Introduzione
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. V
Cap.VI
Cap. VII
Cap. VIII
Cap. IX
Cap. X
Cap. XI
Cap. XII
Cap. XIII

V - CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE e CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



Certificati di abilitazione professionale (c.a.p.).

Il certificato di abilitazione professionale (c.a.p.) deve essere conseguito dai titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare:
a) motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi;
b) dai titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di: autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (art. 115, comma primo, lettera d, numero 3, cod. strad.);
c) dai titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare: autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari.
Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
Il certificato di abilitazione professionale (c.a.p.) si può definire come una abilitazione integrativa della patente di guida, che abilita una persona a guidare particolari tipi di veicoli. Non è una patente, in quanto si deve necessariamente associare a patenti che abilitano alla guida dei veicoli e aventi determinate caratteristiche.
Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato, dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile, a seguito di esame teorico a chi è già in possesso della patente per la categoria corrispondente. E’ un documento subordinato all’esistenza e alla validità della patente cui si riferisce e perde automaticamente validità ed effetto se è revocata o sospesa la patente cui è collegato.
Il certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. E’ valido cinque anni, comunque non oltre la validità della patente, e può essere riconfermato dalla motorizzazione civile per altri cinque anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici.
Per chi ha superato i sessantacinque anni di età il rinnovo può essere inferiore ai due anni su disposizione della commissione medica locale.
Il c.a.p. può essere rilasciato anche in sede di conversione a domanda dei titolari di patente estera abilitati ai trasporti che prevedono il c.a.p.

Tipi di certificati di abilitazione professionale (c.a.p.).

Il c.a.p. è necessario per la guida dei:
a) motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate adibiti a servizio pubblico di piazza od a noleggio con conducente (associato alla patente A) KA;
b) taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 tonnellate) da noleggio con conducente (associato alla patente B) KB;
c) autovetture adibite a noleggio con conducente per cui necessita la patente B (associato alla patente B) KB;
d) autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, se il conducente non ha compiuto ventuno anni (associato alla patente C) KC; (è l’unico c.a.p. che può essere rilasciato ai minori di ventuno anni);
e) autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, se il conducente non ha compiuto ventuno anni (associato alla patente CE) KC;
f) autobus in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente;
g) scuolabus qualunque sia il numero dei passeggeri trasportati (associato alla patente D) KD;
h) autoarticolati, autosnodati, autotreni adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente (associato alla patente DE) KD.
In questi casi il c.a.p. è richiesto per la guida a carico, mentre non è richiesto per gli spostamenti a vuoto per necessità di manutenzione KD. Per adeguare la normativa italiana alle norme della comunità €pea è stato aggiunto un nuovi tipo di c.a.p. (KA). Contrariamente alle precedenti disposizioni, l’attuale codice della strada prevede che il conducente che intende conseguire il c.a.p. deve sottoporsi preventivamente a visita medica tendente ad accertare la persistenza dei requisiti necessari al rilascio della patente di guida a cui il c.a.p. si abbina.
I certificati di abilitazione professionale (c.a.p.) sono dei seguenti tipi:
– KA: per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente;
– KB: per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA;
– KC: per guidare, essendo minori di anni ventuno e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 tonnellate;
– KD: per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al rapporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato di tipo KB;

Requisiti per il rilascio del c.a.p. Patente di guida.

Per il rilascio del c.a.p., a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:  KA: patente di categoria A;  KB: patente di categoria B;  KC: patente di categoria C;  KD: patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi.

Requisiti psico-fisici

Il rilascio del c.a.p. è subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

Altri requisiti

Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (c.a.p.), occorre:
a
) essere residenti in un comune della repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma primo;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c.;
d) superare l’apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno stato estero.
Ai minori di anni ventuno può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC. L’ufficio provinciale della m.c.t.c. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c.
La domanda per sostenere l’esame ha validità per sei mesi, e dà diritto a sostenere l’esame una volta soltanto e non è prorogabile.
Coloro che hanno conseguito il c.a.p. di tipo KE per esami e non per titoli possono richiedere il rilascio del c.a.p. di tipo KB.

Programma di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale.

Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono indicati di seguito, con le specificazioni per i diversi tipi di c.a.p.

Titolo I: A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.

1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:
a
) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
b) impianto di alimentazione;
c) impianto elettrico;
d) sistema di accensione;
e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio).
2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.
4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.
5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.
8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

Titolo II: B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.
1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.
2. Conoscenza dell’uso economico del veicolo.
3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l’assicurazione del veicolo.
4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.
5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.
6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.
7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.
8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all’interno del paese e al passaggio della frontiera.
9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.
10. Conoscenza della responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.
11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all’interno del paese e al passaggio della frontiera.
Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.
– C.a.p. KA: gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da 4 a 8.
– C.a.p. KB: gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da 4 a 8.
– Per i titolari di patente E sono esclusi gli argomenti del titolo I.
– Per i titolari di KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai punti 9, 10 e 11.
– C.a.p. KC: gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti 9, 10 e 11. Per i titolari di patente E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.
– C.a.p. KD: titolari di patente E sono esclusi gli argomenti del titolo I.
– Per i titolari di KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i punti da 8 a 11.

Modalità di rilascio e relativa validità

La validità del certificato di abilitazione professionale, rilasciato sulla base dei requisiti prescritti (art. 311 regolamento), è quinquennale e scade alla data indicata nel certificato stesso. Se la patente di guida scade prima del c.a.p.è possibile il rinnovo contestuale del c.a.p.
Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall’articolo 126, comma quarto, del codice, il competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per altri cinque anni, rilasciando un duplicato aggiornato del documento. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla commissione medica locale.

Rilascio del c.a.p. per conversione di documento estero (art. 314 regolamento).

I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti per i quali in Italia è previsto il possesso del certificato di abilitazione professionale. La richiesta di rilascio deve essere presentata contemporaneamente alla conversione della patente estera.

Certificato di formazione professionale (art. 315 regolamento).

Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c.
Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992 n. 142.
Anche questo documento, come il c.a.p., va abbinato alla patente di guida necessaria a condurre un determinato tipo di veicolo seguendone le sorti in caso di revoca o sospensione.
Rappresenta uno speciale titolo di abilitazione necessario per effettuare trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose su strade, al pari del c.a.p., non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.
La normativa in vigore dal 1° luglio 1997 è quella contenuta nel decreto ministeriale 15 maggio 1997, con il quale è stata recepita la direttiva 96/86/Cee del 13 dicembre 1996.

Modalità di rilascio-durata e validità

Per poter conseguire il certificato è necessario che il conducente sia già in possesso della patente di cat. B, C o superiore e deve sostenere un apposito esame di idoneità. Oltre alla patente il conducente deve avere i seguenti requisiti: residenza in Italia; patente di cat B o superiore; attestazione formale della ditta presso cui l’interessato esercita l’attività di conducente di aver frequentato apposito corso di formazione ultimato da meno di trenta giorni; domanda all’ufficio della m.c.t.c. con i versamenti prescritti.


Validità e durata

La validità del c.f.p. è legata alla validità della patente cui viene associato; è valido cinque anni ed è rinnovabile per altri cinque se il titolare nell’anno che precede la scadenza ha seguito apposito corso di aggiornamento superando il relativo esame. Come avviene per la patente di guida, anche il c.f.p. può essere sottoposto a revisione da qualsiasi ufficio provinciale della m.c.t.c. qualora sorgano dubbi sulla persistenza nel titolare dei prescritti requisiti. I provvedimenti di revisione vengono adottati a seguito delle segnalazioni degli organi di polizia stradale che, contestano infrazioni nei confronti di titolari di c.f.p. o rilevano incidenti verificatisi durante la circolazione dei predetti veicoli. La revoca del c.f.p. avviene quando il titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti che ne hanno consentito il rilascio.


Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.
(Legge 19 febbraio 1992 n. 142, in G.U. n. 42 del 20 febbraio 1992).
(Omissis).
art. 11: Formazione professionale di conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del ministro dei trasporti, le disposizioni per l’attuazione della direttiva del consiglio 89/684/Cee, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
2. Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma primo può essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validità della categoria B o superiore.
(Omissis).
8. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull’effettiva persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalità che saranno stabilite con successive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
9. Il certificato di formazione professionale è sospeso dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma ottavo.
10. Il certificato di formazione professionale è revocato dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di idoneità tecnica.
11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.
12. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso è inviato dall’organo accertante all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validità o, in mancanza, presso l’ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato è inviato all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio”.

Principali aspetti innovativi.
A partire dal 1° luglio 1997 le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada sono quelle contenute nell’appendice B4 (marginali 240100-240500) dell’allegato B al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi adeguamenti e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 15 maggio 1997:
1. conducenti dei veicoli che necessitano del certificato di formazione professionale c.f.p. (marg. 10315 commi primo, secondo e terzo), (marg. 11315 commi primo e secondo), (marg. 71315 commi primo, secondo e terzo). Lo stralcio delle disposizioni sopra richiamate è riportato nelle pagine seguenti.
2. I conducenti di cui al punto 1., conseguono il certificato di formazione (c.f.p.), dopo avere seguito i corsi di formazione specificati al successivo punto 5. ed avere superato i relativi esami scritti mediante l’utilizzo di questionari.
3. Il c.f.p. ha validità massima di cinque anni.
4. Nell’anno che precede le relative scadenze tutti i conducenti, potranno ottenere il rinnovo del c.f.p. esclusivamente se superano il corso di aggiornamento e i successivi esami scritti corrispondenti alla formazione posseduta. Tale disposizione trova attuazione a decorrere dal 1° luglio 1997.
5. I corsi di formazione previsti sono: corso base (vedere marginale 240102); abilità al trasporto di merci pericolose con modalità diverse da quelle in cisterna, con esclusione delle materie appartenenti alle classi 1 e 7 (esplosivi e radioattivi).
In particolare la formazione di detto corso deve anche comprendere esercitazioni pratiche effettuate di persona dal candidato, così come prescritto dalla presente normativa; corso di specializzazione per il trasporto di materie pericolose in cisterna (vedere marginale 240103); corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti esplodenti della classe 1 (vedere marginale 240104); corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7 (vedere marginale 240105). Per ciascuno dei corsi sopra indicati la durata di ogni seduta di insegnamento deve essere di quarantacique minuti. Ogni giornata del corso non può comportare più di otto sedute di insegnamento.
6. Nella tabella 9.9.6 vengono confrontati tra loro:
a
) i tipi di corsi di formazione frequentati;
b) i tipi di veicoli che possono essere condotti in relazione al corso frequentato;
c) la sigla di riferimento A, B e AB che compare nel certificato c.f.p. mod. MC 8148;
d) le classi di materie ammesse al trasporto in relazione al tipo di corso;
e) le classi di materie “non” ammesse al trasporto;
f) le sigle da utilizzarsi per la emissione informatizzata del corrispondente c.f.p.
7. I questionari utilizzati per gli esami scritti sono stati predisposti a cura della direzione generale m.c.t.c.sulla base di quelli elaborati dall’I.R.U. (unione internazionale dei trasporti stradali - Ginevra) su incarico della comunità €pea.
Ciascuna domanda del questionario comporta due risposte errate ed una esatta. La risposta viene ritenuta esatta se viene barrata esclusivamente la casella corrispondente alla risposta “vera”.
8. Nella tabella 9.9.6.1 riguardante il primo conseguimento del c.f.p. , vengono confrontati tra loro: a) i tipi dei corsi;
b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;
c) il numero delle domande che compongono i questionari d’esame per ogni singolo tipo di corso;
d) la durata dell’esame scritto per ogni tipo di corso;
e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato l’esame.
9. Nella tabella 9.9.6.2 riguardante l’aggiornamento, vengono confrontati tra loro: a) i tipi dei corsi;
b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;
c) il numero delle domande che compongono i questionari d’esame per ogni singolo tipo di corso;
d) la durata dell’esame scritto per ogni tipo di corso;
e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato l’esame.
10. Primo rilascio del c.f.p. Ai sensi delle norme di cui all’appendice B4 i conducenti dei veicoli di cui agli allegati 3.4.5. a partire dal 1 luglio 1997 devono essere muniti del c.f.p. MC 8148. Tale certificato è obbligatorio sia per i trasporti nazionali che internazionali.
11. Documentazione occorrente per l’ammissione agli esami ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale.
Per ottenere l’ammissione agli esami per il rilascio del certificato di formazione professionale gli interessati devono presentare all’ufficio provinciale m.c.t.c., competente territorialmente nei riguardi della sede dei corsi di formazione e specializzazione frequentati, la domanda di esame, utilizzando lo stesso modello in uso per il conseguimento del c.a.p. (certificato di abilitazione professionale), specificando i tipi di corsi frequentati ed allegando alla citata domanda:
a
) attestazione dei versamenti di cui alla tariffa in uso per il c.a.p., uno per ciascun esame da sostenere;
b) copia fotostatica della patente posseduta;
c) copia dell’elenco dei nominativi dei candidati che a giudizio del responsabile del corso possono sostenere l’esame.
12. Modalità di effettuazione dell’esame. Gli esami possono essere sostenuti presso la sede di svolgimento del corso, ovvero presso la sede dell’ufficio provinciale m.c.t.c. nella cui giurisdizione territoriale si trova la sede del corso stesso.
Ciascun esame deve essere sostenuto e superato favorevolmente entro sei mesi dal termine del relativo corso; trascorso tale termine senza aver superato l’esame il richiedente ilc.f.p. deve frequentare un nuovo corso.
Il mancato superamento dell’esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, sia in occasione dell’aggiorna-mento comporta l’esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
Qualora il richiedente, sostenuto l’esame, non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l’esame stesso soltanto una seconda volta non prima che sia trascorso un mese dalla data di esame con esito negativo.
Ogni seduta di esame deve essere verbalizzata ed ai candidati risultati idonei verrà rilasciato il c.f.p. richiesto, a cura dell’ufficio provinciale nella cui giurisdizione si è svolto l’esame.
I funzionari della direzione generale m.c.t.c., appartenenti alla ex carriera direttiva tecnica in servizio presso gli uffici provinciali m.c.t.c., saranno designati quali esaminatori dai direttori dei medesimi uffici provinciali.
13. Rinnovo del certificato di formazione professionale. Per ottenere il rinnovo quinquennale del certificato di formazione professionale, nell’anno che precede la scadenza di validità, l’interessato dovrà seguire i corsi di aggiornamento relativi alla sua formazione e superare i successivi esami.
Il rinnovo del certificato di formazione comporta il ritiro del certificato in scadenza e il rilascio di un nuovo certificato.
La nuova data di scadenza decorrerà dalla data di scadenza prevista dal precedente certificato, esempio: certificato di primo rilascio avente scadenza 20 novembre 1997 esami di aggiornamento superati favorevolmente il 15 maggio 1997.
Il nuovo certificato rilasciato in sostituzione del precedente ed emesso (per esempio) il 30 maggio 1997 avrà scadenza di validità al 20 novembre 2002.
Analogamente si procede qualora il corso di formazione ed il superamento del relativo esame avvengano in data successiva alla data di scadenza del c.f.p. posseduto.
In caso di estensione di validità ad una o più specializzazioni, a seguito di frequenza dei prescritti corsi di formazione specialistici e superamento dei relativi esami, il certificato in possesso del candidato (in corso di validità) verrà ritirato e verrà sostituito con un nuovo certificato comprendente le nuove specializzazioni.
In questo caso tuttavia la data di validità del nuovo certificato sarà sempre quella prevista dal certificato originario in possesso del candidato medesimo.
14. Approvazione del corso di formazione. Il corso di formazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile competente territorialmente, allegando la documentazione prevista all’allegato 2 del decreto 15 maggio 1997.
Ai sensi del marginale 240202 [1] e [2] dell’appendice B4, l’ufficio provinciale competente per territorio deve rilasciare di volta in volta nulla osta scritto nel rispetto di quanto previsto nel sopraindicato marginale.
Si stabilisce in particolare che per quanto concerne l’idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche, dove hanno sede i corsi, dovranno essere tenute presenti, in linea di massima, le disposizioni attualmente adottate per le autoscuole.
15. Attività di vigilanza da parte degli uffici provinciali. L’attività di vigilanza deve essere eseguita oltre che ovviamente durante lo svolgimento dei corsi, anche nella fase di predisposizione del corso, prima del rilascio del nullaosta; essa ha come oggetto sia la ricognizione dei locali per lo svolgimento delle sedute di insegnamento e per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, sia l’esecuzione dei necessari riscontri circa il rispetto di quanto indicato nel nullaosta all’effettuazione del corso ed alla tenuta dei registri di cui al punto 6 dell’allegato 2 al decreto ministeriale 15 maggio 1997.
Qualora vengano riscontrate irregolarità durante lo svolgimento dei corsi, le stesse dovranno essere sempre oggetto di contestazione scritta da parte del direttore dell’ufficio provinciale, con la quale verrà stabilito un termine per ottemperare alle disposizioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del corso, che nel frattempo dovrà essere sospeso.
In caso di inottemperanza ulteriore alle disposizioni impartite, il nullaosta alla tenuta del corso dovrà essere revocato e ne dovrà essere data comunicazione a questa sede, che adotterà i provvedimenti di competenza.
16. Corrispondenza tra certificati di formazione professionale (c.f.p.) rilasciati ai sensi del decreto ministeriale n. 571 e c.f.p. rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997.
In applicazione di quanto previsto nel decreto ministeriale 15 maggio 1997, articolo 6, comma quinto, è possibile convertire il c.f.p. mod. MC 814A (di colore arancione) nel corrispettivo c.f.p. mod. MC 8148 (di colore azzurro) secondo la seguente tabella di compatibilità e conservando la medesima data di scadenza.

 TABELLA DI COMPATIBILITA’

Sigla rif. indicata nel c.f.p.
(d.m. n. 517)
Sigla rif. indicata nel c.f.p.
(d.m. 13 maggio 1997)

A

AB

tutte le classi meno 1 e 7

B

B

tutte le classi ammesse

A e B

AB

tutte le classi ammesse

9.9.6 - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEI VEICOLI PER LA CUI GUIDA È NECESSARIO IL c.f.p.
Veicoli
Classi

c.f.p.

Corso

ammesse

escluse

Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna
tutte
1 e 7
B
base
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna
tutte
1 e 7
A-B
base + Sc
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto esplosivi
tutte
7
B
base + Se
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + materie radioattive
tutte
1
B
base + Sr
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto esplosivi + materie radioattive
tutte
-
B
base + Se,
Sr
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna + trasporto esplosivi
tutte
7
A-B
base+Sc
Se
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna + materie radioattive
tutte
1
A-B
base+Sc
Sr
Trasporto merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna + trasporto esplosivi + materie radioattive
tutte
-
A-B
base+Sc
Se, Sr

9.9.6.1 - TABELLA DI COMPATIBILITA’ FRA CORSO FREQUENTATO - TIPO DI VEICOLO - CLASSI AMMESSE

Titolo del corso di formazione
frequentato

Tipo del veicolo

Sigle di riferimento indicate nel c.f.p.
mod. 814B


Classi ammesse al trasporto indicate nel c.f.p.
Classi non ammesse al trasporto
Sigla da digitare
Corso base Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna
B
Tutte tranne le classi 1 e 7
1 e 7
B
Corso base +
Specializzazione
“cisterne”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna
A - B
Tutte tranne le classi 1 e 7
1 e 7
A
Corso base +
Specializzazione
“esplosivi”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna

B

Tutte tranne la classe 7

7

B1
Corso base +
Specializzazione
“radioattive”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna
B
Tutte tranne la classe 1
1
B7
Corso base +
Specializzazione
“esplosive e
radioattive”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna
B
Tutte
Nessuna
17
Corso base +
Specializzazione
“cisterne ed
esplosivi”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna
A - B
Tutte tranne la classe 7
7
A1
Corso base +
Specializzazione
“cisterne e
radioattivi”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna
A - B
Tutte tranne la classe 7
1
A7
Corso base +
Specializzazione
“cisterne,
radioattivi ed
esplosivi”
Trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterna + trasporto in cisterna
A - B
Tutte
Nessuna
T
TABELLA 9.9.6.2.
Tipo di corso
Numero minimo sedute di insegnamento
Numero delle domande che compongono il questionario d’esame
Durata dell’esame scritto

Numero minimo di risposte esatte per superare l’esame

Corso base

18

25

45’

17

Corso di specializzazione trasporto in cisterne

12

15

45’

10

Corso di specializzazione materie ed oggetti esplodenti

8

15

45’

10

Corso di specializzazione materie radioattive

8

15

45’

10

Corso base di aggiornamento

8

15

45’

10

Corso di aggiornamento cisterne

8

15

45’

10

Corso di aggiornamento per la specializzazione in esplosivi, materie ed oggetti esplodenti

8

15

45’

10

Corso di aggiornamento per le materie radioattive

8

15

45’

10


Decreto ministero dei trasporti 15 maggio 1997 allegato 3.
accordo a.d.r. - emendamenti 1997.

