/l);
2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato
in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa
non consente l'installazione della targa formato A) (fig.
III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi
agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e
loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340×109 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (figg. III.4/d,
III.4/h, III.4/i,
III.4/o,
III.4/s, III.4/t, III.4/u);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine
operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi
e delle macchine operatrici semoventi;
targhe EE per motoveicoli: 165×165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(figg. III.4/f,
III.4/g, III.4/n, III.4/p,
III.4/q,
III.4/r, III.4/v);
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm×177 mm collocate
sul lato posteriore dei motoveicoli (figura
III.4/e).
---------
(1) L'intero testo dell'art. 258 è stato, così modificato prima dall'art.
153, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284,
S.O.), poi dall'art. 2, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre
1998, n. 240) ed infine dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
259. (Art. 100 Cod. Str.) Modalità di installazione delle targhe.
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio,
le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione
delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle
macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può
trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in
ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza
tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro
della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo
al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui
la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua
dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei
rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali
targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore
del veicolo, senza oltrepassare tale margine (1);
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del
veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano
di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale
con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma
del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale
di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri
alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore
della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore
a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta
verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal
suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore
della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i
soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non
deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile
osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve
essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche
costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile
in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che
passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un
angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che
passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale
un angolo di 15° verso l'alto;
un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia,
se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20
m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15°
verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di
cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale
opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore
a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio
materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa
qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei
talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260 (2).
--------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 154, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240).
260. (Art. 100 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro
accettazione.
1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle
macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi
o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri
casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli
e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana
sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici;
marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione
delle macchine operatrici (1);
b) [colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova
e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe
per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la
circolazione di prova delle macchine operatrici] (2);
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134,
comma 1, del codice (3);
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista
(4);
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle
targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere
ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale
della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello
Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato
a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri
nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti
esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata
a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo
di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo
un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade
la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema
destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che
non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione
del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte
alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il
secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia
di
residenza dell'intestatario della carta di circolazione (6).
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli
previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore,
ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre
1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora
in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli,
le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi
e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa
di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale Le targhe
di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo
il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite,
con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli
interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità
stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri
l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (6) (7).
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle
targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico
di cui all'appendice XIII al presente titolo.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(2) Lettera soppressa dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 155, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240).
(5) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U.
14 ottobre 1998, n. 240).
L'art. 9 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto: «Art. 9. - 1. La
distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a
decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle
scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
(6) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U.
14 ottobre 1998, n.
240). L'art. 9 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto: «Art. 9. -
1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio
a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle
scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
(7) Comma così modificato dall'art. 155, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Appendice XIII - Art. 260 (1) - (Caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di
idoneità per la loro accettazione)
DISCIPLINARE TECNICO
0. INTRODUZIONE.
0.1. Finalità.
Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo
retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare
i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche
dei materiali dei quali sono costituite.
0.2. Campo di applicazione.
Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici,
e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola
retroriflettente applicata su supporto di alluminio (2).
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(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Punto così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE.
1.1. Prescrizioni generali.
Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:
a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1
mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva
di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla
base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei
trasporti;
b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici
dei colori prescritti dal regolamento;
c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per
le targhe ripetitrici;
d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.
Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente
regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a
quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.
1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;
b) [le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi] (3);
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
d) [le targhe in prova dei motoveicoli] (4);
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;
giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;
i) [le targhe in prova delle macchine agricole] (5);
l) [le targhe in prova delle macchine operatrici] (6);
m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute
al punto 4.1 (7).
1.4. Fori e spigoli.
Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro
di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà
essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.
--------
(3) Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(4) Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(5) Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(6) Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(7) Punto così modificato dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240).
2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE.
2.1. Supporto metallico.
Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI
9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00
± 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante
secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.
2.2. Pellicole retroriflettenti.
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico,
sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioè recare
sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore
«liner», che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere
ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate
dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido,
liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con
profondità di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri
e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo
ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza
delle pellicole ai requisiti prescritti è accertata dal Ministero dei trasporti
e della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare.
2.3. Coloranti e trasparente protettivo.
Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed
i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli
specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta
di riconoscimento d'idoneità della pellicola. Essi devono avere caratteristiche
fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti
chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche
di resistenza all'abrasione.
3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE.
3.1. Targhe.
All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C., il
Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le targhe siano realizzate
a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera
di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo
riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneità delle forniture
per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei
trasporti e della navigazione d'intesa con il Provveditorato generale dello
Stato.
3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle
vernici per targhe.
