Circ.  Min. trasporti 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT - Procedure relative alla revisione della patente di guida.

(V.  circolare 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5)

Si rende noto che sono stati riformulati in alcune parti i moduli informatici (allegati 1, 2 e 3) relativi ai provvedimenti di revisione della patente di guida, di competenza degli Uffici provinciali della M.C.T.C.

È stato predisposto anche un nuovo modulo (allegato 4), con il quale disporre l'accertamento dei requisiti psicofisici nei casi di revisione della patente di guida conseguente a comunicazioni relative a stati patologici di conducenti inviate dalle autorità sanitarie.

Inoltre, al fine dello snellimento delle procedure di revisione della patente, con riduzione dei tempi tecnici, si dispone che i ricorsi gerarchici proposti a questo Ministero avverso i provvedimenti di revisione della patente di guida siano presentati presso codesti Uffici (ovviamente anche tramite i servizi postali).

Tali ricorsi saranno trasmessi da codesti Uffici stessi con la massima sollecitudine a questa Sede, corredati della relativa documentazione istruttoria (copia del provvedimento di revisione e del rapporto di polizia), comunicando le date di notifica del provvedimento di revisione e di presentazione o spedizione postale del ricorso (rilevabile dalla timbratura postale).

Inoltre, codesti Uffici disporranno la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, dandone tempestiva comunicazione ai ricorrenti.

Per i ricorsi eventualmente pervenuti direttamente a questa Sede, si continuerà a seguire la prassi attuale.


Allegato 1

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE  
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a     
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.      
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
 
Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica. 
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso 
la Commissione medica locale di    (art. 330, comma 10,  
del D.P.R. n. 495 del 1992) istanza di visita medica, allegando il provvedimento stesso e successivamente dovrà presentare a questo ufficio il certificato medico rilasciato da tale Commissione medica locale. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

 


Allegato 2

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a     
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.     
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
 
Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica.  
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio provinciale della M.C.T.C. istanza di esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida - art. 121 del D.Lgs. n. 285 del 1992) su apposito modulo, allegando il provvedimento stesso. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

 


Allegato 3

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a     
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.     
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
 
Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare.  
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio provinciale della M.C.T.C. istanza di esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida - art. 121 del D.Lgs. n. 285 del 1992) su apposito modulo, allegando il provvedimento 
stesso ed un certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale   
(art. 330, comma 10, del D.P.R. n. 495 del 1992) alla quale dovrà essere presentata preventivamente istanza di visita medica. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.  

 


Allegato 4

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
Ufficio provinciale della M.C.T.C. di 
     
 
N.     Sig.     
nato a      
il     
 
Oggetto:  Revisione della patente di guida della categoria n.     
 
Vista la comunicazione n.     in data   
dalla quale risulta che alla S.V. il giorno   
in sede di visita medica sono state riscontrate   
 
Considerato che l'esito della suddetta visita medica fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida; 
Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); 
 
Si dispone 
 
la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.  
Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso  
la Commissione medica locale di    (art. 330, comma 10, 
del D.P.R. n. 495 del 1992) istanza di visita medica, allegando il provvedimento stesso e successivamente dovrà presentare a questo ufficio il certificato medico rilasciato da tale Commissione medica locale. 
In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. 
 
A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. 
Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza.