XI - REVISIONE - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA
Revisione della patente di guida
(art. 128 codice della strada).
Come i provvedimenti di sospensione e di revoca
anche la revisione rientra nel novero dei provvedimenti di controllo riguardanti
la patente, che è da inquadrare nella categoria delle abilitazioni e cioè
una particolare specie di autorizzazione con cui si rimuove un limite giuridico
che grava sul diritto di ogni cittadino di circolare liberamente.
Qualora nei confronti di un titolare di patente sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità alla guida, l’ufficio provinciale
della motorizzazione, nonché il prefetto nei casi previsti dall’articolo 187
del codice possono disporre che lo stesso sia sottoposto a visita medica presso
la commissione medica locale o ad esame di idoneità.
L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti
uffici della direzione generale della m.c.t.c. per gli eventuali provvedimenti
di sospensione o revoca della patente.
Si tratta sicuramente di provvedimenti che, in vario modo, consentono di tutelare
il pubblico interesse sacrificando in modo temporaneo (sospensione) o definitivo
(revoca) il diritto del singolo a circolare.
L’intervento modificatore del decreto legislativo n. 360 del 1993 riguarda
due piccole correzioni tese ad ovviare ad altrettanti errori commessi in occasione
della prima stesura dell’articolo 128. Da questo, infatti, risultava che potevano
essere sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente
di guida per i quali fossero sorti dubbi sulla persistenza nei medesimi dei
prescritti requisiti fisici e psichici. La contraddizione era chiara in quanto
i dubbi potevano riguardare solo detti requisiti, mentre la successiva sanzione
andava a comprendere anche l’esame di idoneità; la norma modificata prevede
espressamente che i dubbi possono riguardare anche “l’idoneità tecnica”.
Per completezza nell’ultimo comma dello stesso articolo 128 codice stradale
è stato precisato che la sanzione amministrativa in esso prevista (ritiro
della patente) è una sanzione accessoria.
Per la loro importanza si riportano di seguito alcune circolari emanate sotto
la vigilanza del codice della strada del 1959.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 4 gennaio 1964 n. 1.
L’articolo 89 del testo unico 15 giugno
1959 n. 393 attribuisce ai prefetti ed agli ispettorati della motorizzazione
civile (ora, uffici provinciali della motorizzazione) la facoltà di sottoporre
a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora
sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei prescritti requisiti fisici
e psichici ovvero della idoneità per la condotta di veicoli. In applicazione
di tale norma il secondo comma dell’articolo 502 del regolamento di esecuzione
del citato testo unico n. 393 prevede in modo particolare che gli ispettorati
della motorizzazione civile possano disporre la revisione della patente nei
confronti di quei conducenti che restano coinvolti in incidenti nei quali
si sono verificate lesioni personali punibili a querela, purché dagli elementi
forniti dagli organi di polizia sorgano dubbi circa la persistenza nei conducenti
stessi dei requisiti di cui sopra.
Nella circolare di questo ministero 8 aprile 1960 n. 67 prot. n. 2475/2849
è stato messo in rilievo che l’esercizio della facoltà di revisione non è
da limitare soltanto a quegli incidenti in cui si sono verificate lesioni
alle persone ma può essere esteso anche a quei fatti connessi con l’attività
di circolazione che hanno provocato danni alle cose. E’ evidente che l’insorgenza
dei dubbi sulle condizioni fisiche o psichiche, ovvero sulla idoneità alla
guida da parte del conducente, non è collegata alla natura o al grado di gravità
delle lesioni prodotte, ma bensì dipende dal modo come il conducente stesso
si è comportato durante la guida.
Ciò premesso si è rilevato che in molti casi gli urti dei veicoli contro le
barriere dei passaggi a livello che si concludono solo con danni alle cose
non vengono segnalati dagli agenti della polizia giudiziaria all’Ispettorato
della motorizzazione civile, come prescritto nella citata circolare n. 67
del 1960, secondo la procedura prevista nella circolare 17 settembre 1960
n. 128 prot. n. 6263/2816.
E’ opportuno considerare al riguardo che siffatti incidenti possono risultare
fortemente pregiudizievoli sia per la regolarità dell’esercizio ferroviario,
sia per l’incolumità degli utenti della ferrovia; nella maggior parte dei
casi, infatti, l’esperienza ha dimostrato che l’incidente si conclude con
l’ingombro della linea ferroviaria da parte delle barriere che hanno subito
l’urto ovvero da parte del veicolo danneggiato, il che può provocare conseguenze
anche gravissime per la circolazione ferroviaria. D’altra parte tali incidenti
denunciano probabili deficienze psicofisiche o di idoneità alla guida nei
confronti di chi li ha provocati, essendo tutti i passaggi a livello di cui
trattasi adeguatamente protetti e regolarmente segnalati. Data pertanto la
particolare fisionomia di tali incidenti, e in considerazione del pericolo
che dagli stessi può derivare, la rinnovazione degli accertamenti di idoneità
si impone, quando ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti dei conducenti
che provocano incidenti ai passaggi a livello con soli danni materiali, pur
se di lieve entità.
Il ministero dell’interno ed i comandi in indirizzo sono pertanto pregati
di voler interessare gli uffici ed i comandi dipendenti, cui spetta l’onere
di segnalare gli incidenti che avvengono sulla strada, a dare sempre notizia
agli ispettorati della motorizzazione civile di tutti gli incidenti che avvengono
ai passaggi a livello, anche se con danni lievi alle persone o solo danni
alle cose. Per la valutazione della sussistenza o meno delle condizioni che
legittimano l’adozione del provvedimento di revisione è necessario che i dubbi
sulla permanenza dei requisiti psicofisici o della idoneità alla guida risultino
fondati e che i fatti dannosi prodotti possano logicamente dare origine ad
una eventuale situazione di pericolo. Ai fini dell’esercizio della facoltà
di revisione gli ispettorati della motorizzazione civile si atterranno pertanto
ai criteri che sono stati illustrati nella lettera 4 luglio 1963 n. 7802/CA89.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 22 novembre 1976 n. 2789/4610.
L’articolo 89 del codice della strada,
prevede la facoltà di disporre l’esame di revisione della patente di guida,
attribuendo a quest’amministrazione ampia discrezionalità sia nell’adottare
il provvedimento di revisione sia nel valutare con l’esame stesso (peraltro
non ripetibile) il persistere dell’idoneità tecnica del titolare di patente.
Poiché in caso di esito negativo dell’esame si procede alla revoca della patente,
come previsto dall’articolo 91 del codice citato, tale esito sfavorevole dell’esame
può comportare un sensibile nocumento, specie ai possessori di patente cosiddetta
superiore, che svolgono con l’uso della stessa un’attività lavorativa (anche
se permane loro la facoltà di conseguire un’altra patente ex novo).
Per quel che concerne le modalità di emissione del provvedimento di revisione,
questo ministero ha emanato diverse circolari in proposito, a cui si
fa rinvio. Si appalesa ora opportuno richiamare l’attenzione sulle modalità
di esecuzione degli esami di revisione, il cui fine precipuo è quello di tutelare
la sicurezza della circolazione stradale. Pertanto, nell’accertamento dell’idoneità
tecnica, il relativo esame verterà essenzialmente, per tutte le categorie
di patenti, sugli argomenti concernenti la conoscenza della segnaletica e
delle norme di comportamento, e pertanto le domande, oltre a comprendere questioni
di carattere generale, dovranno riferirsi a specifici casi concreti di circolazione
stradale, evitandovi quelle la cui risposta richieda una preparazione prevalentemente
mnemonica.
Nel quadro anzidetto, saranno da includere, pur conferendo loro una minore
importanza, anche gli argomenti che riguardano la conoscenza della strumentazione
esistente a bordo dei veicoli stessi, in modo da poter accertare, sempre ai
fini della sicurezza, la persistenza di un buon grado generale di preparazione
del conducente.
In sede di prova pratica di guida, che dovrà svolgersi anch’essa in modo completo,
sarà da conferire particolare valutazione al modo in cui l’allievo dimostra
di osservare in concreto le norme di comportamento, oltre alla dovuta perizia
tecnica.
Gli esaminati dovranno quindi dimostrare di essere in grado di usare con abilità,
celerità e scioltezza di movimenti gli organi di comando (specie il cambio
di velocità ed il freno di servizio) e di saper conservare in ogni momento
la necessaria padronanza del mezzo, mantenendolo sempre sulla più corretta
traiettoria.
Per i soli casi di esito negativo dell’esperimento, sia in sede di esame di
teoria che in sede di esame di guida, si ritiene necessario che restino verbalizzate
agli atti brevi indicazioni degli argomenti d’esame o comunque degli elementi
di giudizio in base ai quali l’esaminatore non ha ravvisato il sussistere
delle indispensabili condizioni di idoneità. Per ottenere ciò, codesti uffici
predisporranno un apposito modulo, da riempirsi a cura dell’esaminatore, nel
quale verranno riportati, oltre ai dati necessari (generalità del conducente,
tipo di patente, data e luogo d’esame, eccetera), gli argomenti sui quali
il conducente non ha conseguito la sufficienza.
Copia di tali verbali, che saranno firmati dall’esaminatore (e, ove presente,
dal rappresentante dell’automobile club), sarà inviata a questa sede unitamente
all’is-truttoria degli eventuali ricorsi avverso gli esiti degli esami di
revisione.
Si rammenta nell’occasione che l’esame di revisione della patente va sostenuto
davanti ai funzionari indicati dall’articolo 85 codice della strada (come
modificato dalla legge 16 febbraio 1967 n. 14) (e pertanto anche con l’intervento
del rappresentante dell’automobile club d’Italia, quando trattisi di esami
di teoria relativi alla patente per autoveicoli e motoveicoli delle categorie
B e C). (Agli automobile club locali sarà quindi data tempestiva comunicazione
delle sedute d’esame).
Infine, ferme restando le competenze degli esaminatori come previsto dalle
citate disposizioni di legge, gli esami di revisione saranno affidati, a giudizio
dei direttori degli uffici periferici, esclusivamente ad esaminatori particolarmente
preparati ed esperti in materia. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza
di tutti gli esaminatori e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
Circolare ministero dell’interno 9 ottobre
1978 n. 2223/5549
Il ministero dell’interno direzione generale della pubblica sicurezza,
ha impartito disposizioni ai compartimenti della polizia stradale che vengano
perseguiti con fermezza gli utenti delle autostrade che utilizzano la banchina
di sosta di emergenza per superare colonne di autoveicoli fermi sulla carreggiata
per un qualsiasi motivo derivante dalla circolazione svolgentesi sull’autostrada.
Da tale comportamento irregolare deriva, nella quasi totalità dei casi, la
impossibilità di rientrare nella carreggiata legalmente utilizzabile e conseguentemente
si verifica una ostruzione completa della sede stradale ivi compresa la banchina
di sosta che diventa così non utilizzabile da parte dei mezzi di soccorso
il cui intervento tempestivo è indispensabile, quando si sia verificato un
incidente stradale, sia per il soccorso delle vittime che per le operazioni
di sgombero della sede autostradale.
In accordi intervenuti con i ministeri interessati si è ritenuto opportuno
che a carico dei conducenti responsabili di tale illecito comportamento venga
disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 89 del
codice della strada in quanto tale comportamento può far sorgere dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti prescritti per la idoneità alla guida.
Pertanto gli uffici provinciali sono invitati a disporre perché i conducenti
siano sottoposti ad esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 89 del codice
della strada, sulla base delle segnalazioni della polizia stradale che contengano
elementi tali da far ritenere non sussistente una delle situazioni di emergenza
previste dall’articolo 568 del regolamento di esecuzione del codice della
strada.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 18 ottobre 1983 n. 7135CA91AG.
In ordine al primo quesito proposto con il sopra citato rapporto,
si fa presente che nei confronti di coloro che sono muniti di patente di abilitazione
alla guida di motoveicoli o autoveicoli legittimamente può essere disposta
la revisione della patente prevista dall’articolo 89 testo unico sulla circolazione
stradale anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi
di cui al citato articolo 89 si è verificata conducendo un ciclomotore, tenuto
conto che la facoltà di disporre la revisione della patente va esercitata
in relazione a qualsiasi comportamento di guida irregolare tenuto con un veicolo,
a nulla rilevando che per la guida del veicolo stesso non sia prescritta la
patente di guida. Ciò in quanto per l’applicabilità del citato art. 89, nell’interesse
superiore della sicurezza della circolazione stradale, è sufficiente che il
comportamento irregolare di guida dia adito ad incertezza logica in ordine
alla idoneità del conducente, nel senso che sussista la possibilità logica
che siano venuti meno i requisiti psicofisici o l’idoneità tecnica prescritti
per il possesso della patente.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 15 maggio 1989 n. 2667/4630.
In relazione al quesito formulato con lettera a riferimento (m.c.t.c.
di Modena) si comunica quanto segue: ad avviso di questo ministero l’avere
sostenuto l’esame (teoria e guida) per il conseguimento di una patente di
categoria superiore prima dell’esame di revisione della patente di categoria
inferiore comporta che non è necessario effettuare tale esame di revisione.
Ciò in considerazione del fatto che per la patente di guida ed i relativi
programmi, ad eccezione della patente di categoria A, vige il principio del
contenimento.
Per cui l’aver conseguito l’idoneità tecnica (esami di teoria e di guida)
per una patente di categoria superiore necessariamente implica l’idoneità
del medesimo conducente anche per la guida di veicoli di categoria inferiore,
fatta eccezione per la patente di categoria A alla luce della legge n. 111
del 1988.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 16 ottobre 1990 n. 137
In relazione alla richiesta avanzata da alcuni uffici provinciali
m.c.t.c. si ravvisa la necessità di dare direttive uniformi sull’argomento
in oggetto, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla legge 18 marzo 1988
n. 111.
Nel rispetto dei criteri derivanti da tali disposizioni, occorre considerare
l’esame di revisione della patente di guida di categoria “A” avulso rispetto
a quello delle altre categorie.
Pertanto, si precisa quanto segue: valutata l’opportunità di disporre la revisione
della patente di guida, in caso di incidente avvenuto alla guida di un motociclo,
l’esame di guida si svolgerà con tale veicolo.
Avendosi esito negativo della prova di teoria, saranno revocate tutte le patenti
possedute.
In caso di esito negativo solo dell’esame di guida (con motociclo) sarà revocata
la sola patente di categoria “A” e non altre eventuali patenti possedute.
Se l’incidente si è verificato alla guida di un motoveicolo (esclusi i motocicli)
o di un autoveicolo, a seguito di esito negativo della prova di teoria si
procederà
alla revoca di tutte le patenti possedute (compresa la “A”, come nel caso precedente).
Nell’eventualità di esito negativo a seguito di prova pratica, che dovrà essere
effettuata con veicolo per la cui guida è richiesta la patente di categoria
massima posseduta, si procederà alla revoca di tutte le patenti in possesso
del conducente, tranne quella di categoria “A”, se ne è titolare.
E’ fatta salva la possibilità del conducente di rinunciare, prima di sostenere
la prova di guida, alla categoria massima posseduta, optando per una categoria
inferiore. In tale ipotesi, si procederà successivamente, come già previsto
ai sensi della circolare n. 34 del 22 aprile 1961, al declassamento.
Le modalità previste nella presente circolare si applicano nei riguardi di
tutti i provvedimenti di revisione disposti dalla data di diramazione della
medesima.
Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 24 luglio 1995 n. B5831/60D3.
Il 1° ottobre 1995 diverrà operativo il regolamento
in oggetto che, come è noto, ha trasferito le competenze in materia di rilascio
e duplicazione della patente di guida dal ministero dell’interno al
ministero dei trasporti e della navigazione, apportando al contempo
modifiche di rilievo ai procedimenti amministrativi connessi.
Si rende pertanto necessario diramare le conseguenti istruzioni operative
al fine di evitare che una disomogenea applicazione del regolamento nella
fase di avvio possa creare disagi agli utenti. A tale scopo si fa presente
che sono stati intrattenuti serrati contatti con gli enti e le amministrazioni
interessate al fine di coordinare gli interventi di rispettiva competenza.
– 1. Rilascio della patente. A decorrere dunque dal 1° ottobre 1995
la patente di guida verrà rilasciata, contestualmente al superamento dell’esame
pratico di guida, dai competenti uffici provinciali della m.c.t.c., così come
previsto dall’articolo 121 comma dodicesimo codice della strada, modificato
dall’articolo 6 del d.p.r. n. 575 del 1994. Ne consegue che per i candidati
che effettueranno l’esame di guida a tutto il 30 settembre 1995 continueranno
ad applicarsi le disposizioni previgenti: per essi sarà dunque la prefettura
a rilasciare la patente. Per i candidati invece che effettueranno l’esame
di guida a partire dal 1° ottobre 1995 saranno attuate le nuove disposizioni:
verrà ad essi rilasciata la patente di guida, contestualmente al superamento
dell’esame pratico, dall’ufficio provinciale della m.c.t.c. (Omissis)
– 5. Revisione, sospensione e revoca della patente di guida. Il d.p.r.
n. 575 del 1994 incide in maniera sostanziale sugli istituti della revisione,
sospensione e revoca della patente di guida, attribuendo agli uffici provinciali
m.c.t.c., per determinate fattispecie, la competenza ad emettere i relativi
provvedimenti.
Va rilevato innanzitutto che rientrano nella sfera di competenza degli uffici
provinciali della motorizzazione civile i provvedimenti conseguenti ad eventi
verificatisi a decorrere dal 1° ottobre 1995. Un dato sicuramente innovativo
è costituito dalla circostanza che gli uffici provinciali e le prefetture
si danno reciprocamente notizia dei provvedimenti adottati per il tramite
del collegamento informatico della direzione generale della m.c.t.c. e della
direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale
del ministero dell’interno.
Ne consegue che gli uffici provinciali e le prefetture non dovranno nè potranno
darsi reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati tramite lettera,
ma dovranno procedere alle comunicazioni registrandole nella memoria elettronica
del sistema informatico cooperante trasporti - interno.
Si sottolinea pertanto l’opportunità che, ove qualche prefettura dovesse dare
comunicazione scritta dei provvedimenti adottati, venga ad essa richiamato
il contenuto dell’articolo 129 comma terzo del codice della strada, così come
modificato dal-l’articolo 10 del d.p.r. n. 575 del 1994.
E’ in tale ottica che sono state previste le conseguenti procedure informatiche;
digitando i dati di volta in volta richiesti da apposite maschere interattive,
l’ufficio provinciale otterrà tre risultati contemporanei: registrerà il provvedimento
nel sistema informatico cooperante; ne darà in tal modo notizia a tutte le
prefetture; otterrà la stampa in automatico del provvedimento.
– 5.1. Revisione della patente. A norma dell’articolo 128, comma primo,
del codice della strada, sostituito dall’articolo 9 del d.p.r. n. 575 del
1994, gli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. possono
disporre che i titolari di patente di guida siano sottoposti a visita medica
presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119 comma quarto o
ad esame di idoneità o ad entrambi gli accertamenti qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o sull’idoneità
tecnica.
Il medesimo articolo prevede che il prefetto possa disporre analogo provvedimento
esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 187 del codice della strada
(guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).
Nulla è pertanto innovato circa la sfera delle attribuzioni degli uffici provinciali,
mentre viene limitato l’ambito di competenza del prefetto.
Si sottolinea che sull’argomento non sono state modificate le prassi operative
sinora utilizzate ed alle quali gli uffici provinciali potranno continuare
a riferirsi.
Si uniscono (allegati 7, 8 e 9) i fac-simile dei provvedimenti di revisione,
ancora provvisori ed in corso di aggiornamento, che saranno prodotti dall’apposita
procedura informatica. (Omissis)
– 5.4. Notifica dei provvedimenti. La notifica dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida viene effettuata tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del ricevente.
Nel caso in cui la raccomandata non venga ricevuta, dovrà procedersi alla
notifica per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
Si precisa a tale proposito che è in corso di istituzione apposito capitolo
di spesa per consentire il pagamento dei costi connessi.
In attesa che i fondi previsti affluiscano sul costituendo capitolo i direttori
degli uffici provinciali sono invitati a prendere contatti con le forze dell’ordine
per concordare il loro temporaneo coinvolgimento nell’attività di notifica
e di ritiro della patente di guida.
Si ritiene opportuno, a questo punto, fornire qualche indicazione circa le
procedure in atto osservate per l’effettuazione della notifica a mezzo di
ufficiale giudiziario.
Quest’ultimo, ai sensi del codice di procedura civile, può notificare gli
atti: a) “in mani proprie”; b) “a mezzo del servizio postale”.
Nel primo caso la notifica si compie quando l’ufficiale
giudiziario consegna la copia del provvedimento nelle mani del destinatario;
qualora questi rifiuti di riceverla, se ne dà atto nella relazione e la notificazione
si intende effettuata ugualmente in mani proprie. Le norme del codice di procedura
civile consentono poi di notificare, in assenza del destinatario, a persona
della sua famiglia, al portiere dello stabile in cui si trova la sua abitazione,
ufficio o azienda, ovvero ad un vicino di casa, prevedendo anche il caso in
cui il destinatario sia irreperibile, ma sia comunque nota la sua residenza,
dimora o domicilio.
La notificazione dell’atto tramite ufficiale giudiziario può avvenire anche
per mezzo del servizio postale.
Qualora il destinatario rifiuti di ricevere il piego postale, vengono apposte
sullo stesso data e firma dell’agente postale e viene quindi restituito al
mittente. In tal caso la notificazione si dà per eseguita nella data indicata
sul piego restituito al mittente. Se invece non è possibile recapitare il
piego per temporanea assenza del destinatario, il piego stesso viene depositato
presso l’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso al destinatario
mediante immissione nella cassetta della corrispondenza.
Trascorsi dieci giorni dal deposito suddetto, senza che il piego sia stato
ritirato, viene restituito al mittente con l’indicazione “non ritirato”. La
notificazione si dà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Risulta quindi evidente che attraverso la notifica eseguita tramite ufficiale
giudiziario è comunque possibile perseguire lo scopo della conoscenza legale
dell’atto da parte del destinatario.
Può accadere che l’interessato, ricevuto il provvedimento, non ottemperi a
quanto in esso disposto.
In caso di provvedimento di revisione si utilizzeranno le medesime procedure
sinora adottate.
In caso di sospensione o di revoca, trascorso infruttuosamente il termine
prescritto per la consegna del documento di guida, occorrerà segnalare il
fatto alla locale autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice
penale.
Anche in questo caso si è provveduto a predisporre un fac-simile della comunicazione
(allegato 14) che, come i provvedimenti cui sinora si è fatto cenno, verrà
automaticamente prodotta dall’apposita procedura informatica.
Va da ultimo evidenziato che i provvedimenti di revoca di cui all’allegato
13 adottati ai sensi dell’articolo 130, comma primo, sub c, del codice della
strada, così come modificato dall’articolo 11 del d.p.r. n. 575 del 1994 derivando
da espressa volontà dell’intestatario (che consegna la patente italiana allo
stato estero per ottenerne la conversione), non devono essere notificati.
Tale procedura, peraltro sinora costantemente adottata dalla prefettura, deriva
anche dalla difficoltà di rintracciare l’interessato e dalla complessità delle
procedure di notifica internazionale.
Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 22 marzo 1996 n. 39
Facendo seguito alle disposizioni impartite con
le circolari prot. n. B5831/60D3 del 24 luglio 1995 e prot. n. B7132/60D3
del 20 settembre 1995, si precisa quanto segue.
Si verificano casi in cui, a seguito di revisione della patente di guida disposta
da un ufficio provinciale m.c.t.c. o dal prefetto (quest’ultimo limitatamente
alla fattispecie delineata all’articolo 187 del codice della strada), la commissione
medica locale, che effettua la visita per l’accertamento dei requisiti psicofisici,
riduce il periodo di validità della patente di guida, rispetto a quello annotato
sulla stessa sia in sede di primo rilascio o dell’ultimo rinnovo. In tale
circostanza si rende necessario trascrivere sul documento il nuovo periodo
di validità indicato dalla c.m.l.
La suddetta annotazione deve essere effettuata dall’ufficio provinciale di
residenza del titolare della patente, apponendo, sulla stessa, con sottoscrizione
del direttore (o di un funzionario appositamente delegato) unitamente al timbro
dell’ufficio, la nuova data di scadenza ed aggiornando il sistema informatico.
Qualora la revisione della patente venga disposta da un ufficio provinciale
diverso da quello di residenza del conducente interessato dal provvedimento,
la c.m.l. provvederà ad inviare la certificazione medica all’ufficio che ha
disposto la revisione. Sarà cura di quest’ultimo inoltrarla all’ufficio provinciale
di residenza del titolare della patente, trattenendo agli atti una copia conforme
del certificato suddetto.
Il nuovo periodo di validità decorrerà (conformemente alla prassi seguita
dall’uf-ficio centrale operativo della direzione generale m.c.t.c. per i rinnovi
delle patenti) dalla data del certificato medico.
L’ufficio provinciale di residenza, inoltre, annulla, con sottoscrizione del
direttore e timbro dell’ufficio, la scadenza di validità precedentemente annotata
sulla patente.
Nel caso in cui venga adottato, da parte dell’ufficio provinciale di residenza,
un provvedimento di sospensione della patente di guida per inidoneità temporanea
del conducente, ai sensi dell’articolo 129 codice della strada, il documento
può essere restituito al titolare solo quando questi presenti un certificato
medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme
vigenti. In tale circostanza, l’ufficio provinciale di residenza revoca il
provvedimento di sospensione ed annota sulla patente di guida, con sottoscrizione
del direttore e timbro dell’ufficio, la nuova data di scadenza del documento
indicata dalla c.m.l. Il periodo di validità decorre dal giorno di effettuazione
della visita medica.
L’ufficio provinciale provvede anche ad annotare sulla patente la revoca del
provvedimento di sospensione e, contestualmente, aggiorna l’anagrafe nazionale
conducenti.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 21 maggio 1999 n. 30
Possibilità di sottoporre a revisione le patenti di guida rilasciate
ai membri.
L’articolo 8, comma 2 del d.m. 8 agosto 1994 stabilisce che coloro che acquisiscono
la residenza in Italia sono soggetti a tutte le disposizioni di carattere
restrittivo che incidono sul documento di guida. Fra dette disposizioni si
intende comprendere anche la revisione della patente, provvedimento previsto
dall’articolo 128 del codice della strada. Al riguardo, com’è noto, l’applicazione
dell’articolo 128 del codice della strada è subordinata all’esistenza di fondati
dubbi sulla persistenza nei titolari di patenti di guida (che abbiano stabilito
la residenza in Italia) dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per
svolgere l’attività di guida.
Nel caso si dovesse procedere a revisione di una patente di guida comunitaria
non registrata, gli uffici della m.c.t.c. dovranno procedere secondo le seguenti
modalità: il provvedimento di revisione dovrà essere predisposto dall’ufficio
provinciale e, ovviamente, non potrà essere utilizzato il provvedimento informatizzato;
al momento in cui l’interessato si presenta all’ufficio provinciale per prenotarsi
per la revisione, l’ufficio stesso dovrà provvedere alla registrazione della
patente, utilizzando la procedura indicata al paragrafo 1 della presente circolare;
in ordine alla data di scadenza di validità della patente oggetto di revisione,
valgono le precisazioni indicate al paragrafo 2 della presente circolare,
salvo che, in sede di accertamento della commissione medica locale, emerga
la necessità di ridurre la durata di validità del documento di guida.
Sospensione della patente di guida
(art. 129 codice della strada).
La disciplina della sospensione della patente
di guida contenuta nell’articolo 129 codice della strada è profondamente innovativa
rispetto alla precedente contenuta nell’articolo 91 del codice della strada
del 1959.
Successivamente la normativa è stata modificata dal d.p.r. 14 aprile 1994 n.
575, che ha sostituito il terzo comma e disposto che, nei casi di sospensione
a tempo indeterminato previsto dal secondo comma, e cioè, qualora in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta
ai sensi dell’articolo 128 codice della strada, risulti la temporanea perdita
dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo 119, la patente è sospesa
dai competenti uffici della motorizzazione civile e non più dal prefetto, fintanto
che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. La patente
di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione
alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare
sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V del codice della strada, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
Nei restanti casi la patente di guida continua ad essere sospesa dal prefetto
del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno stato
estero, dal prefetto del luogo dove è stato commessa una violazione ad una norma
di comportamento che prevede quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione
della patente, e dagli articoli 222 e seguenti. II prefetto segnala il provvedimento
alla autorità competente dello stato che ha rilasciato la patente e lo annota,
ove possibile, sul documento di guida.
Parimenti, dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione
ai competenti uffici provinciali della m.c.t.c. per il tramite del collegamento
informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione
generale della m.c.t.c. e della direzione generale dell’amministrazione generale
e per gli affari del personale del ministero dell’interno.
La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, dai competenti uffici della
direzione generale della m.c.t.c., qualora, in sede di accertamento sanitario
per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’articolo
128 codice della strada, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici
e psichici di cui all’articolo 119 codice della strada. La patente è sospesa
fintanto che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica
locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
Al fine di fornire un quadro d’insieme quanto più possibile completo, è necessario
distinguere tra sospensione a tempo indeterminato e sospensione a tempo determinato;
essendo diversa la natura giuridica da attribuire alle due ipotesi di sospensione.
Nel caso di sospensione a tempo indeterminato è prevalente la finalità di natura
cautelare e di tutela della sicurezza. Il nuovo codice della strada prevede
la sospensione della patente di guida a tempo determinato come sanzione accessoria
a sanzioni amministrative pecuniarie, e viene attuata, secondo la procedura
dell’arti-colo 218 codice della strada, con ordinanza del prefetto oppure a
sanzioni penali, e in tal caso è disposta dall’autorità giudiziaria con la sentenza
di condanna, alla quale viene data attuazione con i provvedimento del prefetto
emanati ai sensi degli articoli 222 e seguenti codice della strada
Le modifiche introdotte dal d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, incidono con particolare
rilievo sulla sospensione della patente di guida, suddividendone la competenza,
come accennato, tra uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c.
e prefetture, diversamente dalla precedente normativa che, attribuiva la competenza
al solo prefetto.
Come già evidenziato, nel codice della strada, la sospensione della patente
facapo a due disposizioni, cioè all’articolo 129, che ha carattere sostanziale,e
all’articolo 218, che ha carattere essenzialmente procedurale.
Attraverso tali disposizioni è possibile distinguere gli ambiti di applicabilità
del provvedimento di sospensione della patente che si verificano:
a) a seguito di un giudizio sanitario negativo in sede di conferma di validità
o di revisione della patente per la temporanea mancanza dei requisiti fisici
e psichici richiesti;
b) nei casi in cui la sospensione della patente costituisce sanzione amministrativa
accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di
fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna (art. 2, d.p.r. 19 aprile
1994 n. 575).
Le norme che è necessario esaminare sono gli articoli 126 e 128, relativi rispettivamente
alla durata e conferma di validità e alla revisione della patente e i numerosi
articoli che assegnano alla sospensione della patente o alla revoca la funzione
di rafforzare la sanzione principale.
Si tratta degli articoli: 6 “regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati”; 10 “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”;
117 “li-mitazioni nella guida”; 125 “validità delle patenti di guida”; 138 “veicoli
e conducenti delle forze armate”; 142 “limiti di velocità”; 143 “posizione dei
veicoli sulla carreggiata”; 145 “precedenza”; 147 “comportamento al passaggio
a livello”; 148 “sorpasso”; 149 “distanza di sicurezza fra veicoli”; 150 “incrocio
tra veicoli nei passaggi ingombrati e su strade di montagna”; 176 “comportamenti
durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”
e 179 “crono-tachigrafo”.
Oltre agli articoli 129 e 218 è necessario esaminare le disposizioni contenute
negli articoli 222 e 223, relativi rispettivamente all’applicazione della sospensione
della patente in caso di condanna penale per i reati di lesioni colpose e omicidio
colposo e all’applicazione in via provvisoria della stessa misura nei casi di
accertamento dei reati stessi o di altri reati, che la prevedano, come ad esempio:
circolare con veicolo che trasporta merci pericolose senza autorizzazione e
in violazione delle relative prescrizioni (art. 168 comma ottavo); guidare un
veicolo sotto l’influenza dell’alcol (art. 186 comma secondo); guidare un veicolo
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 comma quarto); darsi alla
fuga in caso di incidente con danno alle persone (art. 189 comma sesto); circolare
con veicolo sottoposto a sequestro (art. 213 comma quarto); circolare con veicolo
la cui carta di circolazione sia stata sospesa (art. 217 comma sesto).
Con le norme modificatrici del d.p.r. 19 aprile 1994 n. 595, viene stabilito
che:
a) è di competenza dell’ufficio provinciale della direzione generale della
m.c.t.c. l’adozione del provvedimento di sospensione della patente nel caso
sia espresso un giudizio sanitario negativo, a seguito di richiesta di conferma
di validità o revisione della patente, per la temporanea perdita dei prescritti
requisiti fisici e psichici (artt. 126 e 128 codice della strada);
b) è di competenza del prefetto l’adozione del provvedimento di sospensione
della patente quando tale misura costituisce sanzione amministrativa accessoria
nei casi sopra indicate di commissione di illeciti amministrativi, di sentenza
penale di condanna, di fatti costituenti reato (artt. 129, 218, 222 e 223 codice
della strada).
Nel primo caso (art. 129 comma secondo), la patente è sospesa a tempo indeterminato
fino a quando l’interessato non produca certificato della commissione medica
locale attestante il recupero dei requisiti. Nel secondo caso la sospensione
è a tempo determinato disposta, per un periodo preciso secondo il termine stabilito
dal prefetto entro i limiti previsti dalla norma violata.
Alla luce di quanto sopra esposto si evidenziano ora alcune anomalie.
L’articolo 129, primo comma, circoscrive l’adozione di provvedimenti di sospensione
a tempo determinato da parte del prefetto alle “violazione di una delle norme
di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del codice della strada”.
Nel nuovo codice della strada sono però presenti anche altre norme, pur se non
inserite nelle norme di comportamento, che prevedono, in caso di violazione,
l’applicabilità del provvedimento di sospensione a tempo determinato della patente
di guida, come sanzione amministrativa accessoria; sono le sanzioni previste
dagli articoli: 6 “regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”;
10 “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”; 117 “limitazioni
nella guida”; 125 “validità delle patenti di guida”; 138 “veicoli e conducenti
delle forze armate”.