Allegato B: disposizioni relative al mezzo di trasporto e al trasporto.
(Omissis).

Formazione speciale dei conducenti dei veicoli.
10 315 [1] I conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose in cisterne fisse o smontabili, i conducenti di veicoli-batteria aventi una capacità totale superiore a mille litri e i conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose in contenitori-cisterna aventi una capacità individuale superiore a tremila litri per unità di trasporto, devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da un’organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose in cisterna.
10 315 [2] I conducenti di veicoli la cui massa massima ammissibile superi 3500 kg che trasportano merci pericolose, diversi dai veicoli trattati al precedente paragrafo [1], e quando lo richiedono le disposizioni della seconda parte del presente allegato e i conducenti di altri veicoli devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da un’organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose diverso da quello in cisterne.
10 315 [3] Ad intervalli di cinque anni, il conducente del veicolo deve poter provare, per mezzo di una appropriata attestazione riportata sul suo certificato dalla autorità competente o da un’organizzazione riconosciuta da quella autorità, che ha seguito, durante l’anno precedente la scadenza di validità del certificato, un corso di aggiornamento ed ha superato gli esami relativi. La data da prendere a riferimento per il nuovo periodo di validità è la data di scadenza del certificato.
10 315 [4] I conducenti di veicoli di cui ai paragrafi [1] e [2] devono seguire un corso di formazione di base. La formazione deve essere fornita nel quadro di un corso di preparazione approvato dall’autorità competente. Essa ha come scopo fondamentale la sensibilizzazione ai rischi insiti nel trasporto di merci pericolose nonché l’acquisizione, da parte degli interessati, delle nozioni fondamentali per minimizzare le probabilità che un incidente avvenga, e se avviene, per assicurare la messa in atto di misure di sicurezza che potrebbero dimostrarsi necessarie per loro stessi, per la popolazione e per l’ambiente, e per limitare gli effetti dell’incidente in questione. Questa formazione, che deve comprendere un’esperienza pratica personale, deve parimenti, come formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattare almeno gli argomenti definiti al marginale 240 102 dell’appendice B.4.
10 315 [5] I conducenti di veicoli previsti al paragrafo [1] devono seguire un corso di formazione specializzato per il trasporto in cisterne, che deve vertere almeno sugli argomenti definiti nel marginale 240 103 dell’appendice B.4.
10 315 [6] I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1 o della classe 7 devono seguire un corso di formazione specializzato che verta sulle prescrizioni particolari applicabili a tali classi, (vedere marginale 11 315 e 71 315 ).
10 315 [7] I corsi iniziali o di aggiornamento di formazione di base e i corsi iniziali o di aggiornamento di formazione specializzata possono essere effettuati sotto forma di corsi polivalenti, realizzati in modo integrato, nella stessa occasione e dallo stesso organismo di formazione.
10 315 [8] I corsi di formazione iniziale, i corsi di aggiornamento i lavori pratici e gli esami, come pure il ruolo delle autorità competenti, devono rispondere alle disposizioni dell’appendice B.4.
10 315 [9] Ogni certificato di formazione conforme ai requisiti di questo marginale ed emesso in accordo con il modello riprodotto in appendice B.6 dall’autorità competente di una parte contraente o da qualsiasi organizzazione riconosciuta da quelle autorità, deve essere accettato durante il suo periodo di validità dalle autorità competenti di altri paesi contraenti.
10 315 [10] Il certificato deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue del paese dell’autorità competente che ha rilasciato il certificato, o ha riconosciuto l’organizzazione che l’ha rilasciato, e parimenti, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, salvo disposizioni contrarie degli accordi conclusi fra i paesi interessati dall’operazione di trasporto.
(Omissis).
11 315 [1] Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, le prescrizioni del marginale 10 315 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie o oggetti della classe 1.
11 315 [2] I conducenti di veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1 devono seguire un corso di formazione specializzato che verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 240 104 dell’appendice B.4.
11 315 [3] Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo [2], questi può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione. (Omissis).
CLASSE 7. (Omissis).
71 315 [1] Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo,
le prescrizioni del marginale 10 315 relative alla formazione approvata e al rilascio di un certificato di formazione approvata, si applicano ai:
a) conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive previste da una delle schede da 5 a 8 o da 10 a 13;
b) conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive non fissili previste dalla scheda nove, se il numero totale dei colli contenenti le materie radioattive trasportate sul veicolo supera dieci o se la somma degli indici di trasporto sul veicolo è superiore a tre.
71 315 [2] I conducenti dei veicoli previsti al precedente paragrafo [1] devono seguire un corso di specializzazione che verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 240 105 dell’appendice B.4.
71 315 [3] I conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive contemplate dalla scheda nove, se il numero totale dei colli contenenti materie radioattive trasportati non è superiore a dieci e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a tre, devono avere una formazione appropriata e corrispondente alle loro responsabilità. Tale formazione deve permettere loro una sensibilizzazione ai pericoli di radiazione che comporta il trasporto di materie radioattive. Una tale formazione di sensibilizzazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal loro datore di lavoro.
71 315 [4] Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo [2], questi può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione.
(Omissis).

Appendice B.4: disposizioni relative alla formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.
240 000 - 240 099 (Omissis).

Sezione 1: Generalità, struttura della formazione e programma di formazione.
240 100 [1] La formazione deve essere conforme alle disposizioni della presente appendice, sulla base dei marginali 10 315, 11 315 e 71 315.
240 100 [2] Le indispensabili conoscenze teoriche e pratiche devono essere impartite mediante corsi di formazione teorica ed esercizi pratici. Tali conoscenze devono essere verificate mediante un esame.

Struttura.
240 101 La formazione iniziale e gli aggiornamenti devono essere impartiti sotto forma di corso di base e, se necessario, di specializzazione.
240 102 I corsi di base devono vertere almeno sui seguenti argomenti:
a
) prescrizioni generali applicabili al trasporto delle merci pericolose;
b) principali tipi di rischi;
c) informazione relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il controllo del trasferimento di rifiuti;
d) misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai vari tipi di rischio;
e) comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all’utilizzo di equipaggiamenti di protezione, ecc.);
f) etichettaggio e segnalazione dei pericoli;
g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante un trasporto di merci pericolose;
h) lo scopo ed il funzionamento dell’equipaggiamento tecnico dei veicoli;
i) divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;
j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;
k) informazioni generali riguardanti la responsabilità civile;
l) informazione sulle operazioni di trasporto multimodale;
m) manipolazione ed ammaraggio dei colli.
240 103 Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve vertere almeno sui seguenti argomenti: a) Comportamento su strada dei veicoli, compresi gli spostamenti del carico;
b) Prescrizioni speciali relative ai veicoli;
c) Conoscenza generale teorica dei vari sistemi di carico e di scarico dei veicoli;
d)Disposizioni supplementari specifiche riguardanti l’utilizzazione di tali veicoli (certificati di approvazione, contrassegni di approvazione, segnalazione ed etichettaggio, ecc.)
240 104 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 deve vertere almeno sui seguenti argomenti: a) Rischi insiti nelle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;
b) Prescrizioni particolari riguardanti il carico in comune di materie ed oggetti della classe 1.
240 105 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7 deve vertere almeno sui seguenti argomenti: a) Rischi specifici connessi alle radiazioni ionizzanti;
b) Prescrizioni particolari riguardanti l’imballaggio, la manipolazione, il carico in comune e l’ammaraggio delle materie radioattive;
c) Disposizioni particolari da prendere in caso di incidente che coinvolga delle materie radioattive.
Programma di formazione iniziale
240 106 [1] La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o parte di corso polivalente, deve essere costituita nel modo seguente: corso di base, diciotto sedute di insegnamento; corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, dodici sedute di insegnamento; corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe, diciotto sedute di insegnamento; corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive, otto sedute di insegnamento. La durata totale del corso polivalente può essere definita dall’autorità competente, che deve mantenere la durata del corso di base e del corso di specializzazione per il trasporto in cisterne ma che può completarli mediante corsi specializzati con corsi ridotti per le classi 1 e 7.
240 106 [2] Le sedute di insegnamento durano in linea di massima quarantacinque minuti.
240 106 [3] Normalmente non possono essere effettuate più di otto sedute di insegnamento al giorno.
240 106 [4] Le esercitazioni pratiche individuali saranno svolte in collegamento con il corso teorico, e dovranno trattare almeno il pronto soccorso, la lotta contro l’incendio e le disposizioni da prendere in caso di accidente ed incidente.

Programma di aggiornamento
240 107 [1] I corsi di aggiornamento svolti ad intervalli regolari hanno lo scopo di aggiornare le conoscenze dei conducenti; questi devono trattare le novità, tecniche o giuridiche, o riguardanti le materie da trasportare.
240 107 [2] I corsi di aggiornamento devono essere conclusi prima del termine del periodo indicato al marginale 10 315 [3].
240 107 [3] La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di almeno un giorno.
240 107 [4] Ogni corso non deve prevedere più di otto sedute di insegnamento al giorno.
240 108-240 199 (Omissis).

Sezione 2 : approvazione del corso.
Procedura
240 200  I corsi di formazione devono essere approvati dall’autorità competente.
240 201 [1] Questa approvazione deve essere rilasciata dietro richiesta scritta.
240 201 [2] La richiesta di approvazione deve essere correlata dai seguenti documenti: a) Un programma di formazione dettagliato che precisi le materie insegnate e che indichi il piano di svolgimento ed i metodi di insegnamento previsti;
b) La qualificazione ed il campo di attività del personale docente;
c) Informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui materiali pedagogici come pure sui mezzi messi a disposizione per i lavori pratici;
d) Le condizioni di partecipazione ai corsi, come ad esempio il numero dei partecipanti.
240 201 [3] L’autorità competente deve organizzare la supervisione dei corsi e degli esami.
Concessione dell’approvazione
240 202 [1] L’autorità competente deve rilasciare l’approvazione scritta e dietro riserva delle seguenti condizioni: a) la formazione deve essere svolta conformemente ai documenti che accompagnano la richiesta;
b) l’autorità competente si riserva il diritto di inviare delle persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione ed agli esami;
c) l’autorità competente deve essere informata in tempo delle date e dei luoghi di ogni corso di formazione;
d) l’approvazione può essere ritirata se non sono soddisfatte le condizioni di approvazione.
240 202 [2] Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in questione sono corsi di base o di specializzazione, o ancora se sono corsi di formazione iniziale o di aggiornamento.
240 203 Se, dopo aver ricevuto una approvazione per un corso di formazione, l’organismo di formazione ritiene di apportare delle modifiche sulle specifiche fissate per tale approvazione, l’organismo in questione deve richiederne preventivamente l’autorizzazione all’autorità competente, in particolare se si tratta di modifiche riguardanti il programma di formazione.
240 204-240 299 (Omissis).
Sezione 3: Prescrizioni applicabili ai corsi di formazione.
240 300 L’organismo di formazione deve garantire che gli istruttori conoscano bene e tengano conto degli ultimi sviluppi delle regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione relative al trasporto delle merci pericolose. L’insegnamento deve essere pratico. Il programma di insegnamento deve essere stabilito in conformità all’approvazione, sulla base degli argomenti previsti nei marginali da 240 102 a 240 105. La formazione iniziale e di aggiornamento devono comprendere anche esercitazioni pratiche individuali (vedere marginale 240 106).
240 301 ÷ 240 399 (Omissis).
Sezione 4: Esami.
Corsi iniziali di base.
240 400 [1] Al completamento del corso, comprese le esercitazioni pratiche, dovrà essere sostenuto un esame.
240 400 [2] Durante l’esame, il candidato deve provare di possedere le conoscenze, l’acume e le capacità necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose, come previsto dal corso di formazione di base.
240 400 [3] A tal fine, l’autorità competente o la commissione d’esame da questa approvata, deve preparare un elenco di domande che vertono sugli argomenti elencati al marginale 240 102. Le domande poste durante l’esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono essere a conoscenza prima dell’esame, delle domande scelte nell’elenco.
240 400 [4] I corsi di formazione generale possono essere oggetto di un esame unico.
240 400 [5] Ogni autorità competente deve supervisionare le modalità di esame.
240 400 [6] Gli esami devono essere effettuati scritti o mediante una combinazione di scritto e orale. Il candidato deve rispondere almeno a venticinque domande scritte. L’esame deve durare almeno quarantacinque minuti. Le domande possono essere di vari livelli di difficoltà e possedere diversi valori ponderali.

Corsi iniziali di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie e oggetti esplosivi o di materie radioattive.
240 401 [1] Il candidato che ha superato l’esame relativo al corso di base e seguito il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne e/o il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive è autorizzato a presentarsi all’esame che attesta la sua specializzazione.
240 401 [2] Tale esame deve svolgersi e deve essere supervisionato nelle stesse condizioni di quelle indicate nel precedente marginale 240 400.
240 401 [3] Ogni corso di specializzazione deve prevedere almeno quindici domande.

Corsi di aggiornamento.
240 402 [1] Dopo aver seguito un corso di aggiornamento, il candidato è autorizzato a sostenere l’esame corrispondente alla sua formazione.
240 402 [2] L’esame deve essere condotto e supervisionato sulle stesse basi di quelle del precedente marginale 240 400.
240 402 [3] Ogni corso di aggiornamento deve prevedere almeno 15 domande.
240 403-240 499. (Omissis)

Sezione 5: Certificato di formazione del conducente.
240 500 [1] Conformemente al paragrafo [9] del marginale 10 315, il certificato deve essere rilasciato:
Dopo aver seguito un corso di formazione di base, a condizione che il candidato abbia superato l’esame conformemente al precedente marginale 240 400;
Ricorrendo il caso, dopo aver completato un corso di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive, o dopo aver acquisito le conoscenze previste al marginale 11 315 [3] o al marginale 71 315 [3], a condizione che il candidato abbia superato l’esame conformemente al precedente marginale 240 401.
240 500 [2] Il certificato deve essere rinnovato se il candidato fornisce la prova della sua partecipazione ad un corso di aggiornamento conformemente al marginale 10 315 [3] e se ha superato l’esame conformemente al precedente marginale 240 402.
240 501-249 999. (Omissis).

Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

Con D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 è stata recepita la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di persone, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

L'articolo 14 del D. Lgs. individua la materia oggetto della norma e, cioè, l'obbligo, per i conducenti di veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, di seguire un corso di qualificazione iniziale e l'obbligo di formazione periodica. La frequenza di questi corsi è necessaria per poter ottenere la carta di qualificazione del conducente. Nel medesimo articolo è previsto di estendere le sanzioni previste per guida senza patente anche ai conducenti professionali che guidano senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente, modificando così il comma 15 dell'articolo 116 del vigente codice della strada..

L'articolo 15 che contiene la disciplina del campo di applicazione, stabilisce che la disciplina normativa si estende sia ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose, sia aí conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o al SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilite sul territorio italiano.

Il successivo articolo 16 prevede i casi in cui non è necessaria la carta di qualificazione del conducente, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della direttiva 2003/59/CE.

Le deroghe prevedono che la carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti:

a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

L'articolo 17, a salvaguardia dei diritti acquisiti, stabilisce che coloro che già effettuano attività di autotrasporto possono ottenere la carta di qualificazione del conducente per documentazione, sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono quindi esentati dalla qualificazione iniziale i conducenti:

a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

I suddetti conducenti richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, relativo al sistema sanzionatorio e detrazione di punti, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

L'articolo 18 fissa l'età minima per; poter condurre veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone, precisando che, i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:

a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E;

La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione. .

L'articolo 19 stabilisce che la carta di qualificazione professionale si consegue dopo aver superato uno specifico corso ed aver sostenuto, con esito positivo un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate all'allegato 1 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nel medesimo articolo 19 è previsto che i corsi possano essere svolti solo dalle autoscuole, che ai sensi dell'art. 123 del codice della strada sono deputate alla formazione dei conducenti, nonché da soggetti che saranno autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di criteri che saranno fissati con apposito decreto. Viene stabilito, altresì che l'esame per conseguire la carta di qualificazione del conducente è svolto da funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti. Conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della direttiva 2003/59/CE, i conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva 96/26/CE e successive modifiche ed integrazioni, sono esentati dalla frequenza dei corsi previsti dall'articolo 19 e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

L'articolo 20 relativo alla formazione periodica, prevede l'obbligo di rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente. Il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso per perfezionare le conoscenze dei conducenti per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Nel medesimo articolo si è stabilito di estendere le sanzioni previste per guida con patente scaduta di validità anche ai conducenti professionali che guidano senza aver provveduto al rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Lo stesso articolo contiene modifiche all'articolo 126, c. 7, del codice della strada, prevedendo una sanzione per la guida con carta di qualificazione del conducente scaduta di validità, e all'articolo 216 inserendo al comma 1 l'ipotesi di ritiro, come sanzione accessoria, anche della carta di qualificazione del coducente.

L'articolo 21 stabilisce che possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti residenti in Italia, nonché i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia; i corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia anche da conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

L'articolo 22, relativo al codice comunitario, prevede che il modello della carta di qualificazione dei conducenti è conforme al modello previsto all'allegato 2 della direttiva 2003/59/CE, riportato all'allegato 2 del decreto in esame. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate dagli altri Stati dell'Unione europea sono riconosciute in Italia senza che il titolare debba attivare alcuna procedura di riconoscimento.

Lo stesso articolo prevede che la carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello previsto dall'allegato II del decreto, e che, in corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.

L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;

b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.

I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.

L'articolo 23 estende la disciplina prevista dall'art. 126 bis del codice della strada anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché ai certificati di abilitazione professionale di tipo KB previsti dall'art. 116, comma 8, del codice della strada. Viene precisato che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'art. 126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB. Questa previsione è necessaria dal momento che la patente di guida è il presupposto per poter conseguire la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE ALLEGATO I (previsto dall'articolo 19, comma 2, D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286)

Sezione 1 ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. PERFEZIONAMENTO PER UNA GUIDA RAZIONALE SULLA BASE DELLE NORME DI SICUREZZA.

Tutte le patenti di guida.

   1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

    Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

   1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

    Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

   1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

    Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

   1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

    Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

    Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E.

    1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

    Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

    1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

    Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.

Tutte le patenti di guida.

   2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

    Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

    Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

    2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

    Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

    2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

    Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. SALUTE, SICUREZZA STRADALE E SICUREZZA AMBIENTALE, SERVIZI, LOGISTICA

Tutte le patenti di guida.

    3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

    Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

    3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

    Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

    3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

    Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

    3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

    Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

    3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

    Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

    Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

    3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

    Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

    3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

    L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

    3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

    L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2  ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA

    La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

    L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

    Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

    Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

    A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4 AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

    a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

    b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003.

 ALLEGATO II  (previsto dall'articolo 22, comma 1)

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE  


Guida dei filoveicoli

Per la guida dei filoveicoli è necessario essere in possesso della patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale nel caso di guida di filoveicoli per trasporto di persone e di un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c., su proposta dell’azienda interessata.
La categoria di patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
L’esame per il conseguimento del certificato di idoneità deve essere preceduto da un periodo di esercitazione nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con l’assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell’azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
Superato l’esame con esito favorevole viene rilasciato un certificato di idoneità che abilita a condurre vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
La validità del certificato è la stessa della patente di guida in possesso dell’interes-sato e viene confermata congiuntamente ad essa. Al certificato di idoneità si applicano le disposizioni relative alla revisione, sospensione e revoca della patente di guida.

Trasferimento di residenza o di abitazione
La regola che disciplina la procedura in esame ha subito notevoli modifiche rispetto alla prima formulazione: il regolamento approvato con il d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, ha totalmente sostituito il comma undicesimo dell’articolo 116 codice della strada.
Attualmente il titolare di patente di guida che cambia residenza da uno ad altro comune o cambia abitazione nell’ambito dello stesso comune non ha più l’obbligo di recarsi di persona presso gli uffici della prefettura per l’annotazione sulla patente.
Tale aggiornamento viene effettuato dal competente ufficio centrale della direzione generale della m.c.t.c. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sul documento.
A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della direzione generale della m.c.t.c., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla direzione generale della m.c.t.c. notizia dell’ avvento trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
Attualmente non esiste nessuna sanzione per chi non appone sulla patente il tagliando di convalida del cambio di residenza o di abitazione o non esibisca la ricevuta rilasciata dal comune.

Circolare ministero dei trasporti e della navigazione 21 maggio 1999 n. 30.
Direttiva n. 91/439/Cee. Applicazione.
Il 1° luglio 1996 è entrato in vigore il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 che ha recepito la direttiva n. 91/439/Cee concernente le patenti di guida. Il suddetto decreto dispone, all’articolo 1 comma secondo, che le patenti di guida rilasciate dagli stati membri dell’unione €pea conformemente al modello comunitario descritto all’allegato 1 dello stesso decreto, sono equiparate alle patenti di guida italiane.
A seguito di osservazioni della commissione, con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 è stato modificato l’articolo 1, comma secondo, del suddetto d.m. 8 agosto 1994, sopprimendo le parole “conformemente al comma precedente“. In virtù di tale modifica, i titolari di patenti di guida rilasciate da stati membri dell’unione €pea, anche se le stesse non sono conformi a quelle previste dalla direttiva n. 91/439/Cee, possono convertire detti documenti in equipollenti patenti italiane, entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, ovvero hanno la possibilità di conservarli, secondo le modalità più avanti descritte.
Recentemente, la commissione ha inviato alla repubblica italiana un parere motivato contenente ulteriori osservazioni in ordine all’applicazione, nel nostro paese, della stessa direttiva n. 91/439/Cee. In particolare, vengono contestate alcune formalità imposte dall’Italia, connesse alla procedura di riconoscimento delle patenti rilasciate in altri stati comunitari.
Preso atto di dette osservazioni, si indicano, di seguito, le conseguenti istruzioni necessarie per consentire agli uffici provinciali la corretta applicazione della direttiva n. 91/439/Cee in parola.
Si precisa che alcune delle seguenti istruzioni attengono a procedure già utilizzate da codesti uffici e che non hanno subito alcuna variazione; altre istruzioni attengono invece a procedure già in uso ma alle quali è stata apportata qualche variazione; altre, ancora (come ad esempio la procedura specificata al paragrafo 3) sono innovative.

Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in stati membri dell’unione €pea.
L’articolo 1 del d.m. 8 agosto 1994, così come modificato dal d.m. 14 novembre 1997 dispone che le patenti di guida rilasciate dagli stati membri dell’unione €pea sono equiparate ai documenti di guida italiani.
Al successivo comma terzo è disposto che il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno stato membro dell’unione, che acquisisce in Italia la residenza, è tenuto all’osservanza delle disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali. Inoltre, sul documento possono essere riportate le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo. Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno stato membro, acquisita la residenza in Italia, ha la facoltà di convertirla in equipollente documento italiano, senza obbligo di osservanza di alcun limite temporale, ovvero ha la possibilità di conservarla. Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida rilasciata da uno stato membro, il titolare ha la facoltà di richiedere agli uffici provinciali la procedura di riconoscimento.
Tale procedura, si precisa, è facoltativa e la presentazione dell’istanza è rimessa alla sola e piena disponibilità del titolare della patente di guida rilasciata da altro stato comunitario. La richiesta di riconoscimento deve essere corredata da: un’autocertificazione in carta semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia; l’attestazione del versamento di lire ventimila (€ 10,32) sul c/c n. 4028; l’attestazione del versamento di lire diecimila (€ 5,16) sul c/c n. 9001.
A seguito di tale richiesta, l’ufficio provinciale rilascia un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Su detto tagliando sono indicati, in conformità a quanto prescritto dal già citato articolo 1, comma terzo, della direttiva n. 91/439/Cee: il numero della patente di guida estera e del tagliando di convalida; il codice antifalsificazione; la nuova residenza; la scadenza di validità.
La procedura di riconoscimento, oltre a consentire una migliore gestione della patente, permette anche al suo titolare di ottenere in tempi rapidi un duplicato della stessa in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. Se il riconoscimento non fosse stato effettuato, i competenti uffici italiani non sarebbero quindi a conoscenza dell’esistenza o della validità della patente di cui si chiede il duplicato e dovranno richiedere le necessarie notizie alle autorità dello stato membro che ha rilasciato il documento, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale e ciò con evidente riflesso sui tempi di rilascio, che potrebbero essere anche considerevolmente lunghi, essendo legati ai tempi di ricezione delle notizie dello stato membro interpellato.
Nell’attestazione dell’autorità estera che ha provveduto al rilascio della patente da duplicare (con relativa traduzione, se necessaria), devono essere specificati, oltre a tutti i dati relativi alla patente da duplicare, anche se la stessa è in corso di validità, l’eventuale data di scadenza, e che su di essa non gravano provvedimenti sanzionatori. Inoltre, fino a quando non perverranno le informazioni richieste da quest’amministrazione al ministero dell’interno, che saranno tempestivamente comunicate con lettera circolare, gli uffici provinciali devono accettare, a corredo della domanda di duplicato, esclusivamente la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presentata alle competenti autorità italiane.
Bisogna peraltro sottolineare che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una patente di guida comunitaria non registrata in Italia, non può essere rilasciato il permesso provvisorio di guida. L’ufficio provinciale, una volta ottenuti dall’autorità estera i dati inerenti alla patente di cui il titolare ha perduto il possesso, dovrà sollecitamente procedere al rilascio del duplicato, ai sensi dell’articolo 8, comma quinto, del d.m. 8 agosto 1994.
Validità delle patenti rilasciate da stati membri, i cui titolari hanno acquisito la residenza in Italia.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma terzo del d.m. 8 agosto 1994, il titolare di patente di guida rilasciata da uno stato membro che acquisisce la residenza in Italia deve osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
La commissione, a riguardo, ha specificato che “1’articolo 1.3 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni mediche devono trovare applicazione a partire dal momento in cui viene acquisita la residenza in un altro stato membro“.
Per determinare, dunque, la data di scadenza di validità della patente di guida rilasciata da altro stato comunitario, occorre fare riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia e non alla data di conseguimento della patente estera. Si precisa che la data di acquisizione della residenza può essere autocertificata.
A titolo esemplificativo si propongono tre casi, facendo sempre riferimento al titolare di patente di guida rilasciata da uno stato comunitario che acquisisce la residenza in Italia il 31 marzo 1999:
a) patente B (di titolare di età inferiore a cinquanta anni) che non riporti alcuna data di scadenza. A questa patente verrà attribuita un periodo di validità di dieci anni decorrente dal giorno di acquisizione della residenza in Italia; nella fattispecie in esame, la scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009;
b) patente B (di titolare di età inferiore a cinquanta anni) che scada di validità il 14 novembre 2001. Detta data di scadenza resta invariata. La data di scadenza prevista dallo stato membro che ha rilasciato la patente non varia quando, tra la data di acquisizione della residenza in Italia e la scadenza riportata sulla patente intercorra un periodo inferiore o uguale a quello disposto dall’articolo 126 del codice della strada M;
c) patente B (di titolare di età inferiore a cinquanta anni) che abbia scadenza di validità il 6 agosto 2009. A detta patente verrà attribuita una validità di dieci anni decorrente dal giorno di acquisizione della residenza. Nella fattispecie in esame, la scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009. Nel caso esemplificato, infatti, il periodo compreso tra la data di acquisizione della residenza in Italia ed il periodo di validità stabilito dallo stato che ha rilasciato la patente, è superiore a quello previsto dall’articolo 126 del codice della strada.


