Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, copia della sentenza n. 580/2004 emessa dal Consiglio di Stato - Sez. VI - in data 12 dicembre 2003, concernente l'obbligatorietà della comunicazione dell'avvio del procedimento in materia di revisione della patente di guida ex art. 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
È pertanto ribadito l'obbligo di osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.
Nel trasmettere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di revisione della patente di cui trattasi, codesti uffici vorranno allegare anche copia della documentazione relativa alla fase procedimentale in parola.
Allegato
Sentenza n. 580/2004 del 12 dicembre 2003
Consiglio di Stato, Sezione Sesta - Sentenza del 13 febbraio 2004, n. 580 sui casi in cui non è necessario l'avviso di avvio del procedimento amministrativo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17 settembre 2002, il Sig. Luciano Demo impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, la decisione n. 3847/128/01, in data 1 luglio 2002, del Direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale era stato respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente, adottato, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Asti in data 14 giugno 2001, in relazione ad un incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta, il giorno 8 maggio 2001, l'autovettura del ricorrente.
Avverso tale decisione l'interessato deduceva censure di difetto di motivazione, di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, in assenza del carattere di urgenza del medesimo, e di violazione del termine per la conclusione del procedimento stesso ex art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
1.2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, resa in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato e integrato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.
2. Appella l'interessato, contestando le conclusioni del giudice di primo grado e reiterando le doglianze già svolte in quella sede.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato, senza svolgere memorie difensive scritte.
3. L'appello è fondato.
3.1. Al riguardo appare condivisibile ed assorbente la censura, con la quale l'istante lamenta la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere l'Amministrazione, in sede di decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo dell'interessato circa la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto a disporre la revisione della patente di guida.
3.2. Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall'altro, di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l'acquisizione anche delle ragioni esposte da quest'ultimo, l'amministrazione sia posta in condizione (anche nell'interesse pubblico) di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto.
3.3. Ed invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione il legislatore ha consentito di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerità (delle quali l'amministrazione dia espressamente conto o che siano insiti nella fattispecie concreta), che non permettano di attendere, per l'emanazione del provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso alle osservazioni del privato.
In assenza di tale presupposto, il mancato rispetto del principio sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 vizia ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento (introdotto dalla giurisprudenza) per i casi in cui l'omissione si riveli, in concreto, irrilevante, giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l'intervento dell'interessato, ovvero quest'ultimo sia stato, comunque, posto in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza "aliunde" del procedimento stesso.
4. Sennonché, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che giustifichino una deroga al principio anzidetto.
4.1. Ed invero, l'art. 128 del nuovo codice della strada, attribuisce agli Uffici provinciali della Motorizzazione il potere (ampiamente discrezionale) di disporre la revisione della patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa.
Poiché, dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra comportamenti tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida, non appare condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo la quale la contestazione di una violazione alle norme del codice della strada costituirebbe, di per sé, notizia dell'avvio del relativo procedimento, sì da rendere superflua una formale comunicazione.
Per contro, è proprio nella fase prodromica della valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 128 citato che il coinvolgimento dell'interessato appare necessario per una migliore rappresentazione di tutti gli elementi che concorrono a configurare la condotta di quest'ultimo e possono indurre, correlativamente, perplessità sulla sua perdurante idoneità alla guida.
5. Né potrebbe, d'altra parte, ritenersi che il provvedimento in questione, in quanto volto a garantire la sicurezza della circolazione, rivesta, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi strettissimi (l'appellante assume, senza essere smentito, che gli è stato concesso un lasso di tempo di sei mesi per avviare la relativa pratica) e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (comminabile, ove ne sussistano i presupposti, attraverso il diverso provvedimento di sospensione della patente), onde non si ravvisano, anche per questo profilo, ragioni per assolvere l'Amministrazione dall'obbligo sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
6. L'appello va, in conclusione accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Salvatore Giacchetti - Presidente
Sergio Santoro - Consigliere
Alessandro Pajno - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere Est.
Depositato in Segreteria il 13 febbraio 2004.