1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile (1).
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo (2).
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (3);
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (4);
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole (4).
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (5).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (6);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (7).
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (8).
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento» (9). «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento (9)».
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (10).
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (11).
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, "all'obbligo di scorta tecnica", nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 715 a € 2.886 (12).
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 144 a € 576. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (13).
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (14).
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1559.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo (15).
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta (16).
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (17).
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (18).
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 307 a € 1.227. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (19).
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (20).
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (21).
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(a) Comma così modificato dalla legge 29 luglio.2010, n. 120
(0) Comma così modificato dall'art. 7, D. Lgs 10 settembre 1993, n. 360.
(1) Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e successivamente così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(5) Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(6) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(9) Periodo così sostituito dall'art, 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120
(10) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(11) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48. Successivamente modificato dall'art. 4, legge 29 luglio 2010, n. 120
(12) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente così modificato dall'art. 4, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(13) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(14) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(15) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(16) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(17) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(18) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(19) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(20) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(21) Articolo così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
2. Interventi relativi alia regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010 Si e previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdruccioievoli 0 pneumatici invemali idonei alIa marcia su neve 0 su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.
La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su Iunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c' e una concreta previsione di criticita meteorologiche connesse a neve 0 ghiaccio, rna anche quando tale situazione e solo astrattamente prevedibile.
Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potra imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c' e una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici 0 Ia neve non e in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza 0 inefficienza degli stessi, all' applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato.
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all' art. 192, comma 3, C.d.S e, per Ie autostrade o per le strade extraurbane principaIi, di cui all 'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando e attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.
LE NUOVE REGOLE
• Il potere di ordinanza di cui all’articolo 5/3° CDS prevede ora che il l’ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.
COSA E’ CAMBIATO
• Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all’ente proprietario della strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.
NOTE OPERATIVE
• Con l’imposizione di un simile obbligo da parte dell’ente proprietario della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica, le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6 lett. c 2 lett. e / 13 CDS.
Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto trasporto eccezionale", può avvenire, ai sensi dell'art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l'itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina.(Nella specie, la S.C. ha rigettato l'opposizione, osservando che dalla sentenza impugnata risultava che il convoglio oggetto del trasporto, un camion fermatosi per avaria sul quale erano state precedentemente caricate alcune vetture da competizione, era stato trainato non all'officina più vicina ma all'autodromo di originaria destinazione). (Rigetta, Giud. pace Arezzo, 29 Settembre 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 15-06-2007, n. 14032 (rv.
597321), Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 10, comma 24, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla l. 7 dicembre 1999 n. 472, nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo (esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione), equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18 (esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza autorizzazione), in quanto, premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, dovendosi, in ogni caso, nelle situazioni in cui la legge prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, operare il raffronto tra i trattamenti sanzionatori tenendo conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata, la previsione della medesima sanzione amministrativa accessoria per le due ipotesi non è manifestamente irragionevole poichè la sanzione complessiva stabilita per l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione è più grave di quella prevista per l'effettuazione di un siffatto trasporto in violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, la sanzione accessoria può essere disposta da un mese a sei mesi e, in concreto, la pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere equivalente a quella della circolazione in assenza di autorizzazione.
Corte cost. 26-06-2002, n. 288, Modona e
Pres. Cons. c. Pres. Cons., Giur. Costit., 2002, 2090
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti
relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 cost., dell’art. 10, 24º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 295
(nuovo codice della strada), «nella parte in cui non esclude l’applicazione
automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
validità della carta di circolazione nell’ipotesi di violazione del disposto
del 19º comma del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma
a quella, del tutto diversa, del 18º comma», perché, a seguito della
modifica recata alla disposizione impugnata dall’art. 28 l. n. 472 del 1999,
verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
Corte cost. [ord.], 19-07-2000, n. 308. Giur. costit., 2000, 2330
Nel caso di trasporto eccezionale spetta alla polizia di scorta del
convoglio la responsabilità di adottare tutte le misure idonee ad evitare
pericoli nella circolazione, ed è quindi prevalente la sua responsabilità
nel caso d’incidente per non avere bloccato la circolazione alternata
nell’unica galleria autostradale a doppio senso di marcia a causa di lavori,
pur permanendo a carico degli utenti della strada l’obbligo di adeguare la
velocità, ed anche di fermarsi, qualora l’incrocio col trasporto eccezionale
si appalesi difficile o quasi impossibile.
T. Firenze. Firenze, 13-01-2001. Arch. circolaz., 2001, 399
Non è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, 24º comma, d.leg. 30
aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa
della sospensione della carta di circolazione anche per le ipotesi di
violazione del disposto del 19º comma del medesimo articolo, accomunando
quoad poenam tale fattispecie a quella, più grave, prevista dal 18º comma.
P. Genova. Genova, 02-08-1999. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 382
Arch. circolaz., 2000, 559, Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 2000,
91
Regolamento
Art. 9. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a
trasporti eccezionali.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti
dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al
presente titolo (1).
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del
codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40
km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano
di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei
casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile
da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e
massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni
di cui al comma 5, dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva
di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto
del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione
devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli
eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in
vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella
fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b),
dell'appendice III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore
minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo
trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di
semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del
semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti
ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono
intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità
massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i
semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento,
tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni
caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in
ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'articolo 61 del
codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli
rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori
classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non
inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono
essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di
stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di
stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di
1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino
uguale o superiore a 3;
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa
riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli
di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile,
dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato
sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della
combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti
comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con
l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150
t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per
interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra
indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al
valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa
complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza
totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a
superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità
delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto
1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X
della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4
dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5
secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui
agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui
all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata
anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore
per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla
massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere,
sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di
traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non
inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h
(scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far
ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di
stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per
una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al
precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2),
la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4
del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere
effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi
dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della
circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui
all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per
quelli rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore
(abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a
servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o
dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si
applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) (2).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti
dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al
presente titolo (3).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4
dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Appendice I - Art. 9 (1) (Caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti
dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del
codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti
ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi
elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima
calcolata;
a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per
brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi,
secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della
M.C.T.C.;
a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di
appartenenza.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva
massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua
massa aderente;
b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima.
Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa
complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi
il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore
al 17,5% della massa complessiva;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 62,5
km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano
di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei
casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile
da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e
massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni
di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva
massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel
rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della
combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche
per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione
nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera
b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso
comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza
del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa
complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa
gravante sugli assi a terra del semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti
ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi
elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima
calcolata;
b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per
brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi,
secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della
M.C.T.C.;
b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di
appartenenza.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i
semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento,
tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni
caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;
c.2.2) 62,5 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli
rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori
classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non
inferiore a 80 km/h;
c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del
codice;
c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme
previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I;
c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di
appartenenza.
|
L'art. 2 dello stesso decreto prevede: 2. Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità. 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, già circolanti, ai fini della possibilità di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1. (V. il decreto 25 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali. |
Appendice II - Art. 9 (1) (Caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti
dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore:
a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati
dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine
di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per
l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti
fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni
previste al punto a.2);
a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di
appartenenza.
b) Per i veicoli rimorchiati:
b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti
a.1), a.2) e a.3);
b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa
per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche
dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.3) lunghezza dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli
rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per
interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in
entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla
Direzione generale della M.C.T.C.Comunque, la prima posizione d'allungamento
deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i
limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non
allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti
dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui
all'articolo 10 del codice;
b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria O di
appartenenza.
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.
Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitarne la perdita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile (1).
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice (1).
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari (2);
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade (2);
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e) (1).
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m (3).
5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 (1).
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica (4). Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. [I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità] (1).
6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico (5).
7. Per le scorte assicurate dalla speciale Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (3).
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale (1).
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione (6).
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta (6).
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.
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(1) Comma così modificato prima dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211). V. Circ. 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
(2) Lettera così modificata dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211).
(4) Con D.M. 18 luglio 1997 (Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185, S.O.), modificato dal D.M. 28 maggio 1998 (Gazz. Uff. 27 luglio 1998, n. 173) e dal D.M. 24 aprile 2003 (Gazz. Uff. 3 maggio 2003, n. 101), è stato approvato il disciplinare tecnico previsto dal presente comma.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211).
(6) Gli attuali commi 14 e 14-bis, così sostituiscono l'originario comma 14 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211).
Art. 17. (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi
tre.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un
periodo superiore a mesi sei.
Per le categorie individuate all’articolo 13, comma 2, punto B),
l’autorizzazione ha validità annuale (1).
3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o
concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e,
comunque, non superiore ad un anno (1).
4. È facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospendere
l’efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti
incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima
dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti
di strada oggetto dell’autorizzazione.
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(1) Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 18. (Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo.
1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano
l’autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito
dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite
dall’articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle
I.1, I.2,
I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a
partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno
solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per
le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento
alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille
lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT
di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui devono essere
applicati gli adeguamenti.
2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda
di autorizzazione. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o
concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo
trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con
esazioni di ingresso-uscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come valore
«L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle
I.1, I.2,
I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. È consentita la valutazione convenzionale dell’indennizzo per la maggiore
usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all’articolo 13,
comma 2, punto B), qualora, all’atto della domanda di autorizzazione
periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da
effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l’effettivo
carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa
complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione,
è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettere
a), e), f) e g):
1) fino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . …L. 988.000;
2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . » 1.646.000;
3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . » 2.798.000.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t
in più;
b) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera
b), limitatamente al rimorchio:
1) fino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . …L. 329.000;
2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . » 576.000;
3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . » 988.000;
4) da oltre 56 t a 70 t. . . . . . . . . . . » 1.646.000.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t
in più;
c) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera
c):
1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri
ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio,
per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi,
aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della domanda
da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l’amministrazione
concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni
trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i
carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate,
entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione
dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è
convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall’amministrazione
concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato,
ovvero l’amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di
amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed
in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi
dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre
stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all’atto della
presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti
come sopra determinati.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5,
lettere a) e b), su domanda del richiedente l’autorizzazione, possono essere
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
in tal caso, l’autorizzazione ha il valore temporale corrispondente
all’entità della soluzione versata.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di
itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in
ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento
A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi
versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso
di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più
regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita
in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle
rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell’indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato
nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l’intero anno, in
conformità dei mesi «X» di validità dell’autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993,
sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni
degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2
e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti
concessionari di autostrade (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art.19. (Art. 10 Cod. Str.) Oneri a carico del richiedente.
1. Sono poste a carico del richiedente l’autorizzazione le eventuali spese
inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del
percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese
relative alla istruzione della pratica.
2. L’ente che rilascia l’autorizzazione può esigere la costituzione di
apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli
eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative
pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del
veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta
polizza sia richiesta, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, il
richiedente è tenuto a esibirne copia (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 20. (Art. 10 Cod. Str.) Aggiornamenti.
1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i
catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni
necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni.
Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle
autorizzazioni rilasciate (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
Prassi amministrativa
D.M. 18 luglio 1997 - Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
Lett.Circ. Min.interno 26 novembre 1997, n. 300/A/27755/101.21.2 - Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 (pubblicato sul supplemento ordinario G.U. 9 agosto 1997, n. 185) - Autorizzazione delle imprese.
Circ. Ministero dei lavori pubblici 16 gennaio 1998 . - Legge 23 dicembre 1997, n. 454. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto. (Art. 11 - Modifiche al codice della strada). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 1998, n. 19
Lett.Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 300/A/44881/101/21/9 - D.M. 18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità". Contestazione dell'art. 10/19° c. del Codice della Strada e successive modifiche nei confronti del conducente di un veicolo che effettua un trasporto eccezionale avvalendosi di scorta tecnica, per mancato rispetto delle prescrizioni da parte del capo-scorta. Applicabilità.
Lett.Circ. Ministero dell'interno,1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 - Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Artt. 10 - 167 - 176.
Lett.Circ. Ministero dell'interno, 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.
