Si allega stralcio della nota 8 maggio 2003, n. 2819 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento concernente i provvedimenti di revisione della patente di guida, disposti ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e si invita la S.V. a conformarsi alle indicazioni ivi contenute sia per quanto concerne gli adempimenti di cui alla legge n. 241 del 1990 ed al regolamento approvato con il D.P.R. n. 352 del 1992 (comunicazione dell'avvio del procedimento a mezzo raccomandata A.R., con indicazione del responsabile del procedimento etc.), sia per quanto concerne la motivazione dei provvedimenti stessi su cui peraltro si era già richiamata l'attenzione con lettera n. 2238 del 19 marzo 2003.
Per quanto concerne il suggerimento di cui all'ultima parte della nota dell'Avvocatura si ritiene che l'eventuale annullamento in via di autotutela di provvedimenti adottati ed il rinnovamento del relativo procedimento secondo i criteri di cui sopra non riguardino gli atti per i quali sia scaduto il termine per l'impugnativa in sede amministrativa e giurisdizionale, quelli ai quali l'interessato abbia già prestato acquiescenza, quelli per i quali sia pendente ricorso presso questo Ministero.
Si ritiene altresì che laddove sussistano obbiettive ragioni che impongano di procedere con celerità ed urgenza alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica (come, ad es. in presenza di segnalazioni di patologie non compatibili con l'attività di guida oppure nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza), il provvedimento tempestivamente adottato possa prescindere dalla comunicazione di cui sopra.
Allegato
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - TRENTO
Nota 8 maggio 2003, n. 2819
(Omissis)
Si segnala che la Scrivente ha motivo di ritenere che la disposta sospensiva sia da imputarsi all'eccepita, mancata comunicazione di avvio di procedimento (articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e articolo 14 della legge provinciale n. 17 del 1993) e preluda ad un accoglimento nel merito del ricorso.
L'assunto si basa su un orientamento dei T.A.R. che viene sempre più consolidandosi (vedi T.A.R. Lombardia, Sez. I, Milano, sentt. nn. 986, 2065 e 2336 del 2002), secondo il quale i provvedimenti di revisione patente devono essere precedute dall'avviso dell'inizio procedimento nonché dagli altri adempimenti connessi (indicazione del responsabile del procedimento). Ciò in quanto, pur trattandosi di provvedimento non avente natura sanzionatoria, esso viene ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, al quale deve essere data perciò la possibilità di intervenire nel relativo procedimento (T.A.R. Lombardia, Sez. I, Milano, sent. 15 novembre 2002, n. 4452). La giurisprudenza evidenzia altresì l'assenza di ragioni di celerità od urgenza che giustifichino nella fattispecie in esame una deroga agli adempimenti suddetti (T.A.R. Marche, sent. 7 marzo 2002, n. 217).
Non pare, invero, che ai principi di cui sopra possa validamente opporsi che la contestazione dell'infrazione stradale e la notificazione del relativo verbale svolgano funzioni equipollenti al richiesto avviso. Gli atti citati sono infatti prodromici e strumentali all'applicazione delle previste sanzioni amministrative, le quali si pongono in relazione di mera occasionalità con l'eventuale procedimento cautelare di revisione. Detto procedimento si basa su presupposti fattuali e giuridici del tutto distinti, ben potendo essere avviato anche in assenza di formali contestazioni di contravvenzioni al codice della strada.
Ulteriore profilo di problematicità del provvedimento in questione - peraltro già evidenziato in via generale in occasione di precedenti consultazioni - attiene all'onere motivazionale che deve essere assolto con esplicitazione delle ragioni oggettive su cui si fondano i dubbi sulla persistenza dei requisiti tecnici di guida, nonché con specificazione riferita al caso concreto degli elementi di responsabilità e pericolosità nel comportamento dell'interessato (T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. 18 marzo 2002). Deve infatti considerarsi superato quel favorevole orientamento giurisprudenziale che riteneva legittimi provvedimenti basati sulla mera constatazione dell'esistenza di un'infrazione al codice stradale.
Ciò premesso, si suggerisce di annullare in via di autotutela il provvedimento impugnato con il ricorso in oggetto per poi - ove ne sussistano i presupposti - rinnovare il procedimento nel rispetto dei criteri sopra richiamati.
Agli stessi criteri ci si vorrà attenere anche con riferimento a provvedimenti futuri, onde evitare le probabili, onerose soccombenze in giudizio.