Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
In particolare, detta direttiva introduce una lista più particolareggiata dei codici comunitari armonizzati e specifica le conoscenze ed i comportamenti che devono essere richiesti ai candidati al conseguimento della patente di guida, in sede d'esame di idoneità.
Al fine di rendere possibile una più facile lettura della normativa comunitaria vigente, che incide sulla materia delle patenti di guida, il D.M. n. 40T del 2003 è stato elaborato in forma di testo unico, provvedendo non solo a recepire la direttiva 2000/56/CE, ma anche a coordinare le nuove norme ivi previste con le disposizioni contenute nella direttiva 91/439/CEE, nella direttiva 96/47/CE e nella direttiva 97/26/CE, già recepite nell'ordinamento italiano.
Ai fini della corretta ed omogenea applicazione del decreto sopracitato si rende necessario impartire alcune istruzioni operative.
1) Lista dei codici comunitari armonizzati.
La direttiva 2000/56/CE prevede una dettagliata
lista di codici comunitari armonizzati. Si ricorda che le attuali procedure
informatiche già permettono di gestire il sistema dei codici comunitari
armonizzati, secondo le disposizioni impartite con circolare n. B45/2000/MOT
del
2) Esame pratico per il conseguimento della patente di guida speciale della categoria A o della sottocategoria A1 valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. n. 40T del 2003, la guida dei tricicli e dei quadricicli a motore è consentita ai titolari di patente di guida della categoria A o della sottocategoria A1.
Tuttavia, come è noto, la prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti della categorie A e della sottocategoria A1, deve essere svolta, ai sensi della vigente normativa comunitaria, esclusivamente su un veicolo a due ruote.
Poiché, peraltro, la medesima normativa comunitaria prevede che le patenti
di guida speciali esulano dal campo di applicazione
delle norme comunitarie e possono essere disciplinate con normative nazionali,
si è ritenuto, in occasione dell'elaborazione del D.M. n. 40T
del 2003, di prevedere la possibilità, per gli aspiranti al conseguimento
delle patenti speciali della categoria A o della sottocategoria A1 valide solo
per la guida di tricicli o quadricicli a motore, che la prova pratica si
effettui su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno
3) Contenimento della patente della categoria C nella categoria D.
Con il decreto in esame, è stata allineata, altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) con la normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
Prevede, infatti, l'art. 5, comma 2, lettera c),
del D.M. n. 40T del 2003 che «la patente di
categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli
per la cui guida è richiesta la patente di categoria C». Tuttavia, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di patente della categoria D
conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il
medesimo decreto prevede che «la patente di guida della categoria D rilasciata
entro il
Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi
intercorsi per la conclusione dell'iter di approvazione ed emanazione del
decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle
procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a
decorrere dal 1° ottobre 2004. Conseguentemente, limitatamente a tale
disposizione, alle istanze di conseguimento delle
patenti di categoria D presentate entro il
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1° ottobre 2004.
Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita). Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D + E non sarà stampato, sulla patente, anche il riferimento alla categoria C + E (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C + E e D potrà condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D + E (come previsto all'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. n. 40T del 2003; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D + E (conseguita dopo il 1° ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la categoria C + E.
È abrogata la circolare n. 212/DG del
4) Esami di revisione.
Per quel che concerne gli esami di revisione effettuati dai titolari delle patenti comprendenti le categorie C, C + E, D e D + E, si fa presente che, a partire dal 1° ottobre 2004, la prova di teoria dovrà riguardare gli argomenti di tutte le categorie di patenti possedute dal titolare e, in caso di esito negativo, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall'interessato.
Per quel che concerne le prove pratiche, invece, gli esami dovranno essere svolti sui veicoli sotto indicati:
- titolare di patente delle categorie C e D: indifferentemente su uno dei veicoli d'esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C o D;
- titolare di patente delle categorie C + E e D + E: indifferentemente su uno dei veicoli d'esame idoneo per il conseguimento di una delle categorie C + E o D + E;
- titolare di patente delle categorie C + E e D: su veicolo d'esame idoneo per il conseguimento della categoria C + E;
- titolare di patente le categorie C e D + E: su veicolo d'esame idoneo per il conseguimento di una della categoria D + E.
In caso di esito negativo della prova pratica, il competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri dovrà procedere alla revoca di tutte le categorie di patente possedute dall'interessato ad eccezione, se eventualmente posseduta, della categoria A.
In caso di revoca della patente di guida per il mancato superamento dell'esame di revisione di cui all'art. 128 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), all'aspirante al conseguimento di nuova patente di guida si applica l'art. 130, comma 2, del medesimo codice, che esclude l'applicabilità dei criteri di propedeuticità. Conseguentemente, i titolari di patenti C, C + E, D e D + E ai quali sia stata revocata la patente di guida, possono conseguire direttamente una di dette patenti senza dover preventivamente conseguire la patente di guida della categoria B.
Ovviamente, non sussistendo più, dal 1° ottobre 2004, il principio del contenimento della categoria C nella categoria D, il conducente, già titolare di categorie C, C + E, D e D + E cui fosse stata revocata la patente, non può, sostenendo solo una prova d'esame, rientrare in possesso di tutte le categorie precedentemente possedute, ma deve preliminarmente presentare istanza per il conseguimento di una delle categorie di cui era titolare, e, solo successivamente, sostenere gli ulteriori esami di abilitazione necessari per conseguire le altre categorie.
La presente circolare abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto.