Circ. Min. trasporti 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT - Annotazioni periodo ridotto di validità per patenti formato card.

La Prefettura di Roma ha chiesto a questo Ministero di conoscere la procedura da seguire quando, in seguito a provvedimento di revisione della patente di guida disposto dal Prefetto, in osservanza dell'art. 187 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sia necessario ridurre il periodo di validità, già attribuito al documento di guida all'atto dell'emissione, quando la patente stessa è di formato "card" e, quindi, non consente l'apposizione di alcuna annotazione manuale.

Con nota prot. n. 7938-476/4630 del 6 marzo 2000 (allegata in copia per il Ministero dell'interno), quest'Amministrazione ha stabilito che, ove ricorra la fattispecie richiamata, nei casi però connessi a revisione o sospensione disposta dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C., si deve procedere "al rilascio di un duplicato della patente di guida, recante la nuova data di scadenza, applicando le tariffe per i diritti dovuti nelle ipotesi di deterioramento del documento di guida".

In proposito, si ritiene che la medesima procedura debba essere osservata per lo specifico caso di riduzione del periodo di validità della patente, conseguente a revisione disposta dal Prefetto a norma dell'art. 187 del codice della strada.

In tale ipotesi ciascuna Prefettura, preso atto che il conducente ha riacquistato i requisiti psicofisici prescritti, con riduzione del periodo di validità, provvederà a trasmettere il documento di guida all'Ufficio provinciale della M.C.T.C., unitamente ad una copia del certificato rilasciato dalla C.M.L.

Il conducente, informato dalla Prefettura stessa, dovrà richiedere al predetto Ufficio provinciale un duplicato della patente (per deterioramento), per l'annotazione della nuova data di scadenza.

Si invita codesto Ministero a voler comunicare a tutte le Prefetture le descritte disposizioni, al fine di ottenere uniformità di comportamenti su tutto il territorio nazionale.