PREMESSA
Il quadro normativo volto a contrastare condotte
di guida non rispettose dei limiti di velocità e tali da costituire
pericolo per la sicurezza stradale si è sviluppato, negli ultimi anni,
introducendo nuove disposizioni che rendono possibile in modo sempre più
diffuso e differenziato l'impiego di tecnologie di
controllo remoto delle violazioni.
L'obiettivo
del legislatore è di fornire agli organi di polizia
stradale elencati nell'art. 12 del C.d.S. strumenti sempre più efficaci per
contrastare il fenomeno dell'incidentalità
stradale, il cui contenimento rientra anche tra i programmi prioritari
dell'Unione Europea.
Benché l'evolversi della normativa nazionale sia
in linea con gli indirizzi emersi in ambito comunitario, che hanno ribadito l'importanza
dei dispositivi automatici di controllo per migliorare i livelli di sicurezza stradale, il nostro Paese è ancora
lontano dal traguardo proposto nel 2001 dalla Commissione Europea di
dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime di incidenti stradali.
Appare,
pertanto, necessario disciplinare l'utilizzo dei predetti dispositivi che
consentono un'azione sistematica preventiva e repressiva
secondo moduli operativi idonei ad ottimizzare l'impiego di uomini e
mezzi per la realizzazione della predetta finalità.
Nell'esercizio
delle attribuzioni indicate dall'art. 11 comma 3, C.d.S., si forniscono agli organi di polizia stradale criteri di indirizzo e
coordinamento per dare concreta ed uniforme attuazione all'intento del
legislatore.
Costituiscono parte integrante della direttiva
le allegate istruzioni operative (All. 1) -
predisposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza d'intesa con il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, riguardanti
l'utilizzo delle apparecchiature di controllo e le modalità di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità
dei veicoli.
1. Obiettivi e criteri dell'azione di contrasto degli eccessi di velocità
Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il
numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità, l'azione di
contrasto degli organi di polizia stradale e delle Polizie locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti
di strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico.
Attraverso
la puntuale applicazione della normativa di specie e l'attenta esecuzione
delle direttive ministeriali
le Forze di Polizia hanno
progressivamente intensificato la propria attività di tutela della sicurezza
stradale, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di velocità.
Nonostante gli sforzi compiuti, si continua a
registrare una elevata percentuale di infortuni
dovuta a condotte di guida imprudenti che eccedono tali limiti,
costituendo la principale causa di incidenti stradali, spesso con esito
mortale, come emerge da univoche risultanze statistiche.
Per
attivare più proficue strategie di contrasto è, pertanto, necessario
sviluppare una maggiore sinergia tra tutti
gli organismi a ciò preposti,
attraverso una costante azione di coordinamento delle risorse disponibili a
livello provinciale e nel rispetto delle specificità e dell'autonomia
organizzativa propria di ciascuna della componenti
coinvolte.
Tale
attività dovrà necessariamente trovare il suo fondamento in una adeguata pianificazione che tenga conto dei seguenti
criteri:
- individuazione dei punti critici per la circolazione in cui
maggiore è la sinistrosità stradale riferita al
biennio precedente;
- ricognizione ed eventuale revisione
dell'elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 168/2001, è consentito l'impiego di sistemi
di controllo remoto delle violazioni;
-
rilevamento selettivo
che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità
proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida;
- intestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le
garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori;
- coordinamento territoriale tra le Forze di Polizia e le Polizie
locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul
medesimo tratto di strada.
2.
Competenza della Conferenza provinciale permanente nelle funzioni di
pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui
tassi di incidentalità
Per garantire
il raggiungimento degli obiettivi indicati, l'azione di coordinamento dei
Prefetti deve continuare ad essere svolta con carattere di sistematicità.
Al fine di
rafforzare le strategie oggetto di coordinamento e di
pianificazione, appare indispensabile avvalersi,
quale utile sede di confronto e di valutazione, della Conferenza provinciale
permanente prevista dall'art. 11 del
d. l.vo n. 300/1999 (4) e
successive modificazioni, nel cui ambito sono presenti tutti i soggetti
responsabili o referenti in materia di sicurezza stradale e ciò anche alla luce
degli ottimi risultati ottenuti sul
territorio attraverso iniziative tendenti al più ampio coinvolgimento
istituzionale di tutte le Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle
componenti sociali.
In
detta struttura troverà idonea collocazione un
osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare
l'efficacia delle attività di contrasto adottate. Nell'osservatorio saranno presenti le componenti
istituzionali della polizia stradale e, se opportuno, altri organismi
pubblici o associazioni private comunque interessati ai predetti fenomeni di incidentalità ed al loro contenimento.
Con cadenza semestrale le Conferenze provinciali
permanenti approveranno un documento riepilogativo,
contenente l'analisi delle rilevazioni effettuate, lo stato della sicurezza
sulle strade e le iniziative adottate. Il documento sarà inviato al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali.
L'attuazione del coordinamento operativo e la
raccolta dei dati relativi ai servizi svolti saranno curate
dalle sezioni della Polizia Stradale della specialità della Polizia di Stato,
che provvederanno all'elaborazione dei risultati conseguiti per ogni ulteriore
esigenza di analisi e verifica.
* * *
I Signori Prefetti interesseranno i Sindaci ed i
Presidenti delle Province sul contenuto della presente direttiva perché ne diano esecuzione attraverso i Corpi o
Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Allegato 1 alla
circolare 14.8.2009 prot. n.
300/A/10307/09/144/5/20/3
ISTRUZIONI
OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FENOMENO INFORTUNISTICO STRADALE MEDIANTE IL CONTROLLO DEI
LIMITI DI VELOCITÀ
PARTE I -
DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITÀ
1. MODALITÀ DI
ACCERTAMENTO DELL'ECCESSO DI VELOCITÀ
L'eccesso di
velocità può essere oggetto di accertamento attraverso
sistemi di rilevamento, fissi o mobili.
I dispositivi ed i mezzi tecnici di
controllo delle violazioni, infatti, possono essere sia di tipo mobile, per
consentire un'utilizzazione più flessibile sul
territorio, sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni
appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo
di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata sinistrosità.
Entrambe le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci.
Tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di postazioni fisse di
rilevamento, senza la presenza degli operatori di polizia, non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno
strumento utilizzabile solo su alcune
strade ed in presenza di determinate condizioni.
In tutti
gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi mobili di rilevamento
della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di
polizia.
Ciò,
naturalmente, non impedisce la contestazione differita della violazione che è
sempre possibile, sia con strumenti in
postazione fissa che con strumenti mobili, quando ricorrono i presupposti
previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed
f), C.d.S.
1.1. Tipologia degli strumenti utilizzabili
Gli
strumenti utilizzabili si possono distinguere, quanto a modalità di accertamento in: - dispositivi per l'accertamento della
velocità istantanea o puntuale;
- dispositivi per
velocità media.
2. APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI
Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità
dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 Reg. Esec. C.d.S. e del decreto ministeriale 29 ottobre
1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature
per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di
impiego".
Ai sensi dell'art. 3
del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1997, le approvazioni delle apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità, concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale
data gli apparecchi non possono essere né commercializzati, né
utilizzati [1].
-----------------------
[1]
Per i dispositivi approvati in via provvisoria o
con scadenze più ridotte, non è vietato l'impiego dopo la scadenza. È il caso, ad esempio, per dispositivi laser denominati Telelaser
LT1 20-20 per i quali era stata rilasciata
un'approvazione provvisoria in data 8 settembre 1997, dal Ministero dei Lavori Pubblici - ispettorato
Generale per la circolazione e la sicurezza Stradale. Per tali apparecchiature con decreto n. 4199, veniva fornita approvazione per mesi quindici dalla data
dal medesimo decreto. Con nota n. 1352 del 30 marzo 1998, l'ispettorato
precisava che il sopracitato
dispositivo commercializzato nel periodo di validità indicato nel citato decreto n. 4199, era comunque idoneo
all'impiego per venti anni a decorrere dalla data del predetto decreto, nel
rispetto delle prescrizioni relative all'uso dello stesso misuratore. Con
successivo decreto n. 6025 del 30 novembre 1998, il termine di validità dell'approvazione del dispositivo
misuratore di velocità Telelaser veniva
prorogato sino al 1° marzo 2000. L'ad. 3 del medesimo decreto specificava, tuttavia, che le apparecchiature
commercializzate entro il 1° marzo 2000 sono da
intendersi idonee all'impiego anche
oltre detta data, entro i limiti temporali di validità dell'approvazione
previsto nel D. M. 29 ottobre 1997, ovvero venti anni.
3. CONTROLLO DEGLI STRUMENTI
La
materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una
propria disciplina specifica, rispetto alle norme che regolamentano gli altri
apparecchi di misura [2], contenuta nel citato decreto ministeriale 29 ottobre
1997 che all'art. 4 testualmente stabilisce: "gli
organi di polizia stradale interessati
all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di
velocità sono tenuti a ... rispettare le modalità di installazione e di
impiego previste nei manuali d'uso".
E esclusa, perciò, la necessità di un controllo
periodico dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della
richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione.
Per
tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente
con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate
nel libretto-manuale d'uso e manutenzione e comunque con cadenza almeno
annuale, al fine di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
Gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, secondo quanto
previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoposti ad una
verifica metrologica periodica -almeno annuale - tendente a valutare la
corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione.
La verifica, in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio che
risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme
IS0-9001 e seguenti, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente
accreditati presso il S.I.T. - Servizio Italiano di
Taratura.
----------------------
2]
Gli apparecchi di misura della velocità non sono
soggetti ad operazioni di taratura periodica in senso tecnico. Infatti, la
legge 273/1991, che si occupa di operazioni metrologiche di verifica, non ha alcuna
attinenza con gli apparecchi di misura della velocità. Per tali strumenti, infatti, una taratura in
senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa
riguarda soltanto i controlli metrologici
effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso
avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive, il quale ha
escluso che le apparecchiature
destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla
citata legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli
strumenti non può evincersi neanche
da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo
specifico, ma non sono comunque vincolanti
per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento
o richiamo
da parte di norme nazionali.
4. PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ A FAVORE DEL TRASGRESSORE
Alla
velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una
riduzione a favore del trasgressore pari al
5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti
da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore
arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza
della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra
citata [3].
La riduzione si
applica alle risultanze ottenute da tutti gli
strumenti di misura approvati per l'accertamento della velocità sia
istantanea o puntuale che media [4].
-------------------------
2]
Gli apparecchi di misura della velocità non sono
soggetti ad operazioni di taratura periodica in senso tecnico. Infatti, la
legge 273/1991, che si occupa di operazioni metrologiche di verifica, non ha alcuna
attinenza con gli apparecchi di misura della velocità. Per tali strumenti, infatti, una taratura in
senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa
riguarda soltanto i controlli metrologici
effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso
avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive, il quale ha
escluso che le apparecchiature
destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla
citata legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli
strumenti non può evincersi neanche
da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo
specifico, ma non sono comunque vincolanti
per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento
o richiamo
da parte di norme nazionali.
[3]
Sia l'art. 142 C.d.S. che l'art. 345, Reg. Esec. C.d.S. non fanno
menzione di arrotondamenti ulteriori nella
determinazione della velocità.
Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la
riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde
al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali (es.
limite di velocità 130 km/h, velocità rilevata di 148 km/h - riduzione del 5%
= velocità 140,6 km/h con sanzione di cui all'ad. 142,
comma 8, C.d.S. per aver superato di oltre 10 km/h).
[4]
La vigente normativa di cui all'art. 345 Reg. Esec. C.d.S. e al citato
D.M. 29.10.1997, impone che la percentuale di riduzione a favore dell'utente, pari al 5% con un minimo di
5 Km/h, si applichi a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento
della velocità dei veicoli, senza
fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità
istantanea e strumenti tecnici per il calcolo della velocità media. Invero, la concessione della predetta riduzione a
favore dell'utente non è correlata alla incertezza
di misura strumentale degli
apparecchi, ma alla necessità di tener conto della reale condotta dell'utente
che non può tenere costantemente
sotto controllo il tachimetro, ovvero può anche superare leggermente la
velocità massima consentita per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza e può essere
condizionata dalla possibile imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri). La riduzione
progressiva del valore della velocità media (5, 10 o 15% in base alla
velocità calcolata), prevista dal comma 2 dell'art. 345 Reg. Esec. C.d.S.,
deve essere applicata al valore della velocità media ricavata empiricamente dal confronto dei dati orari e
delle percorrenze autostradali ricavate dai biglietti autostradali. Ai
sistemi tecnici di misurazione della
velocità media, perciò, non può essere applicata la
riduzione prevista dall'art. 345, comma 2, Reg. Esec. C. d.S.
relativa alla velocità media calcolata con le
risultanze dei biglietti autostradali.
5. GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE
Gli apparecchi di
misura utilizzati per contestare l'eccesso di velocità devono essere nella
completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi
accertatori.
L'accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella relativa al superamento dei limiti massimi di
velocità, ricade tra le attività di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), C.d.S., e pertanto, costituendo servizio di polizia
stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenti [5
-----------------------------
[5]
A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in
quanto in contrasto con la previsione
dell'articolo 345, comma 4, Reg. Esec. C.d.S.,
secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la
"gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di
polizia stradale (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16713).
5.1. Locazione comodato o leasing delle
apparecchiature
Nel richiamare la disposizione di cui all'art.
345, comma 4, Reg. Esec. C.d.S., nella quale è stabilito che le
apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gestite
direttamente dagli organi preposti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale elencati dall'art. 12 C.d.S., si fa presente che è consentito l'uso di un
apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo
preso in locazione, in comodato o in leasing.
La
citata disposizione regolamentare, infatti, non specificando la natura del
titolo del possesso dello strumento, lascia
intendere che le singole apparecchiature possono essere:
a) prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la
proprietà con contratti che possono prevedere, altresì, anche gli interventi di
manutenzione;
b)
acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero
da Enti Proprietari o Concessionari delle
Strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le
operazioni di manutenzione.
In entrambi i casi, tuttavia, è sempre necessario
che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa
ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. Per soddisfare la predetta
esigenza, l'intervento degli organi di polizia stradale deve concretizzarsi:
a)
per le postazioni mobili, nell'installazione, nella
verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio;
b)
per le postazioni fisse, nella verifica della
funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.
5.2. Attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari
all'accertamento
La
convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione di
verbali di accertamento devono essere sempre
effettuate dagli organi di polizia stradale e così pure ogni altra operazione
che concorra alla formazione dei predetti atti.
Possono,
invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli
organi di polizia stradale le attività
puramente manuali e complementari quali, a titolo esemplificativo, la rimozione
e sostituzione dei rullini, la sviluppo degli stessi e la stampa dei
fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi,
ovvero la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica.
Durante le operazioni di rilevamento, è possibile
avvalersi di tecnici specializzati purché a questi ultimi non siano
affidati compiti di accertamento e controllo, di
specifica competenza degli operatori di polizia stradale.
Per quanto
riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionati, si ribadisce la necessità
che un operatore di polizia presenzi alle operazioni demandate ad un
laboratorio privato al fine di garantire la legittimità dell'operazione e
l'obbligo di gestione diretta prevista dal citato art. 345 Reg. Esec. C.d.S.
5.3. Quantificazione del corrispettivo in caso di locazione
In
conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 C.d.S., le spese relative alle attività affidate
a terzi rientrano tra quelle di accertamento e, come tali, essendo possibile
una quantificazione analitica dei costi, si
può determinare il corrispettivo da riconoscere al soggetto appaltante ed eventualmente
da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore.
Tuttavia, le spettanze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione dell'apparecchio e dei relativi servizi devono essere rapportate alle disposizioni dell'art. 208 C.d.S., relative alla destinazione del proventi degli illeciti amministrativi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale. Il corrispettivo, perciò, deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni effettuate o in funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature e non alle sanzioni eventualmente riscosse [6].
----------------------
[6]
Se da una parte, infatti, appare illogico in un
rapporto contrattuale con natura "do ut facias"
vincolare il corrispettivo per la prestazione
ad un "alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni
amministrative pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'attività di accertamento un soggetto privato che, pur accettando il
rischio contrattuale, determini con la
propria opera l'entità del corrispettivo da ricevere, riducendo così lo
stesso rischio contrattuale. Una procedura così come ipotizzata appare in parte in contrasto anche
con le disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice delle
strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie. Difatti, una determinazione "a priori"
del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una
motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in
modo sostanziale le percentuali che
spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo art. 208 C.d.S., con il rischio di
pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono
finanziati con
i fondi in questione.
6. PRECAUZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE
I dispositivi di
controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono
di documentare la violazione ed a richiesta dell'interessato la visione
successiva devono essere impiegati
La
doverosa considerazione dei diritti della persona, impone l'adozione di alcune cautele. In particolare
è necessario che:
-
gli apparecchi di rilevazione, pur
potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;
-
salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini
giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la
contestazione degli illeciti stradali;
-
la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia
conservata in forma di dati anonimi, senza
possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere
disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul
traffico;
-
le risultanze fotografiche o le riprese video siano
nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli
organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
-
le immagini siano conservate solo per il periodo di
tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
-
nella conservazione delle risultanze fotografiche o video,
siano adottati gli accorgimenti di sicurezza
utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.
6.1. Limiti
all'applicazione della normativa di tutela della riservatezza
Occorre
precisare che l'applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza
personale, riferita al trattamento delle immagini, comprese anche quelle registrate nei controlli con documentazione video, è obbligatoria solo qualora permetta di
identificare un soggetto anche in via indiretta, cioè attraverso il collegamento con altre informazioni,
quali quelle degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e
Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Pertanto,
le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi utilizzati e le
registrazioni effettuate, per la distanza,
per l'ampiezza dell'angolo di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per
altre cause contingenti non contengano dati
identificativi dei veicoli.
6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi
sussidiari all'accertamento
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della
documentazione fotografica ovvero di gestione della documentazione video o digitale prodotta dalle apparecchiature di
rilevamento della velocità siano affidate a soggetti privati, deve essere sempre
garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della
riservatezza personale.
In particolare,
deve comunque essere assicurato che:
- i dipendenti della struttura privata operino in
qualità di "incaricati del trattamento";
- gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e
secondo le istruzioni del "titolare del trattamento" e del
"responsabile del trattamento";
- il ruolo di "incaricato del trattamento"
possa essere svolto soltanto da una persona fisica;
- sia nominato "responsabile del trattamento" la
società incaricata, ovvero una o più persone operanti
nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima
struttura privata.
Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a
trattare i precedenti dati della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è
comunque vincolato ad utilizzarli nell'ambito dei compiti che devono risultare
da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).
6.3. Visione
delle fotografie o della documentazione video da parte degli interessati
Per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie
o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio
dell'intestatario del veicolo unitamente
al verbale di contestazione.
Tuttavia, poiché l'intestatario del veicolo ha un
legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e,
pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al
riguardo, la visione
della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a
richiesta del destinatario del verbale,
nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati.
Al
momento dell'accesso, pertanto, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non
riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato.
6.4. Riprese
frontali
Le esigenze di
riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare
il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza
contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo e la
memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che
vi si trovano a bordo. Un siffatto tipo di accertamento,
infatti, in quanto non indispensabile, si pone in violazione alle norme in
materia di riservatezza.
Sono,
viceversa, compatibili le riprese frontali realizzate
con l'ausilio di dispositivi laser impiegati per la contestazione
immediata delle violazioni.
Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata
costituisce solo il supporto che attesta una violazione accertata direttamente
dall'operatore di polizia.
7.
SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO
L'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. impone che le
postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
a) preventivamente segnalate;
b) ben visibili.
Il
rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza,
allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività
di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della
velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di
dispositivi di segnalazione luminosa.
Le
loro caratteristiche e le modalità di impiego sono
state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2007.
In
proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni
relative al contenuto
del messaggio, si richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:
a) il decreto non fissa una distanza
minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma,
più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata"
in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico
della strada o altre circostanze
contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può
ritenere che tra il segnale o il
dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada,
dall'art. 79, comma 3, Reg. Esec.
C.d.S. per la collocazione dei segnali di
prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto
avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in
transito;
b) la distanza massima tra il segnale stradale o il
dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la
postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la
postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di
strade pubbliche;
c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali
utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal Reg.
Esec. C.d.S. per i segnali di indicazione;
per i dispositivi luminosi a
messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni
dell'art. 170 del medesimo regolamento.
L'informazione
sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile [7], deve
essere fornita attraverso la collocazione di idonei
segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono
essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal
luogo in cui viene utilizzato il dispositivo [8] secondo le indicazioni del
decreto ministeriale 15 agosto 2007 [9].
Per le postazioni mobili possono
essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto
di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia
occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di
sistematicità [10].
Limitatamente
alle postazioni mobili di controllo, l'esigenza di informazione
preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi
luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata
distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal
citato decreto ministeriale del 15 agosto 2007.
Tutte le segnalazioni in argomento
dovranno essere comunque collocate in condizioni di
sicurezza e in modo da consentirne il
tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell'incolumità
degli operatori di polizia.
-------------------
[7]
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 168/2002 prescrive
che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere
portata a conoscenza degli utenti della strada. La norma, utilizzando il
termine "informazione" e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di
segnalamento o alla collocazione di un segnale
stradale previsto dal codice della
strada, aveva inteso stabilire che l'avviso della presenza o
dell'utilizzazione dei dispositivi potesse essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile
e cioé, a titolo esemplificativo, anche attraverso
pannelli a messaggio variabile, comunicati
scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei
mass-media, ecc. Con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 142 C.d.S. tuttavia, gli strumenti di controllo
della velocità devono essere necessariamente presegnalati
con l'uso di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile,
secondo le indicazioni del DM 15.8.2007.
[8]
La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento dalle
apparecchiature ma solo dell'installazione della postazione fissa o della sua
abituale collocazione, quando trattasi di postazioni
mobili.
[9]
Nelle more della completa attuazione delle
disposizioni ministeriali, peraltro, resta ferma la cartellonistica
di segnalazione delle postazioni fisse e mobili di controllo della velocità,
già collocata sulle strade ed autostrade, purché avente colori,
caratteristiche dimensionali e di installazione
conformi alle disposizioni regolamentari in materia.
[10]
Salvo i casi sopracitati, infatti, l'utilizzazione di
segnaletica permanente per segnalare postazione temporanee, se pur non
vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia
utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve
fomire. Pertanto, salvo i casi sopraindicati, le
postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali stradali
temporanei.
7.1. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità
Le postazioni fisse di
rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in
cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione
su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a
quello riprodotto dall'art. 125 Reg.
Le
postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili
ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli
di servizio con colori istituzionali. In alternativa,
quando sia utilizzato un veicolo di serie
nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della
postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in
corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo
supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
8. SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE I DISPOSITIVI E I MEZZI TECNICI DI
CONTROLLO
L'articolo 4, comma 1, della legge 168/2002 limita
l'utilizzazione o la installazione dei dispositivi e dei
mezzi tecnici di controllo a distanza ai soli organi di polizia stradale
indicati nel comma 1, dell'art.12 C.d.S.
Resta impregiudicata, per i restanti organi di polizia stradale
richiamati ai commi 2 e 3 dell'art.12 C.d.S., la facoltà di utilizzare
dispositivi di controllo finalizzati all'accertamento diretto delle violazioni,
procedendo, quando possibile, alla prescritta
contestazione immediata delle stesse. I medesimi soggetti, peraltro,
possono utilizzare anche i dispositivi di controllo senza effettuare
la contestazione immediata nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lett.
e), C.d.S., a condizione che il loro impiego avvenga
con la presenza e sotto il diretto controllo di dipendenti abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale.
8.1 Impiego di operatori nell'attività di
controllo
Nei casi indicati all'art. 201,
comma 1-bis, lett. e), la condizione della costante presenza di un operatore di
polizia stradale può ritenersi soddisfatta quando
l'apparecchio di misura è gestito anche da un solo dipendente.
Quando il servizio di controllo
prevede la contestazione immediata della violazione, non è richiesto l'impiego
coordinato di più unità operative, essendo sufficiente l'utilizzazione di una
sola unità operativa composta da almeno due operatori di polizia stradale. Infatti, nel
rispetto delle regole fissate dalle presenti
istruzioni, il numero degli operatori e le modalità del loro impiego restano in ogni caso rimessi alla valutazione discrezionale
del responsabile del Comando o dell'Ufficio da cui dipendono.
PARTE
IL CONTROLLO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI SENZA LA PRESENZA
DI OPERATORI DI POLIZIA
1. IMPIEGO E CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI TECNICI DI
CONTROLLO
L'articolo 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, come
convertito e modificato dalla L. 1.8.2002, n. 168, consente
sia l'impiego di dispositivi che di mezzi tecnici di controllo del traffico,
per l'accertamento a distanza di alcune violazioni,
tra cui l'eccesso di velocità (art. 142 C.d.S.).
In
particolare è possibile l'installazione e l'impiego di dispositivi in grado di
rilevare, anche in modo automatico [11], le
violazioni, senza la presenza o l'intervento contestuale
dell'operatore di polizia stradale
ovvero di mezzi tecnici che mettono in condizione l'organo preposto
all'attività di monitoraggio del traffico a distanza di accertare
l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e dal momento
in cui si compie.
La norma legittima l'accertamento e
la contestazione differita delle violazioni rilevate con i predetti dispositivi
tecnici senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola
oggettivamente ed in via presuntiva presente in tutte le fattispecie indicate [12-13].
I dispositivi di controllo si identificano con gli strumenti tecnici costruiti specificamente
per accertare violazioni (quali, a titolo esemplificativo, i misuratori di
velocità), mentre i mezzi tecnici di controllo [14] sono
costituiti, più genericamente, da tutti gli apparecchi che consentono di
controllare il traffico a distanza (videocamere, sistemi digitali di
rilevamento del passaggio, ecc.).
L'art.
4 in linea con le disposizioni dell'art. 45, comma 6, C.d.S. prescrive che i
dispositivi di controllo, utilizzati per l'accertamento automatico delle
violazioni e cioè senza richiedere la presenza o
l'intervento diretto degli operatori di polizia stradale, devono essere
approvati ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La disposizione è in armonia con l'art. 345 Reg. Esec. C.d.S., secondo cui tutti i dispositivi destinati a controllare la velocità dei veicoli
devono essere approvati od omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
---------------------------
[11]
Secondo l'ad. 4, del D.L. 20.6.2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.8.2002,
n. 168, gli accertamenti in automatico delle violazioni previste dall'ad. 142 sono correttamente effettuati senza le presenza dell'organo di controllo, solo qualora vengano
eseguiti mediante apparecchiature
che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego. Ne consegue
che se i dispositivi di rilevamento
che non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati
solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nelle
loro disponibilità.
[12]
La norma intende riferirsi sia all'impiego di
dispositivi e mezzi tecnici di controllo che rilevano l'infrazione quanto il
veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di
polizia stradale, sia all'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza
dell'operatore di polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che
consentono l'accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini
raccolte.
2. INDIVIDUAZIONE
CON DECRETO DEL PREFETTO DELLE STRADE SULLE QUALI È AMMESSO L'USO DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI TECNICI DI
CONTROLLO
Relativamente alle strade classificate dall'art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo
A (autostrade) e B (strade extraurbane
principali) i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per
cui non è necessaria una preventiva
ricognizione da parte del prefetto /15/.Per le strade
di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D
(strade urbane di scorrimento), spetta al prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile
l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento
delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, C.d.S. e su conforme parere degli enti
proprietari delle strade.
A tal proposito si soggiunge che le
strade classificate ai sensi dell'ad. 2, comma 2,
lett. B e C del Codice della Strada come "extraurbane", quando attraversano i centri abitati assumono automaticamente
e funzionalmente la classificazione di cui all'ad. 2,
comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle
caratteristiche e a prescindere dall'ente che abbia la proprietà o la gestione
amministrativa delle strade stesse.
Nell'ipotesi, pertanto, che tali
arterie assumano la classificazione di strade urbane
di quartiere o strade locali non è
consentita l'installazione di sistemi di rilevamento a distanza per, viceversa, è ammessa quando assumono la classificazione di strade
urbane di scorrimento, previa individuazione puntuale da parte del prefetto del
tratto di strada ai sensi dell'ad. 4, comma 2, L. 168/2002.
