Circ. Min. trasporti 6 giugno 1997, n. D.G./56/1997 - Decreto ministeriale 15 maggio 1997. Recepimento direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 335 del 24 dicembre 1996. Disposizioni applicative concernenti la formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

(Vedi anche la lettera circolare 4 marzo 1999, n. B018/MOT)Con il decreto ministeriale 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, viene recepita e trasposta in norma nazionale la direttiva in oggetto. Tale direttiva - che sostanzialmente adotta le modificazioni agli allegati A e B dell'A.D.R. entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997 - ridefinisce gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE come costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (vedere il decreto ministeriale 4 settembre 1996) e al testo di modifica relativo all'anno 1997 sopra definito, che, allegato al citato decreto ministeriale 15 maggio 1997 ne costituisce parte integrante.

Si precisa che gli emendamenti in questione, come detto in precedenza, sono entrati in vigore dal 1° gennaio 1997 e in virtù di quanto previsto al marginale 2011 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996 trovano piena applicazione dal 1° luglio 1997. Si raccomanda una attenta lettura degli emendamenti in questione al fine di individuare quelle modifiche che interessano l'attività di ciascun utente comunque coinvolto nel settore del trasporto di merci pericolose su strada.

Particolarmente innovativa ed importante appare la nuova normativa relativa alla formazione professionale dei conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Giusto quanto previsto dall'art. 2 del decreto in oggetto, a seguito dell'abrogazione della direttiva 89/684 CE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571, concernente il regolamento di attuazione della sopracitata direttiva R. 89/684 CE riguardante la formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

Restano conseguentemente abrogate tutte le disposizioni emanate ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 non espressamente richiamate nel decreto ministeriale 15 maggio 1997.

Le nuove disposizioni riguardanti le nuove procedure per la formazione dei conducenti in questione sono contenute nell'allegato alla presente circolare che ne costituisce parte integrante.

 

Allegato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE.

A partire dal 1° luglio 1997 le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada sono quelle contenute nell'appendice B4 (allegato 1) (marginali 240100-240500) dell'allegato B al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi adeguamenti e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 15 maggio 1997 (allegato 2) che si uniscono in copia per opportuna conoscenza.

Si enunciano di seguito i principali aspetti innovativi:

1) conducenti dei veicoli che necessitano del certificato di formazione professionale - C.F.P. - (marg. 10315 commi 1, 2 e 3 - Allegato 3), (marg. 11315, commi 1 e 2 - Allegato 4), (marg. 71315, commi 1, 2 e 3 - Allegato 5).

Si allega lo stralcio delle disposizioni sopra richiamate.

2) I conducenti di cui al punto 1), conseguono il certificato di formazione - C.F.P., dopo avere seguito i corsi di formazione specificati al successivo punto 5) ed avere superato i relativi esami scritti mediante l'utilizzo di questionari.

3) Il C.F.P. ha validità massima di cinque anni.

4) Nell'anno che precede le relative scadenze tutti i conducenti, potranno ottenere il rinnovo del C.F.P. esclusivamente se superano il corso di aggiornamento e i successivi esami scritti corrispondenti alla formazione posseduta.

Tale disposizione trova attuazione a decorrere dal 1° luglio 1997.

5) I corsi di formazione previsti sono:

corso base - vedere marginale 240102; abilità al trasporto di merci pericolose con modalità diverse da quelle in cisterna, con esclusione delle materie appartenenti alle classi 1° e 7° (esplosivi e radioattivi).

In particolare la formazione di detto corso deve anche comprendere esercitazioni pratiche effettuate di persona dal candidato, così come prescritto dalla presente normativa;

corso di specializzazione per il trasporto di materie pericolose in cisterna - vedere marginale 240103;

corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti esplodenti della classe 1 - vedere marginale 240104;

corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7° - vedere marginale 240105.

Per ciascuno dei corsi sopra indicati la durata di ogni seduta di insegnamento deve essere di 45'. Ogni giornata del corso non può comportare più di otto sedute di insegnamento.

6) Nella tabella A (allegato 6) vengono confrontati tra loro:

a) i tipi di corsi di formazione frequentati;

b) i tipi di veicoli che possono essere condotti in relazione al corso frequentato;

c) la sigla di riferimento A, B e AB che compare nel certificato C.F.P. Mod. MC 814B;

d) le classi di materie ammesse al trasporto in relazione al tipo di corso;

e) le classi di materie NON ammesse al trasporto;

f) le sigle da utilizzarsi per la emissione informatizzata del corrispondente C.F.P.

7) I questionari utilizzati per gli esami scritti sono stati predisposti a cura di questa direzione generale M.C.T.C. sulla base di quelli elaborati dall'I.R.U. (Unione internazionale dei trasporti stradali - Ginevra) su incarico della Comunità europea. Ciascuna domanda del questionario comporta due risposte errate ed una esatta.

La risposta viene ritenuta esatta se viene barrata esclusivamente la casella corrispondente alla risposta «vera».

8) Nella tabella B1 (allegato 7) riguardante il primo conseguimento del C.F.P., vengono confrontati tra loro:

a) i tipi dei corsi;

b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;

c) il numero delle domande che compongono i questionari d'esame per ogni singolo tipo di corso;

d) la durata dell'esame scritto per ogni tipo di corso;

e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato l'esame.

9) Nella tabella B2 (allegato 8), riguardante l'aggiornamento, vengono confrontati tra loro:

a) i tipi dei corsi;

b) il numero minimo delle sedute di insegnamento;

c) il numero delle domande che compongono i questionari d'esame per ogni singolo tipo di corso;

d) la durata dell'esame scritto per ogni tipo di corso;

e) il numero minimo di risposte esatte per considerare superato l'esame.

10) Primo rilascio del C.F.P.

Ai sensi delle norme di cui all'appendice B4 i conducenti dei veicoli di cui agli allegati 3.4.5. a partire dal 1° luglio 1997 devono essere muniti del C.F.P. MC 814B.

Tale certificato è obbligatorio sia per i trasporti nazionali che internazionali.

11) Documentazione occorrente per l'ammissione agli esami ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale.

Per ottenere l'ammissione agli esami per il rilascio del certificato di formazione professionale gli interessati devono presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C., competente territorialmente nei riguardi della sede dei corsi di formazione e specializzazione frequentati, la domanda di esame, utilizzando lo stesso modello in uso per il conseguimento del C.A.P. (certificato di abilitazione professionale), specificando i tipi di corsi frequentati ed allegando alla citata domanda:

a) attestazione dei versamenti di cui alla tariffa in uso per il C.A.P., uno per ciascun esame da sostenere;

b) copia fotostatica della patente posseduta;

c) copia dell'elenco dei nominativi dei candidati che a giudizio del responsabile del corso possono sostenere l'esame.

12) Modalità di effettuazione dell'esame.

Gli esami possono essere sostenuti presso la sede di svolgimento del corso, ovvero presso la sede dell'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui giurisdizione territoriale si trova la sede del corso stesso. Ciascun esame deve essere sostenuto e superato favorevolmente entro sei mesi dal termine del relativo corso; trascorso tale termine senza aver superato l'esame il richiedente il C.F.P. deve frequentare un nuovo corso. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, sia in occasione dell'aggiornamento comporta la esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.

Qualora il richiedente, sostenuto l'esame, non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l'esame stesso soltanto una seconda volta non prima che sia trascorso un mese dalla data di esame con esito negativo.

Ogni seduta di esame deve essere verbalizzata ed ai candidati risultati idonei verrà rilasciato il C.F.P. richiesto, a cura dell'ufficio provinciale nella cui giurisdizione si è svolto l'esame.

I funzionari della direzione generale M.C.T.C., appartenenti alla ex carriera direttiva-tecnica in servizio presso gli uffici provinciali M.C.T.C., saranno designati quali esaminatori dai direttori dei medesimi uffici provinciali.

13) Rinnovo del certificato di formazione professionale.

Per ottenere il rinnovo quinquennale del certificato di formazione professionale, nell'anno che precede la scadenza di validità, l'interessato dovrà seguire i corsi di aggiornamento relativi alla sua formazione e superare i successivi esami.

Il rinnovo del certificato di formazione comporta il ritiro del certificato in scadenza e il rilascio di un nuovo certificato. La nuova data di scadenza decorrerà dalla data di scadenza prevista dal precedente certificato.

Esempio:

Certificato di primo rilascio avente scadenza 20 novembre 1997 esami di aggiornamento superati favorevolmente il 15 maggio 1997.

Il nuovo certificato rilasciato in sostituzione del precedente ed emesso (per esempio) il 30 maggio 1997 avrà scadenza di validità al 20 novembre 2002.

Analogamente si procede qualora il corso di formazione ed il superamento del relativo esame avvengano in data successiva alla data di scadenza del C.F.P. posseduto.

In caso di estensione di validità ad una o più specializzazioni, a seguito di frequenza dei prescritti corsi di formazione specialistici e superamento dei relativi esami, il certificato in possesso del candidato (in corso di validità) verrà ritirato e verrà sostituito con un nuovo certificato comprendente le nuove specializzazioni. In questo caso tuttavia la data di validità del nuovo certificato sarà sempre quella prevista dal certificato originario in possesso del candidato medesimo.

14) Approvazione del corso di formazione.

Si rammenta che, il corso di formazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio provinciale competente territorialmente, allegando la documentazione prevista all'allegato 2 del decreto 15 maggio 1997. Ai sensi del marginale 240202 (1) e (2) dell'appendice B4, l'ufficio provinciale competente per territorio deve rilasciare di volta in volta nulla-osta scritto nel rispetto di quanto previsto nel sopraindicato marginale.

