Introduzione
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. V
Cap.VI
Cap. VII
Cap. VIII
Cap. IX
Cap. X
Cap. XI
Cap. XII
Cap. XIII

 III - CATEGORIE - TABELLE

Patente e certificato di abilitazione professionale
(art. 116 codice della strada).

Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Per sostenere gli esami d’idoneità per il conseguimento della patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Disciplina giuridica e tecnica
L’articolo 116 codice della strada, che contiene la disciplina della patente di guida riproduce quasi testualmente le disposizioni dell’articolo  80 del codice del 1959, come risultava dopo le modifiche apportate da successive leggi ed in particolare dalla legge 18 marzo 1988 n. 111.
Con tale legge si era già attuato un sostanziale allineamento della nostra normativa a quella contenuta in materia dalle disposizioni comunitarie (in particolare la direttiva Cee 80/1263). Tale allineamento ha trovato puntuale applicazione a partire dal 1° luglio 1996 con la completa attuazione della direttiva Cee 91/439, recepita con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994. La direttiva aveva infatti posto il 1° luglio 1996 come limite temporale massimo per l’adattamento della normativa interna di ciascuno stato membro.
Alcune delle norme contenute nel suddetto decreto hanno trovato immediata applicazione nella legislazione nazionale (3 settembre 1994):
– Articolo 5, comma quarto: introduce la possibilità, per coloro che sono in possesso della patente di categoria B, di condurre motocicli di cilindrata fino a 125 centimetri cubici e di potenza non superiore a 11 kilowatt, sul territorio nazionale;
– Articolo 6, comma secondo: sostituendo il primo comma dell’articolo 117 codice della strada, dispone che possono condurre motocicli di potenza superiore a 25 kilowatt o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kilowatt/chilogrammo(o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kilowatt/chilogrammo) coloro che sono in possesso della patente A da almeno due anni e hanno un’età non inferiore a venti anni. Se il conducente ha un’età non inferiore a ventuno anni non è richiesta l’anzianità di patente di due anni;
– Articolo 7, comma primo, lettera a): viene confermato che il rilascio della patente di guida è subordinato al possesso di determinati requisiti psicofisici ed al superamento di apposite prove tecniche (teoria e pratica). L’allegato II, espressamente richiamato dall’articolo  7, primo comma, lettera a), introduce sostanziali modifiche rispetto alla vigente norma per quanto riguarda i veicoli da utilizzare per le prove di guida, i tempi e le modalità di esecuzione delle prove d’esame. La durata dell’esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacità e dei comportamenti prescritti. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a venticinque minuti per le categorie A e B, e quarantacinque minuti per le categorie superiori. Il luogo dell’esame destinato a valutare la padronanza del veicolo può essere un terreno speciale. La valutazione dei comportamenti nella circolazione deve aver luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito e su autostrade (norma già inserita nell’articolo 372 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada “articolo 175”, nonché sulle strade urbane, presentanti i vari tipi di difficoltà che un conducente potrebbe incontrare.
Viene auspicato che l’esame possa svolgersi in diverse condizioni di densità del traffico.

Categorie di patente [Vedi tabelle seguenti]

La patente di guida si distingue in categorie e sottocategorie ed abilita a condurre i seguenti veicoli:

Categoria A: motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate. Età minima per conseguirla sedici anni.
Abilita a condurre:
a
) motoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1300 chilogrammi; 
b) motocicli, motocarri, motocarrozzette, motoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici; motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone o cose, quadricicli. E’ stato eliminato il riferimento alla massa a vuoto; macchine agricole semoventi (art. 115 comma primo, lettera c), ossia macchine agricole che non superano i limiti di sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli (art. 53, quarto comma): larghezza 1,6 metri, lunghezza 4,0 metri; altezza 2,5 metri, massa complessiva a pieno carico 2,5 tonnellate.

Sottocategoria A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 centimetri cubici, e di potenza massima di 11 kilowatt.