Sulle strade di tipo A e
B nonché sui tratti di altre strade individuati dal prefetto è sempre consentita
la contestazione differita della violazione [17].
3.
CRITERI
PER LA DETERMINAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È
POSSIBILE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI E MEZZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO
Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle
strade extraurbane principali, il citato art. 4 L. 168/2002 disciplina l'attività di controllo, anche
remoto, del traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti tra cui quelli dell'ad.
142 C.d.S. La contestazione differita delle violazioni rilevate con i
dispositivi in argomento è legittima quando, sulla
base di una valutazione preventiva compiuta dal Prefetto, i tratti di
strada sui quali possono essere collocati dispositivi di controllo rispondono
ai seguenti criteri:
-
un elevato livello di incidentalità;
- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere
alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
La norma intende favorire un impiego diffuso della
tecnologia non esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionare e coerente con l'obiettivo di ridurre
drasticamente gli incidenti stradali.
----------------
[17]
Il provvedimento del prefetto che individua tali
tratti di strada, non limita la possibilità per tutti i soggetti indicati dall'ad. 12, c. 1, C.d.S.,
di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli
ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata,
ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, rilevata in
presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i
motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la
contestazione al trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis lettera e) C. d.S.
3.1. Elevato livello di incidentalità
sul tratto di strada
Quanto alle ragioni che sostengono
il primo criterio, si sottolinea l'esigenza, per
ciascun tratto di strada da sottoporre a
controllo, di un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto,
delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio
precedente.
Infatti, secondo la previsione
normativa, l'impiego delle tecnologie di controllo del traffico è giustificato
solo dalla gravità del fenomeno infortunistico registrato sul tratto di strada,
riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti rilevabili dai citati
dispositivi e mezzi tecnici di controllo.
3.2. Documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla
contestazione immediata
Quanto al secondo criterio, è
necessario preliminarmente evidenziare che i fattori elencati nel richiamato
ad. 4, comma 2, della legge 168/2002 (condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico) hanno
carattere tassativo per cui non possono essere prese
in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze, pur
astrattamente rilevanti ai fini di dimostrare l'impossibilità di fermare i
veicoli.
Nella valutazione delle condizioni
strutturali e plano-altimetriche del tratto interessato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, occorre
avere riguardo ai seguenti elementi che condizionano
l'operatività della normale attività di vigilanza stradale:
- presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero
suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in
cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni
adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della
carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;
- situazioni in cui l'andamento della
strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in
modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in
condizioni di sicurezza, in corrispondenza del
- condizioni particolari di scarsa visibilità, legate,
ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che,
in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della
strada (assenza di spazi idonei per effettuare il
fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa
l'ordinaria attività di controllo.
Nella valutazione complessiva dei fattori relativi al criterio in argomento dovranno essere considerati, inoltre, la composizione ed il volume di
traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un
traffico molto intenso e prevalentemente formato da mezzi pesanti rende
manifesta la difficoltà di procedere al
fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta
spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque
in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione.
4. PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE ED EMISSIONE DEL
DECRETO DA PARTE DEL PREFETTO
Il
procedimento di individuazione dei tratti di strada in
cui è possibile il controllo, finalizzato all'accertamento a distanza delle
violazioni, è avviato dal Prefetto di iniziativa o a seguito di richiesta dell'organo di polizia stradale competente per
territorio, corredata degli elementi valutativi di seguito indicati e
del parere dell'ente proprietario o concessionario della strada.
4.1. Richiesta degli organi di polizia stradale
La richiesta dell'organo di polizia stradale deve
evidenziare, in particolare:
- la
gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel
tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso,
soprattutto in relazione all'inosservanza delle
disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
- le caratteristiche del traffico che vi si svolge
con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che
ordinariamente interessano l'arteria stradale;
- le difficoltà
operative dell'organo di polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli
di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata.
Deve, inoltre, essere allegata la seguente
documentazione:
localizzazione
esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale,
corredata di idonea documentazione fotografica e, ove possibile, di disegni,
piantine o planimetrie;
studio statistico della
situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati
negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato o nelle
immediate vicinanze dello stesso con l'indicazione, per ciascun sinistro, delle
presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono
derivate;
analisi del
traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;
relazione
conclusiva del responsabile dell'ufficio con la quale si illustrano le attività
di polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nell'utilizzazione
degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidità del traffico o all'incolumità dei conducenti controllati e del
personale operante.
4.2. Parere dell'ente proprietario o concessionario
della strada
Il comma 2 dell'art. 4 L.
168/2002 prevede altresì che ai fini della individuazione
dei tratti da sottoporre a controllo si
debbano esprimere gli enti proprietari degli stessi (per le strade in
concessione, il parere è espresso dal concessionario art. 14, comma 3, C.d.S.).
Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per
oggetto la compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione
dei dispositivi con la conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e la sicurezza
della circolazione.
Per agevolare
l'attività istruttoria, è opportuno promuovere modalità flessibili di
comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a
conferenze di servizi o a valutazioni collegiali.
Potrebbe a tale scopo essere utile avvalersi delle
Conferenze provinciali permanenti previste dall'art. 11 D.L.vo 31 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
nel cui ambito sono presenti ed operano tutte le componenti
interessate alla sicurezza della circolazione stradale.
4.3. Emissione del decreto da parte del Prefetto
Nella prima fase di applicazione
della legge è stata già effettuata una individuazione complessivi di tutti i tratti interessati, con l'emissione dei
relativi decreti.
La procedura per l'adozione di
nuovi provvedimenti, in analogia con quanto previsto dal comma 2, art. 4 della legge 168/2002, in caso di richiesta
presentata dall'organo di polizia stradale, dovrà concludersi
entro 90 giorni.
PARTE Ill
- MODALITÀ DI CONTROLLO E DI
CONTESTAZIONE
1. POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA
DELL'OPERATORE DI POLIZIA
Le
postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni
senza la presenza di un operatore di
polizia, possono essere utilizzate solo quando
ricorrono le condizioni indicate dall'ad. 201, comma
1-bís, lett. f) C.d.S. che richiama l'art. 4 della legge 168/2002 [18] e
precisamente:
a)sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali. L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è
ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di
procedere alla contestazione immediata [19] in ragione dell'oggettiva
difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi
svolge attività di vigilanza stradale;
b)sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai
sensi dell'art. 4 della L. 168/2002. Su tutte le altre strade, cioè
su quelle classificate dall'ad. 2 C.d.S. lettere C e D come extraurbane secondarie
ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione
o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una
preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in
concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al
principio generale della contestazione immediata sancito dall'ad. 200 C.d.S.
Le strade
urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'ad.
2 C.d.S. come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni
sopraindicate. Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con
l'intervento diretto degli organi di polizia stradale poi.
1.1. Strumenti utilizzabili; approvazione,
taratura e modalità d'impiego. Rinvio Si
rinvia a: parte I - paragrafi 1, 2 e 3.
1.2. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio
Gli
strumenti devono essere presegnalati secondo le
modalità indicate nella parte prima -paragrafo
7 delle presenti istruzioni operative.
Se
posizionati allo stesso livello della sede stradale,
il box in cui sono alloggiati gli strumenti di misura deve essere reso ben visibile, collocando sopra di esso il
segnale richiamato al paragrafo 7.1.
Nel caso
in cui gli strumenti di misura siano situati al di
sopra della sede stradale, il portale su cui sono
installati deve recare segnali ben visibili indicanti la presenza dello
strumento di misura della velocità.
---------------------
[18]
Gli accertamenti delle violazioni di cui all'ad. 142 C.d.S. effettuati in deroga al principio di
contestazione immediata ed in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle
strade individuate all'ad. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, convertito con modificazioni, dalla
L. 10.8.2002, n. 168 e con le modalità ivi previste. A tal fine occorre precisare che le
disposizioni della lettera t) del comma 1-bis dell'art. 201 C.
d. S. così
come formulata a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27.6.2003. n. 151,
convertito nella L. 1.8.2003, n. 214, pur facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di
cui all'art. 4 D.L. 121/2002, non hanno operato una tacita abrogazione, nelle
parti non richiamate, del citato
art. 4. Infatti, proprio nelle parti dell'art. 4 citato, non richiamate
espressamente dall'art. 201 comma 1-bis lettera f) C.d.S., sono individuate le norme di comportamento la cui
violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo
201 C.d.S. Di conseguenza non si può ritenere che sia consentito il
rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.
2. POSTAZIONI MOBILI DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA
Nei casi
indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1, possono essere
utilizzate anche apparecchiature mobili di rilevamento, purché approvate per
tale scopo, funzionanti in modo automatico senza
la presenza di un operatore di polizia. I dispositivi di misura possono essere
alloggiati all'interno di veicoli in sosta fuori della carreggiata,
ovvero collocati su cavalletti o in strutture removibili poste fuori della
carreggiata.
Rientrano, infatti, nella categoria
degli strumenti di controllo a distanza anche i dispositivi mobili in grado di
rilevare e documentare in modo automatico le violazioni.
L'intervento dell'operatore di polizia è limitato
all'attivazione e alla verifica della funzionalità dell'apparecchio, le cui risultanze - fotografie, filmati o analoghi sistemi di
memorizzazione dell'immagine - sono successivamente sviluppate in un verbale
di contestazione.
2.1. Presegnalazione della presenza dei
dispositivi. Rinvio
A tal fine devono essere osservate
le modalità indicate nella parte I - paragrafo 7. Il dispositivo di controllo
deve essere reso ben visibile secondo le indicazioni valide per le postazioni
di controllo mobile di cui al medesimo paragrafo.
3. POSTAZIONI
MOBILI DI RILEVAMENTO CON LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI
POLIZIA
Occorre,
tuttavia, precisare che:
a)
se sono utilizzati in autostrada, sulle strade
extraurbane principali e sulle strade indicate nel decreto del prefetto di cui
all'art. 4 L. 168/2002, è sempre ammessa la
contestazione differita della violazione e,
quindi, possono essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni
per le quali non si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso
di velocità;
b)
se impiegati su altre strade, anche urbane, la contestazione differita
della violazione è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto
controllo di un operatore di polizia e ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni
indicate dall'art. 201, comma 1-bis lett.
e), C.d.S., e cioè:
- lo strumento, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare
la velocità dei veicoli se non dopo che
sono transitati davanti alla postazione di controllo [21];
- sia
impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari [22].
In
tali casi, il verbale di contestazione, con richiamo alle disposizioni
dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), deve solo indicare le modalità di effettuazione del servizio di controllo che legittimano
il mancato fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità;
c)
al di fuori delle condizioni di cui ai precedenti punti
a) e b), devono essere impiegati in modo da consentire, ove possibile, il fermo
immediato del conducente in eccesso di velocità per contestargli direttamente la violazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il verbale deve
indicare in modo preciso i motivi che non hanno consentito tale
operazione.
Fuori dei
casi in cui si rende possibile il controllo remoto delle violazioni e la loro
contestazione differita, è sempre opportuno
procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali - se necessario
con l'impiego articolato di più unità operative - nel rispetto della
prioritaria esigenza della salvaguardia
dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori.
Ciò in considerazione dell'indubbia efficacia
deterrente della concreta possibilità di applicare eventuali misure sanzionatorie a carico del conducente nella
immediatezza della violazione.
---------------------
[21]
Può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità
senza procedere alla contestazione immediata
della violazione quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e
degli altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile o comunque molto pericoloso, da parte
di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo. Tale difficoltà
può derivare sia dalle modalità di effettuazione del servizio di controllo che dalle
caratteristiche strutturali o plano-altimetriche della strada. Salvo particolari situazioni
contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione
sopraindicata può dirsi sempre esistente
sulle strade extraurbane a carreggiate separate prive di barriere o
restringimenti che consentano la contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso
di marcia, urbane ed extraurbane, privi di spazi adatti per effettuare il
fermo dei veicoli; in tutte le
situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il
trasgressore per l'incolumità degli utenti, degli operatori e per la
sicurezza della circolazione.
[22]
Senza procedere alla contestazione immediata
della violazione può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature
che consentano di rilevare la
velocità solo dopo che il veicolo controllato è passato
davanti alla postazione di controllo. In
tali casi, non è necessario
dimostrare anche l'obiettiva impossibilità o comunque
l'elevata pericolosità del fermo immediato del veicolo. Né
può essere richiesto all'organo di polizia procedente di operare con
la presenza di più unità operative.
4. ACCERTAMENTO DIRETTO CON FERMO DEL VEICOLO E CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE
La
contestazione immediata dell'eccesso di velocità al conducente del veicolo
appena fermato non richiede che l'agente
accertatore disponga di prove fotografiche o video o
altro a supporto della rilevazione effettuata con lo strumento di
misurazione.
Sulla base
delle disposizioni dell'art. 142, comma 6, C.d.S. [23] e
conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di accertamento con contestazione immediata, la fotografia o
la ripresa rappresenta una documentazione
ulteriore, ma non indispensabile, ai fini del raggiungimento della piena
prova della violazione stessa. Le risultanze fornite
dagli apparecchi omologati, coincidono, infatti,
con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi;
pertanto, la piena efficacia e la validità della contestazione si
realizzano con l'accertamento diretto da parte dell'operatore addetto al
controllo.
In
particolare, il personale, posto a valle del punto di rilevazione, ricevuta
notizia via radio dall'accertatore della velocità desunta dal monitor
dell'apparecchiatura, nonché del tipo, della targa o
di altri elementi di riconoscimento del veicolo, che ha superato il limite di
velocità, procede al fermo dello stesso ed
alla contestazione dell'infrazione. L'accertamento della violazione è effettuato dal personale che presidia l'apparecchio ed ha rilevato la velocità e, quindi, nel
corpo del verbale di contestazione dovrà
essere espressamente indicato il nominativo degli agenti accertatori e che la
rilevazione dell'eccesso di velocità è stata compiuta dagli stessi.
PARTE IV - ABROGAZIONI
Sono abrogate le
precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nelle presenti
istruzioni operative. In particolare sono abrogate quelle contenute nelle
seguenti circolari:
A) Dipartimento
della Pubblica Sicurezza
a)
circolare n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25.8.1995 (Accertamento e
contestazione delle violazioni ex art.
142 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285);
b) circolare n. 300/N53687/144/5/20/3 del 3.6.1998 (Tutela della
riservatezza. Invio della
c)
circolare n.