3.2.1. Definizione del tipo.
Ai fini del riconoscimento d'idoneità, il tipo di una pellicola viene definito
da:
a) denominazione commerciale;
b) materiale;
c) colore;
d) caratteristiche tecniche.
3.2.2. Domanda.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento
delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole,
od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un
tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneità,
allegherà all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della pellicola
indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti:
a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della
conformità delle pellicole fornite;
b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata
da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla
autorità consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento
di idoneità non sia il fabbricante della pellicola);
c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento,
completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di produzione e nell'immagazzinamento
delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate
le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili
con le pellicole e le loro modalità di applicazione nonché i solventi da utilizzare
per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione,
ecc.;
d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo
le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque
anni.
3.2.3. Presentazione dei campioni.
Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità,
il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo
in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di
cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici
del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzerà
fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui
al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte
le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre
essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento
di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m,
nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra
non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile
l'identificazione.
3.2.4. Procedura amministrativa.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed
i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del
Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate
in conformità al punto 3.2.3 e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo
4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale
dello Stato, che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno
l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di riconoscimento
di idoneità. Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al richiedente solamente
se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo,
e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione
chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità per accertamenti
in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
3.3. Validità del riconoscimento di idoneità.
Il riconoscimento di idoneità, accordato dal Provveditorato generale dello
Stato, ha cinque anni di validità ed autorizza il titolare del riconoscimento:
a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo;
b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile né correggibile,
costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente
all'illustrazione esemplificativa della figura
III. 5.
3.4. Conformità della produzione.
3.4.1. Facoltà di prelievo.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato
generale dello Stato, si riserva la facoltà più ampia di prelevare campioni
di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare.
3.4.2. Sanzioni per non conformità della produzione.
Nelle eventualità che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni
del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potrà procedere alla
revoca del riconoscimento di idoneità accordato. In tal caso non potrà più
essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata
con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalità e le sanzioni
precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara
per l'approvvigionamento del prodotto.
3.5. Conferma della validità del riconoscimento di idoneità.
3.5.1. Conferma quinquennale.
La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale
dello Stato, in virtù del punto 3.2.4., può essere confermata di cinque anni
in cinque anni.
3.5.2. Domanda.
La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di
idoneità non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda
rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato. La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di
idoneità precedentemente ottenuto.
3.5.3. Presentazione dei campioni.
Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità,
il richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo
in quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da
utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati,
alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.
3.5.4. Procedura amministrativa.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato inoltrerà le campionature al Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Questi,
effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di imbutibilità
e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di
cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunicherà
l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di conferma
della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà al
titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni
delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3.
4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
ED ALLE VERNICI TRASPARENTI
4.1. Colorimetria.
I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione
delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni
dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate
colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante
indicazione delle coordinate dei vertici.
4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza (8).
| Colore |
Coordinate
dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico
C.I.E. 1931(illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)
|
Fattore di luminanza | ||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
| Bianco | x |
0,355
|
0,305
|
0,285
|
0,335
|
³ 0,35
|
| y |
0,355
|
0,305
|
0,325
|
0,375
|
||
| Giallo | x |
0,545
|
0,487
|
0,427
|
0,465
|
³ 0,27
|
| y |
0,454
|
0,423
|
0,483
|
0,534
|
||
| Blu | x |
0,078
|
0,150
|
0,210
|
0,137
|
³ 0,01
|
| y |
0,171
|
0,220
|
0,160
|
0,038
|
||
Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15 (9).
4.2. Fotometria.
4.2.1. Prescrizioni.
4.2.1.1. Valori minimi (8).
Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il
coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti
per targhe, del colore blu dell'€logo e degli inserti blu relativi alle
sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento
è l'illuminante «A» della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.
|
Angolo di divergenza (a) |
Angolo di illuminazione B1 (b2=0) |
Bianco |
Giallo |
Blu |
|
12' |
5° |
45,0 |
37,0 |
3,0 |
|
30° |
22,0 |
18,0 |
1,5 |
|
|
40° |
14,0 |
8,0 |
1,0 |
|
|
20' |
5° |
35,0 |
28,0 |
1,5 |
|
30° |
17,0 |
14,0 |
1,0 |
|
|
40° |
7,0 |
6,0 |
||
|
2° |
5° |
3,0 |
2,5 |
|
|
30° |
2,0 |
1,6 |
||
|
40° |
1,0 |
0,8 |
4.2.1.2. Valori massimi.
Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo
di incidenza di 5° deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm².
4.2.2. Metodologia di prova.
La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua
su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente
applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione
tecnica, delle dimensioni minime di 70×100 mm, applicati su supporto metallico
piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 ± 0,15 m di distanza
dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova è giudicata
positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L.
compresi tra i minimi e massimi sopra indicati.