Non rientrando questi casi nello schema previsto dall’articolo 129, primo comma,
è necessario stabilire quale disposizione è applicabile nel verificarsi delle
violazione degli articoli relativi, ai fini dell’emissione del provvedimento
di sospensione della patente. Le disposizioni sono quelle previste dall’articolo
218 che prevede l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione a tempo determinato, considerata sotto gli aspetti procedurali che
vi ineriscono, senza le limitazioni di cui all’articolo 129, primo comma. Non
si capisce la ragione di queste discrasie esistenti fra le varie norme.
Altra anomalia riguarda l’indicazione del prefetto competente ad emanare il
provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato.
L’articolo 129, terzo comma, attribuisce la competenza al prefetto del luogo
di residenza del titolare della patente, riserva al prefetto del luogo in cui
è stato commessa l’infrazione l’adozione del provvedimento, nel caso di conducente
straniero.
L’articolo 218 codice della strada assegna, invece, la competenza al prefetto
del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, senza fare distinzione fra conducente
italiano e straniero: “l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro alla prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi,
emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma,
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità
del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe
cagionare”. “Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine
di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte della
prefettura”.
L’articolo 223, prevede l’applicazione provvisoria della sospensione della patente
di guida in via preventiva, nel caso di commissione di un reato che la contempli,
e stabilisce che il prefetto preposto alla emanazione del provvedimento, sia
che si tratti dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo - come dal
primo e secondo comma dell’articolo medesimo - sia che si tratti di altri reati
- come dal terzo comma di esso - è quello del luogo della commessa violazione.
Ma anche la revoca della patente di guida può costituire, secondo le norme,
sanzione amministrativa accessoria, come previsto dall’articolo 218, comma sesto,
nel caso di circolazione abusiva con veicolo durante il periodo di sospensione
della patente; anche in tal caso l’articolo 219, che lo regola, assegna la competenza
ad emanare il provvedimento relativo al prefetto del luogo della commessa violazione.
Prima delle modifiche introdotte dal d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, gli articoli
129 e 218 concordavano nell’individuare la competenza del prefetto che aveva
rilasciato la patente di guida, il quale emanava l’ordinanza di sospensione
nel termine di quindici giorni a pena della restituzione del documento al suo
titolare. Le modifiche introdotte dal suddetto d.p.r. hanno creato uno stato
di conflitto che, oltre a comportare difficoltà sul piano operativo, sicuramente
creano notevole pregiudizio del diritto di difesa dei conducenti coinvolti.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente per mancanza dei requisiti
psicofisici (comma secondo, articolo 129 codice della strada), è ammesso ricorso
al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell’ordinan-za
stessa. Il ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento
del ministro è comunicato all’interessato ed ai competenti uffici della direzione
generale della m.c.t.c. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’inte-ressato.
Sanzione accessoria della sospensione
della patente (art. 218 codice della strada)
Nell’ipotesi in cui il codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia
che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione.
L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente
al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia
del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza
di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno
apportato, nonché‚ al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente
ufficio della direzione generale della m.c.t.c. Essa è iscritta sulla patente.
Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro.
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della
prefettura.
Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione
della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima
disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione
e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti
violazioni procede al ritiro della patente (art. 218, comma primo), indicando,
anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni
precedentemente disposte; successivamente, la invia, unitamente a copia del
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione.
Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente,
l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto,
che provvede a restituire la patente.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio
della direzione generale della m.c.t.c., che la iscrive nei propri registri.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell’articolo 205 codice della strada.
Le sanzioni riguardano chiunque, durante il periodo di sospensione della validità
della patente, circola abusivamente (sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire tremilioni a lire dodicimilioni, in precedenza era previsto
l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila).
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi e, in caso
di recidiva, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Sospensione della patente di guida
in caso di recidiva (art. 400 regolamento al codice della strada).
Per consentire la pratica applicazione della sanzione,
ai sensi dell’articolo 218, comma terzo, codice della strada, l’aumento della
durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni
della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della
revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio
provinciale della direzione generale della m.c.t.c. e presso ogni prefettura
è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del
titolare della patente di guida, i dati dell’ordinanza di sospensione della
patente, indicando il relativo periodo, nonché‚ gli estremi della violazione
e la data di emissione dell’ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi
di revoca della patente. La prefettura e l’ufficio provinciale della direzione
generale della m.c.t.c. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o
comunicata l’ordinanza di sospensione.
Nello schedario devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o
revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell’ambito territoriale
rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa
sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all’estero.
Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento
di reati(art. 222 codice della strada).
Qualora da una violazione delle norme
del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con
la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché‚
le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della
patente.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo
la sospensione è da due mesi a un anno.
Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro
il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva
per la prima violazione.
Ritiro della patente in conseguenza a
ipotesi di reato (art. 223 codice della strada)
Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste
le sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, commi secondo e terzo, l’agente
o l’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite
il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione.
Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio della
direzione generale della m.c.t.c.
Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della
direzione generale della m.c.t.c., che deve esprimere il parere entro quindici
giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi
di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida fino ad un massimo di un anno ed ordina all’intestatario
di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza,
presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all’ufficio della direzione generale della m.c.t.c.
Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente
od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e
la trasmette, unitamente al rapporto entro dieci giorni, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio della direzione generale della
m.c.t.c. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il
verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina
all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato
nei commi primo e terzo.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso al
ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza
stessa. Il ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento
del ministro è comunicato all’interessato ed ai competenti uffici della direzione
generale della m.c.t.c. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui all’articolo
223, comma terzo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205 codice
della strada
Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
(art. 224 codice della strada)
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento
del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa,
il prefetto, se è previsto dal codice della strada che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta
il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria
e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della direzione generale
della m.c.t.c.
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza
o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di
revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio della direzione generale
della m.c.t.c.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione
della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 codice della strada, nelle parti
compatibili.
L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna
non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma terzo, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza
di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio della direzione generale
della m.c.t.c. Essa è iscritta nella patente.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 31 marzo 1993 n. 69.
L’articolo 238, secondo comma, nuovo codice
della strada (d.l. n. 285 del 1992) stabilisce che le sanzioni amministrative
accessorie connesse all’accertamento di reati entrano in vigore dal 1° gennaio
1993. Tale norma si riferisce agli articoli 222 (sanzioni amministrative accessorie
all’accertamento dei reati) e seguenti, relativi ad interventi della direzione
generale m.c.t.c. e dei suoi uffici periferici.
In relazione a ciò, si dettano i criteri per l’espressione del parere tecnico
(art. 223) da parte degli uffici periferici con riguardo ad incidenti che
abbiano comportato lesioni (a terzi) lievi, gravi, gravissimi o mortali (artt.
582 - 583 - 589 cod. pen.).
Premesso anzitutto che la sospensione della patente conseguente a violazione
di norme di comportamento (artt. da 141 a 192) viene, con il nuovo codice,
disposta dal prefetto senza il parere degli uffici m.c.t.c., si fa notare
che nell’esprimere il parere di cui all’articolo 223 si dovrà fare riferimento
alle violazioni commesse, contravvenzionate o no, dal conducente responsabile
dell’incidente (si ripete con lesioni), come emerge dal verbale degli organi
di polizia.
Detto parere dovrà contenere una descrizione la più precisa possibile delle
modalità con cui si è verificato l’incidente, con l’indicazione delle responsabilità
per l’accaduto, ma non indicare il periodo di sospensione che verrà deciso
dal prefetto.
Se emerge la non responsabilità del conducente coinvolto, si dovrà esprimere
parere di non sospensione e ugualmente se esiste causa di forza maggiore;
mentre dovrà essere indicato l’eventuale concorso di altri, nonché l’incidenza
di cause mediate (relative all’ambiente) nella produzione del sinistro stradale
e delle cause immediate (relative al veicolo).
Sull’argomento, si ritiene inoltre necessario far presente quanto segue:
Le prefetture devono obbligatoriamente richiedere il parere tecnico, a pena
di nullità del provvedimento di sospensione, all’ufficio provinciale m.c.t.c.
del luogo ove è accaduto l’incidente, trasmettendo ogni atto utile (verbale
di accertamento di sinistro stradale contenente la prognosi, di violazione
di norme e altro) alla formulazione del parere stesso. L’assenza di tale documentazione
vanifica la richiesta che dovrà pertanto essere reiterata con la documentazione
necessaria e il relativo termine ricomincia a decorrere dal momento della
ricezione (art. 16 legge n. 241 del 1990). Detto parere deve essere inviato
di norma nel termine di quindici giorni dall’arrivo della richiesta. A tale
scopo e per ottenere una maggiore tempestività, le prefetture e gli uffici
provinciali sono invitati a corrispondere via fax, anche se successivamente
dovrà essere inviato supporto cartaceo. Tuttavia, se tale parere ritardi senza
apparente motivazione, sussiste ugualmente l’obbligo della prefettura di emettere
il provvedimento di sospensione, ricorrendo alle modalità di cui all’articolo
16 della legge n. 241 del 1990 che, in tal caso devono essere espressamente
richiamate nel provvedimento, a giustificazione della mancanza del prescritto
parere.
Con richiamo all’ultima parte del secondo comma articolo 223, si fa presente
che in caso di mancato ritiro immediato del documento di guida, la prefettura
dopo aver emessa ordinanza provvisoria, con le modalità previste, dovrà successivamente,
osservata la procedura riguardante la richiesta di parere, emettere nuova
ordinanza che annulli e surroghi la precedente.
A seguito della valutazione del fatto, potrà anche essere disposta la revisione
della patente, sia da parte degli uffici m.c.t.c. o dal prefetto, con riferimento
però, fino al 30 giugno 1993, all’articolo 89 codice del 1959, riferito all’articolo
236 nuovo codice, che rimanda l’applicazione dell’articolo 128 (revisione)
al 1° luglio prossimo. (vedi nota n. 3712/CA 128 del 17 febbraio 1993 inviata
anche al ministero dell’interno per conoscenza). Il ricorso gerarchico (improprio)
avverso i provvedimenti di sospensione è previsto dal comma quarto dell’articolo
223. Esso dovrà essere proposto entro venti giorni e deciso entro trenta giorni
dal ministro dei trasporti (termine da considerare ordinatorio). Della possibilità
di ricorso, dell’autorità a cui ricorrere e del termine di esso dovrà essere
data comunicazione dalla prefettura nel provvedimento di sospensione (d.p.r.
n. 1199 del 1971 articolo 1).
Ad ogni buon fine si ricorda la dizione da apporre in calce: “avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso in carta legale al ministro dei trasporti
- direzione generale m.c.t.c. - IV direzione centrale - div. 45 - via Caraci,
36 - 00157 Roma”.
Si fa presente tuttavia che, dopo la scadenza dei trenta giorni previsti per
la decisione, gli interessati, qualora non abbiano ricevuto notizia della
decisione stessa, hanno possibilità di adire il T.A.R. competente, con le
modalità di cui alla legge n. 1034 del 1971 avverso il silenzio rigetto formatosi.
Al ministero dell’interno, cui la presente è diretta per conoscenza, viene
contestualmente trasmessa per l’invio alle prefetture una tabella che preveda
la quantificazione del periodo di sospensione da disporre, in relazione al
tipo di incidente. Tale tabella è necessaria sia per uniformità di applicazione
sul territorio nazionale che per l’esame dell’eventuale ricorso gerarchico.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 1993 n. 10934/CA 223/AG.
Si dà riscontro alle osservazioni avanzate
dalla prefettura di Sondrio con riferimento alla circolare della direzione generale
n. 69 del 1993 di questo ministero ed alla conseguente n. 86 del 1993 del ministero
dell’interno (periodi di sospensione).
– 1. Tabella per la quantificazione del periodo di sospensione della patente
di guida. La prefettura nel lamentare la rigidità dei criteri previsti nella
tabella, fa presente che:
a) la gravità delle lesioni;
b) un eventuale concorso;
c) circostanze di fatto possono determinare un diverso giudizio di responsabilità
che troverebbe un ostacolo nella rigidità anzidetta. Al riguardo, si fa presente
che detta tabella (non poteva essere diversamente in relazione alle competenze
di questo ministero) ha carattere di proposta, riferita alle singole infrazioni
previste nei diversi articoli del codice della strada ed alle indicazioni, queste
si, rigide, contenute nell’articolo 222 comma secondo. Il prefetto, titolare
del potere interdittivo, può esprimere dunque autonomamente nell’ambito della
proposta (che peraltro si ricorda rappresenta la base dell’esame dei ricorsi
gerarchici rivolti a questo ministero) la valutazione del sinistro stradale
con riguardo alla gravità delle lesioni subite da terzi e alle modalità del
sinistro stesso. Comunque, per facilitare tale valutazione, si allega un chiarimento,
sempre propositivo, relativo all’eventuale concorso, o altro, connessi al verificarsi
dell’incidente (le pagine inviate sostituiscono la pag. 3 della tabella). Gli
uffici provinciali m.c.t.c. trovano il necessario riferimento al sesto capoverso
pag. 2, circolare della direzione generale n. 69 del 1993. Si approfitta dell’occasione,
alla luce della sentenza Tar Milano n. 195 del 23 aprile 1993, per modificare
quanto indicato nella tabella in relazione dell’articolo 176 codice della strada
e per suggerire alcuni principi generali, di cui si è ravvisata la necessità
in questa prima fase applicativa del codice della strada. Con riguardo alle
osservazioni avanzate, sembra peraltro necessario ricordare che i prefetti,
pur nella considerazione di quanto sopra esposto, devono tener presente che
l’attribuzione di responsabilità da essi effettuata con la sospensione della
patente ha natura cautelare e che il giudizio definitivo su tale responsabilità
e sulla pericolosità del conducente è e resta del giudice penale e che la valutazione
del fatto si basa quasi sempre su rapporti sommari, forniti dagli organi di
polizia stradale all’autorità amministrativa, mentre l’autorità giudiziaria
dispone di rapporti completi, possibilità di perizie, di testimonianze ed altro.
– 2. Parere dell’ufficio provinciale m.c.t.c. ed ordinanza provvisoria di
sospensione della patente in caso di omesso ritiro del documento di guida. La
prefettura di Sondrio contesta inoltre la interpretazione data da questo ministero
all’articolo 223, secondo comma, ritenendo non obbligatorio il parere degli
uffici provinciali m.c.t.c. per l’ipotesi in esso contemplata (ritiro non immediato
della patente).
Si fa, al riguardo, notare che si è scelta, tra quelle possibili, l’interpretazione
che da all’istituto della sospensione cautelare uguali garanzie di imparzialità
per l’utenza, rendendo uniforme l’iter procedurale, nelle ipotesi di ritiro
immediato o non del documento di guida. Peraltro si fa osservare che il comma
in discussione è stato soppresso con il d.lgs. di modifica del codice della
strada.
– 3. Fattispecie di mancato accertamento di infrazioni a carico dei conducenti
da parte degli agenti di polizia stradale in caso di incidenti stradali con
lesioni. Altra osservazione della stessa prefettura riguarda l’indicazione
data agli uffici provinciali m.c.t.c. di cui alla pagina due, quarto capoverso
della citata circolare: “nell’esprimere il parere ... si dovrà far riferimento
alle violazioni commesse, contravvenzionate o no ...”. Sostiene la prefettura
che l’assenza di contravvenzioni possa rappresentare la non responsabilità del
conducente coinvolto. Si fa presente al riguardo che con tale indicazione, si
è voluta adombrare le ipotesi (non infrequente) di rimando al giudice penale
da parte della polizia stradale dell’accertamento della violazione, o di non
esatta valutazione da parte della stessa polizia della dinamica del sinistro.
Il tutto, sembra dover ancora ricordare, va sempre inquadrato nell’ottica di
una sospensione cautelare. Si resta a disposizione per altri chiarimenti. Per
il ministero dell’interno, cui la presente è inviata per conoscenza, si fa notare
che soltanto in relazione all’urgenza di modificare nel più breve tempo possibile
l’interpretazione non corretta - data a suo tempo, con la tabella di proposta
dei criteri di sospensione, all’articolo 176 cod. strad. - si è ritenuto opportuno
inviare la presente nota direttamente a tutte le prefetture, fatto salvo naturalmente
l’avviso di codesto ministero medesimo.
ALLEGATO
Sostituisce la tabella allegata alla circolare
del ministero dell’interno n. 86 prot. n. M/2413 del 14 maggio 1993.
Criteri per la sospensione della patente di guida.
Articoli 222 e seguenti.
Articolo codice |
Comma |
Lesioni mortali |
gravissime o gravi |
lievi |
|
mesi |
mesi |
mesi |
||
|
articolo 176 |
diciassettesimo |
12 |
6 |
3 |
|
|
ventesimo/primo b), c) e d) |
12 |
6 |
3 |
|
|
diciannovesimo |
11 |
5 e 15 giorni |
2 e 15 giorni |
|
|
diciottesimo |
10 |
5 |
2 |
|
|
ventunesimo |
9 |
4 |
1 |
|
articolo 177 |
quarto |
9 |
4 |
2 |
|
|
quinto |
6 |
3 |
1 |
|
articolo 186 |
|
12 |
6 |
3 |
|
articolo 187 |
|
12 |
6 |
3 |
|
articolo 188 |
quarto |
9 |
4 |
2 |
|
|
quinto |
6 |
3 |
1 |
|
articolo 191 |
quarto |
9 |
4 |
2 |
|
articolo 192 |
sesto e settimo |
9 |
4 |
2 |
La sospensione patente deve essere disposta soltanto per lesioni a terzi, mai
per lesioni al conducente responsabile del sinistro.
In caso di più violazioni commesse in relazione all’incidente da sanzionare,
non dovrà procedersi al cumulo delle sospensioni, ma applicare la sospensione
più lunga prevista dai sopracitati criteri con riguardo alle norme violate.
Per il concorso di altri nella causazione del sinistro, si può detrarre da uno
a sei mesi, per la causa mediata (relativa a situazioni ambientali), da uno
a tre mesi, mentre è possibile valutare un aumento di giorni quindici per cause
immediate (relative alla deficiente manutenzione del veicolo), sempre entro
i minimi e massimi previsti dall’articolo 222.
Il periodo di sospensione disposto dal giudice,
a seguito di condanna irrevocabile, dovrà essere scomputato dal periodo di sospensione
cautelare disposto dal prefetto per lo stesso evento.
Per le violazioni costituenti reato, commesse fino alla data del 1° ottobre
1993 (d.lgs. n. 360 di modifica del codice della strada) il prefetto, per disporre
la sospensione dovrà attendere l’accerta-mento giudiziale (art. 224).
Le indicazioni relative agli articoli 176, 186 e 187 contenute nella tabella
vanno riferite soltanto alle ipotesi connesse all’articolo 222 (incidente con
lesioni).
Circolare ministero dell’interno 18
maggio 1994 n. 132
Diverse prefetture hanno interpellato questo
ministero per conoscere quali eventuali provvedimenti siano tenute ad assumere
nell’ipotesi in cui, dopo l’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione
provvisoria della patente di guida ai sensi dell’articolo 223 del nuovo codice
della strada, l’autorità giudiziaria, definendo il relativo procedimento penale
con il cosiddetto patteggiamento, ometta di applicare la sanzione amministrativa
della sospensione del documento di guida.
Sulla questione l’avvocatura generale dello stato - acquisito il conforme
parere del comitato consultivo di cui all’articolo 25, legge 3 aprile 1979
n. 103 - si è espressa nei termini che di seguito si riportano integralmente
per comodità di lettura di codeste prefetture. “Il nuovo codice della strada
ha espressamente qualificato il ritiro o la sospensione della patente come
sanzione amministrativa, espressione quindi di un ruolo di supplenza del giudice
penale nei confronti della pubblica amministrazione nei casi in cui dalla
violazione delle norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona.
In tali ipotesi è prevista da parte del prefetto, sentita la direzione generale
della m.c.t.c., la sospensione provvisoria della validità della patente fino
al massimo di un anno; avverso il provvedimento è ammesso, nei venti giorni,
ricorso al ministero dei trasporti (art. 223, commi secondo e quarto, nuovo
codice della strada). Quando la sentenza o il decreto penale di condanna sono
irrevocabili, il prefetto adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita
dall’autorità giudiziaria (art. 224, comma primo, nuovo codice della strada).
La estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione della
sanzione amministrativa, mentre l’estinzione per altra causa autorizza il
prefetto a valutare l’applicazione della sanzione amministrativa come nei
casi in cui non si siano verificati danni alla persona (art. 224, comma terzo,
nuovo codice della strada).
In caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto è tenuto
alla restituzione della patente (art. 224, comma quarto, nuovo codice della
strada).
Nel caso del cosiddetto patteggiamento, ci si trova in presenza di una sentenza
di condanna. In tal senso, si è ormai consolidata la giurisprudenza sulla natura
della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen..
Da ciò discende che, dato il tenore dell’articolo 222 codice della strada, la
sanzione amministrativa della sospensione della patente è per il giudice un
provvedimento dovuto e conseguenziale alla sentenza di condanna, senza alcuna
discrezionalità, per cui sulla sospensione non vi è disponibilità delle parti
in sede di patteggiamento.
Trattandosi di sanzione amministrativa conseguenziale a sentenza di condanna
(ancorché a seguito di patteggiamento) il pubblico ministero ha più volte impugnato
in cassazione la sentenza del giudice di merito che abbia omesso di disporre
la sanzione.
In relazione ad altra sanzione amministrativa, non avendo il giudice in sede
di patteggiamento disposto detta sanzione (nella specie: demolizione dell’immobile),
l’interessato chiedeva al pubblico ministero la revoca della misura cautelare
adottata (sequestro), ma il pubblico ministero rigettava l’istanza, per cui
ritornata la causa al giudice della sentenza, questi ribadiva la pena patteggiata
e ordinava la demolizione dell’immobile sequestrato.
Non sembra pertanto possa tranquillamente affermarsi che una misura cautelare
e provvisoria venga a caducarsi qualora il giudice che deve emettere il provvedimento
definitivo ometta di pronunziarsi. Oltretutto, con riferimento specifico alla
sospensione della patente, è poi da osservarsi che alla restituzione della
patente il prefetto è tenuto “nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento”
(art. 224, comma quarto, codice della strada), per cui sorgerebbe il problema
di estendere la restituzione a casi non previsti dalla legge. In conclusione,
appare quindi più
opportuno ritenere che, in mancanza di iniziativa delle parti del procedimento
penale (pubblico ministero e imputato), il provvedimento di sospensione provvisoria
manterrà la sua efficacia per il tempo ivi previsto, fino a quando non verrà
sostituito, come prevede la legge, da una pronuncia del giudice penale che
ne stabilisca la misura”.
Tanto si porta a conoscenza delle signorie loro con preghiera di volersi adeguare
all’orientamento espresso dall’avvocatura generale dello stato in ordine alla
applicazione delle norme del nuovo codice della strada di cui trattasi.
Circolare ministero dell’interno 20 marzo 1996 n. M/2413.
1. Nella fase di prima applicazione del nuovo
codice della strada, da parte di alcune prefetture sono stati manifestati
dubbi in ordine ai presupposti che legittimano il provvedimento di sospensione
della patente di guida nelle ipotesi di sinistro stradale prefigurate dagli
articoli 222, 223, commi primo e secondo, nonché in ordine alla corretta configurazione
del relativo procedimento, nel caso di lesione personale colposa perseguibile,
ai sensi dell’articolo 590 del codice penale, a querela della persona offesa.
In particolare, sono stati posti i seguenti quesiti: - se il provvedimento
di sospensione della patente debba essere adottato indipendentemente dalla
preventiva presentazione della querela, ovvero resti subordinato al concretizzarsi
della condizione di procedibilità dell’azione penale; in caso di soluzione
del primo quesito favorevole all’autonomia del provvedimento sospensivo rispetto
all’atto della querela, quali iniziative l’organo prefettizio, che abbia disposto
la sospensione provvisoria della patente, sia tenuto ad assumere nell’ipotesi
in cui, decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 124
cod. pen., diventi certo e irreversibile l’effetto preclusivo dell’esercizio
dell’azione penale conseguente alla mancata presentazione della querela; se
la remissione della querela comporti o meno l’obbligo per il prefetto di revocare
il provvedimento di sospensione già assunto.
2. La risposta ai quesiti come sopra formulati richiede la preventiva evidenziazione
dei mutamenti di impostazione che si sono registrati nel passaggio dalla disciplina
del vecchio codice a quella dell’attuale.
La sospensione della patente a seguito di sinistro stradale era configurabile
- secondo i prevalenti indirizzi giurisprudenziali formatisi nell’applicazione
dell’artico-lo 91 del codice del 1959 - come pena accessoria (fatta salva
la competenza del prefetto ad applicare la misura in via cautelare, a tutela
della sicurezza stradale), cosicché essa seguiva pedissequamente le sorti
del reato, con la conseguenza che la estinzione di quest’ultimo (remissione
della querela) o la sua improcedibilità (mancata presentazione nei termini
della querela) imponevano la revoca del provvedimento prefettizio di provvisoria
applicazione della misura. In termini coerenti con tale impostazione si era
pronunciato il ministero dei trasporti, d’intesa con il ministero di grazia
e giustizia, con la circolare n. 3661/CA91/A/GA053 del 18 giugno 1982 diretta
ai prefetti.
Mutando indirizzo, il nuovo codice della strada ha configurato come sanzione
amministrativa la sospensione della patente, affidandone in via ordinaria
l’applica-zione al giudice chiamato a conoscere del reato, ma in pari tempo
affermandone la estraneità dal sistema delle sanzioni penali e, quindi, la
sua applicabilità da parte dell’autorità amministrativa nel caso di assenza
dei presupposti per l’intervento del giudice. Sono intuibili le ragioni per
le quali un mutamento di indirizzo così profondamente innovativo, unitamente
ad una formulazione non sufficientemente esplicita della lettera della norma,
abbia potuto determinare incertezze nella prima fase applicativa del nuovo
codice della strada.
La suggestione del preesistente sistema ha continuato a condizionare l’operatività
degli uffici. Anche questa amministrazione, in sede di risposta a quesiti sullo
specifico profilo, ha avallato la obbligatorietà della revoca della sospensione
della patente nel caso di mancata presentazione nei termini della querela o
di sua rimessione.
3. Pur tuttavia, persistendo un quadro di disomogeneità applicativa, si è
accresciuta l’esigenza di pervenire ad un indirizzo univoco in materia.
Ciò ha indotto le amministrazioni interessate (ministero dell’interno, sotto
il profilo della competenza dei prefetti; ministero dei trasporti, sotto il
profilo della competenza a conoscere dei ricorsi amministrativi in materia;
ministero di grazia e giustizia, per il profilo penale) ad esaminare congiuntamente
il problema ed a risolverlo nei termini che si illustrano, sulla base delle
seguenti considerazioni.
a) Occorre innanzitutto tenere conto che la presentazione della querela
integra una condizione di procedibilità dell’azione penale, non potendo “la
sussistenza della fattispecie criminosa essere fatta dipendere da valutazioni
libere o discrezionali di terzi”.
Ne consegue che, avendo l’articolo 223 fatto esclusivo riferimento alle “ipotesi
di reato” di lesione personale senza alludere alla loro procedibilità, sembra
corretto ritenere che il presupposto del provvedimento interdittivo del prefetto
sia da identificare nella mera rilevazione dell’evento lesivo in quanto tale,
a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale
penale.
b) Come detto, le sanzioni accessorie, nel nuovo codice, hanno natura
esclusivamente “amministrativa” e, perciò, mantengono integra la propria autonomia
ordinamentale.
Ne consegue che la vis actractiva che normalmente il giudizio penale
esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa
connessa al reato viene meno se “il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”.
L’applicazione di tale principio generale comporta che, in quest’ultimo caso,
l’autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell’illecito amministrativo
e applicare autonomamente la relativa sanzione (art. 221, comma secondo, codice
della strada).
c) Tale principio generale trova, poi, specifica regolamentazione, per
quel che concerne la sospensione della patente, nel comma terzo dell’articolo
224, secondo il quale, “nel caso di estinzione del reato” per causa diversa
dalla morte dell’imputa-to, “il prefetto procede all’accertamento della sussistenza
o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”.
Per quanto la norma alluda testualmente soltanto alla ipotesi della estinzione
del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità,
supplisce l’inequivocabile disposizione del comma secondo dell’articolo 221
che, come detto, incardina la competenza sanzionatoria dell’autorità amministrativa
anche su questo secondo presupposto.
d) Ulteriore conferma dell’autonomia della sanzione amministrativa accessoria
rispetto a quella penale è data dall’ultimo periodo del comma terzo dello stesso
articolo 224, laddove si afferma che la estinzione della pena successiva alla
condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria,
nel senso che questa si applica anche quando la prima si è estinta.
4. Le considerazioni testè svolte secondo il giudizio di questa direzione
generale, che trova concordi i competenti uffici dei ministeri di grazia e
giustizia e dei trasporti - offrono un quadro di riferimento sufficiente a
fondare nei seguenti termini le risposte ai quesiti in premessa formulati.
a) L’adozione del provvedimento di sospensione della patente prescinde
da ogni verifica sulla avvenuta presentazione o meno della querela, evento che
appare del tutto ininfluente ai suoi fini.
Pertanto, i presupposti ai quali resta subordinata la adozione del provvedimento
sono soltanto i seguenti: - che vi sia stato un sinistro stradale che abbia
provocato danni riconducibili alla fattispecie della lesione personale prevista
dall’articolo 590 cod. pen.; - che, sulla base del rapporto degli organi accertatori
ed acquisito il parere dell’ufficio della m.c.t.c., emerga la sussistenza
di “fondati elementi di evidente responsabilità” a carico dell’autore del
sinistro.
b) Ove si verta in ipotesi di lesione personale colposa perseguibile
a querela della persona offesa, la decorrenza del termine per la presentazione
della querela senza che la stessa sia presentata, non impegna il prefetto, che
abbia anteriormente disposto la provvisoria sospensione, ai sensi del comma
secondo dell’articolo 223 cod. strad., ad adottare alcun atto di revoca
del provvedimento.
In tale fattispecie, egli si può limitare a mantenere ferma la sospensione
in forza di quanto disposto dal secondo periodo del comma terzodell’articolo
224.
Ove l’interessato richieda la restituzione del documento adducendo la mancata
presentazione della querela, il prefetto respinge l’istanza - ove non siano
emersi elementi per una diversa valutazione della responsabilità - confermando,
ai seensi della norma da ultimo citata,, la sospensione già disposssta in
via provvisoria.
– c) Conseguentemente a quanto argomentato sub lettera b) che precede,
nel caso di remissione delle querela, il prefetto mantiene fermo il provvedimento
adottato e respinge l’istanza di restituzione del documento abilittativo con
atto confermativo della misura interdittiva adottata in via provvisoria.
Parere avvocatura generale dello stato 6 giugno 1998 prot. n. 10609/CA218AG.
Articolo 218, comma sesto, d.lgs. n. 285 del 1992. Circolazione con patente sospesa. Sospensione ex articolo 223, comma terzo. Revoca patente.
L’articolo 224 comma terzo cod. strad. , stabilisce
che l’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna
non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Si è posto pertanto il quesito degli effetti della intervenuta riabilitazione.
Poiché, ai sensi dell’articolo 178 cod. pen., la riabilitazione estingue le
pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la
legge disponga altrimenti, si discute se il citato articolo 224 comma terzocodice
della strada rappresenti una disposizione derogatoria a tale principio.
L’interpretazione strettamente letterale deporrebbe in tal senso, rientrando
la riabilitazione tra le cause estintive della pena (capo II del titolo VI
libro I cod. pen.).
Tuttavia il criterio di applicazione teleologica, previsto dall’articolo 12
preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale
nel caso in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione
di legge risulti incompatibile con iI sistema normativo.
Nello stesso codice stradale, l’articolo 120, così come modificato dall’articolo
5 d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, stabilisce infatti che la patente di guida
è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali professionali o per tendenza
e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale
o a misure di prevenzione … fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
La intervenuta riabilitazione della condanna, si estende quindi anche alla
sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
L’interpretazione logico - sistematica induce perciò a ritenere che l’espressione
generica di cui alI’articolo 224 comma terzo estinzione della pena non possa
ritenersi includere anche la riabilitazione, ma solo le altre cause di estinzione
della pena (decorso del tempo, indulto, grazia) intervenute prima della riabilitazione.
Diversamente opinando, si arriverebbe alla assurda conseguenza che sarebbe
legittimato a conseguire per la prima volta la patente la persona riabilitata,
già condannata per qualsiasi reato (delitto o contravvenzione), in quanto,
non essendo in possesso della patente quando ha commesso il reato, non è stato
destinatario di una sanzione amministrativa; non potrebbero riottenere la
patente invece coloro che, possedendo la patente al momento del commesso reato,
figurano destinatari di sanzione amministrativa accessoria.
E ciò in armonia con l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui iI venir
meno degli effetti della condanna produce efficacia liberatoria non solo nel
campo del diritto penale, bensì anche in ogni rapporto di natura civile, amministrativa
eccetera, nell’ambito del quali la legge faccia derivare conseguenze di carattere
sanzionatorio. Da siffatto orientamento giurisprudenziale questa avvocatura
generale (cons. 5828/96-349 ed in particolare cons. 9675/96-105 con riferimento
all’articolo 5 comma secondo legge 7 marzo 1986 n. 65 sulla qualifica di agente
di pubblica sicurezza) aveva tratto le conclusioni che la riabilitazione, nei
confronti del soggetto che ne fruisce, produce efficacia liberatoria completa
con estinzione delle conseguenze negative anche in campi estranei a quello propriamente
penale. In altra occasione questa avvocatura generale (cons. 4101/91) osservava
come non basta il silenzio del legislatore sulle conseguenze della riabilitazione
per escluderne la operatività, essendo al contrario necessaria un’espressa previsione
contraria.
Sulla base dei sopraesposti criteri, l’espressione “estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria”, va letta nel senso che la intervenuta
riabilitazione non vale alla restituzione automatica della patente (ex art.
224 comma quarto), ma vale solo a rimuovere l’ostacolo del commesso reato
al rilascio ex novo della patente sempreché ne sussistano tutti gli
altri requisiti.
Dato il carattere di massima della questione, su di essa è stato sentito il
comitato consultivo che si è espresso in conformità.
