A seguito della sentenza indicata in oggetto, l'emissione del provvedimento di revisione della patente da disporsi ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) resta subordinata alla verifica che per nessuna delle infrazioni che hanno concorso a determinare l'azzeramento del punteggio la contestazione e la conseguente decurtazione dei punti siano state effettuate a carico dell'intestatario del veicolo in quanto tale, essendo rimasto sconosciuto l'effettivo conducente.
Codesti uffici per acquisire le necessarie informazioni al riguardo dovranno rivolgersi ai comandi degli organi accertatori che risultano indicati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo agli stessi di procedere anche allo storno degli eventuali verbali che abbiano comportato decurtazioni di punti a persona diversa dall'effettivo conducente.
Nelle more di definitive indicazioni in merito ai provvedimenti di revisione a suo tempo emessi, si ritiene necessario che codesti uffici si astengano per il momento dal disporre la sospensione della patente di guida a carico dei conducenti che, invitati a revisione per azzeramento del punteggio, non abbiano ancora ottemperato.