Circ. Min. trasporti 29 dicembre 1997, n. 143/97 - Rinnovo dei certificati di abilitazione professionale.

L'art. 2, comma 4, del D.L. 25 novembre 1995, n. 501 (convertito, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1996, n. 11) ha stabilito la proroga di validità al 31 dicembre 1997 dei certificati di abilitazione professionale, prevedendo altresì che gli stessi debbano essere rinnovati contestualmente alla scadenza di validità della relativa patente di guida.

Successivamente, con la legge finanziaria per il 1998 è stato modificato l'art. 126 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), prevedendo che l'accertamento dei requisiti psicofisici per il rinnovo dei CAP deve essere effettuato ogni cinque anni (in luogo dei due previsti precedentemente) e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida.

In relazione a tale modifica normativa, si precisa quanto segue:

1) i CAP KD hanno validità limitata alla stessa data di scadenza della patente di guida e saranno rinnovati contestualmente alla stessa.

Tenuto conto che per i CAP KD tempi e requisiti di validità coincidono con quelli delle relative patenti, ne deriva che per essi l'accertamento dei requisiti per il loro rinnovo è stato in effetti già verificato al momento della effettuazione dei controlli per la conferma di validità delle relative patenti D. Quindi, in tali casi, i CAP KD devono intendersi anch'essi confermati di validità e null'altro è richiesto. Pertanto nessuna ulteriore incombenza graverà sugli interessati e nessuna annotazione dovrà essere posta sul CAP da parte dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C., in quanto la constatazione del rinnovo della patente implica automaticamente che anche il relativo CAP è stato rinnovato.

Naturalmente, quanto sopra espresso, si riferisce anche ai CAP di tipo KA e KB, se legati a patente di guida di categoria C o D.

È appena il caso di far notare che il problema del rinnovo del CAP di tipo KC di fatto non si pone più con la nuova normativa che, come detto, prolunga a 5 anni la durata dei CAP. Infatti il KC è rilasciato a chi ha compiuto almeno 18 anni e 6 mesi per poter condurre veicoli sopra i 75 q.li e la sua utilizzazione è limitata fino ai 21 anni in quanto dopo tale età è possibile condurre i veicoli in questione con la sola patente C.

2) Per quanto riguarda i CAP KA e KB aventi - rispetto alle relative patenti A e B - termini di validità di 5 anni invece che di 10 anni, nonché requisiti psicofisici più severi, l'obbligo dell'accertamento sanitario ricorre in ogni caso in cui il CAP sia stato conseguito da più di 5 anni rispetto al 31 dicembre 1997 e cioè anteriormente al 31 dicembre 1992. Nel caso in cui detto CAP sia stato conseguito dopo tale ultima data, esso potrà essere rinnovato allo scadere dei 5 anni dal suo conseguimento e, comunque, in occasione della conferma di validità della patente di guida.

In altri termini, nel caso in cui il CAP sia stato conseguito successivamente al 31 dicembre 1992, esso deve essere rinnovato allo scadere dei 5 anni dal suo conseguimento e, in tale evenienza il suo titolare potrà procedere contestualmente al rinnovo, ancorché anticipato, della patente di guida.

Ove, invece, la scadenza di validità della patente cada anteriormente alla scadenza del CAP, deve procedersi sia al rinnovo del CAP che al rinnovo di validità della patente di guida; in tale eventualità l'esame medico sarà effettuato valutando i requisiti prescritti per il possesso delle categorie superiori (o del CAP) in modo che, contestualmente, possano essere rinnovati sia la patente (A e B) che il relativo CAP.

Occorrerà in ogni caso acquisire agli atti, oltre alla documentazione di rito ed alle attestazioni di versamento prescritte, una copia del certificato medico rilasciato al conducente in occasione del rinnovo della patente di guida. Detta copia verrà prima confrontata con l'originale, che deve essere esibito per verificarne la veridicità.