Circ. Min. interno 14 settembre 2000, n. 300/A/22445/101/21/2 D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni. Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
Circ. Min. interno 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2 - Interpretazione comma 4 lett. a) e b) dell'art. 16 D.P.R. n. 495 del 1992 come modificato dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T. - Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.
Lett.Circ. Min. interno 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.
Circ. Min. interno 17 novembre 1997, n. 5964 <A Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - articoli 13 - 20 del D.P.R. n. 495 del 1992). Modifiche ed integrazioni alla circolare 23 maggio 1997, n. 2811.
Circ. Min. trasporti 22 febbraio 2006, n. 299 - Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T., avente per oggetto «Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».
Circ. Min. interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 23 settembre 2005, n. 1773/MOT2/C - D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali e D.Dirett. 25 luglio 2005 di attuazione dell'art. 2 dello stesso D.P.R n. 327 del 2004. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti eccezionali per massa - Adeguamento del parco veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità.
Circ. Min. interno 31 maggio 2006, n. 300/A/1/53364/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
D.Dirett. Min. Trasporti 25 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
Lett.Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 300/A/44881/101/21/9 - D.M. 18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità". Contestazione dell'art. 10/19° c. del Codice della Strada e successive modifiche nei confronti del conducente di un veicolo che effettua un trasporto eccezionale avvalendosi di scorta tecnica, per mancato rispetto delle prescrizioni da parte del capo-scorta. Applicabilità.
Lett.Circ. Min. interno 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.
Lett.Circ. Min. interno 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 -
Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei
trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
Artt.
10 - 167 – 176
Circ. Min. trasporti 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T. - Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.
Circ. Min. trasporti 22 febbraio 2006, n. 299 - Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T., avente per oggetto «Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».
Circ. Min. interno 17 novembre 1997, n. 5964 <A Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - articoli 13 - 20 del D.P.R. n. 495 del 1992). Modifiche ed integrazioni alla circolare 23 maggio 1997, n. 2811.
Circ. Min. interno 31 maggio 2006, n. 300/A/1/53364/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
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Scorte tecniche ai veicoli eccezionali
D.M. 18 luglio 1997 - Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. (Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185, S.O. ).
1. È approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ.
TITOLO I - Autorizzazione delle imprese, abilitazione del personale e dotazione dei veicoli.
Capo I - Autorizzazione delle imprese
Articolo 1 Autorizzazione delle imprese.
1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
4. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.
Articolo 2 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;
«g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di capacita' finanziaria e idoneita' professionale:
g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;
g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g4) disponibilita' di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5».
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(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 18 marzo 2005.
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 18 marzo 2005.
Articolo 3 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto.
1. Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno tre veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.
3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.
Articolo 4 Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni.
1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.
2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.
3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta giorni (1).
4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).
«5. L'autorizzazione e' sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio
di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del
presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una
scorta tecnica. L'autorizzazione e' inoltre sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando,
nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata sia incorso per almeno quattro
volte in un biennio nella violazione di cui all'art. 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche».
6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.
8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.
Capo II - Abilitazione del personale che effettua le scorte
Articolo 5 Rilascio dell'attestato di abilitazione.
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.
«2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di
presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in
cui viene svolto l'esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la specialita' Polizia stradale della
Polizia di Stato».
3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.
Articolo 6 Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato.
1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
«2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalita' per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovra' essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa».
3. Le prove d'esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato (2).
5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.
6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, «all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico».
, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.
Capo III - Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte
Art. 7. Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche
1. Per lo svolgimento dell'attivita' di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilita' dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresi' utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.
3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.».
Art. 8. Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.
1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei rasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta «trasporto eccezionale» di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20\times 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilita' dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilita' dal posto di guida;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50\times
50;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonche' con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita'.
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta «trasporto eccezionale», di colore nero su fondo giallo, e dal segnale «passaggio obbligatorio per veicoli operativi», realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90\times 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
3. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1, impiegati per servizi di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio, devono essere altresi' equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) un telefono cellulare o radiomobile;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
b1) un segnale «ALTRI PERICOLI» di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b «INCIDENTE»;
b2) due segnali «DIREZIONE OBBLIGATORIA» o «PASSAGGIO OBBLIGATORIO» di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
b3) due «BARRIERE NORMALI» di cui alla fig. II 392 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b8) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.
4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50\times 50;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta nonche' con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita';
c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;
d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un'altezza minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione piu' esterna rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il veicolo e' dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.
5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.
7. Nei casi previsti dall'art. 10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica e che consenta il collegamento radio con questi ultimi.».
Art. 9. Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:
a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato E;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.
2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo svolgimento di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.».
Art. 10. Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta.
1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilita' di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalita', ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:
a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:
a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purche' la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;
a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purche' la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;
a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;
b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:
b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' di larghezza fino a m 4,50 o di lunghezza fino a m 38;
b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purche' la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, ciascuno dei quali aventi a bordo, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alle lettere a) e b).
2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita' circola su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati puo' essere sostituito con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati dalla lettera c) del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati puo' essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente puo' anche non essere abilitato ai sensi dell'art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono essere utilizzate anche dal conducente non abilitato.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, puo' imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da piu' veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.
Art. 10-bis Servizi di scorta mista
1. Quando, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' imposto che la scorta sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la scorta stessa e sempre integrata da personale e mezzi di scorta tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di piu' di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati nonche' del restante personale della scorta tecnica che integra quella svolta dagli organi di polizia stradale, non puo' essere superiore a quello indicato all'art. 10, comma 1, lettera c), ovvero comma 2, secondo periodo.
2. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella svolta dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono.
Titolo II - Modalità di svolgimento dei servizi di scorta.
Capo I - Tipi di scorte tecniche
Capo II - Svolgimento dei servizi di scorta
Articolo 11 Posizione dei veicoli di scorta.
1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre il secondo lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80.
b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150 (1).
2-bis. Quando ai sensi del comma 2, art. 10, e' consentito l'impiego di motocicli di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che precede il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita', ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalita'.
2-ter. Le disposizioni del comma 2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5, ovvero quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 28 maggio 1998.
Articolo 12 Utilizzo dei dispositivi luminosi.
1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 e 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 8.
Capo III - Obblighi della scorta
Articolo 13 Il capo scorta.
«1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' svolto sotto la responsabilita' del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attivita' di scorta.».
2. Il capo-scorta deve avere con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo scorta per il servizio in atto.
3. Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sé l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.
Articolo 14 Obblighi del capo scorta.
1. Il capo-scorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione del convoglio eccezionale.
1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni situazione che necessiti di attivita' di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita».
2. Il caposcorta non iniziera' il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica abbia con se' la patente di guida in corso di validita' e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse e' effettuata unicamente su base documentale;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo, sia stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada;
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita' sia provvisto di valida patente;
f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita' sia in regola con la prescritta revisione periodica e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.».
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.
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(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 28 maggio 1998.
Articolo 15 Responsabilità del capo-scorta.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il capo-scorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.
«1-bis. Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, il caposcorta e' altresi' responsabile di tutte le attivita' di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidita' del traffico».
Articolo 16 Modalità di svolgimento della scorta tecnica.
1. Qualora, a causa dall'ingombro o dalla limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
1-bis. Se non e' possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al piu' vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato o al piu' vicino comando della stessa.
1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.
1-quater. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'art. 16-bis per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalita' fissate dal titolo autorizzativo».
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità. «In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al piu' vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.».
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.
Art. 16-bis - Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico
1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validita' rilasciata ai sensi dell'art. 5.
L'attivita' di segnalazione della presenza sulla strada o dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' puo' essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.
3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:
a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' in modo che, in funzione della velocita' e della visibilita' presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilita' di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita', tenendo conto delle esigenze di fluidita' del traffico e di sicurezza della circolazione;
c) massima visibilita' di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;
d) chiarezza, precisione e non equivocita' dei segnali manuali o luminosi.
4. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attivita' di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attivita' di regolazione svolte dagli abilitati.
5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi piu' opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato e' impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.
6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalita' e quando e' indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita', sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' e' subordinato all'assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.
8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato.
Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
Art. 17. Disposizioni transitorie
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguardanti il possesso dell'abilitazione per effettuare i servizi di scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati all'art. 16, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005.».
Allegato A
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MODELLO DI AUTORIZZAZIONE |
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Prefettura di |
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Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto l'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità;
Visto il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997 a cui l'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R 16 settembre 1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra;
Vista l'istanza della persona sottoindicata;
Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare;
Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività di scorta:
Autorizza
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il sig. |
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nato a |
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residente in |
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titolare |
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dell'impresa |
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con sede in |
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in via |
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ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità. |
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La presente autorizzazione, che |
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consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre |
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imprese o a privati, è valida fino al |
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può essere rinnovata; può essere sospesa |
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o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio |
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secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del disciplinare tecnico. |
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La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a |
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nome del titolare ovvero dell'impresa di cui è |
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ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio |
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ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria: |
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Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero |
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dell'art. 5 del disciplinare tecnico. |
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collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi |
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il |
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nato a |
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nato a |
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il |
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nato a |
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nato a |
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Il prefetto |
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[1] Indicare la qualifica del titolare: imprenditore nel caso di impresa individuale, soci amministratori delle società in nome collettivo, accomandatari delle società in accomandita semplice o amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. Se trattasi di impresa di autotrasporto indicare titolare di licenza per conto proprio ovvero iscritto all'albo degli autotrasportatori con posizione n...
[2] Indicare espressamente se NON vale per attività di scorta nei confronti di veicoli non appartenenti all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 3 del disciplinare tecnico.
[3] Indicare tipo e marca dell'autoveicolo.
Allegato B - MATERIE DELLE PROVE D'ESAME
a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
b) Definizioni stradali e di traffico.
c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
e) Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.
f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
h) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
j) Servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi.
k) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
l) Responsabilità civile verso terzi.
m) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.
«n) responsabilita' civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell'art.
12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
o) modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica;
p) modalita' di effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.».
Allegato C
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ATTESTATO DI ABILITAZIONE |
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Intestazione dell'ufficio |
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Si attesta che, in data odierna, il sig. |
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nato a |
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il |
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dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha |
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ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art. |
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16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della |
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strada. D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Tale abilitazione ha validità per |
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cinque anni e può essere rinnovata. |
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La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale |
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Data - Timbro della Repubblica |
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Firma |
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Il Dirigente del Compartimento |
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di Polizia stradale |
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Allegato E - PALETTA DI SEGNALAZIONE
Vedere figura a pag. 27 della G.U. (omissis)
Caratteristiche:
- disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e
bordino bianco;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.
Art. 21. Adeguamento delle imprese autorizzate
Le imprese gia' autorizzate ad esercitare l'attivita' di scorta tecnica alla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono provvedere agli adeguamenti richiesti dalle modifiche del disciplinare tecnico di cui agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche dei veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonche' ai requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Circ. Ministero dei lavori pubblici 16 gennaio
1998 . - Legge 23 dicembre 1997, n. 454. Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto. (Art. 11 - Modifiche al codice della
strada).
(Pubblicata nella Gazz. Uff.
24 gennaio 1998, n. 19
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità».
L'art. 11 introduce modifiche al codice della strada ed in particolare all'art. 10 relativo alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali; argomento di competenza di questo Ministero in quanto attinente sia alla sicurezza della circolazione stradale, sia all'usura ed alla manutenzione delle infrastrutture stradali.
In ordine alla portata delle disposizioni introdotte è necessario fare alcune precisazioni.
Occorre premettere che tutti i veicoli che, compreso il proprio carico, rispettano le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del codice sono liberi di circolare su tutte le strade salvo limitazioni locali indicate con l'apposita segnaletica.
Nel caso in cui i veicoli, compreso il proprio carico, eccedono i suddetti limiti si configura, sotto determinate condizioni, la fattispecie dei veicoli e dei trasporti eccezionali, disciplinati dall'art. 10 del codice e la cui circolazione è subordinata, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, al rilascio di una specifica autorizzazione.
Lo stesso comma 6 prevede esplicitamente le tipologie di veicoli eccezionali non soggetti ad autorizzazione ed il successivo comma 7 estende l'esenzione dal regime autorizzativo ai veicoli classificati mezzi d'opera nei limiti del rispetto di determinate condizioni.
Le modifiche introdotte dall'art. 11 della legge n. 454 del 1997 hanno ridefinito, alla lettera a) del comma 1, la tipologia di trasporto in condizioni di eccezionalità individuata dal comma 2, lettera b) dell'art. 10 del codice, estendendone l'applicazione.
La successiva lettera b) dello stesso comma 1 prevede che per i suddetti veicoli, nel caso di percorsi ripetitivi e sagome costanti, «l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfetario ...».
Tale formulazione non può essere intesa come esenzione per gli stessi veicoli del titolo autorizzativo previsto dal comma 6 dello stesso art. 10, ma unicamente come definizione della modalità di pagamento dell'indennizzo d'usura e della quantificazione dello stesso.
Peraltro, laddove il legislatore ha inteso esentare determinate categorie di veicoli dall'autorizzazione lo ha fatto esplicitamente, al comma 6 ed al comma 7 dello stesso art. 10, con l'espressa menzione «non sono soggetti ad autorizzazione».
Poiché nel caso in esame non vi è alcuna menzione di esenzione dall'autorizzazione deve ritenersi che resti in vigore l'obbligo che i trasporti in condizioni di eccezionalità, definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del codice, per circolare siano in possesso di un titolo autorizzativo.
Ne la ricevuta del pagamento di un indennizzo forfetario può costituire titolo autorizzativo in quanto lo stesso è espressione di una volontà dell'amministrazione concedente che viene manifestata a seguito di un procedimento autorizzativo che ha inizio con la richiesta dell'interessato.
L'espressione considerata va pertanto intesa nel senso che l'autorizzazione va subordinata al pagamento di un importo forfetario.
Peraltro una diversa interpretazione della norma comporterebbe delle gravi ripercussioni in ordine alla sicurezza della circolazione stradale ed ancorpiù in ordine alla stabilità delle opere d'arte. Ciò in quanto, in assenza di una specifica autorizzazione per ciascun trasporto, si avrebbe la circolazione di un numero indefinito di veicoli di massa fino a 108 t (il limite legale fissato dall'art. 62 del codice è di 44 t) senza che nessuno abbia verificato l'idoneità, delle opere d'arte e delle pavimentazioni stradali interessate, a sopportare le sollecitazioni dinamiche impresse dai suddetti veicoli.
Peraltro la nuova formulazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 10, ha eliminato:
la previsione che per il trasporto di almeno uno degli elementi sia necessario l'uso di un veicolo eccezionale;
il limite di tre elementi trasportabili;
l'indivisibilità degli elementi oggetto del trasporto.
Tali modifiche ampliano l'utilizzo di veicoli e trasporti eccezionali fino ad una massa di 108 t per qualunque tipo di trasporto, e l'esenzione dal regime autorizzativo, senza alcuna forma di controllo, eliminerebbe di fatto ogni disciplina della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con conseguenze gravi sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla usura delle opere d'arte e delle infrastrutture stradali.
Un ulteriore elemento che conforta l'interpretazione che i trasporti in condizioni di eccezionalità definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del codice, sono soggetti a specifica autorizzazione è fornito dalla direttiva comunitaria 96/53/CE del 25 luglio 1996, che si allega in copia, la quale, all'art. 4, comma 3, stabilisce che i veicoli eccezionali per dimensioni «possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorità competenti ... allorché detti veicoli trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili».
Pertanto la formulazione dell'art. 11 della legge n. 454 del 1997, laddove fosse interpretata come esenzione dall'autorizzazione, sarebbe in contrasto con la suddetta direttiva comunitaria e quindi non operante.
Per quanto attiene all'indennizzo forfetario di cui al comma 2-bis dell'art. 10 del codice, comma introdotto dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 454 del 1997, lo stesso deve essere corrisposto con le modalità indicate all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell'ipotesi di valutazione convenzionale dell'indennizzo.
La ripetitività dei percorsi e la similitudine delle sagome di carico, richieste come presupposto del pagamento con indennizzo forfetario dal suddetto comma 2-bis, mentre per le autorizzazioni periodiche sono implicite nella loro definizione, per le autorizzazioni multiple o singole devono essere dichiarate dal richiedente l'autorizzazione all'atto di ciascuna richiesta formulata nel corso dell'anno, e verificate dall'ente competente per il rilascio.
Lett.Circ. Ministero dell'interno,1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 -
Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei
trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Artt. 10 - 167 - 176.
A parziale rettifica della nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9, si fa presente che, relativamente alle modifiche apportate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, all'articolo 10, comma 2-bis, del codice della strada, la novità introdotta consente ai veicoli di cui all'art. 10, comma 2 b), del codice della strada di ottenere l'autorizzazione alla circolazione dell'ente proprietario o concessionario della strada attraverso il pagamento di un indennizzo forfettario, analogamente a quanto stabilito per i mezzi d'opera.
Le quietanze dell'avvenuto pagamento non costituiscono però titolo autorizzativo, come erroneamente indicato alla nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9, ma servono unicamente per conseguire l'autorizzazione.
I veicoli citati, pertanto, dovranno sempre avere al seguito il titolo autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario o concessionario della strada.
Lett.Circ. Ministero dell'interno, 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 -
Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto
eccezionale oltre le tolleranze ammesse.
Sono pervenuti quesiti relativamente all'ipotesi dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità con dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario della strada.
In particolare è stato chiesto se le dimensioni ridotte facciano venire meno l'obbligo della scorta della Polizia Stradale imposta nel provvedimento autorizzativo.
Questo Ufficio ritiene che appare necessario, in queste circostanze, verificare attentamente le caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo: se esse sono ridotte in modo tale che non sussistano più le condizioni affinché possa essere concessa la scorta della Polizia Stradale, il servizio dovrà essere revocato.
In questi casi si procederà ad invitare la ditta interessata a regolarizzare l'autorizzazione presso l'Ente proprietario o concessionario della strada, indicando le dimensioni reali del carico in modo da stabilire una nuova regolamentazione della circolazione del veicolo (es. servizio di scorta tecnica).
Nel caso in cui le caratteristiche dimensionali o ponderali del veicolo, sebbene ridotte rispetto a quelle indicate nell'autorizzazione, siano tali da prevedere comunque l'obbligo della scorta della Polizia Stradale, tale servizio dovrà comunque essere assicurato.
Appare comunque necessario che, in tali casi, il personale operante notizi la Sezione dalla quale dipende che, sentito il Compartimento, disporrà la revoca o la conferma del servizio di scorta, in relazione alle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo, secondo il criterio dianzi citato.
Lett.Circ. Min.interno 26 novembre 1997, n. 300/A/27755/101.21.2 -
Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali o a trasporti
in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997
(pubblicato sul supplemento ordinario G.U. 9 agosto 1997, n. 185) -
Autorizzazione delle imprese.
Il disciplinare tecnico per le scorte tecniche a veicoli eccezionali, approvato con D.M. 18 luglio 1997, dando attuazione all'art. 16 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada , ha stabilito che le scorte a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità possano essere effettuate anche da imprese all'uopo autorizzate che si avvalgono di personale abilitato.
Con la nota n. 300/A/26796/101/21/2 del 4 ottobre 1997 , sono state fornite istruzioni sullo svolgimento degli esami di abilitazione del personale che può esercitare l'attività di cui all'oggetto e che sono attualmente in corso di svolgimento presso i Compartimenti della Polizia Stradale.
Nel richiamare l'attenzione sul contenuto del Disciplinare tecnico in argomento, si ritiene opportuno evidenziare che dal combinato disposto delle disposizioni degli artt. 2 e 3 del Disciplinare citato, si possono individuare due tipi di autorizzazioni:
a) autorizzazioni per l'esercizio di attività di scorta per conto di terzi, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 18 luglio 1997 , possono essere rilasciate a nome di imprenditori o responsabili di società che hanno come attività prevalente quella di prestazione di servizi a terzi e cioè di imprese che fanno della scorta una specifica attività imprenditoriale in favore di chi la richiede;
b) autorizzazioni per l'esercizio di attività di scorta di veicoli eccezionali che sono nella propria disponibilità e che, ai sensi dell'art. 3, sono rilasciate ad imprese di trasporto in conto terzi, a soggetti che hanno titolo al rilascio di licenze in conto proprio ovvero ad imprese che possiedono veicoli eccezionali ad uso speciale. Per tutti questi soggetti, la scorta costituisce attività accessoria a quella principale ordinariamente svolta; nell'autorizzazione relativa sarà chiaramente indicato che la stessa vale solo per i veicoli che sono funzionali all'attività svolta dall'impresa autorizzata.
Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti indicati dagli artt. 2 e 3 del Disciplinare, nel richiamare le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autocertificazione, si ritiene che debbano essere comunque prodotti in allegato alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
- referenza di affidamento di cui all'art. 2 lett. g1) del Disciplinare che può consistere in una dichiarazione di un istituto bancario per un importo pari a quello indicato dal citato art. 2 lett. g1).circa l'ammontare della giacenza media del richiedente negli ultimi 12 mesi presso il medesimo istituto ovvero in una attestazione di affidamento secondo gli usi commerciali tra i quali si intendono, a titolo esemplificativo, l'anticipazione in conto corrente garantito da fatture, lo scoperto di conto corrente ed altre forme di finanziamento a garanzia compresa la fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa specifica di cui alla lett. g2) dell'art. 2 del disciplinare che possa garantire la piena copertura di tutti i danni a terzi derivanti dall'attività di scorta o comunque prodotti dai dipendenti o dal personale di cui, a qualsiasi titolo, l'impresa autorizzata si avvale per effettuazione della scorta;
- copia dei documenti di circolazione dei veicoli di cui l'impresa dispone nonché altre attestazioni o documenti dai quali possa evincersi la piena disponibilità dei veicoli stessi. In tal senso si precisa che il termine "possesso" utilizzato dal Disciplinare comprende tutte le forme di esercizio di potere di fatto sul veicolo quali proprietà, locazione con facoltà di acquisto, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto ecc., nonché locazione senza conducente, quest'ultima a condizione che il relativo contratto preveda una disponibilità continuativa, esclusiva e non occasionale del veicolo per un determinato periodo di tempo;
- documentazione dalla quale si possa evincere il rapporto di dipendenza ovvero la struttura societaria o il rapporto di collaborazione non occasionale richiamati dall'art. 2, lett. g 4) del Disciplinare; secondo le regole della citata L. n. 15 del 1968 (4), peraltro, questi documenti potranno essere sostituiti da autocertificazione dei dipendenti, dei soci o dei collaboratori non occasionali;
- copia delle abilitazioni rilasciate al personale di cui l'impresa intende avvalersi.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera g3) relativo alle caratteristiche tecniche ed alle attrezzature dei veicoli, per garantire la verifica della concreta rispondenza alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico, appare necessario che all'istanza di autorizzazione sia allegato un nulla osta tecnico rilasciato dal Compartimento Polizia Stradale competente per territorio a cui spetta, in ogni caso, anche il controllo dell'effettiva rispondenza delle stesse nel corso delle verifiche compiute durante l'effettuazione dei servizi di scorta.
Il predetto nulla osta tecnico, conforme al modello che si allega e che dovrà riferirsi all'equipaggiamento di tutti i veicoli indicati nella richiesta, sarà rilasciato a seguito di un'unica verifica compiuta sugli stessi.
Allegato
| COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI |
| Scheda di verifica del veicolo utilizzabile per le Scorte tecniche (art. 7 e ss D.M. 18 luglio 1997) |
| - Data di effettuazione della verifica | ||
| - Personale incaricato della verifica (qualifica, cognome e nome) |
| - Veicolo sottoposto a controllo: |
| - tipo veicolo: autovettura/autocarro/autoveicolo ad uso promiscuo (sottolineare la voce che interessa) |
| - marca e modello | targa |
| - proprietario/usufruttuario/locatario (sottolineare la voce che interessa) |
| - Attrezzature ed equipaggiamento in dotazione: |
| n. | dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante | , approvati dal Ministero dei | ||
| Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. con provvedimento | ovvero conformi a | |||
| direttiva CEE/regolamento ECE-ONU | ; | |||
| n. | pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati con scritte "trasporto eccezionale", larghezza | ; | ||
| altezza | ; |
| n. | cartello composito (fig. 2, all. D del D.M. 18 luglio 1997) corredato con due luci gialle lampeggianti; | |
| n. | bandierina di colore rosso; | |
| n. | apparecchio radio-ricetrasmittente, omologato per lo svolgimento di specifica attività con provvedimento |
| ; |
| n. | segnale "altri pericoli" (fig. II 35 Reg. Esec. C.d.S.) con colore di fondo giallo e lato di cm. 90; | |
| n. | pannello integrativo "incidente" (mod. II 6/b Reg. Esec. C.d.S.); | |
| n. | segnali "direzione obbligatoria" o "passaggio obbligatorio" di diametro cm. 90 (art. 122 Reg. Esec. C.d.S.); | |
| n. | "barriere normali" con altezza non inferiore a cm 120 (fig. II 392 Reg. Esec. C.d.S.); | |
| n. | lampade a luce rossa fissa; | |
| n. | lampade a luce gialla intermittente; |
| n. | bandierina di colore arancio fluorescente (art. 42, c. 2, lett. b), Reg. Esec. C.d.S.);.n. | palette di regolazione del |
| transito per movieri; | ||
| n. | coni in gomma/plastica di colore rosso-bianco, altezza cm. 50 (fig. II 396 Reg. Esec. C.d.S.); | |
| n. | giubbetti o corpetti con le caratteristiche di cui al D.M. 9 giugno 1995; | |
| n. | dispositivo per la misura dell'altezza; | |
| n. | dispositivo per la misura della lunghezza. |
| Firma | ||
Lett.Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 300/A/44881/101/21/9 - D.M.
18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità".
Contestazione dell'art. 10/19° c. del Codice della Strada e successive
modifiche nei confronti del conducente di un veicolo che effettua un
trasporto eccezionale avvalendosi di scorta tecnica, per mancato rispetto
delle prescrizioni da parte del capo-scorta. Applicabilità.
Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede a questo Ufficio un parere riguardo le sanzioni applicabili in caso di inadempienze del responsabile del servizio di scorta tecnica durante l'esecuzione del servizio stesso, ed, in particolare, se in quest'ipotesi trovi luogo l'applicazione dell'art. 10, comma 19 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, o si proceda alla segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 18 luglio 1997.
Il decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, che disciplina la materia, prevede all'art. 4, comma 5, che il Prefetto possa sospendere per un periodo da uno a sei mesi l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica quando "nell'esercizio del servizio di scorta, sia impegnato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicato nel titolo secondo".
Il Decreto Ministeriale ha individuato specifiche responsabilità per il capo-scorta, nel titolo secondo, agli artt. 14 e 15, prevedendo in caso di inosservanza ascrivibili alla sua condotta, la responsabilità dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 comma 5.
Alla luce di quanto precede l'applicazione dell'art. 10, comma 19 del Codice della Strada, per le irregolarità commesse dal capo-scorta riconducibili alle previsioni del Disciplinare tecnico, appare esorbitante.
In questi casi l'organo accertatore trasmetterà un rapporto completo e dettagliato al Prefetto che potrà disporre, se non ritiene di propendere per l'archiviazione, la sospensione dell'autorizzazione dell'impresa allo svolgimento del servizio di scorta tecnica.
Circ. Min. interno 14 settembre 2000, n. 300/A/22445/101/21/2 D.M. 18
luglio 1997 e successive modificazioni. Disciplinare per le scorte
tecniche a veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di
eccezionalità.
Modalità di svolgimento degli esami per il rinnovo dell'attestato di abilitazione per l'esercizio del servizio di scorta tecnica.
Il D.M. 18 luglio 1997 e successive modifiche, recante "Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità", al Capo II, relativo all'abilitazione del personale che effettua le scorte, individua gli elementi della procedura amministrativa relativa al rilascio ed al rinnovo di validità dell'attestato di abilitazione, rimandando ad un successivo provvedimento del Ministero dell'Interno le modalità attuative degli esami e la tenuta dello schedario degli abilitati.
Questo Ufficio, con circolare 4 ottobre 1997, n. 300/A/26796/101/21/2, ha già individuato le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione al servizio di scorta tecnica, e con circolare 21 ottobre 1997, n. 300/A/27193/101/21/2 - diretta solo ai Compartimenti della Polizia Stradale - ha fornito direttive per la trattazione del carteggio degli esami e la tenuta dello schedario degli abilitati.
Si rende ora necessario disciplinare la procedura per il rinnovo dell'attestato di abilitazione, ai sensi dell'art. 6, commi 6, 7 e 8, del D.M. 18 luglio 1997, affinché i soggetti abilitati, trascorsi tre anni dal primo rilascio e per i successivi rinnovi, possano svolgere il previsto esame e confermare la validità della propria abilitazione.
Con la presente circolare, pertanto, si fissano gli indirizzi e le procedure che dovranno regolare la nomina della commissione di esame, la presentazione delle domande di ammissione agli esami, lo svolgimento del colloquio orale di cui all'art. 6, comma 6, del citato Decreto e l'apposizione del rinnovo, sul certificato di abilitazione, da parte del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale.
A tale riguardo, trattandosi dell'avvio di una nuova procedura, si raccomanda la massima disponibilità nel fornire notizie e chiarimenti ai soggetti abilitati che intendono rinnovare il proprio attestato.
1. Calendario degli esami per il rinnovo dell'attestato.
Diversamente da quanto avviene per gli esami di rilascio dell'attestato per l'esercizio del servizio di scorta tecnica, fissati - come è noto - in un calendario pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, si dispone che il calendario delle sessioni di esame per il rinnovo dell'abilitazione sia fissato dalle SS.LL.:
- per il corrente anno in numero di 1 sessione tra il mese di ottobre e il mese di dicembre;
- per gli anni successivi in numero di 4 sessioni a cadenza trimestrale, in modo da tenere conto delle date di rilascio degli attestati, nell'ottica di facilitare all'interessato il rinnovo prima della scadenza triennale.
Le date degli esami per il rinnovo potranno coincidere con le sessioni per il rilascio degli attestati, fermo restando che l'iter amministrativo connesso alla predisposizione dei due tipi di esame deve essere mantenuto distinto (ad esempio, devono essere nominate con separati provvedimenti due commissioni, una per il rilascio ed una per il rinnovo dell'attestato).
Il calendario dovrà essere esposto al pubblico presso ciascuno dei reparti della Polizia Stradale e diffuso nelle forme ritenute più opportune attraverso le associazioni professionali interessate.
Per una più facile conoscenza delle date di esame, della documentazione da produrre, dei tempi e dei modi di effettuazione dell'esame, si ritiene opportuno che ciascuno dei soggetti abilitati, il cui attestato sia in scadenza nell'anno solare - a partire dal corrente anno - sia informato con una comunicazione scritta inviata mediante il servizio postale secondo i contenuti indicati nel fac-simile allegato (All.1).
2. Nomina della commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice viene nominata dal Dirigente del Compartimento ed è composta, secondo quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto, da un funzionario con qualifica dirigenziale, due funzionari con qualifica direttiva appartenenti alla Polizia Stradale e un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia in servizio presso al Prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame.
Si richiama integralmente il contenuto della circolare 4 ottobre 1997, in ordine alle formalità e alle scadenze da osservare per la nomina della commissione.
In relazione alla diversa finalità dell'esame si allega lo specifico fac-simile del provvedimento di nomina (All.2).
3. Domanda di ammissione all'esame.
Le domande per il rinnovo dell'attestato di abilitazione devono essere presentate secondo le modalità fissate per la domanda di rilascio dell'attestato, di cui al paragrafo 2 della citata circolare, che si richiama integralmente.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda di essere già titolare dell'attestato di abilitazione al servizio di scorta tecnica ed allegarne una fotocopia.
Nel caso in cui questi risieda nel Comune di una Regione diversa da quella nella quale ha ottenuto il rilascio dell'attestato - nella quale, quindi, ha sede il Compartimento Polizia Stradale che custodisce il fascicolo dell'interessato - l'esame potrà essere sostenuto, a richiesta dell'interessato, anche presso il Compartimento Polizia Stradale competente rispetto all'ultima residenza. Quest'ultimo Ufficio avrà cura di comunicare l'esito dell'esame (sia in caso di esito negativo, che di esito positivo) al Compartimento Polizia Stradale che ha rilasciato l'abilitazione, mediante l'allegata scheda (All.3), per l'aggiornamento dello "Schedario degli abilitati".
A richiesta degli interessati dovranno essere disponibili gli stampati per l'istanza di partecipazione agli esami di rinnovo dell'abilitazione (All.4).
4. Svolgimento degli esami.
Secondo le indicazioni dell'art. 6, comma 6 del D.M. 18 luglio 1997, gli esami per il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica consistono in un colloquio orale.
La Commissione di esame, se del caso integrata dai membri supplenti, si riunisce il giorno di apertura della sessione e da atto nel verbale di cui si allega fac-simile (All.5) dei criteri di valutazione del candidato nella prova orale, dello svolgimento del colloquio e del risultato finale.
Il resoconto delle attività relative agli esami dovrà, inoltre, essere formalizzato di giorno in giorno, con verbali in sequenza numerica fino al termine della sessione.
Le prove di esame sono pubbliche e si svolgono in lingua italiana, fatta salva la legislazione particolare relativa al bilinguismo in provincia di Bolzano. Le sedi di esame saranno individuate presso gli uffici pubblici o privati, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Le domande vertono su tutti gli argomenti elencati nell'allegato B del D.M. 18 luglio 1997, che di seguito si riportano:
a) nozioni generali sul Nuovo Codice della Strada;
b) definizioni stradali e di traffico;
c) classificazione delle strade: classificazioni amministrativa, classificazione tecnico - funzionale, segnaletica di identificazione delle strade;
d) autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità - prescrizioni - criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - dispositivi di segnalazione visiva - violazioni e sanzioni;
e) sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose su veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose;
f) cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati;
g) circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
h) limiti di velocità e distanze di sicurezza;
i) limitazione alla circolazione nei giorni festivi;
j) servizi di polizia stradale ed espletamento degli stessi;
k) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta;
l) responsabilità civile verso terzi;
m) impiego degli apparati radio per i collegamenti.
La prova consiste in un colloquio che, tenuto conto del livello culturale del candidato, consenta di verificare il mantenimento di quelle conoscenze che hanno permesso il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica e l'apprendimento da parte del candidato delle modifiche normative e tecniche intervenute nel triennio.
In particolare, con riferimento al triennio appena trascorso, dovranno essere verificate le conoscenze relative a:
- le modifiche del D.M. 18 luglio 1997, introdotte dal D.M. 24 maggio 1998;
- le modifiche al Codice della Strada apportate dalla Legge 7 dicembre 1999, n. 472, che riguardano il settore dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
- le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione di reati connessi alla circolazione stradale.
Una più dettagliata articolazione del programma è contenuta nell'allegato esplicativo (All.6).
Prima dell'inizio delle prove il Presidente della Commissione darà avviso agli esclusi dall'esame dei motivi di esclusione, relativi alla mancanza dei requisiti o alla tardiva presentazione delle istanze.
Il superamento della prova sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al termine della seduta di esame il Dirigente del Compartimento conferma con un timbro la validità dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica, secondo il modello che si allega (All.7).
Le disposizioni della presente circolare dovranno essere opportunamente rese note al pubblico nelle parti di interesse relative alle modalità di presentazione delle domande di ammissione e di svolgimento degli esami con affissioni di avvisi presso tutti gli uffici della Polizia Stradale.
Si confida nella consueta disponibile collaborazione.
