Prassi amministrativa articolo 6 cds

Ritorna all'art. 6

Sommario:

Circ. Min. trasporti 12 agosto 2008, n. 66302 -Divieto circolazione mezzi pesanti (vs. nota 8 luglio 2008).

Circ. Min. interno 21 gennaio 1997, n. M/2413 - Documentazione necessaria per ottenere da parte dei veicoli pesanti, l'autorizzazione a circolare nei giorni festivi. Devoluzione dei proventi delle infrazioni.

Circ. Min. interno 15 marzo 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 6 - Quesito

Circ. Min. interno 28 novembre 1997, n. 97 - Massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture.

Circ. Min. interno 11 agosto 1999, n. 300/A/44577/108/9 - Applicazione sospensione patente ex art. 6, comma 12, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Circ. Min. interno 12 giugno 2000, n. M/2413/25 - D.M. 22 ottobre 1999, n. 460. Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici.

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Circ. Min. trasporti 12 agosto 2008, n. 66302 -Divieto circolazione mezzi pesanti (vs. nota 8 luglio 2008).

Con riferimento alla nota in oggetto si puntualizza quanto segue.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 2007 (n. 204T), concernente le "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2008" nei giorni festivi e particolari, non contempla deroghe generalizzate applicabili alle attività delegate indicate da codesta Società - interventi ed assistenza per impianti telefonici anche per casi urgenti a favore di Comuni, ospedali, ecc.

Anche perché per le stesse attività non sempre risulta necessario impiegare veicoli di massa a pieno carico superiore a 7.5 t.

Un'eventuale previsione di deroga per tali attività potrà essere oggetto di analisi e valutazione in occasione dei lavori per la predisposizione del medesimo calendario per l’anno 2009.

In caso di contestazione di infrazioni stradali nello svolgimento di interventi urgenti e inderogabili, nei periodi di divieto, resta impregiudicata la facoltà di avvalersi delle esimenti di cui all’art. 4 della legge n. 681 del 1981, di presentare ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), ovviamente comprovando lo stato di necessità ed urgenza per cui si è dovuto violare la norma imperativa di divieto di circolazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Circ. Min. interno 12 giugno 2000, n. M/2413/25 - D.M. 22 ottobre 1999, n. 460. Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici.

È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito ai seguenti quesiti concernenti la disciplina dettata dalla normativa indicata in oggetto:

1) portata della dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999;

2) competenze, in materia, degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

3) differenza tra veicolo abbandonato e veicolo oggetto di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

4) possibilità di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada contestualmente all'attività di conferimento del veicolo abbandonato ai centri di raccolta.

In proposito questo Ufficio ritiene che le questioni si pongano nei seguenti termini.

1) In relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del Codice della strada. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale.

D'altra parte il richiamo, contenuto nell'art. 1 del D.M. n. 460 del 1999, agli organi che espletano servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, dovrebbe contribuire a dissipare ogni incertezza interpretativa in tema di individuazione dell'area di applicazione delle disposizioni in esame.

2) Tra i soggetti ai quali l'art. 1 del D.M. n. 460 del 1999 attribuisce specifiche competenze in merito all'accertamento degli illeciti in argomento, devono ritenersi ricompresi anche quelli elencati nel comma 3 dell'art. 12 del Codice della strada, ai quali spettano attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni, nonché di tutela e controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione.

Pertanto, se il legislatore avesse voluto escludere il suddetto personale dal novero dei soggetti tenuti agli accertamenti di cui al D.M. n. 460 del 1999, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Né, d'altra parte, sembra che una definizione di area pubblica riconducibile alle sole strade possa incidere sulle limitazioni dell'ambito territoriale comunque riservato alla competenza dei soggetti in questione dall'art. 12, comma 3, del Codice della strada, in quanto ognuna delle categorie elencate nell'art. 12 del Codice della strada è chiamata ad operare in materia sulla base delle attribuzioni operate dallo stesso art. 12 del Codice della strada in relazione ai luoghi di intervento di rispettiva competenza (così, a titolo di esempio, ai sensi della lett. d) del comma 3 dell'art. 12 del Codice della strada, il personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione espleta le mansioni ispettive e di vigilanza limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza).

3) Il D.M. n. 460 del 1999 è stato adottato sulla base della previsione contenuta nell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997 al fine di individuare i casi e le procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

In particolare, l'art. 1 del regolamento in questione definisce, nei casi in cui si può presumere che un veicolo a motore o un rimorchio rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso.

Il secondo comma dell'articolo 1, introduce una presunzione di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo, ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dal rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato.

In altri termini, trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile e suscettibile, come tale, di occupazione. Decorso il termine, infatti, il centro di raccolta procede alla demolizione del mezzo, previo recupero delle parti ancora utilizzabili, e previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'articolo 2 disciplina invece i casi in cui, dopo apposito accertamento della violazione del divieto di sosta (previsto dagli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) il veicolo o il rimorchio continui a permanere per oltre 60 giorni a decorrere dal primo verbale di accertamento, in divieto su di un'area pubblica o di uso pubblico. Alla scadenza del termine suindicato, ha inizio la procedura descritta negli articoli 927, 928 e 929 del codice civile. Dell'avvenuto ritrovamento e del conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta, l'organo di polizia che procede riferisce al Sindaco, il quale provvede alla pubblicazione del ritrovamento e, laddove il proprietario è identificabile, alla notificazione di un invito a ritirare il veicolo entro il termine di cui all'articolo 929 c.c., con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di mancato recupero del bene.

Trascorso il termine suindicato senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo il gestore del centro di raccolta procede alla rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999 può anche non essere un rifiuto essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine del conferimento ai centri di raccolta.

In particolare, l'art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 1997 pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligo della consegna del bene al centro di raccolta per la messa in sicurezza del mezzo. Qualora tale adempimento non venga posto in essere e il veicolo sia successivamente rinvenuto su area pubblica dovranno essere gli organi di Polizia stradale ad effettuare il conferimento al suddetto centro secondo le procedure appositamente prescritte dal D.M. n. 460 del 1999. In questo caso le sole sanzioni applicabili sono quelle determinate a seguito dell'accertamento delle eventuali violazioni alle norme del Codice della strada (art. 1 del D.M. n. 469 del 1999).

Invece, se trattasi di veicolo fuori uso, considerato rifiuto speciale dal D.Lgs. n. 22 del 1997, devono essere applicate anche le sanzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 22 del 1997, nei confronti di chiunque abbandona o deposita rifiuti in violazione, tra l'altro, dei divieti di cui all'art. 46, commi 1 e 2, dello stesso D.Lgs. n. 22 del 1997.

In questo caso la procedura per il conferimento del mezzo è sempre quella prescritta dal D.M. n. 460 del 1999, mentre la sanzione per aver abbandonato il rifiuto è determinata ai sensi dell'art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 22 del 1997.

Invero, per quanto riguarda la fase della rimozione, del recupero e dello smaltimento del veicolo considerato rifiuto speciale occorre distinguere due ipotesi: quella in cui il mezzo è rinvenuto sull'area ad uso pubblico (nel significato ad essa attribuito sub 1)) da quella in cui il mezzo è rinvenuto sulle restanti aree pubbliche o private (aree demaniali, luoghi di proprietà privata).

Ciò in quanto la disciplina dettata dal D.M. n. 460 del 1999 si applica in tutti i casi di ritrovamento del veicolo sulle aree aperte alla circolazione veicolare o pertinenze di esse anche quando trattasi di veicolo fuori uso. Ed, infatti, l'art. 1 del D.M. n. 460 del 1999 fa riferimento anche al mezzo "privo di targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso e la conservazione".

Invece, nel caso in cui il veicolo, considerato rifiuto speciale, venga rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada (ad esempio, su area demaniale o privata), non potendosi applicare, per il conferimento ai centri raccolta, le disposizioni speciali dal D.M. n. 460 del 1999, ricorrono quelle generali contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997. Tale ultima norma, infatti, nel dettare la procedura da seguire per il recupero dei rifiuti, fa espresso riferimento alle aree dove i veicoli sono abbandonati, che sono genericamente individuate nel "suolo" e nelle "acque superficiali e sotterranee". Inoltre, il comma 3 del citato art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ha previsto la responsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area nella quale è rinvenuto il rifiuto.

Tali elementi confermano che i luoghi presi in considerazione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 sono essenzialmente quelli demaniali o privati; ne consegue che la procedura di recupero dei veicoli ai sensi dello stesso art. 14 non può essere applicata al di fuori dei casi dallo stesso previsti. Tanto più che alle aree aperte alla circolazione veicolare è destinata la specifica disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999.

4) Per quanto riguarda, infine, la rilevazione di eventuali violazioni alle norme del Codice della strada accertate in sede di attività di conferimento del veicolo ai centri di raccolta, non si ritiene che l'indicazione, peraltro meramente esemplificativa, contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999 possa limitare la competenza degli organi di Polizia stradale all'accertamento delle sole violazioni alle norme di comportamento contenute nel Titolo V del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Infatti, l'espletamento dei servizi di Polizia stradale sono elencati nell'art. 11 del Codice della strada e le sole limitazioni alle attribuzioni in materia possono ricavarsi esclusivamente dalla disciplina dettata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

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Circ. Min. interno 21 gennaio 1997, n. M/2413 - Documentazione necessaria per ottenere da parte dei veicoli pesanti, l'autorizzazione a circolare nei giorni festivi. Devoluzione dei proventi delle infrazioni.

Con il quesito sollevato, è stato portato a conoscenza di questo Dicastero quanto rappresentato dall'Ente Nazionale Strade, che ha rivendicato la spettanza dei proventi indicati nelle ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura ai sensi dell'art. 211, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), relativi ad infrazioni rilevate dal suddetto Ente.

Al riguardo, si rappresenta che la scrivente ha ritenuto opportuno sentire, in ordine alla dinanzi prospettata questione, l'avviso del Ministero dei lavori pubblici, che ha convenuto sulle considerazioni di seguito svolte, con nota in data 26 novembre u.s.

Ciò premesso, si esprime il parere che alla diretta attribuzione dei proventi cennati all'Ente Nazionale Strade osti quanto disposto dall'art. 208, del Codice della strada che espressamente sancisce la devoluzione allo Stato dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie oltreché nelle ipotesi di violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato altresì nei casi di accertamenti operati da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato avente natura giuridica di società per azioni (delibera CIPE 12 agosto 1992).

Ne è dato rinvenire titolo di tale spettanza nel provvedimento legislativo istitutivo dell'Ente Nazionale Strade (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143) laddove, per converso e proprio a conferma della diretta devoluzione di quei proventi allo Stato, sono previste tra le fonti di finanziamento dello stesso, entrate "derivate" a titolo di trasferimento da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti esplicitati al precedente art. 2 dello stesso decreto legislativo tra i quali sono espressamente ricompresi sub lettera l), comma 1, le funzioni di polizia stradale.

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Circ. Min. interno 28 novembre 1997, n. 97 - Massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture.

Di seguito alla nota pari numero del 21 maggio 1997 (circolare 21 maggio 1997, n. 37), si trasmette una ulteriore raccolta di massime tratte dai pareri resi da questo Ufficio in materia di applicazione del codice della strada, di depenalizzazione e sanzioni amministrative, di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché di affari generali.

Nel rinnovare la richiesta, formulata con la circolare n. 112 del 20 dicembre 1996, di tenere informato questo Ufficio sugli orientamenti manifestati dall'autorità giudiziaria ordinaria o dal giudice amministrativo su questioni di particolare problematica applicativa, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

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Massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture - VII

1. Codice della strada

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - art. 6 - regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

La circolazione dei veicoli civili e militari, adibiti occasionalmente a esercitazioni di protezione civile non si ritiene possa limitarsi o subordinarsi ad autorizzazioni in applicazione dell'art. 6, comma 8, del codice della strada.

I provvedimenti di sospensione della mobilità stradale in determinate circostanze e per determinate categorie di veicoli risponde a finalità di contenimento e di regolamentazione del traffico, che non interferiscono, né possono interferire sulla circolazione dei veicoli adibiti a un servizio di pubblica necessità.

Questa è la ratio ispiratrice delle direttive periodicamente diramate dal Ministero dei lavori pubblici per la regolamentazione della circolazione - esterna ai centri abitati - nei giorni festivi.

Pertanto il potere amministrativo di subordinare la circolazione a determinate cautele e limitazioni non può incidere su categorie di veicoli a motore e mezzi pesanti da adibire ad esercitazioni di protezione civile.

Quanto rilevato si evince peraltro dal tenore dell'art. 7 del regolamento di esecuzione al codice della strada, nel testo modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che demanda ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici l'individuazione dei veicoli esclusi dal divieto di circolazione nei giorni festivi per essere destinati a trasportare "cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività", nonché "dei veicoli della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio".

Secondo i richiamati criteri dettati dalla norma regolamentare vanno interpretati i decreti del Ministro dei lavori pubblici D.M. 27 novembre 1995 e D.M. 9 dicembre 1996.

Si ritiene, pertanto, che il riferimento - contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. a), dei suddetti provvedimenti - ai veicoli "adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali od attrezzi a tal fine occorrenti", debba essere letto nel senso di sottrarre al divieto in questione anche i veicoli utilizzati in esercitazioni di protezione civile.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - art. 93, comma 7 - sanzione accessoria della confisca del veicolo privo di carta di circolazione.

La autorità amministrativa deve astenersi dall'adottare la confisca, anche con riguardo alle violazioni dell'art. 93, comma 7, del codice della strada quando il veicolo sia stato già immatricolato e, quindi, possieda i requisiti tecnici necessari per la circolazione.

Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 24-27 ottobre 1994 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prescrive la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato, è possibile ricavare principi utili a sottoporre ad interpretazione adeguatrice l'art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada che regola la fattispecie della circolazione del veicolo privo di carta di circolazione già ricompresa nella fattispecie oggetto della previsione normativa del citato art. 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte ritenendo che la mancanza del documento di abilitazione tecnica non dimostri inidoneità del veicolo alla circolazione quando il medesimo sia già immatricolato, ha affermato che "il mancato possesso della carta di circolazione, contestato al proprietario, non appare adeguato presupposto di una sanzione accessoria grave quale è la confisca, con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione".

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri dopo la scadenza di un anno prevista dall'art. 132 - sanzione accessoria della confisca - applicabilità.

Nel caso di autoveicolo immatricolato in uno Stato estero, circolante in Italia dopo la scadenza dell'anno, non è applicabile la sanzione accessoria della confisca.

La normativa prevista dall'art. 132 del codice della strada, ammette alla circolazione in Italia, per la durata massima di un anno gli autoveicoli immatricolati in uno stato estero.

Tale disposizione appare recettiva delle previsioni dell'art. 35 della Convenzione di Vienna sulla circolazione in data 8 novembre 1968 (di cui è stata autorizzata la ratifica da parte italiana con legge 5 luglio 1995, n. 308) che, appunto, ammette gli autoveicoli alla circolazione sul territorio degli Stati contraenti subordinatamente alla loro "immatricolazione da una parte contraente" e al possesso da parte del conducente "di un certificato valido attestante tale immatricolazione".

Non si ritiene che in caso di trasgressione della norma sia applicabile la sanzione accessoria della confisca, tenuto conto che il legislatore nell'attuale sistema normativo introdotto dal nuovo codice della strada, laddove ha ritenuto opportuno prevedere tale sanzione, l'ha prescritta espressamente (art. 93, comma 7, e art. 134).

Viceversa, il comma 5, dell'art. 132 cod. strad., nello stabilire la sanzione per la violazione del comma 1 (violazione che, inequivocabilmente, è identificabile nel far circolare in Italia i veicoli immatricolati all'estero oltre il termine massimo di un anno), dispone soltanto per quella pecuniaria.

La fattispecie in esame trova quindi la sua disciplina esclusivamente nella richiamata normativa che - come detto - non prevede la confisca.

Peraltro l'inapplicabilità della sanzione accessoria trova indiretto conforto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 28 marzo/12 aprile 1996, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 134, comma 2, del codice della strada, vertendosi in una fattispecie analoga e, cioè, in quella del veicolo importato temporalmente e munito di carta di circolazione per la durata massima di un anno, sorpreso a circolare dopo la scadenza di tale periodo.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - art. 180, comma 8 - inottemperanza all'invito della autorità di presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative - invio tramite il servizio postale delle informazioni e dei documenti richiesti - delegabilità dei relativi adempimenti da parte del destinatario dell'invito ad altre persone.

La formula della norma ("invito dell'autorità di presentarsi ... per fornire informazioni o esibire documenti") è tale da non lasciare dubbi sulla natura personale dell'adempimento prescritto (l'uso dell'espressione "presentarsi" evoca l'atto della presentazione fisica del destinatario).

Peraltro, tale ambito contenutistico dell'ottemperanza all'invito trova la sua ragionevolezza nel fatto che l'esigenza informativa strumentale "all'accertamento delle violazioni" non sempre è definibile nei suoi contenuti preventivamente (al momento dell'invito), per cui è solo con la presenza fisica della persona, ed in relazione agli elementi che egli può fornire in un colloquio, che talvolta è possibile garantire integralmente le esigenze istruttorie del procedimento.

Ciò tuttavia, non può giustificare "tout court" il rifiuto dell'organo di polizia di prendere in considerazione le informazioni o i documenti trasmessi attraverso il servizio postale o per mezzo di terza persona, tutte le volte in cui essi siano di per sé idonei all'accertamento dell'illecito, né, tanto meno, dall'invio irrituale può di per sé dedursi la violazione del comma 8 dell'art. 180 cod. strad. Soltanto nel caso in cui per obiettive ragioni, la presenza personale dell'interessato si renda indispensabile, l'organo di polizia è legittimato a rinnovare l'invito, facendo esplicita menzione della necessità che l'interessato si presenti personalmente, ed a trarre le conseguenze sul piano sanzionatorio in caso di inottemperanza.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - art. 180, comma 8 - invito dell'autorità di presentarsi ad uffici di polizia per esibire i documenti ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative - esibizione di carta di circolazione di veicolo non sottoposto alla prescritta revisione - violazione art. 80 cod. strad.

