IL CONTROLLO TECNICO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RELATIVI RIMORCHI
I - LA REVISIONE DEI VEICOLI
A MOTORE
1. Nozione
2. Le direttive della comunità europea
II – PERIODICITA’ DELLE
REVISIONI
1.Le revisioni periodiche
2. Calendario delle revisioni
3. Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione
4. Ciclomotori e motocicli
5. Rimorchi
6. Varie
7. Le revisioni singole
8. Sanzioni per omessa revisione
9. Responsabilità civile in caso di incidente
III – CONTROLLO TECNICO
IV – CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI
1. Affidamento ad imprese private delle operazioni
di revisione dei veicoli
2. L’attività di autoriparazione e la revisione dei veicoli
2.1. Attività di autoriparazione
2.2. Iscrizione in appositi registri
2.3. Manutenzione e riparazione dei veicoli
2.5. Vigilanza e sanzioni
2.6. Giurisprudenza
2.7. Norme regolamentari
2.8. Competenza al rilascio delle autorizzazione per effettuare le revisioni
dei veicoli a motore
3. Controlli periodici e occasionali - Revoca delle autorizzazioni.
V – PROCEDURE OPERATIVE
E SANZIONI
2.
3.
VI ATTIVITA’ ISPETTIVA
VII - PROCEDURE RELATIVE
AI CONTROLLI TECNICI SUI VEICOLI
1. Procedure operative di prova sui veicoli
2.
3. Dispositivi di frenatura
4.
5. Emissioni inquinanti
VIII - CONTROLLI TECNICI
SU STRADA DEI VEICOLI COMMERCIALI CIRCOLANTI NELLA COMUNITA’
IX – CONTROLLO DEI VEICOLI
GIA’ IMMATRICOLATI IN UNO STATO DELL’UNIONE €PEA
X Legislazione e prassi amministrativa
I - LA REVISIONE DEI VEICOLI E DEI RIMORCHI
1. Nozione
Attraverso l'istituto della revisione lo Stato accerta a mezzo di organi qualificati
che, nonostante l'uso, il veicolo conservi i requisiti di idoneità alla circolazione,
verificati sul prototipo in sede di omologazione o mediante visita e prova
per l'immatricolazione prevista dall'art. 75 del codice della strada e che
riguardano le condizioni di silenziosità e di sicurezza per la circolazione
e la limitazione delle emissioni inquinanti.
Questo procedimento amministrativo, consistente nel sottoporre il veicolo
a un controllo tecnico, viene effettuato dagli Uffici del Dipartimento dei
Trasporti terrestri con propri mezzi e personale o affidato In concessione
ad imprese di autoriparazìoni controllate dalla stessa Direzione Generale
M. C. T. C..
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con propri decreti, stabilisce criteri, tempi e modalità per l'effettuazione
della revisione in armonia con le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. La revisione dei veicoli
a motore e dei rimorchi è essenzialmente di due tipi:
A) Revisione generale (di tutta una
categoria di veicoli);
B) Revisione singola (cioè di un
solo veicolo).
L'art. 80 del nuovo codice della strada stabilisce
i criteri generali per l'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore
e dei rimorchi, prevedendo che le relative operazioni, normalmente di competenza
degli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, possano venire affidate
anche ad imprese di autoriparazioni. Il relativo regolamento agli artt. 238-241,
si occupa poi degli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico
e dei requisiti tecnico-professionali delle citate imprese.
Alle norme contenute nel codice della strada
e nel regolamento di esecuzione e di attuazione si affianca il D.M. 6 agosto
1998, n. 408 (Regolamento), con il quale si è data piena attuazione alle direttive
comunitarie in materia di controllo tecnico dei veicoli e che contiene i criteri
e le direttiva di massima per l'effettuazione della revisione.
2. Le direttive della Comunità €pea
Considerata la necessità di armonizzare le norme
e i metodi di controllo al fine di non pregiudicare la parità del livello
di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione
negli Stati membri e, per quanto possibile, armonizzare la periodicità dei
controlli tecnici sui veicoli e sugli elementi da controllare obbligatoriamente,
l'Unione €pea ha emanato la direttiva 77/143/CEE del 29 dicembre 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al controllo tecnico (revisione) dei veicoli a motore e dei rimorchi. Con
tale direttiva il Consiglio dell'Unione €pea ha disposto e disciplinato
la revisione con cadenza annuale per gli autobus, per gli altri autoveicoli
di massa complessiva superiore a 3,5 t., per i rimorchi e semirimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 t., per i taxi e per le autoambulanze.
Il recepimento di detta direttiva è avvenuto
in Italia con il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 1981, successivamente
sostituito dal decreto ministeriale 26 luglio 1990.
La direttiva 77/143/CEE è stata successivamente
modificata ed estesa con la direttiva 88/449/CEE del 26 luglio 1988, inserendo
la previsione, per gli autoveicoli destinati normalmente al trasporto di cose,
i quali abbiano massa complessiva non superiore a 3,5 t. che la revisione
periodica venga effettuata, a partire dal 1993, almeno quattro anni dopo la
prima immissione in circolazione e successivamente almeno ogni due anni.
Per dare attuazione alla direttiva, il Ministro
dei trasporti ha emanato il decreto 26 luglio 1990, il quale prevedeva che,
a partire daI 1993, fossero sottoposti a revisione gli autocarri e gli autoveicoli
per uso speciale o per trasporti specifici, di massa complessiva fino a 3,5
t. nonché i quadricicli a motore, a partire dal terzo o dal quarto anno seguente
a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; tenendo
conto che negli anni pari venissero revisionati quelli con targa pari e negli
anni dispari quelli con targa dispari. Successivamente con l'emanazione della
direttiva 91/328/CEE del 21 giugno 1991, il Consiglio delle Comunità €pee
ha esteso a vetture, ad autoveicoli per trasporto promiscuo ed alle autocaravan
le disposizioni relative alla revisione periodica degli autocarri e simili
di massa complessiva fino a 3, 5 t. fissando la decorrenza, al più tardi,
dal 1998. La disciplina comunitaria trova il suo attuale completamento nella
direttiva 96/96/CEE del 20 dicembre 1996, che riunisce in un testo unico la
direttiva 77/143/CEE e le successive modifiche e integrazioni, emanate con
le direttive 88/449/CEE, 91/225/CEE, 91/328/CEE, 92/54/CEE, 92/55/CEE e 94/23/CEE,
al fine di offrire una maggior chiarezza.
Le premesse della direttiva evidenziano:
i problemi che si pongono a tutti gli Stati membri
a causa dell'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli
e degli effetti nocivi;
che le norme e i metodi di controllo variano
da uno Stato membro all'altro e che tale situazione pregiudica la parità del
livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione
negli Stati membri;
che i controlli da effettuare durante il ciclo
di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi
e poco costosi.
Le disposizioni generali, contenute negli articoli
da 1 a 3 della direttiva, prevedono che in ciascuno Stato membro i veicoli
a motore e i loro rimorchi e semirimorchi, siano sottoposti ad un controllo
tecnico periodico (revisione).
Le categorie di veicoli soggette al controllo
tecnico e la periodicità dei controlli sono indicati nell'allegato I alla
direttiva. mentre gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati
nell'allegato II alla direttiva
Il controllo tecnico previsto dalla direttiva
(art. 2) deve essere effettuato dallo Stato o da organismi a vocazione pubblica
incaricati di tale compito oppure da organismi o impianti da esso designati,
di natura eventualmente privata, debitamente autorizzati e che agiscono sotto
la sua diretta sorveglianza.
Quando impianti designati quali centri di controllo
tecnico dei veicoli operano anche come officine di autoriparazioni dei veicoli,
gli Stati membri si adoperano in modo particolare per garantire l'obiettività
e l'elevata qualità di tali controlli.
Ogni Stato membro deve adottare i provvedimenti
necessari affinché si possa dimostrare che Il veicolo è stato sottoposto,
con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme almeno alle disposizioni
contenute nella direttiva (art. 3). I provvedimenti adottati devono essere
comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.
La direttiva stabilisce inoltre che ogni Stato
membro riconosce l'attestato rilasciato da altro Stato membro ( comprovante
che il veicolo è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico
conforme almeno alle disposizioni della direttiva), come se esso stesso avesse
rilasciato detto attestato.
In particolare il terzo comma dell'articolo 3
stabilisce che ogni Stato membro applica procedure idonee per stabilire, per
quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli
immatricolati nei rispettivi territori soddisfino i requisiti fissati dalla
direttiva.
Le eccezioni e le deroghe sono contenute negli
articoli da 4 a 6. Ogni Stato membro ha facoltà di escludere dal campo di
applicazione della direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell'ordine
e dei pompieri (VV.FF).
Inoltre, previa consultazione della Commissione,
gli Stati membri possono escludere dal campo d'applicazione della direttiva
o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni
eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche,
compresi quelli considerati di interesse storico e costruiti prima del 10
gennaio 1960 o che sono temporaneamente ritirati dalla circolazione (art.4,
c.2).
Gli Stati membri possono inoltre, previa consultazione
della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda
i veicoli considerati di interesse storico (art. 4, c. 3).
L'articolo 5 della direttiva concede agli Stati
membri, nonostante le disposizioni degli allegati I e Il, di:
- anticipare la data del primo controllo tecnico
obbligatorio e, se necessario, sottoporre il veicolo a controllo prima della
sua immatricolazione;
- ridurre l'intervallo tra due successivi controlli
tecnici obbligatori;
- rendere obbligatorio il controllo tecnico dell'equipaggiamento
opzionale;
- aumentare il numero degli elementi da controllare;
- estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico
ad altre categorie di veicoli;
- prescrivere ulteriori controlli speciali;
- prescrivere norme minime di efficienza di
frenatura più elevati e includere controlli a fronte di pesi a carico più
elevati rispetto a quelli precisati nell'allegato Il per i veicoli immatricolati
nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle
previste per l'omologazione originale del veicolo.
Il successivo articolo 6, in deroga alle disposizioni
degli allegati I e Il e fino al 10 gennaio 1993, concede agli Stati membri
di:
- posticipare la data del primo controllo tecnico
obbligatorio,
- aumentare l'intervallo tra due successivi controlli
tecnici obbligatori,
- ridurre il numero degli elementi da controllare,
- modificare le categorie di veicoli da sottoporre
al controllo tecnico obbligatorio, a condizione che, prima di tale data, tutti
i veicoli commerciali leggeri di cui alla rubrica 5 dell'allegato I (autocarri
di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonn.) siano soggetti all'obbligo
del controllo tecnico a norma della direttiva.
Tuttavia, negli Stati membri in cui per questa
categoria di veicoli, alla data del 26 luglio 1988 non esisteva un sistema
di controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla direttiva sino
al 10 gennaio 1995 si applica il paragrafo 1. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano anche per quanto riguarda le automobili private (autovetture
e autoveicoli per trasporto promiscuo) di cui alla rubrica 6 dell'allegato
I, sino al 10 gennaio 1994.
Negli Stati membri in cui, per questa categoria
di veicoli, al 31 dIcembre 1991 non esisteva un sistema dl controllo tecnico
periodico analogo a quello previsto dalla presente direttiva. le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano fino aI 10 gennaio 1998.
Gli articoli da 7 a 12 contengono le disposizioni
finali.
L'articolo 7 dispone che il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le direttive
particolari necessarie al fine di definire le norme e i metodi minimi concernenti
il controllo degli elementi di cui all'allegato Il.
Le modifiche che sono necessarie per l'adeguamento
al progresso tecnico delle norme e dei metodi delle direttive particolari
sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8. L'articolo 8 dispone
che la Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso
tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il
comitato stabilisce il suo regolamento interno. Il rappresentante della Commissione
sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula
il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare
in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato con
la maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 deI trattato C.E. per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della
Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato.
Il presidente non partecipa al voto.
Lo stesso articolo 8 dispone che la Commissione
adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se
le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza
di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta
in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine
di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta.
la Commissione adotta le misure proposte.
Nell'articolo 9 è previsto che la Commissione
presenta al Parlamento €peo e al Consiglio, non oltre il 31 dicembre 1998,
una relazione sull'attuazione del controllo tecnico delle automobili
private, accompagnata dalle proposte necessarie, in particolare per quanto
riguarda la periodicità e il contenuto dei controlli.
La Commissione esamina. non oltre tre anni dopo
l'introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se, in
base all'esperienza acquisita, i controlli previsti sono sufficienti per individuare
i Ilmitatori dl velocità difettosi o manomessi e se non sia necessario modificare
la normativa in vigore.
L'articolo 10 precisa che le direttive elencate
nell'allegato III, parte A, sono abrogate alla data indicata all'articolo
11(9 marzo 1988), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda
i termini ultimi per la trasposizione e l'applicazione indicati nell'allegato
III, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate devono
essere intesi come riferimenti alla direttiva 96/96/CE e devono essere letti
secondo le tabelle di corrispondenza che figurano nell'allegato IV della direttiva
stessa.
L'articolo 11 dispone che gli Stati membri adottano
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva 96/96/CE non oltre il 9 marzo 1998 e che ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla direttiva 96/96/CE o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Inoltre gli Stati membri comunicano alla Commissione
le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate per conformarsi
alla direttiva
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
all'attuazione del sistema di controllo previsto dalla direttiva, che devono
essere concrete, proporzionate e dissuasive.
II –
L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE: CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTO
GENERALE SULLE REVISIONI.
1. Le revisioni periodiche
In attuazione di quanto disposto dall’articolo
80 del nuovo codice della strada, relativamente ai termini stabiliti dalla
CE nelle Direttive comunitarie, è stato emanato il Decreto ministeriale 6
agosto 1998, n. 408 (Regolamento).
Il decreto, in attuazione delle vigenti direttive
comunitarie, allinea la periodicità dell’effettuazione delle revisioni dei
veicoli a motore e loro rimorchi alla cadenza comunitaria già recepita nel
3° e 4° comma dell’articolo 80 del codice della strada.
Tale decreto, che si può considerare il Regolamento
base per le future revisioni, all’articolo 1 dispone la revisione generale
ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:
a) autoveicoli isolati destinati al trasporto
di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
è superiore ad otto (autobus);
b) autoveicoli isolati destinati al trasporto
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a
3.500 kg;
c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3.500 kg;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che
siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360.
Lo stesso decreto dispone pure la revisione generale
degli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli
a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione
e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione
non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Per il futuro non sarà più necessario emanare
apposito decreto in quanto la revisione dei veicoli e dei rimorchi avrà luogo
a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi
successivamente ogni due anni.
L’articolo 2 del Regolamento precisa che la revisione
è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati
all'articolo 1 e nell'allegato I al regolamento, di cui costituisce parte
integrante, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità.
La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti
veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle
normative vigenti.
A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo
tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nell'allegato II al
regolamento, di cui costituisce parte integrante, purché i dispositivi si
riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.
2. Calendario delle revisioni
Ogni anno, le operazioni inerenti alle
revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del regolamento, hanno
inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1 (autoveicoli isolati destinati
al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, è superiore ad otto (autobus); autoveicoli isolati destinati
al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3.500 kg; autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che
siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360), sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno
successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta
di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a
quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;
b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3,( autoveicoli destinati
al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore; autoveicoli destinati
al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del
conducente non sia superiore ad otto, nonché degli autoveicoli per trasporto
promiscuo di persone e cose) sono sottoposti a revisione periodica, per
la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione
entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni
due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima
revisione.
3. Esito delle revisioni, circolazione dei
veicoli da sottoporre a revisione
L’articolo 4 del Regolamento prevede che, salvo
quanto previsto ai commi 4 e 5 del decreto, a tutti i veicoli, per i quali
sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada,
non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive
scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo 80, comma
14.
Qualora la visita di revisione abbia avuto esito
sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione,
il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso
prevista nell'articolo 3 del regolamento, ma in ogni caso non oltre un mese
dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto
controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro “Revisione
ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese” consentendo così
al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto
al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza
o deficienza dei dispositivi prescritti.
Nel caso che le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere
la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento
acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il
timbro “Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova
visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”.
Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della
giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali
ulteriori prescrizioni ivi indicate.
Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1 del regolamento (autoveicoli
isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus); autoveicoli
isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3.500 kg; autoveicoli e motoveicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze), è consentita la
circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti per la revisione
se la prenotazione viene effettuata entro i termini fissati dal Regolamento,
fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano
applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione
sia stata revocata, sospesa o ritirata, ed il provvedimento sia ancora operante.
Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati,
vengono annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci
ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo
sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire
la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa
risulti prenotata.
4. Ciclomotori e motocicli
Dalle disposizioni contenute nel Regolamento
sulle revisioni restarono esclusi i ciclomotori e i motoveicoli. Con decreto
ministeriale 16 gennaio 2000, emanato in attuazione del disposto del 1° comma
dell’articolo 80 del nuovo codice della strada, sono state emanate disposizioni
per la revisione periodica dei ciclomotori, dei motocicli a due ruote, delle
motocarrozzette e dei motoveicoli in genere.
Con successivo decreto del 7 dicembre 2000 al
fine di allineare le revisioni di tali veicoli alla cadenza prevista per gli
altri veicoli dall’articolo 80, 3° comma del codice della strada e quindi
di programmare un piano per raggiungere tale allineamento, è stato fissato
il calendario delle revisioni generali finalizzato all’effettuazione di un
numero di operazioni tecniche costante negli anni.
L’articolo 1 del decreto, fermo restando
quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del nuovo codice della strada,
dispone per l'anno 2001, la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie
di veicoli:
a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo
codice della strada, compresi i quadricicli leggeri, di cui al decreto
ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato
per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli
che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita
e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo codice della strada;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per
trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti
specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53,
lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da
piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), del nuovo codice
della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982,
con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano
stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice
della strada.
Come per gli altri veicoli, l’articolo 2 del
decreto dispone che la revisione e' diretta ad accertare la sussistenza delle
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo
tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei
veicoli, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre
1996, del Consiglio dell'Unione €pea.
Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti
saranno effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2002, sulla base delle
norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero
secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal
Dipartimento dei trasporti terrestri entro il 30 aprile 2001.