Allegato 1
| Compartimento Polizia Stradale |
| per |
| OGGETTO: Esame per il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio del servizio di |
| scorta tecnica. |
| Al Sig. | |||
| Si informa la S.V. che, essendo prossima la scadenza dell'attestato |
| di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica nr. | del |
| questo Compartimento ha predisposto, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto |
| ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, le sessioni d'esame per il |
| rinnovo. |
| Le sessioni per l'anno | sono state fissate per i giorni |
| . |
| Per informazioni sul programma di esame, sui documenti d esibire, |
| sulle modalità di svolgimento della prova orale troverà esposto presso qualsiasi |
| Ufficio della Polizia Stradale idonea comunicazione al pubblico, oppure potrà.10 |
| contattare l'Ufficio | (indicare la denominazione) di questo | |
| Compartimento all'utenza telefonica | . |
| Viene allegato un fac-simile per la presentazione dell'istanza di |
| partecipazione all'esame. |
| (firma). |
Allegato 2
| Compartimento Polizia Stradale | |||
| per |
| Nr. | /2000 |
| Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale |
| VISTO l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; |
| VISTO l'art. 16, comma 6, del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; |
| VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, recante il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità; |
| VISTO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato decreto ministeriale l'attestato di abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovato; |
| VISTO che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto ministeriale, il rinnovo dell'abilitazione è subordinato all'esito favorevole di un colloquio orale davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche; |
| VISTO l'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale la Commissione di esame è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia Stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame; |
| CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione esaminatrice per la sessione di esame del | , |
| DECRETA |
| 1. Per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica è istituita un'apposita commissione d'esame nella |
| provincia di | . |
| 2. La commissione d'esame è costituita come segue: |
| - (qualifica, cognome e nome) Presidente |
| - (qualifica, cognome e nome) Componente |
| - (qualifica, cognome e nome) Componente |
| - (qualifica, cognome e nome) Componente |
| 3. Il (qualifica, cognome e nome), in servizio presso | , eserciterà le funzioni di segretario. |
| 4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei componenti della Commissione, sono altresì nominati Componenti supplenti (qualifica, cognome e nome), (qualifica, cognome e nome), (qualifica, cognome e nome), e Segretario supplente (qualifica, cognome e nome). |
| 5. Le prove di esame si svolgeranno nella stessa giornata a gruppi di candidati a decorrere dal | presso | per i |
| residenti nelle province di | secondo il calendario esposto presso il Compartimento Polizia Stradale | |
| di | . |
| (Luogo), (Data) |
| IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO |
Allegato 3
| Compartimento Polizia Stradale | |||
| per |
| TELEX |
| - AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE |
| Nr. | /2000 |
| Si comunica che il Sig. | , residente a |
| , via/piazza | , n. | , c.a.p. | , titolare di abilitazione all'esercizio del |
| servizio di scorta tecnica n. | del | rilasciata da codesto Ufficio, in data | ha |
| presentato istanza per il rinnovo del documento. |
| Non ha sostenuto la prova di esame perché | |||
| Ha sostenuto la prova di esame in data | con esito negativo. | ||
| Ha sostenuto la prova di esame con esito positivo ed ha ottenuto la convalida dell'abilitazione sino al |
| DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE |
Allegato 4
| Domanda di ammissione all'esame per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica. |
| AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE | |||
| di | (1) |
| Il sottoscritto (cognome e nome), nato a | , |
| il | , residente in | , titolare di patente di guida cat. | rilasciata il | da Prefettura/Ufficio |
| Provinciale M.C.T.C. di | ovvero da (2) | e valida sino a | , e di attestato di abilitazione |
| all'esercizio di scorta tecnica nr. | , rilasciato dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di | , in |
| data | , chiede ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 18 luglio 1997 e successive modifiche, di essere ammesso all'esame di | |
| rinnovo dell'attestato nella sessione del giorno | . |
| Dichiara sotto la propria responsabilità: |
| - di essere a conoscenza che l'indicazione del giorno e della sede della prova di esame è resa pubblica dal 5° giorno precedente la |
| prova mediante affissione dell'avviso presso il Compartimento della Polizia Stradale di | , in Via/Piazza | ;(1) |
| - di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla prova di esame al seguente indirizzo: via/piazza | nr. |
| c.a.p. | città | tel. | riservandosi di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso |
| (3); |
| - di avere assolto i propri obblighi connessi alla presenza sul territorio nazionale dei cittadini stranieri residenti in Paesi diversi dall'Unione Europea (4). |
| Data | ||
| FIRMA | ||
| Allegati: |
| - fotocopia della patente di guida. |
| - fotocopia del permesso di soggiorno. |
| - fotocopia dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica. |
| (1) Indicare il Compartimento che ha rilasciato l'attestazione, o, a scelta, quello competente per territorio rispetto al luogo attuale di residenza; per l'individuazione del relativo indirizzo v. allegato. |
| (2) In caso di patente conseguita all'estero indicare l'Autorità che ha rilasciato il documento. |
| (3) La dichiarazione resa da cittadino residente all'estero vale quale elezione del domicilio sul territorio nazionale. |
| (4) Depennare se il candidato è cittadino italiano o di Paese dell'Unione europea. |
Allegato 5
| Compartimento Polizia Stradale | |||
| per |
| Verbale n. |
| Il giorno (in lettere) alle ore | , presso | si è riunita la Commissione esaminatrice, costituita ai sensi degli |
| artt. 5 e 6 del D.M. 18 luglio 1997, per lo svolgimento della prova per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta |
| tecnica. La Commissione è stata nominata con decreto del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di | nr. |
| , del | . |
| Sono presenti: |
| - (qualifica, cognome e nome) Presidente |
| - (qualifica, cognome e nome) Componente |
| - (qualifica, cognome e nome) Componente |
| - (qualifica, cognome e nome) Componente |
| Il (qualifica, cognome, nome), in servizio presso | , svolge le funzioni di segretario. |
| Sono altresì presenti (qualifica, cognome, nome), componenti supplenti, invitati a presenziare alla prima seduta per la definizione dei criteri di massima di valutazione dei candidati nel colloquio. |
| La prova orale si intende superata se il candidato dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti di esame, con particolare riferimento all'apprendimento da parte del candidato delle modifiche normative e tecniche intervenute dalla data di rilascio o dall'ultimo rinnovo dell'attestato. |
| La prova orale ha inizio alle ore | e termina alle ore | . |
| Risultano avere superato la prova per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica i seguenti candidati: |
| Cognome e nome | Data di nascita | Esito finale |
| Alle ore | il presidente dichiara chiusa la seduta, della quale si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, |
| viene sottoscritto come segue. |
| Il Presidente |
| I componenti |
| Il Segretario |
Allegato 6
PROGRAMMA D'ESAME
Le prove d'esame previste dall'art. 6 del D.M. 18 luglio 1997 e successive modifiche, hanno per oggetto le materie elencate nell'allegato B del citato decreto.
Allo scopo di fornire una più puntuale articolazione del programma d'esame, a titolo meramente indicativo, si suggeriscono i riferimenti normativi collegati alle materie stesse che potranno indirizzare la preparazione dei candidati ed uniformare la prova orale davanti alle commissioni di cui agli artt. 5 e 6 del citato disciplinare.
Lett. a) - Nozioni generali sul nuovo Codice della Strada con particolare riferimento alle seguenti norme: artt. da 116 a 120 Reg. con riferimento alle figure II 49, 52, 60A, 60B, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73 e 76;
artt. da 48 a 56 C.d.S.; art. 63 C.d.S. con particolare riferimento ai criteri di abbinamento dei veicoli eccezionali;
art. 80 C.d.S. con particolare riferimento alle modalità pratiche di verifica all'esito della revisione periodica e nello specifico all'attuazione, per i veicoli indicati dall'art. 80, comma 3, dalla revisione a cadenza biennale successivamente alla prima revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione; art. 116 C.d.S. con particolare riferimento ai veicoli che le diverse categorie di patenti abilitano a condurre ed alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30.12.1999 n. 507; art. 126 C.d.S., con particolare riferimento alle modalità di documentazione della conferma di validità della patente di guida ed alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507;
norme del titolo V del Codice della Strada con particolare riferimento agli articoli 140, 141, 143, 147, 148, 150, da 151 a 154, da 157 a 159, 161, 162, 165, 174, 179, 186, 187, 189, 192, come modificato dal decreto legislativo 30.12.1999, n. 507, ed a tutte le relative norme regolamentari;
Lett. b) - Artt. 3 e 4 C.d.S. ed art. 5 Reg..
Lett. c) - Artt. 3 e 13 C.d.S. ed artt. 2, 3, 4 e 129 Reg..
Lett. d) - Art. 10 C.d.S. come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, artt. da 9 a 20 Reg. e relative appendici tecniche; artt. da 10 a 16 del D.M. 18.7.1997 con particolare riferimento alle modifiche apportate dal D.M. 28 maggio 1998.
Lett. e) - Artt. 61, 62 C.d.S.; art. 164 C.d.S. ed artt. 361 e 362 Reg.; art. 167 come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, ed art. 363 Reg.; art. 168 C.d.S. con riferimento al marginale 10321 dell'A.D.R. e agli artt. 368 e 370 Reg..
Lett. f) - Art. 21 C.d.S. ed artt. da 30 a 43 reg.; art. 16 ed allegato D del D.M. 18 luglio 1997.
Lett. g) - Artt. 175 e 176 C.d.S. come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 ed artt. da 372 a 374 Reg..
Lett. h) - Art. 142 C.d.S. ed artt. da 343 e 345 Reg..
Lett. i) - Art. 6 C.d.S. e decreti ministeriali attuativi, con particolare riferimento a quello vigente con il quale si fissa il calendario delle limitazioni.
Lett. j) - Artt. 11 e 12 C.d.S. ed artt. 23 e 24 Reg..
Lett. k) - Artt. da 7 a 9 ed art. 12 del D.M. 18 luglio 1997.
Lett. l) - Art. 193 C.d.S.; art. 19 Reg.; art. 2, lett. g) e art. 15 del D.M. 18 luglio 1997.
Lett. m) - Utilizzo degli apparecchi radioricetrasmittenti di debole potenza:
aspetti normativi e pratici, utilizzo di apparecchi per radioamatori (VHF, ecc.).
Allegato 7
Attestazione del rinnovo dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica
| (timbro lineare del Compartimento) |
| Attestato di abilitazione convalidato fino al | . |
| IL DIRIGENTE | |
| DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE |
| Timbro tondo |
Circ. Min. interno 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2 -
Interpretazione comma 4 lett. a) e b) dell'art. 16 D.P.R. n. 495 del
1992 come modificato dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.
Alcune Associazioni di categoria hanno rappresentato a questo Servizio che in alcuni Compartimenti A.N.A.S. la norma in oggetto viene interpretata in modo restrittivo prescrivendo, nei titoli autorizzativi, l'obbligo di scorta Polizia tutte le volte che il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità ecceda congiuntamente i limiti dimensionali massimi previsti dalle lettere a) e b) del comma 4, dell'articolo 16 citato, e cioè quando i predetti veicoli e trasporti abbiano larghezza non superiore a m 4,50 e lunghezza non superiore a m. 35 quando circolano sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle strade extraurbane ad almeno due corsie per senso di marcia, o quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità abbia larghezza non superiore a m. 4 e lunghezza fino a m. 30 quando circolano sulle strade o tratti di strade diverse da quelle sopra indicate.
In particolare, le predette Associazioni ritengono che sarebbe consentito l'impiego della scorta tecnica solo se il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità non ecceda la larghezza massima indicata alle lett. a) e b) del comma 4, dell'articolo 16 D.P.R. n. 495 del 1992, ma a condizione che la lunghezza non ecceda i limiti di categoria, ovvero che il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità non ecceda i limiti dimensionali, ma a condizione che la larghezza sia ricompresa nei limiti legali.
In proposito questo Servizio ritiene che la sopraindicata interpretazione restrittiva della norma di cui al citato comma 4 non corrisponda né alla lettera né alla ratio della norma stessa che intendeva attribuire la gestione diretta dell'attività di scorta al personale abilitato allo svolgimento di scorte tecniche ai veicoli eccezionali o ai trasporti in condizioni di eccezionalità ogniqualvolta la sagoma del veicolo o del trasporto eccezionale potesse iscriversi idealmente in una figura geometrica piana avente larghezza fino a m 4,50 e lunghezza fino a m. 35 imponendo perciò l'obbligo di scorta polizia solo qualora una della due dimensioni fosse superiore a quella sopra indicate, a prescindere dalla circostanza che l'altra fosse o meno compresa nei limiti di categoria.
Quanto sopra premesso si fa presente che la prescrizione dell'obbligo di scorta polizia per un veicolo eccezionale o di trasporto in condizioni di eccezionalità, aventi dimensioni inferiori a quelle indicate, non può essere imposta sui titoli autorizzativi per la circolazione dei predetti veicoli o trasporti e che, ove imposta, non potrà essere né effettuata né delegata dalla Polizia Stradale per mancanza del presupposto giuridico che rispettivamente impone di effettuarla o consente di delegarla.
