A. Premesse.
La circolare n. 148 del 30 ottobre
Detta circolare ha tratto motivo,
sostanzialmente, dalla necessità di regolamentare - in forma ancor più ampia e
dettagliata rispetto alla precedente circolare n. 63 del 1962 - le condizioni
affinché soggetti colpiti da mutilazioni o minorazioni, anche multiple,
potessero condurre veicoli particolarmente adattati in
relazione alle loro limitazioni funzionali.
Tutto ciò dopo che l'entrata in
vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111 aveva eliminato la cosiddetta
"coesistenza di minorazioni invalidanti" che fino ad
allora aveva impedito il rilascio o la conferma di validità della patente
di guida a persone affette da più tipi di limitazioni.
I principi contenuti nella citata
circolare n. 148 del 30 ottobre 1991 - sostanzialmente confermati anche dopo
l'emanazione del nuovo codice della strada e del relativo regolamento -
costituiscono un patrimonio ormai acquisito. Dal lato pratico, tuttavia,
l'esperienza maturata nel decennio trascorso, con la
operativa applicazione agli innumerevoli casi presentatisi e, nel
contempo, l'enorme progresso verificatosi nel settore delle protesi, ha
suggerito di rivisitare le possibili situazioni di handicap agli arti,
descrivendo in maniera più dettagliata possibile le varie tipologie di
minorazioni, classificandole non tanto (o non soltanto) dal lato clinico, ma
soprattutto dal lato funzionale, sulla base cioè dei movimenti che, ai fini
della guida, il soggetto dimostra di riuscire a compiere. Ne
è derivato pertanto un aggiornamento delle prescrizioni e/o adattamenti
da apportare sul veicolo, individuandoli mediante i codici e subcodici comunitari di cui alla circolare U.d.G. n. B/45 del 14 giugno 2000.
Con l'emanazione della presente, la
circolare n. 148 del 30 ottobre 1991 deve quindi intendersi abrogata per la
parte sostituita dalla presente ed in particolare quanto in essa disposto:
- per gli adattamenti vicarianti le minorazioni di uno-due arti;
- per le procedure di approvazione dei dispositivi.
B. Classificazione delle
minorazioni.
Per quanto detto, il prontuario
allegato, predisposto dal Comitato Tecnico Interministeriale, istituito a norma
dell'art. 119, comma 10, del Codice della Strada, costituisce il nuovo
riferimento per la individuazione delle categorie di
minorazioni invalidanti ai fini della guida dei veicoli. Detto prontuario, come
già esposto in premessa, è, al momento, relativo soltanto alle
minorazioni invalidanti riguardanti 1 o 2 arti.
C. Approvazione dei
dispositivi.
Ai sensi dell'art. 327/4 del
Regolamento C.d.S., gli
adattamenti chiamati a compensare le limitazioni funzionali debbono essere
realizzati mediante dispositivi di tipo approvato.
All'approvazione provvede, ai sensi
del D.M.
2 maggio 2001 n. 277, il competente Centro Superiore Ricerche e Prove
Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), salvo che
trattisi di dispositivi di tipo semplice o di modifiche al veicolo di modesta
entità, la cui approvazione, per motivi di snellezza procedurale, viene demandata all'Ufficio provinciale del D.T.T. al momento in cui esegue, ai sensi del medesimo art.
327/4, le verifiche di efficienza di tutti gli adattamenti realizzati sul
veicolo.
I dispositivi o le modifiche di
quest'ultimo tipo sono, a titolo esaustivo i seguenti:
a) allungamento delle leve al
volante per il comando degli indicatori di direzione, del cambio luci, del
tergicristallo ecc...;
b) sostituzione del movimento di
rotazione di tali leve con soli movimenti di
sollevamento ed abbassamento;
c) spostamento di
alcuni comandi da una parte all'altra del volante;
d) allargamento dei pedali;
e) modifica dell'impugnatura della
leva del cambio;
f) pomello di tipo fisso per la
presa del volante.
Per tutti i casi diversi da quelli
di tipo semplice sopra elencati, la progettazione dei dispositivi, nel loro
complesso, farà carico alla Ditta costruttrice la quale dovrà precisare nella
relazione tecnica di accompagnamento quale sia lo scopo
del dispositivo (ovverosia quale/i minorazione/i intenda compensare) richiamando
espressamente il/i relativo/i codice/i e subcodice/i
comunitario/i.
