Si precisano, di seguito, i termini di applicazione della circolare n. 51/96 del 17 aprile 1996, inerente la procedura di riporto dell'esito positivo dell'esame teorico su nuovo foglio rosa.
In merito si richiamano le disposizioni emanate dalla Divisione 47 con "file avvisi" n. 92 del 9 novembre 1994, in cui vengono indicati i termini perentori entro i quali devono essere presentate le domande per il riporto.
Si riconferma che, in linea generale, la procedura di riporto può essere effettuata solo successivamente alla scadenza semestrale del foglio rosa di cui si chiede il riporto dell'esito, e comunque non oltre due mesi dalla sua data di scadenza.
Al riguardo si fa presente che nel caso in cui la scadenza del foglio rosa dovesse coincidere con un giorno festivo (ovvero un giorno in cui l'Ufficio provinciale è chiuso, come previsto dal "file avvise" n. 99 del 15 novembre 1994), la procedura informatica è stata predisposta in modo che la scadenza di validità sia automaticamente rinviata al successivo "primo giorno lavorativo". Di conseguenza non è possibile procedere al riporto dell'esito di teoria qualora l'accettazione della domanda sia avvenuta nel giorno lavorativo successivo a quello di scadenza.
Così, ad esempio, se il sesto mese di validità del foglio rosa scade di domenica, l'elaboratore sposta la scadenza al lunedì successivo. È evidente che se si accetta una nuova richiesta nella stessa giornata di lunedì, per essa, non potrà farsi luogo al riporto di teoria ed il richiedente dovrà ripetere l'esame.
Solamente nei due casi sottospecificati è possibile derogare all'obbligo di richiedere il riporto di teoria presentando la richiesta di un nuovo foglio rosa il giorno successivo alla scadenza semestrale del precedente foglio rosa:
A) Quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le tre prove previste dal codice della strada delle quali, ovviamente, è risultata positiva quella di teoria. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa.
B) Quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, sia la prova teorica con esito positivo che la prova pratica con esito negativo, e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità del foglio rosa è inferiore ad un mese (art. 121, comma 8, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa. HTML>