Circ. Min. trasporti 21 maggio 1999, n. 30/99 - Dir. 91/439/CEE. Applicazione.(ora D.M. 30 settembre 2003, n. 40T)

Il 1° luglio 1996 è entrato in vigore il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione D.M. 8 agosto 1994 che ha recepito la direttiva 91/439/CEE concernente le patenti di guida.

Il suddetto decreto dispone, all'art. 1, comma 2, che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea conformemente al modello comunitario descritto all'allegato 1 dello stesso decreto, sono equiparate alle patenti di guida italiane.

A seguito di osservazioni della Commissione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione D.M. 14 novembre 1997 è stato modificato l'art. 1, comma 2, del suddetto D.M. 8 agosto 1994, sopprimendo le parole "conformemente al comma precedente". In virtù di tale modifica, i titolari di patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione europea, anche se le stesse non sono conformi a quelle previste dalla direttiva 91/439/CEE, possono convertire detti documenti in equipollenti patenti italiane, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, ovvero hanno la possibilità di conservarli, secondo le modalità più avanti descritte.

Recentemente, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato contenente ulteriori osservazioni in ordine all'applicazione, nel nostro Paese, della stessa direttiva 91/439/CEE. In particolare, vengono contestate alcune formalità imposte dall'Italia, connesse alla procedura di riconoscimento delle patenti rilasciate in altri Stati comunitari.

Preso atto di dette osservazioni, si indicano, di seguito, le conseguenti istruzioni necessarie per consentire agli Uffici provinciali la corretta applicazione della direttiva 91/439/CEE in parola.

Si precisa che alcune delle seguenti istruzioni attengono a procedure già utilizzate da codesti Uffici e che non hanno subito alcuna variazione; altre istruzioni attengono invece a procedure già in uso ma alle quali è stata apportata qualche variazione; altre, ancora (come ad esempio la procedura specificata al paragrafo 3) sono innovative.

1. Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Stati membri dell'Unione europea

L'art. 1 del D.M. 8 agosto 1994, così come modificato dal D.M. 14 novembre 1997, dispone che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate ai documenti di guida italiani.

Al successivo comma 3 è disposto che il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione, che acquisisce in Italia la residenza, è tenuto all'osservanza delle disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali. Inoltre, sul documento possono essere riportate le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo.

Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro, acquisita la residenza in Italia, ha la facoltà di convertirla in equipollente documento italiano, senza obbligo di osservanza di alcun limite temporale, ovvero ha la possibilità di conservarla.

Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida rilasciata da uno Stato membro, il titolare ha la facoltà di richiedere agli Uffici provinciali la procedura di riconoscimento.

Tale procedura, si precisa, è facoltativa e la presentazione dell'istanza è rimessa alla sola e piena disponibilità del titolare della patente di guida rilasciata da altro Stato comunitario.

La richiesta di riconoscimento deve essere corredata da:

- un'autocertificazione in carta semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro Stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;

- l'attestazione del versamento di lire 20.000 (euro 10,32) sul c/c n. 4028;

- l'attestazione del versamento di lire 10.000 (euro 5,16) sul c/c n. 9001.

A seguito di tale richiesta, l'Ufficio provinciale rilascia un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Su detto tagliando sono indicati, in conformità a quanto prescritto dal già citato art. 1, comma 3, della direttiva 91/439/CEE:

a) il numero della patente di guida estera e del tagliando di convalida;

b) il codice antifalsificazione;

c) la nuova residenza;

d) la scadenza di validità.

La procedura di riconoscimento, oltre a consentire una migliore gestione della patente, permette anche al suo titolare di ottenere in tempi rapidi un duplicato della stessa in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. Se il riconoscimento non fosse stato effettuato, i competenti Uffici italiani non sarebbero quindi a conoscenza dell'esistenza o della validità della patente di cui si chiede il duplicato e dovranno richiedere le necessarie notizie alle autorità dello Stato membro che ha rilasciato il documento, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale e ciò con evidente riflesso sui tempi di rilascio, che potrebbero essere anche considerevolmente lunghi, essendo legati ai tempi di ricezione delle notizie dello Stato membro interpellato.

Nell'attestazione dell'autorità estera che ha provveduto al rilascio della patente da duplicare (con relativa traduzione, se necessaria), devono essere specificati, oltre a tutti i dati relativi alla patente da duplicare, anche se la stessa è in corso di validità, l'eventuale data di scadenza, e che su di essa non gravano provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, fino a quando non perverranno le informazioni richieste da quest'Amministrazione al Ministero dell'interno, che saranno tempestivamente comunicate con lettera circolare, gli Uffici provinciali devono accettare, a corredo della domanda di duplicato, esclusivamente la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presentata alle competenti autorità italiane.

Bisogna peraltro sottolineare che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una patente di guida comunitaria non registrata in Italia, non può essere rilasciato il permesso provvisorio di guida. L'Ufficio provinciale, una volta ottenuti dall'autorità estera i dati inerenti alla patente di cui il titolare ha perduto il possesso, dovrà sollecitamente procedere al rilascio del duplicato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 8 agosto 1994.

2. Validità delle patenti rilasciate da Stati membri, i cui titolari hanno acquisito la residenza in Italia

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 8 agosto 1994, il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisisce la residenza in Italia deve osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.

La Commissione, a riguardo, ha specificato che «l'art. 1.3 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni mediche devono trovare applicazione a partire dal momento in cui viene acquisita la residenza in un altro Stato membro».

Per determinare, dunque, la data di scadenza di validità della patente di guida rilasciata da altro Stato comunitario, occorre fare riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia e non alla data di conseguimento della patente estera. Si precisa che la data di acquisizione della residenza può essere autocertificata.

A titolo esemplificativo si propongono 3 casi, facendo sempre riferimento al titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato comunitario che acquisisce la residenza in Italia il 31 marzo 1999:

a) patente B (di titolare di età inferiore a 50 anni) che non riporti alcuna data di scadenza.

A questa patente verrà attribuito un periodo di validità di 10 anni decorrente dal giorno di acquisizione della residenza in Italia; nella fattispecie in esame, la scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009;

b) patente B (di titolare di età inferiore a 50 anni) che scada di validità il 14 novembre 2001.

Detta data di scadenza resta invariata. La data di scadenza prevista dallo Stato membro che ha rilasciato la patente non varia quando, tra la data di acquisizione della residenza in Italia e la scadenza riportata sulla patente intercorra un periodo inferiore o uguale a quello disposto dall'art. 126 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

c) patente B (di titolare di età inferiore a 50 anni) che abbia scadenza di validità il 6 agosto 2009.

A detta patente verrà attribuita una validità di 10 anni decorrente dal giorno di acquisizione della residenza. Nella fattispecie in esame, la scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009. Nel caso esemplificato, infatti, il periodo compreso tra la data di acquisizione della residenza in Italia ed il periodo di validità stabilito dallo Stato che ha rilasciato la patente, è superiore a quello previsto dall'art. 126 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

3. Rinnovo di validità delle patenti di guida rilasciate in altro Stato comunitario

La direttiva 91/439/CEE prevede, al punto 1, comma 3, che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le patenti di guida in corso di validità, rilasciate in altri Stati comunitari.

Tuttavia, può verificarsi il caso in cui la patente di guida rilasciata in uno altro Stato membro scada di validità dopo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia e senza che abbia provveduto a richiedere il riconoscimento.

Al riguardo, deve precisarsi che la Commissione, accogliendo il principio sancito dalla Corte di giustizia con la sentenza n. C-193/94, ha affermato che bisogna distinguere "il diritto di condurre un veicolo dal documento di guida". Di conseguenza, nel caso in esame, il diritto di guidare è fatto salvo anche se il documento di guida scade di validità.

Qualora dovesse essere richiesto il rinnovo di validità di una patente rilasciata da altro Stato membro è possibile procedere al rinnovo del documento; in tal caso l'Ufficio provinciale dovrà preliminarmente richiedere all'autorità che ha rilasciato la patente da rinnovare le necessarie informazioni, in particolare se su detto documento gravino provvedimenti sanzionatori. Nel caso non fosse evidenziata alcuna irregolarità, sarà possibile rinnovare il documento utilizzando la stessa procedura informatica utilizzata per il riconoscimento.

Il richiedente dovrà produrre all'Ufficio provinciale della M.C.T.C.:

- un'autocertificazione in carta semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro Stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;

- l'attestazione del versamento di L. 20.000 (euro 10,32) sul c/c n. 4028;

- l'attestazione del versamento di L. 10.000 (euro 5,16) sul c/c n. 9001;

- certificato medico attestante l'idoneità psicofisica alla guida per la patente posseduta.