La domanda di
approvazione con allegati la relazione tecnica e i disegni schematici del
dispositivo, sarà presentata in duplice copia dalla Ditta alla Segreteria del
Comitato Tecnico (presso la Divisione 4.1.6 "Conducenti" della Direzione
Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto) per essere
preliminarmente sottoposta alla disamina del Comitato stesso il quale, ove lo
ritenesse necessario, effettuerà sul dispositivo prove di funzionalità atte a
verificarne l'efficacia rispetto alle minorazioni fisiche che il dispositivo
sarà chiamato a compensare. Ne invierà poi una copia, corredata dalle proprie
osservazioni, al C.S.R.P.A.D. indicando i codici e
subcodici comunitari cui il dispositivo farà
riferimento.
Nell'effettuare le operazioni di
collaudo, il C.S.R.P.A.D. richiederà alla Ditta
costruttrice del dispositivo tutti gli elaborati tecnici che riterrà necessari
nonché il nulla osta tecnico della Casa Costruttrice
del veicolo, ove previsto dall'art. 236 del Regolamento C.d.S., verificherà che il dispositivo sia stato realizzato
secondo progetto e che funzioni nel modo previsto.
Nel caso di
esito negativo del collaudo, il C.S.R.P.A.D. ne
notificherà i motivi alla Ditta richiedente e, per conoscenza, al Comitato. Nel
caso favorevole, il C.S.R.P.A.D. preciserà, a verbale,
se il dispositivo approvato possa essere installato,
genericamente, su tutti i tipi di veicoli, ovvero se l'installazione debba
riguardare esclusivamente determinati tipi.
Al termine delle verifiche con esito
positivo, l'atto di approvazione sarà inviato al
Comitato tecnico cui farà carico la diffusione, per via informatica, alle
Commissioni mediche locali ed agli Uffici provinciali dell'Amministrazione.
Qualora l'approvazione sia stata
rilasciata soltanto per determinati tipi di veicoli e la Ditta intenda, successivamente, installare il dispositivo anche su altri,
sarà sufficiente che questa avanzi domanda come sopra, presentandola
direttamente al C.S.R.P.A.D..
Per le fasi successive si procederà
come già indicato.
D. Adempimenti.
a) Da parte della Commissione Medica
Locale
Nel rilasciare il certificato medico
per il conseguimento della patente di guida, la CML informerà nel dettaglio
l'interessato circa le prescrizioni, gli adattamenti, la particolare
disposizione dei comandi ritenuti necessari per una corretta guida,
specificandogli le opzioni che talvolta gli sono
consentite o le particolarità degli adattamenti prescritti.
Sarà opportuno quindi che (con
termine unico) "le prescrizioni" non vengano riportate
soltanto a mezzo di codici e subcodici ma addirittura
allegando al certificato medico la fotocopia di quella parte del prontuario che
riguarderà l'interessato, (comprese le "AVVERTENZE") unendo l'una all'altro
mediante il timbro della Commissione.
b) Da parte
dell'interessato
L'interessato dovrà presentarsi
all'esperimento di guida e/o all'esame pratico con un veicolo - adattato come
prescritto dalla Commissione medica locale - la cui carta di circolazione sia stata previamente aggiornata nei modi d'uso (vedasi
successiva lettera c).
All'atto della prenotazione
dell'esame (o dell'esperimento) di guida, il candidato consegnerà all'Ufficio
provinciale del D.T.T. copia
del certificato medico (completo del foglio delle prescrizioni) affinché detto
Ufficio possa predisporre, per il momento dell'esame (o dell'esperimento), la
patente appropriata.
In caso di più opzioni possibili l'interessato indicherà chiaramente quella
prescelta.
Il conducente non potrà essere
autorizzato alla guida di veicoli aventi configurazioni contrastanti in quanto
ciò potrebbe determinare reazioni incerte nel caso di
situazioni di emergenza, con pregiudizio della sicurezza della circolazione.
c) Da parte dell'Ufficio provinciale
del D.T.T.
L'installazione dei dispositivi
di adattamento dei comandi comporta l'aggiornamento
della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del C.d.S., presso il competente Ufficio provinciale.
A tal fine l'interessato produrrà
-ove trattisi di dispositivo/i soggetto/i
all'approvazione C.S.R.P.A.D.- la dichiarazione di
conformità sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta produttrice del/i
dispositivo/i unitamente alla dichiarazione di montaggio, a perfetta regola
d'arte, dell'officina installatrice; ove invece gli adattamenti appartengano ad
uno o più dei tipi semplici descritti al precedente paragrafo C), sarà
sufficiente produrre la sola dichiarazione dell'officina installatrice
attestante di avere effettuato le modifiche a perfetta regola d'arte con
assunzione di responsabilità.
In tutti i casi, se il
sottoscrittore della dichiarazione di montaggio non avrà depositato la propria
firma presso l'Ufficio che procede al collaudo, detta dichiarazione dovrà
contenere gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. per l'attività di officina
meccanica ed essere accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di
riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
È superfluo osservare che qualora la
prescrizione imposta sia già soddisfatta sul veicolo di serie (ad esempio,
cambio automatico o frizione automatica di serie o dispositivi di controllo
tali, di serie, da essere regolarmente azionabili senza necessità di adattamenti particolari) l'interessato non sarà tenuto a
richiedere alcun tipo di collaudo del veicolo.
Altrettanto
dicasi qualora
il candidato utilizzi, per l'esame (o per l'esperimento) di guida un veicolo
multiadattato ed a lui confacente, di proprietà o in
disponibilità dell'autoscuola o di una società di noleggio senza conducente o di
altro intestatario.
Sul "foglio rosa" di autorizzazione alla guida, l'Ufficio provinciale del D.T.T. competente annoterà, a mezzo timbro, "per
prescrizioni e/o adattamenti del veicolo, vedasi certificato medico".
Nell'effettuare il collaudo del
veicolo, l'ingegnere annoterà, a fianco di ciascun adattamento, il relativo
codice e sub/codice affinché, al momento dell'esame (o dell'esperimento) di
guida, (ma anche successivamente, in occasione dei
controlli su strada) possano effettuarsi i necessari riscontri con le
prescrizioni contenute nel certificato medico (o sulla patente di guida). Ove il veicolo sia stato adattato (anche) con uno o più dei
dispositivi di tipo semplice elencati al precedente paragrafo C), l'esito
favorevole delle prove di funzionamento equivarrà ad approvazione
dell'adattamento.
Al fine di evitare possibili
confusioni nell'azionamento dei comandi a pedale da parte del conducente
invalido, in caso di modifica i comandi preesistenti dovranno essere eliminati.
Potrà consentirsi che siano resi sfilabili o protetti con paratia ribaltabile,
per un eventuale successivo ripristino ed uso in caso di guida da parte di altri soggetti.
La carta di circolazione del veicolo
dovrà indicare tutte le modifiche apportate rispetto alla configurazione di
serie. La carta aggiornata dovrà quindi essere ristampata.
E. Ammissibilità delle prescrizioni
già in atto.
Di regola, le prescrizioni già annotate sulla patente di guida debbono essere ritenute
valide anche all'atto della conferma di validità o di revisione della patente
stessa, sempre che la patologia non sia di tipo progressivo o non si riscontrino
nelle prescrizioni iniziali palesi errori, inammissibili ai fini della sicurezza
di guida.
È da tener presente, infatti, che,
in linea generale, una modifica di comandi già in uso da tempo ed ai quali il
conducente si sia abituato, potrebbe rivelarsi
controproducente od addirittura dannosa.
Qualora sia invece l'interessato a
richiedere un aggiornamento delle prescrizioni in atto, dovranno applicarsi
quelle riportate sul prontuario allegato, alla luce dei nuovi criteri di
valutazione e di classificazione.
L'esperimento di guida deve tendere
ad accertare che il conducente, già titolare di patente di guida normale (od
anche speciale con adattamenti di tipo diverso) abbia
acquisito la necessaria scioltezza di manovra anche con la nuova
configurazione dei comandi.
Conseguentemente, un tale esperimento si imporrà, in linea generale, allorquando
le modifiche apportate al veicolo siano di una certa entità (non si limitino, ad
esempio, al solo cambio automatico od alla frizione automatica) o, comunque,
consistano nell'adozione di dispositivi per il cui azionamento sia necessaria,
da parte del conducente, una preventiva abitudine.