L’articolo 3 fissa le date di presentazione dei veicoli alla revisione.
Le operazioni di revisione devono essere effettuate
nel corso dell'anno 2001 secondo il seguente calendario:
a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art.
1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1°
gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1 del
decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art.
1 del decreto per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato
tra il 1o aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art.
1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1o aprile e il 30 giugno;
c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art.
1 del decreto per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato
tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera b)
dell'art. 1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1o luglio
e il 30 settembre;
d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art.
1 del decreto per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato
tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera b)
dell'art. 1 del decreto, immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre
e il 31 dicembre.
A corredo del decreto è stata emanata dal Dipartimento dei trasporti terrestri
la circolare n. A32 del 15 dicembre 2000, riportata in appendice, che contiene
le istruzioni di dettaglio per le operazioni di revisioni.
Successivamente con decreto ministeriale
29 novembre 2002 (G.U. 9 dicembre 2002 n. 288) emanato sempre in attuazione
del 1° comma dell'art. 80 del codice della strada, è stata allineata la periodicità
delle revisioni dei Motoveicoli e dei ciclomotori ai termini previsti dal
3° comma dell'articolo 80 del codice.
La revisione generale dei ciclomotori (art.
52 codice), compresi i quadricicli leggeri di cui al D.M. 5 aprile 1994, viene
disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato
di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni due anni, sempre
che gli stessi veicoli non siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione (art. 75 codice).
Parimenti viene disposta la revisione dei motocicli,
delle motocarrozzette, dei motoveicoli per trasporto promiscuo, dei motocarri,
mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale
(art. 53, lett. a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio
da piazza o di noleggio con conducente, d), e) e g) del codice), a partire
dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente
ogni due anni, sempre che gli stessi veicoli non siano stati già sottoposti,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 codice).
Il controllo tecnico viene effettuato sugli
elementi previsti dal regolamento (D.M. 6 agosto 1998, n. 408 e successive
modificazioni e integrazioni, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità. A partire dal
1° luglio 2003, sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei
trasporti terrestri, verranno effettuati gli accertamenti relativi alle emissioni
inquinanti e la prova di velocità.
L'art. 3 del predetto decreto fissa l'inizio
delle operazioni di revisione il 2 gennaio di ogni anno e la presentazione
dei veicoli secondo il seguente calendario:
a) ciclomotori, compresi i quadricicli,
la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato
di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso
certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a
quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione:
b) motocicli, delle motocarrozzette, dei
motoveicoli per trasporto promiscuo, dei motocarri, mototrattori, motoveicoli
per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale (art. 53, lett. a),
b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio
con conducente, d), e) e g) del codice), a partire dal quarto anno seguente
a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di
circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente
a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
5. Rimorchi
Pur se per i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3.5 t non è previsto
l'obbligo comunitario della revisione, avvalendosi della facoltà che la direttiva
96/96/CE accorda agli Stati membri di estendere la revisione ad altre categorie
di veicoli, è stata disposta la revisione per tali veicoli immatricolati nell'anno
1989.
6. Varie
Il codice della strada dispone la revisione
dei veicoli a trazione animale (art. 70 c.s) da effettuare ogni 5 anni presso
apposito ufficio comunale (art. 226 Reg); tale norma non risulta sia stata
attuata
Anche per le macchine agricole (art. 111 C. S.) e per le macchine operatrici
(art. 114 C. S.) è previsto che possa essere disposta la revisione generale
o parziale al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi di idoneità
per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza. Il decreto
di attuazione non è stato finora emanato.
Per gli stessi veicoli, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti
per la circolazione, gli Uffici del Dipartimento dei trasporti possono ordinare
in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole e macchine
operatrici.
Per i veicoli d'epoca è prevista una revisione quinquennale che ha lo scopo
di verificare se il veicolo può continuare ad essere iscritto nell'apposito
elenco tenuto dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
E' possibile la reiscrizione, se la visita di revisione ha avuto esito negativo,
previo superamento di una nuova visita di revisione.
Per i veicoli d'interesse storico o collezionistico si applica la disciplina
ordinaria dettata dalla norma in esame anche se in sede di revisione si tiene
conto della loro speciale classificazione e, quindi, della circostanza che
possono continuare a montare dispositivi diversi da quelli previsti dalle
norme vigenti.
7. Le revisioni singole.
Il 4° comma dell'articolo 80 del codice della
strada. oltre alle revisioni periodiche, prevede che gli uffici della Motorizzazione
Civile, anche su segnalazione degli organi che espletano i servizi di polizia
stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti dl sicurezza.
rumorosità ed inquinamento (atmosferico od acustico) prescritti, possono ordinare
in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli, stabilendo un termine
per la loro presentazione, al fine di poter perseguire chi eventualmente omette
di rispettare l'ordinanza e continua a circolare con il veicolo.
La revisione di un singolo veicolo può essere
disposta dagli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri in ogni momento
(e cioè al di fuori delle ordinarie scadenze) quando si abbia fondato motivo
di ritenere che il veicolo non risponda più ai prescritti requisiti dì idoneità
riguardanti le condizioni dì sicurezza per la circolazione, le condizioni
di silenziosità e le emissioni inquinanti.
La revisione straordinaria del singolo veicolo
è generalmente disposta:
a) in occasione di incidenti stradali nei quali
i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni a parti essenziali
(arI. 80, c. 7);
b) per violazione alle norme del codice della
strada. in particolare in occasione di contesti contrawenzionali ai sensi
degli artt. 71, 72, 78 e 79 C.S.
Esemplificando, le circostanze obbiettive possono
essere:
- circolazione con dispositivo di frenatura.
Illuminazione, silenziatore, avvisatori acustici non funzionanti o alterati;
- circolazione di veicolo che produca emissioni
inquinanti oltre la norma;
- circolazione di veicolo con pneumatici, sospensioni,
carrozzeria modificati (modifiche non autorizzate); circolazione di veicolo
con prestazioni maggiorate (es. modifiche al motore).
8. Sanzioni per omessa revisione
Le violazioni per l’omessa revisione dei veicoli
sono previste dal comma 14 dell’articolo 80.
La circolazione con un veicolo non presentato alla prescritta revisione, periodica
o singola, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 254.030 a lire 1.016.140 e il ritiro della carta di circolazione,
che viene restituita solo dopo l’effettuazione della visita di revisione.
La sanzione è raddoppiata in caso di revisione
omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste ovvero nel
caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell’esito della revisione. Anche in questo caso è previsto il ritiro della
carta di circolazione
La circolazione in autostrada con veicolo non in regola con la revisione prevista
dall’articolo 80 o che non l’abbia superata con esito favorevole comporta
la sanzione prevista dall’art. 176 comma 18 che prevede la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140., In tale ipotesi
è disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente
proprietario o legittimo detentore o a persona delegata dal proprietario con
le modalità contenute nell’articolo 214 del codice della strada, solo dopo
l’avvenuta prenotazione per la visita di revisione.
La sanzione per l’utente che produce agli organi
competenti una falsa attestazione di revisione è prevista dal comma 17 dell’articolo
80 del codice della strada nel pagamento di una somma da lire 635.090 a lire
2.540.350 e nel ritiro della carta di circolazione.
Il comma 16 dello stesso articolo 80 prevede,
nel caso di accertamento della falsità della certificazione della revisione
rilasciata da un centro autorizzato, la cancellazione dell’impresa dal Registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Mancando tale requisito
l’impresa non potrà più mantenere l’autorizzazione per l’effettuazione delle
revisioni. Dell’accertamento di falsità della revisione ne viene informata
l’Autorità giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali.
Altre ipotesi di revoca dell’autorizzazione ad
effettuare la revisione dei veicoli a motore riguardano:
1. la sopravvenuta mancanza delle attrezzature
per l’effettuazione delle operazioni di revisione;
2. l’effettuazione delle operazioni di
revisione in difformità delle prescrizioni vigenti;
3. recidiva di violazioni (3 violazioni
commesse nell’arco di 2 anni, decorrenti dalla prima).
9. Responsabilità civile in caso di incidente
Per quanto riguarda la connessione con gli aspetti
di responsabilità civile relativi alla circolazione con veicolo non sottoposto
a revisione, non risultano pronunce giurisprudenziali specifiche.
E’ stato comunque esclusa la possibilità per
l’assicuratore di agire in rivalsa nei casi di cosiddetta “circolazione anomala”
del veicolo, a meno che la circolazione anomala non comporti un vero e proprio
aggravamento del rischio ex art. 1898 cod. civ. e cioè circolazione anomala
frutto di una situazione nuova, imprevista, imprevedibile e non transuente.
In particolare è stata rigettata la domanda di
rivalsa proposta dall’assicuratore ex art. 18 legge 990/1969 nel caso di sinistro
causato da veicolo con pneumatici lisci (Cass. Civ. 9 luglio 1968, n. 2377,
Resp. Civ. prev., 1970, 432), da veicolo privo di freni (Cass. Civ. 4 maggio
1977, n. 1678, Giur. It., 1978, 1, 1, 2022).
Nell’appendice
IX all'art. 238 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, vengono individuati gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere
effettuati i controlli tecnici. Nel Regolamento con il quale, in attuazione
delle direttive comunitarie, viene disposta la revisione dei veicoli, viene
recepita anche la tabella degli elementi da controllare obbligatoriamente
e le cause dei difetti che determinano la ripetizione della revisione.
Tali elementi riguardano in particolare: freni, sterzo, visibilità, dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione e relativo circuito elettrico, assi
ruote, pneumatici, sospensioni, telaio ed elementi fissati al telaio, inquinamento
e altri equipaggiamenti.
Altri particolari accertamenti sono previsti per i veicoli adibiti al trasporto
pubblico di persone (uscite di sicurezza, riscaldamento, aerazione, disposizione
dei sedili, illuminazione interna).
Per i veicoli muniti di cronotachigrafo dovrà essere controllata l'attestazione
di avvenuta revisione annuale dello strumento (in corso di validità al momento
della visita e prova del veicolo) come prescritto dall'art. 10 della legge
30 marzo 1987, n. 132.
IV – CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI
1. Affidamento ad imprese private delle operazioni
di revisione dei veicoli
La necessità di adeguare la normativa italiana
alle direttive deIl'U.E. (art. 4, Dir. CEE n. 77/143 e successive modifiche)
per quanto riguarda la frequenza delle revisioni dei veicoli a motore e considerando,
come già detto, l'impossibilità per gli Uffici del Dipartimento dei trasporti
terrestri di potervi fare fronte, il vigente codice della strada prevede che
i controlli tecnici di revisione, oltre che dagli Uffici della Dipartimento
dei trasporti terrestri, possano venire affidati in concessione anche a imprese
di autoriparazione sotto la vigilanza della stessa Amministrazione dei Trasporti.
Indirizzo che, come si diceva, è stato recepito
nel nuovo codice della strada (comma 8° e seguenti dell'articolo 80, integrati
con gli articoli da 239 a 241 deI regolamento con la relativa appendice X),
prevede che il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione
a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali
del Dipartimento dei trasporti terrestri il rispetto dei termini previsti
per le operazioni periodiche, possa affidare le revisioni ad imprese private,
con precise limitazioni qui di seguito brevemente esposte:
1) L'affidamento avviene per singole province
individuate con decreto ministeriale;
2) I veicoli che possono essere sottoposti a
revisione dalle imprese private sono soltanto i veicoli a motore con non più
di 16 posti complessivi compreso quello del conducente ovvero con massa complessiva
a pieno carico fino a 3,5 t.
3) L'affidamento riguarda esclusivamente le
revisioni periodiche, con esclusione quindi di quelle singole, disposte a
seguito di segnalazione degli organi di polizia.
2. L’attività di autoriparazione e la revisione dei veicoli
2.1. Attività di autoriparazione.
La disciplina dell’attività di autoriparazione
è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il fine della legge è quello
di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale
e di qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione. La legge
disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi
di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti
gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente,
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché
l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di
impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione
le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del
filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri
liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate
nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico
e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli .
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
2.2. Iscrizione in appositi registri.
Le modalità di iscrizione negli appositi registri
è ora contenuta nel D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, che ha abrogato gli articoli
2, 3, 4 e 5 della legge 122/92, che all’articolo 10 (Imprese di autoriparazione)
dispone che le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano,
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono
esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge
5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di
cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti
in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto
di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge
6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio,
attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura
privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
Le imprese artigiane presentano la denuncia
alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione
al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia,
unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese
che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della
impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa
verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni
dalla denuncia.
Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione
per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate.
Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse
all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa
specifica iscrizione.
Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare,
per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica
di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo
7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito,
alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina.
Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista
esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge
8 agosto 1985, n. 443.
Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque
riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio
1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative
di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio
dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese
iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo
delle imprese artigiane.
2.3. Manutenzione e riparazione dei veicoli.
L’articolo 6 della legge 122/1992 precisa che
il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore
deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese
iscritte nel registro, salvo i casi indicati nel secondo periodo del comma
2 dell'articolo 1 della legge 122/1992 e fatta eccezione per gli interventi
di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
2.4. Responsabile tecnico
Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti
requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro
della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla
Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione
degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a
motore individuati nell’articolo 1, comma 2 della legge 122/1992, per i quali
è prevista una pena detentiva;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività
in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di
esercizio dell'attività.
Il responsabile tecnico deve inoltre possedere
almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese
operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato
per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato
abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente
all'attività diverso da quelli di cui alla seguente lettera c);
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico
di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di
autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti
nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
Da parte del Ministero della pubblica istruzione,
in risposta a particolari quesiti, è stato precisato per quanto concerne le
specializzazioni idonee ad integrare il possesso dei requisiti tecnici professionali
di cui alle lettere a) e c), che debba farsi riferimento alle specializzazioni
triennali rientranti nei piani di studio relativi agli istituti tecnici industriali
e funzionanti successivamente al biennio iniziale.
Per quanto riguarda invece, in particolare, il titolo di studio indicato nella
lettera a), lo stesso ministero ravvisa sufficiente che l’aspirante dimostri
l’avvenuto conseguimento alla promozione al IV anno d’istituto Tecnico industriale
(corrispondente al II anno di uno degli anzidetti indirizzi), in quanto pur
non trattandosi di titoli di studio compiuti, così come lo sono, il diploma
di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali, la ratio cui la legge
riconduce il possesso del titolo di studio induce a ritenere adeguato il suddetto
grado di preparazione culturale.
Per i soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani
qualificati della provincia autonoma di Bolzano, l'iscrizione nel ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi
provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale
artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di
Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana
concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione
nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
2.5. Vigilanza e sanzioni.
Per la vigilanza e le sanzioni sono competenti
le province e i comuni.
L'esercizio dell'attività di autoriparazione
da parte di una impresa non iscritta nel registro è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni
e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per
l'attività illecita.
L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza
di sezioni del registro diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito,
salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto
all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle
attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se
la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal
registro di cui all'articolo 2.
Il proprietario o il possessore di veicoli o
complessi di veicoli che non si avvale, per la manutenzione e la riparazione,
di imprese iscritte nel registro, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. Sono
esclusi dalla sanzione eventuali interventi di ordinaria e minuta riparazione.
2.6. Giurisprudenza.
Con sentenza 6 maggio 1998 la Cass. Sez. I,
ha stabilito che “la disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 122 del
1992, relativa alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate
per l'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione, si pone in rapporto
di specialità con le disposizioni in tema di confisca amministrativa contenute
nell'art. 20 della legge n. 689 del 1981 soltanto per la previsione della
obbligatorietà e generalità della misura accessoria che, a norma dell'art.
20 della legge n. 689 del 1981 citato, sarebbe altrimenti facoltativa; la
scarna previsione dell'art. 10 della legge n. 122 del 1992 citata, tuttavia,
non autorizza altre deroghe alla disciplina dettata dall'art. 20 della legge
n. 689 del 1981, che è disciplina a carattere generale e residuale, applicabile
perciò ad ogni ipotesi di irrogazione di sanzione amministrativa per la quale
non sia diversamente stabilito, con la conseguenza che anche in relazione
alle confische disposte ai sensi dell'art. 10 della legge n. 122 del 1992
vanno salvaguardati i diritti dei terzi proprietari estranei alla violazione,
quando l'utilizzazione delle attrezzature e strumentazioni sarebbe stata lecita
in presenza della prescritta autorizzazione amministrativa”.
Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di
autoriparazione sono responsabili degli interventi effettuati.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite
le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione
prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti,
all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati
e alla relativa qualità.
Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento
delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita
la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa
dal registro.
2.7. Norme regolamentari.
Le norme regolamentari relative alla disciplina
del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività
di autoriparazione sono contenute nel D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994.
2.8. Competenza al rilascio delle autorizzazione
per effettuare le revisioni dei veicoli a motore.
Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul decentramento
amministrativo, all'articolo 102 ha soppresso l'istituto della "concessione”
previsto dall'ottavo comma dell'articolo 80 C.S. alle imprese di autoriparazioni
per l'effettuazione delle revisioni, trasformandolo in "autorizzazione".
Il successivo articolo 105 dello stesso Decreto
Legislatico ha attribuito alle province il rilascio di tale autorizzazione
e il controllo amministrativo conseguente.
Resta la competenza in capo al Dipartimento
dei trasporti terrestri per quanto riguarda la vigilanza tecnica.
L'autorizzazione ad effettuare le suddette revisioni
- per la durata di cinque anni, sempreché permangono i requisiti necessari
- può essere accordato, a richiesta. ad imprese di autoriparazione, eventualmente,
consociate in consorzi, società consortili o cooperative (che svolgano complessivamente
la loro attività nei quattro settori di meccanica e motoristica, carrozzeria.
elettrauto, gommista) ovvero a commercianti di veicoli o autotrasportatori
di merci per conto di terzi iscritti all'albo, che svolgano anche attività
di autoriparazione.
Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono
essere iscritte in tutte e quattro le sezioni (relative ai quattro settori
suindicati) del registro delle imprese esercenti l'attività di auto-riparazione
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in
tutte e quattro le analoghe sezioni dell'elenco (per commercianti di auto
od autotrasportatori) di cui all'art. 4 della medesima legge.
Nel caso di imprese consociate, ognuna di esse
deve essere iscritta almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire nel complesso l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
Ulteriori dettagli sono contenuti nella legge
citata e nell'art. 239 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada.
Gli articoli 239 e 240 del suddetto regolamento
trattano nel dettaglio dei requisiti tecnico-professionali delle imprese,
della loro capacità finanziaria. della disponibilità di idonei locali, dei
requisiti personali, inclusi i titoli di studio, del titolare o del responsabile
tecnico dell'impresa
L'art. 241, con il rinvio all'appendice X, elenca
e descrive l'attrezzatura e la strumentazione di cui devono essere dotate
le suddette imprese (banco prove, ponte, fossa d'ispezione, opacimetro ed
analizzatore gas discarico, fonometro, contagiri, provafari, ecc.).
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
stabilisce con proprio decreto le modalità tecniche ed amministrative per
le revisioni effettuate da imprese private e ne stabilisce le relative tariffe.
Questa disposizione ha avuto attuazione con il D. M. 4.10.1994 n. 653 – “Procedure
di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature;
procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione”, con il quale sono
state fissate le caratteristiche tecniche degli strumenti con cui devono essere
effettuate le revisioni. In attuazione di tale decreto è stata emanata anche
la circ. n. 88/95 del 22.5.1995 modificata e Integrata dalla circ. n.
112/95 che precisa le procedure operative di prova per la revisione del veicoli.
Le attrezzature consistono essenzialmente in:
- banco prova freni,
- opacimetro,
- analizzatore di gas di scarico,
- banco prova giochi,
- fonometro,
- contagiri,
- prova fari,
- ponte sollevatore,
- fossa d'spezione,
- sistema di pesatura.
Disposizioni relative al rilascio dell’autorizzazione
per l’effettuazione delle revisioni da parte degli Autoriparatori, dei requisiti
tecnico-professionali sono contenute nei seguenti provvedimenti:
- Art. 80,
comma 8 e 9 del codice della strada;
- Art. 239
regolamento al codice della strada, revisioni presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico-professionali degli stessi;
- Art. 240
regolamento al codice della strada, requisiti dei titolari delle imprese e
dei responsabile tecnici;
- D.M. 6
aprile 1995, n. 170, contenente il regolamento relativo alla capacità finanziaria
delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili
anche in forma di cooperative;
- D.M. 6
aprile 1995, con il quale sono state individuate le province in cui le revisioni
dei veicoli a motore può essere eseguita da imprese di autoriparazione, loro
consorzi o società consortili;
- Circ. prot.
N. A7827 del 6 agosto 1996, relativa alle procedure informatiche e alle richieste
di collegamento al C.E.D. - M.C.T.C.;
- Circ.prot.
n. A8840 del 19 settembre 1996, relativa alle procedure informatiche;
- Circ. n.
147/96 del 21 novembre 1996, relativa all’attività tencica connessa con le
revisioni dei veicoli a motore affidate ai titolari di officine di autoriparazione;
- Circ. prot.
N. Y2340 del 18 dicembre 1996, relativa alle procedure informatiche;
- Circ. n.
2/97 del 20 gennaio 1997, contenente istruzioni per l’affidamento delle revisioni
agli autoriparatori;
- Circ. prot.
N. 1093 del 19 febbraio 1997, contenente chiarimenti alla circolare n. 147/96
del 21 novembre 1996, relativa all’attività tecnica connessa con la revisione
periodica dei veicoli a motore;
- Circ. n.
27/97 del 18 marzo 1997, contenente chiarimenti alla circ. n. 2/97 relativamente
ai titoli di studio;
- Circ. n.
49/97 del 13 maggio 1997, relativa alle variazioni di elementi essenziali
all’ottenimento della concessione ex art. 80 codice della strada;
- Circ. n.
64/97 del 18 giugno 1997, contenente chiarimenti alla circ. n. 147/96 del
21 novembre 1997;
- Circ. n.
67/97 del 20 giugno 1997, contenente chiarimenti al punto 6 della circolare
n, 1093 del 19 febbraio 1997, sui locali;
- Circ. prot.
1742 del 16 luglio 1997, chiarimenti all’art. 240 del regolamento di esecuzione
al codice della strada, relativi ai titoli di studio;
- Circ. n.
81/97 del 22 luglio 1997, interpretazione dell’art. 240 del regolamento di
esecuzione del codice della strada, sui requisiti tecnico-professionali;
- Circ. prot.
N. 49/FP del 31 gennaio 1998, sulla capacità finanziaria dei consorzi;
- Circ. prot.
294/FP del 2 marzo 1999, relativa ai requisiti morali;
- Circ. prot.
17 del 13 marzo 1998, relativa alle procedure informatiche;
- D. Lgs.
31 marzo 1998, artt. 102, 103, 104 e 105;
- Circ. prot.
N. 3185 del 1° ottobre 1998, relativa ai cerificati di prevensione incendi;
- Avviso
n. 2 del 19 gennaio 1999, relativo alle procedure informatiche;
- Circ. prot.
N. M3122 del 25 giugno 1999, relativo alle procedure informatiche;
- Circ. prot.
N. 3123 del 25 giugno 1999, relativo alle procedure informatiche;
- Avviso
n. 63 del 26 ottobre 1999, relativa alle procedure informatiche;
- Circ. n.
33/99/MOT del 15 dicembre 1999, relativa al responsabile tecnico;
- Circ. B005/2000/MOT
del 3 febbraio 2000, sui Consorzi di imprese concessionarie delle operazioni
di revisione periodica dei veicoli,
Disposizioni relative alle attrezzature
sono contenute nei seguenti provvedimenti:
- Art. 80,
comma 9 codice della strada;
- Art. 239
del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- Art. 241
del regolamento del codice della strada e app. X;
- Circ. n.
28/98 del 16 marzo 1998, modifiche agli articoli 239 e 240 del regolamento,
concernenti la revisione degli autoveicoli;
- Circ. n.
62/98 del 16 luglio 1998, contenente chiarimenti alla circ. n.28/98 del 16
luglio 1998;
- D.M. contenente
il regolamento per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche
per le prove di revisione;
- Circ. n.
88/95 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alle procedure di
omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature
e procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione;
- Circ. n.
2/97 del 20 gennaio 1997, recante istruzioni per l’affidamento ad imprese
di autoriparzzione delle revisioni;
- Circ. n.
6/97 del 24 gennaio 1997, relativa al D.M. 23 ottobre 1996, n. 628;
- Circ. n.
13/97 del 12 febbraio 1997, sui ponti sollevatori;
- Circ. prot.
N. 1093 del 10 febbraio 1997, sulle apparecchiature di sollevamento;
- D.M. 30
luglio 1997, n. 406, relativo al regolamento per le dotazioni delle attrezzature
delle imprese di autoriparazione;
- Circ. n.
6247 del 16 novembre 1999, relativa al D.M. 23 ottobre 1996, n. 628;
- Circ. prot.
N. 3879 del 4 ottobre 1999, contenente un aggiornamento all’elenco delle apparecchiature
omologate;
- Circ. prot.
N. 7371 del 6 dicembre 1999, chiarimenti alla circolare n. 88/95;
- Circ. prot.
N. 7118 del 16 dicembre 1999, riconoscimento dell’Associazione ALPI quale
Ente di certificazione;
3. Controlli periodici e occasionali - Revoca
delle autorizzazioni.
Gli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri
effettuano periodici controlli sulle officine delle imprese autorizzate nonché
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso di
esse.
Nel caso In cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia in possesso delle prescritte attrezzature oppure
che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative al compiti di revisione sono revocate.
Disposizioni relative ai controlli da effettuare
sui centri autorizzati sono contenute nei seguenti provvedimenti:
- Art. 80,
comma 9, 10, 11, 12, 13 e 15 codice della strada;
- D.D. 4
aprile 1995, sulle modalità di collegamento telematico per la trasòissione
delle certificazioni relative alle revisioni effettuate dalle imprese;
- D.M. 22
marzo 1999, n. 143, per la determinazione delle tariffe;
- Circ. n.
88/95 e successive modificazionie integrazioni, sulle procedure di omologazione,
visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature;
- Circ. n.
147/96 del 21 novembre 1996, relativa all’attività connessa con le revisioni
periodiche dei veicoli a motore affidate alle imprese titolari di officine
di autoriparazione;
- Circ. n.
2/97 del 20 gennaio 1997, che contiene istruzioni per la concessione alle
imprese di autoriparazione, delle revisioni;
- Circ. n.
13/97 del 12 febbraio 1997, sull’idoneità dei ponti sollevatori;
- Circ. prot.
N. 1093 del 19 febbraio 1997, che contiene chiarimenti relative all’attività
tecnica connessa con le revisioni periodiche;
- Circ. prot.
N.4827 del 30 settembre 1997, contenente l’elenco dei ponti sollevatori riconosciuti
idonei dall’ISPESL;
- Circ. n.
15/99 del 4 marzo 1999, contenente istruzioni sull’applicazione dell’articolo
80, comma 8 del codice della strada;
- Circ. prot.
N. 7118 del 16 dicembre 1999, Associazione ALPI quale Ente di certificazione.
4. Tariffe
Anche in relazione alla legge 10 dicembre
1986, n. 870, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe, oltre che per le operazioni
inerenti alla revisione dei veicoli, anche per I controlli periodici sulle
officine e per quelli a campione effettuata dalla Motorizzazione Civile
sui veicoli revisionati presso le officine stesse.
Le disposizioni emanate riguardo alle tariffe sono contenute nei seguenti
provvedimenti:
- D.M. 22 marzo 1999, n. 143, determinazione delle nuove tariffe per l’effettuazione
delle revisioni;
- Lett. circ.
prot. N. 1071 del 26 maggio 1999, tariffe.
V - PROCEDURE OPERATIVE
1. Domanda di revisione
Nel caso la revisione venga effettuata
presso un Ufficio provinciale M.C.T.C. la domanda di revisione, relativa ai
veicoli ai veicoli soggetti a revisione annuale autobus; autoveicoli
isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compreso
l'eventuale carrello appendice); rimorchi di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t; autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza
o di noleggio con conducente; autoambulanze), nonché ai rimorchi con massa
complessiva a pieno carico inferiore 3,5 t, la domanda deve essere presentata
esclusivamente presso gli Uffici provinciali, utilizzando il modello apposito
(MC 2100); sulla stessa viene annotata la data di prenotazione della visita
e prova.
Limitatamente ai veicoli di cui al precedente
paragrafo, qualora la data di prenotazione della visita e prova sia successiva
alla scadenza del termine previsto ma la presentazione della domanda sia avvenuta
entro i termini, il veicolo può, nel frattempo, continuare a circolare in
virtù della prenotazione annotata, fino alla data di questa, senza che siano
in tale caso applicabili le sanzioni di cui al già citato articolo 80 del
codice della strada.
Il superamento dei termini di scadenza, nelle
prenotazioni, non può quindi essere accordato a richiesta dell'utenza.
Tale possibilità non è inoltre consentita qualora
la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento
ancora operante; oppure quando i termini per effettuare la revisione siano
scaduti all'atto della presentazione della domanda di revisione.
Eventuali successive prenotazioni potranno essere
annotate sul modulo di registrazione della domanda;
esse comunque saranno inefficaci ai fini del
consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo
soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per
il quale la visita stessa risulti prenotata, con ulteriori limitazioni eventualmente
disposte dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile.
2. Revisione presso centri autorizzati
Nel caso invece di revisione da effettuare
presso un'impresa od un consorzio abilitato alle revisioni ai sensi dell'articolo
80, comma 8, del codice della strada, la domanda deve essere effettuata su
modello conforme all'allegato 2 della circolare n. 2/97 del 20 gennaio 1997
D.G. e regolarmente annotata sul Registro conforme all'allegato 3 alla circolare
stessa, che andrà poi completato con tutti i dati ivi previsti.
Le imprese debbono altresì attivare le ulteriori
procedure previste dalla circolare 19 settembre 1996, prot. n. A8840/60C4
e seguenti, relativa alle procedure informatiche.
Le imprese di cui trattasi possono effettuare
la prenotazione delle operazioni, che ovviamente non risulta valida per la
circolazione, oltre i termini previsti.
Qualora la carta di circolazione sia stata ritirata
ai sensi dell'articolo 80, comma 14, del codice della strada, gli utenti,
cui sia stata ritirata la carta di circolazione del veicolo da parte degli
Organi di polizia per omessa revisione, che intendano effettuare la
revisione presso un'impresa autorizzata dovranno preventivamente munirsi della
copia della carta di circolazione, munita di timbro dell'Ufficio provinciale
M.C.T.C. che la detiene.
Una volta effettuata la revisione l'utente, previa
esibizione del relativo esito, potrà ritirare la carta di circolazione presso
l'Ufficio provinciale M.C.T.C. che la detiene.
I termini di scadenza delle revisioni da effettuare
nel corso dell'anno sui veicoli debbono essere espletate, come previsto dal
D.M. 4 agosto 1998, n. 408 (Regolamento), la prima volta entro il mese di
rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata
a pagina 1 della carta di circolazione, a sinistra del timbro tondo d'ufficio)
e, successivamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata
l'ultima revisione. Per quanto concerne la possibilità di circolare oltre
i suddetti termini, si richiama quanto disposto nei paragrafi precedenti.
Qualora la visita di revisione abbia avuto esito
sfavorevole, va apposto il timbro "REVISIONE RIPETERE DA RIPRESENTARE
A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE".
Allorché le anormalità e i difetti riscontrati
risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale o
da determinare inquinamento acustico od atmosferico, verrà apposto il timbro
"REVISIONE RIPETERE VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE". Tale timbro
vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della stessa giornata
della revisione, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate
(ad esempio: a vuoto, a velocità non superiore a 25 km/h).
La circolazione del veicolo "sospeso dalla
circolazione" per presentarsi a nuova visita di revisione è consentita
solo alla data di prenotazione per detta visita apposta sul modello MC 2100
dall'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Controllo tecnico
Le attuali disposizioni prevedono che
il controllo tecnico dei veicoli deve essere effettuato sugli elementi enumerati
nell'Allegato II al D.M. 6 agosto 1998, n. 408 (Regolamento) e deve comprendere
una visita ispettiva accurata.
A tale riguardo le disposizioni emanate precisano
che la visita e prova di revisione deve essere compiuta per mezzo delle attrezzature
in dotazione alle stazioni di controllo.
Con particolare riferimento agli apparati frenanti,
la corretta progressione della prova, così come desumibile dal rilevamento
delle indicazioni degli strumenti, è elemento attestante il buono stato d'uso
di tutti i componenti degli apparati stessi.
Nel caso di esito "RIPETERE", per motivi
riguardanti l'impianto frenante, gli organi di sterzatura, le sospensioni
e gli assiali, al momento della visita successiva l'interessato è tenuto ad
esibire una dichiarazione non in bollo, su carta intestata, da acquisire in
Atti, contenente l'elenco dettagliato degli interventi eseguiti, sottoscritta
dall'autoriparatore intervenuto (salvo ovviamente che esso non si identifichi
nella stessa impresa che ha eseguito la revisione), recante la dichiarazione
di effettuazione dei lavori a perfetta regola d'arte.
Per l’utilizzazione di attrezzature cosiddette
"mobili", per la revisione di veicoli di massa totale a pieno carico
superiore a 3,5 t presso le Sedi dei privati richiedenti ai sensi dell'articolo
19 della legge n. 870 del 1986, le disposizioni emanate in merito (Circ. n.
3209/4403 del 10 giugno 1997), precisano che:
a) le attrezzature debbono essere inamovibili
e installate nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del posto di
lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994, e di tale circostanza
dovrà essere resa certificazione, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto,
da parte del responsabile dell'impresa richiedente il servizio nella sua qualità
di datore di lavoro, che dovrà altresì dichiarare di assumere ogni responsabilità
connessa alla osservanza di tutte le norme contenute nel decreto di cui trattasi;
b) le singole linee di prova debbono essere dotate
di attrezzature fissate al suolo, delle connessioni elettriche a norma C.E.I.,
nonché equipaggiate con ponte sollevatore fisso, o fossa di ispezione, ovvero
con sistemi che consentano l'ispezione a distanza (telecamera). Le predette
linee debbono essere complete di tutte le attrezzature di cui al D.M. 23 ottobre
1996, n. 628;
c) durante lo svolgimento delle sedute, l'area
nella quale operano i funzionari e sono ubicate le apparecchiature di prova
deve essere adeguatamente protetta.
Alle operazioni di revisione le disposizioni
consentono anche che essi siano presentati, nell'anno, in anticipo rispetto
al periodo specificamente assegnato, compatibilmente però con la disponibilità
contingente delle sedute operative, oppure previ accordi e relativa prenotazione
presso gli Uffici della motorizzazione
Per garantire uniformità e regolarità nei controlli,
le disposizioni prevedono che i veicoli intestati a residenti in una provincia,
il cui ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri sia dotato di stazioni
di controllo, non possono essere sottoposti a revisione presso un'altra provincia
il cui ufficio sia sprovvisto di stazione di controllo.
VI -
ATTIVITA’ ISPETTIVA
Le disposizioni relative all’attività ispettiva
che dovrà essere svolta dagli Uffici provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri sono contenute nella Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99.
La suddetta circolare integrando
disposizioni già impartite per la concreta applicazione dell'articolo 80,
comma 10, del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in
relazione alle attribuzioni degli Uffici del Dipartimento, precisa che la
vigilanza sulle imprese di autoriparazione concessionarie del servizio di
revisione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ai
fini sia della trasparenza delle procedure e delle necessarie informazioni
all'utenza, sia soprattutto efficace e puntuale e soprattutto che lo svolgimento
dei controlli da parte degli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri,
sia attuata con assoluta immediatezza.
Il testo completo della suddetta
circolare è riportato nell’appendice relativa alla
prassi amministrativa.
VII
- PROCEDURE RELATIVE AI CONTROLLI TECNICI SUI VEICOLI.
1. Procedure operative di prova sui veicoli
Le procedure operative con le quali si effettuano
le prove per le quali è richiesto l'uso di ciascuna delle apparecchiature,
previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali attualmente in vigore,
sono principalmente contenute nella circ. 88/95 che viene integralmente riportata
nell’appendice legislativa.
I risultati delle prove è previsto che siano
riportati su di un referto, la cui compilazione è obbligatoria per le officine
di autoriparazione.
Sono previsti modelli di referto negli allegati
n. 13, 14, 15, 16 e 17, della circolare n. 88/95, rispettivamente per frenometro,
opacimetro, analizzatore di gas di scarico, fonometro, prova fari. Si è escluso
dall'obbligo della compilazione del referto il prova giochi, ove non esistono
valori limite da rispettare in modo univoco, ed il contagiri, che è normalmente
sussidiario alle attrezzature.
2. Identificazione del veicolo
L’identificazione del veicolo avviene attraverso
la lettura del numero di telaio, che deve corrispondere con quello indicato
sulla carta di circolazione. Tale controllo deve precedere tutti gli altri
controlli.
Se nel corso del controllo sorgono fondati dubbi
sull’autenticità del numero di telaio, il Funzionario tecnico del Dipartimento
dei trasporti deve darne immediata notizia all’autorità giudiziaria per eventuali
accertamenti. Nel caso di revisione effettuata presso centri autorizzati,
il responsabile tecnico deve sospendere la visita di revisione e darne notizia
immediatamente al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti, come
precisato nella lettera circolare prot. N. 3126 del 12 dicembre 1997.
3. Dispositivi di frenatura
La verifica degli impianti frenanti deve comprendere:
1) Controllo visivo generale dell'impianto e
verifica della funzionalità.
2) Verifica della efficienza. La verifica di
efficienza consiste nella misura delle grandezze fondamentali di cui al p.
1.1 del D.M. n. 628 del 1996.
Prima di procedere alla verifica della efficienza
occorre aver eseguito sul veicolo controlli complementari, anche con l'ausilio
di strumentazione in dotazione dell'officina utili altresì all'ottimizzazione
dei sistema veicolo - frenometro, come indicato di seguito:
- controllo visivo dello stato d'uso del treno
di pneumatici montati sul veicolo. Non sono ammesse lacerazioni e/o asportazioni
della mescola, abrasioni con affioramento degli strati telati o altri danni
che siano di pregiudizio alla sicurezza. Particolare
attenzione in tal senso deve essere prestata dall'operatore sia con riferimento
al battistrada sia con riferimento ai fianchi del pneumatico;
- verifica dei corretto valore della pressione
di gonfiaggio dei pneumatici montati sul veicolo;
- verifica di esistenza dello spessore minimo
di legge per il battistrada a mezzo di adatto calibro;
- verifica di rispondenza delle caratteristiche
dimensionali, di carico e velocità dei pneumatici effettivamente montati con
quelle indicate sulla carta di circolazione del veicolo;
- verifica di identicità del disegno del battistrada
dei pneumatici almeno sul medesimo asse.
4. Controllo visivo generale
Tale controllo si esegue, secondo quanto prescritto
dalla direttiva 92/54/CEE e dalla direttiva 94/23/CE.
Alcuni punti salienti di tale controllo riguardano:
L'impianto frenante che deve poter essere azionato
in modo graduale e deve mantenere nel tempo le caratteristiche di "continuità e moderabilità".
Il controllo visivo riguarda le parti dell'impianto
frenante rilevanti dal punto di vista della sicurezza, che sono accessibili senza utilizzo di attrezzi e
senza un vero e proprio smontaggio.
Tutti i particolari, compresi i dispositivi di
segnalazione visiva di allarme, devono trovarsi in buono stato di funzionalità
e non debbono mostrare segni di danneggiamento o di usura che superi la tolleranza
fornita dal costruttore.
In particolare si deve verificare che:
- le tubazioni e i tubi esternamente non siano
danneggiati, non siano eccessivamente corrosi o invecchiati, siano posizionati
e fissati in modo corretto;
- le corde e i comandi ottenuti con cavi flessibili
siano perfettamente funzionanti, non eccessivamente corrosi o rovinati;
- i gruppi frenanti esternamente si presentino
senza danneggiamenti e non siano eccessivamente corrosi, i dispositivi di
azionamento siano facilmente accessibili e non deteriorati;
- la tiranteria sia facilmente accessibile, non
saldata per riparazioni, non danneggiata;
- le articolazioni (snodi) siano facilmente accessibili;
- gli accumulatori di energia (serbatoi aria
compressa ecc.) non siano eccessivamente corrosi;
- i freni sulle ruote siano in corretto stato (es. ferodi, dischi, tamburi,
guarnizioni dei cilindretti, cilindri frenanti).
5. Emissioni inquinanti
Le procedura per l'accertamento dell'opacità
delle emissioni dallo scarico dei veicoli in circolazione con motore
ad accensione spontanea mediante prova in accelerazione libera sono contenute
nell’allegato II al D.M. 6 agosto 1998, n. 408, riportato per intero nella
parte seconda della pubblicazione.
VIII - CONTROLLI TECNICI SU STRADA DEI VEICOLI COMMERCIALI CIRCOLANTI NELLA COMUNITA’
Di recente è stata emanata la Direttiva 2000/30/CE
del 6 giugno 2000 approvata dal Parlamento €peo e dal Consiglio, relativa
ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità,
direttiva non ancora recepita nell’ordinamento giuridico italiano.
Il Parlamento €peo e il Consiglio dell'Unione €pea, considerando l'intensificarsi
del traffico stradale che comporta per tutti gli Stati membri problemi di
sicurezza ed ambientali di analoga natura e gravità e nell'interesse della
sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e di eque condizioni di concorrenza
ha ritenuto che i veicoli commerciali circolino solo se la loro conformità
alla normativa tecnica è mantenuta ad un livello elevato.
In base alla direttiva 96/96/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, i veicoli commerciali sono sottoposti annualmente ad un controllo
tecnico da parte di un organismo autorizzato.
L'articolo 4 della direttiva 94/12/CE ha previsto
un approccio multidirezionale degli aspetti costi/efficacia dei provvedimenti
intesi a ridurre l'inquinamento causato dai trasporti su strada; il programma
€peo "Auto-oil ha incorporato tale approccio e ha fornito una valutazione
obiettiva del complesso di provvedimenti più redditizi nei settori della tecnologia
dei veicoli, della qualità dei carburanti, del controllo e della manutenzione
nonché dei provvedimenti che non hanno natura tecnica, al fine di ridurre
le emissioni dovute ai trasporti su strada.
Tenuto conto di tale approccio, il Parlamento
€peo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/70/CE diretta a migliorare
la qualità dei carburanti e, al fine di prevedere norme sulle emissioni più
rigorose, la direttiva 98/70/CE per le autovetture private e i veicoli commerciali
leggeri nonché la direttiva 1999/96/CE per gli autocarri.
La direttiva 2000/30 si inserisce nel medesimo
approccio; tuttavia per il Parlamento e per il Consiglio appare più efficace,
dal punto di vista della protezione dell'ambiente, non procedere per il momento
al rafforzamento delle norme relative al controllo tecnico previste dalla
direttiva 96/96/CE, bensì instaurare controlli tecnici su strada per assicurare
durante tutto l'anno l'applicazione della suddetta direttiva.
Infatti, un controllo tecnico annuale è ritenuto
insufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano mantenuti in condizioni
di conformità alla normativa tecnica per tutto l'anno.
L'attuazione effettiva di controlli tecnici su
strada supplementari e mirati costituisce una misura importante ed efficace
che consente di controllare il livello di manutenzione dei veicoli commerciali
in circolazione.
Il Parlamento e il Consiglio hanno ritenuto che
è opportuno che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni
fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui è immatricolato
o messo in circolazione il veicolo commerciale.
La Direttiva prevede che il metodo di selezione
dei veicoli commerciali sottoposti ai controlli dovrebbe basarsi su un approccio
mirato, particolarmente incentrato sui veicoli che da un semplice esame fanno
presumere un cattivo stato di manutenzione, in modo da ottimizzare l'efficacia
operativa delle autorità preposte ai controlli e minimizzare al tempo stesso
costi e ritardi per i conducenti e le imprese.
La stessa direttiva prevede che in caso di difetti
gravi del veicolo controllato, occorre prevedere la possibilità di chiedere
alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo
in circolazione il veicolo di prendere opportuni provvedimenti e di informare
lo Stato membro richiedente degli eventuali provvedimenti successivamente
applicati.
Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.
In base al principio di sussidiarietà e al principio
di proporzionalità, quali enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi
dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un regime di controllo
tecnico su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a
motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario;
la direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento
di tali obiettivi.
L’articolo 1, al fine di migliorare la sicurezza
stradale e ambientale e garantire un maggior rispetto da parte dei veicoli
commerciali circolanti nel territorio della Comunità di determinate condizioni
tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE, definisce talune condizioni di
realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti
nel territorio della Comunità.
Fatta salva la normativa comunitaria, la direttiva
lascia del tutto impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare
i controlli in essa non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del
trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali.
Nulla osta a che uno Stato membro, nel quadro di ispezioni che esulano dal
campo di applicazione della direttiva, controlli i punti enumerati nell'allegato
I in luoghi diversi dalle strade pubbliche.