Si stabilisce in particolare che per quanto concerne l'idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche, dove hanno sede i corsi, dovranno essere tenute presenti, in linea di massima, le disposizioni attualmente adottate per le autoscuole.

15) Attività di vigilanza da parte degli uffici provinciali.

L'attività di vigilanza deve essere eseguita oltre che ovviamente durante lo svolgimento dei corsi, anche nella fase di predisposizione del corso, prima del rilascio del nulla-osta; essa ha come oggetto sia la ricognizione dei locali per lo svolgimento delle sedute di insegnamento e per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, sia l'esecuzione dei necessari riscontri circa il rispetto di quanto indicato nel nulla-osta all'effettuazione del corso ed alla tenuta dei registri di cui al punto 6 dell'allegato 2 al decreto ministeriale 15 maggio 1997.

Qualora vengano riscontrate irregolarità durante lo svolgimento dei corsi, le stesse dovranno essere sempre oggetto di contestazione scritta da parte del direttore dell'ufficio provinciale, con la quale verrà stabilito un termine per ottemperare alle disposizioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del corso, che nel frattempo dovrà essere sospeso.

In caso di inottemperanza ulteriore alle disposizioni impartite, il nulla-osta alla tenuta del corso dovrà essere revocato e ne dovrà essere data comunicazione a questa sede, che adotterà i provvedimenti di competenza.

16) Corrispondenza tra certificati di formazione professionale (C.F.P.) rilasciati ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1992 e C.F.P. rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1997.

In applicazione di quanto previsto nel decreto ministeriale 15 maggio 1997, art. 6, comma 5, è possibile convertire il C.F.P. mod. MC 814A (di colore arancione) nel corrispettivo C.F.P. mod. MC 814B (di colore azzurro) secondo la seguente tabella di compatibilità e conservando la medesima data di scadenza.

C.F.P. 

C.F.P. 

 

(D.M. n. 517) 

(D.M. 13-5-1997) 

Sigla da 

Sigla riferz. Indicata 

Sigla rif. indic. Nel C.F.P. 

digitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB - tutte le classi 

 

meno 1° e 7° 

 

B - tutte le classi 

17 

 

ammesse 

 

A e B 

AB - tutte le classi 

 

ammesse 

 

Si precisa che a partire dal 1° luglio 1997, in occasione dell'attivazione delle nuove procedure automatizzate, la tabella di compatibilità sopra riportata dovrà essere applicata per qualsiasi richiesta che comporta l'emissione di un nuovo C.F.P., in sostituzione del precedente.

In casi particolari la procedura relativa sarà attivata mediante specifiche istruzioni che saranno fornite successivamente dalla Divisione 47.

Allegato 1

Appendice B. 4

Disposizioni relative alla formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose

240 000 

(1) 

SEZIONE 1. Generalità, struttura della formazione e programma di formazione. 

240 099 

 

 

240 100 

(1) 

La formazione deve essere conforme alle disposizioni della presente appendice, sulla base dei marginali 10 315, 11 315 e 71 315. 

 

(2) 

Le indispensabili conoscenze teoriche e pratiche devono essere impartite mediante corsi di formazione teorica ed esercizi pratici. Tali conoscenze devono essere verificate mediante un esame. 

 

 

Struttura. 

240 101 

 

La formazione iniziale e gli aggiornamenti devono essere impartiti sotto forma di corso di base e, se necessario, di specializzazione. 

240 102 

 

I corsi di base devono vertere almeno sui seguenti argomenti: 

 

 

a) prescrizioni generali applicabili al trasporto delle merci pericolose; 

 

 

b) principali tipi di rischi; 

 

 

c) informazione relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il controllo del trasferimento di rifiuti; 

 

 

d) misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai vari tipi di rischio; 

 

 

e) comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamenti di protezione, ecc.); 

 

 

f) etichettaggio e segnalazione dei pericoli; 

 

 

g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante un trasporto di merci pericolose; 

 

 

h) lo scopo ed il funzionamento dell'equipaggiamento tecnico dei veicoli; 

 

 

i) divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore; 

 

 

j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose; 

 

 

k) informazioni generali riguardanti la responsabilità civile; 

 

 

l) informazione sulle operazioni di trasporto multimodale; 

 

 

m) manipolazione ed ammarraggio dei colli. 

240 103 

 

Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve vertere almeno sui seguenti argomenti: 

 

 

a) compartamento su strada dei veicoli, compresi gli spostamenti del carico; 

 

 

b) prescrizioni speciali relative ai veicoli; 

 

 

c) conoscenza generale teorica dei vari sistemi di carico e di scarico dei veicoli; 

 

 

d) disposizioni supplementari specifiche riguardanti l'utilizzazione di tali veicoli (certificati di approvazione, contrassegni di approvazione, segnalazione ed etichettaggio, ecc.) 

