Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine, si espone quanto segue.
Come è noto, il codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non prevede la possibilità di ritirare la patente di guida, allorquando il conducente, essendosi già sottoposto a provvedimento di revisione per motivi psicofisici non si rechi poi presso l'ufficio provinciale M.C.T.C., per far annotare la nuova data di scadenza sul documento, relativa ad un periodo di validità ridotto rispetto a quello precedentemente assegnato in occasione dell'ultimo rinnovo.
Tuttavia si ritiene che in tale circostanza sia sempre e comunque possibile aggiornare l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, inserendo il nuovo periodo di validità della patente, risultante dall'esito del provvedimento di revisione.
Si consiglia, poi, di informare con comunicazione scritta il conducente interessato dell'avvenuto aggiornamento, sottolineando che gli organi preposti al controllo del traffico hanno accesso ai nostri archivi informatici e sono, pertanto, in grado di conoscere l'effettiva data di scadenza della patente di guida, anche se non opportunamente aggiornata dall'ufficio provinciale M.C.T.C.
Si suggerisce, infine, di ricordare anche all'utente quali sono le sanzioni previste dal codice della strada nel caso di guida con patente scaduta (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 126, comma 7).