Rinnovo di validità delle patenti di guida rilasciate in altro stato comunitario.

La direttiva n. 91/439/Cee prevede, al punto 1, comma terzo, che gli stati membri sono tenuti a riconoscere le patenti di guida in corso di validità, rilasciate in altri stati comunitari. Tuttavia, può verificarsi il caso in cui la patente di guida rilasciata in uno altro stato membro scada di validità dopo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia e senza che abbia provveduto a richiedere il riconoscimento.
Al riguardo, deve precisarsi che la commissione, accogliendo il principio sancito dalla corte di giustizia con la sentenza n. C-193/94, ha affermato che bisogna distinguere “il diritto di condurre un veicolo dal documento di guida“. Di conseguenza, nel caso in esame, il diritto di guidare è fatto salvo anche se il documento di guida scade di validità. Qualora dovesse essere richiesto il rinnovo di validità di una patente rilasciata da altro stato membro è possibile procedere al rinnovo del documento; in tal caso l’ufficio provinciale dovrà preliminarmente richiedere all’autori-tà che ha rilasciato la patente da rinnovare le necessarie informazioni, in particolare se su detto documento gravino provvedimenti sanzionatori.
Nel caso non fosse evidenziata alcuna irregolarità, sarà possibile rinnovare il documento utilizzando la stessa procedura informatica utilizzata per il riconoscimento. Il richiedente dovrà produrre all’ufficio provinciale della m.c.t.c.: un’auto-certificazione in carta semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia; l’attestazione del versamento di lire ventimila (€ 10,32) sul c/c n. 4028; l’attestazione del versamento di lire diecimila (€ 5,16) sul c/c n. 9001; certificato medico attestante l’idoneità psicofisica alla guida per la patente posseduta.

Rinnovo delle patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari hanno stabilito la loro residenza in altro stato membro.

Nel caso in cui il titolare di una patente di guida rilasciata in Italia si stabilisca in un altro stato membro e qui il documento scada di validità, competente al rinnovo è esclusivamente l’autorità dello stato della nuova residenza.
Infatti , lo stato che ha rilasciato la patente, in generale, non può essere competente ad applicare le sue regole nazionali all’estero, secondo il principio di territorialità. L’articolo 1, comma terzo, della direttiva n. 91/439/Cee stabilisce che gli stati membri possono imporre le loro regole nazionali concernenti il periodo di validità delle patenti solo ai titolari che sono effettivamente residenti nello stato membro.
Per i titolari di patente di guida italiana che trasferiscono la loro residenza in uno stato membro non si applicano dunque le disposizioni precisate nella circolare n. 107 del 1997 recante: “rinnovo di validità di patente di guida all’estero“.

Possibilità di sottoporre a revisione le patenti di guida rilasciate in altri stati membri.

L’articolo 8, comma secondo, del d.m. 8 agosto 1994 stabilisce che coloro che acquisiscono la residenza in Italia sono soggetti a tutte le disposizione di carattere restrittivo che incidono sul documento di guida.
Fra dette disposizioni si intende comprendere anche la revisione della patente, provvedimento previsto dall’articolo 128 del codice della strada.
Al riguardo, com’è noto, l’applicazione dell’articolo 128 del codice della strada è subordinata all’esistenza di fondati dubbi sulla persistenza nei titolari di patenti di guida (che abbiano stabilito la residenza in Italia) dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per svolgere l’attività di guida.
Nel caso si dovesse procedere a revisione di una patente di guida comunitaria non registrata, gli uffici provinciali della m.c.t.c. dovranno procedere secondo le seguenti modalità: il provvedimento di revisione dovrà essere predisposto dall’ufficio provinciale e, ovviamente, non potrà essere utilizzato il provvedimento informatizzato; al momento in cui l’interessato si presenta all’ufficio provinciale per prenotarsi per la revisione, l’ufficio stesso dovrà provvedere alla registrazione della patente, utilizzando la procedura indicata al paragrafo 1 della presente circolare; in ordine alla data di scadenza di validità della patente oggetto di revisione, valgono le precisazioni indicate nel paragrafo 2 della presente circolare, salvo che, in sede di accertamento della commissione medica locale, emerga la necessità di ridurre la durata di validità del documento di guida.

Riconoscimento di patenti di guida rilasciate in uno stato membro a seguito di conversione di una patente rilasciata in uno stato extracomunitario

L’articolo 8, comma sesto, del d.m. 8 agosto 1994 stabilisce che le autorità italiane possono non riconoscere le patenti comunitarie ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da uno stato extracomunitario e con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità per la conversione delle patenti di guida.
Pertanto, l’ufficio provinciale della m.c.t.c., prima di duplicare o sostituire patenti dell’unione €pea rilasciate a seguito di conversione, deve acquisire, ai sensi dell’articolo 8 comma quinto, del d.m. 8 agosto 1994, informazioni dallo stato dell’unione €pea che ha rilasciato il documento, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale, ai fini di conoscere lo stato di provenienza della patente (ovviamente tale notizia non deve essere richiesta nel caso in cui sul documento sia già indicato lo stato che aveva originariamente rilasciato la patente). Se con detto stato non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’articolo 136 del codice della strada, non è possibile riconoscere né convertire la citata patente.
Analoga richiesta verrà rivolta all’autorità diplomatica quando si debba attivare la procedura descritta al paragrafo 1, per le iscrizioni inerenti al riconoscimento della patente. In tal caso, se il documento originario è stato rilasciato da uno stato extracomunitario le cui patenti non vengono convertite in Italia, non può darsi luogo alla procedura predetta.

Residenza normale


Il d.m. 8 agosto 1994 ha recepito interamente il concetto di residenza normale, specificato all’articolo 9 della direttiva n. 91/439/Cee. Tuttavia, l’applicazione pedissequa della disposizione comunitaria non è ancora attuabile in Italia e quest’ammi-nistrazione sta esaminando l’argomento con il ministero dell’interno.
Fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni, dunque, gli uffici provinciali della m.c.t.c. continueranno a seguire le prassi sinora attuate, richiedendo agli utenti esclusivamente i dati concernenti la loro residenza “anagrafica“.
La presente circolare sostituisce ed abroga le circolari di seguito indicate: circolare n. 98 del 27 giugno 1996; circolare n. 21 del 7 gennaio 1998; circolare n. 22 del 13 febbraio 1998.
Introduzione
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. V
Cap.VI
Cap. VII
Cap. VIII
Cap. IX
Cap. X
Cap. XI
Cap. XII
Cap. XIII