240 104 

 

Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe deve vertere almeno sui seguenti argomenti: 

 

 

a) rischi insiti nelle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici; 

 

 

b) prescrizioni particolari riguardanti il carico in comune di materie ed oggetti della classe 1. 

240 105 

 

Il corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7° deve vertere almeno sui seguenti argomenti: 

 

 

a) rischi specifici connessi alle radiazioni ionizzanti; 

 

 

b) prescrizioni particolari riguardanti l'imballaggio, la manipolazione, il carico in comune e l'ammarraggio delle materie radioattive; 

 

 

c) disposizioni particolari da prendere in caso di incidente che coinvolga delle materie radioattive. 

 

 

Programma di formazione iniziale. 

240 106 

(1) 

La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o parte di corso polivalente, deve essere costituita nel modo seguente: 

 

 

corso di base: 18 sedute di insegnamento [1]; 

 

 

corso di specializzazione per il trasporto in cisterne: 12 sedute di insegnamento [1]; 

 

 

corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1°: 8 sedute di insegnamento; 

 

 

corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive: 8 sedute di insegnamento. 

 

 

La durata totale del corso polivalente può essere definita dall'autorità competente, che deve mantenere la durata del corso di base e del corso di specializzazione per il trasporto in cisterne ma che può completarli mediante corsi specializzati con corsi ridotti per le classi 1 e 7. 

 

(2) 

Le sedute di insegnamento durano in linea di massima 45 minuti. 

 

(3) 

Normalmente non possono essere effettuate più di 8 sedute di insegnamento al giorno. 

 

(4) 

Le esercitazioni pratiche individuali saranno svolte in collegamento con il corso teorico, e dovranno trattare almeno il pronto soccorso, la lotta contro l'incendio e le disposizioni da prendere in caso di accidente ed incidente. 

 

 

Programma di aggiornamento. 

240 107 

(1) 

I corsi di aggiornamento svolti ad intervalli regolari hanno lo scopo di aggiornare le conoscenze dei conducenti; questi devono trattare le novità, tecniche o giuridiche, o riguardanti le materie da trasportare. 

 

(2) 

I corsi di aggiornamento devono essere conclusi prima del termine del periodo indicato al marginale 10 315 (3). 

 

(3) 

La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di almeno un giorno. 

 

(4) 

Ogni corso non deve prevedere più di otto sedute di insegnamento al giorno. 

240 108 

 

SEZIONE 2. Approvazione del corso. 

240 199 

 

 

 

 

Procedura. 

240 200 

 

I corsi di formazione devono essere approvati dall'autorità competente. 

240 201 

(1) 

Questa approvazione deve essere rilasciata dietro richiesta scritta. 

 

(2) 

La richiesta di approvazione deve essere correlata dai seguenti documenti: 

 

 

a) un programma di formazione dettagliato che precisi le materie insegnate e che indichi il piano di svolgimento ed i metodi di insegnamento previsti; 

 

 

b) la qualificazione ed il campo di attività del personale docente; 

 

 

c) informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui materiali pedagogici come pure sui mezzi messi a disposizione per i lavori pratici; 

 

 

d) le condizioni di partecipazione ai corsi, come ad esempio il numero dei partecipanti. 

 

(3) 

L'autorità competente deve organizzare la supervisione dei corsi e degli esami. 

 

 

Concessione dell'approvazione. 

240 202 

(1) 

L'autorità competente deve rilasciare l'approvazione scritta e dietro riserva delle seguenti condizioni: 

 

 

a) la formazione deve essere svolta conformemente ai documenti che accompagnano la richiesta; 

 

 

b) l'autorità competente si riserva il diritto di inviare delle persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione ed agli esami; 

 

 

c) l'autorità competente deve essere informata in tempo delle date e dei luoghi di ogni corso di formazione; 

 

 

d) l'approvazione può essere ritirata se non sono soddisfatte le condizioni di approvazione. 

 

(2) 

Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in questione sono corsi di base o di specializzazione, o ancora se sono corsi di formazione iniziale o di aggiornamento. 

240 203 

 

Se, dopo aver ricevuto una approvazione per un corso di formazione, l'organismo di formazione ritiene di apportare delle modifiche sulle specifiche fissate per tale approvazione, l'organismo in questione deve richiederne preventivamente l'autorizzazione all'autorità competente, in particolare se si tratta di modifiche riguardanti il programma di formazione. 

240 204- 

 

SEZIONE 3. Prescrizioni applicabili ai corsi di formazione 

240 299 

 

 

240 300 

(1) 

L'organismo di formazione deve garantire che gli istruttori conoscano bene e tengano conto degli ultimi sviluppi delle regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione relative al trasporto delle merci pericolose. L'insegnamento deve essere pratico. Il programma di insegnamento deve essere stabilito in conformità all'approvazione, sulla base degli argomenti previsti nei marginali da 240 102 a 240 105. La formazione iniziale e di aggiornamento devono comprendere anche esercitazioni pratiche individuali (vedere marginale 240 106). 

