Con riferimento alla circolare 24 ottobre 1997, n. 109/97, si rammenta che, a partire dal 5 dicembre 1997 non potranno essere accolte domande di rilascio per il NULLA OSTA previsto dal punto 14 e punto 3b dell'allegato 2 alla circolare 6 giugno 1997, n. 56/97, qualora i corsi richiesti siano effettuati in province diverse da quelle di competenza territoriale degli uffici provinciali interessati.
Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata alla domanda per il rilascio del "NULLA OSTA" da parte dell'U.P. (per ogni singolo corso) copia dell'avvenuta presentazione a questa sede della domanda di convalida ovvero copia conforme dell'avvenuto nuovo accreditamento.
Le domande sopra indicate potranno comunque continuare ad essere presentate presso codesti uffici provinciali dalle organizzazioni o enti che intendano effettuare i corsi di cui all'oggetto, subordinatamente alle condizioni sopra indicate, anche qualora questa Direzione non abbia ancora provveduto alle convalide della autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.M. 15 maggio 1997.
Infine si fa rilevare che i titolari degli enti e organizzazioni accreditate o i loro delegati possono effettuare per i propri allievi direttamente alle procedure di presentazione delle domande inerenti i corsi e gli esami e quanto attinente al rilascio dei certificati di formazione professionale "ADR-CFP".