Categoria B: Età minima per conseguirla diciotto anni.
Abilita a condurre:
a
) motoveicoli, anche se superano i limiti indicati per la patente categoria A, ad eccezione dei motocicli. L’articolo 5, quarto comma, del decreto 8 agosto 1994, che recepisce la direttiva Cee n. 91/439, autorizza, a partire dal 3 settembre 1994, il conducente in possesso di patente B a guidare, sul territorio nazionale, motocicli di cilindrata fino a 125 centimetri cubici e di potenza non superiore a 11 kilowatt;
b) autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e con un numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente;
c) autovetture di qualsiasi cilindrata e velocità;
d) autocarri, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici;
e) autocaravan;
f) trattori stradali;
g) autoveicoli a uso promiscuo di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;
h) autoveicoli di cui sopra con rimorchio leggero ovvero con rimorchio anche non leggero che non ecceda la massa a vuoto della motrice, e a condizione che il complesso non superi la massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate. Si possono perciò guidare autotreni costituiti da un veicolo, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, e da un rimorchio che non superi la massa di 750 chilogrammi (rimorchio leggero) oppure che, anche se supera questa massa, non superi per la massa a vuoto del veicolo che lo traina. In quest’ultimo caso, il complesso così risultante in nessun caso potrà superare la massa complessiva di 3,5 tonnellate;
i) macchine agricole comprese quelle individuate come “veicoli eccezionali” (art. 124 cod. strad.);
l) macchine operatrici, ad eccezione di quelle qualificate come veicoli eccezionali (art. 124 cod. strad.) per le quali è necessaria la patente di categoria C. Non rientrano fra i veicoli che si possono guidare con la patente B:  taxi e gli autoveicoli da noleggio con conducente, anche se aventi massa inferiore a 3,5 tonnellate (è necessario conseguire anche il CAP tipo KB); scuolabus, anche se aventi meno di nove posti (è necessaria la patente D e il CAP tipo KD); autobus e minibus in quanto aventi più di nove posti.

Categoria BE: autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e numero massimo di posti non superiore a nove, quando: trainano un rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e la massa complessiva del rimorchio superi quella a vuoto del veicolo trainante o quando il complesso (veicolo + rimorchio) costituendo una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate [Vedi tabella 2].

Categoria C: età minima per conseguirla anni diciotto.
E’ necessario il possesso della patente di categoria B.
Abilita a condurre:
a
) tutti i veicoli compresi nella categoria B ad eccezione dei motocicli (vedi quanto detto per la patente B);
b) autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate anche se trainanti un rimorchio leggero (massimo settecentocinquanta chilogrammi). Particolari limiti di età: fino a ventuno anni il conducente è abilitato a guidare autocarri e trattori stradali di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 tonnellate. Per guidare veicoli la cui massa complessiva sia superiore a 7,5 tonnellate, il conducente deve conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KC; da ventuno a sessantacinque anni può guidare gli autocarri e i trattori stradali di qualsiasi massa; oltre sessantacinque anni può guidare solo autocarri e trattori stradali fino a venti tonnellate di massa complessiva;
c) macchine agricole eccezionali.

Patente CE: abilita a guidare: veicoli di cui alla categoria BE; complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose (autotreni e autoarticolati in cui il rimorchio o semi rimorchio superi i 750 chilogrammi di massa a pieno carico).

Categoria D: Età minima per conseguirla anni ventuno.
E’ necessario essere in possesso della patente della categoria B.
Abilita a condurre: i veicoli delle categorie B e C, ad eccezione dei motocicli; autobus e minibus privati (imprese, associazioni, ecc.) con un numero di posti superiori a nove compreso il conducente anche trainanti un rimorchio leggero (750 chilogrammi). Se il conducente non ha conseguito il certificato di abilitazione professionale di tipo KD, non può guidare: a) autobus di linea, salvo che siano scarichi e in movimento per operazioni di manutenzione;
b) autobus in servizio di noleggio con conducente, salvo quando viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione;
c) scuolabus o miniscuolabus, anche se aventi un numero di posti inferiori a nove compreso il conducente.

