Il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
- Visto l'articolo 2 della legge 1 agosto 2003, n. 214 che ha inserito il comma 8 bis all'articolo 116 del citato D.Lgs. n. 285 del 1992, disponendo che il certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 del medesimo articolo 116 "può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10";
- Esaminati gli aspetti riguardanti la sicurezza della guida e rilevato che le patenti speciali rilasciate - ai sensi del V comma del citato articolo 116 - ai mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, devono precisare "quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo";
- Considerato quindi che il rispetto di tali prescrizioni - ove non ostino altre condizioni - è garanzia di sicurezza per la guida dei veicoli, siano essi destinati ad uso proprio come anche di terzi;
- Ritenuto, peraltro, di non poter prescindere - per motivi di sicurezza e di equità - dal rispetto delle disposizioni riguardanti i requisiti visivi, uditivi ed i tempi di reazione prescritti per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai titolari di patenti di guida ordinarie;
- Osservato, altresì, che per i conducenti affetti da rigidità invalidante del collo non sussistono, al momento, ausili tecnici di sicura affidabilità per lo svolgimento di servizi continuativi ed impegnativi quali quelli che debbono essere resi per conto di terzi;
- Preso atto che i servizi di taxi e di noleggio con conducente vengono svolti su licenza od autorizzazione delle competenti amministrazioni comunali;
- Sentita l'Associazione nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.) ed accertato che tra gli obblighi dei conducenti preposti ai servizi di cui sopra non sussiste quello del caricamento dei bagagli;
- Interpellate varie associazioni rappresentative dei consumatori - in quanto, nella fattispecie, fruitori dei servizi pubblici di taxi e di noleggio con conducente - per conoscere il loro parere in ordine alla questione oggetto di dibattito;
- Avuto riscontro dall'Associazione ADICONSUM secondo cui lo svolgimento di detti servizi con l'impiego di conducenti disabili non ne riduce la fruibilità da parte degli utilizzatori dei servizi stessi;
emana la seguente
Direttiva
Le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) rilasceranno la certificazione medica di idoneità relativa al certificato di abilitazione professionale per la guida di autovetture in servizio di taxi e di noleggio con conducente (KB) - ove null'altro osti - ai titolari di patenti speciali di categoria B, C e D che posseggano i requisiti visivi, uditivi ed i tempi di reazione prescritti - ai sensi del II comma dell'articolo 311 del Regolamento del Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - per il rilascio, la revisione e la conferma di validità delle patenti di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
I tempi di reazione, a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, dovranno essere valutati con riguardo ai soli arti utilizzati per la guida.
I medesimi soggetti non dovranno essere affetti da rigidità invalidante del collo, intesa per tale quella che non consente la possibilità di rotazione del collo o del busto di almeno 35/40 gradi bilateralmente rispetto all'asse del veicolo.