Codice

Art. 10.Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

 b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile (1).

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo (2).

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

 b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

 c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

 d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;

 e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (3);

 f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

 g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

 g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (4);

 g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole (4).

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (5).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (6);

 b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (7).

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (8).

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

 b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

 c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

 d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento» (9). «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento (9)».

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (10).

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (11).

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, "all'obbligo di scorta tecnica", nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 715 a € 2.886 (12).

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 144 a € 576. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (13).

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (14).

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1559.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo (15).

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta (16).

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (17).

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (18).

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 307 a € 1.227. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (19).

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (20).

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (21).

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(a) Comma così modificato dalla legge 29 luglio.2010, n. 120

(0) Comma così modificato dall'art. 7, D. Lgs 10 settembre 1993, n. 360.

(1) Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(2)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e successivamente così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(5)  Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(6) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(9) Periodo così sostituito dall'art, 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120

(10) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(11) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48. Successivamente modificato dall'art. 4, legge 29 luglio 2010, n. 120

(12) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente così modificato dall'art. 4, legge 29 luglio 2010, n. 120.

(13) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(14) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(15) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(16) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(17) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(18) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(19) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(20) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(21) Articolo così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

2. Interventi relativi alia regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010 Si e previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdruccioievoli 0 pneumatici invemali idonei alIa marcia su neve 0 su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.

La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su Iunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c' e una concreta previsione di criticita meteorologiche connesse a neve 0 ghiaccio, rna anche quando tale situazione e solo astrattamente prevedibile.

Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potra imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c' e una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici 0 Ia neve non e in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza 0 inefficienza degli stessi, all' applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato.

Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all' art. 192, comma 3, C.d.S e, per Ie autostrade o per le strade extraurbane principaIi, di cui all 'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando e attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.

LE NUOVE REGOLE

• Il potere di ordinanza di cui all’articolo 5/3° CDS prevede ora che il l’ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.

COSA E’ CAMBIATO

• Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all’ente proprietario della strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.

NOTE OPERATIVE

• Con l’imposizione di un simile obbligo da parte dell’ente proprietario della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica, le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6 lett. c 2 lett. e / 13 CDS.

Giurisprudenza 

Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto trasporto eccezionale", può avvenire, ai sensi dell'art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l'itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina.(Nella specie, la S.C. ha rigettato l'opposizione, osservando che dalla sentenza impugnata risultava che il convoglio oggetto del trasporto, un camion fermatosi per avaria sul quale erano state precedentemente caricate alcune vetture da competizione, era stato trainato non all'officina più vicina ma all'autodromo di originaria destinazione). (Rigetta, Giud. pace Arezzo, 29 Settembre 2003)

Cass. civ. Sez. II Sent., 15-06-2007, n. 14032 (rv. 597321), Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007

 E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 10, comma 24, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla l. 7 dicembre 1999 n. 472, nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo (esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione), equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18 (esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza autorizzazione), in quanto, premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, dovendosi, in ogni caso, nelle situazioni in cui la legge prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, operare il raffronto tra i trattamenti sanzionatori tenendo conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata, la previsione della medesima sanzione amministrativa accessoria per le due ipotesi non è manifestamente irragionevole poichè la sanzione complessiva stabilita per l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione è più grave di quella prevista per l'effettuazione di un siffatto trasporto in violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, la sanzione accessoria può essere disposta da un mese a sei mesi e, in concreto, la pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere equivalente a quella della circolazione in assenza di autorizzazione.

Corte cost. 26-06-2002, n. 288, Modona e Pres. Cons. c. Pres. Cons., Giur. Costit., 2002, 2090


Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 cost., dell’art. 10, 24º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 295 (nuovo codice della strada), «nella parte in cui non esclude l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell’ipotesi di violazione del disposto del 19º comma del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella, del tutto diversa, del 18º comma», perché, a seguito della modifica recata alla disposizione impugnata dall’art. 28 l. n. 472 del 1999, verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
Corte cost. [ord.], 19-07-2000, n. 308. Giur. costit., 2000, 2330
 
Nel caso di trasporto eccezionale spetta alla polizia di scorta del convoglio la responsabilità di adottare tutte le misure idonee ad evitare pericoli nella circolazione, ed è quindi prevalente la sua responsabilità nel caso d’incidente per non avere bloccato la circolazione alternata nell’unica galleria autostradale a doppio senso di marcia a causa di lavori, pur permanendo a carico degli utenti della strada l’obbligo di adeguare la velocità, ed anche di fermarsi, qualora l’incrocio col trasporto eccezionale si appalesi difficile o quasi impossibile.
T. Firenze. Firenze, 13-01-2001. Arch. circolaz., 2001, 399
 
Non è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, 24º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione anche per le ipotesi di violazione del disposto del 19º comma del medesimo articolo, accomunando quoad poenam tale fattispecie a quella, più grave, prevista dal 18º comma.
 P. Genova. Genova, 02-08-1999. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 382 Arch. circolaz., 2000, 559, Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 2000, 91

Regolamento 


Art. 9. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo (1).
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b), dell'appendice III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'articolo 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) (2).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo (3).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
Appendice I - Art. 9 (1) (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)
 
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;
a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;
b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 62,5 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;
b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;
c.2.2) 62,5 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h;
c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I;
c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza.

d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo
rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1, 03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3);
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocità di 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25±5 km/h (scegliendo il
rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo della autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da più veicoli a motore e/o più veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi.

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(1) Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Modificata da ultimo, dal D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327, nelle lettere b.3), c.2.2), e c.2.3).

L'art. 2 dello stesso decreto prevede:

2. Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità.

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, già circolanti, ai fini della possibilità di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1. (V. il decreto 25 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

 
 
Appendice II - Art. 9 (1) (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)
 
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore:
a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2);
a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.
b) Per i veicoli rimorchiati:
b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3);
b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.3) lunghezza dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;
b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria O di appartenenza.


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(1) Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
Art. 10. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Appendice III - Art. 10 (1) (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera)
 
1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il ±25%;
f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocità, conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocità regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;
l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.
2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:
a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o più assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima è sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio;
b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore è elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I;
c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici.
Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.
4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresì ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.

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(1) Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Art.11. (Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva.
1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Art. 12. (Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Appendice IV - Art. 12 (1) (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)
1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.
2. La gru installata sull’autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull’eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell’autoveicolo di soccorso.
3. È ammessa l’installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell’autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l’autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell’articolo 204, rimorchi ad uso speciale.
4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall’articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell’autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l’85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d’ingombro di cui all’articolo 217;
b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell’autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50×50 cm, segnalati come sopra disposto;
c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell’impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell’attraversamento di incroci o nell’immissione nella carreggiata;
d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
e) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell’attrezzatura dell’allestimento;
f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull’asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore
dell’autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);
g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.
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(1) Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
Art. 13. (Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali.
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest’ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall’interessato all’ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato (1).
2. L’autorizzazione periodica:
A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell’articolo 61 del codice;
b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l’imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 8.
B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b);
b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall’articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall’ente che rilascia l’autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all’articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall’articolo 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. (2).
L’autorizzazione periodica non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del codice (3).
3. L’autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangono invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, [e dei percorsi,] per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell’articolo 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell’articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice (1).
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall’articolo 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall’articolo 62 del codice.
6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’articolo 16 e, nell’ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall’articolo 62 del codice. Nell’autorizzazione è riportata solo l’indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto (4).
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall’autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall’articolo 62 del codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’articolo 61 del codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall’articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso (1).
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l’ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell’ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l’autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell’ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente (1).
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 del codice non possono derivare dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.
10. Qualora le sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 34, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(3) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Art. 14. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di autorizzazione.
1. Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all’autorizzazione alla circolazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province (1).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
a) sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
c) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.
L’autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o telefax, all’ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Copia di tale comunicazione deve accompagnare l’autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità. L’obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell’effettuazione del trasporto, si utilizzi l’unico veicolo trattore indicato nell’autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell’autorizzazione medesima, purché il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate (2).
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissati dall’articolo 62 del codice ed i limiti dimensionali fissati dall’autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l’autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell’ente concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell’attraversamento (2).
6. Fermo restando l’obbligo di verifica da parte dell’ente rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all’intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l’ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l’autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo (2).
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati (2):
A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell’eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l’autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall’ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 del codice;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
d) il periodo di tempo per il quale si richiede l’autorizzazione;
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo [, attestato da documento probatorio]. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 61 del codice;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi (2).
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l’abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell’indennizzo di cui all’articolo 18 e delle spese di cui all’articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all’ente rilasciante prima del ritiro dell’autorizzazione, salvo che l’ente stesso non disponga altrimenti, purché tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria dell’ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell’autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 6, ove prevista. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione (2).
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l’autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all’articolo 255 (2).
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all’estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell’interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione (2).
13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest’ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l’originale del documento stesso. L’ente rilasciante l’autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell’arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subìto modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione (3).
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Il modello del documento tecnico con le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (G.U. 4 febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (G.U. 12 maggio 1997, n. 108).
(3) Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Art.15. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di rinnovo e di proroga (1).
1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati (2).
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 11, e corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell’indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all’anno in cui avviene il rinnovo;
d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all’articolo 14, comma 13 (3).
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell’interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa (4).
4. All’atto del rinnovo o della proroga dell’autorizzazione l’ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria (2).
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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Art. 16. (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.

Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitarne la perdita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile (1).

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice (1).

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari (2);

d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade (2);

f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e) (1).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice:

a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;

b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m (3).

5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 (1).

6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica (4). Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. [I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità] (1).

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico (5).

7. Per le scorte assicurate dalla speciale Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (3).

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale (1).

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione (6).

14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta (6).

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211). V. Circ. 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

(2) Lettera così modificata dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211).

(4) Con D.M. 18 luglio 1997 (Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185, S.O.), modificato dal D.M. 28 maggio 1998 (Gazz. Uff. 27 luglio 1998, n. 173) e dal D.M. 24 aprile 2003 (Gazz. Uff. 3 maggio 2003, n. 101), è stato approvato il disciplinare tecnico previsto dal presente comma.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211).

(6) Gli attuali commi 14 e 14-bis, così sostituiscono l'originario comma 14 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211).


Art. 17. (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei.
Per le categorie individuate all’articolo 13, comma 2, punto B), l’autorizzazione ha validità annuale (1).
3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno (1).
4. È facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione.
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(1) Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Art. 18. (Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo.
1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. È consentita la valutazione convenzionale dell’indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all’atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l’effettivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e), f) e g):
1) fino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . …L.   988.000;
2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . »  1.646.000;
3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . »  2.798.000.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più;
b) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:
1) fino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . …L.   329.000;
2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . »    576.000;
3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . »    988.000;
4) da oltre 56 t a 70 t. . . . . . . . . . . »  1.646.000.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più;
c) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l’amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall’amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l’amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l’autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
in tal caso, l’autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all’entità della soluzione versata.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell’indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l’intero anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell’autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Art.19. (Art. 10 Cod. Str.) Oneri a carico del richiedente.
1. Sono poste a carico del richiedente l’autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L’ente che rilascia l’autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Art. 20. (Art. 10 Cod. Str.) Aggiornamenti.
1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni.
Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Legislazione complementare 

Prassi amministrativa

D.M. 18 luglio 1997 - Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

Lett.Circ. Min.interno 26 novembre 1997, n. 300/A/27755/101.21.2 - Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 (pubblicato sul supplemento ordinario G.U. 9 agosto 1997, n. 185) - Autorizzazione delle imprese.

Circ. Ministero dei lavori pubblici 16 gennaio 1998 . - Legge 23 dicembre 1997, n. 454.  Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto. (Art. 11 - Modifiche al codice della strada). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 1998, n. 19

Lett.Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 300/A/44881/101/21/9 - D.M. 18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità". Contestazione dell'art. 10/19° c. del Codice della Strada e successive modifiche nei confronti del conducente di un veicolo che effettua un trasporto eccezionale avvalendosi di scorta tecnica, per mancato rispetto delle prescrizioni da parte del capo-scorta. Applicabilità.

Lett.Circ. Ministero dell'interno,1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 - Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Artt. 10 - 167 - 176.

Lett.Circ. Ministero dell'interno, 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.

Circ. Min. interno 14 settembre 2000, n. 300/A/22445/101/21/2 D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni. Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

Circ. Min. interno 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2 - Interpretazione comma 4 lett. a) e b) dell'art. 16 D.P.R. n. 495 del 1992 come modificato dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

DECRETO Dirigenziale 25 luglio 2005 - Attuazione   dell'articolo 2   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

 

CIRCOLARE Min. infrastrutture e trasporti 6 settembre 2005, n.189  Interpretazione  dell'articolo 10,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C - Veicoli rimorchiati eccezionali telescopici e modulari.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T. - Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.

Lett.Circ. Min. interno 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.

Circ. Min. trasporti 07 febbraio 1997, n. 630 - Trasporti eccezionali provenienti dall'estero. Documentazione tecnica.

Circ. Min. interno 17 novembre 1997, n. 5964 <A Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - articoli 13 - 20 del D.P.R. n. 495 del 1992). Modifiche ed integrazioni alla circolare 23 maggio 1997, n. 2811.

Circ. Min. trasporti 22 febbraio 2006, n. 299  - Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T., avente per oggetto «Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».

Circ. Min. interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.

Circ. Min. LL.PP. 23 maggio 1997, n. 2811 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni - articoli 13/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni).

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 23 settembre 2005, n. 1773/MOT2/C - D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali e D.Dirett. 25 luglio 2005 di attuazione dell'art. 2 dello stesso D.P.R n. 327 del 2004. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti eccezionali per massa - Adeguamento del parco veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità.

Circ. Min. interno 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

Circ. Min. interno 31 maggio 2006, n. 300/A/1/53364/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

D.Dirett. Min. Trasporti 25 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

Lett.Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 300/A/44881/101/21/9 - D.M. 18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità". Contestazione dell'art. 10/19° c. del Codice della Strada e successive modifiche nei confronti del conducente di un veicolo che effettua un trasporto eccezionale avvalendosi di scorta tecnica, per mancato rispetto delle prescrizioni da parte del capo-scorta. Applicabilità.

Lett.Circ. Min. interno 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.

Lett.Circ. Min. interno 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 - Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Artt. 10 - 167 – 176.

Circ. Min. trasporti 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T. - Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.

Circ. Min. trasporti 22 febbraio 2006, n. 299  - Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189/D.T.T., avente per oggetto «Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».

Circ. Min. interno 17 novembre 1997, n. 5964 <A Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - articoli 13 - 20 del D.P.R. n. 495 del 1992). Modifiche ed integrazioni alla circolare 23 maggio 1997, n. 2811.

Circ. Min. LL.PP. 23 maggio 1997, n. 2811 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni - articoli 13/20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni).