Patente D+E. Abilita a condurre:i veicoli di cui alle categorie BE; i complessi adibiti al trasporto di persone in cui il rimorchio o semirimorchio superi i settecentocinquanta chilogrammi.

Categoria E: Età minima per il conseguimento, varia da diciotto a ventuno anni.
La patente di categoria E può essere sempre conseguita da persona già in possesso della patente di categoria B, C o D. Abilita a condurre i veicoli della categoria a cui è associata quando trainano un rimorchio che supera settecentocinquanta chilogrammi o che supera i rapporti previsti per la guida con la patente B.

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
(art. 124 codice della strada).

Per guidare macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) e macchine operatrici (escluse quelle a vapore) che circolano su strada occorre avere ottenuto una delle seguenti patenti: 
“A” per le macchine agricole e loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli (1,6 metri di larghezza; 4,0 metri di lunghezza; 2,5 metri di altezza e 2,5 tonnellate per la massa complessiva a pieno carico), che non superino la velocità di quaranta chilometri orari e che non trasportino altre persone oltre al conducente; 
“B” per le altre macchine agricole e per le macchine operatrici;
“C” per le macchine operatrici eccezionali.
Il ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti i tipi e le caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che possono essere guidate da mutilati e minorati fisici nonché, delle macchine che, con eventuali adattamenti, possono essere guidate dai medesimi soggetti muniti di patenti speciali A e B. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. La sanzione riguarda chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente.
Il decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993 ha opportunamente modificato l’articolo 124 del codice della strada inserendo un rinvio alle disposizioni dell’articolo 116, dodicesimo comma, per l’illecito amministrativo consistente nell’incauto affidamento di una macchina agricola o di una macchina operatrice. Al momento della scadenza di validità delle patenti rilasciate sotto la vigenza del vecchio codice della strada, su richiesta dei conducenti gli uffici provinciale della m.c.t.c. provvederanno a rilasciare un duplicato adeguando le patenti alle attuali categorie.

Patente posseduta

Patente da rilasciare

“A” per macchine agricole

“A”

                  “B” per Carrelli

“B”

                  “C” per macchine operatrici

“B” oppure “C” sostenendo esame di guida

Tabelle

Dal 1° luglio 1996, per effetto dell’entrata in vigore del d.m. 8 agosto 1994 che ha recepito il contenuto della direttiva 91/439/Cee, viene introdotta una nuova classificazione delle patenti di guida con l’introduzione delle sottocategorie. Si riportano di seguito le tabelle relative a tutte le categorie e le sottocategorie e la tabella della validità delle patenti conseguite prima dell’entrata in vigore del decreto.

TABELLA 1 - CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA E VEICOLI CHE ABILITANO A CONDURRE.
(art. 116 codice della strada e decreto ministeriale 8 agosto 1994).

Cat.

Sott.

Veicoli che abilita a condurre

A

Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate
Motocicli, con o senza sidecar

A1

Motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc, e di potenza massima di 11 kilowatt

B

a) Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 chilogrammi;
b) Complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 chilogrammi e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

Quadricicli (esclusi quelli leggeri): con massa a vuoto inferiore o pari a 400 chilogrammi (550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o eguale a 15 kilowatt

B+E

Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.
Autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e numero massimo di posti non superiore a nove, quando trainano un rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e la massa complessiva del rimorchio superi quella a vuoto del veicolo trainante o quando il complesso (veicolo + rimorchio) costituendo una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

C

Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 chilogrammi.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio massa massima autorizzata non superiore a 750 chilogrammi.

Agli autoveicoli di questa categoria può essere affiancato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 chilogrammi.

C+E

Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 chilogrammi.

D

Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore  a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio massa massima autorizzata non superiore a 750 chilogrammi.

D+E

Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 chilogrammi.

E

a) Autoveicoli per la cui guida richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie.
b) Autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D.
c) Altri autoarticolati, purché‚ è il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
d) I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico  fino a 0,75 tonnellate

TABELLA 2 ESEMPI

Autoveicolo
(massa complessiva)

Rimorchio
(massa complesiva)

Auto. + Rim.