4.3. Adesività.
4.3.1. Prescrizioni.
Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale
che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e
sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi
dal supporto per più di:
a) 5 cm a temperatura ambiente;
b) 8 cm a caldo (70° ± 2 °C).
4.3.2. Metodologia di prova.
4.3.2.1. A temperatura ambiente.
4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato
mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura
di 70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5%. Riportato il campione
a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3×15
cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri
solventi. In tale fase si osserverà se il liner si rompe, si lacera ovvero
se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente.
4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio
a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura
ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20
°C ± 2 °C ed al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente si sospende
la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore
e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremità libere dei provini
permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90° con la superficie
della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse,
si misura la lunghezza della striscia che si è distaccata. La prova è giudicata
favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture
o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i
provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a
5,00 cm.
4.3.2.2. A caldo.
4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1.
4.3.2.2.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio
a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura
ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20
°C ± 2 °C al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente i provini vengono
condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura
di 70 °C ± 2 °C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico,
si applica la forza di 1 daN all'estremità libera dei provini e si procede
come al punto 4.3.2.1.2. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione
del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni
di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova
per una lunghezza non superiore a 8,00 cm.
4.4. Allungabilità.
4.4.1. Prescrizioni.
Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento
a rottura superiore al 45%.
4.4.2. Metodologia di prova.
La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola
e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata
alla temperatura ambiente di 20° ± 2 °C con strisce di pellicola larghe almeno
25,5 mm, applicando il carico alla velocità di 300 mm/minuto.
4.4.3. Valutazione dei risultati. Si definisce come allungamento di un provino
il valore:
|
a=
|
Lr-Lu |
|
Lu
|
a = allungamento
Lr = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla rottura del
provino
Lu = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino sottoposto ad un
precarico di 0,5 N, e la prova è giudicata favorevole se:
A) amax - amin è minore o uguale a 0,20;
B) la media dei tre valori di a compresi tra amax e amin è maggiore o uguale
a 0,45.
4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici
4.5.1. Prescrizioni.
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono
presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata,
dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni
alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini
costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione
degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalità appresso definite.
Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare
alcun difetto appariscente, quale:
a) bolle;
b) fessurazioni;
c) variazioni di colore apprezzabili;
d) scollamenti dal supporto metallico;
ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere
al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità
che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procederà a nuove
determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora
alle disposizioni del punto 4.1.
4.5.2. Metodologia di prova.
4.5.2.1. Preparazione dei provini.
I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento
per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed
all'umidità relativa del 65% ± 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni
minime di 70×100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera
di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini così ottenuti,
ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate
dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno
48 ore alla temperatura di 20 °C ± 2 °C.
4.5.2.2. Prove per immersione.
Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno
sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato:
|
Agente chimico |
Temperatura del bagno |
Durata della immersione |
|
Carburante (70% di isottano e 30% toluene) |
20° ± 2 °C |
30 min |
|
Olio lubrificante additivato (SAE 10 W 50) |
20° ± 2 °C |
2 h |
|
Soluzione alcalina (carbonato sodico al 3% in acqua distillata) |
20° ± 2 °C |
2 h |
|
Acqua distillata |
20° ± 2 °C |
24 h |
4.5.2.3. Prove in cella climatica.
Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da
una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35° ± 2
°C. La durata della prova è di 96 ore consecutive.
4.5.3. Esame dei provini.
Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica,
i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per
raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni
colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione.
4.5.4. Interpretazione dei risultati.
Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano
alle prescrizioni del punto 4.5.1.
4.6. Resistenza all'invecchiamento
4.6.1. Prescrizioni.
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono
presentare caratteristiche di stabilità nel tempo e di resistenza all'azione
degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo
provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento
artificiale, secondo le modalità che verranno appresso definite. Al termine
dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare
alcun difetto appariscente, quale:
a) bolle;
b) fessurazione;
c) variazioni di colore apprezzabili;
d) scollamenti dal supporto metallico;
ed inoltre il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere
al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità
che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procederà a nuove
determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni
del punto 4.1.
4.6.2. Metodologia di prova.
4.6.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1.
4.6.2.2. Invecchiamento artificiale.
I) tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio
Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD
programmato secondo il seguente ciclo:
a) solo azione delle radiazioni 102 min;
b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min;
c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16° ± 5
°C;
d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63° ± 2 °C;
per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative.
4.6.3. Esame dei provini.
Si procede come specificato al punto 4.5.3.
4.6.4. Valutazione dei risultati.
Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le
esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano
inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1.
4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature.
4.7.1. Prescrizioni.
Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe
devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni
di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola,
applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidità e temperatura,
percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito
illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o
scheggiature visibili.
4.7.2. Metodologia di prova.
4.7.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.
4.7.2.2. Condizionamento dei provini.
I) tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura
ambiente (20° ± 2 °C). Successivamente si asciugano con un panno morbido e
si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a
-20° ± 2 °C.
4.7.2.3. Apparecchiatura di prova.
Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche:
a) massa 500 g;
b) altezza di caduta 25 cm;
c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm;
d) piano di appoggio del provino in gomma 50° shore.
4.7.2.4. Esecuzione della prova.
I) I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono
cimentati con due colpi di percussore in rapida successione.
4.7.2.5. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da
una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla
superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive
la zona d'impatto.
4.8. Imbutibilità.
4.8.1. Prescrizioni.
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondità
d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti
da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe dello spessore di 1,00 ±
0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola
resti integra.
4.8.2. Metodologia di prova.
4.8.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini delle dimensioni di 100×100 mm procedendo come indicato
al punto 4.5.2.1. ma senza l'applicazione del trasparente protettivo.
4.8.2.2. Apparecchiatura di prova.
Per la prova di imbutibilità si usa:
a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III.6;
b) una lastra di gomma delle dimensione di 100×100×15 mm della durezza 80°
± 5° shore;
c) una pressa da 20.000 daN.
4.8.2.3. Esecuzione della prova.
Si dispongono nella pressa:
a) punzone;
b) provino;
c) gomma;
e si applica la forza di 20.000 daN.
4.8.2.4. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da
una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili.
4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi.
4.9.1. Prescrizioni.
Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare
caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo
provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e
verificando che la pellicola non venga intaccata.
4.9.2. Metodologia di prova.
4.9.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini delle dimensioni di 70×100 mm procedendo come indicato
al punto 4.5.2.1., avendo però l'avvertenza di verniciarli con vernice nera
prima di proteggerli con il trasparente protettivo.
4.9.2.2. Apparecchiatura di prova.
Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale
(sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta
da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico
del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro
di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia
fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura è illustrata
nella figura III.8.
4.9.2.3. Esecuzione della prova.
Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro
del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45° rispetto
alla verticale, 20 kg di sabbia normalizzata.
4.9.2.4. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da
una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di
vernice nera.
-------
(8) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U.
14 ottobre 1998, n. 240).
(9) Gli originari punti 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2 e 4.1.2.2 sono stati così
sostituiti dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre
1998, n. 240).
5. PROVE TECNOLOGICHE.
Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.
Dovrà essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111
m; la prova consisterà nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica
posteriore per autoveicoli con sigla «AN» e di 100 con sigla «MI», stampati
in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola,
il nastro potrà essere riscaldato in linea a una temperatura di 40°-50 °C
in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocità del nastro è di 10 m/min
circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della
pellicola.
5.2. Prova di applicazione di inchiostri.
Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una
linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata,
seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max
di 140 °C. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente
asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori.
5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo.
La prova sarà effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata
delle varie fasi):
a) appassimento 15 min;
b) preessiccazione (80 °C) 11 min;
c) essiccazione (120 °C) 20 min.
All'uscita dell'impianto la vernice dovrà apparire completamente secca ed
i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione
tra loro.
261. (Artt. 100 e 101 Cod. Str.) Modelli di targhe.
1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (1).
2. [I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice
destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo
208, comma 2, del codice vengono utilizzati nella misura del 95% per studi
di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche sperimentali
e per l'acquisto delle relative apparecchiature e nella misura del 5% per
compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, in relazione
alla necessaria articolazione in turni delle relative sperimentazioni] (2).
---------
(1) Comma così modificato dall'art. 156, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma soppresso dall'art. 156, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
262. (Art. 100 Cod. Str.) Marchio ufficiale.
1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito
da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della
forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
263. (Art. 100 Cod. Str.) Proventi della maggiorazione del costo di produzione
delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore.
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice,
destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo
208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni
tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali,
ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo,
anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle
persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione
delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente
addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione
in turni delle relative sperimentazioni (1).
--------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 157, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Circ. Min. trasporti 12 luglio 2006, n. 16741/23/20/00 - D.M. 27 aprile 2006, n. 209 - Targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale.
Circ. Min. trasporti 25 gennaio 2008, n. 7327/23.40.01 - Targatura dei veicoli in dotazione della Polizia locale.
Circ. Min. trasporti 3 luglio 1998, n. 60/98 - Rilascio duplicati targhe.
Dottrina ![]()
non presente
Sanzioni
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