Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 marzo 2004, n. 321/04 - Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

I) Come è noto l'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, attraverso l'inserimento dell'articolo 126 bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha introdotto nel Codice della Strada, a decorrere dal 30 giugno c.a., la c.d. "patente a punti", ossia l'attribuzione alla patente di guida di un punteggio che subisce decurtazioni a seguito della violazione di alcune norme di comportamento e determina, al suo esaurimento, l'obbligo a carico del titolare della patente stessa di sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica (pena la sospensione a tempo indeterminato della patente stessa).

Il citato articolo 126 bis disciplina compiutamente l'iter procedimentale finalizzato alla annotazione nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione del punteggio ed alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita totale del punteggio stesso.

Codesti Uffici dispongono quindi, su comunicazione della citata Anagrafe, la revisione tecnica della patente nel caso di esaurimento del punteggio e sospendono poi a tempo indeterminato la patente di guida dei conducenti che non si sottopongano agli esami di idoneità tecnica nel termine stabilito (30 gg. dalla notifica del provvedimento). Entrambi tali provvedimenti (revisione e sospensione a tempo indeterminato) non sono suscettibili di impugnativa in sede gerarchica.

II) Ciò premesso in ordine alla revisione tecnica ex articolo 126 bis ed avuto riguardo alla perdurante vigenza della revisione della patente disciplinata dall'articolo 128 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici sul diverso presupposto e sulla diversa natura degli atti di cui trattasi.

Il primo trova origine, salvo fattispecie particolari, in reiterate infrazioni alle norme del codice della strada e non comporta alcuna valutazione discrezionale: il legislatore stesso ha già preso in considerazione le singole infrazioni alle norme di comportamento e ne ha graduato la gravità ai fini della revisione tecnica, che deve essere disposta allorché il conducente ha perduto l'intero punteggio sopra accennato.

Il secondo invece trova il suo fondamento nei dubbi - sulla permanenza dei prescritti requisiti di idoneità - determinati da un comportamento gravemente irregolare, sintomatico di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, ed è espressione di una valutazione discrezionale, da effettuarsi caso per caso.

È evidente peraltro che non sempre le infrazioni alle norme di comportamento assumono la valenza sintomatica di cui sopra; e quindi l'applicazione dell'articolo 128 richiede - come peraltro condiviso dal Ministero dell'interno - la presenza di peculiari ulteriori elementi, che, adeguatamente esternati, giustifichino con chiarezza l'insorgenza dei dubbi di cui sopra ed i motivi per cui nel caso specifico si renda necessario prescindere dalla perdita dell'intero punteggio di cui al 126 bis e disporre l'immediato invito a revisione. A tal fine potranno essere di ausilio, particolarmente significativo, eventuali considerazioni formulate in proposito dagli organi di polizia che hanno rilevato i comportamenti irregolari.

Resta poi ferma la facoltà di utilizzare la norma di cui all'articolo 128 con riguardo ai dubbi che possono insorgere da altre circostanze, non connesse con la violazione delle norme di comportamento (ad es. dall'accertato mancato esercizio dell'attività di guida per un lungo periodo di tempo).

III) Dalla verifica dei requisiti di idoneità tecnica, disposta ai sensi dell'articolo 128, discende comunque la (ri)attribuzione dell'intero punteggio iniziale (20 punti) al conducente riconosciuto idoneo e le infrazioni commesse precedentemente a detta verifica, in qualsiasi momento comunicate al Dipartimento per i trasporti terrestri (Anagrafe degli abilitati alla guida), non determinano alcuna decurtazione di punti. Infatti appare logico ritenere, in generale, che ogni qualvolta un conducente, per qualsiasi motivo (anche, ad esempio, a seguito di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revisione disposto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme), sia sottoposto a revisione tecnica con esito positivo, il punteggio riacquistato non possa subire riduzioni per violazioni poste in essere prima della effettuata revisione.

IV) La portata dell'articolo 128, relativamente ai dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente di guida - dubbi che, se adeguatamente motivati, consentono di esigere la verifica presso le competenti Commissioni mediche - subisce una limitazione per effetto non delle norme sulla "patente a punti", bensì della modifica all'articolo 186 del codice introdotta con l'articolo 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, che attribuisce al Prefetto la competenza in materia.

V) In esito poi a specifico quesito di un Ufficio Provinciale, si ritiene che la mancanza di un'espressa previsione normativa unitamente alle particolari garanzie poste a favore del conducente dalle nuove norme, ed in particolare dal comma 2 dell'articolo 126-bis, impediscano di estendere alle revisioni disposte ex art. 128 la disposizione che introduce la sospensione della patente a tempo indeterminato per coloro che non ottemperino alla revisione tecnica conseguente alla perdita dell'intero punteggio.

VI) Da ultimo, con riferimento alle direttive impartite con la circolare n. 3410 del 3 giugno 2003 circa l'osservanza, per quanto concerne i provvedimenti ex art. 128, delle disposizioni in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss., della legge n. 241 del 1990, si coglie l'occasione per sottolineare che le eventuali argomentazioni difensive, svolte dagli interessati oralmente o a mezzo di memorie scritte, possono giustificare la richiesta di chiarimenti agli organi di polizia soltanto ove siano evidenziati profili oggettivamente rilevanti ed effettivamente suscettibili di accertamento presso i predetti organi.

Quando invece, come accade frequentemente anche in sede di ricorso gerarchico, sono prospettate ricostruzioni dei fatti e delle loro modalità di svolgimento basate su mere valutazioni del conducente oppure sono invocate circostanze prive di obiettivi riscontri, la richiesta di cui sopra è cenno si tradurrebbe in un inutile appesantimento procedimentale a tutto danno dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.