Legislazione complementare <a ="http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.168.htm">Art. 168

Sommario:

Circ. Min. trasporti, 22 dicembre 1997, n. 138/97 - Veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi.

Circ. Min. trasporti 3 giugno 1998, n. 48/98 - Trasporto su strada di materie pericolose. Accordi in deroga alle disposizioni dell'ADR.

Circ. Min. trasporti 13 ottobre 2000, n. A24/2000/MOT - Corsi di formazione professionale per il conseguimento dei certificati CFP/ADR. Schede dei questionari aggiornati all'ADR vigente. Circ. Min. infrastrutture e trasporti 03 maggio 2005, n. 400/MOT1 - Accordo ADR "Trasporto di merci pericolose". Adozione degli Accordi Multilaterale M163 ed M165.

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L. 31-12-1962 n. 1860 - Impiego pacifico dell'energia nucleare. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1963, n. 27).

Omissis…

5. Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea01.dll?#6#6">(3).

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(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Gazz. Uff. 9 maggio 1966, n. 112). Vedi, anche, nota 2 all'art. 3.

 

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

 

 

D.M. 4 settembre 1996 - Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea01.dll?#1up#1up">(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1996, n. 282, S.O.)

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Il presente decreto, ad eccezione degli allegati A e B, è stato abrogato dall'art. 7, D.M. 3 maggio 2001, .

 1. Campo di applicazione. (1)

2. Definizioni. (1)

3. Disposizioni generali. (1)

4. Restrizioni. (1)

5. Esenzioni. (1)

6. Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte della Unione europea. (1)

7. Disposizioni finali. (1)

_______________

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, D.M. 3 maggio 2001.

 

Allegato A

Allegato A: Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione «parte contraente» è sostituita da «Stato membro».

Allegato B

Allegato B: Disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione «parte contraente» è sostituita da «Stato membro».

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Gli allegati A e B da ultimo sostituiti dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1).

V. anche le seguenti circolari:

 

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

D.M. 15 maggio 1997 - Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE.  (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 128, S.O. )

[Ogni riferimento alla «Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra, deve essere sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre». (art. 1, comma 1, D.M. 10 giugno 2004)]

1. Definizioni.

1. La definizione di «allegati A e B» contenuta nell'art. 2 del decreto 4 settembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione risulta modificata come di seguito indicato:

«allegati A e B»: gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva, (che formano parte integrante del presente decreto) comprendono rispettivamente:

a) allegato A: comprende le disposizioni dei marginali da 2000 a 3999 dell'allegato A dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997;

b) allegato B: comprende le disposizioni dei marginali da 10.000 a 270.000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. I testi dei sopracitati allegati A e B, sono costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (pubblicato in allegato al decreto ministeriale 4 settembre 1996) e dal testo di modifica relativo all'anno 1997 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

2. Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

1. A seguito della abrogazione della direttiva 89/684/CEE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571, concernente il regolamento di attuazione della sopracitata direttiva 89/684/CEE riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

2. Le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada sono contenute nella appendice B4 (marginali da 240.100 a 240.500) dell'allegato B definito al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni  (1)

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<A ="file:///I:/codice2005/De%20Agostini%20Professionale%20S_p_A_%20-%20FulShow%20-%20Win32%20App.htm#4up">(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

 

3. Caratteristiche del certificato di formazione professionale da rilasciare ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

1. Il certificato di formazione professionale da rilasciare dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada, in conformità alle disposizioni del precedente art. 2, comma 2, è conforme a quanto previsto negli allegati A e B del D.M. 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni ed integrazioni (2).

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<A ="file:///I:/codice2005/De%20Agostini%20Professionale%20S_p_A_%20-%20FulShow%20-%20Win32%20App.htm#5up">(2) Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

 

4. Corsi di formazione professionale ed esami ex art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.

1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati a tal fine da apposita commissione istituita presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, come da successivo art. 5 (4).

2. Dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore del trasporto delle merci pericolose da almeno cinque anni ovvero da almeno tre anni se in possesso del certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose, relativo alla modalità stradale, ai sensi del <a ="../DECRETI/D40_00.HTM">decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli (4)

3. L'istanza per l'accreditamento, di cui al precedente comma 1, deve essere redatta secondo lo schema dell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'esame, al termine dei corsi di formazione, deve essere sostenuto davanti ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ed alla presenza di un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di un rappresentante dei docenti (4)

5. La vigilanza sulla attività di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto rientra nella competenza della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (4)

5-bis. Il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine dell'esame di idoneità, all'allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo (4).

5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea (4)

5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea (4)

5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea (4)

5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (4)

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(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

5. Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti ex art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.

1. È istituita presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4 (1)

«2.  La commissione e' composta da un dirigente del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti con funzione di presidente, da cinque funzionari   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti appartenenti  all'area  di  inquadramento  non inferiore a C3 e da un funzionario  del  Ministero  dell'interno  appartenente  all'area  di inquadramento  non  inferiore  a  C3,  nonche'  da sei rappresentanti designati  rispettivamente dalla Confindustria, dalla Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA.   Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate  ad un funzionario del Dipartimento trasporti terrestri.(1).

2. La commissione è composta da un dirigente della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)

3. E'  ammessa  la  designazione  di  presidente, membri e segretario supplenti.(1).

4. Il  presidente,  i  membri ed il segretario della commissione sono nominati  con  provvedimento  del  capo  Dipartimento per i trasporti terrestri.(1).

5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi legalmente costituiti:

a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi <a ="../codice%20articoli/Art.123.htm">dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose;

c) istituti di formazione o società di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose(1).

6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 aprile 2005<A ="file:///I:/codice2005/dea01.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1742645632&KEY=01LX0000064395+o+01LX0000064529+o+01LX0000064537+o+01LX0000064583+o+01LX0000064584&">.

6. Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale.

1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore fino alla data di scadenza di validità.

2. I conducenti che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3b), del decreto ministeriale n. 571 del 1992, presentano la documentazione ivi prescritta per il rinnovo di validità, ottengono il certificato di formazione previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992 se la data di scadenza è anteriore al 1° luglio 1997, ovvero ottengono il certificato di formazione previsto dal presente decreto ministeriale se la data di scadenza è posteriore al 30 giugno 1997.

3. I conducenti che hanno iniziato il corso di formazione per aggiornamento prima del 1° luglio 1997, sostengono l'esame relativo con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 ed, in caso di esito favorevole: se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

4. I conducenti che hanno iniziato i corsi di formazione professionale per primo rilascio anteriormente al 1° luglio 1997, sostengono l'esame con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 e, in caso di esito favorevole: se la data di esame è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato di formazione professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di esame è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

5. A partire dal 1° luglio 1997 tutti i certificati rilasciati o rinnovati prima di tale data vengono sostituiti a domanda con i corrispondenti certificati di cui al presente decreto, aventi la medesima validità.

7. Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.

1. Gli enti ed organizzazioni accreditati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, domanda di convalida dell'accreditamento conforme all'allegato 2 al presente decreto.

8. Disposizioni finali.

1. I testi per l'esame scritto al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del presente decreto sono predisposti a cura della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)

2. Le disposizioni applicative per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

Allegato 1

Allegato soppresso dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

Allegato 2

(Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.)

 

(Istanza in bollo)

  Al Ministero dei Trasporti 
  e della Navigazione 
  Direzione Centrale IV 
  Div. 49 
  Roma 
 
(In caso di primo rilascio) 
 
Lo scrivente, in qualità di    chiede, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 maggio 1997 
 
di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui  
 
all'art. 2 del suddetto D.M. 
 
(In caso di conferma) 
 
Lo scrivente, in qualità di    chiede, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 15 maggio 1997 
         
la conferma dell'accreditamento rilasciato con nota D.G. MCTC    prot.    /4915/9 
     
in data    al fine di poter continuare l'effettuazione dei corsi di formazione 
 
professionale secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del suddetto D.M. 
 
Lo scrivente a tal fine si impegna: 
  1) a fornire in allegato la documentazione prevista all'art. 4, comma 2, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Commissione di cui all'art. 4 già citato. 
  2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni contenute nell'appendice B4 dell'allegato B alla direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni. 
  3) a notificare per iscritto, all'Ufficio Provinciale MCTC competente per territorio, relativamente alla sede dell'Ente od Organizzazione, quanto segue (per ciascun corso): 
 a) sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche con esatta indicazione della tipologia del corso; 
  b) informazioni sui locali dove si intende svolgere i corsi stessi - sia per le lezioni teoriche come per le esercitazioni pratiche - (situati nell'ambito della provincia dell'Ufficio Provinciale MCTC competente come sopra definito) precisandone la forma di possesso; 
  c) il programma di formazione dettagliato, con precisazione delle materie insegnate, il piano di svolgimento, e metodi di insegnamento previsti; 
  d) numero di partecipanti e rispettivo elenco nominativi (eventualmente integrati fino alla data di inizio corso) 
  e) data ed inizio del corso; 
  f) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefono); 
  4) a consentire il libero accesso ai funzionari MCTC all'uopo incaricati nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso; 
  5) a richiedere l'effettuazione degli esami di idoneità compatibilmente con le esigenze del servizio del predetto Ufficio MCTC allegando l'elenco dei partecipanti al corso che, a giudizio del responsabile del corso stesso sono ritenuti idonei a sostenere l'esame, sia per il profitto dimostrato sia per la frequenza minima in ore, in ogni caso non inferiore ai limiti minimi previsti dall'art. 2 del decreto 
  ministeriale n.    del 15 maggio 1997; 
   
  6) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza da esibire all'atto dell'esame; 
  7) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti. 
 
 
Data, 
 
 
Firma (autenticata) 

Allegati A e B(1)

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(1) Gli allegati sono consultabili nella Dir. 96/86/CE. Con riferimento agli allegati del presente decreto, il D.M. 22 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 58) ha provveduto al riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti e costruiti i recipienti in pressione in materiale composito. Si riporta di seguito la dir. 94/55/CE modificata dalla dir. 96/86/CE.

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

Dir. 94/55/CE del 21 novembre 1994  - Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319. Entrata in vigore l'1 gennaio 1995).

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C del trattato,

(1) considerando che, nel corso degli anni, il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci pericolose è aumentato in misura significativa, con il conseguente aumento dei rischi in caso di incidenti;

(2) considerando che tutti gli Stati membri, ad esclusione dell'Irlanda, sono parti contraenti dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), il cui campo d'applicazione geografico si estende al di là del territorio comunitario, che definisce norme uniformi per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada; che è pertanto auspicabile che l'ambito di applicazione di tali norme sia esteso al trasporto interno nazionale al fine di armonizzare le condizioni relative al trasporto stradale delle merci pericolose all'interno della Comunità;

(3) considerando che manca una legislazione comunitaria comprendente tutte le misure da attuare ai fini della sicurezza del trasporto di merci pericolose e che le disposizioni nazionali pertinenti variano da uno Stato membro all'altro; che tali divergenze costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto, nonché alla libera circolazione di veicoli e attrezzature di trasporto; che per superare questo ostacolo devono essere messe in atto condizioni uniformi applicabili a tutto il trasporto intracomunitario;

(4) considerando che un'azione di questo tipo deve essere realizzata a livello comunitario per garantire la coerenza con la legislazione comunitaria in altri settori, raggiungere un grado sufficiente di armonizzazione per agevolare la libera circolazione delle merci e dei servizi e assicurare un livello elevato di sicurezza per le operazioni di trasporto sul piano nazionale e internazionale;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'impegno preso dalla Commissione e dai suoi Stati membri, a titolo degli obiettivi fissati al capitolo 19 del piano d'azione 21 della conferenza della CNUED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di sforzarsi d'armonizzare per l'avvenire i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose;

(6) considerando che manca una legislazione comunitaria specifica per disciplinare le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, che sono oggetto delle direttive del Consiglio 90/219/CEE, 90/220/CEE e 90/679/CEE;

(7) considerando che le disposizioni della presente direttiva prendono in considerazione altre politiche nei settori della sicurezza dei lavoratori, della costruzione di veicoli e della tutela dell'ambiente;

(8) considerando che gli Stati membri conservano la facoltà di disciplinare i trasporti di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati nella presente direttiva, indipendentemente dall'immatricolazione;

