Circ. Min. trasporti 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT
- Procedure relative alla revisione della patente di guida.
(V. circolare 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5)
Si rende noto che sono stati riformulati in alcune parti i moduli informatici (allegati 1, 2 e 3) relativi ai provvedimenti di revisione della patente di guida, di competenza degli Uffici provinciali della M.C.T.C.
È stato predisposto anche un nuovo modulo (allegato 4), con il quale disporre l'accertamento dei requisiti psicofisici nei casi di revisione della patente di guida conseguente a comunicazioni relative a stati patologici di conducenti inviate dalle autorità sanitarie.
Inoltre, al fine dello snellimento delle procedure di revisione della patente, con riduzione dei tempi tecnici, si dispone che i ricorsi gerarchici proposti a questo Ministero avverso i provvedimenti di revisione della patente di guida siano presentati presso codesti Uffici (ovviamente anche tramite i servizi postali).
Tali ricorsi saranno trasmessi da codesti Uffici stessi con la massima sollecitudine a questa Sede, corredati della relativa documentazione istruttoria (copia del provvedimento di revisione e del rapporto di polizia), comunicando le date di notifica del provvedimento di revisione e di presentazione o spedizione postale del ricorso (rilevabile dalla timbratura postale).
Inoltre, codesti Uffici disporranno la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, dandone tempestiva comunicazione ai ricorrenti.
Per i ricorsi eventualmente pervenuti direttamente a questa Sede, si continuerà a seguire la prassi attuale.
Allegato 1
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
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Ufficio provinciale della M.C.T.C. di |
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Oggetto: |
Revisione della patente di guida della categoria n. |
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Vista la comunicazione n. |
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in data |
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dalla quale risulta che alla S.V. il giorno |
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Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida; |
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Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); |
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Si dispone |
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la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica. |
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Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso |
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la Commissione medica locale di |
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(art. 330, comma 10, |
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del D.P.R. n. 495 del 1992) istanza di visita medica, allegando il provvedimento stesso e successivamente dovrà presentare a questo ufficio il certificato medico rilasciato da tale Commissione medica locale. |
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In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. |
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Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. |
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A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. |
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Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza. |
Allegato 2
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
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Ufficio provinciale della M.C.T.C. di |
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Oggetto: |
Revisione della patente di guida della categoria n. |
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Vista la comunicazione n. |
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in data |
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dalla quale risulta che alla S.V. il giorno |
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Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; |
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Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); |
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Si dispone |
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la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica. |
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Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio provinciale della M.C.T.C. istanza di esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida - art. 121 del D.Lgs. n. 285 del 1992) su apposito modulo, allegando il provvedimento stesso. |
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In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. |
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Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. |
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A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. |
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Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza. |
Allegato 3
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
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Ufficio provinciale della M.C.T.C. di |
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Oggetto: |
Revisione della patente di guida della categoria n. |
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Vista la comunicazione n. |
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in data |
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dalla quale risulta che alla S.V. il giorno |
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Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; |
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Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); |
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Si dispone |
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la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare. |
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Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio provinciale della M.C.T.C. istanza di esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida - art. 121 del D.Lgs. n. 285 del 1992) su apposito modulo, allegando il provvedimento |
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stesso ed un certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale |
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(art. 330, comma 10, del D.P.R. n. 495 del 1992) alla quale dovrà essere presentata preventivamente istanza di visita medica. |
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In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. |
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Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. |
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A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. |
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Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza. |
Allegato 4
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
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Ufficio provinciale della M.C.T.C. di |
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Oggetto: |
Revisione della patente di guida della categoria n. |
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Vista la comunicazione n. |
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in data |
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dalla quale risulta che alla S.V. il giorno |
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in sede di visita medica sono state riscontrate |
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Considerato che l'esito della suddetta visita medica fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida; |
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Visto l'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada); |
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Si dispone |
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la revisione della patente di guida di cui la S.V. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica. |
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Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la S.V. dovrà presentare presso |
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la Commissione medica locale di |
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(art. 330, comma 10, |
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del D.P.R. n. 495 del 1992) istanza di visita medica, allegando il provvedimento stesso e successivamente dovrà presentare a questo ufficio il certificato medico rilasciato da tale Commissione medica locale. |
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In caso di inadempienza al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 128 citato. |
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Il Direttore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. |
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A norma del D.P.R. n. 1199 del 1971, avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Roma. |
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Il ricorso dovrà essere presentato a questo ufficio che lo trasmetterà, unitamente alla relativa documentazione, al suddetto Ministero per la decisione di competenza. |