Circ Min. trasporti
prot. 77898 del 10 agosto 2007 – Obbligo del possesso e rilascio della carta
di qualificazione del conducente.
Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la
scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine
all’applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti
professionali.
A seguito di ulteriori
approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del
settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo
del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni
contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto
previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di
qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è
richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico,
o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o
trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione
professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g)
riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che
detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo
risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In
tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del
possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP
KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o
per conto di terzi.
2. Rilascio della carta di qualificazione del
conducente per documentazione
L’art. 17 del D. L.vo
286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di
formazione iniziale e di sostenere l’esame.
Con circolare prot. MOT3/761/M350 del
3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono “fatti
salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata
in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall’art. 17
del D. L.vo. 286/2005”.
L’art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007
concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il
rilascio della carta per “documentazione” i conducenti:
a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD rilascianto antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della
categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
c) residenti in altri Stati appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia,
titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di
guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;
d) residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente
di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E,
D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
Si sottolinea
che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a
conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati
entro il 4 aprile 2007.
Possono,
invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della
categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato
di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.
Il citato art. 2 stabilisce il seguente
calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per
ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso e sostenere i relativi esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.
La “calendarizzazione” è stata
prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici
Motorizzazione civile.
La richiesta di rilascio della CQC “per
documentazione” deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco;
- fotocopia della patente di guida.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti,
l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile
dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno
studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle
dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione
del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato
alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno
accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo
anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal
decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007
e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC
per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone
deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci,
deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno
anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le
categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD
che ha richiesto la CQC “per documentazione” solo per il trasporto di cose,
potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di
qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’esame, a condizione che la
seconda richiesta venga presentata all’Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal
caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è
subordinata al ritiro della precedente CQC.
Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di
CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono
alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l’Ufficio dovrà
richiedere al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la
patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una
delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla
traduzione non sia possibile accertare con precisione l’esatta corrispondenza
della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di
questa Direzione Generale.
Ai fini del computo del quinquennio di
validità delle CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC
che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se
abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007
scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di
cose rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre
2014).
Poiché il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per
la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare
del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio
della CQC per “documentazione”, presentare anche istanza per il rilascio del
certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra
elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello
TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono
allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo
relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB.
- fotocopia della patente di guida.
È comunque consentito, al titolare di CAP di
tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con
conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto
certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione
che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il
rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso,
alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono
attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono
sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di
validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la
stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere
rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio,
con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da
altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico
europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la
formazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice
comunitario “95” apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della
categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la CQC ai
conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla
quale è inserito il suddetto codice.
I conducenti titolari della CQC che
richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero
ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE)
hanno l’obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di
richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione
prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza
nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di
guida.
Nelle ipotesi di duplicato o di estensione
della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare
solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al
fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro
attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici
Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in
parola.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere
presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o
distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di
polizia.
L’Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha
acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di
un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC
rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà
verificare, ai sensi dell’art 6, comma 2, del D.D. 7 febbraio 2007 sul
rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello
Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di
essa non gravino disposizioni sanzionatorie.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato
della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di
guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della
patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso
di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
4. Conversione della carta di qualificazione del conducente
E’ possibile convertire la CQC, in corso di validità,
rilasciata in altri Stati comunitari.
La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un
Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato
rilasciante.
5. Termini di applicazione
L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC)
stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida
della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale
di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la
CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per
conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale
di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più
rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I
conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero
il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5
aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli
adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al
trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.