L’articolo 2 contiene le definizioni.
Ai fini della direttiva, si intende per:
a) "veicolo commerciale" i veicoli
a motore e loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato
I della direttiva 96/96/CE;
b) "controllo tecnico su strada" il
controllo di natura tecnica non annunciato dalle autorità e quindi imprevisto
di un veicolo commerciale che circola nel territorio di uno Stato membro effettuato
sulla strada pubblica dalle autorità o sotto la sorveglianza di queste ultime;
c) "controllo tecnico" il controllo
della conformità del veicolo alla normativa tecnica quale previsto nell'allegato
II della direttiva 96/96/CE.
L’articolo 3 prevede che ciascuno Stato membro
effettui controlli su strada sufficienti ai fini del conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i veicoli commerciali contemplati
dalla direttiva, tenendo conto del regime nazionale applicato a detti veicoli
nell'ambito della direttiva 96/96/CE.
I controlli tecnici su strada sono effettuati
senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato
in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale e tenuto
conto della necessità di ridurre al minimo i costi e i ritardi causati ai
conducenti e alle imprese.
L’articolo 4 precisa che il controllo tecnico su strada comporta uno, due
oppure l'insieme dei seguenti elementi:
a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione
del veicolo commerciale fermo;
b) un controllo della relazione di controllo
tecnico su strada di cui all'articolo 5, compilato di recente, ovvero un controllo
dei documenti attestante la conformità alla normativa tecnica applicabile
ai veicoli e in particolare, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione
in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è
stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva
96/96/CE;
c) un'ispezione intesa a rivelare difetti di
manutenzione, effettuata su uno o più ovvero sulla totalità dei punti di controllo
enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10 della direttiva.
L'ispezione degli impianti di frenatura e delle
emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste all'allegato
II della direttiva.
Prima di procedere ad un'ispezione sui punti
enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, della direttiva
l'ispettore tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico e/o di
una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente
presentati dal conducente.
L'ispettore può inoltre prendere in considerazione
qualsiasi altro certificato di sicurezza rilasciato da un organismo autorizzato,
eventualmente presentato dal conducente.
Qualora tali certificati e/o la relazione suddetti
forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata
un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato
I, punto 10, della direttiva, tale punto non è soggetto ad un ulteriore controllo,
a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di difetti
e/o da una non conformità manifesta.
L’articolo 5 precisa che la relazione sul controllo tecnico su strada concernente
l'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
è compilata dall'autorità o dall'ispettore che l'ha effettuata. Il modello
di tale relazione è riportato nell'allegato I della direttiva e contiene,
al punto 10, un elenco dei punti controllati. L'autorità o l'ispettore contrassegnano
le caselle corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente
del veicolo commerciale.
Se l'autorità o l'ispettore ritiene che l'entità
dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi
di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura,
un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad
un controllo più rigoroso presso un centro di prova situato in prossimità,
determinato dallo Stato membro, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.
L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso
fintantoché non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati qualora
sia evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i suoi
occupanti o per gli altri utenti della rete stradale in occasione del controllo
tecnico su strada di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, oppure
in occasione del controllo più rigoroso di cui al primo comma del presente
paragrafo.
L’articolo 6 precisa che ogni due anni gli Stati
membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti
in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli
commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato
I, punto 6, della direttiva e per paese d'immatricolazione, nonché i punti
controllati e i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10 della
direttiva.
La prima trasmissione dei dati riguarderà il
periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.
La Commissione comunica tali informazioni al
Parlamento €peo.
Secondo l’articolo 7 della direttiva gli
Stati membri collaborano reciprocamente ai fini dell'applicazione della presente
direttiva. Essi comunicano in particolare il nome del (dei) servizio/servizi
competenti per effettuare i controlli nonché delle persone individuati come
referenti.
I difetti gravi di veicoli commerciali appartenenti
a non residenti, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione
del suo uso, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato
membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo secondo il
modello di relazione di controllo di cui all'allegato I, fatta salva la perseguibilità
in base alla normativa applicabile nello Stato membro in cui il difetto è
stato riscontrato.
Fatto salvo l'articolo 5, della direttiva le
autorità competenti dello Stato membro in cui sia stato riscontrato un difetto
grave in un veicolo commerciale appartenente a un non residente possono chiedere
alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo
in circolazione il veicolo di adottare opportuni provvedimenti nei confronti
dei trasgressori, ad esempio sottoporre il veicolo ad un nuovo controllo tecnico.
Le autorità alle quali è stata presentata tale
richiesta informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono
stati riscontrati i difetti del veicolo commerciale dei provvedimenti adottati,
se del caso, nei confronti del trasgressore.
Con l’articolo 8 della direttiva viene
precisato che le modifiche che si rendano necessarie per adeguare l'allegato
I o per adeguare al progresso tecnico le norme tecniche di cui all'allegato
II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Tali modifiche non devono tuttavia comportare
un'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Per il successivo articolo 9 la Commissione è
assistita dal "comitato per l'adeguamento al progresso tecnico"
istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE.
L’articolo 10 prevede che gli Stati membri istituiscono
un regime di sanzioni applicabile nei casi in cui il conducente o l'imprenditore
non rispetta i requisiti tecnici controllati sulla base della presente direttiva.
Essi adottano tutti i provvedimenti necessari
al fine di garantire l'irrogazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
L’articolo 11 precisa che la Commissione presenta
al Consiglio, entro un anno dalla ricezione dei dati di cui all'articolo 6
della direttiva, inviati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione
delle norme contenute nella direttiva, corredata di una sintesi dei risultati
ottenuti.
La prima relazione riguarda il periodo di due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Per l’articolo 12 gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva entro il 10 agosto 2002. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni,
queste contengono un riferimento alla direttiva 2000/30/CE oppure sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla direttiva.
L’articolo 13 prevede che la direttiva
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, avvenuta il 10 agosto 2000 (G.U.C.E. n.
L 203)
Per la lettura degli allegati si
rimanda alla parte seconda della pubblicazione.
IX – CONTROLLO DEI VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI IN UNO STATO DELL’UNIONE €PEA
Le modifiche intervenute nella
disciplina che riguarda il trasferimento di beni e servizi nell’ambito della
Comunità europea, in particolare l’instaurazione del Mercato Unico con la conseguente
eliminazione delle frontiere tra i Paesi intracomunitari, ed il rispetto dei
principi di diritto comunitario basati sulla giurisprudenza derivante dalle
sentenze emesse dalla Corte di Giustizia, concernenti le procedure di
omologazione ed immatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro
Stato membro, ha indotto la commissione europea ad emanare la comunicazione n. 96/c 143/04
del 15 maggio 1996, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 88/C281/08
del 4.11.1988, con la quale vengono richiamati gli Stati membri al rispetto
dei suddetti principi.
La Commissione prende in esame l’attuale situazione sia sotto l’aspetto omologativi
nazionale e comunitario e facendo espresso riferimento all’articolo 12 della
direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva 92/53, che recita: “ogni
decisione di rifiuto o di ritiro dell’omologazione, rifiuto di immatricolazione
o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione
della presente direttiva è debitamente motivata. Essa viene notificata all’interessato
unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni
in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di reperibilità”.
La Commissione ritiene quindi che le garanzie procedurali previste dal suddetto
articolo 12 della direttiva 70/156/CEE debbano essere riconosciute a chiunque
richieda l’immatricolazione.
Per quanto riguarda il controllo tecnico dello stato fisico del veicolo (visita
di revisione), la Commissione della CE nella citata Comunicazione ha stabilito
che sottoporre ad un controllo tecnico un veicolo già immatricolato in uno
Stato membro non sarebbe compatibile con il diritto comunitario, a meno che
tale controllo non sia previsto, alle stesse condizioni, per i veicoli già
immatricolati nel territorio nazionale.
Tali veicoli, all’atto della loro prima immatricolazione nel Paese di origine,
sono già stati riconosciuti rispondenti ai requisiti necessari per l’immatricolazione.
Le attuali disposizioni contenute nel codice della strada, in caso di rinnovo
dell’immatricolazione (artt. 95 e 102), non prevede che il veicolo in caso
di reimmatricolazione venga nuovamente sottoposto a controllo tecnico.
Il controllo tecnico dei veicoli circolanti è attualmente armonizzato a livello
comunitario in attuazione della direttiva n. 88/449 che dispone per i veicoli
una visita di revisione con scadenza quadriennale dalla data di prima immatricolazione
e successivamente ogni due anni.
Alla luce delle suddette considerazioni le disposizioni emanate per l’applicazione
prativa della Comunicazione della Commissione della C.E., prevedono che i
veicoli a motore (autovetture e motocicli) usati già immatricolati in un altro
Stato membro, ove risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico effettuato,
non devono essere sottoposti a controllo tecnico per l’immatricolazione.
Se il veicolo, già immatricolato in un Paese della Comunità europea, dall’esame della documentazione risulta di origine
extracomunitaria e non rispondente ad una o più direttive C.E., per l’immatricolazione
in Italia è necessario invece che lo stesso venga sottoposto a visita e prova.