Circ. Min. interno 31 maggio 2006, n. 300/A/1/53364/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C - Veicoli rimorchiati eccezionali telescopici e modulari.

 

 

 

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Scorte tecniche ai veicoli eccezionali

D.M. 18 luglio 1997 - Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. (Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185, S.O. ).

1. È approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ.

TITOLO I  - Autorizzazione delle imprese, abilitazione del personale e dotazione dei veicoli.

Capo I - Autorizzazione delle imprese

Articolo 1  Autorizzazione delle imprese.

1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.

3. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.

4. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.

Articolo 2  Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;

b) abbia raggiunto la maggiore età;

c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;

d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;

e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;

  «g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di capacita' finanziaria e idoneita' professionale:

    g1)  referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito  per  un  importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;

    g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;

    g3)  possesso  di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate  all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati  a  titolo  di  locazione  finanziaria ovvero di locazione senza   conducente,  di  cui  all'art.  84  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    g4)   disponibilita'   di  almeno  sei  dipendenti,  soci  ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore  ad  un  anno  abilitati  all'effettuazione  dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5».

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(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 18 marzo 2005.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 18 marzo 2005.

Articolo 3  Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto.

1. Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno tre veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.

3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

 Articolo 4  Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.

2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.

3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta giorni (1).

4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).

«5.  L'autorizzazione  e'  sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per  un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio

di  scorta,  sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano  rispettate  le  prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del

presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli  e  delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una

scorta  tecnica. L'autorizzazione e' inoltre sospesa dal prefetto che l'ha  rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando,

nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente  dall'impresa  autorizzata  sia incorso per almeno quattro

volte  in  un  biennio  nella  violazione  di  cui all'art. 10, comma 25-ter,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modifiche».

6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.

7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.

8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.

                        Capo II - Abilitazione del personale che effettua le scorte

Articolo 5  Rilascio dell'attestato di abilitazione.

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.

«2.  La  commissione  d'esame  di  cui al comma 1 e' composta da un funzionario  con  qualifica  dirigenziale,  che  assume  la  veste di

presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso  la  prefettura-ufficio  territoriale del Governo del luogo in

cui   viene  svolto  l'esame  e  da  un  funzionario  del  ruolo  dei commissari,  in servizio presso la specialita' Polizia stradale della

Polizia di Stato».

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.

 Articolo 6  Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato.

1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.

«2.  L'esame  consiste  in  una  prova scritta mediante quiz, in un colloquio   orale,   su   domande  relative  alle  materie  riportate nell'allegato  B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente  nella  simulazione  o nella verifica di un intervento di regolazione  del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi,  multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale  solo  i  candidati  che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10  dei  quiz  della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli  adibiti  a  trasporto in condizioni di eccezionalita' per un periodo  di  almeno  cinque  anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovra'  essere  comprovata  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio  resa  dal  legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente  ha prestato attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa».

3. Le prove d'esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato (2).

5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.

6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, «all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico».

, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.

7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 24 aprile 2003.

 

Capo III - Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte

Art. 7. Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

  1.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di scorta tecnica possono essere  utilizzati  autoveicoli  in  possesso  o nella disponibilita' dell'impresa   autorizzata   aventi   carrozzeria   chiusa  che  sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  2.   Possono   essere   altresi'   utilizzati  motocicli  che  sono immatricolati  nella  categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.

  3.  Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza   e  devono  avere  caratteristiche  strutturali  tali  da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.».

    

Art. 8. Attrezzature  e  dispositivi  supplementari  di  equipaggiamento e di segnalazione  degli  autoveicoli  e  dei  motocicli utilizzati per le scorte tecniche.

  1.  Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:

    a) due  dispositivi  supplementari  di segnalazione visiva a luce lampeggiante  gialla  o  arancione,  di  tipo approvato dal Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei rasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di  m 2,  misurata  alla  base  del dispositivo. I dispositivi devono essere  installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego,  angoli  di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;

    b) un  pannello  rettangolare  bifacciale  ad  angoli arrotondati (fig.  1  dell'allegato  D)  recante  su  ciascuna  faccia la scritta «trasporto eccezionale» di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20\times  0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in  posizione  verticale  o  subverticale  in  modo  da risultare ben visibile  sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la  visibilita'  dei  dispositivi  luminosi  del  veicolo e di quelli supplementari  di  cui  alla  lettera  a)  e  da  non  ostacolare  la visibilita' dal posto di guida;

    c) una  bandierina  di colore arancio fluorescente da esporre sul lato  sinistro  di  ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50\times

50;

    d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado  di  collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonche' con il  conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita'.

  2.  Per  i  veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale,  in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve   essere   installato   nella   parte   posteriore dell'autoveicolo  un  cartello  composito  (fig.  2  dell'allegato D) costituito  da un pannello con la scritta «trasporto eccezionale», di colore  nero  su  fondo giallo, e dal segnale «passaggio obbligatorio per  veicoli operativi», realizzato con pellicola retroriflettente di classe  2,  di dimensioni pari a m 0,90\times 1,30, corredato con due luci  gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.

  3.  Gli  autoveicoli  di  cui  all'art.  7,  comma 1, impiegati per servizi  di  scorta  tecnica,  durante  l'effettuazione del servizio, devono essere altresi' equipaggiati con le seguenti attrezzature:

    a) un telefono cellulare o radiomobile;

    b) un  sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:

      b1)  un  segnale  «ALTRI  PERICOLI»  di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore  di  fondo  giallo  e  lato  di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b «INCIDENTE»;

      b2)   due   segnali   «DIREZIONE   OBBLIGATORIA»  o  «PASSAGGIO OBBLIGATORIO»  di  cui  all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  con  simbolo  della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;

      b3)  due «BARRIERE NORMALI» di cui alla fig. II 392 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, con il bordo  superiore  ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;

      b4)  due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;

      b5)   una   bandierina   di  colore  arancio  fluorescente  per segnalazione  come  prevista  all'art.  42,  comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

      b6)  due  palette per regolare il transito alternato da movieri di  cui  alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

      b7)  quindici  coni  in  gomma  o  plastica di colore rosso con anelli  di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

      b8)  un  dispositivo  per  la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

  4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio  di  scorta,  devono  essere  equipaggiati  con  le seguenti attrezzature:

      a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo,  con  sporgenza  entro  i  limiti previsti dall'art. 170 del decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50\times 50;

    b) un  apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con  il  veicolo  che  segue  o  precede  nella scorta nonche' con il conducente  del  veicolo  eccezionale  o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita';

    c) un  telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;

    d) un  dispositivo  supplementare  di  segnalazione visiva a luce lampeggiante  gialla  o  arancione,  di  tipo approvato dal Ministero delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  o  conforme  a  direttive comunitarie  o  a  regolamenti  ECE-ONU  recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo,  dietro  al  conducente,  ad  un'altezza minima di m 1 ed in posizione  tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita'  uguali  a  quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;

    e) due  dispositivi  supplementari  di segnalazione visiva a luce lampeggiante  gialla  o  arancione,  di  tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n.  65  e  successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione piu' esterna rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il  veicolo  e' dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.

  5.  Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli  di  scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.

  6.  Negli  autoveicoli  e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta  i  dispositivi  ed  i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

  7.  Nei  casi  previsti  dall'art.  10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  in  almeno un veicolo impiegato   nel  servizio  di  scorta,  deve  essere  disponibile  un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale  degli  organi  di  polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme   al  personale  della  scorta  tecnica  e  che  consenta  il collegamento radio con questi ultimi.».

 Art. 9. Attrezzature  ed  equipaggiamenti  in uso al personale in servizio di scorta tecnica

  1.  Ciascun  abilitato  impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante  l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:

    a) una  lampada  a  luce  rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;

    b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente  le  caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 3,   lettera   b),   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

    c) una  paletta  di  segnalazione,  conforme al modello stabilito nell'allegato E;

    d) un  giubbetto  del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente  le  caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9 giugno  1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  27 luglio  1995,  sul  quale,  sia  nella parte anteriore che in quella  posteriore,  sia  apposta  la  scritta  «SCORTA  TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

  2.  Il  personale  abilitato  impegnato  in  un  servizio di scorta tecnica   con   i  veicoli  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  durante l'effettuazione  del  servizio  stesso, oltre ai dispositivi indicati nel  comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il  capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta «SCORTA  TECNICA»  con  caratteri  maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta  deve  essere  collocata  nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

  3.  Il  personale  non  impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere,  oscurare  ovvero  rendere  non visibili i dispositivi, le scritte  ed  i  segnali  di  cui  ai  commi  1  e  2.  La  paletta di segnalazione  di  cui  al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente  dal  personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo  svolgimento  di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.».

Art. 10. Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta.

  1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della  Polizia  stradale  prevedano  la  possibilita'  di  formare un convoglio  di  veicoli  eccezionali  o  di trasporti in condizioni di eccezionalita',  ogni  veicolo  o  trasporto  deve essere scortato da almeno:

    a) un  autoveicolo  avente  le  dotazioni  e  le  caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:

      a1)  per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non  superiore  a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purche' la  larghezza  sia  compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  che  circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;

      a2)  per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni di eccezionalita'  che  hanno  larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non  superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purche' la  larghezza  sia  compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, ovvero larghezza non superiore  a m 3,20, purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che  circolano  su  strade,  diverse da quelle di cui al punto a1), a senso  unico  di  marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;

      a3)  per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non  superiore  a  m  29,  ovvero  larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza  non  superiore  a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20,  purche'  la  lunghezza  sia  compresa  entro i limiti previsti dall'art.  61  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano  sulle  strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;

    b) due  autoveicoli  aventi  le  dotazioni  e  le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di  abilitazione  ai  sensi  dell'art.  5,  per veicoli eccezionali e trasporti  in condizioni di eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:

      b1)  sulle  autostrade  o  sulle  strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie  per  senso  di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni  di  eccezionalita'  di  larghezza  fino  a  m  4,50  o di lunghezza fino a m 38;

      b2)  sulle  altre  strade  o tratti di strade diverse da quelle indicate  al  punto  b1)  per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in condizioni  di  eccezionalita' di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino  a  m  30  ovvero  di  lunghezza non superiore a m 35 purche' la larghezza  sia  compresa  entro  i  limiti  previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    c) due  autoveicoli  aventi  le  dotazioni  e  le caratteristiche indicate  dagli  articoli precedenti,  ciascuno  dei  quali  aventi a bordo,  oltre  al  conducente,  una persona munita di abilitazione ai sensi  dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alle lettere a) e b).

  2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita' circola su strade  diverse  da  autostrade  e  strade extraurbane principali, in alternativa,   uno   dei   due  autoveicoli  attrezzati  puo'  essere sostituito  con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati  dalla  lettera  c) del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli  attrezzati  puo'  essere  sostituito  con  due motocicli aventi   le   dotazioni   e   le   caratteristiche   indicate   dagli articoli precedenti,  alla  guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una  persona  munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente puo' anche non essere abilitato ai sensi  dell'art.  5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  d), e comma 2 dello stesso articolo,  durante  la  scorta,  devono  essere  utilizzate anche dal conducente non abilitato.

  3.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale,  avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 10, comma 9, del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modifiche,  puo' imporre che, in determinate condizioni di traffico o per   taluni   veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni  di eccezionalita'  aventi  caratteristiche  o dimensioni particolari, la scorta  sia  effettuata  da  piu'  veicoli  aventi  le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.

Art. 10-bis Servizi di scorta mista

  1.  Quando,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  5,  del  decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' imposto che la  scorta  sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui  all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  la  scorta  stessa  e  sempre integrata da personale e mezzi di scorta  tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui  gli  organi  di  polizia  stradale  dipendono.  Salvo  che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria   la  chiusura  totale  della  strada  per  tratti  aventi lunghezza  superiore a km 2, ovvero che sia prevista la formazione di un  convoglio di piu' di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei  veicoli  e  degli abilitati nonche' del restante personale della scorta  tecnica  che  integra  quella  svolta dagli organi di polizia stradale,  non  puo'  essere superiore a quello indicato all'art. 10, comma 1, lettera c), ovvero comma 2, secondo periodo.

  2.  Nel  corso  dello  svolgimento  dei servizi di scorta di cui al comma  1,  la  posizione  dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella  svolta  dagli  organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma   1,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e' determinata  dal  caposcorta  le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono  assunte  dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono.

 Titolo II  - Modalità di svolgimento dei servizi di scorta.

Capo I - Tipi di scorte tecniche

 Capo II - Svolgimento dei servizi di scorta

Articolo 11  Posizione dei veicoli di scorta.

1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

a)   per   le   strade   o   per  i  tratti  di  strada  anche temporaneamente   con   unica   carreggiata,   a   doppio   senso  di circolazione,  nel  caso  in  cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta  lo  stesso precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di  eccezionalita'  ad  una  distanza  non  inferiore  a  m  50 e non superiore  a  m  500,  mentre  nel  caso  in  cui  siano previsti due autoveicoli  di  scorta,  il  primo  veicolo  di scorta  precedera' il veicolo  o  il  trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita'  ad una distanza  non  inferiore  a  m  50  e non superiore a km 1, mentre il  secondo  lo  seguira'  ad  una  distanza  non  inferiore a m 50 e non superiore a m 80.

b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150 (1).

2-bis.  Quando  ai  sensi  del  comma  2,  art.  10, e' consentito l'impiego  di  motocicli  di  scorta  tecnica  in  sostituzione di un autoveicolo,  ferme  restando  le  distanze  di  cui  al  comma  2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che  precede  il  veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita', ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalita'.

  2-ter.  Le  disposizioni  del  comma  2 non si applicano quando, in ragione  delle  caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire  sulla  strada  o  su  un  tratto  di  essa, un senso unico alternato  regolato  dal  personale  abilitato  ai sensi dell'art. 5, ovvero  quando  siano  necessari  interventi  di  segnalazione  o  di regolazione  del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola  il  veicolo  o  trasporto  eccezionale.  In  questi casi, la posizione  dei  veicoli  attrezzati  e  delle  persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 28 maggio 1998.

Articolo 12  Utilizzo dei dispositivi luminosi.

1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 e 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 8.

 

Capo III - Obblighi della scorta

Articolo 13  Il capo scorta.

«1.  Il  servizio  di  scorta  in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' svolto  sotto la responsabilita' del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attivita' di scorta.».

2. Il capo-scorta deve avere con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo scorta per il servizio in atto. 

3. Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sé l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.

Articolo 14  Obblighi del capo scorta.

1. Il capo-scorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione del convoglio eccezionale.

1.  Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con  il  conducente  del  veicolo  scortato e con gli eventuali altri membri   della  scorta  che  si  trovano  su  altri  veicoli  e  deve intervenire   con   efficacia  e  tempestivita'  di  fronte  ad  ogni situazione  che necessiti di attivita' di segnalazione, di pilotaggio o  di  regolazione  del traffico nel tratto di strada interessato dal transito  del  veicolo  eccezionale  o del trasporto in condizioni di eccezionalita».

2.  Il  caposcorta non iniziera' il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:

    a) le  dotazioni  e  gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui   agli   articoli 8  e  9  siano  presenti  su  ciascun  veicolo, correttamente  installati  e perfettamente funzionanti e che tutto il personale  impegnato nella scorta tecnica abbia con se' la patente di guida  in  corso  di  validita' e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;

    b) le  dimensioni,  le  masse  e  le  caratteristiche del veicolo eccezionale  o  del  trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita' da scortare  siano non  superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse e' effettuata unicamente su base documentale;

    c) i  dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti,   i   pneumatici  abbiano  battistrada  di  spessore  non inferiore  a  quello  minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari  di  segnalazione  visiva  previsti  dall'art.  11  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come   modificato   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 settembre   1996,   n.   610,   siano    efficienti  ed  installati correttamente;

    d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni  siano  rispettate;  in  particolare,  se  richiesto dal titolo   autorizzativo,  sia  stata  data  comunicazione  della  data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada;

    e) il  conducente  del  veicolo  eccezionale  o  che  effettua il trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita' sia provvisto di valida patente;

    f) il   veicolo  eccezionale  o  che  effettua  il  trasporto  in condizioni   di  eccezionalita'  sia  in  regola  con  la  prescritta revisione  periodica  e  a  bordo  dello  stesso  si  trovino tutti i documenti  richiesti  dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.».

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 28 maggio 1998.

Articolo 15  Responsabilità del capo-scorta.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il capo-scorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.

«1-bis.  Durante  un  servizio  di  scorta  in cui non sia presente personale  di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modifiche,  il  caposcorta  e'  altresi'  responsabile  di  tutte  le attivita'  di  regolazione  del  traffico  che  sono  realizzate  dal personale   abilitato  ai  sensi  dell'art.  5.  In  questi  casi  il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in   modo   che   sia  costantemente  garantita  la  sicurezza  della circolazione e la fluidita' del traffico».

Articolo 16  Modalità di svolgimento della scorta tecnica.

1. Qualora, a causa dall'ingombro o dalla limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.

1-bis.  Se  non  e' possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma  1  e  si  determini  la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente  segnalare  la  situazione  al  piu' vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive modifiche.  Se  l'incolonnamento  si  determina  su un'autostrada, la segnalazione  deve  essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale  della  specialita'  Polizia  stradale  della Polizia di Stato o al piu' vicino comando della stessa.

1-ter.  Nelle  curve  ovvero  nei  tratti  di strada in cui, per la larghezza  del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di  ostacoli  sulla  carreggiata  ovvero per altra causa, rimanga uno spazio   libero   rispetto  al  margine  sinistro  della  carreggiata inferiore  a  m  3,  il  personale  abilitato  del  veicolo  posto  a protezione  posteriore  del  convoglio  deve  impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.

  1-quater.  Qualora  sia  necessario  attraversare  i piazzali delle stazioni  di  esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare  contromano  svincoli  e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade  e  sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve  attuare  tutti  gli  interventi  previsti  dall'art. 16-bis per rendere  sicure  le  manovre;  il  caposcorta,  prima  di iniziare le manovre,  deve  dare  comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario  o  concessionario  della  strada nei tempi e secondo le modalita' fissate dal titolo autorizzativo».

2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità. «In questi casi,  dopo  aver  collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve  tempestivamente comunicare la situazione al piu' vicino ufficio o  comando  di  un  organo  di  polizia  stradale  di cui al comma 1, dell'art.  12  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modifiche.».

3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

Art. 16-bis -   Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico

  1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto  di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del  trasporto in condizioni di eccezionalita' ovvero lungo le strade che  vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta   tecnica   dotato  di  abilitazione  in  corso  di  validita' rilasciata  ai  sensi  dell'art. 5. 

L'attivita' di segnalazione della presenza  sulla  strada  o  dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale  o  del trasporto  in  condizioni di eccezionalita' puo' essere  realizzata  anche  dal  personale  di  scorta  non  munito di abilitazione,  secondo  le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.

  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.

  3.  Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere  effettuati  nel  rispetto,  in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:

    a) inizio  delle  manovre  o  dei  segnali necessari con adeguato anticipo  rispetto  al momento del transito del veicolo eccezionale  o del  trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita'  in  modo  che, in funzione  della  velocita' e della visibilita' presente  sul tratto, i veicoli   che   sopraggiungono   o  che  si  immettono  sulla  strada interessata  dal  transito, abbiano la  possibilita' di adeguarsi alle indicazioni  impartite  dal  personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;

    b) durata  temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito  del  veicolo  eccezionale  o del trasporto in  condizioni di  eccezionalita',   tenendo  conto  delle  esigenze  di  fluidita'  del traffico e di sicurezza della circolazione;

    c) massima   visibilita'   di  tutti  coloro  che  effettuano  le segnalazioni  manuali  sulla  carreggiata,  rispetto  ai  veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;

    d) chiarezza,  precisione e non equivocita' dei segnali manuali o luminosi.

  4.  Durante  l'effettuazione  dei  servizi  di scorta, il personale abilitato  deve  sempre  indossare  il  giubbetto  rifrangente di cui all'art.  9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla  strada,  lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che  si  trova  sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente  utilizzato  per  attivita' di segnalazione ovvero di supporto   logistico  alle  attivita'  di  regolazione  svolte  dagli abilitati.

  5.  Qualora  sia  necessario  fornire agli utenti che percorrono la strada  interessata  dal  transito  del  veicolo  eccezionale  o  del trasporto   in   condizioni   di   eccezionalita'  preventivo  avviso dell'imminente  sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale  abilitato  al servizio di scorta tecnica deve provvedere  a segnalarlo  agli  utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi  piu' opportuni,  imponendo  loro  di  rallentare  ed accostarsi al margine della   strada, utilizzando   la   bandierina   di  colore  arancio fluorescente  di  segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b),  ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria,  di  notte,  ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi  causa,  in  luogo  o  in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina,  devono  essere  effettuate segnalazioni luminose a luce rossa  con  i  dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime   segnalazioni  possono   essere   occasionalmente  fornite attraverso   la   bandierina   di   colore  arancio  fluorescente  di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato e' impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.

  6.  In  occasione  del  transito  di un veicolo eccezionale o di un trasporto  in condizioni di eccezionalita' e quando e'  indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato  al servizio di scorta  tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si  immettono da strada laterale o da  luogo  non  soggetto  a  pubblico  passaggio,  a  rallentare  e a sospendere  temporaneamente  la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate  con la paletta di cui all'art. 9,  comma 1, lettera c).  Le segnalazioni  devono  essere realizzate in modo non equivoco e devono essere  rivolte  sia  alle correnti di traffico che si trovano sulla strada  interessata  dal  transito  del  veicolo  eccezionale  o  del trasporto  in  condizioni di  eccezionalita', sia a quelle che vi si immettono  da  strada  laterale  o  da  luogo non soggetto a pubblico passaggio.  In  galleria,  di  notte,  ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi causa, in aggiunta  alle  segnalazioni con la paletta  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  c), devono essere effettuate  segnalazioni  luminose  a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

  7.  Quando  il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni  di  eccezionalita'  e'  subordinato  all'assenza di altri veicoli  sulla  strada,  il personale abilitato al servizio di scorta tecnica,  prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi  che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali  manuali  o luminosi  ed  abbiano  arrestato  la  marcia  in  condizioni di sicurezza.

   8.  La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c),  deve  essere  usata  esclusivamente  per le segnalazioni manuali dirette  a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada  in  movimento  l'imminente approssimarsi  del  veicolo o del trasporto  eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi  indicati  e'  vietato. 

Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando  sia  istituito  un  senso  unico  alternato  disciplinato  da movieri,  devono  essere  utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma  3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa  visibilita' per  qualsiasi  causa,  le  segnalazioni  con  i dispositivi  di  cui  all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate  da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

Art. 17.  Disposizioni transitorie

  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli precedenti riguardanti il possesso   dell'abilitazione  per  effettuare  i  servizi  di  scorta tecnica,  si applicano ai soggetti indicati all'art. 16, comma 6-bis, secondo   periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495  e  successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005.».

Allegato A

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE 

 

 

Prefettura di 

 

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto l'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997 a cui l'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R 16 settembre 1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra;

Vista l'istanza della persona sottoindicata;

Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare;

Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività di scorta:

Autorizza

il sig. 

 

nato a 

 

 

 

 

residente in 

 

titolare  

[1] 

dell'impresa 

 

 

 

 

con sede in 

 

in via 

 

 

 

ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità. 

 

La presente autorizzazione, che 

 

[2] 

 

 

consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre 

 

imprese o a privati, è valida fino al 

 

può essere rinnovata; può essere sospesa 

 

 

o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio 

secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del disciplinare tecnico. 

 

La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a 

 

nome del titolare ovvero dell'impresa di cui è 

 

[1] 

 

ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio 

ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria: 

 

 

 

 

[3] 

targa 

 

 

 

 

 

 

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targa 

 

 

 

 

 

 

targa 

 

 

 

 

10 

 

 

targa 

 

 

 

 

11 

 

 

targa 

 

 

 

 

12 

 

 

targa 

 

 

 

 

13 

 

 

targa 

 

 

 

 

 

 

 

Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero 

 

dell'art. 5 del disciplinare tecnico. 

collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi 

 

 

 

1) 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

 

abilitazione 

n.  

 

rilasciata da 

 

 

 

 

2) 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

 

abilitazione 

n.  

 

rilasciata da 

 

 

 

 

3) 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

 

abilitazione 

n.  

 

rilasciata da 

 

 

 

 

4) 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

 

abilitazione 

n.  

 

rilasciata da 

 

 

 

 

5) 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

 

abilitazione 

n.  

 

rilasciata da 

 

 

 

 

6) 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

 

abilitazione 

n.  

 

rilasciata da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prefetto 

 

 

 

 

[1] Indicare la qualifica del titolare: imprenditore nel caso di impresa individuale, soci amministratori delle società in nome collettivo, accomandatari delle società in accomandita semplice o amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. Se trattasi di impresa di autotrasporto indicare titolare di licenza per conto proprio ovvero iscritto all'albo degli autotrasportatori con posizione n...

[2] Indicare espressamente se NON vale per attività di scorta nei confronti di veicoli non appartenenti all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 3 del disciplinare tecnico.

[3] Indicare tipo e marca dell'autoveicolo.

Allegato B - MATERIE DELLE PROVE D'ESAME

a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.

b) Definizioni stradali e di traffico.

c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.

d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.

e) Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.

f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.

g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

h) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.

i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.

j) Servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi.

k) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.

l) Responsabilità civile verso terzi.

m) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

«n)  responsabilita'  civile,  penale  ed amministrativa connessa allo  svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell'art.

12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    o) modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica;

    p) modalita'  di  effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.».

Allegato C

 

ATTESTATO DI ABILITAZIONE 

 

 

 

 

 

Intestazione dell'ufficio 

 

 

 

 

 

Si attesta che, in data odierna, il sig. 

 

 

 

 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

 

dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha 

 

 

 

 

ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art. 

 

 

 

 

16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della 

 

 

 

 

strada. D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Tale abilitazione ha validità per 

 

 

 

 

cinque anni e può essere rinnovata. 

 

 

 

 

 

La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale 

 

 

 

 

 

Data - Timbro della Repubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Il Dirigente del Compartimento 

 

 

di Polizia stradale 

 

 

Allegato E - PALETTA DI SEGNALAZIONE

Vedere figura a pag. 27 della G.U.  (omissis)

Caratteristiche:

      - disco  metallico  o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con  pellicola  rifrangente  di  colore  rosso su entrambe le facce e

bordino bianco;

      - manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.

Art. 21. Adeguamento delle imprese autorizzate

  Le  imprese  gia'  autorizzate  ad esercitare l'attivita' di scorta tecnica  alla  data di entrata in vigore delle presenti norme, devono provvedere   agli   adeguamenti   richiesti   dalle   modifiche   del disciplinare  tecnico  di cui agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche  dei  veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonche'  ai  requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


C
irc. Ministero dei lavori pubblici 16 gennaio 1998 . - Legge 23 dicembre 1997, n. 454.  Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto. (Art. 11 - Modifiche al codice della strada). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 1998, n. 19

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità».

L'art. 11 introduce modifiche al codice della strada ed in particolare all'art. 10 relativo alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali; argomento di competenza di questo Ministero in quanto attinente sia alla sicurezza della circolazione stradale, sia all'usura ed alla manutenzione delle infrastrutture stradali.

In ordine alla portata delle disposizioni introdotte è necessario fare alcune precisazioni.

Occorre premettere che tutti i veicoli che, compreso il proprio carico, rispettano le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del codice sono liberi di circolare su tutte le strade salvo limitazioni locali indicate con l'apposita segnaletica.

Nel caso in cui i veicoli, compreso il proprio carico, eccedono i suddetti limiti si configura, sotto determinate condizioni, la fattispecie dei veicoli e dei trasporti eccezionali, disciplinati dall'art. 10 del codice e la cui circolazione è subordinata, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, al rilascio di una specifica autorizzazione.

Lo stesso comma 6 prevede esplicitamente le tipologie di veicoli eccezionali non soggetti ad autorizzazione ed il successivo comma 7 estende l'esenzione dal regime autorizzativo ai veicoli classificati mezzi d'opera nei limiti del rispetto di determinate condizioni.

Le modifiche introdotte dall'art. 11 della legge n. 454 del 1997 hanno ridefinito, alla lettera a) del comma 1, la tipologia di trasporto in condizioni di eccezionalità individuata dal comma 2, lettera b) dell'art. 10 del codice, estendendone l'applicazione.

La successiva lettera b) dello stesso comma 1 prevede che per i suddetti veicoli, nel caso di percorsi ripetitivi e sagome costanti, «l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfetario ...».

Tale formulazione non può essere intesa come esenzione per gli stessi veicoli del titolo autorizzativo previsto dal comma 6 dello stesso art. 10, ma unicamente come definizione della modalità di pagamento dell'indennizzo d'usura e della quantificazione dello stesso.

Peraltro, laddove il legislatore ha inteso esentare determinate categorie di veicoli dall'autorizzazione lo ha fatto esplicitamente, al comma 6 ed al comma 7 dello stesso art. 10, con l'espressa menzione «non sono soggetti ad autorizzazione».

Poiché nel caso in esame non vi è alcuna menzione di esenzione dall'autorizzazione deve ritenersi che resti in vigore l'obbligo che i trasporti in condizioni di eccezionalità, definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del codice, per circolare siano in possesso di un titolo autorizzativo.

Ne la ricevuta del pagamento di un indennizzo forfetario può costituire titolo autorizzativo in quanto lo stesso è espressione di una volontà dell'amministrazione concedente che viene manifestata a seguito di un procedimento autorizzativo che ha inizio con la richiesta dell'interessato.

L'espressione considerata va pertanto intesa nel senso che l'autorizzazione va subordinata al pagamento di un importo forfetario.

Peraltro una diversa interpretazione della norma comporterebbe delle gravi ripercussioni in ordine alla sicurezza della circolazione stradale ed ancorpiù in ordine alla stabilità delle opere d'arte. Ciò in quanto, in assenza di una specifica autorizzazione per ciascun trasporto, si avrebbe la circolazione di un numero indefinito di veicoli di massa fino a 108 t (il limite legale fissato dall'art. 62 del codice è di 44 t) senza che nessuno abbia verificato l'idoneità, delle opere d'arte e delle pavimentazioni stradali interessate, a sopportare le sollecitazioni dinamiche impresse dai suddetti veicoli.

Peraltro la nuova formulazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 10, ha eliminato:

la previsione che per il trasporto di almeno uno degli elementi sia necessario l'uso di un veicolo eccezionale;

il limite di tre elementi trasportabili;

l'indivisibilità degli elementi oggetto del trasporto.

Tali modifiche ampliano l'utilizzo di veicoli e trasporti eccezionali fino ad una massa di 108 t per qualunque tipo di trasporto, e l'esenzione dal regime autorizzativo, senza alcuna forma di controllo, eliminerebbe di fatto ogni disciplina della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con conseguenze gravi sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla usura delle opere d'arte e delle infrastrutture stradali.

Un ulteriore elemento che conforta l'interpretazione che i trasporti in condizioni di eccezionalità definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del codice, sono soggetti a specifica autorizzazione è fornito dalla direttiva comunitaria 96/53/CE del 25 luglio 1996, che si allega in copia, la quale, all'art. 4, comma 3, stabilisce che i veicoli eccezionali per dimensioni «possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorità competenti ... allorché detti veicoli trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili».

Pertanto la formulazione dell'art. 11 della legge n. 454 del 1997, laddove fosse interpretata come esenzione dall'autorizzazione, sarebbe in contrasto con la suddetta direttiva comunitaria e quindi non operante.

Per quanto attiene all'indennizzo forfetario di cui al comma 2-bis dell'art. 10 del codice, comma introdotto dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 454 del 1997, lo stesso deve essere corrisposto con le modalità indicate all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell'ipotesi di valutazione convenzionale dell'indennizzo.

La ripetitività dei percorsi e la similitudine delle sagome di carico, richieste come presupposto del pagamento con indennizzo forfetario dal suddetto comma 2-bis, mentre per le autorizzazioni periodiche sono implicite nella loro definizione, per le autorizzazioni multiple o singole devono essere dichiarate dal richiedente l'autorizzazione all'atto di ciascuna richiesta formulata nel corso dell'anno, e verificate dall'ente competente per il rilascio.

Lett.Circ. Ministero dell'interno,1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 - Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Artt. 10 - 167 - 176.

A parziale rettifica della nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9, si fa presente che, relativamente alle modifiche apportate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, all'articolo 10, comma 2-bis, del codice della strada, la novità introdotta consente ai veicoli di cui all'art. 10, comma 2 b), del codice della strada di ottenere l'autorizzazione alla circolazione dell'ente proprietario o concessionario della strada attraverso il pagamento di un indennizzo forfettario, analogamente a quanto stabilito per i mezzi d'opera.

Le quietanze dell'avvenuto pagamento non costituiscono però titolo autorizzativo, come erroneamente indicato alla nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9, ma servono unicamente per conseguire l'autorizzazione.

I veicoli citati, pertanto, dovranno sempre avere al seguito il titolo autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario o concessionario della strada.

Lett.Circ. Ministero dell'interno, 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2 - Art. 10, comma 19° C.d.S. Riduzione delle dimensioni di un trasporto eccezionale oltre le tolleranze ammesse.

Sono pervenuti quesiti relativamente all'ipotesi dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità con dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario della strada.

In particolare è stato chiesto se le dimensioni ridotte facciano venire meno l'obbligo della scorta della Polizia Stradale imposta nel provvedimento autorizzativo.

Questo Ufficio ritiene che appare necessario, in queste circostanze, verificare attentamente le caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo: se esse sono ridotte in modo tale che non sussistano più le condizioni affinché possa essere concessa la scorta della Polizia Stradale, il servizio dovrà essere revocato.

In questi casi si procederà ad invitare la ditta interessata a regolarizzare l'autorizzazione presso l'Ente proprietario o concessionario della strada, indicando le dimensioni reali del carico in modo da stabilire una nuova regolamentazione della circolazione del veicolo (es. servizio di scorta tecnica).

Nel caso in cui le caratteristiche dimensionali o ponderali del veicolo, sebbene ridotte rispetto a quelle indicate nell'autorizzazione, siano tali da prevedere comunque l'obbligo della scorta della Polizia Stradale, tale servizio dovrà comunque essere assicurato.

Appare comunque necessario che, in tali casi, il personale operante notizi la Sezione dalla quale dipende che, sentito il Compartimento, disporrà la revoca o la conferma del servizio di scorta, in relazione alle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo, secondo il criterio dianzi citato.

 

Lett.Circ. Min.interno 26 novembre 1997, n. 300/A/27755/101.21.2 - Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 (pubblicato sul supplemento ordinario G.U. 9 agosto 1997, n. 185) - Autorizzazione delle imprese.

Il disciplinare tecnico per le scorte tecniche a veicoli eccezionali, approvato con D.M. 18 luglio 1997, dando attuazione all'art. 16 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada , ha stabilito che le scorte a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità possano essere effettuate anche da imprese all'uopo autorizzate che si avvalgono di personale abilitato.

Con la nota n. 300/A/26796/101/21/2 del 4 ottobre 1997 , sono state fornite istruzioni sullo svolgimento degli esami di abilitazione del personale che può esercitare l'attività di cui all'oggetto e che sono attualmente in corso di svolgimento presso i Compartimenti della Polizia Stradale.

Nel richiamare l'attenzione sul contenuto del Disciplinare tecnico in argomento, si ritiene opportuno evidenziare che dal combinato disposto delle disposizioni degli artt. 2 e 3 del Disciplinare citato, si possono individuare due tipi di autorizzazioni:

a) autorizzazioni per l'esercizio di attività di scorta per conto di terzi, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 18 luglio 1997 , possono essere rilasciate a nome di imprenditori o responsabili di società che hanno come attività prevalente quella di prestazione di servizi a terzi e cioè di imprese che fanno della scorta una specifica attività imprenditoriale in favore di chi la richiede;

b) autorizzazioni per l'esercizio di attività di scorta di veicoli eccezionali che sono nella propria disponibilità e che, ai sensi dell'art. 3, sono rilasciate ad imprese di trasporto in conto terzi, a soggetti che hanno titolo al rilascio di licenze in conto proprio ovvero ad imprese che possiedono veicoli eccezionali ad uso speciale. Per tutti questi soggetti, la scorta costituisce attività accessoria a quella principale ordinariamente svolta; nell'autorizzazione relativa sarà chiaramente indicato che la stessa vale solo per i veicoli che sono funzionali all'attività svolta dall'impresa autorizzata.

Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti indicati dagli artt. 2 e 3 del Disciplinare, nel richiamare le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autocertificazione, si ritiene che debbano essere comunque prodotti in allegato alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

- referenza di affidamento di cui all'art. 2 lett. g1) del Disciplinare che può consistere in una dichiarazione di un istituto bancario per un importo pari a quello indicato dal citato art. 2 lett. g1).circa l'ammontare della giacenza media del richiedente negli ultimi 12 mesi presso il medesimo istituto ovvero in una attestazione di affidamento secondo gli usi commerciali tra i quali si intendono, a titolo esemplificativo, l'anticipazione in conto corrente garantito da fatture, lo scoperto di conto corrente ed altre forme di finanziamento a garanzia compresa la fidejussione bancaria;

- polizza assicurativa specifica di cui alla lett. g2) dell'art. 2 del disciplinare che possa garantire la piena copertura di tutti i danni a terzi derivanti dall'attività di scorta o comunque prodotti dai dipendenti o dal personale di cui, a qualsiasi titolo, l'impresa autorizzata si avvale per effettuazione della scorta;

- copia dei documenti di circolazione dei veicoli di cui l'impresa dispone nonché altre attestazioni o documenti dai quali possa evincersi la piena disponibilità dei veicoli stessi. In tal senso si precisa che il termine "possesso" utilizzato dal Disciplinare comprende tutte le forme di esercizio di potere di fatto sul veicolo quali proprietà, locazione con facoltà di acquisto, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto ecc., nonché locazione senza conducente, quest'ultima a condizione che il relativo contratto preveda una disponibilità continuativa, esclusiva e non occasionale del veicolo per un determinato periodo di tempo;

- documentazione dalla quale si possa evincere il rapporto di dipendenza ovvero la struttura societaria o il rapporto di collaborazione non occasionale richiamati dall'art. 2, lett. g 4) del Disciplinare; secondo le regole della citata L. n. 15 del 1968 (4), peraltro, questi documenti potranno essere sostituiti da autocertificazione dei dipendenti, dei soci o dei collaboratori non occasionali;

- copia delle abilitazioni rilasciate al personale di cui l'impresa intende avvalersi.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera g3) relativo alle caratteristiche tecniche ed alle attrezzature dei veicoli, per garantire la verifica della concreta rispondenza alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico, appare necessario che all'istanza di autorizzazione sia allegato un nulla osta tecnico rilasciato dal Compartimento Polizia Stradale competente per territorio a cui spetta, in ogni caso, anche il controllo dell'effettiva rispondenza delle stesse nel corso delle verifiche compiute durante l'effettuazione dei servizi di scorta.

Il predetto nulla osta tecnico, conforme al modello che si allega e che dovrà riferirsi all'equipaggiamento di tutti i veicoli indicati nella richiesta, sarà rilasciato a seguito di un'unica verifica compiuta sugli stessi.

Allegato

  COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI      
 
Scheda di verifica del veicolo utilizzabile per le Scorte tecniche (art. 7 e ss D.M. 18 luglio 1997) 
 
- Data di effettuazione della verifica      
- Personale incaricato della verifica (qualifica, cognome e nome)      
- Veicolo sottoposto a controllo: 
- tipo veicolo: autovettura/autocarro/autoveicolo ad uso promiscuo (sottolineare la voce che interessa) 
- marca e modello     targa      
- proprietario/usufruttuario/locatario (sottolineare la voce che interessa)  
       
       
 
- Attrezzature ed equipaggiamento in dotazione: 
n.     dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante     , approvati dal Ministero dei  
    Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. con provvedimento     ovvero conformi a  
    direttiva CEE/regolamento ECE-ONU    
n.     pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati con scritte "trasporto eccezionale", larghezza     ;  
    altezza    
n.     cartello composito (fig. 2, all. D del D.M. 18 luglio 1997) corredato con due luci gialle lampeggianti; 
n.     bandierina di colore rosso; 
n.     apparecchio radio-ricetrasmittente, omologato per lo svolgimento di specifica attività con provvedimento  
       
n.     segnale "altri pericoli" (fig. II 35 Reg. Esec. C.d.S.) con colore di fondo giallo e lato di cm. 90; 
n.     pannello integrativo "incidente" (mod. II 6/b Reg. Esec. C.d.S.); 
n.     segnali "direzione obbligatoria" o "passaggio obbligatorio" di diametro cm. 90 (art. 122 Reg. Esec. C.d.S.); 
n.     "barriere normali" con altezza non inferiore a cm 120 (fig. II 392 Reg. Esec. C.d.S.); 
n.     lampade a luce rossa fissa; 
n.     lampade a luce gialla intermittente; 
n.     bandierina di colore arancio fluorescente (art. 42, c. 2, lett. b), Reg. Esec. C.d.S.);.n.     palette di regolazione del  
    transito per movieri; 
n.     coni in gomma/plastica di colore rosso-bianco, altezza cm. 50 (fig. II 396 Reg. Esec. C.d.S.); 
n.     giubbetti o corpetti con le caratteristiche di cui al D.M. 9 giugno 1995
n.     dispositivo per la misura dell'altezza; 
n.     dispositivo per la misura della lunghezza. 
 
 
  Firma    
     

Lett.Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 300/A/44881/101/21/9 - D.M. 18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità". Contestazione dell'art. 10/19° c. del Codice della Strada e successive modifiche nei confronti del conducente di un veicolo che effettua un trasporto eccezionale avvalendosi di scorta tecnica, per mancato rispetto delle prescrizioni da parte del capo-scorta. Applicabilità.

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede a questo Ufficio un parere riguardo le sanzioni applicabili in caso di inadempienze del responsabile del servizio di scorta tecnica durante l'esecuzione del servizio stesso, ed, in particolare, se in quest'ipotesi trovi luogo l'applicazione dell'art. 10, comma 19 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, o si proceda alla segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 18 luglio 1997.

Il decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, che disciplina la materia, prevede all'art. 4, comma 5, che il Prefetto possa sospendere per un periodo da uno a sei mesi l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica quando "nell'esercizio del servizio di scorta, sia impegnato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicato nel titolo secondo".

Il Decreto Ministeriale ha individuato specifiche responsabilità per il capo-scorta, nel titolo secondo, agli artt. 14 e 15, prevedendo in caso di inosservanza ascrivibili alla sua condotta, la responsabilità dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 comma 5.

Alla luce di quanto precede l'applicazione dell'art. 10, comma 19 del Codice della Strada, per le irregolarità commesse dal capo-scorta riconducibili alle previsioni del Disciplinare tecnico, appare esorbitante.

In questi casi l'organo accertatore trasmetterà un rapporto completo e dettagliato al Prefetto che potrà disporre, se non ritiene di propendere per l'archiviazione, la sospensione dell'autorizzazione dell'impresa allo svolgimento del servizio di scorta tecnica.

Circ. Min. interno 14 settembre 2000, n. 300/A/22445/101/21/2 D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni. Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

Modalità di svolgimento degli esami per il rinnovo dell'attestato di abilitazione per l'esercizio del servizio di scorta tecnica.

Il D.M. 18 luglio 1997 e successive modifiche, recante "Disciplinare per le scorte tecniche a veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità", al Capo II, relativo all'abilitazione del personale che effettua le scorte, individua gli elementi della procedura amministrativa relativa al rilascio ed al rinnovo di validità dell'attestato di abilitazione, rimandando ad un successivo provvedimento del Ministero dell'Interno le modalità attuative degli esami e la tenuta dello schedario degli abilitati.

Questo Ufficio, con circolare 4 ottobre 1997, n. 300/A/26796/101/21/2, ha già individuato le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione al servizio di scorta tecnica, e con circolare 21 ottobre 1997, n. 300/A/27193/101/21/2 - diretta solo ai Compartimenti della Polizia Stradale - ha fornito direttive per la trattazione del carteggio degli esami e la tenuta dello schedario degli abilitati.

Si rende ora necessario disciplinare la procedura per il rinnovo dell'attestato di abilitazione, ai sensi dell'art. 6, commi 6, 7 e 8, del D.M. 18 luglio 1997, affinché i soggetti abilitati, trascorsi tre anni dal primo rilascio e per i successivi rinnovi, possano svolgere il previsto esame e confermare la validità della propria abilitazione.

Con la presente circolare, pertanto, si fissano gli indirizzi e le procedure che dovranno regolare la nomina della commissione di esame, la presentazione delle domande di ammissione agli esami, lo svolgimento del colloquio orale di cui all'art. 6, comma 6, del citato Decreto e l'apposizione del rinnovo, sul certificato di abilitazione, da parte del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale.

A tale riguardo, trattandosi dell'avvio di una nuova procedura, si raccomanda la massima disponibilità nel fornire notizie e chiarimenti ai soggetti abilitati che intendono rinnovare il proprio attestato.

 1. Calendario degli esami per il rinnovo dell'attestato.

Diversamente da quanto avviene per gli esami di rilascio dell'attestato per l'esercizio del servizio di scorta tecnica, fissati - come è noto - in un calendario pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, si dispone che il calendario delle sessioni di esame per il rinnovo dell'abilitazione sia fissato dalle SS.LL.:

- per il corrente anno in numero di 1 sessione tra il mese di ottobre e il mese di dicembre;

- per gli anni successivi in numero di 4 sessioni a cadenza trimestrale, in modo da tenere conto delle date di rilascio degli attestati, nell'ottica di facilitare all'interessato il rinnovo prima della scadenza triennale.

Le date degli esami per il rinnovo potranno coincidere con le sessioni per il rilascio degli attestati, fermo restando che l'iter amministrativo connesso alla predisposizione dei due tipi di esame deve essere mantenuto distinto (ad esempio, devono essere nominate con separati provvedimenti due commissioni, una per il rilascio ed una per il rinnovo dell'attestato).

Il calendario dovrà essere esposto al pubblico presso ciascuno dei reparti della Polizia Stradale e diffuso nelle forme ritenute più opportune attraverso le associazioni professionali interessate.

Per una più facile conoscenza delle date di esame, della documentazione da produrre, dei tempi e dei modi di effettuazione dell'esame, si ritiene opportuno che ciascuno dei soggetti abilitati, il cui attestato sia in scadenza nell'anno solare - a partire dal corrente anno - sia informato con una comunicazione scritta inviata mediante il servizio postale secondo i contenuti indicati nel fac-simile allegato (All.1).

 2. Nomina della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice viene nominata dal Dirigente del Compartimento ed è composta, secondo quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto, da un funzionario con qualifica dirigenziale, due funzionari con qualifica direttiva appartenenti alla Polizia Stradale e un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia in servizio presso al Prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame.

Si richiama integralmente il contenuto della circolare 4 ottobre 1997, in ordine alle formalità e alle scadenze da osservare per la nomina della commissione.

In relazione alla diversa finalità dell'esame si allega lo specifico fac-simile del provvedimento di nomina (All.2).

 3. Domanda di ammissione all'esame.

Le domande per il rinnovo dell'attestato di abilitazione devono essere presentate secondo le modalità fissate per la domanda di rilascio dell'attestato, di cui al paragrafo 2 della citata circolare, che si richiama integralmente.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda di essere già titolare dell'attestato di abilitazione al servizio di scorta tecnica ed allegarne una fotocopia.

Nel caso in cui questi risieda nel Comune di una Regione diversa da quella nella quale ha ottenuto il rilascio dell'attestato - nella quale, quindi, ha sede il Compartimento Polizia Stradale che custodisce il fascicolo dell'interessato - l'esame potrà essere sostenuto, a richiesta dell'interessato, anche presso il Compartimento Polizia Stradale competente rispetto all'ultima residenza. Quest'ultimo Ufficio avrà cura di comunicare l'esito dell'esame (sia in caso di esito negativo, che di esito positivo) al Compartimento Polizia Stradale che ha rilasciato l'abilitazione, mediante l'allegata scheda (All.3), per l'aggiornamento dello "Schedario degli abilitati".

A richiesta degli interessati dovranno essere disponibili gli stampati per l'istanza di partecipazione agli esami di rinnovo dell'abilitazione (All.4).

 4. Svolgimento degli esami.

Secondo le indicazioni dell'art. 6, comma 6 del D.M. 18 luglio 1997, gli esami per il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica consistono in un colloquio orale.

La Commissione di esame, se del caso integrata dai membri supplenti, si riunisce il giorno di apertura della sessione e da atto nel verbale di cui si allega fac-simile (All.5) dei criteri di valutazione del candidato nella prova orale, dello svolgimento del colloquio e del risultato finale.

Il resoconto delle attività relative agli esami dovrà, inoltre, essere formalizzato di giorno in giorno, con verbali in sequenza numerica fino al termine della sessione.

Le prove di esame sono pubbliche e si svolgono in lingua italiana, fatta salva la legislazione particolare relativa al bilinguismo in provincia di Bolzano. Le sedi di esame saranno individuate presso gli uffici pubblici o privati, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Le domande vertono su tutti gli argomenti elencati nell'allegato B del D.M. 18 luglio 1997, che di seguito si riportano:

a) nozioni generali sul Nuovo Codice della Strada;

b) definizioni stradali e di traffico;

c) classificazione delle strade: classificazioni amministrativa, classificazione tecnico - funzionale, segnaletica di identificazione delle strade;

d) autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità - prescrizioni - criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - dispositivi di segnalazione visiva - violazioni e sanzioni;

e) sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose su veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose;

f) cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati;

g) circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

h) limiti di velocità e distanze di sicurezza;

i) limitazione alla circolazione nei giorni festivi;

j) servizi di polizia stradale ed espletamento degli stessi;

k) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta;

l) responsabilità civile verso terzi;

m) impiego degli apparati radio per i collegamenti.

La prova consiste in un colloquio che, tenuto conto del livello culturale del candidato, consenta di verificare il mantenimento di quelle conoscenze che hanno permesso il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica e l'apprendimento da parte del candidato delle modifiche normative e tecniche intervenute nel triennio.

In particolare, con riferimento al triennio appena trascorso, dovranno essere verificate le conoscenze relative a:

- le modifiche del D.M. 18 luglio 1997, introdotte dal D.M. 24 maggio 1998;

- le modifiche al Codice della Strada apportate dalla Legge 7 dicembre 1999, n. 472, che riguardano il settore dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

- le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione di reati connessi alla circolazione stradale.

Una più dettagliata articolazione del programma è contenuta nell'allegato esplicativo (All.6).

Prima dell'inizio delle prove il Presidente della Commissione darà avviso agli esclusi dall'esame dei motivi di esclusione, relativi alla mancanza dei requisiti o alla tardiva presentazione delle istanze.

Il superamento della prova sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

Al termine della seduta di esame il Dirigente del Compartimento conferma con un timbro la validità dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica, secondo il modello che si allega (All.7).

Le disposizioni della presente circolare dovranno essere opportunamente rese note al pubblico nelle parti di interesse relative alle modalità di presentazione delle domande di ammissione e di svolgimento degli esami con affissioni di avvisi presso tutti gli uffici della Polizia Stradale.

Si confida nella consueta disponibile collaborazione.

Allegato 1

 

  Compartimento Polizia Stradale 
  per      
OGGETTO: Esame per il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio del servizio di 
scorta tecnica. 
  Al Sig.      
       
Si informa la S.V. che, essendo prossima la scadenza dell'attestato 
di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica nr.    del      
questo Compartimento ha predisposto, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto 
ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, le sessioni d'esame per il 
rinnovo. 
Le sessioni per l'anno     sono state fissate per i giorni 
 
Per informazioni sul programma di esame, sui documenti d esibire, 
sulle modalità di svolgimento della prova orale troverà esposto presso qualsiasi 
Ufficio della Polizia Stradale idonea comunicazione al pubblico, oppure potrà.10 
contattare l'Ufficio     (indicare la denominazione) di questo 
Compartimento all'utenza telefonica    
Viene allegato un fac-simile per la presentazione dell'istanza di 
partecipazione all'esame. 
 
    (firma). 

 Allegato 2

 

    Compartimento Polizia Stradale   
  per      
Nr.     /2000 
Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale 
VISTO l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;  
VISTO l'art. 16, comma 6, del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610
VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, recante il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità; 
VISTO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato decreto ministeriale l'attestato di abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovato; 
VISTO che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto ministeriale, il rinnovo dell'abilitazione è subordinato all'esito favorevole di un colloquio orale davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche; 
VISTO l'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale la Commissione di esame è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia Stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame; 
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione esaminatrice per la sessione di esame del    
 
DECRETA 
 
1. Per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica è istituita un'apposita commissione d'esame nella  
provincia di    
2. La commissione d'esame è costituita come segue: 
- (qualifica, cognome e nome) Presidente 
- (qualifica, cognome e nome) Componente 
- (qualifica, cognome e nome) Componente 
- (qualifica, cognome e nome) Componente 
3. Il (qualifica, cognome e nome), in servizio presso     , eserciterà le funzioni di segretario. 
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei componenti della Commissione, sono altresì nominati Componenti supplenti (qualifica, cognome e nome), (qualifica, cognome e nome), (qualifica, cognome e nome), e Segretario supplente (qualifica, cognome e nome). 
5. Le prove di esame si svolgeranno nella stessa giornata a gruppi di candidati a decorrere dal     presso     per i  
residenti nelle province di     secondo il calendario esposto presso il Compartimento Polizia Stradale  
di    
 
 
(Luogo), (Data) 
 
  IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO 
 

 Allegato 3

 

    Compartimento Polizia Stradale   
  per      
 
TELEX        
 
  - AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE      
 
 
Nr.     /2000 
 
Si comunica che il Sig.     , residente a 
  , via/piazza     , n.     , c.a.p.     , titolare di abilitazione all'esercizio del  
servizio di scorta tecnica n.     del     rilasciata da codesto Ufficio, in data     ha  
presentato istanza per il rinnovo del documento. 
  Non ha sostenuto la prova di esame perché      
  Ha sostenuto la prova di esame in data     con esito negativo. 
  Ha sostenuto la prova di esame con esito positivo ed ha ottenuto la convalida dell'abilitazione sino al      
 
  DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE      

 Allegato 4

 

Domanda di ammissione all'esame per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica. 
 
  AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE     
  di    (1) 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome), nato a    
il    , residente in    , titolare di patente di guida cat.    rilasciata il     da Prefettura/Ufficio  
Provinciale M.C.T.C. di     ovvero da (2)     e valida sino a     , e di attestato di abilitazione  
all'esercizio di scorta tecnica nr.    , rilasciato dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di     , in  
data     , chiede ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 18 luglio 1997 e successive modifiche, di essere ammesso all'esame di  
rinnovo dell'attestato nella sessione del giorno    
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
- di essere a conoscenza che l'indicazione del giorno e della sede della prova di esame è resa pubblica dal 5° giorno precedente la  
prova mediante affissione dell'avviso presso il Compartimento della Polizia Stradale di     , in Via/Piazza    ;(1)  
- di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla prova di esame al seguente indirizzo: via/piazza     nr.  
  c.a.p.     città     tel.     riservandosi di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso  
(3); 
- di avere assolto i propri obblighi connessi alla presenza sul territorio nazionale dei cittadini stranieri residenti in Paesi diversi dall'Unione Europea (4).  
 
 
Data      
     
  FIRMA   
     
 
Allegati: 
- fotocopia della patente di guida. 
- fotocopia del permesso di soggiorno. 
- fotocopia dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica. 
 
(1) Indicare il Compartimento che ha rilasciato l'attestazione, o, a scelta, quello competente per territorio rispetto al luogo attuale di residenza; per l'individuazione del relativo indirizzo v. allegato. 
(2) In caso di patente conseguita all'estero indicare l'Autorità che ha rilasciato il documento. 
(3) La dichiarazione resa da cittadino residente all'estero vale quale elezione del domicilio sul territorio nazionale. 
(4) Depennare se il candidato è cittadino italiano o di Paese dell'Unione europea. 

 Allegato 5

 

    Compartimento Polizia Stradale   
  per      
 
 
  Verbale n.      
 
Il giorno (in lettere) alle ore     , presso     si è riunita la Commissione esaminatrice, costituita ai sensi degli  
artt. 5 e 6 del D.M. 18 luglio 1997, per lo svolgimento della prova per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta  
tecnica. La Commissione è stata nominata con decreto del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di     nr.  
    , del    
 
Sono presenti: 
- (qualifica, cognome e nome) Presidente 
- (qualifica, cognome e nome) Componente 
- (qualifica, cognome e nome) Componente 
- (qualifica, cognome e nome) Componente 
 
Il (qualifica, cognome, nome), in servizio presso     , svolge le funzioni di segretario. 
Sono altresì presenti (qualifica, cognome, nome), componenti supplenti, invitati a presenziare alla prima seduta per la definizione dei criteri di massima di valutazione dei candidati nel colloquio. 
La prova orale si intende superata se il candidato dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti di esame, con particolare riferimento all'apprendimento da parte del candidato delle modifiche normative e tecniche intervenute dalla data di rilascio o dall'ultimo rinnovo dell'attestato. 
La prova orale ha inizio alle ore     e termina alle ore    
Risultano avere superato la prova per il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica i seguenti candidati: 
 
Cognome e nome   Data di nascita   Esito finale 
 
 
 
 
 
Alle ore     il presidente dichiara chiusa la seduta, della quale si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma,  
viene sottoscritto come segue. 
 
    Il Presidente 
I componenti  
Il Segretario 

 Allegato 6

PROGRAMMA D'ESAME

 

Le prove d'esame previste dall'art. 6 del D.M. 18 luglio 1997 e successive modifiche, hanno per oggetto le materie elencate nell'allegato B del citato decreto.

Allo scopo di fornire una più puntuale articolazione del programma d'esame, a titolo meramente indicativo, si suggeriscono i riferimenti normativi collegati alle materie stesse che potranno indirizzare la preparazione dei candidati ed uniformare la prova orale davanti alle commissioni di cui agli artt. 5 e 6 del citato disciplinare.

 Lett. a) - Nozioni generali sul nuovo Codice della Strada con particolare riferimento alle seguenti norme: artt. da 116 a 120 Reg. con riferimento alle figure II 49, 52, 60A, 60B, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73 e 76;

artt. da 48 a 56 C.d.S.; art. 63 C.d.S. con particolare riferimento ai criteri di abbinamento dei veicoli eccezionali;

art. 80 C.d.S. con particolare riferimento alle modalità pratiche di verifica all'esito della revisione periodica e nello specifico all'attuazione, per i veicoli indicati dall'art. 80, comma 3, dalla revisione a cadenza biennale successivamente alla prima revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione; art. 116 C.d.S. con particolare riferimento ai veicoli che le diverse categorie di patenti abilitano a condurre ed alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30.12.1999 n. 507; art. 126 C.d.S., con particolare riferimento alle modalità di documentazione della conferma di validità della patente di guida ed alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507;

norme del titolo V del Codice della Strada con particolare riferimento agli articoli 140, 141, 143, 147, 148, 150, da 151 a 154, da 157 a 159, 161, 162, 165, 174, 179, 186, 187, 189, 192, come modificato dal decreto legislativo 30.12.1999, n. 507, ed a tutte le relative norme regolamentari;

Lett. b) - Artt. 3 e 4 C.d.S. ed art. 5 Reg..

Lett. c) - Artt. 3 e 13 C.d.S. ed artt. 2, 3, 4 e 129 Reg..

Lett. d) - Art. 10 C.d.S. come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, artt. da 9 a 20 Reg. e relative appendici tecniche; artt. da 10 a 16 del D.M. 18.7.1997 con particolare riferimento alle modifiche apportate dal D.M. 28 maggio 1998.

Lett. e) - Artt. 61, 62 C.d.S.; art. 164 C.d.S. ed artt. 361 e 362 Reg.; art. 167 come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, ed art. 363 Reg.; art. 168 C.d.S. con riferimento al marginale 10321 dell'A.D.R. e agli artt. 368 e 370 Reg..

Lett. f) - Art. 21 C.d.S. ed artt. da 30 a 43 reg.; art. 16 ed allegato D del D.M. 18 luglio 1997.

Lett. g) - Artt. 175 e 176 C.d.S. come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 ed artt. da 372 a 374 Reg..

Lett. h) - Art. 142 C.d.S. ed artt. da 343 e 345 Reg..

Lett. i) - Art. 6 C.d.S. e decreti ministeriali attuativi, con particolare riferimento a quello vigente con il quale si fissa il calendario delle limitazioni.

Lett. j) - Artt. 11 e 12 C.d.S. ed artt. 23 e 24 Reg..

Lett. k) - Artt. da 7 a 9 ed art. 12 del D.M. 18 luglio 1997.

Lett. l) - Art. 193 C.d.S.; art. 19 Reg.; art. 2, lett. g) e art. 15 del D.M. 18 luglio 1997.

Lett. m) - Utilizzo degli apparecchi radioricetrasmittenti di debole potenza:

aspetti normativi e pratici, utilizzo di apparecchi per radioamatori (VHF, ecc.).

 Allegato 7

Attestazione del rinnovo dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica

 

  (timbro lineare del Compartimento) 
  Attestato di abilitazione convalidato fino al    
  IL DIRIGENTE 
  DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE 
  Timbro tondo      

Circ. Min. interno 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2 - Interpretazione comma 4 lett. a) e b) dell'art. 16 D.P.R. n. 495 del 1992 come modificato dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

Alcune Associazioni di categoria hanno rappresentato a questo Servizio che in alcuni Compartimenti A.N.A.S. la norma in oggetto viene interpretata in modo restrittivo prescrivendo, nei titoli autorizzativi, l'obbligo di scorta Polizia tutte le volte che il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità ecceda congiuntamente i limiti dimensionali massimi previsti dalle lettere a) e b) del comma 4, dell'articolo 16 citato, e cioè quando i predetti veicoli e trasporti abbiano larghezza non superiore a m 4,50 e lunghezza non superiore a m. 35 quando circolano sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle strade extraurbane ad almeno due corsie per senso di marcia, o quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità abbia larghezza non superiore a m. 4 e lunghezza fino a m. 30 quando circolano sulle strade o tratti di strade diverse da quelle sopra indicate.

In particolare, le predette Associazioni ritengono che sarebbe consentito l'impiego della scorta tecnica solo se il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità non ecceda la larghezza massima indicata alle lett. a) e b) del comma 4, dell'articolo 16 D.P.R. n. 495 del 1992, ma a condizione che la lunghezza non ecceda i limiti di categoria, ovvero che il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità non ecceda i limiti dimensionali, ma a condizione che la larghezza sia ricompresa nei limiti legali.

In proposito questo Servizio ritiene che la sopraindicata interpretazione restrittiva della norma di cui al citato comma 4 non corrisponda né alla lettera né alla ratio della norma stessa che intendeva attribuire la gestione diretta dell'attività di scorta al personale abilitato allo svolgimento di scorte tecniche ai veicoli eccezionali o ai trasporti in condizioni di eccezionalità ogniqualvolta la sagoma del veicolo o del trasporto eccezionale potesse iscriversi idealmente in una figura geometrica piana avente larghezza fino a m 4,50 e lunghezza fino a m. 35 imponendo perciò l'obbligo di scorta polizia solo qualora una della due dimensioni fosse superiore a quella sopra indicate, a prescindere dalla circostanza che l'altra fosse o meno compresa nei limiti di categoria.

Quanto sopra premesso si fa presente che la prescrizione dell'obbligo di scorta polizia per un veicolo eccezionale o di trasporto in condizioni di eccezionalità, aventi dimensioni inferiori a quelle indicate, non può essere imposta sui titoli autorizzativi per la circolazione dei predetti veicoli o trasporti e che, ove imposta, non potrà essere né effettuata né delegata dalla Polizia Stradale per mancanza del presupposto giuridico che rispettivamente impone di effettuarla o consente di delegarla.

 


DECRETO Dirigenziale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 25 luglio 2005 - Attuazione   dell'articolo 2   del   decreto   del  Presidente  della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
 

                                                       Art. 1. Adeguamento  del  parco  ai  veicoli  circolanti  ai  nuovi regimi di velocita'

  1.  In  adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13 dicembre  2004,  n.  327, i veicoli
circolanti, adibiti a trasporti eccezionali per massa, possono essere adeguati   ai   nuovi  limiti  di  velocita'  massima  calcolata  per
costruzione,  se trattasi di autoveicoli, ovvero di velocita' di base ai  fini  del  dimensionamento e dell'equipaggiamento, se trattasi di
veicoli   rimorchiati,  subordinatamente  alla  verifica  della  loro rispondenza   alle  condizioni  tecniche  stabilite  all'art.  3  del
presente decreto.

      
                                                     Art. 2. Procedure amministrative per la verifica dei veicoli

  1. L'istanza per la richiesta di adeguamento di veicoli circolanti, di  cui  all'art.  1  puo' essere indirizzata presso qualunque Centro
Prove Autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  2.  La  documentazione,  allegata  alla  richiesta  di adeguamento, comprende   una  scheda  con  la  descrizione  delle  caratteristiche
tecniche  e  le  eventuali  calcolazioni,  se espressamente richieste dalle  norme  vigenti,  di  tutte  le parti del veicolo che risultano
interessate dall'aumento del regime massimo di velocita'.
  Tale  documento,  rilasciato dal costruttore del veicolo, ha valore di  nulla  osta, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 236
del   Regolamento   di   esecuzione  del  codice  della  strada,  per l'effettuazione  delle  modifiche, ovvero per la certificazione delle
caratteristiche costruttive, perche' il veicolo medesimo possa essere utilizzato entro i nuovi limiti di velocita'.
  Nel  caso  il  costruttore  non rilasci il nulla osta per motivi di ordine   tecnico,   lo   stesso  costruttore  dovra'  esplicitare  le
motivazioni del diniego, che dovranno essere trasmesse per conoscenza anche  alla  Direzione  generale per la Motorizzazione, allo scopo di
sottoporre  ad uno specifico monitoraggio il parco circolante oggetto del presente decreto.
  Ove  il  costruttore non fornisse, entro sessanta giorni dalla data della  richiesta  ad  esso  avanzata,  alcuna risposta al richiedente
interessato  alla  verifica del veicolo, costui potra', sostituire la predetta documentazione con una relazione tecnica, firmata da persona
a  cio'  abilitata,  che  attesti  la  possibilita'  di  apportare le modifiche  al  veicolo  per  consentirne  l'uso  ai  nuovi  limiti di
velocita'. 
  A  dimostrazione  dell'eventuale  silenzio tenuto dal costruttore e dell'avvenuto   trascorrere  dei  sopraccitati  sessanta  giorni,  il
richiedente   dovra'   presentare,   in  uno  con  la  documentazione sopradescritta,   una   copia  dell'istanza  presentata  al  medesimo
costruttore  corredata  dalla  dimostrazione  della concreta avvenuta spedizione nella data dichiarata.
  3. Se il veicolo e' stato gia' in precedenza sottoposto a verifiche e prove eseguite con riferimento ai nuovi limiti di velocita', recati
dall'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004,  n.  327, la documentazione prevista al precedente comma 2 puo'
essere  surrogata,  in tutto o in parte, da certificazioni ufficiali, emanate  da  Stati membri dell'UE, che attestino la rispondenza dello
specifico  veicolo,  ovvero  dei sistemi e/o dei dispositivi, facenti parte del medesimo veicolo, all'insieme delle disposizioni:
    a) dell'appendice  I  all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  cosi'  come  modificata dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327;
    b) delle  pertinenti  direttive  europee, o in sostituzione degli equivalenti    Regolamenti   UN/ECE,   in   vigore   alla   data   di
immatricolazione del veicolo, in quanto applicabili.

      
                               Art. 3. Condizioni tecniche per la verifica dei veicoli

  1. Il Centro Prove Autoveicoli, presso il quale e' stata presentata l'istanza  di  adeguamento, dopo aver proceduto all'istruttoria della
pratica esegue sul veicolo:
    a) la verifica di conformita' ad un tipo di veicolo omologato, se tale  circostanza  e'  rilevabile  sulla  scorta della documentazione
prodotta;
    b) le   verifiche  e  prove  ritenute,  ai  sensi  della  vigente normativa,  necessarie per accertare che lo stesso veicolo garantisca
il  livello  di sicurezza richiesto per la circolazione, in relazione ai  nuovi  limiti  di velocita' introdotti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 dicembre 2004, n. 327.
  2.   A   completamento   del  ciclo  delle  operazioni  predette  e subordinatamente  all'esito  positivo  delle  stesse, il Centro Prove
Autoveicoli  redige  il  certificato  di  approvazione del veicolo in esame,   recante   l'indicazione   del   nuovo  limite  di  velocita'
ammissibile.
  

CIRCOLARE Min. infrastrutture e trasporti 6 settembre 2005, n.189  - Interpretazione  dell'articolo 10,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, relativo al Nuovo codice della strada.

 

  A  seguito  di  ripetute  istanze  presentate a questo Dipartimento concernenti  la  corretta  interpretazione  dell'art.  10,  comma  2, lettera b),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  si e' reso 
opportuno predisporre la presente circolare,  al  fine  di garantire, per l'applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.
  Si  richiama  per  correntezza  espositiva  il  testo  del comma 2, lettera b), in esame che dispone:
  «E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti si
derurgici coils e laminati grezzi, eseguito con  veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico con  gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non  superiore  a  sei  unita',  fino  al 
 completamento  della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto  dell'art.  61, il carico puo' essere completato, 
con generi della  stessa  natura  merceologica, per occupare l'intera superficie utile  del  piano  di  carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza   dell'art.   164   e   della   massa  eccezionale  a
disposizione,   fatta   eccezione   per  gli  elementi  prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la  predetta  massa  complessiva 
 non  potra'  essere  superiore a 38 tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli  isolati  a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli  a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi.  I  richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
  Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda  dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalita'  del  trasporto,  sempre  limitamente  alle tre classi merceologiche richiamate 
e segnatamente: 
 blocchi di pietra naturale;
 elementi  prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia;
    prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
  A)   Nel  caso  in  cui  il  trasporto  ecceda  entrambi  i  limiti stabilititi   dagli   articoli 61   e   62   e   solo  in  tal  caso, nell'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalita' delle merci  sopra  richiamate,  al fine della 
possibilita' di integrare il carico  con gli stessi generi merceologici autorizzati, e' necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
    2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
    3)  che  l'integrazione del carico avvenga comunque con un numero complessivo  di  elementi  non  superiore  a  6  degli  stessi generi merceologici,   fmo   al   completamento   della   massa  complessiva dell'autoveicolo
 o del complesso di veicoli. 
  B)  Nel  caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sara' possibile completare il  carico  con «generi della stessa natura merceologica», al fine di occupare  l'intera superficie 
utile del piano di carico del veicolo o del   complesso  di  veicoli,  ove  ricorrano  contemporaneamente  le seguenti condizioni:
    1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n. 285/1992;
    2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del decreto legislativo n. 285/1992;
    3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
    4)    che   per   gli   elementi   prefabbricati   compositi   ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni non superino le 6 unita';
    5)  che  l'occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati. 
  In  entrambi  i  casi  e'  quindi evidente che non e' consentito il trasporto  di  classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi di  pietra  naturale  con  laminati  grezzi,  elementi  prefabbricati compositi con coils, ecc.)
 ovvero l'integrazione di carico con classi merceologiche  diverse  da  quelle  espressamente  indicate  (per es. blocchi  di  pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).
  Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia a  quanto  gia' espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997 dell'allora  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale   del 
 Ministero  dei  lavori  pubblici,  si  ritiene  utile precisare  che  per «stessi generi merceologici» si deve intendere il concetto  di  associazione per compatibilita' ed uso - per esempio se il  trasporto  eccezionale  riguarda una 
trave esso potra' integrarsi solamente con altre travi.
  Quindi,  per  «stessi  generi  merceologici»,  deve  intendersi  la tipologia  (come  morfologia  generale  nonche'  come  omogeneita' di destinazione d'uso) del materiale che e' quindi dotato di una propria
caratteristica    merceologica    che    ne   consente   una   chiara classificazione   come   ad  esempio:  serbatoio,  turbina,  macchina industriale,   mentre   le   strutture  in  cemento  armato  verranno
differenziate in due categorie: 
    trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e     pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).
  A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una morfologia  definita dal fatto di essere un contenitore (ancorche' le forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d'uso
che  e'  quella  di  contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti. 
Sicche' il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato, di   un   serbatoio,   puo'   essere   integrato   solo   con   altri serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unita'.
  Pertanto  deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli elementi  trasportati  sono  dello stesso genere merceologico, quando siano   costituiti,   ad   esempio,  sempre  da  travi  o  sempre  da
pannelli/lastre  indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine industriali (indipendentemente dall'allestimento).
  La  circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura» del materiale  deve  intendersi  l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche  (etc.) dello stesso (densita', rigidezza, peso specifico,
etc.)  che  ne  permettono  la  classificazione  quale: calcestruzzo,  legno, ferro, etc.
  Pertanto   deve  intendersi  per  il  punto  B)  che  gli  elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
  Nel  caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento  armato  (calcestruzzo  +  ferro) deve farsi riferimento alla natura  della  componente  principale, assimilando pertanto la natura
del calcestruzzo a quella del cemento armato.
  Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:
    che  gli  elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto dei  limiti prescritti dall'art. 62, comma 4, del decreto legislativo
n. 285/1992; 
    che  la  destinazione  finale del trasporto sia unica, al fine di evitare  che  surrettiziamente  un trasporto eccezionale possa essere giustificato  dalla  presenza  dell'elemento  eccezionale,  che pero'
percorra  un  tragitto  limitato,  mentre  poi  il  medesimo  veicolo eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario; 
    che  le  eccedenze  consentite  -  e cioe' i pezzi in piu' che si possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti - risultino  esplicitamente  nell'autorizzazione  rilasciata  dall'ente
proprietario o concessionario della strada. 

