In riferimento alla circolare n. D.G. 143/97 e a seguito di numerosi quesiti pervenuti, si precisa quanto segue:
1. Certificato di abilitazione professionale KD.
Poiché i requisiti psico-fisici prescritti e la durata di validità (5 anni) sono gli stessi della patente di cat. "D", il CAP KD segue la validità della patente D. Pertanto non è necessario riportare sullo stesso la data di scadenza perché è la medesima della patente posseduta, né emettere il duplicato.
2. Certificati di abilitazione professionale KA e KB.
Per i CAP KA e KB posseduti da titolari di patenti superiori (B+E, C, C+E, D e D+E) vale quanto sopra esposto al precedente punto 1.
Per i CAP KA e KB, posseduti da titolari di patenti di cat. A e B, poiché la loro durata di validità (5 anni) è minore di quella delle patenti (10 anni) e i requisiti psico-fisici prescritti per il loro conseguimento e la loro conferma sono diversi da quelli delle patenti, all'atto della conferma di validità si deve emettere il duplicato riportando sullo stesso la nuova data di scadenza.
Al fine di agevolare l'utente, cioè di confermare se possibile ogni 10 anni (od ogni 5 anni al superamento del cinquantesimo anno di età) contemporaneamente patente e CAP, si è disposto che, qualora il CAP scada di validità dopo la patente, all'atto della conferma della patente si debba confermare sia la patente, con nuova validità di 10 anni (o 5 anni), sia il CAP tramite certificato medico attestante i requisiti prescritti per il CAP.
I CAP KA e KB, sia quelli conseguiti anteriormente al 31 dicembre 1992 e quindi già scaduti di validità il 31 dicembre 1997, sia quelli conseguiti dopo il 31 dicembre 1992 e con scadenza di validità anteriore a quella della patente, devono essere confermati di validità indipendentemente dalla patente. In questo caso l'utente può, a richiesta, con il medesimo certificato medico, confermare anche la validità della patente.