L'operatore di polizia che a seguito di invito ex art. 180, comma 8, cod. strad., disposto dallo stesso ufficio cui egli appartiene, constata dalla carta di circolazione che il veicolo interessato, al tempo dei fatti che avevano dato origine all'invito a presentarsi, non era stato sottoposto alla prescritta revisione, deve procedere al ritiro della carta di circolazione ed alla contestuale notifica personale del verbale di accertamento della violazione dell'art. 80 cod. strad.

Qualora, invece, l'organo di polizia cui la carta di circolazione è stata esibita sia diverso da quello che ha disposto l'invito ex art. 180, comma 8, cod. strad., egli provvederà a ritirare il documento ai sensi dell'art. 216 dello stesso codice, rilascerà - se del caso - il permesso provvisorio di cui all'art. 399 del regolamento, trasmetterà il documento ritirato all'autorità di cui al comma 1 del richiamato art. 216 e renderà edotto delle operazioni compiute l'organo di polizia che ha disposto l'invito, ai fini della verbalizzazione di competenza se i presupposti del ritiro erano già sussistenti al momento della rilevazione dei fatti che ha dato luogo all'invito stesso, e della conseguente notifica del verbale al trasgressore.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - art. 208, comma 4 - proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - possibilità di utilizzo per prestazioni di lavoro straordinario della Polizia Municipale.

Si ritiene che legittimamente il Comune possa destinare parzialmente i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada all'intensificazione di servizi di vigilanza stradale nelle ore notturne nei giorni festivi e prefestivi attraverso la corresponsione degli emolumenti per lavoro straordinario al personale addetto alla vigilanza.

La formula dell'art. 208 cod. strad. rende praticabile tale risultato in quanto il comma 4 dello stesso articolo consente agli enti locali di provvedere alla determinazione complessiva della percentuale delle risorse da destinare alle finalità espressamente previste dal comma 2, nonché a finalità aggiuntive, peraltro, indicate dalla norma in forma generica e quindi discrezionalmente valutabili da parte del singolo ente.

In ragione di ciò all'espressione "miglioramento della circolazione delle strade" può certamente ricondursi ogni iniziativa assunta dall'ente locale sul terreno della vigilanza e dei servizi di polizia stradale, fatta esclusione per la copertura di spese ordinarie (stipendi).

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e attuazione - art. 395 - confisca - trasmissione atti del procedimento - organo competente.

La norma dell'art. 395 del regolamento di esecuzione del codice della strada attribuisce agli organi accertatori della violazione, e non al Prefetto, il compito di trasmettere, ai fini della alienazione o distruzione dei veicoli o di altri beni, al competente organo della Amministrazione finanziaria copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.

Tuttavia la norma prefigura una attività meramente strumentale e di supporto alla attività provvedimentale del Prefetto e, per ciò, non può essere qualificata come norma di stretta interpretazione, sicché non è inibita al Prefetto la possibilità di provvedere direttamente alla comunicazione all'ufficio finanziario del provvedimento di confisca, parallelamente alla sua trasmissione all'organo di polizia che ha proceduto al sequestro, al fine di evitare ogni ritardo nella definizione della procedura.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - legge 24 novembre 1981, n. 689 - D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 - spese relative ai veicoli confiscati - organi dell'Amministrazione finanziaria - imputazione - termine iniziale.

La disposizione dell'art. 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, esplicitamente prevede che l'ordinanza che dispone la confisca amministrativa diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Dalla esecutività e dalla connaturale definitività del provvedimento ablatorio discendono gli effetti giuridici propri del provvedimento (sottrazione del bene al "dominium" del proprietario e sua acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato).

Ne consegue che dal momento in cui il provvedimento diviene esecutivo gli oneri relativi alla custodia e alla gestione del bene si trasferiscono dalla Amministrazione che il provvedimento ha adottato alla Amministrazione finanziaria, responsabile dell'amministrazione del patrimonio disponibile dello Stato in cui il bene confiscato viene incamerato, con correlativa imputazione ai capitoli di spesa di quel Dicastero (cfr. circolare 28 ottobre 1993, n. 191).

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e attuazione - trasporto di veicolo sequestrato non assicurato fino al luogo di custodia - responsabilità civile.

Solo al Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo modificato dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175) presso la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. - possono essere indirizzate le domande risarcitorie per i fatti dannosi che la circolazione del veicolo non assicurato condotto dal trasgressore e vigilato dagli organi di polizia fino al luogo prescelto per la custodia abbia procurato.

A conclusioni analoghe è possibile giungere nella consimile ipotesi di circolazione del veicolo condotto dal trasgressore lungo il percorso previamente indicato dagli organi di polizia.

In nessun caso la responsabilità per danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale sia rimasto coinvolto un veicolo sottoposto a sequestro lungo il percorso verso il luogo di custodia può essere estesa agli organi di polizia accertatori, tutte le volte in cui il veicolo è condotto dal conducente "sotto la vigilanza" dei primi ovvero "su percorso espressamente indicato" dagli stessi.

Ciò in quanto la responsabilità consegue al riscontro di violazioni di norme di comportamento che rimangono nell'ambito esclusivo di pertinenza giuridica di chi le ha commesse e non possono essere estese, in forma mediata, a carico di chi si è limitato a svolgere le pubbliche funzioni assegnategli dalla legge.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada - reati contro la sicurezza della circolazione stradale - giudizio di applicazione della pena su richiesta - artt. 442 e 444 c.p.p. - legittimazioni del Prefetto - esclusione.

