Lett. Circ. Min. trasporti 2 luglio 2007, prot. N. 0062584 - Esami
di revisione della patente di guida cat. A e B.
Con
riferimento alla nota prot. n. 778 del 26 aprile 2007,
si fa presente quanto segue.
Secondo una diversa normativa che si
è succeduta nel tempo a disciplina della materia in oggetto, coloro i quali -
appartenenti alle ex carriere direttiva, di concetto
ed esecutiva – sono stati abilitati, ai sensi della legge 625/78, e hanno
effettuato i relativi aggiornamenti ai sensi della legge 111/88, possono effettuare
esami per il conseguimento delle patenti A, B e C e relative revisioni.
Coloro i
quali, invece, sono stati abilitati ex novo ai sensi della medesima legge 111/88 possono solo effettuare esami per il conseguimento delle
patenti A e B.
Tali
disposizioni sono state recepite nel vigente
Regolamento di esecuzione del Codice della strada, alla Tab. IV I allegata, con
l'introduzione della distinzione fra dirigenti e direttivi amministrativi, da
un lato, che sono abilitati ad effettuare esami per le patenti di guida di categoria
A e B e relativi esami di revisione, e restante personale amministrativo
appartene all'ex VI
qualifica
funzionale (ora B3), che è abilitato ad effettuare esami solo per il conseguimento
deThe patenti A e B.
Risulta,
pertanto, di tutta evidenza che l’attuale personale appartenente ai ruoli direttivi
amministrativi (area C.1, in qualunque _momento abilitati, può già svolgere
l'attività di esaminatore sia per il conseguimento che
per la revisione delle patenti di guida di categoria A e B, senza bisogno di
ulteriori abilitazioni o aggiornamenti.
Se,
viceversa, si vuole estendere tale abilitazione a svolgere esami di revisione delle patenti A e B anche al personale di area B3
più recentemente abilitato, al fine di ovviare alla: sperequazione con
dipendenti di pari qualifica professionale ed economica, ma che sono in possesso
di una più antica abilitazione, occorre modificare il Regolamento di esecuzione
del Codice della strada.