(9) considerando che gli Stati membri devono poter applicare alla circolazione stradale nel loro territorio regole specifiche per il trasporto di merci pericolose;

(10) considerando che gli Stati membri devono potere mantenere i requisiti di garanzia di qualità relativi a taluni trasporti nazionali finché la Commissione non abbia presentato al Consiglio una relazione a tale riguardo;

(11) considerando che l'accordo ADR autorizza la conclusione di accordi in deroga all'accordo stesso e che il numero elevato di accordi bilaterali negoziati tra gli Stati membri ostacola la libera prestazione dei servizi di trasporto delle merci pericolose; che l'introduzione delle necessarie disposizioni negli allegati alla presente direttiva dovrebbe eliminare la necessità di tali deroghe; considerando l'esigenza di concedere un periodo di transizione nel corso del quale gli accordi in vigore possono essere ancora applicati dagli Stati membri;

(12) considerando che è necessario recepire nel diritto comunitario le disposizioni ADR segnatamente le norme tecniche per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose; che occorre prevedere, in questo contesto, periodi transitori per contemplare alcune disposizioni nazionali specifiche in vigore riguardo ai requisiti di costruzione dei veicoli immatricolati nel territorio nazionale;

(13) considerando che le procedure informative esistenti nel campo delle proposte legislative nazionali in materia saranno utilizzate al fine di accrescere la trasparenza per tutti gli operatori economici;

(14) considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di mettere in atto norme conformi alle raccomandazioni multimodali delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose a livello nazionale fino a quando l'accordo ADR non sarà armonizzato rispetto a tali norme, per agevolare il trasporto intermodale delle merci pericolose;

(15) considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di disciplinare o di vietare il trasporto di alcune merci pericolose sul loro territorio, ma unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza del trasporto medesimo; che, in tale contesto, gli Stati membri possono riservarsi il diritto d'imporre, per taluni trasporti di materie molto pericolose, l'utilizzazione delle ferrovie o delle vie navigabili, oppure mantenere imballaggi specifici per talune materie molto pericolose;

(16) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare norme più rigorose o meno rigorose per quanto riguarda determinate operazioni di trasporto effettuate sul loro territorio con veicoli ivi immatricolati;

(17) considerando che nell'armonizzazione delle condizioni è importante tener conto delle specifiche situazioni nazionali e che pertanto la presente direttiva deve essere sufficientemente flessibile nell'offrire agli Stati membri la possibilità di talune deroghe; che non si deve ostacolare l'applicazione dei nuovi sviluppi tecnologici e industriali e che occorre a tal fine contemplare deroghe provvisorie;

(18) considerando che i veicoli immatricolati nei Paesi terzi devono essere autorizzati a svolgere operazioni di trasporto internazionale sul territorio degli Stati membri, purché siano conformi alle disposizioni dell'accordo ADR;

(19) considerando che deve essere possibile adeguare rapidamente la presente direttiva al progresso tecnico, al fine di prendere in considerazione le nuove disposizioni fissate nell'accordo ADR, nonché stabilire l'applicazione e l'attuazione delle misure d'urgenza in caso di incidenti o di inconvenienti; che occorre, a tal fine, istituire un Comitato ed una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di tale Comitato;

(20) considerando che gli allegati della presente direttiva contengono disposizioni in materia di formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada e che pertanto la <a ="dea://dea.loc/dea07.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1742649978&KEY=07LX0000001702&">direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, deve essere abrogata,

ha adottato la presente direttiva:

Capitolo I - Campo di applicazione, definizioni e disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri. Essa non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle forze armate.

2. Tuttavia quanto disposto nella presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri, fatta salva la normativa comunitaria, di stabilire requisiti per quanto concerne:

a) il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose effettuato nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva,

b) le norme di circolazione specifiche al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose,

c) la garanzia della qualità delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.

L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso.

Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

Entro due anni dall'entrata in vigore della norma europea relativa alla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa degli aspetti di sicurezza disciplinati dalla presente lettera, corredata di una proposta adeguata per quanto riguarda la sua proroga o abrogazione(1).

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(1) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

 Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- "ADR", l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche;

- "veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km l'ora, con i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

- "merci pericolose", le materie e i prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni, dagli allegati A e B della presente direttiva;

- "trasporto", qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico nel territorio degli Stati membri, comprese le attività di carico e scarico contemplate negli allegati A e B della presente direttiva, fatto salvo il regime previsto dalle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la responsabilità derivante da queste operazioni.

Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso sono escluse dalla presente definizione.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli allegati A e B della presente direttiva.

2. Ferme restando le altre disposizioni della presente direttiva, il trasporto delle altre merci pericolose elencate nell'allegato A è autorizzato fatte salve le condizioni fissate negli allegati A e B, in particolare per quanto riguarda:

a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione e

b) la costruzione, le attrezzature e il funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.

Capitolo II  - Deroghe, restrizioni ed esenzioni

Articolo 4

Ai fini delle operazioni di trasporto effettuate sul piano nazionale unicamente da veicoli immatricolati sul suo territorio, ciascuno Stato membro può mantenere in vigore le disposizioni della legislazione nazionale sul trasporto di merci pericolose su strada che siano conformi alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, in attesa che gli allegati A e B della presente direttiva siano adeguati a dette raccomandazioni. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, gli Stati membri conservano la facoltà di disciplinare o di vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul loro territorio.

2. Le eventuali disposizioni istituite dagli Stati membri in merito alle attività dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul loro territorio e autorizzate dalla disposizione speciale di cui al punto 2 dell'allegato C devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale e internazionale e non devono creare alcuna discriminazione(1).

3. a) I singoli Stati membri possono applicare disposizioni più rigorose riguardo al trasporto effettuato da veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.

b) Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali specifiche concernenti il baricentro dei veicoli cisterna immatricolati sul loro territorio fino all'eventuale modifica della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001 per i veicoli cisterna che rientrano nella disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C, conformemente alla versione emendata dell'ADR applicabile dal 1° luglio 2001 e non oltre il 30 giugno 2005 per gli altri veicoli cisterna(2).

c) Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al disotto di - 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione del materiale per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose su strada effettuato nel loro territorio, fino all'inserimento negli allegati di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche(3).

4. Qualora uno Stato membro ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si sono rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, esso notifica alla Commissione, nella fase del progetto, le misure che intende adottare. La Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 9, decide se è opportuno autorizzare l'attuazione delle misure in questione e ne determina la durata.

5. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:

- il trasporto di materie della classe 1.1;

- il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2;

- il trasporto di materie contenenti diossina o furano;

- o il trasporto in cisterne o contenitori di oltre 3 000 litri di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurano in una lettera b) o c) di tali classi.

Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:

- il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada quando sia possibile effettuarli per ferrovia o via navigabile;

- l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;

- o qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.

Queste disposizioni non possono essere ampliate o rese più rigorose. Gi Stati membri comunicano le disposizioni nazionali alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

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(1) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono consentire che le merci pericolose classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo siano ammesse al trasporto su strada sul loro territorio, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implichi un viaggio marittimo o aereo.

2. Le disposizioni fornite negli allegati A e B in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio di un singolo Stato membro. Per le suddette operazioni gli Stati membri possono autorizzare l'uso di lingue diverse da quelle contemplate dagli allegati.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, nel loro territorio, l'utilizzazione di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, ma che siano stati costruiti secondo i requisiti fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9(1).

4. I singoli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni della legislazione nazionale vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione ai sensi del marginale 4 dell'allegato C e delle cisterne di recente costruzione che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante delle disposizioni della presente direttiva, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni(1).

Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo comma e la data ultima alla quale la presente direttiva è loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9(2) .

5. Ciascuno Stato membro può mantenere disposizioni nazionali diverse da quelle previste negli allegati A e B in materia di temperatura di riferimento per il trasporto nel territorio nazionale di gas liquefatti o di miscele di gas liquefatti, fino all'inserimento nelle norme europee di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche designate e fino all'inserimento di un riferimento a dette norme negli allegati A e B.

6. Anteriormente al 1° gennaio 1997, i singoli Stati membri possono autorizzare, per il trasporto nel loro territorio, l'impiego di imballaggi costruiti e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purché l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le opportune prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purché tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza pertinenti (ivi compresi, ove richiesto, controlli e ispezioni), secondo il seguente schema: grandi contenitori metallici di rinfuse intermedie e fusti di metallo, che superano i 50 litri di capacità, per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione; altri imballaggi metallici e in materie plastiche per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998, sebbene per gli imballaggi in materie plastiche che non superano i venti litri di capacità tale data possa essere prorogata fino al 30 giugno 2001 al più tardi(2).

7. I singoli Stati membri possono consentire, fino al 31 dicembre 1998, il trasporto nel loro territorio di talune merci pericolose imballate anteriormente al 1° gennaio 1997 a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile anteriormente al 1° gennaio 1997.

8. I singoli Stati membri possono mantenere, per le operazioni di trasporto effettuate nel loro territorio da veicoli immatricolati nello stesso, la normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 riguardo all'indicazione di un codice di azione di emergenza invece del numero di identificazione del pericolo previsto all'allegato B.

9. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B della presente direttiva gli Stati membri possono applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati per il trasporto nel loro territorio di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B della presente direttiva gli Stati membri possono applicare disposizioni diverse da quelle fissate negli allegati per i trasporti di carattere locale nel loro territorio.

Le deroghe di cui al primo e secondo comma sono applicate indiscriminatamente.

Fatto salvo quanto sopra, gli Stati membri possono, previa notifica alla Commissione, adottare in qualunque momento disposizioni simili a quelle adottate da altri Stati membri, in base al presente paragrafo.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni contemplate al presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali deroghe(1).

10. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, gli Stati membri possono concedere deroghe temporanee agli allegati A e B, al fine di poter procedere, nel loro territorio, alle verifiche necessarie nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria. La Commissione ne è informata ed informa a sua volta gli altri Stati membri.

Le deroghe temporanee, convenute tra le autorità competenti degli Stati membri in base alle disposizioni speciali di cui al punto 5 dell'allegato C devono concretarsi in un accordo multilaterale proposto alle autorità competenti di tutti gli Stati membri dall'autorità che prende l'iniziativa dell'accordo. La Commissione ne è informata (2) .

Le deroghe di cui al primo e al secondo comma devono applicarsi senza discriminazioni in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento dello speditore, del trasportatore o del destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili.

11. Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni valide soltanto sul loro territorio per operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietate dagli allegati A e B o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo(2).

12. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi in vigore con altri Stati membri, autorizzati dall'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminazioni in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento dello speditore, del trasportatore o del destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata dalle disposizioni speciali di cui al paragrafo 5 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del paragrafo 10(2).

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<a ="#8up">(1) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

 

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/886/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei Paesi terzi sono autorizzati ad effettuare operazioni di trasporto internazionale di merci pericolose all'interno della Comunità, purché tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.

Capitolo III  - Disposizioni finali

Articolo 8

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati A, B e C al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della presente direttiva, per tenere conto di modifiche agli allegati dell'accordo ADR, sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9(1).

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(1)Testo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

Articolo 9(1)  

1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/61/CE.

 

 Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

1. La direttiva 89/684/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. I certificati provvisori rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva per il trasporto nazionale sono validi fino al 31 dicembre 1996. I certificati rilasciati ai sensi all'articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva possono continuare ad essere utilizzati per la durata del periodo di validità, ma non oltre il 1° luglio 1997 per le merci pericolose trasportate in cisterne e per gli esplosivi e non oltre il 1° gennaio 2000 per altre merci pericolose.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1994.

Allegato A(1)

Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato A all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.

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(1) Il presente allegato è stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 ottobre 1996, n. L 275.

Allegato inizialmente modificato dall'articolo 1 della direttiva 96/86/CE. Questa stessa direttiva aveva preannunciato la pubblicazione delle modifiche all'allegato A nelle varie lingue ufficiali della Comunità; tale pubblicazione è avvenuta nella G.U.C.E. 15 settembre 1997, n. L 251. Successivamente modificato dall'articolo 1 della direttiva 1999/47/CE quindi sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/7/CE. Questa stessa direttiva aveva preannunciato la pubblicazione delle modifiche all'allegato A nelle varie lingue ufficiali della Comunità; tale pubblicazione è avvenuta nella G.U.U.E. 26 gennaio 2004, n. L 18. Successivamente, il presente allegato è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/28/CE e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/111/CE.