Patente

massa a vuoto 600 kg

700 chilogrammi

1300 chilogrammi

B

massa a vuoto 1000 kg

750 chilogrammi

1750 chilogrammi

B

massa complessiva 3,5 t

750 chilogrammi

4250 chilogrammi (1)

B

massa a vuoto 900 kg

850 chilogrammi

1750 chilogrammi

B

massa a vuoto 1200 kg

1200 chilogrammi

2900 chilogrammi (2)

B

massa a vuoto 700 kg

800 chilogrammi

1500 chilogrammi (3)

B-E

massa a vuoto 1200 kg

1300 chilogrammi

2500 chilogrammi (3)

B-E

massa a vuoto 2600 kg

1300 chilogrammi

3900 chilogrammi (4)

B-E

massa complessiva 1800 kg

1800 chilogrammi

3600 chilogrammi (4)

B-E

(1) Il rimorchio è leggero;
(2) Il rimorchio non supera la massa a vuoto del veicolo trainante e la massa
complessiva non supera 3500 chilogrammi;
(3) Il rimorchio supera la massa a vuoto del veicolo trainante;
(4) La massa complessiva del complesso supera 3500 chilogrammi.

TABELLA 3.  VALIDITÀ DELLE PATENTI CONSEGUITE PRIMA DEL 1° LUGLIO 1996

Categoria
Patente

Data di rilascio

Categorie e sottocategorie
(d.m. 8 agosto 1994)

A

A

A1

A

dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988

A (1)

A1

B

fino al 31/12/85

A

A1

B

B

dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988

A (1)

A1

B

B

dal 26 aprile 1988

A1

B

C

fino al 25 aprile 1988

A

A1

B

C

C

dal 26 aprile 1988

A1

B

C

D

fino al 25 aprile 1988

A

A1

B

C

D

D

dal 26 aprile 1988

A1

B

C

D

E

E

(1) Esclusa la guida di motocicli nei paesi comunitari, fuori dall’Italia.

TABELLA 4.  ESTENSIONE DI VALIDITA’ DELLE PATENTI DI GUIDA DAL 1° LUGLIO 1996.

Patente posseduta

Patenti che possono essere richieste per estensione dopo il 1° luglio 1996

A

B

B+E

C

C+E

D

D+E

A

x

B

x

x

x

x

C

x

x

D

x

TABELLA 5.  ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DAL 1° LUGLIO 1996

Patente da conseguire

Età

Patente di cui si è in possesso

Anzianità di patente

 

A

< 21 =/> 21

Accesso graduale Accesso graduale o diretto

A1

16

B

18

C

18

B

C + E

18

C

D

21

B

D + E

21

D

TABELLA 6.  PATENTE - CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE VEICOLI - ETÀ

Pat.

C.A.P.

Tipi  veicoli

Età

-

-

Veicoli a trazione animale

14 (1)

-

-

Ciclomotori

14 (1)

A

 

Motoveicoli con cilindrata fino a 125 centimetri cubi, massa complessiva e sino a 1,3 tonnellate senza passeggero

16

 

A

Motoveicoli con massa complessiva sino a 1,3 tonnellate, con passeggero o con cilindrata oltre 125 centimetri cubi

18

 

A

Macchine agricole con sagoma e peso dei motoveicoli, senza altre persone a bordo (art. 115, comma primo, lettera c), larghezza metri 1,60; lunghezza metri 4,00; altezza metri 2,50; massa totale 2,5 tonnellate

18

A

KA

Motocarrozzette in servizio da piazza o noleggio con conducente

21

A1

 

Motocicli leggeri: cilindrata massima 125 centimetri cubi; potenza masima 11 kilowatt

 

B

 

Motoveicoli con massa complessiva oltre 1,3 tonnellate

18 (2)

B

 

Autoveicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e fino otto posti a sedere oltre a quello del conducente (4)

18

B

 

Autocarri per trasporto di persone con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (4)

21 (5)

B

 