DECRETO Dirigenziale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
25 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 2
del decreto del Presidente della
Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i
veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
Art. 1. Adeguamento del parco ai veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocita'
1. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, i veicoli
circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati ai nuovi limiti di velocita' massima calcolata per
costruzione, se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di
veicoli rimorchiati, subordinatamente alla verifica della loro rispondenza alle condizioni tecniche stabilite all'art. 3 del
presente decreto.
Art. 2. Procedure amministrative per la verifica dei veicoli
1. L'istanza per la richiesta di adeguamento di veicoli circolanti, di cui all'art. 1 puo' essere indirizzata presso qualunque Centro
Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. La documentazione, allegata alla richiesta di adeguamento, comprende una scheda con la descrizione delle caratteristiche
tecniche e le eventuali calcolazioni, se espressamente richieste dalle norme vigenti, di tutte le parti del veicolo che risultano
interessate dall'aumento del regime massimo di velocita'.
Tale documento, rilasciato dal costruttore del veicolo, ha valore di nulla osta, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 236
del Regolamento di esecuzione del codice della strada, per l'effettuazione delle modifiche, ovvero per la certificazione delle
caratteristiche costruttive, perche' il veicolo medesimo possa essere utilizzato entro i nuovi limiti di velocita'.
Nel caso il costruttore non rilasci il nulla osta per motivi di ordine tecnico, lo stesso costruttore dovra' esplicitare le
motivazioni del diniego, che dovranno essere trasmesse per conoscenza anche alla Direzione generale per la Motorizzazione, allo scopo di
sottoporre ad uno specifico monitoraggio il parco circolante oggetto del presente decreto.
Ove il costruttore non fornisse, entro sessanta giorni dalla data della richiesta ad esso avanzata, alcuna risposta al richiedente
interessato alla verifica del veicolo, costui potra', sostituire la predetta documentazione con una relazione tecnica, firmata da persona
a cio' abilitata, che attesti la possibilita' di apportare le modifiche al veicolo per consentirne l'uso ai nuovi limiti di
velocita'.
A dimostrazione dell'eventuale silenzio tenuto dal costruttore e dell'avvenuto trascorrere dei sopraccitati sessanta giorni, il
richiedente dovra' presentare, in uno con la documentazione sopradescritta, una copia dell'istanza presentata al medesimo
costruttore corredata dalla dimostrazione della concreta avvenuta spedizione nella data dichiarata.
3. Se il veicolo e' stato gia' in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con riferimento ai nuovi limiti di velocita', recati
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327, la documentazione prevista al precedente comma 2 puo'
essere surrogata, in tutto o in parte, da certificazioni ufficiali, emanate da Stati membri dell'UE, che attestino la rispondenza dello
specifico veicolo, ovvero dei sistemi e/o dei dispositivi, facenti parte del medesimo veicolo, all'insieme delle disposizioni:
a) dell'appendice I all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificata dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;
b) delle pertinenti direttive europee, o in sostituzione degli equivalenti Regolamenti UN/ECE, in vigore alla data di
immatricolazione del veicolo, in quanto applicabili.
Art. 3. Condizioni tecniche per la verifica dei veicoli
1. Il Centro Prove Autoveicoli, presso il quale e' stata presentata l'istanza di adeguamento, dopo aver proceduto all'istruttoria della
pratica esegue sul veicolo:
a) la verifica di conformita' ad un tipo di veicolo omologato, se tale circostanza e' rilevabile sulla scorta della documentazione
prodotta;
b) le verifiche e prove ritenute, ai sensi della vigente normativa, necessarie per accertare che lo stesso veicolo garantisca
il livello di sicurezza richiesto per la circolazione, in relazione ai nuovi limiti di velocita' introdotti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327.
2. A completamento del ciclo delle operazioni predette e subordinatamente all'esito positivo delle stesse, il Centro Prove
Autoveicoli redige il certificato di approvazione del veicolo in esame, recante l'indicazione del nuovo limite di velocita'
ammissibile.
A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento concernenti la corretta interpretazione dell'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si e' reso
opportuno predisporre la presente circolare, al fine di garantire, per l'applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.
Si richiama per correntezza espositiva il testo del comma 2, lettera b), in esame che dispone:
«E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti si
derurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, il carico puo' essere completato,
con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la predetta massa complessiva
non potra' essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalita' del trasporto, sempre limitamente alle tre classi merceologiche richiamate
e segnatamente:
blocchi di pietra naturale;
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia;
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
A) Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti stabilititi dagli articoli 61 e 62 e solo in tal caso, nell'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalita' delle merci sopra richiamate, al fine della
possibilita' di integrare il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e' necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
3) che l'integrazione del carico avvenga comunque con un numero complessivo di elementi non superiore a 6 degli stessi generi merceologici, fmo al completamento della massa complessiva dell'autoveicolo
o del complesso di veicoli.
B) Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sara' possibile completare il carico con «generi della stessa natura merceologica», al fine di occupare l'intera superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n. 285/1992;
2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del decreto legislativo n. 285/1992;
3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
4) che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni non superino le 6 unita';
5) che l'occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.
In entrambi i casi e' quindi evidente che non e' consentito il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi con coils, ecc.)
ovvero l'integrazione di carico con classi merceologiche diverse da quelle espressamente indicate (per es. blocchi di pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).
Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia a quanto gia' espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997 dell'allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero dei lavori pubblici, si ritiene utile precisare che per «stessi generi merceologici» si deve intendere il concetto di associazione per compatibilita' ed uso - per esempio se il trasporto eccezionale riguarda una
trave esso potra' integrarsi solamente con altre travi.
Quindi, per «stessi generi merceologici», deve intendersi la tipologia (come morfologia generale nonche' come omogeneita' di destinazione d'uso) del materiale che e' quindi dotato di una propria
caratteristica merceologica che ne consente una chiara classificazione come ad esempio: serbatoio, turbina, macchina industriale, mentre le strutture in cemento armato verranno
differenziate in due categorie:
trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).
A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una morfologia definita dal fatto di essere un contenitore (ancorche' le forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d'uso
che e' quella di contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti.
Sicche' il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato, di un serbatoio, puo' essere integrato solo con altri serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unita'.
Pertanto deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli elementi trasportati sono dello stesso genere merceologico, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o sempre da
pannelli/lastre indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine industriali (indipendentemente dall'allestimento).
La circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura» del materiale deve intendersi l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche (etc.) dello stesso (densita', rigidezza, peso specifico,
etc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.
Pertanto deve intendersi per il punto B) che gli elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro) deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando pertanto la natura
del calcestruzzo a quella del cemento armato.
Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:
che gli elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 62, comma 4, del decreto legislativo
n. 285/1992;
che la destinazione finale del trasporto sia unica, al fine di evitare che surrettiziamente un trasporto eccezionale possa essere giustificato dalla presenza dell'elemento eccezionale, che pero'
percorra un tragitto limitato, mentre poi il medesimo veicolo eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario;
che le eccedenze consentite - e cioe' i pezzi in piu' che si possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti - risultino esplicitamente nell'autorizzazione rilasciata dall'ente
proprietario o concessionario della strada.
Circ. 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno (Gazz. Uff. n. 118 del 23 maggio 2005), sono state approvate le modifiche al decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (di seguito definiti come T.E.).
La norma, che disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle scorte per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, completa il processo di riforma del settore, la cui radicale trasformazione era stata avviata per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e della conseguente modifica dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), avvenuta ad opera del D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. n. 211 dell'8 settembre 2004).
In questo contesto la presente circolare, alla luce della nuova disciplina delle scorte tecniche e sostituendo integralmente la circolare n. 300/A/23649/101/21/2 del 19 giugno 1997, intende fornire un quadro unitario di tutta la materia.
Pertanto, fermo restando da parte dei Dirigenti dei Compartimenti la necessaria opera di coordinamento e di indirizzo del delicato settore, dal 15 marzo 2006 la scorta disposta dalla Polizia stradale sarà disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate.
1. L'obbligo della scorta.
Fermo restando l'art. 10, comma 9 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 ha profondamente modificato l'articolo 16 del Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992).
La nuova disciplina indica i parametri che devono orientare l'ente concedente nella scelta del tipo di scorta, delineando, di fatto, tre fasce:
a) la prima fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese entro i valori indicati dal comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento, in presenza delle quali i T.E sono autorizzati a circolare senza scorta;
b) la seconda fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese tra i valori minimi di cui al citato comma 3 e i valori massimi indicati dal comma 4 dello stesso articolo 16, in base ai quali l'ente che rilascia l'autorizzazione dovrà disporre il servizio di scorta esclusivamente a mezzo di personale abilitato a svolgere scorte tecniche;
c) la terza fascia riguarda, infine, le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli che vanno oltre i valori indicati dal citato comma 4, in presenza delle quali l'ente predetto dispone la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada.
Gli organi di Polizia stradale, ai sensi degli artt. 10, comma 9 del Codice della strada e 16, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, possono autorizzare l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto o parte del percorso, di una scorta effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3-bis del Codice della strada, ovvero disporre che la scorta di polizia sia integrata da uno dei soggetti predetti, fissandone le modalità.
2. Regime della scorta tecnica autorizzata dalla Polizia stradale.
Sulla base delle già richiamate disposizioni dell'articolo 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei T.E. da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia imprescindibilmente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi più ampi di cui il personale di scorta non è dotato.
Perciò, alla luce della citata modifica normativa dell'art. 12 del Codice della strada, la facoltà di delega della Polizia stradale ad un'impresa autorizzata di cui all'articolo 10, comma 9 del Codice della strada dovrà essere esercitata con sistematicità qualunque sia il tipo o le dimensioni dei T.E da scortare nonché le caratteristiche della strada sulla quale la circolazione dei questi debba svolgersi.
Tuttavia, dovrà essere disposta la presenza di personale di Polizia che si affianchi ovvero, eccezionalmente nei casi di cui al paragrafo 3.6, si sostituisca alla scorta tecnica dell'impresa privata autorizzata, quando ricorrono le seguenti condizioni particolari:
a) il T.E da scortare, per le sue caratteristiche dimensionali e/o per quelle della strada che deve percorrere impone la chiusura temporanea dell'intera strada con la deviazione del traffico veicolare su altre strade;
b) vi sono, in concomitanza con il trasporto, anche in parte del tragitto da percorrere e a prescindere dalle dimensioni del trasporto eccezionale, particolari esigenze di ordine pubblico, quali ad esempio in occasioni di manifestazioni pubbliche o di calamità naturali che, d'intesa con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, rendono consigliabile la presenza del personale della Polizia di Stato.
2.1. Domanda di scorta.
La domanda di scorta, redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa che effettua il trasporto ovvero dal proprietario del veicolo, dovrà pervenire alla Sezione competente per territorio nel luogo d'inizio della scorta almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell'ambito territoriale di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 km, questo termine sarà ridotto a 4 giorni lavorativi (Allegato 1). Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:
- le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta e per l'intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;
- un documento fidejussorio bancario o assicurativo ovvero il riferimento alla fidejussione globale di cui è in possesso l'impresa che effettua il trasporto secondo le indicazioni del successivo punto 2.2;
- e fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.
Con una sola domanda potranno essere richiesti più servizi di scorta a condizione che gli stessi siano già determinati per numero e data di esecuzione.
2.2. Fidejussione a garanzia delle spese.
Secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 e successive modificazioni, l'impresa che effettua il trasporto e che richiede la scorta deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all'eventuale servizio di scorta della Polizia stradale. Richiamando le disposizioni impartite sull'argomento con la nota n. 300/A/37633/115/19 del 25 novembre 1992 ed a parziale integrazione delle stesse, si precisa quanto segue:
a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio di scorta che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un'assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell'impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale nominativamente individuati. Non potranno essere consentiti titoli in cui la garanzia è fornita dalla stessa impresa che effettua le scorte anche se richiedente il servizio;
b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;
c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l'impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;
d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notifica all'impresa di trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procede ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l'attivazione della garanzia e per l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti.
2.3. Procedura di autorizzazione della scorta tecnica in delega.
La Sezione, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'istanza di scorta, comunicherà al proprio Compartimento, tutti i dati relativi al trasporto, al veicolo, all'itinerario da percorrere ed alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti proprietari o concessionari delle strade, fornendo nel contempo un parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione nell'ambito del territorio di propria competenza (Allegato 2).
Se l'itinerario del trasporto è limitato al territorio regionale, il Compartimento, valutate tutte le condizioni cui si è fatto cenno, acquisiti gli eventuali pareri delle altre Sezioni interessate e salvo che non ritenga di dover comunque imporre la scorta mista per tutto il percorso o per singoli tratti, delegherà il Dirigente della Sezione a rilasciare all'impresa di trasporto l'autorizzazione in argomento (Allegato 3).
Se l'itinerario del trasporto, invece, interessa più regioni, il Compartimento d'origine avrà cura di acquisire i preventivi pareri anche degli altri Compartimenti (Allegato 4).
Sulla base dei riscontri ottenuti, il Compartimento competente per la località di origine deciderà per l'intero percorso secondo le modalità sopra indicate, dandone comunicazione a tutti i Compartimenti interessati al transito per le opportune misure di vigilanza o di scorta mista, nei tratti in cui ciò è necessario.
2.4. Numero dei veicoli e delle persone abilitate.
Nell'esercizio della facoltà di delega della scorta tecnica, di norma, dovrà essere imposto all'impresa autorizzata di avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del Disciplinare tecnico, come modificato dal D.M. 18 marzo 2005. Nei casi previsti dall'art. 11 del Disciplinare tecnico, l'impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2-bis dell'art. 11 del Disciplinare stesso.
Tuttavia, qualora è prevedibile che si renda necessaria l'adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità, il servizio di scorta tecnica dovrà essere integrato da ulteriori unità operative.
In tali casi, i Dirigenti dei Compartimenti dovranno procedere ad una attenta valutazione delle condizioni ambientali delle arterie stradali da percorrere, delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle condizioni del traffico e della circolazione, disponendo che la scorta tecnica sia composta da un numero di veicoli e di elementi abilitati superiore rispetto a quello di norma previsto, con il limite massimo, in ogni caso, di 4 abilitati (oltre i conducenti) e 4 veicoli attrezzati (ovvero 6 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli). Tale limite massimo può essere elevato a 6 abilitati (oltre i conducenti) e 6 veicoli attrezzati (ovvero 8 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli) quando deve essere scortato un convoglio di più di 2 T.E.
Le particolari modalità di impiego e la posizione dei veicoli di scorta tecnica previsti in aggiunta a quelli prescritti dall'art. 10, comma 1, lett. c), dovranno essere indicate nel titolo autorizzativo.
2.5. Autorizzazioni.
Le prescrizioni per lo svolgimento del servizio di scorta tecnica a cura del personale abilitato devono essere aggiornate secondo criteri che assicurino i più elevati livelli di sicurezza per la circolazione stradale.
A tal proposito si allega fac-simile dell'autorizzazione (Allegati 5 e 5/1) significando che il contenuto relativo può essere opportunamente integrato con prescrizioni specifiche connesse alle peculiarità dell'attività di regolazione del traffico di ciascuna scorta, alla posizione dei veicoli e ad ogni altra utile indicazione necessaria a garantire la sicurezza della circolazione lungo il percorso autorizzato.
Il documento autorizzativo, redatto in duplice copia, sarà sottoscritto "d'ordine" dal Dirigente della Sezione del luogo di partenza e sarà firmato per accettazione da un rappresentante dell'impresa di trasporto al quale, previo adempimento dei prescritti oneri di bollo, sarà consegnata una copia dello stesso. L'altra copia del titolo sarà invece conservata nel fascicolo agli atti della Sezione.
La validità del titolo autorizzativo è in ogni caso subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico. In tale situazione l'impresa autorizzata dovrà dare immediata comunicazione alla Sezione competente affinché siano eventualmente adeguate le prescrizioni già imposte.
Spirato il termine di validità dell'autorizzazione, l'impresa dovrà restituire il titolo alla Sezione che lo ha rilasciato. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza senza che l'autorizzazione sia stata restituita, l'impresa richiedente dovrà essere sollecitata ad ottemperare entro 5 giorni mediante lettera raccomandata A/R o attraverso posta elettronica. In caso di ulteriori inadempienze non si darà corso al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino ad avvenuta restituzione. Di tali provvedimenti il Compartimento competente per il luogo di partenza ne darà comunicazione a tutti gli altri Compartimenti.
2.6. Comunicazioni relative al transito.
I Dirigenti dei Compartimenti avranno cura di impartire opportune disposizioni affinché sia assicurata la costante localizzazione dei singoli trasporti eccezionali per consentire gli opportuni controlli dell'osservanza delle condizioni contenute nelle autorizzazioni.
Vorranno inoltre disporre una programmata specifica attività di controllo nei confronti dei trasporti eccezionali senza scorta o con scorta tecnica, in transito sulla rete viaria di competenza.
2.7. Autorizzazioni multiple e proroga delle autorizzazioni.
Qualora, in relazione a specifica richiesta di scorta per più transiti in un certo periodo di tempo, sia possibile avvalersi della facoltà di delega di cui all'art. 10, comma 9 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), può essere rilasciato un unico provvedimento autorizzativo di scorta tecnica, con adeguate prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, valido per più transiti in un determinato periodo di tempo, non superiore a tre mesi. Tale facoltà può essere esercitata quando si tratti di particolari trasporti o veicoli, aventi caratteristiche dimensionali e/o ponderali non variabili ed a condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o ad una diversa organizzazione del traffico.
Su istanza del titolare e salvo che non ricorrano sopravvenute condizioni ostative, l'autorizzazione non ancora scaduta può essere prorogata quando per comprovate situazioni il trasporto non è stato effettuato, ovvero non è stato portato a termine.
3. La scorta mista.
Nel nuovo assetto normativo, quando non è possibile delegare l'effettuazione della scorta ad un'impresa privata autorizzata, il servizio svolto dalla Polizia stradale, salvo i casi indicati al paragrafo 3.6, dovrà essere sempre integrato da personale dell'impresa autorizzata.
Tale scorta è di seguito definita come scorta mista.
3.1. Funzioni del personale di polizia nella scorta mista.
Secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 3-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il personale di scorta tecnica, anche quando affianca il personale della Polizia stradale, conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico fissati dalla medesima disposizione.
Perciò, l'intervento della Polizia stradale nell'ambito della scorta mista deve intendersi riferito prevalentemente a compiti di coordinamento operativo dell'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolti dal personale abilitato dell'impresa autorizzata.
In questa ottica, occorre perciò precisare che, salvo casi assolutamente eccezionali in cui le dimensioni del T.E. impongano una presenza più consistente di personale di Polizia stradale per coordinare interventi di regolazione del traffico a distanza dal punto in cui il convoglio eccezionale si trova, tutte le scorte effettuate dalla Specialità dovranno essere svolte impiegando di norma una sola unità operativa, alla quale sarà sempre affiancato, in funzione di supporto e di ausilio, personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica.
3.2. Adempimenti della Sezione Polizia stradale di partenza.
La Sezione, ricevuta comunicazione del Compartimento che prescrive la scorta mista, pianifica il servizio di scorta tenendo presente che la località del cambio della scorta potrà prescindere dall'ambito di competenza del Compartimento ed essere determinato esclusivamente in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni della strada, del tipo di T.E, della velocità massima consentita e di ogni altra eventuale difficoltà, come per esempio una idoneo luogo per la sosta del trasporto.
Nella pianificazione del servizio, dovrà essere sempre considerato il tempo necessario al raggiungimento del luogo di inizio, al controllo del veicolo ed al rientro in sede. Della pianificazione del servizio deve essere data immediata comunicazione al Compartimento (Allegato 6).
La Sezione di Polizia stradale competente, inoltre comunicherà con tempestività:
- alla Sezione interessata all'eventuale cambio scorta la data, la località e l'ora presumibile dell'arrivo, le caratteristiche del trasporto e le relative modalità secondo il modello allegato (Allegato 7) dandone contestualmente notizia al Compartimento;
- all'impresa richiedente il servizio di scorta, attraverso il modello allegato (Allegato 8), il numero di persone abilitate e di mezzi adeguatamente attrezzati, informandola, altresì, del giorno e dell'ora in cui avrà inizio il servizio di scorta mista.
Analogamente, le Sezioni interessate ai successivi cambi scorta provvederanno a darne comunicazione alle altre Sezioni ed ai competenti Compartimenti. Qualora, per qualsiasi motivo, la Sezione interessata non possa provvedere direttamente, questa dovrà tempestivamente informare il Compartimento per le determinazioni e i provvedimenti del caso.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Compartimento di disporre una diversa pianificazione della scorta.
3.3. Predisposizione dei servizi di scorta mista.
Il Dirigente della Sezione che predispone la scorta è responsabile del servizio e dell'impiego del personale e dei mezzi della Polizia di Stato secondo quanto indicato al precedente punto 1 e dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) sulle autostrade e sulle strade assimilabili quanto a caratteristiche e velocità medie dei veicoli in transito, si utilizzeranno - di norma - autoveicoli con colori d'istituto; i motoveicoli saranno utilizzati solo per eccezionali situazioni in cui, anche con l'impiego di più unità operative, non si possano realizzare interventi di regolazione del traffico efficaci;
b) sulla restante rete viaria, l'impiego di motoveicoli sarà disposto conformemente alle disposizioni della nota n. 300/A/55866/115/19 del 22 ottobre 1991.
3.4. Numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica.
In conformità alle disposizioni dell'art. 10-bis del Disciplinare per le scorte tecniche, il numero dei veicoli e delle persone abilitate che devono coadiuvare il personale della Polizia stradale nell'effettuazione della scorta mista, è determinato dal Dirigente della Sezione secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato 9)
Su richiesta dell'impresa autorizzata che effettua la scorta tecnica, ed in conformità alle prescrizioni della sopraccitata tabella il Dirigente la Sezione competente, se le circostanze lo consentono, può autorizzare che gli autoveicoli di scorta tecnica siano sostituiti con motocicli di scorta tecnica condotti da personale abilitato.
3.5. Svolgimento dei servizi di scorta mista.
Il personale impiegato in servizi di scorta avrà il compito di verificare che la circolazione del T.E. non rechi pregiudizio alla sicurezza e che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada. Saranno in ogni caso rispettate le seguenti disposizioni:
a) il capopattuglia è responsabile dell'esecuzione del servizio di scorta e si atterrà con scrupolo alle disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione mediante specifiche consegne allegate al foglio di servizio ovvero rese pubbliche mediante affissione all'albo di Reparto (Allegato 10);
b) il personale della scorta tecnica dovrà sempre operare secondo le disposizioni impartite dal capopattuglia di Polizia stradale;
c) il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità sarà effettuato dal capo pattuglia della prima unità operativa di Polizia stradale che inizia il servizio. Salvo fondato sospetto che, per qualsiasi causa, il veicolo e/o il relativo carico possano aver subito mutamenti sostanziali rispetto all'originaria configurazione, i successivi cambi scorta si limiteranno alla verifica della validità dei titoli autorizzativi per il tratto di propria competenza;
d) gli esiti dei controlli effettuati alla partenza saranno registrati da capopattuglia su una scheda redatta in unico originale (Allegato 11), che sarà consegnata alla pattuglia subentrante nella scorta, direttamente o per il tramite del conducente, e restituita alla Sezione d'origine da quella di destinazione;
e) l'inizio del servizio di scorta dovrà essere preceduto da una puntuale verifica delle condizioni di transitabilità del percorso attraverso i Centri operativi autostradali ed i Centri operativi compartimentali interessati;
f) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, cioè, ad esempio, quando in autostrada non sia possibile scorgere il tratto stradale corrispondente a 6 tratti della striscia longitudinale discontinua e relativi 6 intervalli per una distanza complessiva di 72 metri, il convoglio eccezionale dovrà essere tempestivamente condotto nella più vicina area disponibile fuori dalla sede stradale.
