A seguito di alcune richieste di chiarimenti, espresse da talune autorità competenti di Paesi contraenti dell'A.D.R. (Accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose) nonché da utenti italiani, anche al fine di evitare difformità di comportamento nei controlli effettuati sui conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, in merito all'argomento in oggetto, si comunica quanto segue.
Come è noto il D.M. 15 maggio 1997 è stato emanato in applicazione della direttiva 96/86/CEE del 13 dicembre 1996 del Consiglio.
Tale direttiva ha sostituito la precedente direttiva 89/684/CEE di pari oggetto e a suo tempo trasposta in norma nazionale con il D.M. 30 dicembre 1992, n. 571, attualmente abrogato.
La direttiva 96/86/CEE del 13 dicembre 1996 che "adegua al processo tecnico la direttiva 94/55/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi al trasporto di merci pericolose su strada", stabilisce che gli allegati A e B sono i medesimi allegati A e B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose A.D.R. in vigore a decorrere dal 1° dicembre 1997.
Il marginale 10315 dell'Allegato B4, del sopracitato allegato B, al punto 9 prevede testualmente: "ogni certificato di formazione conforme ai requisiti di questo marginale ed emesso in accordo con il modello riprodotto in Appendice B6 dall'Autorità competente di uno Stato membro o da qualsiasi organizzazione riconosciuta da quelle Autorità, deve essere accettato durante il suo periodo di validità dalle Autorità competenti di altri Stati membri".
Non risulta esserci nessun problema di interpretazione qualora il Paese che rilascia detti certificati A.D.R. sia Paese membro della Comunità europea.
Nel caso di certificato di formazione professionale A.D.R. rilasciato da Paesi che non sono attualmente Paesi membri della Comunità europea, ma Paesi contraenti dell'Accordo europeo richiamato dalla direttiva, si fa osservare che l'art. 1 della direttiva 96/86/CEE precisa al punto 1 e 2 che l'espressione "Stato membro" sia sostituita da "parte contraente".
Pertanto, per il combinato disposto di cui sopra, anche qualora il certificato di formazione professionale rilasciato da Autorità competente di Paesi contraenti l'A.D.R. sia conforme all'appendice B6 e in corso di validità, lo stesso deve essere accettato anche sul territorio italiano.
La circolare a suo tempo emanata ai sensi del D.M. 30 dicembre 1992, n. 571, da questa Amministrazione con prot. n. 143/96 del 19 novembre 1996 è abrogata.