Casi in cui è disposta la sospensione della patente di guida.
Casi in cui è disposta immediatamente.
Casi di sospensione della patente come conseguenza immediata e diretta di una violazione amministrativa:
– articolo 6, comma dodicesimo (sospensione da
uno a quattro mesi): circolare alla guida di un veicolo adibito al trasporto
di cose non ottemperando ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati dal prefetto, disposti in genere per i giorni festivi; articolo
6, comma quindicesimo (sospensione da due a sei mesi): proseguire il viaggio
nonostante l’intimazione sul verbale alla sospensione della circolazione;
– articolo 10, comma ventiquattresimo (commi
diciottesimo, diciannovesimo, ventunesimo e ventiduesimo) (sospensione da
quindici a sessanta giorni): effettuare un trasporto eccezionale o circolare
con un veicolo eccezionale; senza autorizzazione, perché mai rilasciata o
scaduta, manomes sa, contraffatta, riferita ad altro veicolo o mancante dell’annotazione
del giorno e dell’ora di inizio del viaggio (art. 10, comma diciottesimo);
o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione (art. 10, comma diciannovesimo);
adibire un mezzo d’opera ad un uso diverso da quello stabilito, (art. 10,
comma ventunesimo); circolare con un mezzo d’opera in eccedenza dei limiti
di massa su strade non percorribili (art. 10, comma ventiduesimo); articolo
10, comma venticinquesimo (sospensione da uno a tre mesi): proseguire il viaggio
nonostante intimazione sul verbale della sospensione della circolazione.
– articolo 62, comma settimo (sospensione da quindici a sessanta giorni):
eccedenza dei limiti di massa senza autorizzazione; articolo 62, comma settimo
(sospensione da uno a tre mesi): proseguire il viaggio nonostante intimazione
sospensione circolazione; articolo 104, comma tredicesimo (sospensione da
quindici a sessanta giorni): circolare con macchina agricola eccezionale senza
autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni; circolare con macchina
agricola eccezionale senza osservare norme sul bloccaggio degli attrezzi,
eccetera.
– articolo 104, comma tredicesimo (sospensione da uno a tre mesi): proseguire
il viaggio nonostante intimazione sospensione circolazione.
– articolo 114, comma settimo (sospensione da quindici a sessanta giorni):
come precedente articolo104 applicato alle macchine operatrici; articolo 114,
comma settimo (sospensione da uno a tre mesi): come precedente articolo 104
applicato alle macchine operatrici.
– articolo 117, comma quinto (sospensione da due a otto mesi): circolare alla
guida di un motociclo avente prestazioni superiori a quelle indicate (art.
117 comma primo) senza avere i prescritti requisiti di età e di esperienza;
circolare alla guida di un autoveicolo superando i limiti di velocità indicati
(art. 117 comma secondo).
– articolo 125, comma quinto (sospensione da uno a sei mesi): guidare un veicolo
con una patente diversa da quella richiesta; come titolare di patente speciale
A, B, C, guidare un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato
alla minorazione.
– articolo 138 comma dodicesimo (sospensione da uno a sei mesi): guida di
veicolo civile con patente militare (la patente è sospesa dall’autorità che
l’ha rilasciata).
– articolo 142, comma nono (sospensione da uno a tre mesi): superare di oltre
quaranta chilometri orari i limiti massimi di velocità; nel caso di patente
conseguita da meno di tre anni (sospensione da tre a sei mesi)
– articolo 143, comma dodicesimo (sospensione da uno a tre mesi; in caso di
recidiva da due a sei mesi) Circolare contromano in corrispondenza di curve,
dossi e tratti con scarsa visibilità o quando la strada è divisa in carreggiate
separate.
– articolo 168, comma ottavo (sospensione da due a sei mesi): trasportare
merci pericolose senza autorizzazione o in violazione dalle sue prescrizioni
o di decreti ministeriali; articolo 168, comma nono (sospensione da
uno a quattro mesi): non rispettare le prescrizioni ministeriali o le condizioni
di trasporto.
– articolo 176, comma ventiduesimo (comma primo, lettere c e
d) (sospensione da due a sei mesi): in autostrade, strade extraurbane principali
e nelle loro pertinenze: circolare nella corsia per la sosta di emergenza,
salvo che per fermarsi o ripartire; circolare nelle corsie di variazione di
velocità salvo che per entrare o uscire dalla carreggiata; articolo 176, comma
ventiduesimo (comma primo, lettera a) (sospensione da sei a ventiquattro mesi):
invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico o percorrere
tratti di carreggiata in senso opposto a quello consentito.
– articolo 179, comma nono (sospensione da quindici giorni a tre mesi): guidare
un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, se prescritto; guidare un autoveicolo
munito di cronotachigrafo non regolamentare o non funzionante; non inserire
il foglio di registrazione del cronotachigrafo.
– articolo 186, comma secondo (sospensione da sedici giorni a tre mesi): guidare
in stato di ebbrezza causato dall’uso di bevanda alcooliche.
– articolo 187, comma quarto (sospensione da quindici giorni a tre mesi):
guidare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
– articolo 189 comma sesto (sospensione da tre a dodici mesi): fuga in caso
di incidente con danni alle persone comunque riconducibile al comportamento
del conducente.
– articolo 213, comma quarto (sospensione da uno a tre mesi): circolare con
veicolo sottoposto a sequestro.
– articolo 217, comma sesto (sospensione da tre a dodici mesi): circolare
abusivamente con un veicolo di cui è stata sospesa la carta di circolazione.
– articolo 145, comma undicesimo (sospensione
da uno a tre mesi): non dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra
se non previsto diversamente; non dare la precedenza ai veicoli circolanti
su rotaia; non fermarsi e/o non dare la precedenza in presenza di apposito
cartello; non arrestarsi e non dare la precedenza uscendo da luogo non soggetto
a pubblico passaggio; impegnare una intersezione quando non si ha la possibilità
di proseguire, bloccando così il transito dei veicoli provenienti da altre
direzioni; non arrestarsi e non dare la precedenza negli sbocchi su strada
di sentieri, mulattiere e piste ciclabili.
– articolo 147, comma sesto (sospensione da uno a tre mesi): non usare la
massima prudenza (e in particolare non regolare la velocità) nell’approssimarsi
a un passaggio a livello; attraversare un passaggio a livello con barriere
o semibarriere chiuse o in procinto di chiudersi; attraversare un passaggio
a livello quando sono in funzione i dispositivi di segnalazione; attraversare
un passaggio a livello privo di barriere senza assicurarsi che nessun treno
sia in vista; ingombrare un passaggio a livello, anche se per arresto forzato
del veicolo, senza fare il possibile per evitare pericoli alle persone.
– articolo 148, comma sedicesimo (sospensione da uno a tre mesi): sorpassare
a destra tram o filobus fermi per la salita e la discesa dei passeggeri quando
non esiste l’isola salvagente; sorpassare in prossimità di curve, dossi e
tratti con scarsa visibilità quando non è consentito; sorpassare, spostandosi
nella carreggiata destinata al senso opposto di marcia, un veicolo che ne
stia sorpassando un altro, o superare veicoli fermi o in lento movimento ai
passaggi a livello, ai semafori o in casi di congestione del traffico; sorpassare
in prossimità o in corrispondenza di intersezioni o di passaggi a livello
senza barriere quando non è consentito; sorpassare un veicolo che si sia arrestato
o abbia rallentato per consentire l’attraversamento dei pedoni sulle apposite
strisce pedonali; articolo 148 commi quattordicesimo e sedicesimo (sospensione
da due a sei mesi): sorpassare con veicoli di massa superiore a 3,5 t nei
casi sopraddetti e in quelli vietati dall’apposito segnale.
– articolo 149, comma quinto (sospensione da uno a tre mesi): violare le norme
sulla distanza di sicurezza provocando un incidente con danni ai veicoli da
determinarne la revisione ai sensi dell’articolo 80.
– articolo 150, comma quinto (sospensione da uno a tre mesi): violare le norme
relative alla circolazione nei passaggi stretti ed ingombrati provocando un
incidente con danni ai veicoli da determinarne la revisione ai sensi dell’articolo
80.
Reati ai quali consegue la sanzione accessoria
della sospensione
della patente di guida:
– articolo 168, comma ottavo (sospensione
da due a sei mesi): trasportare merci pericolose senza autorizzazione (art.
168).
– articolo 176, comma ventiduesimo (sospensione da sei a ventiquattro mesi):
invertire il senso di marcia in autostrada, o attraversare lo sparti traffico,
o percorrere tratti di carreggiata in senso opposto a quello consentito.
– articolo 186, comma secondo (sospensione da quindici giorni a tre mesi;
più violazioni in un anno da uno a sei mesi): guidare in stato di ebbrezza
in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche (art. 186);
– articolo 187, comma quarto (sospensione da quindici giorni a tre mesi; più
violazioni in un anno da uno a sei mesi): guidare in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
– articolo189, comma sesto (sospensione da tre a dodici mesi): fuga in caso
di incidente (art. 189).
– articolo 213, comma quarto (sospensione da uno a tre mesi): circolare con
veicolo sequestrato (art. 213).
– articolo 217, comma sesto (sospensione da tre a dodici mesi): circolare
con veicolo di cui è stata sospesa la carta di circolazione (art. 217).
Sospensione in caso di incidente stradale con
lesioni alle persone:
– articolo222, comma secondo (da quindici giorni a tre mesi): lesioni lievi(art. 582 cod. pen.); articolo 222, comma secondo (da uno a sei mesi): lesioni gravi o gravissime(art. 582 cod. pen.); articolo 222, comma secondo (da due a ventiquattro mesi): omicidio colposo.
Legge 8 luglio 1977 n. 484 (G.U. n. 214 del 6 agosto 1977)
Art. 1.
Il presidente della repubblica è autorizzato
a ratificare la convenzione €pea per la repressione delle infrazioni stradali,
con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione
di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all’articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
1, paragrafo 1, della predetta convenzione, lo stato italiano non invierà
agli stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottonotate ipotesi:
a) se la persona offesa residente in Italia si sia costituita parte
civile e tale costituzione non sia stata revocata; b) se ricorra uno
dei casi di connessione previsti dall’articolo 45 del vigente codice di procedura
penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1399, sempreché non
si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti
gli imputati; c) se, trattandosi di
reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l’imputato abbia in
Italia beni che costituiscano sufficiente garanzia per l’adempimento delle
obbligazioni di cui all’articolo 189 del vigente codice penale, approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398; d) se l’autorità giudiziaria
competente abbia già adottato il provvedimento che definisca il primo grado
di giudizio.
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della
predetta convenzione, lo stato italiano invierà agli stati contraenti la richiesta
di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria
o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano
garanzie per l’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 189 del
vigente codice penale.
Art. 5
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della
predetta convenzione, lo stato italiano darà corso alle richieste di esecuzione
di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario
o amministrativo se risulti:
1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato
rappresentato o assistito da un difensore;
2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello stato richiedente;
3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni
di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Lo stato italiano non darà in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle
ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell’articolo 9 della
convenzione.
Art. 6
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 della predetta convenzione,
le pene pecuniarie saranno assimilate ai fini del primo comma dell’articolo
136 del vigente codice penale, alla multa e all’ammenda secondo che l’infrazione,
per cui è stata pronunciata condanna nello stato richiedente, costituisca,
nello stato italiano, delitto o contravvenzione.
Art. 7
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 della predetta convenzione,
il ministero di grazia e giustizia provvederà alla traduzione in lingua italiana
delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri stati contraenti,
ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati
diretti agli altri stati contraenti.
Art. 8.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il ministero di grazia e giustizia
controllerà se le richieste dirette agli altri stati contraenti o da questi
provenienti, siano state formulate a norma dell’articolo 14 della convenzione
e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.
Art. 9
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta
convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese
processuali, espresse in valuta di uno degli stati contraenti, potrà pagare
l’ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana
al corso del cambio al giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero
delle spese processuali è pervenuta al ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Convenzione €pea per la repressione delle
infrazioni stradali
(G.U. n. 214 del 6 agosto 1977).
Gli stati membri del consiglio d’€pa firmatari
della presente convenzione,
considerando l’aumento del traffico stradale tra gli stati €pei e il pericolo
che deriva dalla violazione delle norme che garantiscono la sicurezza degli
utenti stradali;
considerando che l’obiettivo del consiglio d’€pa è quello di realizzare
una più stretta unione tra i suoi membri;
convinti della necessità della loro collaborazione per rendere più efficace
la repressione delle infrazioni stradali commesse sui loro territori,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I: principi fondamentali.
Art. 1
1. Qualora una persona residente abitualmente
sul territorio di una parte contraente abbia commesso un’infrazione stradale
sul territorio di un’altra parte contraente, lo stato in cui è stata commessa
l’infrazione potrà, o, se la sua legislazione interna glielo impone, dovrà
richiedere allo stato di residenza di iniziare un procedimento se non lo ha
iniziato lui stesso o se, avendolo iniziato, ritiene impossibile portarlo
fino alla decisione definitiva o all’esecuzione integrale della sanzione.
2. Qualora una sentenza o una decisione amministrativa diventi esecutiva nello
stato di infrazione, dopo che l’autore dell’infrazione sia stato in grado
di presentare la sua difesa, tale stato potrà domandare allo stato di residenza
di procedere all’esecuzione di tale sentenza o di tale decisione.
3. Lo stato di residenza darà seguito alla richiesta di procedimento o di
esecuzione alle condizioni fissate qui di seguito. Tuttavia, l’esecuzione
di decisioni rese in contumacia sarà facoltativa.
Art. 2
1. L’infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento
o di esecuzione prevista dall’articolo 1 dovrà essere punita sia dalla legislazione
dello stato d’infrazione che da quella dello stato di residenza.
2. Ai fini del procedimento o dell’esecuzione sarà applicabile la legislazione
dello stato di residenza, fermo restando che le uniche norme di circolazione
prese in considerazione saranno quelle in vigore nel luogo dell’infrazione.
Titolo II: procedimento nello stato di residenza.
Art. 3
Le autorità dello stato di residenza avranno la competenza di iniziare
un procedimento, su richiesta dello stato d’infrazione, per le infrazioni
stradali commesse sul territorio di tale stato.
Art. 4
Le autorità competenti dello stato di residenza esamineranno la richiesta
di procedimento che sarà stata loro inviata in applicazione degli articoli
1 e 2. Essi stabiliranno, in conformità alla loro legislazione, il seguito
da dare a tale richiesta.
Art. 5
1. Qualora lo stato d’infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento
prevista dall’articolo 1, non potrà più procedere contro l’autore dell’infrazione
né eseguire una decisione emessa contro quest’ultimo.
2. Potrà riprendere il procedimento o l’esecuzione: a) qualora lo stato di
residenza abbia informato lo stato d’infrazione che non darà seguito alla
richiesta; b) qualora, per motivi di cui è venuto a conoscenza successivamente
alla richiesta, abbia notificato allo stato di residenza il ritiro della sua
richiesta prima dello inizio della trattazione della causa di prima istanza
o prima della pronunzia di una decisione amministrativa nello stato di residenza.
Art. 6
1. Nella richiesta di procedimento verrà menzionata la data in cui
tale procedura è stata richiesta dall’autorità competente. Nello stato d’infrazione,
la prescrizione dell’azione verrà interrotta a tale data. Il termine di tale
prescrizione ricomincerà a decorrere interamente a partire dalla notifica
che non è stato iniziato alcun procedimento o che è stata ritirata la domanda
prevista dal paragrafo 2, comma a) e b) dell’articolo 5 e al massimo sei mesi
dopo la richiesta di procedimento.
2. Nello stato di residenza, il termine della prescrizione dell’azione decorrerà
a partire dalla ricezione della richiesta di procedimento.
Qualora in tale stato sia necessaria una querela della vittima per poter iniziare
un procedimento, il termine entro il quale tale querela deve essere presentata
inizierà a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di procedimento.
Art. 7
Gli atti redatti dalle autorità giudiziarie ed amministrative dello
stato d’infrazio-ne avranno, nello stato di residenza, lo stesso valore giuridico
come se fossero stati redatti dalle autorità di tale stato e viceversa.
Titolo III: esecuzione nello
stato di residenza.
Art. 8
Le autorità dello stato di residenza avranno competenza
ad eseguire, su richiesta dello stato d’infrazione, le decisioni previste
dal paragrafo 2 dell’articolo 1 della presente convenzione. L’esecuzione delle
decisioni avrà luogo secondo la legislazione dello stato di residenza, in
seguito a verifica dell’autenticità della richiesta e della sua conformità
con le disposizioni della presente convenzione. Lo stato di residenza sarà
competente in materia di sospensione condizionale della pena. Il diritto di
grazia potrà essere esercitato sia dallo stato di residenza che dallo stato
d’infrazione.
Art. 9
1. L’esecuzione nello stato di residenza non avrà luogo:
a) se l’autore dell’infrazione è stato oggetto di una decisione definitiva
per gli stessi fatti;
b) se la prescrizione della sanzione si è verificata secondo la legislazione
dello stato d’infrazione o di quella dello stato di residenza; c) se
l’autore dell’infrazione beneficia di un’amnistia o di un provvedimento di
grazia nello stato di residenza o nello stato d’infrazione.
2. Lo stato di residenza potrà rifiutare l’esecuzione:
a) se le autorità competenti di tale stato hanno deciso di non iniziare
un procedimento o di porre fine ai procedimenti iniziati per gli stessi fatti;
b) se i fatti che motivano la condanna sono oggetto di procedimenti in
tale stato;
c) nella misura in cui detto stato ritenga che tale esecuzione potrebbe
arrecare pregiudizio ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico
sarebbe incompatibile con i principi che regolano l’applicazione del suo diritto
penale, soprattutto se, data la sua età, l’autore dell’infrazione non avrebbe
potuto essere condannato in detto stato.
Art. 10
Se la richiesta prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 1 avrà per
oggetto l’esecuzione di una sanzione diversa dalla multa, lo stato di residenza
sostituirà, se sarà il caso, alla sanzione inflitta dallo stato d’infrazione
la sanzione prevista dalla legislazione dello stato di residenza per un’infrazione
analoga.
Tale sanzione corrisponderà per quanto possibile, per quanto concerne la sua
natura, a quella inflitta dalla sentenza che deve essere eseguita. Essa non
potrà né superare il massimo previsto dalla legge dello stato di residenza,
né essere più severa o avere una maggiore durata della sanzione emessa dallo
stato d’infrazione. Nello stabilire la sanzione le autorità competenti dello
stato di residenza potranno prendere in considerazione anche le modalità d’esecuzione
della sanzione applicata di solito in tale stato.
Art. 11
Qualora la richiesta di esecuzione abbia per oggetto il pagamento
di una multa, lo stato di residenza provvederà all’incasso della somma alle
condizioni previste dalla sua legislazione fino al raggiungimento del massimo
fissato da tale legislazione per un’infrazione analoga, o, in mancanza di
un massimo legale, fino al raggiungimento dell’ammontare della multa abitualmente
emessa nello stato di residenza per tale infrazione.
Art. 12
In caso di mancato pagamento della multa, lo stato di residenza applicherà,
su richiesta dello stato d’infrazione, le misure coercitive o sostitutive
previste dalla sua legislazione.
Lo stato di residenza potrà applicare una misura coercitiva o sostitutiva
prevista da una decisione pronunciata nello stato di infrazione e che comporta
la carcerazione soltanto se lo stato di infrazione lo richiede espressamente.
Art. 13
Lo stato d’infrazione non potrà più procedere ad alcuna misura di
esecuzione richiesta, a meno che lo stato di residenza non gli abbia notificato
un rifiuto o una impossibilità di esecuzione.
Titolo IV: disposizioni generali.
Art. 14
1. Le richieste previste dall’articolo 1 della presente convenzione
verranno formulate per iscritto.
2. Alla richiesta di procedimento verranno allegati l’originale e una copia
autenticata di tutti i processi verbali, diagrammi, fotografie ed ogni altro
documento che si riferisca all’infrazione, nonché una copia delle disposizioni
di legge applicabili nella fattispecie nello stato d’infrazione. Verranno
allegate anche le copie del certificato penale, delle disposizioni di legge
relative alla prescrizione, degli atti che l’hanno interrotta nonché l’indicazione
dei fatti interruttivi.
3. Alla richiesta di esecuzione verranno allegati l’originale o una copia
autentica della decisione il cui carattere esecutorio sarà certificato nelle
forme prescritte dalla legislazione dello stato d’infrazione. Se la decisione
di esecuzione ne sostituisce un’altra senza ripetere l’esposizione dei fatti,
verrà allegata una copia autentica della decisione che contiene tale disposizione.
Art. 15
1. La richiesta sarà inviata dal ministero della giustizia dello stato
d’infrazione al ministero della giustizia dello stato di residenza. La risposta
sarà trasmessa attraverso gli stessi canali.
2. Le comunicazioni necessarie all’applicazione della presente convenzione
verranno scambiate, sia attraverso i canali indicati nel paragrafo 1 del presente
articolo, sia direttamente tra le autorità delle parti contraenti.
3. In caso di urgenza, le comunicazioni previste al paragrafo 2 del presente
articolo potranno essere trasmesse tramite l’organizzazione internazionale
di polizia criminale (Interpol).
4. Ciascuna parte contraente potrà, con una dichiarazione inviata al segretario
generale del consiglio d’€pa, informare che intende derogare alle norme
relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 16
Se lo stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo
stato d’infrazione siano insufficienti per consentirgli di applicare la presente
convenzione, richiederà il necessario supplemento di informazioni e potrà
fissare una scadenza per l’ottenimento di tali informazioni.
Art. 17
Le parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che
forniscono in materia penale ai provvedimenti necessari all’esecuzione della
presente convenzione, in particolare alla trasmissione degli atti stabiliti
dall’autorità amministrativa e alle notifiche d’ingiunzione di pagamento,
provvedimento quest’ultimo che non è considerato come un provvedimento d’esecuzione.
Art. 18
Lo stato di residenza informerà subito lo stato d’infrazione del seguito
dato alle richieste di procedimento o di esecuzione. Gli invierà, in entrambi
i casi, un documento che certifica l’esecuzione della sanzione e inoltre,
in caso di procedimento, una copia autentica della sentenza definitiva.
Art. 19
1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo,
non verrà richiesta la traduzione delle richieste di procedimento e di esecuzione
dei documenti allegati, né la traduzione di qualunque altro documento relativo
all’applicazione della presente convenzione.
2. Ciascuna parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito
del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, con una
dichiarazione inviata al segretario generale del consiglio d’€pa, riservarsi
la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati le vengano inviati
accompagnati o da una traduzione nella propria lingua, o da una traduzione
in una delle lingue ufficiali del consiglio di €pa o in una delle lingue
che essa indicherà. Le altre parti contraenti potranno reclamare la reciprocità.
3. Il presente articolo non arreca pregiudizio alle disposizioni relative
alla traduzione delle domande e dei documenti allegati, contenuti negli accordi
o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore fra due o più parti contraenti.
Art. 20
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente convenzione
saranno dispensati da qualunque formalità di legalizzazione.
Art. 21
Il ricavato delle multe riscosse in seguito alle richieste di procedimento
o di esecuzione sarà acquisito dallo stato di residenza che ne disporrà a
suo piacimento.
Art. 22
Lo stato di residenza avrà la competenza a percepire, su richiesta
dello stato d’infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute
in tale stato.
Se esso procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo stato d’infrazione
soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.
Art. 23
Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello stato di
residenza non verranno rimborsate.
Titolo V: disposizioni finali.
Art. 24
Ai sensi della presente convenzione:
a) per “infrazione stradale” s’intende qualunque infrazione elencata nella
lista “Fondo comune d’infrazioni stradali” allegata alla presente convenzione;
b) per “stato d’infrazione” s’intende lo stato parte della presente convenzione
sul territorio del quale è stata commessa una infrazione stradale;
c) per “stato di residenza” s’intende lo stato parte della presente convenzione
nel quale risiede abitualmente l’autore dell’infrazione stradale;
d) per “norme di circolazione” s’intende qualunque disciplina che regoli
una delle voci dal n. 4 al n. 7 dell’allegato I alla presente convenzione denominata
“Fondo comune di infrazioni stradali”;
e) per “giudizio” s’intende ogni decisione emanata dalle autorità giudiziarie,
ivi comprese le ordinanze penali e le multe di conciliazione;
f) per “decisione amministrativa” s’intende ogni decisione pronunciata
in alcuni stati dalle autorità amministrative abilitate ad applicare le sanzioni
previste dalla legge per la repressione di alcune categorie di infrazioni stradali.
Art. 25
1. L’allegato I alla presente convenzione denominato “Fondo comune
di infrazioni stradali” è parte integrante della presente convenzione.
2. Ciascuna parte contraente potrà, in qualunque momento, con una notifica
inviata al segretario generale del consiglio d’€pa, indicare le infrazioni
in materia di circolazione stradale non previste nell’allegato I, e che essa
desidera sottoporre all’applicazione della presente convenzione, o quelle
previste nell’allegato I che essa desidera escludere da tale applicazione
nei suoi rapporti con le altre parti contraenti.
3. Qualora una parte contraente aggiunga nuove infrazioni alla lista contenuta
nell’allegato I alla presente convenzione, le altre parti contraenti notificheranno,
se del caso, la loro accettazione al segretario generale del consiglio d’€pa.
Tale aggiunta sarà loro opponibile tre mesi dopo detta notifica.
4. Qualora una parte contraente ritiri delle infrazioni che figurano nella
lista contenuta nell’allegato I alla presente convenzione, la notifica prevista
al paragrafo 2 del presente articolo avrà effetto, se viene presentata al
momento della firma della convenzione o del deposito dello strumento di ratifica,
di accettazione o di adesione, al momento dell’entrata in vigore della convenzione;
se viene presentata successivamente, tre mesi dopo il ricevimento di tale
notifica da parte del segretario generale del consiglio d’€pa. Qualsiasi
parte contraente potrà reclamare la reciprocità.
5. Una parte contraente potrà dichiarare che la sua legislazione interna la
obbliga a sottoporre all’approvazione dei suoi organi legislativi la notifica
prevista nei paragrafi 2 e 3. In questo caso, l’aggiunta alla lista prevista
dall’allegato I avrà effetto, per quanto riguarda tale parte, soltanto quando
essa avrà informato il segretario generale del consiglio d’€pa di aver
ottenuto tale approvazione.
Art. 26
La presente convenzione non limita la competenza dello stato di residenza
in materia di procedimento o di esecuzione che la sua legislazione interna
gli conferisce.
Art. 27
1. Se due o più parti contraenti stabiliscono le loro relazioni sulla
base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocità,
esse avranno la facoltà di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi
esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente
convenzione.
2. Le parti contraenti che verrebbero così ad escludere dalle loro relazioni
reciproche l’applicazione della presente convenzione, in conformità alle disposizioni
del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al segretario generale
del consiglio d’€pa.
Art. 28
Il comitato €peo per i problemi criminali del consiglio d’€pa
curerà per quanto sarà necessario la composizione amichevole di qualunque
difficoltà che potrebbe derivare dall’applicazione della convenzione.
Art. 29
1. La presente convenzione è aperta alla firma degli stati membri
del consiglio d’€pa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di
ratifica o di accettazione saranno depositati presso il segretario generale
del consiglio d’€pa.
2. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del
terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno stato firmatario che la
ratificherà o l’accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito
del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Art. 30
1. Dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, il comitato
dei ministri del consiglio d’€pa potrà invitare gli stati non membri del
consiglio ad aderire alla presente convenzione.
2. L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il segretario generale
del consiglio d’€pa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre
mesi dopo la data del suo deposito.
Art. 31
1. Ciascuna parte contraente può, al momento della firma o al momento
del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione,
indicare il territorio o i territori ai quali viene applicata la presente
convenzione.
2. Ciascuna parte contraente può, al momento del deposito del suo strumento
di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo,
estendere l’applicazione della presente convenzione, mediante una dichiarazione
indirizzata al segretario generale del consiglio d’€pa, a ogni altro territorio
indicato nella sua dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali
o per il quale essa è autorizzata ad assumere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere
ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione,
alle condizioni previste dall’articolo 33 della presente convenzione.
Art. 32
1. Ciascuna parte contraente può, al momento della firma o al momento
del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione,
dichiarare di volersi avvalere di una o più riserve che figurano all’allegato
II della presente convenzione.
2. Ciascuna parte contraente può ritirare, in tutto o in parte, una riserva
da essa formulata in virtù del precedente paragrafo, mediante una dichiarazione
indirizzata al segretario generale del consiglio d’€pa e che avrà effetto
dalla data della sua ricezione.
3. La parte contraente che ha formulato una riserva relativa ad una disposizione
della presente convenzione non può pretendere l’applicazione di detta disposizione
da parte di un’altra parte contraente; tuttavia essa può, se la riserva è
parziale o condizionale, pretendere la applicazione di detta disposizione
nella misura in cui essa l’ha accettata.
4. Ciascuna parte contraente potrà, al momento della firma della presente
convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione
o di adesione, mediante notifica indirizzata al segretario generale del consiglio
d’€pa, far sapere che essa considera la ratifica, l’accettazione o l’adesione
come comportante l’obbligo, in conformità con il diritto internazionale, di
adottare nella legislazione interna i provvedimenti necessari all’applicazione
della presente convenzione.
Art. 33
1. La presente convenzione rimarrà in vigore senza limiti di tempo.
2. Ciascuna parte contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare la
presente convenzione indirizzando una notifica al segretario generale del
consiglio d’€pa.
3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica
da parte del segretario generale.
Art. 34
Il segretario generale del consiglio d’€pa notificherà agli stati
membri del consiglio e a tutti gli stati che avranno aderito alla presente convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità
con l’articolo 29;
d) ogni dichiarazione e notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni
del paragrafo 4 dell’articolo 15; del paragrafo 2 dell’articolo 19; dei paragrafi
2, 3, 4 e 5 dell’articolo 25; del paragrafo 2 dell’articolo 27; e del paragrafo
4 dell’articolo 32;
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31;
f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo
1 dell’articolo 32;
g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni
del paragrafo 2 dell’articolo 32;
h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo
33 e la data in cui la denuncia avrà effetto.
Art. 35
La presente convenzione e le dichiarazioni e notifiche da essa autorizzate
verranno applicate soltanto alle infrazioni stradali commesse dopo la sua
entrata in vigore tra le parti contraenti interessate.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno
firmato la presente convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 30 novembre 1964, in francese e inglese, i due testi
facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato presso
gli archivi del consiglio d’€pa. Il segretario generale del consiglio d’€pa
ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli stati firmatari e aderenti.
Fondo comune d’infrazioni stradali.
1. Omicidio involontario o ferite involontarie
causate nel settore della circolazione stradale.
2. “Reato di fuga”, cioè violazione degli obblighi che incombono ai conducenti
dei veicoli in seguito a un incidente stradale.
3. Guida di un veicolo da parte di una persona:
a) in stato di ubriachezza o sotto l’influenza dell’alcool;
b) sotto l’influenza di stupefacenti o di prodotti aventi analoghi effetti;
c) inabile in seguito a un’eccessiva fatica.
4. Guida di un veicolo a motore non coperto da un’assicurazione che garantisca
la responsabilità civile per i danni causati a terzi in seguito all’uso di tale
veicolo.
5. Rifiuto di ottemperare alle ingiunzioni di un agente autorizzato in merito
alla circolazione stradale.
6. Inosservanza delle norme riguardanti:
a) la velocità dei veicoli;
b) la posizione dei veicoli in movimento e il loro senso di marcia, il passaggio
agli incroci, il sorpasso, il cambiamento di direzione e l’attraversamento dei
passaggi a livello;
c) le precedenze;
d) la priorità di circolazione di alcuni veicoli, quali ad esempio i veicoli
dei vigili del fuoco, le ambulanze, i veicoli della polizia;
e) inosservanza dei segnali stradali e della segnaletica orizzontale, in
particolare il segnale “Stop”;
f) la sosta e la fermata dei veicoli;
g) l’accesso di veicoli o di categorie di veicoli ad alcune strade, in particolare
in ragione del loro peso e delle loro dimensioni;
h) l’attrezzatura di sicurezza dei veicoli e del loro carico;
i) la segnaletica dei veicoli e del loro carico;
j) l’illuminazione dei veicoli e l’uso delle luci;
k) il carico e la capienza dei veicoli;
l) l’immatricolazione dei veicoli, la targa e la sigla distintiva della
nazionalità.
7. Mancanza di autorizzazione legale alla guida.
ALLEGATO II
1. Ciascuna delle parti contraenti può dichiarare
di riservarsi di far sapere:
a) che essa non accetta il titolo III o che essa l’accetta soltanto per
quanto concerne alcune categorie di sanzioni o di provvedimenti di esecuzione;
b) che essa non accetta l’articolo 6 o che essa ne accetta soltanto
alcune disposizioni.
2. Ciascuna delle parti contraenti può dichiarare che, per motivi d’ordine costituzionale,
essa può accettare delle richieste di procedimento soltanto nei casi che siano
precisati nella sua legislazione interna.
Atto del consiglio dell’unione €pea 17 giugno 1998
(in G.U.C.E. 10 luglio 1998 n. C 216).
Che stabilisce la convenzione relativa alle
decisioni di ritiro della patente di guida
il consiglio dell'unione €pea:
visto il trattato sull'unione €pea,
in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),
considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'unione,
gli stati membri considerano l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente
di guida una questione d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista
dal titolo VI del trattato;
ha deciso che è stabilita la convenzione il cui testo è riportato nell'allegato,
firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli stati membri dell'unione
raccomanda l'adozione di detta convenzione da parte degli stati membri secondo
le rispettive norme costituzionali.
Convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'unione €pea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida
Le alte parti contraenti della presente convenzione,
stati membri dell'unione €pea, facendo riferimento all'atto del consiglio
del 17 giugno 1998, considerando che ai fini della sicurezza stradale nell'unione
€pea è della massima importanza adottare adeguati provvedimenti per l'esecuzione,
a livello dell'unione, delle decisioni di ritiro della patente di guida;
considerando che, a motivo della libera circolazione delle persone e dell'aumento
del traffico stradale internazionale, spesso le decisioni di ritiro della
patente di guida sono emanate da uno stato membro diverso da quello in cui
il conducente risiede normalmente;
considerando che, ai sensi della direttiva 91/439/Cee del consiglio,
del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, le disposizioni nazionali
in materia di ritiro, sospensione e annullamento delle patenti di guida dovrebbero
essere applicate dallo stato membro nel cui territorio il titolare abbia la
propria residenza normale;
considerando che i conducenti cui è stata ritirata la patente in uno stato
membro diverso da quello della residenza normale non dovrebbero poter eludere
gli effetti di tale misura quando si trovano nel territorio di uno stato membro
diverso dallo stato dell'infrazione;
considerando che lo stato membro di residenza del titolare della patente dovrebbe
pertanto applicare, relativamente alle infrazioni considerate particolarmente
gravi, e a determinate condizioni, la decisione di ritiro della patente di
guida emessa da un altro stato membro adottando misure che comportano il ritiro,
la sospensione o l'annullamento della patente di guida;
considerando che il fatto di eseguire la decisione pronunciata da un altro
stato membro dovrebbe implicare che vengano adottate le misure necessarie
per sanzionare la guida di un veicolo a motore nel periodo di ritiro della
patente conformemente al diritto dello stato membro dell'unione €pea nel
cui territorio si verifichi questo fatto,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Art. 1
Ai fini della presente convenzione si intende per:
a) “decisione di ritiro della patente di guida”: qualsiasi misura adottata
a seguito di un'infrazione di norme della circolazione stradale che abbia l'effetto
di revocare o di sospendere la patente di guida del conducente di un veicolo
a motore e per la quale non sia più previsto il diritto di impugnazione. Detta
misura può consistere in una sanzione principale, complementare o accessoria
oppure in una misura di sicurezza e può essere adottata sia da un'autorità giudiziaria
sia da un'autorità amministrativa;
b) “stato dell'infrazione”: lo stato membro nel cui territorio l'infrazione
di norme della circolazione stradale commessa ha dato luogo ad una decisione
di ritiro della patente di guida;
c) “stato di residenza”: lo stato membro nel cui territorio la persona che
è oggetto della decisione di ritiro della patente di guida ha la residenza normale
ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/439/Cee;
d) “veicolo a motore”: ogni veicolo conforme alla definizione di cui all'articolo
3, paragrafo 3, della direttiva 91/439/Cee.
Art. 2
Gli stati membri si impegnano a cooperare, ai sensi delle disposizioni
della presente convenzione, affinché i conducenti che sono oggetto di una
decisione di ritiro della patente di guida in uno stato membro diverso da
quello in cui normalmente risiedono non eludano gli effetti di tale decisione
lasciando il territorio dello stato dell'infrazione.
Art. 3
1. Lo stato dell'infrazione notifica senza indugio allo stato di residenza
qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida pronunciata per un'infrazione
commessa nelle circostanze di cui all'allegato.
2. Ciascuno stato membro può concordare con altri stati membri che la notifica
di cui al paragrafo 1 non abbia luogo in taluni casi in cui è applicabile l'articolo
6, paragrafo 2, lettera a).
Art. 4
1. Fatto salvo l'articolo 6, lo stato di residenza, che ha ricevuto la notifica
ai sensi dell'articolo 3, applica senza indugio la decisione di ritiro della
patente di guida pronunciata nello stato dell'infrazione secondo una delle seguenti
procedure:
a) applicando la decisione di ritiro della patente di guida direttamente,
tenendo conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida deciso
dallo stato dell'infrazione eventualmente già eseguita in quest'ultimo stato,
o
b) eseguendo la decisione di ritiro della patente di guida con una decisione
giudiziaria o amministrativa alle condizioni di cui al paragrafo 2, o
c) convertendo la decisione di ritiro della patente di guida in una decisione
giudiziaria o amministrativa, sostituendo in tal modo, fatto salvo l'articolo
11, alla decisione dello stato dell'infrazione una nuova decisione secondo le
condizioni di cui al paragrafo 3.
2. Lo stato di residenza, se applica la procedura di cui al paragrafo 1, lettera
b):
a) tiene conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida
deciso dallo stato dell'infrazione eventualmente già eseguito in detto stato
;
b) può ridurre la durata del ritiro della patente di guida solo per farla
coincidere con la durata massima prevista dal suo diritto nazionale per fatti
di analoga natura;
c) non proroga la durata del ritiro della patente di guida decisa dallo
stato dell'infrazione.
3. Lo stato di residenza, se applica la procedura di cui al paragrafo 1, lettera
c):
a) è vincolato dall'accertamento dei fatti ove questi figurino esplicitamente
o implicitamente nella decisione di ritiro della patente di guida dello stato
dell'infrazione;
b) tiene conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida
deciso dallo stato dell'infrazione eventualmente già eseguita in quest'ultimo
stato ;
c) può ridurre la durata del ritiro della patente di guida per farla coincidere
con la durata che, ai sensi del suo diritto nazionale, sarebbe stata applicata
in relazione al caso in questione;
d) non proroga la durata del ritiro della patente di guida deciso dallo
stato dell'infrazione;
e) non può sostituire la decisione di ritiro della patente di guida con
un'ammenda o con qualsiasi altra misura.
4. Lo stato di residenza, allorché esegue una decisione di ritiro della patente
ai sensi del presente articolo, determina, ove necessario, la data a decorrere
dalla quale eseguirà detta decisione.
5. All'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ciascuno stato
membro indica in una dichiarazione la procedura che intende applicare, fra quelle
descritte al paragrafo 1, quando agisce in qualità di stato di residenza.
La dichiarazione rilasciata può essere sostituita da una nuova dichiarazione
in qualsiasi momento.
Art. 5
L'applicazione di una decisione di ritiro della patente di guida ai sensi
dell'articolo 4 lascia impregiudicata qualsiasi misura complementare di sicurezza
della circolazione stradale che lo stato di residenza può adottare ai sensi
della propria legislazione nazionale.
Art. 6
1. Lo stato di residenza rifiuta di applicare la decisione di ritiro della patente
di guida nei casi seguenti:
a) la decisione è già stata eseguita integralmente nello stato dell'infrazione;
b) la persona che ha commesso l'infrazione ha già formato oggetto per gli
stessi fatti, nello stato di residenza, di una decisione che è stata eseguita
o è in corso di esecuzione;
c) la persona che ha commesso l'infrazione avrebbe beneficiato di un condono
generale o di un'amnistia nello stato di residenza qualora i fatti fossero stati
commessi nel territorio di tale stato;
d) il periodo di prescrizione della misura sarebbe scaduto ai sensi della
propria legislazione;
e) qualora, in particolari casi e circostanze, dopo aver ricevuto le informazioni
fornite ai sensi dell'articolo 8, ritenga che la persona interessata non abbia
avuto un'adeguata opportunità di difendersi.
2. Lo stato di residenza può rifiutarsi di applicare la decisione di ritiro
della patente di guida quando:
a) la condotta sanzionata nello stato dell'infrazione con il ritiro della
patente di guida non costituisce infrazione secondo la legislazione dello stato
di residenza;
b) il periodo restante di ritiro della patente che potrebbe essere eseguito
nello stato di residenza è inferiore a un mese;
c) la decisione di ritiro della patente di guida è una misura non prevista
dalla legislazione dello stato di residenza per i fatti all'origine di tale
decisione pronunciata dallo stato dell'infrazione.
3. All'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2,
o in qualsiasi altro momento, ciascuno stato membro può dichiarare che applicherà
sempre, parzialmente o integralmente, il paragrafo 2 del presente articolo.
In tal caso, gli altri stati membri non sono obbligati, ai sensi dell'articolo
3, a notificare allo stato membro che ha rilasciato tale dichiarazione le decisioni
di ritiro della patente di guida di cui alla dichiarazione. La dichiarazione
può essere ritirata in qualsiasi momento.
Art. 7
1. L'autorità competente dello stato dell'infrazione trasmette la notifica
di cui all'articolo 3 all'autorità centrale dello stato di residenza.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, all'atto di trasmettere la notifica
di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ciascuno stato membro indica:
a) l'autorità centrale o le autorità centrali che ha designato;
b) le autorità competenti incaricate di presentare la notifica di cui all'articolo
3.
Art. 8
1. La notifica di cui all'articolo 3 è
corredata dei seguenti documenti:
– informazioni utili sulla persona cui è stata ritirata la patente di guida;
– l'esemplare originale o una copia certificata della decisione di ritiro
della patente di guida;
– una esposizione sommaria dei fatti e un riferimento alle disposizioni giuridiche
dello stato dell'infrazione in base alle quali è stata pronunciata la decisione
di ritiro della patente di guida, ove esse non figurino nella decisione;
– un attestato del carattere definitivo della decisione;
– informazioni sulla misura in cui la decisione di ritiro della patente di
guida pronunciata dallo stato dell'infrazione è stata eseguita in tale stato,
inclusa la durata del ritiro e, se note, le date di inizio e fine del ritiro;
– la patente di guida, qualora fosse stata sequestrata.
2. Qualora la persona nei cui confronti è stata pronunciata una decisione
di ritiro della patente di guida non sia comparsa fisicamente né si sia fatta
rappresentare nel corso del procedimento, le notifiche trasmesse ai sensi
dell'articolo 3 devono essere accompagnate dalla prova che detta persona ha
ricevuto debita notifica del procedimento ai sensi delle disposizioni legislative
dello stato dell'infrazione.
3. Ove le informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 siano ritenute
insufficienti per adottare una decisione ai sensi della presente convenzione,
in particolare qualora in particolari casi e circostanze si dubiti che la
persona in questione abbia avuto sufficienti possibilità di difendersi, le
autorità competenti dello stato di residenza chiedono alle autorità competenti
dello stato dell'infrazione di fornire senza indugio le necessarie informazioni
complementari.
Art. 9
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, non si richiede la traduzione della
notifica di cui all'articolo 3, né quella dei documenti di accompagnamento
di cui all'articolo 8 o di altri documenti relativi all'applicazione della
presente convenzione.
2. All'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2,
qualsiasi stato membro può dichiarare che i documenti di cui al paragrafo
1 trasmessigli dallo stato dell'infrazione devono essere corredati di una
traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni delle comunità
€pee da esso indicata nella sua dichiarazione.
3. Fatto salvo il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino,
i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non hanno bisogno
di essere certificati.
Art. 10
Lo stato di residenza informa lo stato dell'infrazione di qualsiasi
decisione adottata per quanto riguarda una notifica effettuata ai sensi dell'articolo
3 nonché la sua esecuzione e, qualora rifiuti di applicare una decisione di
ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 6, comunica i motivi
di tale rifiuto.
Art. 11
1. La decisione dello stato di residenza non pregiudica il diritto dello stato
dell'infrazione di eseguire il ritiro nel suo territorio per l'intero periodo
da esso stabilito.
2. All'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, gli stati
membri possono dichiarare che, in qualità di stato dell'infrazione, non applicheranno
il paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo stato dell'infrazione e lo stato di residenza esercitano le rispettive
competenze ai sensi della convenzione in modo da assicurare che il periodo
complessivo di ritiro, tenuto conto degli eventuali periodi di ritiro eseguiti
nello stato di residenza per l'infrazione in questione, non superi il periodo
di ritiro deciso in origine dallo stato dell'infrazione.
4. All'atto della notifica alla persona interessata della decisione di ritiro
della patente, lo stato dell'infrazione che propone di applicare il paragrafo
1 ne informa contemporaneamente la persona interessata e nella notifica eseguita
ai sensi dell'articolo 3 allo stato di residenza conferma di averlo fatto.
Art. 12
Ciascuno stato membro adotta le misure necessarie a consentirgli di
sanzionare la guida di un veicolo a motore nel suo territorio quando il conducente
è privato della patente di guida dallo stato di residenza, in applicazione
della presente convenzione.
Art. 13
Le spese inerenti all'attuazione della presente convenzione sono a
carico dello stato membro in cui si determinano.
Art. 14
1. La corte di giustizia delle comunità €pee è competente a
statuire su ogni controversia tra stati membri concernente l'interpretazione
o l'applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia
non possa essere risolta dal consiglio entro sei mesi dalla data nella quale
esso è stato adito da uno dei suoi membri. La corte è inoltre competente a statuire
su ogni controversia tra stati membri e commissione concernente l'interpretazione
o l'applicazione della presente convenzione.
2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della notifica di cui all'articolo
15, paragrafo 2, o successivamente, in qualsiasi momento, ogni stato membro
può accettare che la corte di giustizia sia competente a pronunciarsi
in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.
3. Lo stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa
che:
a) ogni giurisdizione di tale stato avverso le cui decisioni non possa proporsi
un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla corte
di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata
in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione
della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione
su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale stato può chiedere alla corte di giustizia
di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della
presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione
su tale punto per emanare la sua sentenza.
4. Si applicano lo statuto della corte di giustizia delle comunità €pee
e il regolamento di procedura della corte di giustizia. Ogni stato membro,
che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà
di presentare alla corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti
di cui al paragrafo 3.
Art. 15
1. La presente convenzione è sottoposta agli stati membri per adozione secondo
le rispettive norme costituzionali.
2. Gli stati membri notificano al segretario generale del consiglio dell'unione
€pea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali
per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica
di cui al paragrafo 2 da parte dello stato membro che, essendo membro dell'unione
€pea alla data dell'adozione, da parte del consiglio, dell'atto che
stabilisce la presente convenzione, procede per ultimo a detta formalità.
4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno stato membro
può dichiarare, all'atto di trasmettere la notifica di cui al paragrafo 2
o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione è applicabile,
per quanto lo riguarda, fatto salvo l'articolo 14, nelle sue relazioni con
gli stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni
sono applicabili novanta giorni dopo la data del deposito.
5. La presente convenzione e le relative dichiarazioni si applicano soltanto
alle infrazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore o alla
data a decorrere dalla quale essa è divenuta applicabile tra gli stati membri
interessati.
Art. 16
1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni stato che diventi
membro dell'unione €pea.
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello stato membro aderente
stabilito dal consiglio dell'unione €pea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il segretariato generale
del consiglio dell'unione €pea.
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni stato che vi
aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero
alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è
ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta
giorni.
5. Agli stati membri aderenti si applica l'articolo 15, paragrafo 4.
Art. 17
Non può essere inserita alcuna riserva riguardo alla presente convenzione.
Art. 18
Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente
convenzione si applicano soltanto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
Art. 19
1. Il segretario generale del consiglio dell'unione €pea è depositario
della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella gazzetta ufficiale delle comunità €pee
lo stato delle adozioni, delle adesioni e delle dichiarazioni, nonché qualsiasi
altra notificazione relativa alla presente convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme
in calce alla presente convenzione. Fatto a Lussemburgo, addì diciassette
giugno millenovecentonovantotto, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola,
svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli
archivi del segretariato generale del consiglio dell'unione €pea. Per il
governo della repubblica italiana.
ALLEGATO
Comportamenti contemplati dall'articolo 3 della
convenzione
1. Guida pericolosa o temeraria (comportante
o meno incidenti con morti o feriti oppure situazioni di grave rischio).
2. Violazione degli obblighi che incombono ai conducenti di veicoli in seguito
ad un incidente di circolazione (omissione di soccorso).
3. Guida di un veicolo sotto l'influenza di alcolici o di altre sostanze che
alterino o indeboliscano le facoltà psicofisiche del conducente. Rifiuto di
sottoporsi a prove relative all'assunzione di alcolici o stupefacenti.
4. Guida di un veicolo a velocità superiore a quella consentita.
5. Guida di un veicolo durante il periodo di ritiro della patente di guida.
6. Altri comportamenti che costituiscono un'infrazione per la quale lo stato
dell'infrazione ha pronunciato una decisione di ritiro della patente di guida:
di durata pari o superiore a sei mesi; di durata inferiore a sei mesi,
ove ciò sia stato convenuto bilateralmente tra gli stati membri interessati.
Si omettono le firme.
Revoca della patente di guida
– Art. 130 codice della strada. Come per la sospensione,
così per la revoca della patente di guida il provvedimento è attuato dal prefetto
o dai competenti uffici della motorizzazione civile secondo la procedura dell’articolo
219 codice della strada, anche questo modificato dal suddetto d.p.r. 575 del
1994, e può avere tre distinte previsioni:
a) revoca amministrativa per cessazione dei requisiti (emessa dai competenti
uffici della motorizzazione civile (non più dal prefetto);
b) revoca come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali (emessa
dal prefetto del luogo della commessa violazione);
c) revoca a seguito di incidente per violazione di una norma del codice
della strada con danni alle persone (emessa dal prefetto del luogo della commessa
violazione).
Nel primo caso il provvedimento di revoca è emesso dai competenti uffici della
motorizzazione civile quando il titolare della patente di guida non sia più
in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti
dall’articolo 119 codice della strada, quando il titolare, sottoposto alla revisione
della patente ai sensi dell’articolo 128 codice della strada, risulti non più
idoneo e quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno stato estero.
Negli altri due casi il provvedimento del prefetto (del luogo della commessa
violazione) consiste in genere nella sospensione provvisoria della patente,
nelle more di un procedimento penale in attesa della sentenza, fino ad un massimo
di un anno; anche in questi casi il provvedimento definitivo di revoca deve
essere comunque emesso dal prefetto entro quindici giorni dalla segnalazione
dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna. Nel caso
di proscioglimento il prefetto ordina la restituzione della patente, se era
stato adottato il provvedimento di sospensione provvisoria.