300/A/24850/144/5/20/3 del 12.12.2000 (Contestazione e notificazione delle
violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento);
d)
circolare n.
300/A11/54584/101/3/3/9 del 3.10.2002 (Direttive per l'utilizzazione e
l'installazione dei dispositivi e dei mezzi
tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142
e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni).
e)
circolare n.
300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002 (Articolo 4 del decreto legge 20 giugno
2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1° agosto 2002, n.
168. Direttive per l'individuazione delle
strade sulle quali è possibile installare ed
utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni);
f)
circolare n.
300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30.6.2005 (Dispositivi di misura della velocità
dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada.
Verifiche periodiche di funzionalità);
g)
circolare n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 (Decreto Legge 3
agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada. Ulteriori
disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti) limitatamente al punto 2 (decreto
interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di
controllo della velocità);
h) circolare n. 300/N1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 limitatamente al punto 4.3.
B)
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
a)
circolare n. 32, prot. M/2103/A del 16.3.1999 (Legge
675/1996 - trattamento dei dati personali -incaricati
del trattamento - autovelox);
b)
circolare n.
81, prot. M/2413-12 del 2.8.2000
(Contestazione immediata - sentenza della Corte di Cassazione n. 4010 del
1.2.2000);
c)
circolare n.
24, prot. M/2413 del 13.4.2001 (Contestazione
immediata - sentenza della Corte di Cassazione n. 2494 del 14.12.2000);
d)
circolare n. 4/05, prot. M/2413-12 del 26.1.2005 (Art. 201 comma 1-ter C.d.S. - Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di
velocità).
Note:
[1]
Per i dispositivi approvati in via provvisoria o
con scadenze più ridotte, non è vietato l'impiego dopo la scadenza. È il caso, ad esempio, per dispositivi laser denominati Telelaser
LT1 20-20 per i quali era stata rilasciata
un'approvazione provvisoria in data 8 settembre 1997, dal Ministero dei Lavori Pubblici - ispettorato
Generale per la circolazione e la sicurezza Stradale. Per tali apparecchiature con decreto n. 4199, veniva fornita approvazione per mesi quindici dalla data
dal medesimo decreto. Con nota n. 1352 del 30 marzo 1998, l'ispettorato
precisava che il sopracitato
dispositivo commercializzato nel periodo di validità indicato nel citato decreto n. 4199, era comunque idoneo
all'impiego per venti anni a decorrere dalla data del predetto decreto, nel
rispetto delle prescrizioni relative all'uso dello stesso misuratore. Con
successivo decreto n. 6025 del 30 novembre 1998, il termine di validità dell'approvazione del dispositivo
misuratore di velocità Telelaser veniva
prorogato sino al 1° marzo 2000. L'ad. 3 del medesimo decreto specificava, tuttavia, che le apparecchiature
commercializzate entro il 1° marzo 2000 sono da
intendersi idonee all'impiego anche
oltre detta data, entro i limiti temporali di validità dell'approvazione
previsto nel D. M. 29 ottobre 1997, ovvero venti anni.
[2]
Gli apparecchi di misura della velocità non sono
soggetti ad operazioni di taratura periodica in senso tecnico. Infatti, la
legge 273/1991, che si occupa di operazioni metrologiche di verifica, non ha alcuna
attinenza con gli apparecchi di misura della velocità. Per tali strumenti, infatti, una taratura in
senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa
riguarda soltanto i controlli metrologici
effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso
avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive, il quale ha
escluso che le apparecchiature
destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla
citata legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli
strumenti non può evincersi neanche
da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo
specifico, ma non sono comunque vincolanti
per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento
o richiamo
da parte di norme nazionali.
[3]
Sia l'art. 142 C.d.S. che l'art. 345, Reg. Esec. C.d.S. non fanno
menzione di arrotondamenti ulteriori nella
determinazione della velocità.
Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la
riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde
al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali (es.
limite di velocità 130 km/h, velocità rilevata di 148 km/h - riduzione del 5%
= velocità 140,6 km/h con sanzione di cui all'ad. 142,
comma 8, C.d.S. per aver superato di oltre 10 km/h).
[4]
La vigente normativa di cui all'art. 345 Reg. Esec. C.d.S. e al citato
D.M. 29.10.1997, impone che la percentuale di riduzione a favore dell'utente, pari al 5% con un minimo di
5 Km/h, si applichi a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento
della velocità dei veicoli, senza
fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità
istantanea e strumenti tecnici per il calcolo della velocità media. Invero, la concessione della predetta riduzione a
favore dell'utente non è correlata alla incertezza
di misura strumentale degli
apparecchi, ma alla necessità di tener conto della reale condotta dell'utente
che non può tenere costantemente
sotto controllo il tachimetro, ovvero può anche superare leggermente la
velocità massima consentita per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza e può essere
condizionata dalla possibile imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri). La riduzione
progressiva del valore della velocità media (5, 10 o 15% in base alla
velocità calcolata), prevista dal comma 2 dell'art. 345 Reg. Esec. C.d.S.,
deve essere applicata al valore della velocità media ricavata empiricamente dal confronto dei dati orari e
delle percorrenze autostradali ricavate dai biglietti autostradali. Ai
sistemi tecnici di misurazione della
velocità media, perciò, non può essere applicata la
riduzione prevista dall'art. 345, comma 2, Reg. Esec. C. d.S.
relativa alla velocità media calcolata con le
risultanze dei biglietti autostradali.
[5]
A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in
quanto in contrasto con la previsione
dell'articolo 345, comma 4, Reg. Esec. C.d.S.,
secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la
"gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di
polizia stradale (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16713).
[6]
Se da una parte, infatti, appare illogico in un
rapporto contrattuale con natura "do ut facias"
vincolare il corrispettivo per la prestazione
ad un "alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni
amministrative pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'attività di accertamento un soggetto privato che, pur accettando il
rischio contrattuale, determini con la
propria opera l'entità del corrispettivo da ricevere, riducendo così lo
stesso rischio contrattuale. Una procedura così come ipotizzata appare in parte in contrasto anche
con le disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice delle
strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie. Difatti, una determinazione "a priori"
del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una
motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in
modo sostanziale le percentuali che
spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo art. 208 C.d.S., con il rischio di
pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono
finanziati con
i fondi in questione.
[7]
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 168/2002 prescrive
che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere
portata a conoscenza degli utenti della strada. La norma, utilizzando il
termine "informazione" e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di
segnalamento o alla collocazione di un segnale
stradale previsto dal codice della
strada, aveva inteso stabilire che l'avviso della presenza o
dell'utilizzazione dei dispositivi potesse essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile
e cioé, a titolo esemplificativo, anche attraverso
pannelli a messaggio variabile, comunicati
scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei
mass-media, ecc. Con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 142 C.d.S. tuttavia, gli strumenti di controllo
della velocità devono essere necessariamente presegnalati
con l'uso di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile,
secondo le indicazioni del DM 15.8.2007.
[8]
La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento dalle
apparecchiature ma solo dell'installazione della postazione fissa o della sua
abituale collocazione, quando trattasi di postazioni
mobili.
[9]
Nelle more della completa attuazione delle
disposizioni ministeriali, peraltro, resta ferma la cartellonistica
di segnalazione delle postazioni fisse e mobili di controllo della velocità,
già collocata sulle strade ed autostrade, purché avente colori,
caratteristiche dimensionali e di installazione
conformi alle disposizioni regolamentari in materia.
[10]
Salvo i casi sopracitati, infatti, l'utilizzazione di
segnaletica permanente per segnalare postazione temporanee, se pur non
vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia
utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve
fomire. Pertanto, salvo i casi sopraindicati, le
postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali stradali
temporanei.
[11]
Secondo l'ad. 4, del D.L. 20.6.2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.8.2002,
n. 168, gli accertamenti in automatico delle violazioni previste dall'ad. 142 sono correttamente effettuati senza le presenza dell'organo di controllo, solo qualora vengano
eseguiti mediante apparecchiature
che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego. Ne consegue
che se i dispositivi di rilevamento
che non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati
solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nelle
loro disponibilità.
[12]
La norma intende riferirsi sia all'impiego di
dispositivi e mezzi tecnici di controllo che rilevano l'infrazione quanto il
veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di
polizia stradale, sia all'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza
dell'operatore di polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che
consentono l'accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini
raccolte.
[13]
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione
dell'art. 4 L. 168/2002 non sostituisce le norme
generali del codice della strada in materia
di accertamento degli illeciti; piuttosto, le
integra prevedendo una procedura speciale per l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche
senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed
introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata
di cui all'art. 200 C.d.S., quando l'accertamento
avviene su strade ed in situazioni
in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque
impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione
della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti
avendo riguardo alla disciplina
generale del codice della strada, perciò, ove possibile, si potrà procedere
all'immediata contestazione della violazione.
[14]
Riguardo ai mezzi tecnici di controllo del
traffico, che richiedono l'intervento a distanza di
un operatore al fine di rilevare un'infrazione
(ad esempio, videocamere a circuito chiuso), si evince che i medesimi possono
essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni di cui all'ad. 148 e
176 C.d.S. senza necessità di preventiva approvazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, purchè siano sotto il diretto controllo degli organi di
polizia stradale che, a distanza, effettuano il
monitoraggio del traffico in tempo
reale.
[15]
Il testo del comma /
dell'art. 4 della legge n. 168/2002
indica chiaramente, richiamando il testo del codice della strada al riguardo,
che l'ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto solo
alle autostrade, alle strade extraurbane principali, alle strade extraurbane secondarie e alle strade
urbane dí scorrimento. La procedura di individuazione dei tratti di strade di cui al successivo comma 2, concernente le arterie
diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, quindi, non
può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, né è
possibile interpretare la mancata esplicita esclusione come possibilità
di estendere tale disciplina anche alle strade urbane di quartiere e alle
strade locali.
[16] In tali casi,
assicurando la costante presenza di un operatore di polizia, potrà essere
omessa la contestazione immediata della violazione quando ricorrono le condizioni indicate
dall'ad. 201, comma 1-bis, lett. e) C. d.S.
[17]
Il provvedimento del prefetto che individua tali
tratti di strada, non limita la possibilità per tutti i soggetti indicati dall'ad. 12, c. 1, C.d.S.,
di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli
ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata,
ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, rilevata in
presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i
motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la
contestazione al trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis lettera e) C. d.S.
[18]
Gli accertamenti delle violazioni di cui all'ad. 142 C.d.S. effettuati in deroga al principio di
contestazione immediata ed in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle
strade individuate all'ad. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, convertito con modificazioni, dalla
L. 10.8.2002, n. 168 e con le modalità ivi previste. A tal fine occorre precisare che le
disposizioni della lettera t) del comma 1-bis dell'art. 201 C.
d. S. così
come formulata a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27.6.2003. n. 151,
convertito nella L. 1.8.2003, n. 214, pur facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di
cui all'art. 4 D.L. 121/2002, non hanno operato una tacita abrogazione, nelle
parti non richiamate, del citato
art. 4. Infatti, proprio nelle parti dell'art. 4 citato, non richiamate
espressamente dall'art. 201 comma 1-bis lettera f) C.d.S., sono individuate le norme di comportamento la cui
violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo
201 C.d.S. Di conseguenza non si può ritenere che sia consentito il
rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.
[19]
II decreto legge 27.6.2003, n. 151
convertito in legge 1.8.2003, n. 214, ha introdotto il comma 1-ter
dell'art. 201 C. d. S., prevedendo che la
contestazione immediata della violazione non sia necessaria qualora vengano
utilizzati dispositivi debitamente omologati e che la violazione possa essere accertata anche senza la presenza
materiale dell'operatore di polizia stradale cioè attraverso le risultante
fotografiche o video degli apparecchi omologati installati ed utilizzati
dall'organo di polizia stradale. Pertanto, l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità commesse sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali è
ammesso senza la necessità di una
preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione
immediata e senza particolari limitazioni
circa eventuali accertamenti da remoto cioè senza la presenza dell'operatore,
purchè avvenga con apparecchiature omologate.
[20]
A tal proposito si soggiunge che le strade
classificate ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. B) e C)
C.d.S. come "extraurbane",
quanto attraversano i centri
abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui
all'art. 2 comma 2, lett. D, E o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall'Ente che
abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa. Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie
assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l'installazione
di sistemi di rilevamento senza la presenza dell'organo di polizia stradale;
viceversa, quando assumono la classificazione
di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da parte del prefetto del tratto di strada
ai sensi della legge 1.8.2002, n. 168.
[21]
Può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità
senza procedere alla contestazione immediata
della violazione quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e
degli altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile o comunque molto pericoloso, da parte
di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo. Tale difficoltà
può derivare sia dalle modalità di effettuazione del servizio di controllo che dalle
caratteristiche strutturali o plano-altimetriche della strada. Salvo particolari situazioni
contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione
sopraindicata può dirsi sempre esistente
sulle strade extraurbane a carreggiate separate prive di barriere o
restringimenti che consentano la contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso
di marcia, urbane ed extraurbane, privi di spazi adatti per effettuare il
fermo dei veicoli; in tutte le
situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il
trasgressore per l'incolumità degli utenti, degli operatori e per la
sicurezza della circolazione.
[22]
Senza procedere alla contestazione immediata
della violazione può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature
che consentano di rilevare la
velocità solo dopo che il veicolo controllato è passato
davanti alla postazione di controllo. In
tali casi, non è necessario
dimostrare anche l'obiettiva impossibilità o comunque
l'elevata pericolosità del fermo immediato del veicolo. Né
può essere richiesto all'organo di polizia procedente di operare con
la presenza di più unità operative.
[23]
Le disposizioni dell'articolo 142 comma 6 C. d. stabiliscono che «per la determinazione dell'osservanza
dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate ..... come precisato dal Regolamento»,
e non dispongono, invece, obblighi di documentazione. In proposito, la Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 21360 del 9 novembre 2004, ha ritenuto
legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser
omologato, secondo il disposto dell'ad. 142, comma 6 C.d.S.,
anche se privo di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica
dell'accertamento dell'infrazione. Con
la citata sentenza è stato ribadito il principio in
base al quale le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità e l'ad. 345 del
regolamento di esecuzione del codice della
strada.