Il concetto di "persona offesa dal reato" non si esaurisce nell'ambito delle persone fisiche, potendo ricomprendere tutti i soggetti, anche persone giuridiche o enti di fatto, titolari di un interesse tutelato dalla norma penale, con la conseguente possibilità di qualificare "persona offesa" anche lo Stato-Amministrazione.

Tuttavia, l'interesse alla sicurezza della circolazione stradale non assurge a bene giuridico autonomamente rilevante, di cui possa ritenersi portatore lo Stato-Amministrazione, ma riassume una pluralità di beni (la vita, la incolumità personale, etc.) i cui veri titolari sono le persone fisiche in ragione della loro qualità di beni "personalissimi".

Pertanto, non può riconoscersi al Prefetto la legittimazione ad intervenire, quale persona offesa, nel giudizio di cosiddetto patteggiamento relativo ad alcuna delle ipotesi di reato previste dagli artt. 223 e 224 cod. strad., per la quali sia applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Corte Costituzionale ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 - circolazione stradale - pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa - ricorso al pretore - potere del giudice dell'opposizione di rideterminare la sanzione amministrativa.

La Corte Costituzionale con ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324, ribadendo un precedente indirizzo, in quanto identica questione era già stata decisa dal predetto organo con sentenza n. 366 del 1994 e con ordinanza n. 268 del 1996, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata nella misura non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

In tale pronuncia la Corte ha affermato che il giudice, anche quando respinge l'opposizione ex articolo 205 cod. strad. non è vincolato da alcun limite nella determinazione della sanzione che può, anche, essere fissata nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada.

Illeciti amministrativi - codice della strada - opposizione diretta avverso sommari processi verbali dinanzi all'A.G.O. - legittimazione passiva e rappresentanza in giudizio - poteri della Prefettura sul s.p.v.

Nei giudizi conseguenti all'opposizione avverso sommari processi verbali di rilevazione di illeciti amministrativi previsti dal codice della strada la Amministrazione si costituisce in giudizio tramite propri funzionari.

Ove dall'esame dell'opposizione e dai riscontri conseguentemente operati, emerga in termini certi un vizio insanabile dell'atto di accertamento che, per essere stato rilevato dall'interessato, porterebbe con certezza alla declaratoria di illegittimità dello stesso accertamento, la Prefettura può dichiarare, nel corso del giudizio, la volontà di non resistere ulteriormente all'azione del cittadino, evitando in tal modo una condanna a maggiori spese di giudizio.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - pagamento della tassa di circolazione a carico dei veicoli confiscati ex art. 21.

L'obbligo del pagamento della tassa di circolazione, ove dai pubblici registri figuri che il veicolo è stato acquisito allo Stato a seguito di confisca, deve considerarsi interrotto fino al momento della vendita dello stesso.

Premesso che con il provvedimento di confisca il veicolo viene sottratto al proprietario e avocato al patrimonio disponibile dello Stato si ritiene che la fattispecie in esame possa rientrare nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 36, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e precisamente nei casi di "indisponibilità" del veicolo, conseguenti a provvedimenti dell'Autorità.

Non sembrerebbe del resto logico che lo Stato, cui spetta l'esercizio del potere di imposizione dei tributi, sia tenuto a corrispondere a sé stesso un tributo, di regola richiesto ai cittadini come soggetti passivi della potestà tributaria, su un bene divenuto, per effetto del provvedimento ablatorio, di propria pertinenza.

Ne consegue che l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione si interrompe dal momento di esecutività della confisca a quello del perfezionamento della vendita a terzi o della rottamazione del veicolo.

Su tale linea interpretativa si è collocato anche il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - con parere n. 109/E in data 8 maggio 1997.

2. Depenalizzazione e sanzioni amministrative

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - dichiarazione di fallimento del trasgressore - ammissibilità della notifica del verbale di accertamento.

Nonostante la perdita della capacità di amministrare e di disporre del proprio patrimonio e della capacità processuale conseguenti alla sentenza dichiarativa del fallimento, all'imprenditore fallito può essere notificato il verbale di accertamento di una infrazione amministrativa.

Tale notifica, cui deve aggiungersi quella al curatore fallimentare, che rappresenta il fallito e ne amministra il patrimonio in forza di un "munus" pubblico, non appare superflua in relazione al riconoscimento al fallito, in via giurisprudenziale, del diritto di ricorrere avverso il suddetto atto.

Infatti, la perdita della capacità processuale ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare per tutte le controversie inerenti a rapporti patrimoniali non è da intendersi in senso assoluto, considerando che il fallito conserva eccezionalmente - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 27 ottobre 1994, n. 8860) - una capacità processuale suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari (e, precipuamente, del curatore).

Peraltro, ancora la giurisprudenza ha precisato che il fallimento del trasgressore sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa non impedisce l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, né la notifica del provvedimento al trasgressore che è legittimato a proporre opposizione nonostante la dichiarazione di fallimento (Cass., Sez. I, 13 marzo 1993, n. 3041).

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - ammissibilità della Pubblica Amministrazione a partecipare alle procedure concorsuali per la riscossione della sanzione pecuniaria - limiti - ammissibilità della ordinanza ingiunzione.

La Pubblica Amministrazione è facoltizzata a presentare, come tutti i creditori interessati a partecipare alla procedura concorsuale, domanda di insinuazione al passivo nei riguardi del trasgressore dichiarato fallito. Sulla domanda è chiamato a pronunciarsi il giudice delegato. Ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge fallimentare, "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V".

L'atto amministrativo sul quale fondare la suddetta domanda non può, però, essere l'ordinanza ingiunzione, attesa la esistenza di una prevalente giurisprudenza orientata a reputare inefficaci le ordinanze ingiunzioni nei confronti della massa fallimentare.

Più precisamente, è stato affermato, con riguardo ad infrazioni sanzionate con pena pecuniaria, che, fermo il potere della P.A. di determinare l'ammontare della sanzione dovuta dal contravventore fallito, il relativo credito, dovendo essere insinuato al passivo del fallimento, non può essere fatto valere con ordinanza ingiunzione ex art. 18 della legge n. 689 del 1981, la quale, se emessa, è priva di effetti ai fini del concorso collettivo (Cass., Civ., Sez. Lav. 2 ottobre 1991, n. 10269; Cass. Civ., Sez. Lav. 24 settembre 1991, n. 9944).

