Codice
Art. 1. Princìpi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra
tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio
della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso
una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della
circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissioneeuropea,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale
per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione
di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario
di tipo prevenzionale ed educativo (1).
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(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. in
vigore dal 1° gennaio 2003. Successivamernte
l'art. 10 del D-L- 25 ottobre 2002, n. 236, ha dissato l'entratata in vigore
dal 1° luglio 2003.
Poiché in tema di circolazione stradale deve ritenersi principio generale informatore della materia la tutela della sicurezza delle persone, come finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato e dai concessionari autostradali in quanto gestori di un servizio pubblico, non viola il dovere di rispettare i principi informatori della materia la decisione secondo equità del giudice di pace che afferma la responsabilità per fatto proprio del concessionario, derivante dall'inadempimento dell'obbligo di provvedere all'agibilità in condizioni di massima sicurezza della sede stradale, a nulla rilevando che la concessione non preveda espressamente tale obbligo. (Nella specie, la società concessionaria era stata convenuta da una ditta che aveva effettuato il servizio di rimozione e custodia di un veicolo incidentato su richiesta della Polizia Stradale; la società concessionaria aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che il credito per il compenso spettante alla ditta che aveva eseguito la rimozione doveva essere fatto valere nei confronti del proprietario del veicolo abbandonato). (Rigetta, Giud. Pace Monza, 17 Luglio 2002)
Sez. III, sent. n. 13762 del 14-06-2006 (ud. del
13-04-2006), Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5, 543,
Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 9, 946
In tema di circolazione stradale, sussiste l’obbligo dell’assicurazione per la rca per i veicoli circolanti su strada privata aperta all’utilizzazione di veicoli, a prescindere dalla qualificazione giuridica della medesima da parte degli enti proprietari o degli strumenti urbanistici (principio emesso con riferimento a strada poderale di uso non esclusivamente privato, in relazione ad incidente stradale avvenuto nel 1987, anteriormente all’entrata in vigore del d.leg. n. 285 del 1992, che all’art. 3 definisce la strada poderale come strada privata fuori dei centri abitati).
Cass., sez. III, 05-01-2005, n. 160, Masi c. La Fondiaria incendio assicuraz., Mass., 2005.
Poiché nella disciplina del d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, costituisce strada l’area ad uso pubblico destinata al transito di veicoli, pedoni e animali, e quindi il suolo concretamente utilizzato quale componente del sistema viario, non essendo indispensabile la sua inclusione nel demanio stradale ovvero il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettività, allorquando manchi un assetto giuridico in sé idoneo a determinare la destinazione al transito pubblico, come nel caso di un terreno di proprietà privata, perché possa configurarsi una strada e possano trovare applicazione le disposizioni del cod.strad. che regolamentano la circolazione e la sosta, è necessario che venga accertata una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalità degli utenti del sistema viario; ai fini di tale accertamento, l’assenza di impedimenti all’ingresso di terzi non è sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso sistema viario pubblico (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato strada di uso pubblico un’area privata contigua e allo stesso livello di una strada pubblica, non protetta da recinzioni, ripari o cartelli idonei ad impedire l’accesso a terzi).
Cass., sez. I, 27-01-2005, n. 1694, Soc. ditta Autonuova c. Pref. Belluno, Mass., 2005
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve escludersi, in quanto nessuna norma prevede una simile conseguenza, che la mancata comparizione dinnanzi al prefetto delle parti che abbiano proposto ricorso amministrativo comporti la non impugnabilità, in sede giudiziaria, dell’ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso prefetto, mediante la deduzione di ogni motivo di nullità del procedimento e del suo atto conclusivo, ivi compresa l’emissione di quest’ultimo oltre il termine di legge.
Cass., sez. I, 02-12-2004, n. 22618, Grieco c. Pref. Firenze, Mass., 2004
Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell'art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.
Cass. civ. sez. III 09-10-2003, n. 15063 F. c. M., Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 911. Arch. Giur. Circolaz., 2004, 931
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l’inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione.
Cass., sez. I, 08-01-2003, n. 59, Simiele c. Com. Campobasso, Mass., 2003, Arch. circolaz., 2003, 405
Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della strada, per individuare come «strada» ai sensi dell’art. 21 «l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali» (1º comma), è rilevante non la proprietà, ma la destinazione di essa ad uso pubblico - atteso che le strade vicinali, per definizione di proprietà privata anche se di uso pubblico, ai fini del codice «sono assimilate alle strade comunali» (7º comma) - in quanto è l’uso pubblico a rendere pertinente anche a una strada di proprietà privata le cautele imposte dall’art. 23 nella collocazione di insegne, manifesti, cartelli etc. per garantire la tutela dell’interesse alla sicurezza della pubblica circolazione sulle strade, quale ne sia la proprietà; ne consegue che per «la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari» su una strada, appartenente ad un soggetto privato ma di uso pubblico, l’autorizzazione «dell’ente proprietario della strada» prescritta dall’art. 23 dello stesso codice va richiesta, ove si tratti (come nella specie) di strada posta all’interno di centri abitati, al comune, cui è attribuita (al 4º comma) la relativa competenza.