240 301- 

 

SEZIONE 4. Esami. 

240 399 

 

 

 

 

Corsi iniziali di base. 

240 400 

(1) 

Al completamento del corso, comprese le esercitazioni pratiche, dovrà essere sostenuto un esame. 

 

(2) 

Durante l'esame, il candidato deve provare di possedere le conoscenze, l'acume e le capacità necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose, come previsto dal corso di formazione di base. 

 

(3) 

A tal fine, l'autorità competente o la commissione d'esame da questa approvata, deve preparare un elenco di domande che vertono sugli argomenti elencati al marginale 240 102. Le domande poste durante l'esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono essere a conoscenza prima dell'esame, delle domande scelte nell'elenco. 

 

(4) 

I corsi di formazione generale possono essere oggetto di un esame unico. 

 

(5) 

Ogni autorità competente deve supervisionare le modalità di esame. 

 

(6) 

Gli esami devono essere effettuati scritti o mediante una combinazione di scritto e orale. Il candidato deve rispondere almeno a 25 domande scritte. L'esame deve durare almeno 45 minuti. Le domande possono essere di vari livelli di difficoltà e possedere diversi valori ponderali. 

 

 

Corsi iniziali di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie e oggetti esplosivi o di materie radioattive. 

240 401 

(1) 

Il candidato che ha superato l'esame relativo al corso di base e seguito il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne e / o il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive è autorizzato a presentarsi all'esame che attesta la sua specializzazione. 

 

(2) 

Tale esame deve svolgersi e deve essere supervisionato nelle stesse condizioni di quelle indicate nel precedente marginale 240 400. 

 

(3) 

Ogni corso di specializzazione deve prevedere almeno 15 domande. 

 

 

Corsi di aggiornamento. 

240 402 

(1) 

Dopo aver seguito un corso di aggiornamento, il candidato è autorizzato a sostenere l'esame corrispondente alla sua formazione. 

 

(2) 

L'esame deve essere condotto e supervisionato sulle stesse basi di quelle del precedente marginale 240 400. 

 

(3) 

Ogni corso di aggiornamento deve prevedere almeno 15 domande. 

240 403- 

 

SEZIONE 5. Certificato di formazione del conducente. 

240 499 

 

 

240 500 

(1) 

Conformemente al paragrafo (9) del marginale 10 315, il certificato deve essere rilasciato: 

 

 

a) dopo aver seguito un corso di formazione di base, a condizione che il candidato abbia superato l'esame conformemente al precedente marginale 240 400; 

 

 

b) ricorrendo il caso, dopo aver completato un corso di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive, o dopo aver acquisito le conoscenze previste al marginale 11 315 (3) o al marginale 71 315 (3), a condizione che il candidato abbia superato l'esame conformemente al precedente marginale 240 401. 

 

(2) 

Il certificato deve essere rinnovato se il candidato fornisce la prova della sua partecipazione ad un corso di aggiornamento conformemente al marginale 10 315 (3) e se ha superato l'esame conformemente al precedente marginale 240 402. 

240 501- 

 

 

249 999 

 

 

 

 

 

 

[1] Sono richieste sedute di insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche citate al precedente paragrafo (4) che dipenderanno dal numero di conducenti che seguono il corso di formazione. 

Allegato 2

Decreto ministeriale

15 maggio 1997

Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);

Vista la direttiva 94/55/CE del consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 96/86/CE in data 13 dicembre 1996 della commissione della Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335, del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la citata direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo alla attuazione della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 30 dicembre 1992, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 marzo 1993, n. 70, concernente il Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Visto l'art. 11 della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1997 viene abrogata la predetta direttiva 89/684/CEE;

Preso atto che, conseguentemente, la normativa concernente la formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada, già prevista dalla citata direttiva 89/684/CE, a decorrere dal 10 gennaio 1997, in virtù del predetto art. 11 della direttiva 94/55/CE, viene ad essere sostituita da quella contenuta negli allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE così come modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;

Ritenuto pertanto che il citato decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571 risulta abrogato ad esclusione degli articoli 3 e 4;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega il Ministero dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 96/86/CE nella norma nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. La definizione di «allegati A e B» contenuta nell'art. 2 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996 risulta modificata come di seguito indicato:

«allegati A e B»: gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva (che formano parte integrante del presente decreto), comprendono rispettivamente:

a) allegato A: comprende le disposizioni dei marginali da 2000 a 3999 dell'allegato A dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997;

b) allegato B: comprende le disposizioni dei marginali da 10.000 a 270.000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. I testi dei sopracitati allegati A e B, sono costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (pubblicato in allegato al decreto ministeriale 4 settembre 1996) e dal testo di modifica relativo all'anno 1997 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose

1. A seguito della abrogazione della direttiva 89/684/CEE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571 concernente il Regolamento di attuazione della sopracitata direttiva 89/684/CEE riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

2. Le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada sono contenute nella Appendice B4 (marginali da 240100 a 240500) dell'allegato B definito al precedente art. 1.