Circ. 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno (Gazz. Uff. n. 118 del 23 maggio 2005), sono state approvate le modifiche al decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (di seguito definiti come T.E.).

La norma, che disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle scorte per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, completa il processo di riforma del settore, la cui radicale trasformazione era stata avviata per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e della conseguente modifica dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), avvenuta ad opera del D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. n. 211 dell'8 settembre 2004).

In questo contesto la presente circolare, alla luce della nuova disciplina delle scorte tecniche e sostituendo integralmente la circolare n. 300/A/23649/101/21/2 del 19 giugno 1997, intende fornire un quadro unitario di tutta la materia.

Pertanto, fermo restando da parte dei Dirigenti dei Compartimenti la necessaria opera di coordinamento e di indirizzo del delicato settore, dal 15 marzo 2006 la scorta disposta dalla Polizia stradale sarà disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate.

1. L'obbligo della scorta.

Fermo restando l'art. 10, comma 9 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 ha profondamente modificato l'articolo 16 del Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992).

La nuova disciplina indica i parametri che devono orientare l'ente concedente nella scelta del tipo di scorta, delineando, di fatto, tre fasce:

a) la prima fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese entro i valori indicati dal comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento, in presenza delle quali i T.E sono autorizzati a circolare senza scorta;

b) la seconda fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese tra i valori minimi di cui al citato comma 3 e i valori massimi indicati dal comma 4 dello stesso articolo 16, in base ai quali l'ente che rilascia l'autorizzazione dovrà disporre il servizio di scorta esclusivamente a mezzo di personale abilitato a svolgere scorte tecniche;

c) la terza fascia riguarda, infine, le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli che vanno oltre i valori indicati dal citato comma 4, in presenza delle quali l'ente predetto dispone la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada.

Gli organi di Polizia stradale, ai sensi degli artt. 10, comma 9 del Codice della strada e 16, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, possono autorizzare l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto o parte del percorso, di una scorta effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3-bis del Codice della strada, ovvero disporre che la scorta di polizia sia integrata da uno dei soggetti predetti, fissandone le modalità.

2. Regime della scorta tecnica autorizzata dalla Polizia stradale.

Sulla base delle già richiamate disposizioni dell'articolo 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei T.E. da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia imprescindibilmente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi più ampi di cui il personale di scorta non è dotato.

Perciò, alla luce della citata modifica normativa dell'art. 12 del Codice della strada, la facoltà di delega della Polizia stradale ad un'impresa autorizzata di cui all'articolo 10, comma 9 del Codice della strada dovrà essere esercitata con sistematicità qualunque sia il tipo o le dimensioni dei T.E da scortare nonché le caratteristiche della strada sulla quale la circolazione dei questi debba svolgersi.

Tuttavia, dovrà essere disposta la presenza di personale di Polizia che si affianchi ovvero, eccezionalmente nei casi di cui al paragrafo 3.6, si sostituisca alla scorta tecnica dell'impresa privata autorizzata, quando ricorrono le seguenti condizioni particolari:

a) il T.E da scortare, per le sue caratteristiche dimensionali e/o per quelle della strada che deve percorrere impone la chiusura temporanea dell'intera strada con la deviazione del traffico veicolare su altre strade;

b) vi sono, in concomitanza con il trasporto, anche in parte del tragitto da percorrere e a prescindere dalle dimensioni del trasporto eccezionale, particolari esigenze di ordine pubblico, quali ad esempio in occasioni di manifestazioni pubbliche o di calamità naturali che, d'intesa con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, rendono consigliabile la presenza del personale della Polizia di Stato.

2.1. Domanda di scorta.

La domanda di scorta, redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa che effettua il trasporto ovvero dal proprietario del veicolo, dovrà pervenire alla Sezione competente per territorio nel luogo d'inizio della scorta almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell'ambito territoriale di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 km, questo termine sarà ridotto a 4 giorni lavorativi (Allegato 1). Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:

- le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta e per l'intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;

- un documento fidejussorio bancario o assicurativo ovvero il riferimento alla fidejussione globale di cui è in possesso l'impresa che effettua il trasporto secondo le indicazioni del successivo punto 2.2;

- e fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.

Con una sola domanda potranno essere richiesti più servizi di scorta a condizione che gli stessi siano già determinati per numero e data di esecuzione.

2.2. Fidejussione a garanzia delle spese.

Secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 e successive modificazioni, l'impresa che effettua il trasporto e che richiede la scorta deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all'eventuale servizio di scorta della Polizia stradale. Richiamando le disposizioni impartite sull'argomento con la nota n. 300/A/37633/115/19 del 25 novembre 1992 ed a parziale integrazione delle stesse, si precisa quanto segue:

a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio di scorta che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un'assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell'impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale nominativamente individuati. Non potranno essere consentiti titoli in cui la garanzia è fornita dalla stessa impresa che effettua le scorte anche se richiedente il servizio;

b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;

c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l'impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;

d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notifica all'impresa di trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procede ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l'attivazione della garanzia e per l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti.

2.3. Procedura di autorizzazione della scorta tecnica in delega.

La Sezione, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'istanza di scorta, comunicherà al proprio Compartimento, tutti i dati relativi al trasporto, al veicolo, all'itinerario da percorrere ed alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti proprietari o concessionari delle strade, fornendo nel contempo un parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione nell'ambito del territorio di propria competenza (Allegato 2).

Se l'itinerario del trasporto è limitato al territorio regionale, il Compartimento, valutate tutte le condizioni cui si è fatto cenno, acquisiti gli eventuali pareri delle altre Sezioni interessate e salvo che non ritenga di dover comunque imporre la scorta mista per tutto il percorso o per singoli tratti, delegherà il Dirigente della Sezione a rilasciare all'impresa di trasporto l'autorizzazione in argomento (Allegato 3).

Se l'itinerario del trasporto, invece, interessa più regioni, il Compartimento d'origine avrà cura di acquisire i preventivi pareri anche degli altri Compartimenti (Allegato 4).

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Compartimento competente per la località di origine deciderà per l'intero percorso secondo le modalità sopra indicate, dandone comunicazione a tutti i Compartimenti interessati al transito per le opportune misure di vigilanza o di scorta mista, nei tratti in cui ciò è necessario.

2.4. Numero dei veicoli e delle persone abilitate.

Nell'esercizio della facoltà di delega della scorta tecnica, di norma, dovrà essere imposto all'impresa autorizzata di avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del Disciplinare tecnico, come modificato dal D.M. 18 marzo 2005. Nei casi previsti dall'art. 11 del Disciplinare tecnico, l'impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2-bis dell'art. 11 del Disciplinare stesso.

Tuttavia, qualora è prevedibile che si renda necessaria l'adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità, il servizio di scorta tecnica dovrà essere integrato da ulteriori unità operative.

In tali casi, i Dirigenti dei Compartimenti dovranno procedere ad una attenta valutazione delle condizioni ambientali delle arterie stradali da percorrere, delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle condizioni del traffico e della circolazione, disponendo che la scorta tecnica sia composta da un numero di veicoli e di elementi abilitati superiore rispetto a quello di norma previsto, con il limite massimo, in ogni caso, di 4 abilitati (oltre i conducenti) e 4 veicoli attrezzati (ovvero 6 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli). Tale limite massimo può essere elevato a 6 abilitati (oltre i conducenti) e 6 veicoli attrezzati (ovvero 8 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli) quando deve essere scortato un convoglio di più di 2 T.E.

Le particolari modalità di impiego e la posizione dei veicoli di scorta tecnica previsti in aggiunta a quelli prescritti dall'art. 10, comma 1, lett. c), dovranno essere indicate nel titolo autorizzativo.

2.5. Autorizzazioni.

Le prescrizioni per lo svolgimento del servizio di scorta tecnica a cura del personale abilitato devono essere aggiornate secondo criteri che assicurino i più elevati livelli di sicurezza per la circolazione stradale.

A tal proposito si allega fac-simile dell'autorizzazione (Allegati 5 e 5/1) significando che il contenuto relativo può essere opportunamente integrato con prescrizioni specifiche connesse alle peculiarità dell'attività di regolazione del traffico di ciascuna scorta, alla posizione dei veicoli e ad ogni altra utile indicazione necessaria a garantire la sicurezza della circolazione lungo il percorso autorizzato.

Il documento autorizzativo, redatto in duplice copia, sarà sottoscritto "d'ordine" dal Dirigente della Sezione del luogo di partenza e sarà firmato per accettazione da un rappresentante dell'impresa di trasporto al quale, previo adempimento dei prescritti oneri di bollo, sarà consegnata una copia dello stesso. L'altra copia del titolo sarà invece conservata nel fascicolo agli atti della Sezione.

La validità del titolo autorizzativo è in ogni caso subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico. In tale situazione l'impresa autorizzata dovrà dare immediata comunicazione alla Sezione competente affinché siano eventualmente adeguate le prescrizioni già imposte.

Spirato il termine di validità dell'autorizzazione, l'impresa dovrà restituire il titolo alla Sezione che lo ha rilasciato. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza senza che l'autorizzazione sia stata restituita, l'impresa richiedente dovrà essere sollecitata ad ottemperare entro 5 giorni mediante lettera raccomandata A/R o attraverso posta elettronica. In caso di ulteriori inadempienze non si darà corso al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino ad avvenuta restituzione. Di tali provvedimenti il Compartimento competente per il luogo di partenza ne darà comunicazione a tutti gli altri Compartimenti.

2.6. Comunicazioni relative al transito.

I Dirigenti dei Compartimenti avranno cura di impartire opportune disposizioni affinché sia assicurata la costante localizzazione dei singoli trasporti eccezionali per consentire gli opportuni controlli dell'osservanza delle condizioni contenute nelle autorizzazioni.

Vorranno inoltre disporre una programmata specifica attività di controllo nei confronti dei trasporti eccezionali senza scorta o con scorta tecnica, in transito sulla rete viaria di competenza.

2.7. Autorizzazioni multiple e proroga delle autorizzazioni.

Qualora, in relazione a specifica richiesta di scorta per più transiti in un certo periodo di tempo, sia possibile avvalersi della facoltà di delega di cui all'art. 10, comma 9 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), può essere rilasciato un unico provvedimento autorizzativo di scorta tecnica, con adeguate prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, valido per più transiti in un determinato periodo di tempo, non superiore a tre mesi. Tale facoltà può essere esercitata quando si tratti di particolari trasporti o veicoli, aventi caratteristiche dimensionali e/o ponderali non variabili ed a condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o ad una diversa organizzazione del traffico.

Su istanza del titolare e salvo che non ricorrano sopravvenute condizioni ostative, l'autorizzazione non ancora scaduta può essere prorogata quando per comprovate situazioni il trasporto non è stato effettuato, ovvero non è stato portato a termine.

3. La scorta mista.

Nel nuovo assetto normativo, quando non è possibile delegare l'effettuazione della scorta ad un'impresa privata autorizzata, il servizio svolto dalla Polizia stradale, salvo i casi indicati al paragrafo 3.6, dovrà essere sempre integrato da personale dell'impresa autorizzata.

Tale scorta è di seguito definita come scorta mista.

3.1. Funzioni del personale di polizia nella scorta mista.

Secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 3-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il personale di scorta tecnica, anche quando affianca il personale della Polizia stradale, conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico fissati dalla medesima disposizione.

Perciò, l'intervento della Polizia stradale nell'ambito della scorta mista deve intendersi riferito prevalentemente a compiti di coordinamento operativo dell'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolti dal personale abilitato dell'impresa autorizzata.

In questa ottica, occorre perciò precisare che, salvo casi assolutamente eccezionali in cui le dimensioni del T.E. impongano una presenza più consistente di personale di Polizia stradale per coordinare interventi di regolazione del traffico a distanza dal punto in cui il convoglio eccezionale si trova, tutte le scorte effettuate dalla Specialità dovranno essere svolte impiegando di norma una sola unità operativa, alla quale sarà sempre affiancato, in funzione di supporto e di ausilio, personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica.

3.2. Adempimenti della Sezione Polizia stradale di partenza.

La Sezione, ricevuta comunicazione del Compartimento che prescrive la scorta mista, pianifica il servizio di scorta tenendo presente che la località del cambio della scorta potrà prescindere dall'ambito di competenza del Compartimento ed essere determinato esclusivamente in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni della strada, del tipo di T.E, della velocità massima consentita e di ogni altra eventuale difficoltà, come per esempio una idoneo luogo per la sosta del trasporto.

Nella pianificazione del servizio, dovrà essere sempre considerato il tempo necessario al raggiungimento del luogo di inizio, al controllo del veicolo ed al rientro in sede. Della pianificazione del servizio deve essere data immediata comunicazione al Compartimento (Allegato 6).

La Sezione di Polizia stradale competente, inoltre comunicherà con tempestività:

- alla Sezione interessata all'eventuale cambio scorta la data, la località e l'ora presumibile dell'arrivo, le caratteristiche del trasporto e le relative modalità secondo il modello allegato (Allegato 7) dandone contestualmente notizia al Compartimento;

- all'impresa richiedente il servizio di scorta, attraverso il modello allegato (Allegato 8), il numero di persone abilitate e di mezzi adeguatamente attrezzati, informandola, altresì, del giorno e dell'ora in cui avrà inizio il servizio di scorta mista.

Analogamente, le Sezioni interessate ai successivi cambi scorta provvederanno a darne comunicazione alle altre Sezioni ed ai competenti Compartimenti. Qualora, per qualsiasi motivo, la Sezione interessata non possa provvedere direttamente, questa dovrà tempestivamente informare il Compartimento per le determinazioni e i provvedimenti del caso.

È in ogni caso fatta salva la facoltà del Compartimento di disporre una diversa pianificazione della scorta.

3.3. Predisposizione dei servizi di scorta mista.

Il Dirigente della Sezione che predispone la scorta è responsabile del servizio e dell'impiego del personale e dei mezzi della Polizia di Stato secondo quanto indicato al precedente punto 1 e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) sulle autostrade e sulle strade assimilabili quanto a caratteristiche e velocità medie dei veicoli in transito, si utilizzeranno - di norma - autoveicoli con colori d'istituto; i motoveicoli saranno utilizzati solo per eccezionali situazioni in cui, anche con l'impiego di più unità operative, non si possano realizzare interventi di regolazione del traffico efficaci;

b) sulla restante rete viaria, l'impiego di motoveicoli sarà disposto conformemente alle disposizioni della nota n. 300/A/55866/115/19 del 22 ottobre 1991.

3.4. Numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica.

In conformità alle disposizioni dell'art. 10-bis del Disciplinare per le scorte tecniche, il numero dei veicoli e delle persone abilitate che devono coadiuvare il personale della Polizia stradale nell'effettuazione della scorta mista, è determinato dal Dirigente della Sezione secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato 9)

Su richiesta dell'impresa autorizzata che effettua la scorta tecnica, ed in conformità alle prescrizioni della sopraccitata tabella il Dirigente la Sezione competente, se le circostanze lo consentono, può autorizzare che gli autoveicoli di scorta tecnica siano sostituiti con motocicli di scorta tecnica condotti da personale abilitato.

3.5. Svolgimento dei servizi di scorta mista.

Il personale impiegato in servizi di scorta avrà il compito di verificare che la circolazione del T.E. non rechi pregiudizio alla sicurezza e che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada. Saranno in ogni caso rispettate le seguenti disposizioni:

a) il capopattuglia è responsabile dell'esecuzione del servizio di scorta e si atterrà con scrupolo alle disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione mediante specifiche consegne allegate al foglio di servizio ovvero rese pubbliche mediante affissione all'albo di Reparto (Allegato 10);

b) il personale della scorta tecnica dovrà sempre operare secondo le disposizioni impartite dal capopattuglia di Polizia stradale;

c) il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità sarà effettuato dal capo pattuglia della prima unità operativa di Polizia stradale che inizia il servizio. Salvo fondato sospetto che, per qualsiasi causa, il veicolo e/o il relativo carico possano aver subito mutamenti sostanziali rispetto all'originaria configurazione, i successivi cambi scorta si limiteranno alla verifica della validità dei titoli autorizzativi per il tratto di propria competenza;

d) gli esiti dei controlli effettuati alla partenza saranno registrati da capopattuglia su una scheda redatta in unico originale (Allegato 11), che sarà consegnata alla pattuglia subentrante nella scorta, direttamente o per il tramite del conducente, e restituita alla Sezione d'origine da quella di destinazione;

e) l'inizio del servizio di scorta dovrà essere preceduto da una puntuale verifica delle condizioni di transitabilità del percorso attraverso i Centri operativi autostradali ed i Centri operativi compartimentali interessati;

f) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, cioè, ad esempio, quando in autostrada non sia possibile scorgere il tratto stradale corrispondente a 6 tratti della striscia longitudinale discontinua e relativi 6 intervalli per una distanza complessiva di 72 metri, il convoglio eccezionale dovrà essere tempestivamente condotto nella più vicina area disponibile fuori dalla sede stradale.

3.6. Scorta svolta soltanto dal personale della Polizia stradale.

Anche in relazione a quanto già detto al paragrafo 2), la scorta ai T.E. sarà effettuata con impiego di personale della Polizia stradale solo in casi eccezionali connessi a specifiche esigenze di pubblico interesse e sempre che si tratti di T.E. di dimensioni particolarmente ingombranti.

In tali circostanze, qualora l'itinerario interessi più Compartimenti, la scorta svolta soltanto della Polizia stradale dovrà essere previamente autorizzata dal Servizio di Polizia stradale di questo Dipartimento.

4. Disposizioni finali.

La presente circolare abroga tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia non espressamente richiamate o il cui contenuto è comunque in contrasto con le disposizioni previste dalla presente. Rimangono in vigore le disposizioni e le procedure amministrativo-contabili relative agli oneri economici a carico dei soggetti che hanno beneficiato di servizi di scorta resi dalla specialità.

Allegato 1

Alla Sezione Polizia stradale di   
 
Oggetto: Richiesta servizio di scorta. 
 
La sottoscritta Ditta/Impresa   
con sede in    
 
Chiede 
 
di voler predisporre un adeguato servizio di scorta mista ovvero, se ne ricorrono le condizioni, di 
essere autorizzata ad avvalersi, a proprie spese, di un'impresa autorizzata ad effettuare servizi di 
scorta tecnica per il veicolo eccezionale o trasporto in condizioni di eccezionalità sottoindicato, 
costituito da: 
TRATTORE targa     
SEMI - RIMORCHIO targa     
ed un carico costituito da:    
avente le seguenti dimensioni massime: 
- lunghezza     
- larghezza     
- altezza     
- peso complessivo     
con partenza da    
ed arrivo a   
seguendo il sottodescritto itinerario: 
 
 
 
 
 
 
Partenza il giorno     alle ore   
 
Si allegano copie delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Codice della strada 
da     (indicare gli Enti). 
 

Allegato 2

omissis

Allegato 3

omissis

                                                                                                                                                                                                                                                                     Allegato 4

omissis.

 Allegato 5

MINISTERO DELL'INTERNO  MARCA 
Dipartimento della pubblica sicurezza  DA BOLLO 
Compartimento Polizia stradale   
       
Sezione di     
 
Protocollo n.    /      
 

Autorizzazione ad avvalersi di scorta tecnica

Visto l'art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 16 del relativo Regolamento di esecuzione;

Viste le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;

Vista l'istanza del richiedente sotto indicato tendente ad ottenere il servizio di scorta della Polizia stradale;

Acquisite le autorizzazioni alla circolazione del veicolo sotto indicato, rilasciate dai competenti enti proprietari o concessionari delle strade percorse o attraversate;

Valutato che per il percorso di seguito indicato le condizioni di sicurezza della circolazione e del traffico possono essere soddisfatte anche affidando l'effettuazione della scorta a personale abilitato appartenente ad imprese autorizzate a svolgere questa attività secondo le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'interno - Servizio Polizia stradale, con la nota n. 300/A/45466/101/21/2;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Compartimenti interessati al transito;

Sulla base della delega di firma di cui alla n. ............ del ... / ... / .... del Dirigente il Compartimento di Polizia stradale di ...............;

SI AUTORIZZA 
 
l'impresa   
proprietaria del veicolo targato    ad avvalersi della scorta 
tecnica con l'impiego del personale e dei mezzi nella disponibilità di un'impresa autorizzata ai  
sensi del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  
eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 lungo il seguente itinerario: 
 
 
 
 
 
 
 
Il trasporto dovrà essere effettuato nel periodo dal     al   
dalle ore    alle ore   
La presente autorizzazione è valida per n.    viaggi da effettuarsi nel periodo sopra indicato. 

Prescrizioni generali

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito indicato semplicemente come "Disciplinare".

Autoveicoli utilizzabili per la scorta tecnica:

1. Per lo svolgimento della scorta tecnica dovranno essere utilizzati n. 2 autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.

2. In aggiunta ai veicoli di cui al punto 1, la scorta tecnica dovrà essere integrata con n. ...... autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.

3. Numero ...... autoveicoli di scorta possono essere sostituiti per tutto o per parte del percorso con n. ...... motocicli immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc. A bordo di ciascun motociclo deve trovarsi, come conducente o come passeggero, una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare. In ogni caso, i motocicli di scorta non possono essere utilizzati in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Gli autoveicoli ed i motocicli di scorta devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'articolo 8 del Disciplinare.

Personale abilitato di scorta tecnica

Il personale abilitato impiegato per la scorta tecnica deve essere in possesso di abilitazione in corso di validità, che non risulti sospesa al momento dell'inizio della scorta stessa; il personale abilitato deve essere, inoltre, in regola con la permanenza dei requisiti morali previsti per la patente di guida. Qualora sia impiegato personale abilitato interdetto dai pubblici uffici non potrà assumere l'incarico di "caposcorta".

Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione:

Gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento della scorta tecnica devono essere equipaggiati con le attrezzature e dispositivi supplementari di segnalazione indicati all'articolo 8 del Disciplinare.

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica:

Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le attrezzature indicate all'articolo 9 del Disciplinare.

Posizione dei veicoli di scorta:

Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

In relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono collocati secondo le disposizioni dell'articolo 10 del Disciplinare.

Nomina del caposcorta

Prima dell'inizio della scorta, l'impresa autorizzata ad effettuare la scorta tecnica, deve nominare un soggetto abilitato che assuma le funzioni di caposcorta. Le generalità di questa persona devono essere riportate sul presente titolo autorizzativo prima di iniziare la scorta.

Nello stesso modo si deve procedere ogni volta che, durante un viaggio o per parte di esso, sia sostituito il caposcorta con altro soggetto abilitato.

Obblighi della scorta

Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo scorta che risponde dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dallo stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione e dalla presente autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare.

Durante il servizio tutti gli autoveicoli di scorta devono:

- tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è previsto l'uso ai sensi dell'art.152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;

- tenere sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva sopra indicati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

 
 
 
 
 
 

Il presente titolo autorizzativo deve essere conservato a bordo del veicolo di scorta ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo.

Validità - Revoca e restituzione

La validità della presente autorizzazione è subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico.

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento qualora non siano più presenti le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Alla revoca consegue il ritiro immediato del presente titolo o l'obbligo di restituzione dello stesso.

Allo scadere del periodo di validità, salvo proroghe eventuali, la presente autorizzazione, di 
debitamente compilata, deve essere restituita ENTRO 5 GIORNI alla Sezione della Polizia  
stradale di   
La presente autorizzazione è valida per n.    viaggi da effettuarsi nel periodo dal 
  al   
 
Per ricevuta ed accettazione delle condizioni sopra elencate: 
 
l'incaricato dell'impresa Signor    
residente in    , via   
  n.    , tel. n.   
 
Data    Firma   
 
Data    Il Dirigente la Sezione 
   
 
La presente autorizzazione si compone di quattro pagine numerate progressivamente e  
regolarmente vidimate. 
 
 
NOMINA DEL CAPOSCORTA (da compilarsi a cura del caposcorta prima dell'inizio del servizio) 
 
Responsabile del servizio di scorta tecnica è nominato il Signor   
residente in    via    n.   
in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente/collaboratore dell'impresa 
  autorizzata con decreto n.   
della Prefettura di    , il quale dovrà provvedere 
prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli effettuati al veicolo o 
trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio unitamente alla presente 
autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 
Sostituzioni del caposcorta (da compilarsi a cura del nuovo caposcorta prima dell'inizio del servizio) 
Il giorno    alle ore    , per il tratto di percorso autorizzato  
compreso tra     
è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor   
residente in    via   
n.    , in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente / 
collaboratore dell'impresa   
autorizzata con decreto n.    della Prefettura di   
il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli  
effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio 
unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 
Il giorno    alle ore    , per il tratto di percorso autorizzato  
compreso tra     
è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor   
residente in    via   
n.    , in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente / 
collaboratore dell'impresa   
autorizzata con decreto n.    della Prefettura di   
il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli  
effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio 
unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 

Allegato 5/1

Allegato all'autorizzazione prot. n.    del   
 
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI   
 
RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI a veicolo / trasporto eccezionale 
della ditta     
in partenza da    e diretto a   
il        
 
Il Sottoscritto    , il giorno      200   
alle ore      , in località   
in qualità di caposcorta responsabile del servizio che: 
 
A)     dà inizio al primo servizio di scorta con/senza personale di Polizia stradale, ha 
effettuato la verifica del veicolo, del carico, del/i conducente/i e della documentazione, delle  
dotazioni e dei titoli abilitativi all'esecuzione del trasporto compilando la "Parte prima"; 
 
B)     prosegue nel servizio di scorta già svolto da altro personale abilitato ha effettuato il 
riscontro della rispondenza del veicolo, dei documenti, del carico così come indicato nella 
"Parte seconda". 
 
PARTE PRIMA 
 
AA) Dati relativi ai veicoli: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
Marca  Tipo  Marca   Tipo 
Targa  Telaio  Targa   Telaio 
Autorizzaz./Lic. nr.   
Società Ass. RCA  Società Ass. RCA 
Scad. il  Scad. il 
 
AB) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e stato di efficienza: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
Pneumatici     SI    NO  Pneumatici     SI    NO 
   
Imp. illumin.    SI    NO  Imp. illumin.    SI    NO 
   
   
Pannelli veic. eccez.    SI    NO  Pannelli veic. eccez.    SI    NO 
   
   
Disp. suppl. visivi (lampeggianti)  Disp. suppl. visivi (lampeggianti) 
   
    SI    NO      SI    NO 
   
 
AC) Dati relativi al conducente: 
Cognome    Nome   
nato a      ) il   
residente a      ) via   
Patente cat.    nr.     
rilasciata da    Valida    SI    NO 
 
 
AD) Dati relativi al carico e alla sua sistemazione: 
AUTOCARRO - TRATTORE  RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
Alt. max.: mt        Alt. max.: mt       
   
Lungh. max.: mt        Lungh. max.: mt       
   
   
Largh. max: mt        Largh. max: mt       
   
M.c.p.c.: kg        M.c.p.c.: kg       
   
Note:   Note: 
   
Rispetto schema carico:    SI    NO  Rispetto schema carico:    SI    NO 
   
   
È veicolo di riserva:    SI    NO  È veicolo di riserva:     SI    NO 
   
Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente  Se SI, indicare data di comunicazione all'Ente 
concedente:   concedente: 
   
 
AE) Dati relativi alle autorizzazioni (riportare i dati delle autorizzazioni per l'intero percorso): 
Ente concedente  N. autorizzaz.  Data  Data scad.  Itinerario autorizzato 
         
         
         
         
         
         
         
 
AF) Composizione scorta tecnica: 
Cognome   Nome  N. abilitaz.  Tratto da [*] 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
PARTE SECONDA: 
 
BA) Verifica rispondenza veicoli 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
SI     NO    (se non vi è rispondenza   SI     NO    (se non vi è rispondenza  
verificare e compilare i quadri AA-AB)  verificare e compilare i quadri AA-AB) 
   
 
BB) Verifica rispondenza identità del conducente: 
 
SI     NO    (se non vi è rispondenza compilare quadro AC) 
 
 
BC) Verifica rispondenza del carico e della sistemazione: 
AUTOCARRO - TRATTORE   RIMORCHIO - SEMIRIMORCHIO 
   
SI     NO     (se non vi è apparente  SI     NO    (se non vi è apparente 
rispondenza verificare e compilare quadro AD)  rispondenza verificare e compilare quadro AD) 
   
 
BD) Verifica composizione scorta tecnica 
 
SI     NO    (per i nominativi nuovi, e solo per essi, si rende necessaria la compilazione 
della corrispondente voce del quadro AF) 
 
PARTE TERZA 
 
IL SERVIZIO    NON È STATO EFFETTUATO (specificare i motivi nella nota):