La patente di guida è revocata dai competenti uffici della direzione generale
della m.c.t.c.:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,
dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’articolo 119 codice della strada;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’articolo
128 codice della strada, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno stato estero.
Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca
della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame
e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una
patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata,
senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’articolo
116 codice della strada per il conseguimento delle patenti delle categorie C,
D ed E. Le limitazioni di cui all’articolo 117 codice della strada si applicano
con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
– Art. 219 codice della strada. Quando, ai sensi del codice della strada, è
prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente
ufficio provinciale della direzione provinciale della m.c.t.c., nei casi previsti
dall’articolo 130, comma primo, del codice della strada e dal prefetto del luogo
della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonché nei casi previsti dall’articolo 120, comma primo, codice
della strada (delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che
sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni
e integrazioni, fatti salvi gli effetti riabilitativi, nonché alle persone condannate
a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento
di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura).
L’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà,
entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto del luogo della
commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l’ordinanza di revoca della patente, con l’intimazione all’intestatario
di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, alla
prefettura.
Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della direzione generale
della m.c.t.c. per il tramite del collegamento informatico integrato (art. 129,
comma terzo, codice della strada).
Come per la sospensione della patente, relativamente al prefetto competente
si pone qualche problema.
Il primo comma dell’articolo 219, infatti, dispone che quando ai sensi del codice
è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal prefetto
del luogo della commessa violazione “quando la stessa revoca costituisce sanzione
amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’articolo 120 comma
primo”.
La competenza fa capo, pertanto, al prefetto del luogo della commessa violazione
per l’emanazione dell’ordinanza di revoca nei due casi sopra specificati cioè:
a) quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria come
conseguenza di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reati, di sentenza
penale di condanna;
b) quando si verifichi la mancanza dei requisiti morali, secondo le ipotesi
formulate dall’articolo 120 comma primo.
Per quanto attiene ai casi concernenti la mancanza dei requisiti morali, la
competenza attribuita al prefetto del luogo della commessa violazione è inconferente,
poiché i casi medesimi non scaturiscono dalla violazione di norme, bensì dall’ac-certamento
della mancanza di qualità personali nei titolari di patente di guida.
Al riguardo la competenza prefettizia si collega, invece, al luogo di rilascio
della patente, giacche è a seguito di detto rilascio che gli uffici provinciali
della direzione generale della m.c.t.c. sono tenuti a darne immediata comunicazione
al prefetto per il tramite del collegamento informatico integrato e che lo stesso
prefetto svolge i propri accertamenti per controllare la presenza, nel titolare
della patente, dei requisiti richiesti dalla legge.
La mancanza di coordinamento fra le norme profila, perciò, nel comma primo dell’articolo
219 una competenza in contrasto con la situazione giuridica regolata, anche
se, per vero, da ciò non sembrano scaturire effetti pregiudizievoli se non sotto
l’aspetto del disordine normativo, rimanendo la disposizione del tutto inoperante.
In ordine al secondo caso compreso nella competenza del prefetto, quando cioè,
la revoca della patente di guida costituisce sanzione amministrativa accessoria,
si verifica la singolarità che il nuovo codice della strada prevede un’unica
ipotesi di sanzione amministrativa accessoria costituita dalla revoca ed è quella
di cui al secondo comma dell’articolo 218, per il quale: “chiunque durante il
periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremilioni
a lire sedicimilioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente e il fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione della violazione, in luogo
del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
L’articolo 130 codice della strada non prevede impugnativa avverso il provvedimento
di revoca della patente di guida emesso dall’ufficio provinciale della direzione
generale della motorizzazione civile per la ragione, emergente dalla stessa
norma, che la revoca non ha carattere definitivo, potendo l’interessato, una
volta cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento interdittivo “direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma
di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della
patente revocata”. Non v’è dubbio, tuttavia, che, trattandosi di provvedimento
amministrativo non ricorribile, l’ordinanza di revoca sia assoggettabile alla
giurisdizione amministrativa.
Contro il provvedimento di revoca adottato, invece, dal prefetto per mancanza
dei requisiti morali del titolare della patente l’articolo 120 codice della
strada ammette al secondo comma, ricorso al ministero dell’interno senza, per
altro, prefiggere alcun termine, ma aggiungendo che esso “decide entro sessanta
giorni, di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione”. L’omessa
fissazione di un termine non esclude, tuttavia, che la sussistenza di un termine
per la proposizione del ricorso debba riconoscersi, siccome insito nella natura
gerarchica dell’atto. Pertanto tale termine è di trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della piena conoscenza
della ordinanza di revoca (art. 2 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita
all’interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della direzione
generale della m.c.t.c.
Circolare ministero dell'interno12
aprile 1997 n. 27.
Articolo 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241. Comunicazione dell'avvio del procedimento.
Ai prefetti della repubblica loro sedi - al commissario
del governo per la provincia di Trento - al commissario del governo per la provincia
di Bolzano - al sig. presidente della giunta regionale della Valle d'aosta -
e, p.c. al gabinetto dell'on. le ministro - al dipartimento della pubblica sicurezza
- alla direzione generale dell'amministrazione civile - alla direzione generale
degli affari dei culti - alla direzione generale dei servizi civili - alla direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Sede.
1. Si è avuto modo di acquisire notizia di diversi casi in cui il giudice amministrativo
ha censurato provvedimenti prefettizi sotto il profilo della omessa comunicazione
dell'avvio del procedimento ex articolo 7 della legge n. 241/1990.
In alcuni casi la circostanza è stata rilevata in sede di decisione di merito
sul ricorso, in altri come elemento ritenuto di per sé idoneo a giustificare
la provvisoria sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
Anche in sede di esame dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di revoca
della patente di guida ex articolo 120 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285), si è dovuto prendere atto delle eccezioni opposte dal ricorrente
con riguardo alla violazione del richiamato articolo 7.
In ragione di ciò, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle signorie
loro su taluni indirizzi ai quali la giurisprudenza si è andata uniformando
nell'applicazione della disposizione di legge in esame.
2. Dopo una iniziale fase di incertezza, si è consolidata la tendenza della
giurisprudenza, sostenuta anche dalla dottrina, a configurare la omissione della
comunicazione di che trattasi come vizio di violazione di legge, in grado di
riflettersi sulla legittimità del provvedimento relativo e, perciò, di determinarne
l'annullamento in sede di tutela giurisdizionale.
La norma e l'obbligo che ne consegue per la pubblica amministrazione hanno una
portata tendenzialmente generale, riguardando la generalità dei procedimenti
amministrativi, fatta sola esclusione per le ipotesi derogatorie espressamente
disciplinate dalla stessa legge n. 241 del 1990 e per altre che la giurisprudenza
ha iniziato ad enucleare in via interpretative.
3. Sotto il primo profilo, prescindendo dalla esclusione disposta dall’articolo
13 per taluni atti particolari (atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione), occorre evidenziare come sia consentito
derogare all'obbligo della comunicazione “ove sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”.
Le “ragioni di impedimento” legittimamente deducibili a giustificazione dell'omissione
debbono essere oggettive (cioè, non imputabili alla stessa amministrazione procedente),
determinanti (nel senso che il ritardo nella conclusione del procedimento sia
in grado di compromettere l'interesse pubblico di volta in volta perseguito),
non derivanti da difficoltà altrimenti ovviabili e specifiche (riferite, cioè,
al caso concreto). Ovviamente, proprio perché l'omissione è giustificabile soltanto
per la presenza di particolari condizioni, è necessario che queste ultime siano
dedotte nel contesto della motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Non sembra, infatti, che “le particolari esigenze di celerità” possano essere
riferite a categorie astratte di procedimenti, individuate aprioristicamente
in relazione alla natura ed alla rilevanza degli interessi perseguiti dal provvedimento
conclusivo.
Si richiama, in proposito, la sentenza n. 210 del 1995 del 29-31 maggio 1995
della corte costituzionale che, con riguardo al provvedimento del questore
di rimpatrio al comune di residenza ex articolo 2 della legge n. 1423 del 1956,
ha escluso, condividendo gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa,
che la natura del provvedimento possa giustificare una sottrazione generalizzata
dello stesso all'obbligo di notiziazione del suo avvio, fatta salva la possibilità
di dedurre in singole fattispecie circostanze idonee a comprovare “le particolari
esigenze di celerità”. La stessa corte (sentenza n. 57 del 1995) ha affermato
che “il coinvolgimento dei soggetti interessati e il momento di partecipazione
che ne deriva si pongono come fase indefettibile di un procedimento che può
concludersi con la applicazione di una misura afflittiva”.
Ne consegue che la pubblica amministrazione è legittimata a derogare all'obbligo
della comunicazione soltanto in presenza di specifiche circostanze, ragionevolmente
deducibili a giustificazione di una particolare esigenza di celerità del procedimento.
A parte tale ipotesi derogatoria, la norma (comma secondo dell’articolo 7) fa
espressamente salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti
cautelari (sequestro, sospensione, eccetera), cioè provvedimenti per loro stessa
natura provvisori. È evidente che, in questo caso, non viene meno l'obbligo
della comunicazione, consentendosi soltanto l'adozione, nelle more, della misura
cautelare.
4. Oltre alle ipotesi derogatorie testé esaminate, che trovano il loro fondamento
nella esplicita previsione normativa, la giurisprudenza ha avviato un processo
di progressiva enucleazione di altre fattispecie procedimentali sottratte all'obbligo
della comunicazione in questione.
Si tratta di fattispecie, in alcuni casi chiaramente individuate, in altri ancora
oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza.
Tra le prime, sono da annoverare certamente quelle relative al procedimento
espropriativo, al procedimento disciplinare, nonché al procedimento di applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie.
Con specifico riguardo a quest'ultima fattispecie, la garanzia offerta dalla
contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito,
secondo le disposizioni generali recate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689,
può certamente essere ritenuta assorbente di quella assicurata dalla legge n.
241 del 1990.
Se, dunque, sembra ormai acquisito l'orientamento favorevole alla esclusione
dell'obbligo di cui trattasi nelle ipotesi in cui l'ordinamento già preveda
“strumenti partecipativi diversi e peculiari”, lo stesso non può ancora dirsi
per i procedimenti strumentali all'adozione di atti vincolati, per quelli per
i quali l'effettiva possibilità dell'interessato di partecipare al procedimento
si realizzi comunque di fatto a prescindere dall'espletamento dell'adempimento
formale, e per le altre fattispecie individuate, ai fini dell'esclusione, da
pronunce giurisprudenziali non ancora sufficientemente stabilizzate.
In ragione di ciò, ed in attesa del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali,
si evidenzia la necessità che, fuori delle ipotesi derogatorie espressamente
previste dalla legge e richiamate al punto tre della presente circolare e dei
procedimenti di per sé muniti di adeguate garanzie partecipative, l'adempimento
formale di che trattasi venga comunque curato, così prevenendo ogni rischio
di invalidazione dell'atto finale da parte del giudice amministrativo.
5. Tutto ciò premesso, si evidenzia l'opportunità di richiamare, nelle forme
ritenute più opportune, l'attenzione dei funzionari preposti ai diversi uffici,
perché curino gli adempimenti loro rimessi dalla legge, garantendo in tal modo,
con la applicazione degli istituti partecipativi, la trasparenza delle procedure
e la salvaguardia degli atti dell'amministrazione dai rischi di censure giurisdizionali.
Circolare ministero dell'interno 21
maggio 1997 n. 37.
Massimario dei pareri sui quesiti
delle prefetture. Codice della
strada
– Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(nuovo codice della strada). Articolo 120, legge 13 dicembre 1989 n. 401;
articolo 6: divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche;
non assimilabilità alla misura di prevenzione.
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche,
di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, rientra nel
novero dei cosiddetti ordini di polizia e, non delle misure di prevenzione
strictu sensu disciplinate dalla legge n. 1423 del 1956 e successive
modificazioni e integrazioni.
Ne deriva che la osservanza dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti
amministrativi, nonché del principio di legalità che presiede alla interpretazione
delle leggi, non permette di riconoscere al divieto di accesso ex articolo
6 della legge n. 401 del 1989 quella efficacia preclusiva sulla patente di
guida che la norma del codice della strada riconosce esclusivamente ai provvedimenti
disciplinati dalle leggi speciali.
(In senso conforme alla massima si è pronunciata l'avvocatura generale dello
stato con parere del 5 maggio 1997)
– Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(nuovo codice della strada). Articolo 120: affidamento in prova al servizio
sociale; irrilevanza ai fini della valutazione dei requisiti morali.
L'esito positivo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale
esplica la sua efficacia su di un piano di esclusivo rilievo penale determinando
la cessazione di ogni effetto penale della condanna, e pertanto non incide
sul procedimento amministrativo che - attraverso la verifica della sussistenza
dei requisiti morali richiesti dall’articolo 120 del codice della strada
- attiene al diverso profilo della salvaguardia della sicurezza collettiva.
– Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(nuovo codice della strada). Articolo 120: applicabilità della misura interdittiva
della patente a persona assolta per vizio totale di mente e sottoposta a misura
di sicurezza del ricovero presso ospedale psichiatrico giudiziale, successivamente
revocata.
Nei riguardi della persona assolta per vizio totale di mente e sottoposta
alla misura di sicurezza del ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziale,
non è applicabile la revoca della patente di guida ai sensi dell’articolo
120 del codice della strada, qualora la misura sia stata revocata con provvedimento
del magistrato di sorveglianza.
Nella fattispecie, infatti, sussistono i medesimi presupposti che hanno indotto
a ritenere che - nella ipotesi di cui al comma secondo dell’articolo 202 cod.
pen. (sottoposizione a misura di sicurezza per un fatto non previsto dalla
legge come reato), a differenza di quella di cui al comma primo (sottoposizione
a misure di sicurezza per un fatto previsto come reato) - l'interessato non
può essere assoggettato alla misura interdittiva della patente qualora il
giudice, ai sensi dell’articolo 207 cod. pen., abbia revocato la misura di
sicurezza.
Ancorché il dispositivo della sentenza di assoluzione per infermità mentale
(art. 530 cod. proc. pen.) richieda il riconoscimento in motivazione del fondamento
dell'accusa e quindi presuppone un reato completo in tutti i suoi elementi,
tuttavia, anche in tale caso risulta inapplicabile l'articolo 179 cod. pen.,
che consente la riabilitazione quando siano decorsi cinque anni dal giorno
in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta,
in quanto manca nella fattispecie l'applicazione della pena: la mancanza di
imputabilità costituisce, infatti, una causa personale di esenzione della
pena.
(In tal senso cons. n. 3958 del 28 aprile 1997 dell'avvocatura generale dello
stato).
(Omissis).
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione14 maggio 1999 n. 27.
Revoca patenti di guida italiane convertite
all'estero. Istruzioni operative.
Com'è noto, l'articolo 130, comma primo, del
codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), come modificato dall’articolo
11 del d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, prevede la competenza degli uffici provinciali
della m.c.t.c. in materia di provvedimenti di revoca della patente di guida,
fra cui quelli conseguenti alla conversione della patente italiana in equipollente
documento rilasciato da uno stato estero.
Fino ad ora, tuttavia, tale funzione è stata materialmente svolta da quest'amministrazione
centrale della m.c.t.c., che ha provveduto anche ad annotare nel sistema informatico
l'ostatività (codice PC) relativa alla patente di guida convertita all'estero.
Tuttavia, si sono verificate alcune difficoltà operative per gli organi di
polizia che devono effettuare controlli sui documenti di guida convertiti
o sui loro titolari. Di conseguenza, nel rispetto del principio di una migliore
organizzazione del servizio, attuata mediante il decentramento operativo di
funzioni nonché per dare piena attuazione al già citato articolo 130 del codice
della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), si dispone quanto segue. A far
data dalla presente circolare le patenti italiane convertite all'estero seguiteranno,
sulla base degli accordi di reciprocità stabiliti con gli stati esteri, ad
essere trasmesse dalle autorità estere al ministero dei trasporti e
della navigazione - dipartimento trasporti terrestri - u.d.g. motorizzazione
e sicurezza dei trasporti terrestri - MOT 5, che provvederà a sua volta ad
inviarle successivamente ai vari uffici della m.c.t.c. della provincia in
cui era stato rilasciato il documento. Tali uffici provvederanno ad inserire
le annotazioni nel sistema informatico, secondo le istruzioni fornite dal
manuale operativo.
Con l'occasione si rammenta, come già precisato dalla circolare prot. n. B5831/60D3
del 24 luglio 1995, che i provvedimenti di revoca non vanno notificati ai
titolari delle patenti italiane convertite all'estero.
Circolare ministero dei trasporti e della
navigazione20 marzo 2000 n. A11/2000/MOT.
Revoca della patente di guida per circolazione abusiva durante il periodo
di sospensione della validità del documento di guida.
Nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale
n. 306 del 31 dicembre 1999, com'è noto, è stato pubblicato il d.lgs. 30 dicembre
1999 n. 507, entrato in vigore il 15 gennaio 2000 recante la depenalizzazione
dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio.
Tale testo legislativo, tra l'altro, all’articolo 19 ha depenalizzato
il comma sesto dell’articolo 218 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285), sostituendo le sanzioni penali già previste per i casi di circolazione
abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente con la
sanzione amministrativa pecuniaria e con le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo.