Lett. Circ. Min. trasporti 2 luglio 2007, prot. N. 0062584 - Esami di revisione della patente di guida cat. A e B.

 

Con riferimento alla nota prot. n. 778 del 26 aprile 2007, si fa presente quanto segue.

            Secondo una diversa normativa che si è succeduta nel tempo a disciplina della materia in oggetto, coloro i quali - appartenenti alle ex carriere direttiva, di concetto ed esecutiva – sono stati abilitati, ai sensi della legge 625/78, e hanno effettuato i relativi aggiornamenti ai sensi della legge 111/88, possono effettuare esami per il conseguimento delle patenti A, B e C e relative revisioni.

Coloro i quali, invece, sono stati abilitati ex novo ai sensi della medesima legge 111/88 possono solo effettuare esami per il conseguimento delle patenti A e B.

Tali disposizioni sono state recepite nel vigente Regolamento di esecuzione del Codice della strada, alla Tab. IV I allegata, con l'introduzione della distinzione fra dirigenti e direttivi amministrativi, da un lato, che sono abilitati ad effettuare esami per le patenti di guida di categoria A e B e relativi esami di revisione, e restante personale amministrativo appartene       all'ex VI

qualifica funzionale (ora B3), che è abilitato ad effettuare esami solo per il conseguimento deThe patenti A e B.

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che l’attuale personale appartenente ai ruoli direttivi amministrativi (area C.1, in qualunque _momento abilitati, può già svolgere l'attività di esaminatore sia per il conseguimento che per la revisione delle patenti di guida di categoria A e B, senza bisogno di ulteriori abilitazioni o aggiornamenti.

Se, viceversa, si vuole estendere tale abilitazione a svolgere esami di revisione delle patenti A e B anche al personale di area B3 più recentemente abilitato, al fine di ovviare alla: sperequazione con dipendenti di pari qualifica professionale ed economica, ma che sono in possesso di una più antica abilitazione, occorre modificare il Regolamento di esecuzione del Codice della strada.