Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il
certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di
circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora
risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un
veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda
o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di
quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo
precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo
al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario
dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di
cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli
organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2
dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.(1).
--------------
(1) Articolo inserito dall'art. 12 della legge 29
luglio 2010, n. 120, del quale si riporta il comma 4:
4. Con uno o più
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni
applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare
riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla
tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero
dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano
le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1».
Giurisprudenza
247. (Art. 94 Cod. Str.) Comunicazioni degli
uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. (1).
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano
agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di
cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici
di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario,
nei tempi di cui all’articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al
comma 2 dello stesso articolo. 2. Gli uffici provinciali del P.R.A.
comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative
ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di
cui all’articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello
stesso articolo. 3. L’ufficio centrale operativo della Direzione generale
della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti
di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione
del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo
per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del
locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando
di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento
di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione
della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione
del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli
importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l’aggiornamento
della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario
di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell’omesso
pagamento (2).
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all’aggiornamento della carta di circolazione
provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di
smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle
targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice (2).
--------
(1) Rubrica così modificata dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
Francesco Infantino - Automobilisti: continua la semplificazione delle procedure, Consulenza, Buffetti, 32/2000
Francesco Infantino - La semplificazione delle procedure automobilistiche, Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, ACI 2000