 

 Allegato B(1)

Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato B all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.

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(1) Il presente allegato è stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 ottobre 1996, n. L 275.

Allegato inizialmente modificato dall'articolo 1 della direttiva 96/86/CE. Questa stessa direttiva aveva preannunciato la pubblicazione delle modifiche all'allegato B nelle varie lingue ufficiali della Comunità; tale pubblicazione è avvenuta nella G.U.C.E. 15 settembre 1997, n. L 251. Successivamente modificato dall'articolo 1 della direttiva 1999/47/CE quindi sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/7/CE. Questa stessa direttiva aveva preannunciato la pubblicazione delle modifiche all'allegato B nelle varie lingue ufficiali della Comunità; tale pubblicazione è avvenuta nella G.U.U.E. 26 gennaio 2004, n. L 18. Il presente allegato è stato rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 2001, n. L 240, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/28/CE e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/111/CE.

 Allegato C(1)

Disposizioni particolari relative ad alcuni articoli della presente direttiva

1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:

i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unità di trasporto:

- 1.000 kg per la divisione 1.1, o

- 3.000 kg per la divisione 1.2, o

- 5.000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;

ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità totale di oltre 3.000 litri delle seguenti materie:

- materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC,

- materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative (escluso lo zero);

iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive): colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).

2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 2, è il capitolo 1.9 dell'allegato A(2).

3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), è il marginale 211128 dell'allegato B.

4. La disposizione particolare applicabile all'articolo 6, paragrafo 4, è costituito dalle definizioni di "bombola", "tubo", "fusto a pressione", "contenitore criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla sezione 1.2.1 dell'allegato A(2).

5. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 6, paragrafi 10 e 12, sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A(2).

 

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(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'allegato alla <a ="dea://dea.loc/dea07.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1742649978&KEY=07LX0000017446&">direttiva 2000/61/CE.

(2) Punto così modificato dall'allegato della <a ="dea://dea.loc/dea07.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1742649978&KEY=07LX0000022322&">direttiva 2003/28/CE.

<a ="../circolari/legislazione_complementare_art168.htm">V.  anche le circolari:

Circ. 6 giugno 1997, n. D.G. 56/1997; Circ. 7 luglio 1997, n. 75; Circ. 23 aprile 1998, n. 38/98; Circ. 5 giugno 1998, n. 50/98; Circ. 10 settembre 1998, n. 84/98; Circ. 10 marzo 2000, n. 550/4915/9; Circ. 4 marzo 2002, n. 916/MOT2/F/2002.

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

Circ. Ministero dei trasporti e della navigazione 16 dicembre 1996, n. 162/96 - Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del D.M. 4 settembre 1996) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada.

V. anche la circolare Ministero dei trasporti e della navigazione. 4 aprile 1997, n. 31/97,

 

1. Premesse

Le fonti giuridiche che disciplinano il trasporto in oggetto sono le seguenti:

(a) l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, prescrive testualmente all'ultimo comma che «Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto di dette materie deve essere effettuato nella osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione per i trasporti terrestri, aerei e marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, che risultano applicabili».

Detto art. 5 viene espressamente richiamato dal comma 5 <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.168.htm">dell'art. 168 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche).

(b) La normativa tecnica di sicurezza applicabile in campo internazionale al trasporto su strada di materie radioattive è quella relativa alla classe 7 contenuta negli allegati A e B all'Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR), di cui alla legge di ratifica 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni.

(c) Ai sensi dell'art. 168, comma 1, del nuovo codice della strada, ai fini del trasporto nazionale su strada, sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati di cui al precedente punto (b).

(d) Con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 - concernente l'attuazione delle direttive Dir. 80/836/Euratom, Dir. 84/467/Euratom, Dir. 84/466/Euratom, Dir. 89/618/Euratom, Dir. 90/641/Euratom e Dir. 92/3/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti - è stato abrogato il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 citato al punto (a), ed è stato precisato che i riferimenti al predetto D.P.R. contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del D.Lgs. n. 230 del 1995 di cui trattasi.

Al trasporto di materie radioattive in questione si applicano pertanto le specifiche norme in materia di radiazioni ionizzanti emanate con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(e) La direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada, trasposta e recepita in norma nazionale con il D.M. 4 settembre 1996 (S.O. n. 211 alla Gazz. Uff. 2 dicembre 1996).

 

2. Prescrizioni tecniche di sicurezza e disposizioni applicative

2.1. Tutto quanto precede, premesso e considerato, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (vedere il precedente punto 1 (a), modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, ferme restando le altre disposizioni applicabili previste dai nuovo codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione, le prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti il trasporto su strada delle materie radioattive sono quelle relative alla classe 7 contenute negli allegati A e B di cui al citato D.M. 4 settembre 1996.

2.2. Nell'allegato alla presente circolare, che ne costituisce parte integrante, sono contenute le disposizioni applicative - emanate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 settembre 1996 - ritenute necessarie per dare attuazione alle prescrizioni tecniche di sicurezza in precedenza individuate relative al trasporto di materie radioattive su strada.

2.3. La presente circolare viene emanata, sentito il parere dell'A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), segnatamente ai fini della definizione delle disposizioni applicative necessarie per il soddisfacimento degli specifici aspetti di protezione sanitaria (Parte II dell'allegato alla presente circolare) previsti dal citato D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995.

2.4. Si precisa inoltre che le disposizioni emanate con la presente circolare dovranno essere obbligatoriamente osservate a partire dal 1° gennaio 1997, giusto quanto disposto dal D.M. 4 settembre 1996; fino a tale data è facoltativo mantenere il rispetto della normativa vigente ovvero adottare le disposizioni di cui alla presente circolare.

Per quanto riguarda i veicoli già autorizzati al trasporto di materie radioattive alla data della presente circolare, l'idoneità o meno dei veicoli stessi (con il relativo aggiornamento della carta di circolazione) potrà essere verificata, al fine di consentire lo scaglionamento temporale degli accertamenti, in occasione delle visite periodiche prescritte per i veicoli relative all'anno 1997.

Fino a tale visita periodica è consentito l'utilizzo dei veicoli già autorizzati con la precedente normativa.

3. Controlli e inadempienze

3.1. I controlli sull'applicazione delle presenti prescrizioni e disposizioni applicative rientrano nella competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione e dell'A.N.P.A., nonché delle altre Amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3.2. Le inadempienze alle prescrizioni e disposizioni applicative di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.4 sono sanzionabili ai sensi dell'art. 168 del nuovo codice della strada. Le violazioni alle prescrizioni e disposizioni applicative di cui al precedente punto 2.3 sono sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

4. Deroghe

Deroghe alle prescrizioni e disposizioni applicative del presente allegato possono essere concesse, ai sensi del marginale 10013 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996, a tutela della vita umana, in situazioni di emergenza, dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1, parte 1ª, del sopra citato allegato.

La presente circolare aggiorna e sostituisce le disposizioni emanate con la circolare n. 8 del 1 febbraio 1965 e circolare n. 58 del 8 maggio 1965, circolare n. 435/5481 del 1° giugno 1978, circolare n. 605/5867/1 del 15 maggio 1985, circolare n. 643/4967/4 del 16 ottobre 1989.

Allegato

Disposizioni applicative necessarie per dare attuazione alle prescrizioni di sicurezza relative al trasporto di materie radioattive su strada

Parte prima

Trasporto su strada di materie radioattive e fissili speciali

1. Generalità

1.1 Definizioni

Ai fini della applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni che seguono nonché quelle citate nell'allegato A del D.M. 4 settembre 1996.

1.1.1 Autorità competenti

Per Autorità competenti si intendono, nell'ambito delle rispettive competenze:

- Ministero industria, commercio e artigianato, Direzione generale fonti energia e industria di base;

- Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio;

e, inoltre, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per quanto concerne le spedizioni, e le approvazioni dei modelli di collo e del materiale radioattivo in forma speciale:

- ANPA: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

1.1.2. Allegati "A" e "B"

Gli Allegati A e B al D.M. 4 settembre 1996.

1.1.3. Vettore

Fermo restando quanto stabilito con l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 1704 del 30 dicembre 1965, per vettore si intende ogni persona fisica o giuridica che svolge attività di trasporto di materie radioattive e fissili speciali in nome proprio o per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio ancorché avvalendosi di mezzi altrui (personale, veicoli e strutture) dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità (art. 21 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.)

1.1.4. Attività di trasporto

Per attività di trasporto si intende qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico o aperte al pubblico, comprese le attività di carico e scarico contemplate negli allegati A e B. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso in cui l'eventuale accesso del pubblico debba essere autorizzato e in cui siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza, sono escluse dalla presente definizione.

1.1.5. Mittente (Speditore)

Per speditore si intende ogni persona, fisica o giuridica, che presenta una consegna per il trasporto, direttamente o tramite terzi, ed è indicata come tale nei documenti di trasporto. (Vedere margg. 2002 e 2709 dell'allegato A).

1.1.6. Spedizione

Per spedizione si intende il movimento specifico di una consegna dalla provenienza alla destinazione.

1.1.7. Consegna

Per consegna si intende il trasferimento di ogni collo o colli o carico di materiale radioattivo che si verifica tra speditore vettore e destinatario nel corso del trasporto.

1.1.8. Destinatario

Per destinatario si intende ogni persona, fisica o giuridica che riceve una consegna.

1.1.9. Contenuti radioattivi "Grandi Sorgenti".

I materiali radioattivi i cui requisiti di spedizione sono stati sintetizzati nelle schede di cui al marginale 2704 dell'allegato A vengono considerati grandi sorgenti quando l'attività per collo supera il valore di 300 A1 [1] nel caso di materiale in forma speciale e 300 A2 [1] nel caso di materiale in altre forme.

1.1.10. Garanzia della conformità

Per garanzia della conformità si intende un programma sistematico di provvedimenti applicato dall'autorità competente allo scopo di assicurare che le disposizioni riguardanti il trasporto di materie radioattive su strada siano rispettate.

1.1.11. Garanzia della qualità

Per garanzia della qualità si intende un programma sistematico di controlli e ispezioni, approntato nell'ambito di una organizzazione interessata al trasporto di materie radioattive, allo scopo di assicurare il rispetto nella pratica di tutte le norme di sicurezza previste dalle vigenti regolamentazioni attinenti alla attività di trasporto di materie radioattive.

1.1.12. Attrezzature radioattive come parte integrante dei veicoli

I veicoli che utilizzano materiale radioattivo come parte integrante del mezzo di trasporto, ovvero veicoli classificabili come "laboratorio mobile" aventi a bordo sorgenti radioattive, devono essere riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione sentita l'A.N.P.A., e devono altresì rispettare le eventuali particolari prescrizioni, definite dall'A.N.P.A. medesima ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

__________

[1] Con A1, si intende l'attività massima che può essere trasportata in un collo di tipo A1, quando il materiale radioattivo è sotto forma speciale. Con A2, si intende l'attività massima che può essere trasportata in un collo di tipo A2, quando il materiale radioattivo non è in forma speciale.

2. Disposizioni specifiche per l'attività di trasporto su strada di colli contenenti materie radioattive

2.1. Attività di trasporto su strada

Sul territorio nazionale, il trasporto di materie radioattive e fissili deve essere effettuato da vettori autorizzati giusto quanto prescritto dall'art. 5 della legge n. 1860 del 31 dicembre 1962, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 1704 del 30 dicembre 1965, e come ripreso dall'art. 21 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

2.2. Classificazione del materiale radioattivo

Ogni esigenza di spedizione di uno specifico materiale radioattivo, deve essere approntata verificando la rispondenza del materiale in questione ai requisiti specifici contenuti nelle schede di cui al marginale 2704 dell'allegato A, che comprendono:

- Scheda 1: Quantità limitate di materiale radioattivo in colli esenti;

- Scheda 2: Strumenti o articoli in colli esenti;

- Scheda 3: Articoli fabbricati con uranio naturale, uranio impoverito o torio naturale, come colli esenti;

- Scheda 4: Imballaggi vuoti, come colli esenti;

- Scheda 5: Materiale di debole attività specifica (LSA-I);

- Scheda 6: Materiale di debole attività specifica (LSA-II);

- Scheda 7: Materiale di debole attività specifica (LSA-III);

- Scheda 8: Oggetti contaminati superficialmente (SCO-I e SCO-II);

- Scheda 9: Materiale radioattivo in colli di Tipo A;

- Scheda 10: Materiale radioattivo in colli di Tipo B(U);

- Scheda 11: Materiale radioattivo in colli di Tipo B(M);

- Scheda 12: Materiale fissile;

- Scheda 13: Materiale radioattivo trasportato sotto condizione di accordo speciale;

2.3. Modalità tecniche di trasporto

I trasporti di materiali radioattivi aventi quantità di radioattività superiori a 30 A1 o 30 A2 devono essere effettuati con le modalità previste nei successivi punti 3.2 e 3.3.

2.4. Esenzioni

I materiali radioattivi di cui al paragrafo 2.2 specificati nelle schede da 1 a 4, possono essere trasportati in quantità illimitate per unità di trasporto, alle condizioni indicate nei marginali 10011 e 10012 dell'allegato B.

2.5. Responsabilità

a) Fermo restando quanto disposto in termini di responsabilità civile dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche ed integrazioni, e salvo diverso accordo tra le parti, lo speditore è responsabile di tutte le fasi che precedono la consegna al vettore delle materie radioattive da trasportare.

b) Il vettore è responsabile delle materie radioattive prese in carico, fino alla consegna.

c) Il destinatario è responsabile delle materie radioattive dal momento della consegna delle medesime da parte del vettore.

3. Atti amministrativi di ammissione al trasporto stradale

3.1. Certificazione tecnica di sicurezza per l'effettuazione del trasporto stradale

3.1.1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai fini della effettuazione del trasporto dei colli specificati nelle lettere a) e b) del successivo punto 3.2 rilascia per ciascuna spedizione il certificato tecnico di sicurezza con le relative prescrizioni, tenuto conto di quanto indicato nell'attestato di cui al già citato punto.

3.1.2. Il certificato e l'attestato sopra citati cessano di validità trascorsi 90 giorni dalla data di emissione del certificato; possono tuttavia essere prorogati per uguale periodo dietro motivata richiesta.

3.2. Attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale

3.2.1. La spedizione di colli (per i quali ricorra almeno una delle successive condizioni):

a) che contengano materiale radioattivo "grande sorgente";

b) per i quali debbano prevedersi appropriate procedure di accordo speciale (vedere scheda 13);

c) che contengano materiale fissile in quantità eccedente i limiti specificati nel marginale 3703 dell'allegato A e i cui requisiti di trasporto sono specificati nella scheda 12 del medesimo allegato

deve effettuarsi in accordo alle modalità tecniche di trasporto contenute nell'attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale che dovrà essere rilasciato dall'A.N.P.A.

3.2.2. La documentazione, che dovrà essere fornita dal richiedente, necessaria per il rilascio dell'attestato di sicurezza, è precisata nell'Appendice 1, unitamente ai criteri di valutazione e alle modalità di inoltro della domanda per il rilascio dell'attestato stesso e dell'eventuale certificato tecnico di sicurezza.

3.3. Benestare di sicurezza per il trasporto stradale

Per il trasporto di colli che contengono:

a) materiale radioattivo con attività per radionuclide superiore a 30 A1 o 30 A2 ma non superiore a 300 A1 o 300 A2, a seconda dei casi, rispettivamente materiale in forma speciale o in qualsiasi altra forma fisica,

b) materiale fissile in quantità non eccedente i limiti specificati nel marginale 3703 dell'allegato A ed i cui requisiti di trasporto rientrano nei termini indicati nelle schede da 5 a 11;

L'A.N.P.A. rilascia apposito benestare di sicurezza per il trasporto, sulla base dell'esame della documentazione fornita dal richiedente per la quale si rinvia all'Appendice 2.

3.4. Convalida certificati di approvazione

Con riferimento ai seguenti argomenti:

a) materiale radioattivo sotto forma speciale;

b) colli contenenti materiale fissile;

c) colli di Tipo B, di Tipo B(U), e di Tipo B(M);

d) calcolo dei valori A1 e A2, non tabellati (marg. 3701 dell'allegato A);

per i quali è richiesta una approvazione da parte della Autorità competente del paese di origine, l'A.N.P.A., su richiesta dell'utente, rilascia apposita convalida dei rispettivi certificati di approvazione originali.

 

3.5. Sovraimballaggi

L'utilizzo del sovraimballaggio è ammesso conformemente a quanto stabilito nell'Allegato A.

 

4. Documentazione per le spedizioni

4.1. Documento di trasporto

4.1.1. Ogni collo contenente materiale radioattivo presentato per il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di trasporto di cui al marginale 2002, punti da (3) a (9), e 2709 dell'allegato A.

4.1.2. La descrizione della merce nel documento di trasporto deve essere redatta secondo quanto citato nel "paragrafo 10" di ciascuna scheda riassuntiva di cui al marginale 2704 dell'allegato A.

4.1.3. Più colli uguali caricati sulla stessa unità di trasporto col medesimo mittente e destinatario possono essere accompagnati da un unico documento.

4.2. Allegati al documento di trasporto

Al documento di trasporto devono essere allegati:

a) se trattasi di spedizione soggetta a certificazione, a seconda dei casi, i documenti rispettivamente specificati nei precedenti punti 3.2 e 3.3;

b) il documento contenente le istruzioni da osservare in caso di incidente (vedere marginali 10385 e 71385 dell'allegato B);

c) le istruzioni di sicurezza relative al carico/scarico dei colli, ove siano previste dal certificato di approvazione del modello di collo o quando per particolari caratteristiche dei colli stessi siano state previste dallo speditore;

d) qualora ricorra, copia del certificato di approvazione di cui al punto 3.4 e della relativa convalida rilasciata dall'A.N.P.A. se la suddetta certificazione sia di origine estera.

4.3. Documenti a bordo del veicolo

Oltre ai documenti di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, a bordo del veicolo adibito al trasporto di materie radioattive, devono essere presenti:

a) copia autenticata del decreto autorizzativo interministeriale di cui è titolare il vettore;

b) ultima attestazione del controllo della contaminazione del veicolo.

5. Precauzioni da adottare per il carico, lo scarico e durante il trasporto

5.1. Sistemazione dei colli

5.1.1. I colli contenenti materiali radioattivi devono essere opportunamente ammarati sul vano di carico del veicolo, e la loro sistemazione, sia durante il trasporto, sia nei casi di deposito in transito, deve soddisfare alle prescrizioni di cui ai marginali da 2711 a 2715 dell'allegato A, fermo restando quanto previsto nell'Appendice delle presenti disposizioni per i colli specificati nel precedente punto 3.2.

5.1.2. Il vettore dovrà garantire che il livello di irraggiamento - in corrispondenza delle pareti esterne del veicolo - sia limitato entro valori definiti dagli allegati A e B, nel rispetto delle regole di preparazione e controllo per la spedizione nonché nel rispetto delle prescrizioni previste per i depositi in corso di trasporto.

5.1.3. Per particolari trasporti, quali quelli che richiedono il rilascio dell'attestato di sicurezza di cui al precedente punto 3.2, fermo restando quanto previsto in proposito nell'Appendice 1, di cui al punto 5.1.1. potranno essere emanate specifiche prescrizioni riguardanti l'ammaraggio.

5.2. Sosta

Fermo restando quanto prescritto dalle disposizioni di cui ai marginali 10321 e 71321 dell'allegato B, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) le fermate per esigenze di servizio, dei veicoli trasportanti materiale radioattivo, per quanto possibile, non dovranno essere effettuate vicino a luoghi affollati;

b) durante le fermate per motivi tecnici o di servizio, i veicoli caricati con colli contenenti materiale radioattivo dovranno essere tenuti costantemente sotto il controllo del personale addetto al trasporto; tale controllo può essere assicurato anche tramite l'ausilio di appropriati sistemi di sicurezza motorizzati in modo da rendere non necessaria la presenza a bordo del veicolo degli addetti di cui sopra, ai fini della limitazione delle dosi individuali;

c) nel caso di trasporto di colli appartenenti alle categorie GIALLA II e GIALLA III o delle spedizioni ammesse al trasporto - solo se costituiscono il solo carico del veicolo, ovvero nel caso di trasporti alla rinfusa - qualora il veicolo sia obbligato a sostare, si dovrà provvedere ad apporre dispositivi atti ad impedire l'avvicinamento al veicolo di persone non addette al trasporto;d) qualora, per ragioni di forza maggiore, la sosta dovesse essere prolungata oltre tempi ragionevoli e/o non preventivabili, il personale addetto al trasporto dovrà avvertire il datore di lavoro per le opportune disposizioni; quest'ultimo, solo in caso di trasporti di materiale di cui alle schede da 5 a 13, provvederà a segnalare la sosta con il mezzo di comunicazione più celere, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della zona attraversata o, eventualmente, al più vicino distaccamento di tale Comando, per l'intervento di competenza;

e) dovrà evitarsi la sosta di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo in prossimità di altri veicoli trasportanti altre merci pericolose oggetto di divieto di carico in comune con materiale radioattivo.

5.3. Convogli

Quando i veicoli che trasportano materiale radioattivo delle schede da 8 a 13 circolano in convoglio, dovrà essere mantenuta tra le varie unità di trasporto una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni, e comunque una distanza non inferiore a 50 metri.

5.4. Incidenti

5.4.1. Qualora, nel corso del trasporto di colli contenenti materiali radioattivi, si verifichino eventi incidentali a seguito dei quali risultasse evidente o verosimilmente ipotizzabile il coinvolgimento dei colli trasportati, dovranno essere osservate le opportune istruzioni prescritte al marginale 2002, (3) (b), e specificate al marginale 10385 degli allegati A e B, nonché quanto previsto agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

5.4.2. In particolare nei casi incidentali di cui sopra, al fine di evitare l'avvicinamento di persone, l'unità di trasporto ovvero la zona implicata dovranno essere isolate per mezzo di opportuni dispositivi di segnalazione (ad esempio paletti con catenelle) che dovranno essere in dotazione al veicolo;

5.4.3. Nessuna persona deve entrare o sostare nella zona isolata prima che arrivi il personale qualificato per dirigere i lavori di maneggio e di recupero; tuttavia la presenza di materiale radioattivo non dovrà essere considerata di ostacolo alle operazioni di salvataggio di persone o di estinzione di incendi.

5.4.4. Le persone per le quali si possa sospettare una avvenuta contaminazione dovranno essere isolate e sottoposte a controllo da parte del personale qualificato.

5.4.5. In aggiunta alle suddette disposizioni, dovranno essere osservate anche quelle riguardanti le "segnalazioni di situazioni incidentali" riportate nel punto 11.3. della successiva Parte Seconda.

6. Veicoli - Requisiti tecnici ed amministrativi

6.1. Idoneità al trasporto

6.1.1. I veicoli, successivamente specificati, da adibire al trasporto di materie radioattive in quantità superiore ai limiti di esenzione di cui al marginale 10011 dell'allegato B devono essere sottoposti a visita e prova, per accertarne l'idoneità al trasporto, secondo le modalità prescritte dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale MCTC.

6.1.2. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nel nuovo codice della strada e negli allegati A e B, i veicoli in questione devono soddisfare anche ai seguenti requisiti:

a) la cabina di guida deve essere separata dal vano di carico con una parete rigida e continua;

b) il vano di carico deve essere costituito da carrozzeria chiusa o di tipo equivalente (es. cassone con centinatura di sufficiente robustezza e telone ignifugo) sufficientemente areata <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea15.dll?#3#3">(3);

c) non è consentito l'uso di carrozzerie ribaltabili e/o scarrabili.

6.1.3. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie radioattive in quantità non superiore ai limiti di esenzione di cui al citato marginale 10011 dell'allegato B dovranno corrispondere anche essi ai requisiti sopra specificati ed alla tipologia indicata nei successivi punti senza, tuttavia, dover essere sottoposti a visita e prova per accertarne l'idoneità al trasporto.

6.2. Tipo di veicoli utilizzabili per il trasporto

6.2.1. I veicoli utilizzabili per il trasporto di materie radioattive sono esclusivamente quelli, di seguito elencati, così come definiti dal nuovo codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

6.2.2. Art. 54 del nuovo codice della strada:

(omissis)

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso od al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) e g) (omissis)

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio.

I rimorchi ed i semirimorchi considerati ai punti h) ed i) sono ammessi all'uso solo se utilizzati per il trasporto di cose e se i collegamenti con i veicoli trattore sono realizzati mediante freno continuo ed automatico.

6.2.3. Art. 59 del nuovo codice della strada:

f) veicoli elettrici: veicoli aventi caratteristiche di uso simili a quelle degli autocarri di cui al precedente punto d) dell'art. 54 costruiti ed approvati secondo le disposizioni emanate al riguardo dalla Direzione generale MCTC;

6.2.4. Artt. 203 e 204 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

- autoveicoli per trasporti specifici, compresi i loro rimorchi o semirimorchi, collegati mediante freno continuo ed automatico, dotati di telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato.

6.2.5. Art. 368, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

- veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità.

La Direzione generale della MCTC può rilasciare singole, specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di materie radioattive con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

6.3. Aggiornamento carta di circolazione

Accertata la rispondenza del veicolo alle prescrizioni previste dal codice della strada dagli allegati A e B e dalla presente circolare, l'idoneità dello stesso al trasporto di materie radioattive sarà attestata a cura dell'Ufficio provinciale MCTC che ha effettuato gli accertamenti apponendo sulla carta di circolazione del veicolo la seguente annotazione: "Veicolo idoneo al trasporto di materie radioattive. È ammesso il trasporto di altre materie pericolose e non pericolose secondo i criteri di compatibilità stabiliti negli allegati A e B del D.M. 4 settembre 1996. Durante il trasporto di materie radioattive, alla presente carta di circolazione deve essere allegata fotocopia autenticata del decreto di autorizzazione, in corso di validità, rilasciato, di concerto tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione, al vettore indicare nel documento di trasporto".

<a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea15.dll?#3up#3up">(Vedi anche  circolare 4 aprile 1997, n. 31/97, Ministero dei trasporti e della navigazione).

 

Parte seconda

Rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti nel corso dell'attività di trasporto

(criteri di riferimento desunti dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230)

7. Generalità

7.1. Esposizione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

L'esposizione delle persone ed il numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti devono essere ridotti al minimo possibile tenendo conto dei fattori economici e sociali secondo quanto disposto in materia di radioprotezione dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

8. Protezione sanitaria delle persone

8.1. Distanze di segregazione

Il vettore deve adottare adeguati accorgimenti tecnici circa il rispetto delle distanze di segregazione dei colli di categoria GIALLA II e GIALLA III dalle persone.

Per quanto concerne le distanze di segregazione dalle persone di cui al marginale 2711 dell'allegato A, tali distanze debbono comunque essere stabilite in modo da garantire il rispetto dei limiti di dose, per la popolazione e per i lavoratori, stabiliti dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, tenendo conto delle altre possibili fonti di esposizione e del principio di ottimizzazione di cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs.

8.2. Classificazione dei lavoratori

I lavoratori addetti alle operazioni di trasporto (personale di condotta e di cabina) e di maneggio dei colli contenenti materiale radioattivo, nonché quelli addetti ai depositi in corso di trasporto, devono essere classificati e sottoposti a sorveglianza fisica e medica secondo quanto previsto dalla vigente normativa di radioprotezione (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.)

8.3. Obblighi del vettore

8.3.1. Il vettore autorizzato deve attuare quanto sopra previsto con i mezzi e le modalità previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230; in particolare deve fare in modo che il personale addetto, ivi compreso quello addetto al maneggio dei colli, venga messo a conoscenza (anche sulla base delle indicazioni fornite dal mittente) dei rischi specifici cui è esposto, delle norme essenziali di protezione sanitaria e delle istruzioni per l'esatto maneggio dei carichi in caso di emergenza.

8.3.2. Per il trasporto di colli contenenti materiale radioattivo, il vettore deve altresì osservare le istruzioni scritte, fornite dallo speditore, di cui al successivo punto 9.2.

9. Protezione dal rischio di contaminazione sui veicoli

9.1. Controllo dello stato di contaminazione radioattiva del veicolo

9.1.1. I veicoli adibiti al trasporto di materiali radioattivi devono essere sottoposti a sorveglianza al fine di valutare lo stato di contaminazione radioattivo delle superfici.

9.1.2. Tali controlli, con particolare riferimento ai casi di trasporto misto comprendente colli di materiali radioattivi e di altre merci compatibili, devono essere effettuati almeno una volta ogni mese e, in ogni caso non appena si possa sospettare una contaminazione superficiale il cui valore supera quello specificato nelle rispettive schede del marginale 2704 dell'allegato A.

9.1.3. Qualora i valori della contaminazione del veicolo risultassero tali da rendere necessarie operazioni di decontaminazione, il vettore è tenuto a sospenderne l'utilizzo fino ad avvenuta decontaminazione e a dare tempestiva comunicazione dell'accaduto all'A.N.P.A.

9.2. Obblighi dello speditore

9.2.1. Al momento della consegna dei colli al vettore, lo speditore, per mezzo dei documenti di cui al punto 4.1, garantisce per il contenuto, per l'idoneo confezionamento, per la loro conformità con l'indice di trasporto e per la relativa etichettatura, nonché per la contaminazione superficiale degli stessi.

9.2.2. Per il trasporto di colli aventi particolari caratteristiche, lo speditore deve altresì fornire al vettore appropriate istruzioni scritte, comprese quelle relative alle operazioni di carico e scarico, di stivaggio e ammaraggio.

9.3. Disposizioni di carica

9.3.1. I colli contenenti materiali radioattivi debbono essere caricati esclusivamente nel vano di carico del veicolo.

9.3.2. In particolare i colli di categoria GIALLA II e GIALLA III devono essere caricati sui veicoli garantendo - eventualmente anche con apposite schermature - il rispetto di quanto prescritto al precedente punto 8.1.

9.4. Maneggio dei colli

Le operazioni di maneggio dei colli devono avvenire nel minor tempo possibile, compatibilmente con altre norme di sicurezza e con le precauzioni atte a garantire che il collo non venga danneggiato; dette operazioni, quando è possibile, devono essere effettuate con mezzi meccanici, al fine di evitare vicinanze o il contatto diretto del personale con i colli.

9.5. Esperti incaricati della sorveglianza e delle decontaminazioni

9.5.1. La sorveglianza ed i controlli sulle dosi e sulle operazioni di decontaminazione di cui ai punti precedenti, devono essere effettuati sotto la responsabilità dell'esperto qualificato del vettore che è tenuto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e, in particolare, a redigere relazioni sulle operazioni di decontaminazione eventualmente effettuate sui veicoli nei locali e sui materiali.9.5.2. Le suddette relazioni dovranno essere conservate dal vettore ed esibite ad ogni richiesta da parte delle autorità competenti.

9.5.3. L'esperto qualificato deve certificare le operazioni di decontaminazione effettuate ovvero la verifica di non contaminazione del veicolo stesso. L'ultimo certificato attestante la non contaminazione del veicolo deve essere allegato alla carta di circolazione.

10. Deposito in corso di trasporto

10.1. Regolamentazione dei depositi in corso di trasporto

10.1.1. I locali o le aree interne agli stessi, riservate al deposito in corso di trasporto di colli contenenti materiali radioattivi, nel caso in cui la sosta non superi i 10 giorni, devono essere opportunamente segnalati secondo quanto disposto dall'esperto qualificato, il quale provvederà, se del caso, ad identificare ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, le eventuali zone classificate.

10.1.2. L'accesso a detti locali o aree deve essere disciplinato secondo le indicazioni dell'esperto qualificato, ed è consentito, di regola, solo al personale addetto alla sorveglianza ed al maneggio di colli.

10.1.3. Il personale di cui sopra non deve trattenersi in prossimità dei colli di categoria II-GIALLA e III-GIALLA oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di sorveglianza e maneggio.

10.1.4. I colli dovranno essere trattenuti nei depositi in corso di trasporto per il minor tempo possibile (sosta tecnica) e dovranno essere posti in zone determinate, lontano dai luoghi frequentati da persone; i locali o le aree adibite al deposito dovranno comunque trovarsi lontano da luoghi che possono essere occupati in permanenza da persone.

10.1.5. Fatto salvo quanto previsto in termini autorizzativi all'art. 27 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, l'idoneità dei depositi in corso di trasporto dovrà essere comprovata mediante certificazione dell'esperto qualificato, o prendendo come riferimento i criteri previsti per il rilascio del nulla-osta autorizzativo di cui al Capo V del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e le particolari condizioni di sicurezza dei materiali radioattivi in transito (contenimento all'interno degli imballaggi di trasporto integri).

11. Situazioni incidentali

11.1. Incidenti

11.1.1. Con riferimento a situazioni incidentali, dovranno essere disposte le misure di cui alle norme generali di protezione previste al Capo IX del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e per la attuazione delle quali è necessario che, a cura dell'esperto qualificato, siano predisposte opportune procedure di intervento.

11.1.2. In particolare:

a) se durante il trasporto, il maneggio o il deposito, un collo contenente materiali radioattivi è coinvolto in un incidente per urto o per incendio, oppure rivela comunque un danneggiamento grave, apparente o probabile, con o senza perdita del contenuto, la zona implicata, i veicoli e qualsiasi altro materiale coinvolto devono essere isolati ed opportunamente segnalati;

b) nessuna persona è autorizzata ad entrare né restare nella zona delimitata prima dell'arrivo di persone qualificate a dirigere le operazioni di maneggio e di recupero; tuttavia la presenza del materiale radioattivo non deve essere, per quanto possibile, di ostacolo ad eventuali operazioni di salvataggio di persone e di estinzione di incendi;

c) lo speditore e le autorità interessate di cui al successivo punto 11.3 debbono essere immediatamente avvisate;

d) qualora si verifichino dispersioni di materiale radioattivo da colli (in un veicolo, in un locale, su un terreno, ovvero su merci o materiale utilizzato per il trasporto, per la manipolazione, o l'immagazzinamento), persone qualificate dovranno il più presto possibile essere chiamate per organizzare e/o dirigere le operazioni di decontaminazione;

e) le segnalazioni di situazioni incidentali di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dal successivo punto 11.3.

11.2. Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale

11.2.1. Nel caso di contaminazione accidentale grave o di irradiazione il cui grado si presuma elevato, in relazione al trasporto o al maneggio dei colli, il vettore o il datore di lavoro del personale addetto al maneggio deve provvedere a che i lavoratori coinvolti siano sottoposti immediatamente ai provvedimenti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

11.2.2. Inoltre, le persone, per le quali si possa sospettare un avvenuta contaminazione, debbono essere sottoposte ad opportuni controlli ed agli esami del caso.

11.3. Segnalazione di situazioni incidentali

11.3.1. Nei casi di situazioni diverse dalle normali condizioni di trasporto, ossia con possibili rischi radiologici, il personale addetto è tenuto ad avvertire con il mezzo più celere a disposizione al momento, il datore di lavoro, il più vicino Comando dei Vigili del Fuoco della zona interessata, e l'autorità di pubblica sicurezza perché vengano attuate le disposizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

11.3.2. Ove del caso, potrà essere attivato il servizio di reperibilità istituito presso l'A.N.P.A.

 

Appendice I

Documentazione e criteri di valutazione per il rilascio dell'attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale

(punto 3.2.)

A. Il richiedente deve inoltrare all'A.N.P.A. apposita richiesta secondo le seguenti modalità:

1. Per il trasporto di materiali radioattivi "grandi sorgenti" o per i quali il trasporto deve effettuarsi con procedura di "accordo speciale" (rispettivamente punti 3.2.1, lettere a) e b), domanda in duplice copia, di cui una in bolla, indirizzata a:

- Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Div. 49;

- A.N.P.A. - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

L'A.N.P.A. al termine della relativa istruttoria tecnica, provvederà ad inoltrare al Ministero dei trasporti e della navigazione l'istanza in bollo del richiedente, unicamente all'attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale.

2. Per il trasporto di materie fissili non "grandi sorgenti" (punto 3.2.1, lettera c), domanda in carta semplice indirizzata all'A.N.P.A.

