Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene necessario richiamare l'attenzione di codesti Uffici su talune problematiche relative ai provvedimenti di revisione della patente e sul conseguente contenzioso.
Come ben noto il provvedimento in parola si configura come uno strumento di prevenzione degli incidenti stradali essendo finalizzato alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità alla guida, verifica indispensabile allorché vi sia motivo di ritenere che siffatta idoneità possa essere venuta meno o fortemente diminuita; perché dunque le finalità di tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità possano essere efficacemente perseguite, è necessario che, quando insorgano i dubbi di cui all'articolo 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il provvedimento di revisione sia adottato ed eseguito tempestivamente, evitando che il conducente rimasto coinvolto in un incidente, ovvero sanzionato per infrazione a norme sulla circolazione stradale, ovvero ancora segnalato per comportamenti e/o patologie che potrebbero avere riflessi sulla idoneità alla guida continui a condurre autoveicoli prima che si proceda ad una verifica della persistenza della predetta idoneità.
In sede di esame dei ricorsi gerarchici si è rilevato che talvolta la revisione viene disposta a notevole distanza di tempo dal momento in cui l'Ufficio è venuto a conoscenza dei fatti sulla base dei quali il provvedimento è stato adottato.
In proposito si osserva che gli inviti a revisione tardivi da un lato sono fonte di maggior contenzioso, in quanto percepiti dal destinatario che nel frattempo ha continuato a circolare come un'inutile vessazione, dall'altro sono più esposti, in un eventuale giudizio, a rischio di censura ove si abbia riguardo alla funzione tipicamente cautelare propria del provvedimento in parola.
È evidente poi che analoghe considerazioni valgono anche per le decisioni dei relativi ricorsi gerarchici se adottate intempestivamente; pertanto mentre sarà cura di questo Dipartimento porre in essere adeguati interventi per accelerare l'istruttoria e la decisione dei ricorsi in parola, codesti Uffici - ove ne ricorrano le condizioni - vorranno adottare senza indugio i provvedimenti di cui trattasi.
Un altro profilo, che peraltro viene frequentemente in evidenza nella sede contenziosa, sia amministrativa che giurisdizionale, riguarda la sufficienza della motivazione dei provvedimenti in questione, motivazione che non dovrebbe limitarsi a ricollegare automaticamente il provvedimento di revisione ad una manovra di guida irregolare, ma dovrebbe evidenziare specifiche circostanze ed elementi indicativi della cessazione o diminuzione della capacità di guida e tali quindi da far ritenere fondati e ragionevoli i dubbi sulla persistenza della idoneità accertata al momento del rilascio della patente.
Avuto riguardo al consistente contenzioso che nasce dai provvedimenti di cui trattasi, ed alla sempre più frequente verifica della legittimità degli stessi da parte del Giudice amministrativo, si invitano codesti Uffici a porre la dovuta cura nel motivare i provvedimenti adottati, essendo quello della insufficiente motivazione il profilo più invocato per ottenerne l'annullamento. Infatti se da un lato il già citato articolo 128 riconosce ampia discrezionalità nel disporre l'invito a revisione, dall'altro la stessa discrezionalità impone che i dubbi sulla perdurante idoneità alla guida, che potranno di volta in volta riguardare i requisiti di natura tecnica ovvero quelli psicofisici ovvero entrambi, trovino ragionevole giustificazione in elementi obiettivi e, al tempo stesso, sufficiente esplicitazione nel provvedimento di revisione.
È evidente poi che una maggiore attenzione sulla sufficienza della motivazione va posta per i provvedimenti conseguenti ad incidenti stradali, risultando più semplice, per ovvi motivi, giustificare l'invito a verifica dei requisiti psicofisici rivolto a conducenti incorsi nella violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186 o 187 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti) ovvero a conducenti per i quali siano pervenute segnalazioni da parte di strutture sanitarie.
Nella prospettiva di una più efficace azione di prevenzione si ritiene opportuno, a modifica di quanto previsto con la circolare 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT, prot. n. 323/4636, stabilire che, in caso di proposizione di ricorso gerarchico avverso la revisione della patente di guida, codesti Uffici si astengano dal disporre la sospensiva del provvedimento impugnato.
L'efficacia del provvedimento, pur in presenza di impugnativa, esige la massima attenzione da parte di codesti Uffici nell'apprezzamento dei comportamenti sintomatici di insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, nonché la massima cura nella adeguata motivazione degli atti in parola, che verosimilmente saranno più frequentemente oggetto di ricorso giurisdizionale.
Dalla mancata sospensiva discende altresì che l'eventuale inutile decorso del termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la decisione del ricorso gerarchico, consentirà all'interessato di proporre ricorso straordinario avverso il predetto provvedimento.
Si invitano codesti Uffici a conformarsi alle direttive di cui sopra.