Cass., sez. I, 10-09-2003, n. 13217, Com. Corciano c. Soc. Monfelice, Mass., 2003
L’inversione di marcia effettuata in quella parte di svincolo compresa tra il segnale di «preavviso di inizio autostrada» e quello di «inizio autostrada» vero e proprio, non integra violazione dell’art. 176, 1º comma, bensì all’art. 154, 6º comma, cod.strad. (essendo, lo svincolo, un’intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro), sicché, in caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale, il giudice può modificarlo, applicando la sanzione tra il minimo ed il massimo previsti per la violazione effettivamente commessa, aumentandola fino al triplo, ai sensi dell’art. 198 cod.strad., laddove con lo stesso comportamento siano state poste in essere altre violazioni di minore gravità.
Giudice di pace Pinerolo, 04-07-2002, Fissore c. Min. int., Arch. circolaz., 2003, 139
L’art. 2 l.reg. (Liguria) n. 38 del 1992 (il quale recita: «la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione») non ha ad oggetto solo strade costruite dall’uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta - che caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico - bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state dall’uomo predisposte per la funzione in questione; come risulta confermato dall’art. 3 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (in coerenza con la quale, in quanto norma statale, la legislazione secondaria in questione va in vero interpretata) che, nel precisare cosa deve intendersi per «strada», elenca anche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio.
Cass., sez. I, 21-02-2002, n. 2479, Brambilla c. Prov. Imperia, Mass., 2002, Arch. circolaz., 2002, 466
Il piazzale, dotato di recinzione, antistante il casello di uscita dell’autostrada, costituisce la parte finale di uno «svincolo» autostradale e l’inversione su di esso del senso di marcia del veicolo integra la violazione dell’art. 176, 1º comma, lett. a), cod.strad., sanzionata dal 19º comma del medesimo articolo.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3446, Giardini c. Pref. Genova, Arch. circolaz., 2001, 461
Tutti i destinatari dell’obbligo di apporre sulla strada una adeguata segnaletica di pericolo e comunque di proibire l’immissione di veicoli in circolazione in un’area stradale posta a ridosso di una curva pericolosa possono rispondere di omicidio colposo per omesso impedimento dell’evento, nel caso in cui si verifichi un incidente con conseguenze mortali.
T. Perugia-Foligno, 29-09-1999, Ponti, Rass. giur. umbra, 2000, 476, n. EQUIZI, Arch. circolaz., 2000, 321
È illegittima l’ordinanza sindacale che disponga limitazioni alla sosta ed alla circolazione in una zona del centro cittadino sulla base di una documentazione incongrua e che non tenga conto, oltre all’interesse pubblico, delle esigenze dei privati.
C. Stato, sez. V, 28-12-1994, n. 1619, Soc. Hotel Nicolodi c. Com. Salorno, Giur. it., 1995, III, 1, 472
Regolamento
1. (Art. 1 Cod. Str.) Relazione annuale.
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio
sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale
è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri,
anche avvalendosi dell’apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni,
pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
2.La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile
al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che fa conoscere il suo
parere entro quarantacinque giorni dall’invio.
Legislazione complementare
L. 17-05-1999 n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.)
Omissis…
Art. 32. Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza
stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee
guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è
elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'àmbito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una
quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I
risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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Con Del. CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale. Vedi, anche, il Decr. 13 novembre 2003.
L. 23-12-1999 n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.)
Omissis…
Art. 56. Interventi in materia di sicurezza stradale.
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Deliberazione 29 novembre 2002, n. 100/2002 - Piano nazionale della sicurezza stradale e programma annuale di attuazione per il 2002 (Art. 32, L. 144/1999)
Deliberazione del 13 novembre 2003, n. 81/2003 - Piano nazionale della sicurezza stradale (Art. 32, L. 144/1999) - Secondo programma annuale di attuazione per il 2003
Note:
Le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
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Norma che entra in vigore |
Contenuti |
Rispetto alla situazione attuale |
Note |
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art. 1 CdS |
§ La sicurezza stradale |
L'art. 1 del codice della |
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Modifiche al comma 1 |
costituisce una finalità primaria che lo Stato deve perseguire per tutelare la vita e l'incolumità fisica dei cittadini. |
Strada, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2002, dichiara che il principio informatore delle sue norme e dei suoi provvedimenti attuativi è la |
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§ Le norme in materia ed i relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto del principio informatore sopraindicato, devono ispirarsi anche agli obiettivi di: |
sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Questa sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, con l'obiettivo di |
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riduzione dei costi economici, ambientali e sociali derivanti dal traffico; |
ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di migliorare la fluidità del traffico |
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migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini; |
e il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso un razionale |
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migliorare la fluidità della circolazione. |
utilizzo del territorio: il tutto nel rispetto delle normative |
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Il piano nazionale della sicurezza stradale è parte integrante delle norme che disciplinano la circolazione stradale |
internazionali e comunitarie. |
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