Art. 3

Caratteristiche del certificato di formazione professionale da rilasciare ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada

1. Il certificato di formazione professionale da rilasciare, ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada, in conformità alle disposizioni del precedente art. 2, comma 2, e quello di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 4

Corsi di formazione professionale ed esami

(ex art. 3 del decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571)

1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati a tal fine da apposita commissione istituita presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, come da successivo art. 5.

2. Dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni.

Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli.

3. L'istanza per l'accreditamento, di cui al precedente comma 1, deve essere redatta secondo lo schema dell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'esame, al termine dei corsi di formazione deve essere sostenuto davanti ad un funzionario della ex carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile ed alla presenza di un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di un rappresentante dei docenti.

5. La vigilanza sulla attività di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto rientra nella competenza della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 5

Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti

(ex art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571)

1. È istituita presso la Direzione generale della M.C.T.C. una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4.

2. La commissione è composta da un dirigente generale della Direzione generale della M.C.T.C. con funzione di Presidente, da un funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della M.C.T.C .

3. È ammessa la designazione di membri e segretario supplenti.

4. Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del direttore generale della M.C.T.C.

5. I criteri di valutazione ai fini dell'accreditamento di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti dalla commissione di cui al medesimo comma 1.

6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.

Art. 6

Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale

1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore fino alla data di scadenza di validità.

2. I conducenti che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3- b), del decreto ministeriale n. 571 del 1992, presentano la documentazione ivi prescritta al 1° luglio 1997, ovvero ottengono il certificato di formazione previsto dal presente decreto ministeriale e la data di scadenza è posteriore al 30 giugno 1997.

3. I conducenti che hanno iniziato il corso di formazione per aggiornamento prima del 1° luglio 1997, sostengono l'esame relativo con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 ed, in caso di esito favorevole: se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

4. I conducenti che hanno iniziato i corsi di formazione professionale per primo rilascio anteriormente al 1° luglio 1997, sostengono l'esame con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 e, in caso di esito favorevole: se la data di esame è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato di formazione professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di esame è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

5. A partire dal 1° luglio 1997 tutti i certificati rilasciati o rinnovati prima di tale data vengono sostituiti a domanda con i corrispondenti certificati di cui al presente decreto, aventi la medesima validità.

Art. 7

Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 30 dicembre 1992

1. Gli enti ed organizzazioni accreditati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, domanda di convalida dell'accreditamento conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 8

Disposizioni finali

1. I testi per l'esame scritto al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del presente decreto sono predisposti a cura della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Le disposizioni applicative per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della M.C.T.C.

 

Allegato 2 al D.M. 15 maggio 1997 

(Istanza in bollo) 

 

 

Al Ministero dei trasporti e 

 

della navigazione - Direzione 

 

centrale IV - Div. 49 - Roma 

(In caso di primo rilascio) 

 

 

 

Lo scrivente, in qualità di 

 

 

chiede, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 maggio 1997 di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui all'art. 2 del suddetto D.M. 

(In caso di conferma) 

 

 

Lo scrivente, in qualità di 

 

 

chiede, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 15 maggio 1997 la conferma dell'accreditamento rilasciato con nota  

 

D.G. M.C.T.C. 

 

prot 

 

/4915/9 in data, 

 

 

al fine di poter continuare l'effettuazione dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del suddetto D.M. 

 

Lo scrivente a tal fine si impegna: 

1) a fornire in allegato la documentazione prevista all'art. 4, comma 2, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dalla commissione di cui all'art. 4 già citato; 

2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni contenute nell'appendice B4 dell'allegato B alla direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996; 

3) a notificare per iscritto, con almeno quindici giorni di anticipo all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio, relativamente alla sede dell'ente od organizzazione, quanto segue (per ciascun corso): 

a) sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche con esatta indicazione della tipologia del corso; 

b) informazioni sui locali dove si intende svolgere i corsi stessi - sia per le lezioni teoriche come per le esercitazioni pratiche - (situati nell'ambito della provincia dell'ufficio provinciale M.C.T.C. competente come sopra definito) precisandone la forma di possesso; 

c) il programma di formazione dettagliato, con precisazione delle materie insegnate, il piano di svolgimento, e metodi di insegnamento previsti; 

d) numero di partecipanti e rispettivo elenco nominativi (eventualmente integrati fino alla data di inizio corso); 

e) data ed inizio del corso; 

f) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefono); 

4) a consentire il libero accesso ai funzionari M.C.T.C. all'uopo incaricati nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso; 

5) a richiedere con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla fine dello svolgimento del corso l'effettuazione degli esami di idoneità compatibilmente con le esigenze di servizio del predetto ufficio M.C.T.C. allegando l'elenco dei partecipanti al corso che, a giudizio del responsabile del corso stesso sono ritenuti idonei a sostenere l'esame, sia per il profitto dimostrato sia per la frequenza minima in ore, in ogni caso  

 

non inferiore ai limiti minimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 

 

del 15 maggio 1997; 

 

6) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza da esibire all'atto dell'esame; 

7) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti. 

 

 

Data, 

 

 

Firma 

 

 

 

(autenticata) 

Allegato 3

10 315 

Leggere nel seguente modo: 

(1) 

I conducenti dei veicoli che trasportano materie pericolose in cisterne fisse o smontabili, i conducenti di veicoli - batteria aventi una capacità totale superiore a 1000 litri e i conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose in contenitori - cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3000 litri per unità di trasporto, devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolari requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose in cisterna. 

(2) 

I conducenti di veicoli la cui massa massima ammissibile superi 3500 kg che trasportano merci pericolose, diversi dai veicoli trattati al precedente paragrafo (1), e quando lo richiedono le disposizioni della seconda parte del presente allegato e i conducenti di altri veicoli devono avere un certificato rilasciato dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da quella autorità attestante la partecipazione ad un corso di addestramento e al superamento dei relativi esami, sui particolare requisiti a cui devono soddisfare durante il trasporto di merci pericolose diverso da quello in cisterne. 

(3) 

Ad intervalli di cinque anni, il conducente del veicolo deve poter provare, per mezzo di una appropriata attestazione riportata sul suo certificato dalla autorità competente o da un'organizzazione riconosciuta da questa autorità, che ha seguito, durante l'anno precedente la scadenza di validità del certificato, un corso di aggiornamento ed ha superato gli esami relativi. La data da prendere a riferimento per il nuovo periodo di validità è la data di scadenza del certificato. 

(4) 

I conducenti di veicoli di cui ai paragrafi (1) e (2) devono seguire un corso di formazione di base. La formazione deve essere forniata nel quadro di un corso di preparazione approvato dall'autorità competente. Essa ha come scopo fondamentale la sensibilizzazione ai rischi insiti nel trasporto di merci pericolose nonché l'acquisizione, da parte degli interessati, delle nozioni fondamentali per minimizzare le probabilità che un incidente avvenga, e se avviene, per assicurare la messa in atto di misure di sicurezza che potrebbero dimostrarsi necessarie per loro stessi, per la popolazione e per l'ambiente, e per limitare gli effetti dell'incidente in questione. Questa formazione, che deve comprendere un'esperienza pratica personale, deve parimente, come formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattare almeno gli argomenti definiti al marginale 240 102 dell'appendice B. 4. 

(5) 

I conducenti di veicoli previsti al paragrafo (1) devono seguire un corso di formazione specializzato per il trasporto di cisterne, che deve vertere almeno sugli argomenti definiti nel marginale 240 103 dell'appendice B.4. 

(6) 

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1° o della classe 7° devono seguire un corso di formazione specializzato che verta sulle prescrizioni applicabili a tali classi (vedere marginale 11 315 e 71 315). 

(7) 

I corsi iniziali o di aggiornamento di formazione di base e i corsi iniziali o di aggiornamento di formazione specializzata possono essere effettuati sotto forma di corsi polivalenti, realizzati in modo integrato, nella stessa occasione e dallo stesso organismo di formazione. 

(8) 

I corsi di formazione iniziale, i corsi di aggiornamento i lavori pratici e gli esami, come pure il ruolo delle autorità competenti, devono rispondere alle disposizioni dell'appendice B. 4. 

(9) 

Ogni certificato di formazione conforme ai requisiti di questo marginale ed emesso in accordo con il modello riprodotto in appendice B. 6 dall'Autorità competente di una parte contraente o da qualsiasi organizzazione riconosciuta da quelle autorità, deve essere accettato durante il suo periodo di validità dalle autorità competenti di altri paesi contraenti. 

(10) 

Il certificato deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue del paese dell'autorità competente che ha rilasciato il certificato, o ha riconosciuto l'organizzazione che l'ha rilasciato, e parimenti, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, salvo disposizioni contrarie degli accordi conclusi fra i paesi interessati dall'operazione di trasporto. 

Allegato 4

MARGINALE

11 315 

 

Modificare nel modo seguente: 

 

(1) 

Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, le prescrizioni del marginale 10 315 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie o oggetti della classe 1a. 

 

(2) 

I conducenti di veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1a devono seguire un corso di formazione specializzato che verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 204 104 dell'appendice B. 4. 

 

(3) 

Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo (2), questi può essere dispensato, in parto o totalmente, dal corso di specializzazione. 

------------------------

 


Allegato 5

71 315 

(1) 

Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, le prescrizioni del marginale 10 315 relative alla formazione approvata e al rilascio di un certificato di formazione approvata, si applicano ai: 

 

 

a)conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive previste da una delle schede da 5 a 8 o da 10 a 13; 

 

 

b)conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive non fissili previste dalla scheda 9, se il numero totale dei colli contenenti le materie radioattive trasportate sul veicolo supera 10 e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo è superiore a 3. 

 

(2) 

I conducenti dei veicoli previsti al precedente paragrafo (1) devono seguire un corso di specializzazione che verta almeno sugli argomenti definiti al marginale 240 105 dell'appendice B. 4. 

 

(3) 

I conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive contemplate dalla scheda 9, se il numero totale dei colli contenenti materie radioattive trasportati non è superiore a 10 e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a 3, devono avere una formazione appropriata e corrispondente alle loro responsabilità. Tale formazione deve permettere loro una sensibilizzazione ai pericoli di radiazione che comporta il trasporto di materie radioattive. Una tale formazione di sensibilizzazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal loro datore di lavoro. 

 

(4) 

Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno dei paesi aderenti, il conducente ha già seguito una formazione equivalente sotto un differente regime o per uno scopo diverso, che abbia trattato gli argomenti di cui al paragrafo (2), questi può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione. 

Allegato 6

Tabella A

Tabella di compatibilità fra corso frequentato-tipo di veicolo-classi ammesse

Titolo del corso di formazione frequentato 

Tipo del veicolo 

Sigle di riferimento indicate nel C.F.P. 

Classi ammesse al trasporto indicate nel C.F.P. 

Classi non ammesse al trasporto 

Sigla da digitare 

 

 

Mod. 814B 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso base 

1) Trasporto di merci 

Tutte tranne le classi 1a e 7a 

1a e 7a 

 

pericolose con modalità 

 

 

 

 

 

diverse dal trasporto in 

 

 

 

 

 

cisterna 

 

 

 

 

Corso base 

Come 1) e trasporto 

A - B 

Tutte tranne le classi 1a e 7a 

1a e 7a 

in cisterna 

 

 

 

 

Spec. «Cisterne» 

 

 

 

 

 

Corso base 

Come 1) 

Tutte tranne la classe 7a 

7a 

B1 

 

 

 

 

 

Spec. «esplosivi» 

 

 

 

 

 

Corso base 

Come 1) 

Tutte tranne la classe 1a 

1a 

B7 

 

 

 

 

 

Spec. «radioattive» 

 

 

 

 

 

Corso base 

Come 1) 

Tutte 

Nessuna 

17 

 

 

 

 

 

Spec. «esplosive 

 

 

 

 

 

e radioattive» 

 

 

 

 

 

Corso base 

Come 1) e trasporto 

A - B 

Tutte tranne la classe 7a 

7a 

A1 

in cisterna 

 

 

 

 

Spec.«cisterne 

 

 

 

 

 

ed esplosivi» 

 

 

 

 

 

Corso base 

Come 1) e trasporto 

A - B 

Tutte tranne la classe 1a 

1a 

A7 

in cisterna 

 

 

 

 

Spec.«cisterne 

 

 

 

 

 

e radioattive» 

 

 

 

 

 

Corso basa 

Come 1) e trasporto 

A - B 

Tutte 

Nessuna 

in cisterna 

 

 

 

 

Spec.«cisterna 

 

 

 

 

 

radioattive 

 

 

 

 

 

esplosivi» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7

Tabella B1 (1)

Tipo di corso 

Numero minimo sedute d'insegnamento 

Numero delle domande che compongono il 

Durata dell'esame scritto 

Numero minimo di risposte esatte 

 

 

questionario 

 

per superare 

 

 

d'esame 

 

l'esame 

 

 

 

 

 

Corso base 

18 

25 

45' 

17 

Corso di specializzazione trasporto in cisterne 

12 

15 

45' 

17 

Corso di specializzazione materie ed oggetti esplodenti 

15 

45' 

10 

Corso di specializzazione materie radioattive 

15 

45' 

10 

------------------------

(1) Tabella sostituita dalla tabella B1bis riportata nell'allegato 1 della circolare Min. trasporti 13 ottobre 2000, n. 124.

 

Allegato 8

Tabella B2

Tipo di corso 

Numero minimo sedute d'insegnamento 

Numero delle domande che compongono il questionario d'esame 

Durata dell'esame scritto 

Numero minimo di risposte esatte per superare l'esame 

 

 

 

 

 

Corso base di aggiornamento 

15 

45' 

10 

Corso di aggiornamento cisterne 

15 

45' 

10 

Corso di aggiornamento per la specializzazione in esplosivi, materie ed oggetti esplodenti 

15 

45' 

10 

Corso di aggiornamento per le materie radioattive 

15 

45' 

10