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - trasgressore fallito - appartenenza dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative alla categoria dei crediti prededucibili - esclusione

I crediti erariali non rientrano nella categoria dei crediti prededucibili in sede fallimentare, considerato che appartengono all'anzidetta categoria i cosiddetti crediti di massa, cioè quelli contratti dall'imprenditore nell'interesse e a vantaggio della massa dei creditori perché finalizzati alla conservazione dell'impresa e dei beni del debitore.

Ne discende la impossibilità di ottenere il preferenziale pagamento dei crediti aventi la propria fonte nella irrogazione delle sanzioni amministrative sulla base del riferimento alla categoria dei crediti di massa.

Le medesime considerazioni valgono per i crediti concernenti l'anticipazione delle spese di custodia dei veicoli sequestrati che, a rigore, non possono farsi rientrare nella categoria dei crediti di massa, né nei crediti erariali attinenti alla amministrazione del fallimento, viceversa preferiti, a mente dell'art. 111 della legge fallimentare, in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Legge n. 91 del 1992, articolo 24, 1° e 3° comma - omessa comunicazione da parte del cittadino italiano dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza straniera o di opzione per essa - modalità di accertamento e contestazione della violazione amministrativa.

L'art. 24 della legge n. 91 del 1992 dispone che il cittadino italiano in caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza straniera o di opzione per essa, è tenuto a darne comunicazione, entro un termine prestabilito, mediante dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di residenza ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente. Chiunque trasgredisca i cennati obblighi è assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria.

Tale norma con la quale vengono ipotizzati il fatto trasgressivo e la correlata sanzione richiede, ai fini attuativi, la necessaria integrazione con i principi recati dalla disciplina generale in materia di illeciti amministrativi, di cui alla legge n. 689 del 1981.

Ai fini dell'individuazione dell'organo preposto all'espletamento degli atti accertativi è necessario ricorrere alle disposizioni contenute nell'art. 17 della citata legge le quali fanno obbligo al funzionario o agente che ha accertato la violazione di presentare rapporto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'organo competente alla cognizione del relativo procedimento.

Emerge quindi che i richiamati adempimenti che costituiscono il presupposto condizionante l'applicabilità della sanzione amministrativa competono all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dell'interessato ovvero all'autorità consolare, a seconda che sia l'uno o l'altra nell'espletamento dei compiti di ufficio, ad acquisire concretamente notizia dell'illecito.

Ciò in quanto la funzione accertativa e i conseguenti obblighi di contestazione sono istituzionalmente demandati ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 689 agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni da cui scaturiscono i correlati effetti sanzionatori.

Il Prefetto, in nessun caso, in carenza delle rituali attestazioni formali rese dagli organi accertatori, può legittimamente procedere all'emissione della relativa ordinanza ingiunzione.

Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni - violazioni amministrative previste dall'art. 8, commi 1 e 3 - oblazioni previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 69 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 174.

La legge n. 212 del 1956 dispone, all'art. 1, che l'affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale debba avvenire esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune.

Per la violazione di tale principio sono poi, previste, specifiche norme sanzionatorie, che hanno assunto natura amministrativa a seguito della depenalizzazione sancita dalla legge n. 515 del 1993.

Il beneficio dell'oblazione introdotto dalla legge n. 549 del 1995 e dalla legge n. 662 del 1996, facendo riferimento alle sole violazioni di cui al 3° comma del citato art. 8, va ricondotto esclusivamente alle fattispecie ricadenti in tale previsione normativa.

Sono configurati quali fatti illeciti dal predetto comma sia l'affissione di materiale elettorale fuori degli appositi spazi individuati dal Comune, sia l'ipotesi di iscrizione su muri, fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della citata normativa.

Per quanto concerne la possibilità di introdurre, per le violazioni di cui all'art. 8, 1° e 3° comma, una figura di "obbligato in solido", è da ritenersi che, nulla disponendo la legge al riguardo, la responsabilità dell'illecito "de quo" resta imputata al solo autore materiale del fatto.

Né d'altro canto, possono a tal fine essere invocate le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3°, della legge n. 515 del 1993 in tema di solidarietà.

Invero il cennato articolo imputa al committente responsabile una responsabilità in solido con l'esecutore materiale degli illeciti in argomento, che viene limitata alla sola rifusione delle spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale usato per la propaganda abusiva nelle forme scritte o di affissioni murali o di volantinaggio.

Pertanto, la responsabilità solidale per la richiamata violazione dell'art. 8, commi 1 e 3, in capo al committente o al candidato, sarà configurabile solo qualora, attraverso gli opportuni accertamenti, si disponga di elementi probatori sufficienti a far ritenere a carico degli stessi, la sussistenza di una delle condizioni idonee, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, a determinare la responsabilità solidale.

3. Affari generali

Panificazione domenicale - legge 13 luglio 1996, n. 611 - panificazione domenicale - obbligo di chiusura del panificio in altra giornata settimanale.

In caso di panificazione autorizzata in giorno domenicale permane l'obbligo di chiusura del panificio in altra giornata settimanale.

Invero la legge 13 luglio 1996, n. 611 ("Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita del pane") sancisce, come è noto, la coincidenza con la domenica del riposo settimanale degli addetti alla produzione del pane e del giorno di chiusura dei relativi esercizi, nonché il potere del Prefetto di autorizzare in determinati comuni, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, lo spostamento di tale giornata di riposo e chiusura in altro giorno della settimana.

Nella norma non si rinvengono elementi ostativi in merito alla possibilità di formulare la richiesta di autorizzazione alla panificazione domenicale in un'unica istanza annuale, potendo il provvedimento prefettizio essere emesso anche d'ufficio.

Legge n. 482 del 1968 - vigenza dell'art. 20 - competenza del Prefetto alla nomina del collegio medico.

Si ritiene ancora attuale la sussistenza in capo al Prefetto della competenza alla nomina del collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Tale collegio è competente ad accertare - su richiesta dell'invalido o del datore di lavoro - che la natura e il grado dell'invalidità del soggetto assunto non siano di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ovvero della sicurezza degli impianti, nonché a decidere - su ricorso dell'invalido - circa la compatibilità del suo stato fisico con le mansioni affidategli.

Le perplessità sorte in merito all'attualità della indicata competenza prefettizia sono riconducibili alla considerazione che le funzioni accertative rimesse a suddetto collegio attengono ad un settore - quello sanitario - che è stato interessato da una profonda trasformazione del relativo impianto legislativo rispetto al periodo di emanazione della norma in argomento.

Ed in effetti di sicuro rilievo in tal senso è stata la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833.)

Analogamente, la recente disciplina riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) ha introdotto rilevanti innovazioni normative attinenti all'ambito in cui si svolge la competenza del collegio.

La stessa legge del '68 è stata oggetto di specifici interventi normativi volti, ad esempio, ad introdurre nella procedura di assunzione dell'invalido la fase relativa al preventivo accertamento sanitario della capacità lavorativa dello stesso, rimesso a commissioni mediche presso le attuali Aziende sanitarie (art. 19, legge 5 febbraio 1992, n. 104.)

Purtuttavia, nonostante le evidenziate considerazioni, si ritiene persistente la competenza prefettizia in considerazione dell'ambito in cui opera il collegio, che sembra presentare un autonomo rilievo rispetto alla richiamata normativa, per ciò che attiene alle finalità ed alla natura degli scopi che lo caratterizzano.

Appaiono prevalenti infatti le finalità di garanzia e tutela delle parti (datore di lavoro e dipendente) nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il suindicato orientamento trova, peraltro, conferma implicita nella linea seguita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, competente per materia, in ordine alla problematica concernente la presenza nell'ambito del collegio in argomento degli ispettori medici della medesima Amministrazione.

Decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito con modificazioni in legge 25 luglio 1997, n. 240, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

Le Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge n. 61 del 1989 hanno funzioni meramente consultive.

Le recenti disposizioni recate dal D.L. n. 172 del 1997, convertito con legge n. 240 del 1997, hanno introdotto - contestualmente ad una proroga del regime in argomento - talune norme con le quali è stata data ulteriore esplicitazione alla portata dei poteri prefettizi nonché alle funzioni proprie delle richiamate Commissioni.

In concreto, l'attività collaborativa delle predette amministrazioni - muovendo da una puntuale e sempre aggiornata rappresentazione della locale situazione alloggiativa (desunta da una serie di indicatori quali, ad esempio, la disponibilità di edilizia pubblica o degli enti previdenziali, i programmi costruttivi in fase di ultimazione, l'incidenza delle richieste abitative tanto degli sfrattandi quanto di altre categorie, ecc.) - deve di fatto convergere nella indicazione di parametri di massima sui quali il Prefetto orienta le linee programmatiche della graduazione.

Conseguentemente, il prescritto parere può ben essere reso a cadenza periodica con riferimento al contingente di sfratti che viene di volta in volta a consolidarsi entro un determinato periodo: gli indirizzi potranno in tal senso attenere alla definizione delle categorie cui dare in un dato momento prelazione, alle modalità generali di scaglionamento delle esecuzioni ed ai relativi termini di massima.

Appare, pertanto, evidente che appartiene ad una successiva fase cognitiva - di stretta pertinenza dell'organo prefettizio e/o degli organi di pubblica sicurezza, dallo stesso incaricati - la trattazione delle singole fattispecie, operata in aderenza ai criteri generali predeterminati.

Ciò non esclude tuttavia che, nell'esercizio di tale attività, i Prefetti possano anche avvalersi di eventuali organismi intersettoriali appositamente costituiti presso le rispettive Prefetture, incaricate di valutare l'esito dell'istruttoria delle istanze ivi rivolte ai fini della conseguente applicazione dei prefissati parametri di graduazione.

4. Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 11, comma 4 - istanza di accesso - D.M. n. 415 del 1994, art. 3, comma 1, lett. a) e b) - Regolamento sul diritto di accesso adottato dall'Amministrazione dell'Interno.

Le informazioni relative alle modalità degli incidenti stradali (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 285 del 1992) non rientrano nella categoria degli atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.M. n. 415 del 1994.

Invero tale disposizione implica - per poter essere correttamente invocata in sede applicativa - che le "relazioni di servizio" e gli "altri documenti" manifestino una stretta correlazione con le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ora, ben difficilmente tali presupposti possono verificarsi con riguardo agli atti relativi ad un incidente stradale, che, una volta avvenuto, non è normalmente in grado di determinare ulteriori riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto sin qui detto, tuttavia non esclude la possibilità che all'accesso agli atti e alle informazioni in questione, possano opporsi ragioni di riservatezza connesse all'eventuale rilievo giudiziale del documento di che trattasi.

Poiché, infatti, l'art. 223 del codice della strada dispone che, "nelle ipotesi di reato", l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette al Prefetto "copia del rapporto e del verbale della violazione contestata", qualora l'istanza di accesso riguardi lo stesso rapporto entrano in gioco le disposizioni del c.p.p. relative all'obbligo del segreto (art. 329 c.p.p.).

In vista di tale eventualità, occorre operare un distinguo tra le ipotesi di sinistro da cui sono derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alle persone, anche lievissimo), e quella in cui sono conseguite lesioni o morte di persone.

Se infatti nel primo caso, non essendo il fatto segnalato come reato, il rapporto può essere fornito agli interessati con le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal relativo regolamento attuativo, diversamente, nella seconda ipotesi, potendo il fatto assumere rilevanza penale è necessario tutelare il segreto delle indagini e per ciò, il rapporto può essere rilasciato solo dietro presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Ciò, ovviamente, con riguardo al rapporto sull'incidente stradale di cui al comma 1 dell'art. 223, e non anche alle eventuali deduzioni prodotte dall'organo verbalizzante a corredo del ricorso presentato dall'interessato avverso il verbale d'accertamento di violazioni al codice della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 203 dello stesso codice. Ed infatti dette deduzioni esulano dall'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.