Macchine agricole normali ed eccezionali con altre personea bordo o che superano la sagoma o il peso dei motoveicoli

18

B

 

Macchine operatrici normali (escluse quelle a vapore)

18

B-E

 

Con rimorchio che ecceda i 750 chilogrammi o la massa a vuoto del veicolo trainante o che la massa totale dei due veicoli superi le 3,5 tonnellate

18

B

KB

Autovetture in servizio da piazza o noleggio con conducente

21

B

 

Mezzi adibiti a servizi di emergenza di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate

21

B o C

 

Autoveicoli per trasporto merci pericolose

(7)

B

 

Tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubi se a combustione interna e/o aventi  una velocità massima per costruzione superiore a quarantacinque chilometri orari;

 

B

 

Quadricicli (esclusi quelli leggeri): con massa a vuoto inferiore o  pari a 400 chilogrammi (550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o eguale a 15 kilowatt

16

C

 

Autoveicoli esclusi quelli della categoria D, con massa complessiva oltre 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate (3)

18

C

 

Macchine operatrici eccezionali

18

C

KC

Autoveicoli esclusi quelli della categoria D, con massa complessiva oltre 7,5 tonnellate (3)

18

C

 

Autoveicoli esclusi quelli della categoria D, con massa complessiva oltre 7,5 tonnellate

21

C

 

Autocarri per trasporto di persone con massa complessiva oltre 3,5 tonnellate (3)

21 (5)

C

 

Mezzi adibiti a servizi di emergenza di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

21

C-E

 

Autotreni (per i quali non sia suff. la patente B, C o BE) autoarticolati e autosnodati per trasp. di cose o per uso speciale con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate

18

C-E

KC

Autotreni autoarticolati, autosnodati per trasporto di cose o per uso speciale con massa complessiva oltre 7,5 tonnellate e fino a venti tonnellate

18

C-E

 

Autotreni autoarticolati, autosnodati per trasporto di cose o per uso speciale con massa complessiva oltre 7,5 tonnellate e fino a venti tonnellate

21

C-E

KC

Autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto di cose o per  uso speciale con massa complessiva oltre venti tonnellate

18/65

C-E

 

Autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto di cose o per  uso speciale con massa complessiva oltre venti tonnellate

21/65

C

 

Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 chilogrammi senza peraltro eccedere 7500 chilogrammi. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 chilogrammi

18

D

-

Filoveicoli

(8)

D

 

Autobus ad uso privato ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente (3) (6)

21/60

D

KD

Autobus ad uso pubblico in servizio di linea, a noleggio con conducente oppure per trasporto scolari (3) (6)

21/60

D-E

 

Autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto di persone ad uso privato(6)

21/60

D-E

KD

Autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto di persone ad uso di terzi in servizio di linea, a noleggio con conducente o per trasporto scolari (6)

21/60

D

 

Autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto ma non supera i sedici, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 chilogrammi

21


Patente speciale

Tipi veicoli

Età

A - B

Per mutilati e minorati fisici, anche se trainanti un rimorchio leggero

 

C

Autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 tonnellate

18

D

Autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a sedici

21

(1) Il conducente dovrà esibire un documento di identità.
(2) Decreto ministeriale 8 agosto 1994 articolo 5, quarto comma. Con la patente di categoria B si possono condurre, in Italia, motocicli di cilindrata non superiore a 125 centimetri cubi di potenza non superiore a 11 kW.
(3) Anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 0 75 tonnellate a pieno carico).
(4) Anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 0,75 tonnellate a pieno carico), o un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e la massa totale dei due veicoli non superi 3,5 tonnellate.
(5) Patente D se si tratta di autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
(6) Il limite massimo di età può essere elevato fino a sessantacinque anni a seguito di visita medica specialistica annuale.
(7) Legge 19 febbraio 1992 n. 11: il conducente deve essere in possesso del certificato di formazione professionale A.D.R.
(8) Occorre conseguire, oltre alla patente ed eventuale C.A.P. del corrispondente autoveicolo, il certificato di idoneità.

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