3.6. Scorta svolta soltanto dal personale della Polizia stradale.
Anche in relazione a quanto già detto al paragrafo 2), la scorta ai T.E. sarà effettuata con impiego di personale della Polizia stradale solo in casi eccezionali connessi a specifiche esigenze di pubblico interesse e sempre che si tratti di T.E. di dimensioni particolarmente ingombranti.
In tali circostanze, qualora l'itinerario interessi più Compartimenti, la scorta svolta soltanto della Polizia stradale dovrà essere previamente autorizzata dal Servizio di Polizia stradale di questo Dipartimento.
4. Disposizioni finali.
La presente circolare abroga tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia non espressamente richiamate o il cui contenuto è comunque in contrasto con le disposizioni previste dalla presente. Rimangono in vigore le disposizioni e le procedure amministrativo-contabili relative agli oneri economici a carico dei soggetti che hanno beneficiato di servizi di scorta resi dalla specialità.
Allegato 1
| Alla Sezione Polizia stradale di |
| Oggetto: Richiesta servizio di scorta. |
| La sottoscritta Ditta/Impresa | |
| con sede in |
| Chiede |
| di voler predisporre un adeguato servizio di scorta mista ovvero, se ne ricorrono le condizioni, di |
| essere autorizzata ad avvalersi, a proprie spese, di un'impresa autorizzata ad effettuare servizi di |
| scorta tecnica per il veicolo eccezionale o trasporto in condizioni di eccezionalità sottoindicato, |
| costituito da: |
| TRATTORE targa | ||
| SEMI - RIMORCHIO targa |
| ed un carico costituito da: |
| avente le seguenti dimensioni massime: |
| - lunghezza | ||
| - larghezza | ||
| - altezza | ||
| - peso complessivo |
| con partenza da | |
| ed arrivo a |
| seguendo il sottodescritto itinerario: |
| Partenza il giorno | alle ore |
| Si allegano copie delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Codice della strada |
| da | (indicare gli Enti). |
Allegato 2
omissis
Allegato 3
omissis
Allegato 4
omissis.
Allegato 5
| MINISTERO DELL'INTERNO | MARCA |
| Dipartimento della pubblica sicurezza | DA BOLLO |
| Compartimento Polizia stradale |
| Sezione di |
| Protocollo n. | / |
Autorizzazione ad avvalersi di scorta tecnica
Visto l'art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 16 del relativo Regolamento di esecuzione;
Viste le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;
Vista l'istanza del richiedente sotto indicato tendente ad ottenere il servizio di scorta della Polizia stradale;
Acquisite le autorizzazioni alla circolazione del veicolo sotto indicato, rilasciate dai competenti enti proprietari o concessionari delle strade percorse o attraversate;
Valutato che per il percorso di seguito indicato le condizioni di sicurezza della circolazione e del traffico possono essere soddisfatte anche affidando l'effettuazione della scorta a personale abilitato appartenente ad imprese autorizzate a svolgere questa attività secondo le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;
Viste le direttive impartite dal Ministero dell'interno - Servizio Polizia stradale, con la nota n. 300/A/45466/101/21/2;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Compartimenti interessati al transito;
Sulla base della delega di firma di cui alla n. ............ del ... / ... / .... del Dirigente il Compartimento di Polizia stradale di ...............;
| SI AUTORIZZA |
| l'impresa |
| proprietaria del veicolo targato | ad avvalersi della scorta |
| tecnica con l'impiego del personale e dei mezzi nella disponibilità di un'impresa autorizzata ai |
| sensi del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di |
| eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 lungo il seguente itinerario: |
| Il trasporto dovrà essere effettuato nel periodo dal | al |
| dalle ore | alle ore | . |
| La presente autorizzazione è valida per n. | viaggi da effettuarsi nel periodo sopra indicato. |
Prescrizioni generali
L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito indicato semplicemente come "Disciplinare".
Autoveicoli utilizzabili per la scorta tecnica:
1. Per lo svolgimento della scorta tecnica dovranno essere utilizzati n. 2 autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.
2. In aggiunta ai veicoli di cui al punto 1, la scorta tecnica dovrà essere integrata con n. ...... autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.
3. Numero ...... autoveicoli di scorta possono essere sostituiti per tutto o per parte del percorso con n. ...... motocicli immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc. A bordo di ciascun motociclo deve trovarsi, come conducente o come passeggero, una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare. In ogni caso, i motocicli di scorta non possono essere utilizzati in autostrada e sulle strade extraurbane principali.
Gli autoveicoli ed i motocicli di scorta devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'articolo 8 del Disciplinare.
Personale abilitato di scorta tecnica
Il personale abilitato impiegato per la scorta tecnica deve essere in possesso di abilitazione in corso di validità, che non risulti sospesa al momento dell'inizio della scorta stessa; il personale abilitato deve essere, inoltre, in regola con la permanenza dei requisiti morali previsti per la patente di guida. Qualora sia impiegato personale abilitato interdetto dai pubblici uffici non potrà assumere l'incarico di "caposcorta".
Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione:
Gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento della scorta tecnica devono essere equipaggiati con le attrezzature e dispositivi supplementari di segnalazione indicati all'articolo 8 del Disciplinare.
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica:
Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le attrezzature indicate all'articolo 9 del Disciplinare.
Posizione dei veicoli di scorta:
Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
In relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono collocati secondo le disposizioni dell'articolo 10 del Disciplinare.
Nomina del caposcorta
Prima dell'inizio della scorta, l'impresa autorizzata ad effettuare la scorta tecnica, deve nominare un soggetto abilitato che assuma le funzioni di caposcorta. Le generalità di questa persona devono essere riportate sul presente titolo autorizzativo prima di iniziare la scorta.
Nello stesso modo si deve procedere ogni volta che, durante un viaggio o per parte di esso, sia sostituito il caposcorta con altro soggetto abilitato.
Obblighi della scorta
Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo scorta che risponde dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dallo stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione e dalla presente autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare.
Durante il servizio tutti gli autoveicoli di scorta devono:
- tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è previsto l'uso ai sensi dell'art.152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;
- tenere sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva sopra indicati.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Il presente titolo autorizzativo deve essere conservato a bordo del veicolo di scorta ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo.
Validità - Revoca e restituzione
La validità della presente autorizzazione è subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico.
La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento qualora non siano più presenti le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Alla revoca consegue il ritiro immediato del presente titolo o l'obbligo di restituzione dello stesso.
| Allo scadere del periodo di validità, salvo proroghe eventuali, la presente autorizzazione, di |
| debitamente compilata, deve essere restituita ENTRO 5 GIORNI alla Sezione della Polizia |
| stradale di | . | |
| La presente autorizzazione è valida per n. | viaggi da effettuarsi nel periodo dal |
| al | . |
| Per ricevuta ed accettazione delle condizioni sopra elencate: |
| l'incaricato dell'impresa Signor |
| residente in | , via |
| n. | , tel. n. |
| Data | Firma |
| Data | Il Dirigente la Sezione |
| La presente autorizzazione si compone di quattro pagine numerate progressivamente e |
| regolarmente vidimate. |
| NOMINA DEL CAPOSCORTA (da compilarsi a cura del caposcorta prima dell'inizio del servizio) |
| Responsabile del servizio di scorta tecnica è nominato il Signor |
| residente in | via | n. |
| in possesso dell'attestato di abilitazione n. | , dipendente/collaboratore dell'impresa | |
| autorizzata con decreto n. | ||
| della Prefettura di | , il quale dovrà provvedere |
| prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli effettuati al veicolo o |
| trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio unitamente alla presente |
| autorizzazione di cui fa parte integrante. |
| Firma del caposcorta |
| Sostituzioni del caposcorta (da compilarsi a cura del nuovo caposcorta prima dell'inizio del servizio) |
| Il giorno | alle ore | , per il tratto di percorso autorizzato |
| compreso tra | e |
| è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor |
| residente in | via |
| n. | , in possesso dell'attestato di abilitazione n. | , dipendente / |
| collaboratore dell'impresa |
| autorizzata con decreto n. | della Prefettura di |
| il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli |
| effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio |
| unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. |
| Firma del caposcorta |
| Il giorno | alle ore | , per il tratto di percorso autorizzato |
| compreso tra | e |
| è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor |
| residente in | via |
| n. | , in possesso dell'attestato di abilitazione n. | , dipendente / |
| collaboratore dell'impresa |
| autorizzata con decreto n. | della Prefettura di |
| il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli |
| effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio |
| unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. |
| Firma del caposcorta |
Allegato 5/1
| Allegato all'autorizzazione prot. n. | del |
| ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI |
| RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI a veicolo / trasporto eccezionale |
| della ditta |
| in partenza da | e diretto a |
| il | / | / | . |
| Il Sottoscritto | , il giorno | / | / | 200 |
| alle ore | , | , in località |
| in qualità di caposcorta responsabile del servizio che: |
| A) | dà inizio al primo servizio di scorta con/senza personale di Polizia stradale, ha |
| effettuato la verifica del veicolo, del carico, del/i conducente/i e della documentazione, delle |
| dotazioni e dei titoli abilitativi all'esecuzione del trasporto compilando la "Parte prima"; |
| B) | prosegue nel servizio di scorta già svolto da altro personale abilitato ha effettuato il |
| riscontro della rispondenza del veicolo, dei documenti, del carico così come indicato nella |
| "Parte seconda". |
| PARTE PRIMA |
| AA) Dati relativi ai veicoli: |
| AUTOCARRO - TRATTORE | RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO |
| Marca | Tipo | Marca | Tipo |
| Targa | Telaio | Targa | Telaio |
| Autorizzaz./Lic. nr. | |
| Società Ass. RCA | Società Ass. RCA |
| Scad. il | Scad. il |
| AB) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e stato di efficienza: |
| AUTOCARRO - TRATTORE | RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO |
| Pneumatici | SI | NO | Pneumatici | SI | NO |
| Imp. illumin. | SI | NO | Imp. illumin. | SI | NO |
| Pannelli veic. eccez. | SI | NO | Pannelli veic. eccez. | SI | NO |
| Disp. suppl. visivi (lampeggianti) | Disp. suppl. visivi (lampeggianti) |
| SI | NO | SI | NO |
| AC) Dati relativi al conducente: |
| Cognome | Nome |
| nato a | ( | ) il | |||
| residente a | ( | ) via |
| Patente cat. | nr. |
| rilasciata da | Valida | SI | NO |
| AD) Dati relativi al carico e alla sua sistemazione: |
| AUTOCARRO - TRATTORE | RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO |
| Alt. max.: mt | , | Alt. max.: mt | , |
| Lungh. max.: mt | , | Lungh. max.: mt | , |
| Largh. max: mt | , | Largh. max: mt | , |
| M.c.p.c.: kg | , | M.c.p.c.: kg | , |
| Note: | Note: |
| Rispetto schema carico: | SI | NO | Rispetto schema carico: | SI | NO |
| È veicolo di riserva: | SI | NO | È veicolo di riserva: | SI | NO |
| Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente | Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente |
| concedente: | concedente: |
| AE) Dati relativi alle autorizzazioni (riportare i dati delle autorizzazioni per l'intero percorso): |
| Ente concedente | N. autorizzaz. | Data | Data scad. | Itinerario autorizzato |
| AF) Composizione scorta tecnica: |
| Cognome | Nome | N. abilitaz. | Tratto da [*] |
| PARTE SECONDA: |
| BA) Verifica rispondenza veicoli |
| AUTOCARRO - TRATTORE | RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO |
| SI | NO | (se non vi è rispondenza | SI | NO | (se non vi è rispondenza |
| verificare e compilare i quadri AA-AB) | verificare e compilare i quadri AA-AB) |
| BB) Verifica rispondenza identità del conducente: |
| SI | NO | (se non vi è rispondenza compilare quadro AC) |
| BC) Verifica rispondenza del carico e della sistemazione: |
| AUTOCARRO - TRATTORE | RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO |
| SI | NO | (se non vi è apparente | SI | NO | (se non vi è apparente |
| rispondenza verificare e compilare quadro AD) | rispondenza verificare e compilare quadro AD) |
| BD) Verifica composizione scorta tecnica |
| SI | NO | (per i nominativi nuovi, e solo per essi, si rende necessaria la compilazione |
| della corrispondente voce del quadro AF) |
| PARTE TERZA |
| IL SERVIZIO | NON È STATO EFFETTUATO (specificare i motivi nella nota): |