Si ritengono legittimati ad esercitare il diritto di accesso agli atti in questione non solo i soggetti direttamente coinvolti nell'incidente stradale e coloro che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nei relativi procedimenti, ma anche le persone che dai modi di definizione dei provvedimenti possono subire pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 22 e segg. - diritto di accesso alle informative di P.S.

Le informative degli organi di polizia, acquisite nella fase istruttoria nei procedimenti di polizia amministrativa (licenze, autorizzazioni, attribuzioni di qualifiche di P.S.) non possono di norma formare oggetto di istanze di accesso, in quanto, in linea di massima, rientrano nelle categorie documentali ad esso sottratte per motivi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 415 del 1994.

L'istanza di accesso va, comunque valutata con specifico riferimento al contenuto dell'atto richiesto la cui analisi può portare al riscontro della sua rilevanza ai suddetti fini.

In ogni caso, qualora la conoscenza dell'atto fosse necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del diretto interessato, l'Amministrazione dovrà garantirgli almeno "la visione" del documento, come espressamente sancito dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Richiesta presentata ai sensi della legge n. 241 del 1990 di atti deliberativi dell'amministrazione comunale - aggiornamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge n. 10 del 1977.

La richiesta presentata da un soggetto privato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, di copia di atti deliberativi dell'amministrazione comunale, inerenti gli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge n. 10 del 1977, non configura un interesse giuridicamente meritevole di tutela ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, qualora la domanda sia giustificata da soli motivi di studio (in tal senso si è espressa la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con parere del 21 ottobre 1995).

Pertanto non sorge nell'istante alcun diritto pretensivo a ottenere la documentazione amministrativa.

In ordine ai presupposti di legittimazione all'esercizio del diritto di accesso è peraltro da sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 352 del 1992, tale diritto deve ritenersi comunque realizzato, laddove il documento richiesto sia stato oggetto di pubblicazione, di deposito o di altra forma di pubblicità, secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione ex art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990.

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Circ. Min. interno 11 agosto 1999, n. 300/A/44577/108/9 - Applicazione sospensione patente ex art. 6, comma 12, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede a questo ufficio un parere sulla portata dell'art. 6, commi 1 e 12, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), relativamente all'ipotesi della circolazione, su strada statale, di un complesso veicolare costituto da un trattore ed un rimorchio agricolo, in violazione al divieto di circolazione fuori dai centri abitati stabilito dal D.M. 4 dicembre 1998.

Il decreto ministeriale vieta la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1999 elencati nel decreto stesso.

Gli artt. 4 e 5 individuano i veicoli che, in deroga al generale divieto, possono comunque circolare.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. n), consente la circolazione ai veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 Codice della strada, adibiti al trasporto di cose che circolano su strade non statali, e, l'art. 4, comma 1, lett. b), consente la circolazione ai veicoli ed ai complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali purché muniti di autorizzazione prefettizia.

Nel caso portato all'attenzione di questo Servizio, è stato elevato un contesto ad un conducente di complesso veicolare, costituto da trattore e rimorchio agricolo che circolava su strada statale, violando il divieto di circolazione.

A parere di questo Ministero, se il complesso veicolare supera le 7,5 t di massa massima autorizzata, dato che non si evince dalla documentazione trasmessa, il contesto appare legittimo, non essendo stata esibita, da parte del conducente, autorizzazione prefettizia alla circolazione.

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 Circ. Min. interno 15 marzo 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 6 - Quesito.

Con il quesito sollevato, è stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla eventuale applicazione dell'art. 6, comma 8, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), recante la previsione di appositi permessi e cautele, alla circolazione di veicoli a motore e mezzi pesanti da adibire a esercitazioni di protezione civile.

Al riguardo, si esprime l'avviso, fatte salve le valutazioni del Ministero dei lavori pubblici, cui primariamente spetta fornire istruzioni e impartire direttive nella materia considerata, che la previsione di permessi per la circolazione in presenza di provvedimenti di sospensione della mobilità stradale in determinate circostanze e per determinate categorie di veicoli risponda a finalità di contenimento e di regolamentazione del traffico, che non interferiscono né possono interferire sulla circolazione dei veicoli adibiti a un servizio di pubblica necessità.

Questa pare essere la "ratio" ispiratrice delle direttive periodicamente diramate dal Ministero dei lavori pubblici per la regolamentazione della circolazione - esterna ai centri abitati - nei giorni festivi.

Dunque la circolazione dei veicoli, civili o militari, adibiti occasionalmente a esercitazioni di protezione civile non pare possa limitarsi o subordinarsi ad autorizzazioni in applicazione dell'art. 6, comma 8, del Codice della strada, dal momento che il potere amministrativo di subordinare la circolazione a determinate cautele e limitazioni non può che incidere su categorie di veicoli esercenti attività prive dei caratteri propri del servizio di pubblica necessità.

Quanto testè rilevato si evince dal tenore dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel testo modificato del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Detta norma demanda al decreto del Ministro dei lavori pubblici la individuazione dei veicoli esclusi dal divieto di circolazione nei giorni festivi per essere destinati a trasportare "cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività", nonché "dei veicoli della Pubblica Amministrazione circolanti per motivi di servizio".

Poiché i richiamati criteri dettati dalla norma regolamentare costituiscono i parametri di riferimento del decreto annuale del Ministro dei lavori pubblici, sembra a questo Ufficio che il D.M. 27 novembre 1995, richiamato nel quesito ed il successivo del 9 dicembre 1996, non possono essere interpretati che in senso conforme alle indicazioni della fonte regolamentare sopraordinata.

Ciò consente di ritenere che il riferimento - contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. a), dei suddetti provvedimenti - ai veicoli "adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti", non possa che essere letto nel senso di sottrarre al divieto in questione anche i veicoli utilizzati in esercitazioni di protezione civile.

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