4. Rinnovo delle patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari hanno stabilito la loro residenza in altro Stato membro

Nel caso in cui il titolare di una patente di guida rilasciata in Italia si stabilisca in un altro Stato membro e qui il documento scada di validità, competente al rinnovo è esclusivamente l'autorità dello Stato della nuova residenza.

Infatti, lo Stato che ha rilasciato la patente, in generale, non può essere competente ad applicare le sue regole nazionali all'estero, secondo il principio di territorialità.

L'art. 1, comma 3, della direttiva 91/439/CEE stabilisce che gli Stati membri possono imporre le loro regole nazionali concernenti il periodo di validità delle patenti solo ai titolari che sono effettivamente residenti nello Stato membro.

Per i titolari di patente di guida italiana che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro non si applicano dunque le disposizioni precisate nella circolare n. 107 del 1997, recante: "Rinnovo di validità di patente di guida all'estero".

5. Possibilità di sottoporre a revisione le patenti di guida rilasciate in altri Stati membri

L'art. 8, comma 2, del D.M. 8 agosto 1994 stabilisce che coloro che acquisiscono la residenza in Italia sono soggetti a tutte le disposizioni di carattere restrittivo che incidono sul documento di guida.

Fra dette disposizioni si intende comprendere anche la revisione della patente, provvedimento previsto dall'art. 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Al riguardo, com'è noto, l'applicazione dell'art. 128 del codice della strada è subordinata all'esistenza di fondati dubbi sulla persistenza nei titolari di patenti di guida (che abbiano stabilito la residenza in Italia) dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per svolgere l'attività di guida.

Nel caso si dovesse procedere a revisione di una patente di guida comunitaria non registrata, gli Uffici provinciali della M.C.T.C. dovranno procedere secondo le seguenti modalità:

- il provvedimento di revisione dovrà essere predisposto dall'Ufficio provinciale e, ovviamente, non potrà essere utilizzato il provvedimento informatizzato;

- al momento in cui l'interessato si presenta all'Ufficio provinciale per prenotarsi per la revisione, l'Ufficio stesso dovrà provvedere alla registrazione della patente, utilizzando la procedura indicata al paragrafo 1 della presente circolare;

- in ordine alla data di scadenza di validità della patente oggetto di revisione, valgono le precisazioni indicate nel paragrafo 2 della presente circolare, salvo che, in sede di accertamento della commissione medica locale, emerga la necessità di ridurre la durata di validità del documento di guida.

6. Riconoscimento di patenti di guida rilasciate in uno Stato membro a seguito di conversione di una patente rilasciata in uno Stato extracomunitario

L'art. 8, comma 6, del D.M. 8 agosto 1994 stabilisce che le autorità italiane possono non riconoscere le patenti comunitarie ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario e con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità per la conversione delle patenti di guida.

Pertanto, l'Ufficio provinciale della M.C.T.C., prima di duplicare o sostituire patenti dell'Unione europea rilasciate a seguito di conversione, deve acquisire, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 8 agosto 1994, informazioni dallo Stato dell'Unione europea che ha rilasciato il documento, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale, ai fini di conoscere lo Stato di provenienza della patente (ovviamente tale notizia non deve essere richiesta nel caso in cui sul documento sia già indicato lo Stato che aveva originariamente rilasciato la patente). Se con detto Stato non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non è possibile riconoscere né convertire la citata patente.

Analoga richiesta verrà rivolta all'autorità diplomatica quando si debba attivare la procedura descritta al paragrafo 1, per le iscrizioni inerenti al riconoscimento della patente. In tal caso, se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario le cui patenti non vengono convertite in Italia, non può darsi luogo alla procedura predetta.

7. Residenza normale

Il D.M. 8 agosto 1994 ha recepito interamente il concetto di residenza normale, specificato all'art. 9 della direttiva 91/439/CEE. Tuttavia, l'applicazione pedissequa della disposizione comunitaria non è ancora attuabile in Italia e quest'Amministrazione sta esaminando l'argomento con il Ministero dell'interno.

Fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni, dunque, gli Uffici provinciali della M.C.T.C. continueranno a seguire le prassi sinora attuate, richiedendo agli utenti esclusivamente i dati concernenti la loro residenza "anagrafica".

La presente circolare sostituisce ed abroga le circolari di seguito indicate:

- circolare n. 98/96 del 27 giugno 1996;

- circolare n. 2/98 del 7 gennaio 1998;

- circolare n. 22/98 del 13 febbraio 1998.