B. Il richiedente nella relativa domanda dovrà fornire, per ogni spedizione e per ogni collo oggetto della spedizione, le informazioni di seguito elencate:

a) Indicazioni relative al richiedente (vettore, mittente, ecc.) e al destinatario:

1. dati anagrafici o denominazione del richiedente;

2. estremi del decreto interministeriale autorizzativo per il trasporto stradale di materiali radioattivi;

3. estremi identificativi del mittente e del destinatario.

b) Indicazioni relative ai colli da trasportare:

1. nome, natura chimico-fisica dei contenuti radioattivi e loro attività; inoltre:

i) per i miscugli di radionuclidi, l'indicazione dei nuclidi più limitativi;

ii) per il materiale radioattivo in forma speciale, dovranno essere forniti:

- certificato di taratura della sorgente;

- certificato di approvazione del modello di forma speciale; se trattasi di modello di forma speciale estero, gli estremi del documento A.N.P.A. di convalida;

- convalidato dall'A.N.P.A. con gli estremi del documento convalidante;

2. tipo di imballaggio utilizzato; in particolare il richiedente dovrà fornire con la domanda:

i) il certificato di approvazione del modello di collo rilasciato dalla autorità competente; se trattasi di imballaggio estero gli estremi del documento A.N.P.A. di convalida del rispettivo certificato di approvazione del modello di collo rilasciato dalla autorità competente del paese di origine del modello;

ii) il valore dell'indice di trasporto per il collo e la relativa categoria. In caso di trasporto di più colli, l'indice di trasporto totale per il veicolo.

c) Caratteristiche della spedizione:

1. itinerario dettagliato del trasporto;

2. data e orari previsti per la effettuazione della spedizione.

d) Mezzi di trasporto e attrezzature:

1. tipo di veicolo da utilizzare per il trasporto e relativi dati identificativi;

2. estremi di validità della idoneità del veicolo al trasporto di materiali radioattivi;

3. dettagliata relazione tecnica sul sistema di ammaraggio dei colli al veicolo riferita a sollecitazioni e criteri di progetto non meno restrittivi di quelli prescritti al marginale 211127 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996.

e) Precauzioni, responsabilità, verifiche amministrative:

1. le precauzioni particolari adottate ai fini della sicurezza della spedizione in tutte le sue fasi;

2. la ripartizione delle responsabilità per ogni fase del trasporto;

3. verifiche amministrative riguardanti l'idoneità del destinatario in ordine alle autorizzazioni previste nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (copia o riferimenti delle autorizzazioni, in corso di validità, per il ricevimento delle materie oggetto della spedizione);

4. per le spedizioni in accordo speciale, oltre alle motivazioni per le quali tale richiesta viene avanzata, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il livello generale di sicurezza del trasporto è almeno equivalente a quello che si sarebbe ottenuto se tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili, previste dalle presenti disposizioni fossero state soddisfatte.

C. L'attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto verrà emesso dall'A.N.P.A. sulla base delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi A e B e - in particolare - ove risultino accertate le condizioni idonee per il trasporto tenuto conto del periodo di tempo previsto per il trasporto, delle relative condizioni di traffico sull'itinerario dichiarato e dello stato delle opere viarie interessate al trasporto e di quant'altro è necessario ai fini della sicurezza nucleare.

Nella compilazione dell'attestato di sicurezza per l'ammissione al trasporto ai fini della sicurezza nucleare riguardante la spedizione di materiale fissile, si deve tener conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1982, n. 704 (art. 2 della Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare).

Nel caso di spedizioni per accordo speciale, sull'attestato in questione devono essere dichiarati sia gli aspetti e le ragioni per le quali la spedizione non può essere fatta in pieno accordo con i requisiti applicabili previsti dalle presenti disposizioni e sia le particolari precauzioni da prendere o i controlli amministrativi o operativi speciali da effettuare nel corso del trasporto per compensare la non conformità ai requisiti applicabili e di quant'altro è necessario ai fini della sicurezza nucleare.

 

Appendice 2

Documentazione e criteri di valutazione per il rilascio del benestare di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale

(punto 3.3)

Per il rilascio del benestare di sicurezza per il trasporto stradale, il richiedente, nella relativa domanda indirizzata all'A.N.P.A. dovrà fornire, per ogni spedizione e per ogni collo oggetto della spedizione, le informazioni di seguito elencate:

a) Indicazioni relative al richiedente (vettore, mittente, ecc.) e al destinatario:

1) dati anagrafici o denominazione del richiedente;

2) estremi del decreto interministeriale autorizzativo per il trasporto stradale di materiali radioattivi;

3) estremi identificativi del mittente e del destinatario.

b) Indicazioni relative ai colli da trasportare:

1) nome, natura chimico-fisica dei contenuti radioattivi e loro attività; inoltre:

i) per i miscugli di radionuclidi, l'indicazione dei nuclidi più limitativi;

ii) per il materiale radioattivo in forma speciale, dovranno essere forniti:

- certificato di taratura della sorgente;

- certificato di approvazione del modello di forma speciale; se trattasi di modello di forma speciale estero, gli estremi del documento di convalida;

2) tipo di imballaggio utilizzato; in particolare il richiedente dovrà fornire con la domanda:

i) il certificato di approvazione del modello di collo rilasciato dalla autorità competente; se trattasi di imballaggio estero, gli estremi del documento A.N.P.A. di convalida del rispettivo certificato di approvazione del modello di collo rilasciato dalla autorità competente del paese di origine del modello;

ii) il valore dell'indice di trasporto per il collo e la relativa categoria.

c) Caratteristiche della spedizione:

1. itinerario dettagliato del trasporto;

2. data e orari previsti per la effettuazione della spedizione.

d) Mezzi di trasporto e attrezzature:

1. tipo di veicolo da utilizzare per il trasporto e relativi dati identificativi con gli estremi della idoneità del veicolo al trasporto di materiali radioattivi;

2. descrizione tecnica del sistema di ammaraggio dei colli al veicolo.

e) Precauzioni, responsabilità, verifiche amministrative:

le precauzioni particolari ritenute utili ai fini della sicurezza della spedizione e le verifiche amministrative, riguardanti l'idoneità del destinatario in ordine alle autorizzazioni previste nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (copia o riferimenti delle autorizzazioni, in corso di validità, per il ricevimento delle materie oggetto della spedizione).

Il benestare di sicurezza per il trasporto stradale verrà emesso dall'A.N.P.A. sulla base delle informazioni sin qui elencate e - in particolare - ove risultino accertate le condizioni idonee per il trasporto, tenuto conto del periodo di tempo previsto per il trasporto, delle relative condizioni di traffico sull'itinerario dichiarato e dello stato delle opere viarie interessate al trasporto e di quant'altro è necessario ai fini della sicurezza nucleare.

 

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Circ. Ministero dell'interno 31 dicembre 1996, n. 300/A/39190/108/1 - Trasporto di merci pericolose. Nuova normativa per i trasporti nazionali.

(V. anche la circolare Ministero dell'interno 29 dicembre 1997, n. 300/A/24891/108.1, riportata di seguito).

 Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione D.M. 4 settembre1996  , pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 dicembre 1996, ha recepito la Direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1997 anche i trasporti svolti in ambito nazionale saranno regolati dalle prescrizioni contenute nell'Accordo Europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni.

L'applicazione della nuova complessa disciplina - oltre i tempi tecnici per una compiuta assimilazione - potrà trovare anche difficoltà oggettive di tipo organizzativo e finanziario.

Le novità di maggior rilievo attengono allo stazionamento di veicoli che - trasportando determinate merci particolarmente pericolose - potranno sostare senza costante sorveglianza solo in aree idonee di sosta individuate dagli enti proprietari delle strade.

La possibilità della contemporanea presenza in tali aree di carichi di merci talora incompatibili tra loro, nonché la necessità di pianificare sul territorio percorsi obbligati per taluni trasporti richiedono un'attenta valutazione dell'intera materia ai fini della sicurezza pubblica anche alla luce delle previsioni contenute nel D.P.R. n. 175 del 1988 concernente la redazione da parte dei Prefetti del rapporto di sicurezza per la prevenzione da rischi di incidenti rilevanti.

Per quanto precede codeste Prefetture vorranno promuovere ogni utile iniziativa per l'esame dei profili di interesse della nuova disciplina; il censimento del territorio, in ordine alle aree idonee di sosta ed ai percorsi di sicurezza; la conoscenza del fenomeno del trasporto di merci pericolose nella Provincia; il coordinamento di tutti gli organi di polizia stradale nell'attività di controllo sull'osservanza delle nuove prescrizioni da parte delle imprese di trasporto. In questo quadro sarà utile richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate - specialmente Province e Comuni - con particolare riguardo per l'attraversamento e la sosta nei centri abitati.

Questo Ministero ha promosso i necessari contatti con il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dei trasporti e della navigazione ed ha interessato l'Ente nazionale delle strade e l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostradali e Trafori.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inoltre realizzato corsi di aggiornamento per i responsabili delle Divisioni di polizia amministrativa in ciascuna Questura, cui hanno partecipato anche funzionari della Polizia stradale. Nuovi cicli di approfondimento sono previsti nel mese di gennaio, per funzionari ed operatori della specialità.

Tutto ciò premesso, si gradirà anche conoscere le difficoltà che dovessero manifestarsi nell'applicazione della normativa in argomento, per consentirne una attuazione omogenea e rapida nonché una valutazione globale più ponderata sotto il profilo della tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

 

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

 

D.M. 3 marzo 1997 - Attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1997, n. 77).

(V. anche  Circ. Ministero dell'interno. 29 dicembre 1997, n. 300/A/24891/108.1)

1. 1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese non aderente all'Unione europea(1).

2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest'ultime.

3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati nel presente decreto.

------------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2002, n. 7).

2. 1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, e i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

«merci pericolose»: le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;

«imprese»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, che sia dotato di una personalità giuridica propria, ovvero che dipenda da una autorità avente tale personalità, che trasportino, carichino, scarichino o facciano trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinino temporaneamente, raccolgano, condizionino o ricevano tali merci nel corso di una operazione di trasporto e che siano situate sul territorio della Unione europea;

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per questioni inerenti al trasporto di merci pericolose;

«autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11 comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.

3. 1. Con disposizioni del Ministero dei trasporti sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.

2. Detti controlli sono effettuati in conformità all'art. 3 regolamento (CEE) n. 4060/89 ed in conformità all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92 (vedere allegato 4).

4. 1. Per effettuare i controlli previsti dal presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto medesimo. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, stabilito dalla autorità che ha eseguito il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali sia accertata un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

5. 1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.

6. 1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.

7. 1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa.

2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

8. 1. Se in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

9. 1. Per ogni anno solare ed al più tardi entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, deve essere trasmessa alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

volume censito o stimato dei trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);

il numero dei controlli effettuati;

il numero dei veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, veicoli appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea o immatricolati in Paesi non aderenti alla Unione europea;

il numero di infrazioni constatate ed il tipo di infrazione;

il numero ed il tipo di sanzioni comminate.

10. 1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato I(1)

Prospetto riepilogativo

 

 

1. Luogo di controllo      2. Data:      3. Ora:   
   
 
4. Distintivo. di nazionalità e n. di immatricolazione     
 
5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del     
  rimorchio/semirimorchio     
 
6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo     
 
7. Conducente/Assistente del conducente     
 
8. Mittente, indirizzo, luogo di carico [1] [2]     
 
9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico [1] [2]     
 
11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato    sì    no 
 
12. Modalità di trasporto    alla rinfusa    imballaggio    cisterna 
 
Documenti di bordo 
 
13. Documento di trasporto    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
14. Istruzioni scritte    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
15. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione 
  nazionale    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
16. Certificato di omologazione dei veicoli    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
17. Certificato di formazione del conducente    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
Operazione di trasporto 
 
18. Merce autorizzata per il trasporto    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
19. Veicoli autorizzati per le merci trasportate    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
20. Disposizioni relative alle modalità di trasporto    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
  (alla rinfusa, imballaggio, cisterna) 
 
21. Divieto di carico misto    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
22. Carico, fissaggio del carico e manipolazione [3]    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
23. Fuga. di materie o danneggiamento dei colli [3]    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
24. Marcatura di imballaggio ONU/marcatura della 
  cisterna [2] [3] (ADR 6)    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
25. Marcatura dell'imballaggio (ad es. n. ONU) ed 
  etichettatura [2] (ADR 5.2)    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
26. Segnalazione sul veicolo/cisterna (ADR 5.3.1)    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
27. Marcatura del veicolo/unità di trasporto (targa 
  arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3)    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
Equipaggiamento di bordo 
 
28. Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata 
  nell'ADR    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
29. Attrezzatura relativa alle merci trasportate    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
30. Altre attrezzature specificate nelle istruzioni scritte    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
31. Estintori    controllato    infrazione constatata    non applicabile 
 
39. Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in 
  relazione alle infrazioni constatate    Categoria I    Categoria II    Categoria III 
 
40. Osservazioni   
 
41. Autorità che ha effettuato il controllo   
 

[1] Da completare solo se pertinente ai fini di un'infrazione.

[2] Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage.

[3] Verifica delle infrazioni visibili.

------------------------

(1) Il presente allegato è stato prima modificato dagli artt. 2 e 3, D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2002, n. 7) e poi così sostituito dall'allegato al D.M. 6 maggio 2005 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, dello stesso decreto.

Allegato II (1)

Infrazioni

Ai fini della presente direttiva, l'elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell'allegato I della presente direttiva).

1. Categoria di rischio I

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1) Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2) La fuga di sostanze pericolose;

3) Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4) Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5) Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6) Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7) L'uso di imballaggi non autorizzati;

8) L'imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9) Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'imballaggio misto;

10) Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11) Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12) Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13) Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;

14) Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo...);

15) Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo:

16) L'assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un'infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio...);

17) Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18) L'uso di fuoco o di luci non protette;

19) Il mancato rispetto del divieto di fumare.

2. Categoria di rischio II

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1) L'unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2) Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;

3) Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l'estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;

4) Il veicolo è sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte;

5) Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6) Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7) Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8) Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9) Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10) Le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11) L'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12) Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3. Categoria di rischio III

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell'impresa.

Le infrazioni sono:

1) Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;

2) Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (I 6);

3) Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.

------------------------

<a ="#5up">(1)  Allegato così sostituito dall'allegato al D.M. 6 maggio 2005 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, dello stesso decreto.

Allegato III (1)

 

Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni

 

 

Paese:      Anno:   
 
 
CONTROLLI SUL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE. 
 
     
  Luogo di immatricolazione dei veicoli [1]   
     
        Numero 
  Stato in cui è  Altri Stati    totale 
  avvenuto il  membri della  Paesi terzi   
  controllo  UE     
         
         
Numero di unità di trasporto controllate sulla base del         
contenuto del carico (e dell'ADR)         
         
         
Numero di unità di trasporto non conformi all'ADR         
         
         
Numero di unità di trasporto fermate         
         
           
Numero di infrazioni accertate in  Categoria         
conformità della categoria di rischio [2]  di rischio I         
           
           
  Categoria         
  di rischio II         
           
           
  Categoria         
  di rischio III         
           
           
Numero di sanzioni comminate per tipo  Avvertimento         
di sanzione           
           
  Ammenda         
           
           
  Altro         
           
 
 
             
STIMA DELLA QUANTITÀ TOTALE DI MERCI             
PERICOLOSE TRASPORTATE SU STRADA        t.km 
             

[1] Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello di immatricolazione del veicolo a motore.

[2] Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell'allegato I).

------------------------

(1) Allegato così sostituito dall'allegato al D.M. 6 maggio 2005 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, dello stesso decreto.

Allegato IV

 

Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989

 

Art. 3. - I controlli che sono previsti nell'allegato e che sono effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri non sono più effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicato, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

 

Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio del 17 dicembre 1992

 

Art. 1. - 1. Il presente regolamento è applicabile ai controlli a norma di un accordo internazionale ed ai controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4060/89 esercitati dagli Stati membri all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un Paese terzo.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti ed obblighi di uno Stato membro, nel cui territorio i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 entrano in provenienza da un Paese terzo, di esercitare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi di trasporto siano autorizzati ad effettuare trasporti nel territorio o attraverso il territorio dello Stato membro interessato.

 <a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

 

Circ. Min. trasporti  29 maggio 1997, n. 54/97 - Dir. 94/55/CE del 21 novembre 1994. Applicazione dell'appendice B2 dell'Allegato B della direttiva e dell'A.D.R. <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea15.dll?#2up#2up">(modificata dalla circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 18 giugno 1997, n. 63/97).

Come noto, a seguito del recepimento della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, effettuato mediante il D.M. 4 settembre 1996, a partire dal 1° gennaio 1997 gli allegati A e B dell'A.D.R. disciplinano anche il trasporto nazionale di merci pericolose.

Ne consegue, pertanto, che il campo di applicazione dell'appendice B2 risulta essere notevolmente ampliato, in quanto i veicoli base che dall'1 gennaio 1997 hanno la necessità di rispondere alle disposizioni dell'appendice B2 sono quelli che effettuano trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose con le modalità previste ai marginali 10 282 e 11 282 dell'A.D.R. 1997.

Rientrano nel campo di applicazione dell'appendice B2, i veicoli base destinati a costituire veicoli - cisterna, i veicoli porta cisterna smontabile, i veicoli batteria aventi capacità superiore a 1.000 litri, i veicoli destinati al trasporto di containers - cisterna di capacità superiore a 3.000 litri (tutti qualora destinati al trasporto di merci pericolose), nonché le unità di trasporto di tipo II o del tipo III per il trasporto di materie esplosive, impiegati in trasporti sia nazionali che internazionali.

Al fine di verificare la rispondenza di tali veicoli base alle disposizioni dell'appendice B2, è prevista l'approvazione in unico esemplare ovvero l'omologazione del tipo.

Sostanzialmente l'approvazione rilasciata ai sensi dell'appendice B2 riguarda una serie di caratteristiche e dispositivi che debbono possedere i veicoli base in funzione del tipo di materie pericolose che si intende trasportare, nonché del modo di trasporto prescelto (es.: cisterna, contenitore - cisterna ovvero cassone nel solo caso di materie esplosive).

È opportuno sottolineare che l'approvazione riguarda esclusivamente il veicolo base, cioè gli autotelai cabinati, i trattori per semirimorchi, i telai dei rimorchi o dei semirimorchi oppure i rimorchi e semirimorchi con struttura autoportante destinati al trasporto di merci pericolose con i modi di trasporto precedentemente individuati.

Per evitare confusione in questa circolare verrà indicata con "omologazione del veicolo" quella che riguarda il veicolo in se stesso e prevista dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice della strada, mentre verrà indicata "omologazione ai sensi dell'appendice B2" quella relativa alla presente circolare.

Modalità applicative

Necessitano dell'approvazione ai sensi dell'appendice B2, i veicoli base impiegati con le modalità di trasporto riportate nelle premesse, costruiti a partire dalle date di seguito indicate:

- trasporti nazionali: a partire dall'1 gennaio 1997

- trasporti internazionali: Tutti, tenendo in considerazione le norme transitorie di cui al marginale 10 221. Vengono esentati dalla verifica di rispondenza all'appendice B2 esclusivamente quelli che possono dimostrare di aver ottenuto per almeno una volta nel periodo 1993 - 1996 la conformità all'A.D.R. mediante il modello DGM 306/A.

Per verificare la data di costruzione del veicolo interessato, si fa riferimento a quanto indicato al punto 4 della circolare n. 160/96 del 12 dicembre 1996 D.G.

 

Tipi di omologazione

L'approvazione del veicolo base ai sensi dell'appendice B2 viene contraddistinta da una sigla che varia in base al tipo di trasporto che si intende effettuare. L'A.D.R. 1997, al marginale 220 301 indica quanto segue:

"TIPO FL": per i veicoli destinati al trasporto di liquidi con un punto di infiammabilità inferiore od uguale a 61 °C o di gas infiammabili, in contenitori cisterna aventi una capacità superiore a 3.000 litri o in cisterne fisse o smontabili, e per i veicoli batteria di capacità superiore a 1.000 litri destinati al trasporto di gas infiammabili;

"TIPO OX": per i veicoli destinati al trasporto di materie della classe 5.1, marginale 2501, ordinale 1° a), in contenitori cisterna aventi capacità superiore a 3.000 litri o in cisterne fisse o smontabili;

"TIPO AT": per i veicoli, diversi da quelli dei tipi FL o OX, destinati al trasporto di merci pericolose in contenitori cisterna aventi capacità superiore a 3.000 litri o in cisterne fisse o smontabili, e per i veicoli batteria aventi capacità superiore a 1.000 litri diversi da quelli del tipo FL.

"TIPO EX II": per i veicoli destinati al trasporto di esplosivi, per i quali è richiesta un'unità di trasporto di tipo II.

"TIPO EX III": per i veicoli destinati al trasporto di esplosivi, per i quali è richiesta un'unità di trasporto di tipo III.

Per ognuna di tali modalità di trasporto il veicolo deve essere dotato dei dispositivi indicati nella tabella al marginale 220 500 allegato alla presente circolare.

Si precisa che può essere richiesta la rispondenza ad uno ovvero a più di uno dei tipi sopra riportati.

Approvazione in unico esemplare (di un veicolo già immatricolato)

Qualora il proprietario di un veicolo intenda utilizzare lo stesso per una modalità di trasporto che richiede la verifica ai sensi dell'appendice B2, questi deve richiedere presso il Centro prove competente per territorio l'approvazione in unico esemplare del veicolo stesso.

In alternativa fino al 31 dicembre 1997, limitatamente ai tipi di approvazione FL, OX, AT, è consentito rivolgere istanza all'Ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio in base alla sede dell'allestitore.

Iter Amministrativo

Invio dell'istanza in bollo da parte del proprietario del veicolo base, all'ufficio sopra indicato, corredata da:

- fotocopia della carta di circolazione del veicolo;

- indicazione del tipo di approvazione/i richiesta/e;

- indicazione delle caratteristiche possedute dal veicolo limitatamente ai dispositivi riguardanti l'appendice B2;

- versamento conforme alla tariffa n. 4.1;

- a seguito di esito favorevole dell'istanza inoltrata il veicolo viene ammesso a visita e prova;

- a seguito di esito favorevole della visita e prova il centro prove, o l'ufficio provinciale nei casi transitori in cui esso è previsto, provvederà al rilascio del certificato di approvazione del veicolo in cui viene annotato la seguente dicitura: "veicolo di tipo ......" (FL o/e OX o/e AT o/e EX II o/e EX III). Successivamente il proprietario del veicolo deve recarsi presso l'ufficio provinciale M.C.T.C., competente per l'immatricolazione, per il rilascio di una nuova carta di circolazione in cui sia riportata la sopra detta annotazione.

La rispondenza dell'impianto elettrico alla tipologia richiesta dall'appendice B2, nonché quella dei materiali impiegati nella costruzione della cabina alle disposizioni del marginale 220 531[1], può essere certificata mediante specifica dichiarazione rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo, ovvero essere verificata in relazione a specifiche disposizioni generali emanate dalla casa costruttrice.

In alternativa la stessa casa costruttrice può delegare l'esecuzione dei lavori ad una officina, all'uopo autorizzata (mediante specifica autorizzazione), precisando contemporaneamente i lavori da eseguire. Tale officina in questo caso dovrà a sua volta rilasciare una dichiarazione in cui attesti di aver eseguito i lavori a regola d'arte in conformità alle specifiche della casa costruttrice.

Approvazione in unico esemplare (di un veicolo non ancora immatricolato)

Qualora la casa costruttrice di un veicolo, o in alternativa il suo allestitore, intenda destinare lo stesso per una modalità di trasporto che richiede la verifica al sensi dell'appendice B2, questi deve richiedere presso il Centro prove competente per territorio l'approvazione in unico esemplare del veicolo stesso.

In alternativa, tenuto conto del lento avvio delle procedure di omologazione, fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai tipi di approvazione FL, OX, AT, è consentito rivolgere istanza ad un ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio in base alla sede dell'allestitore.

Iter Amministrativo

Invio dell'istanza in bollo da parte del costruttore o allestitore del veicolo base, all'ufficio sopra indicato, corredata da:

- fotocopia del certificato di origine e/o della dichiarazione di conformità del veicolo;

- indicazione del tipo di approvazione richiesta;

- indicazione delle caratteristiche possedute dal veicolo limitatamente ai dispositivi riguardanti l'appendice B2;

- versamento conforme alla tariffa n. 4.1;

- a seguito di esito favorevole dell'istanza inoltrata il veicolo viene ammesso a visita e prova;

- a seguito di esito favorevole della visita e prova il centro prove, o l'ufficio provinciale nei casi transitori in cui esso è previsto, provvederà al rilascio del certificato di approvazione del veicolo in cui viene annotato la seguente dicitura: "veicolo di tipo . . . . . . . . . (FL o/e OX o/e AT o/e EX II o/e EX III). L'ufficio provinciale presso il quale il veicolo viene immatricolato provvederà successivamente al rilascio della carta di circolazione riportando nella stessa la sopra detta annotazione.

La rispondenza dell'impianto elettrico alla tipologia richiesta dall'appendice B2, nonché quella dei materiali impiegati nella costruzione della cabina alle disposizioni del marginale 220 531[1], può essere certificata mediante specifica dichiarazione rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo, ovvero essere verificata in relazione a specifiche disposizioni generali emanate dalla casa costruttrice.

In alternativa la stessa casa costruttrice può delegare l'esecuzione dei lavori ad una officina, all'uopo autorizzata (mediante specifica autorizzazione), precisando contemporaneamente i lavori da eseguire. Tale officina in questo caso dovrà a sua volta rilasciare una dichiarazione in cui attesti di aver eseguito i lavori a regola d'arte in conformità alle specifiche della casa costruttrice.

Omologazione del veicolo ai sensi dell'appendice B2

La casa costruttrice del veicolo, o il suo legale rappresentante in Italia, può richiedere l'omologazione del veicolo base (ovvero finito nei soli casi di trattore, di semirimorchio/rimorchio-cisterna con struttura autoportante o veicolo porta-containers, previsti al marginale 220 200[1]) ai sensi dell'Appendice B2.

Detta omologazione può essere conforme ad una o a più sigle indicate al punto "tipi di omologazione". Tale domanda deve contenere:

- il tipo di omologazione che si intende conseguire (vedere sigle in "tipi di omologazione");

- le caratteristiche del tipo di veicolo con indicati gli estremi delle omologazioni parziali CEE possedute relativamente ai dispositivi specifici previsti dall'appendice B2;

- una dichiarazione attestante che la medesima domanda non è stata già presentata presso l'Autorità competente di altri Stati;

- versamento in base alla tariffa 6;

- individuazione del tipo di veicoli base che rientrano in una medesima omologazione ai sensi dell'appendice B2. Detti veicoli non devono presentare tra loro differenze costruttive essenziali al sensi dell'appendice citata;

- descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la sua struttura, il suo motore (accensione spontanea, accensione comandata), le sue dimensioni, i suoi dispositivi e i materiali utilizzati.

- disegno del tipo di veicolo;

- massa massima prevista per i veicoli in omologazione; tipo o tipi di rallentatore di cui il veicolo può essere dotato.

Ad esame favorevole della documentazione, deve essere presentato a visita e prova un prototipo rappresentativo del veicolo da omologare.

A seguito di esito favorevole della visita e prova, il C.P.A. provvederà ad attribuire il numero di omologazione ai sensi dell'appendice B2 nel modo seguente:

- cerchio all'interno del quale devono essere poste le lettere "ADR" seguite dalla cifra "3";

- sulla destra del cerchio di cui sopra deve essere aggiunto il numero di omologazione così composto:

- "00";

- ultime due cifre dell'anno in cui viene rilasciata l'omologazione;

- sigla della provincia del C.P.A;

- carattere alfabetico che contraddistingue il tipo di veicolo individuato con i seguenti caratteri:

A = autotelaio

T = trattore

R = rimorchio

S = semirimorchio

- numero progressivo composto da due cifre relativo alle omologazioni rilasciate nel corso dell'anno dallo stesso centro prove per quel tipo di veicolo;

- simbolo addizionale, separato da un trattino dai precedenti caratteri, relativo al tipo o ai tipi di trasporto cui si intende destinare il tipo di veicolo:

FL

OX

AT

EX II

EX III

Esempio relativo ad un trattore per semirimorchio, omologato nell'anno 1997 dal C.P.A di Verona per il traino di semirimorchi idonei al trasporto di esplosivi, di tipo III:

ADR3 0097 VR T01 - EX/III

Per uniformità di indicazione del numero di cui sopra, che obbligatoriamente deve essere apposto secondo quanto disposto nei marginali 220 403 - 220 405, si precisa che tutti i caratteri siano dimensionati in conformità alla direttiva 78/507/CEE recepita con D.M. 30 settembre 1978.

Il numero di omologazione di cui al presente allegato, deve essere apposto in modo indelebile, in conformità a quanto previsto dai marginali 220 404 e 220 405, vicino alla targhetta contenente le caratteristiche del veicolo apposta dal costruttore ovvero sulla targhetta stessa

Il rilascio della omologazione in questione deve essere comunicato alla divisione 49 da parte del medesimo Centro Prove, allegando una copia del verbale delle verifiche e prove (trasmesso in allegato alla presente circolare) e inoltre la Comunicazione di cui al marginale 221 000 dell'A.D.R. redatta in tre copie (anch'essa riportata in allegato).

Si precisa che la Comunicazione di cui sopra deve essere firmata dal direttore della divisione 49 e di conseguenza nello spazio riservato a "nome dell'Amministrazione" deve essere indicato per esteso: "Ministero dei trasporti e della navigazione. - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, IV Direzione centrale, Divisione 49".

Rilasciata l'omologazione ai sensi dell'Appendice B2, la casa costruttrice dovrà provvedere all'aggiornamento delle omologazioni nazionali o limitate in piccole serie del veicolo, secondo il caso che ricorre, in base alle procedure previste dal D.M. 16 gennaio 1995, n. 94.

I veicoli, conformi alle omologazioni rilasciate ai sensi dell'Appendice B2, devono essere identificati da specifiche denominazioni del tipo, e pertanto sono individuati da nuove omologazioni o da estensioni di omologazione del tipo base.

A richiesta della casa costruttrice, nei soli casi di trattore per semirimorchio, di semirimorchio/rimorchio-cisterna con struttura autoportante (che come precedentemente esaminato vengono approvati ai sensi dell'appendice B2 come veicolo finito) nonché di motrice, di semirimorchio e rimorchio per trasporto specifico di containers potranno essere previste delle specifiche versioni conformi anche alle disposizioni di cui ai marginali 10 220 ÷ 10 259, 10 260 da a) a c) nonché 10 261[1] e 10 500 dell'A.D.R.

Sulla carta di circolazione dei veicoli in argomento deve essere riportata la sigla del tipo di omologazione conseguita ai sensi dell'appendice B2 (vedere "Tipi di Omologazione").

La tariffa da applicare per la predetta operazione di aggiornamento è del tipo 5 (versione derivata).

Omologazione rilasciata da Stato estero

Qualora l'omologazione ai sensi dell'appendice B2 sia stata conseguita presso l'Amministrazione di uno degli Stati esteri previsti nella nota al marginale 220 403[1] dell'A.D.R., una copia (autenticata dalla casa costruttrice o dal suo legale rappresentante in Italia) della comunicazione di omologazione potrà essere inviata direttamente alla divisione 49 da parte della casa costruttrice.

Una volta ricevuta da parte dell'Amministrazione competente di uno Stato estero la "comunicazione di omologazione"; ovvero in mancanza di questa, una volta ricevuta la sopra menzionata copia autenticata inviata dalla casa costruttrice stessa, la divisione 49 provvederà a trasmettere l'omologazione al CPA competente unitamente all'autorizzazione a procedere all'operazione di aggiornamento delle "omologazioni del veicolo" già conseguite e interessate dalla nuova omologazione ai sensi dell'appendice B2. A tal fine le procedure sono le medesime del punto precedente.

Si comunica infine, che relativamente ai trattori per semirimorchio, ai semirimorchio-cisterna con struttura autoportante ed alle motrici, ai semirimorchio e rimorchi per trasporto specifico di containers, nei soli casi in cui l'omologazione preveda delle specifiche versioni conformi sia all'appendice B2 che ai marginali 10 220 ÷ 10 259 e 10 500 dell'A.D.R. ed a condizione che la richiesta del proprietario avvenga contestualmente alla richiesta di immatricolazione del veicolo, il primo rilascio del modello DGM 306/A deve essere effettuato senza la necessità di sottoporre il veicolo stesso a ulteriore visita di collaudo. Resta inteso che qualora la cisterna che costituisce il semirimorchio cisterna con struttura autoportante viene costruita secondo le disposizioni previste al marginale 5.2 del D.M. 8 agosto 1980 e D.M. 9 agosto 1980 la stessa non potrà ottenere il predetto modello DGM 306/A. Nel predetto caso la carta di circolazione del veicolo dovrà essere emanata con la dicitura "cisterna non conforme all'A.D.R. Non è ammesso il rilascio del modello DGM 306/A".

In tutti gli altri casi la procedura resta immutata.

La circolare D.G. n. 100/96 del 5 luglio 1996 è abrogata.

Allegato 1

Ministero dei trasporti e della navigazione 

Direzione generale M.C.T.C. 

 

 

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI 

 

 

 

 

 

Verbale n.  

 

 

 

 

VERIFICHE PER L'OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO BASE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE AI SENSI DELL'APPENDICE B2 DELL'A.D.R. 

 

(Nella compilazione del presente verbale cancellare i punti che non ricorrono) 

 

 

Vista la domanda presentata in data 

 

dalla ditta 

 

con sede 

 

 

presentata al Centro Prove Autoveicoli di 

 

intesa ad ottenere l'omologazione 

del veicolo base del tipo 

 

per il trasporto di merci pericolose;  

 

Visto l'appendice B2 all'allegato alla direttiva 94/55 recepita con il decreto ministeriale 4 settembre 1996

 

Vista la circolare D.G. n.  

 

del 

 

 

Esaminata la documentazione allegata alla suddetta domanda, 

 

il sottoscritto 

 

, per il Centro Prove Autoveicoli di 

 

 

con l'intervento di  

 

in rappresentanza della ditta richiedente, nel giorno 

 

in 

 

hanno proceduto alle verifiche previste per l'omologazione dei veicoli: 

 

 

Il veicolo presentato alle prove è nuovo di fabbrica e contraddistinto dal numero di telaio 

 

 

stampigliato in corrispondenza di 

 

 

 

Il numero di omologazione ADR risulta stampigliato in corrispondenza di 

 

 

 

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELL'ESEMPLARE PROTOTIPO CON LE CARATTERISTICHE RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE 

 

 

Il veicolo è risultato conforme alla descrizione contenuta nella scheda informativa presentata in data 

 

 

 

ed ai seguenti disegni: 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO RIGUARDANTE L'APPENDICE B2 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 

L'installazione elettrica nel suo insieme soddisfa le disposizioni dei marginali da 220 511 a 220 517 conformemente alla tabella prevista al marginale 220 500 dell'Appendice B2; in particolare sono previsti i 

 

seguenti dispositivi: 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELL'IMPIANTO FRENANTE (Marg. 220 520) 

 

0. 

Disposizioni generali 

 

Marg. 220 520. Oltre le caratteristiche sotto riportate, applicabili conformemente alla tabella prevista al marginale 220 500 dell'Appendice B2, il veicolo a motore/il rimorchio soddisfa a tutte le prescrizioni tecniche corrispondenti del Regolamento ECE n. 13, nella sua forma emendata più 

 

 

recente, avendo ottenuto l'omologazione parziale ECE presso  

 

con certificato n.  

 

 

 

del 

 

prodotto in copia dalla ditta interessata. 

 

 

 

1. 

Dispositivi di frenatura antibloccaggio (descrivere il caso che ricorre) 

1.1 

Marg. 220 521 [1] 

 

 

 

 

 

1.2 

Marg. 220 521 [2] 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Marg. 220 521 [3] 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEL DISPOSITIVO RALLENTATORE 

 

1.1 

Marginali 220 522 [1], 220 522 [2], 220 522 [3]. Descrivere: 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 

 

Descrivere il/i casi che ricorrono: 

 

220 531 Cabina 

 

 

 

220 532 Serbatoio del carburante 

 

 

 

220 533 Motore 

 

 

 

220 534 Dispositivo di scappamento 

 

 

 

220 535 Dispositivo rallentatore del veicolo 

 

 

 

220 536 Riscaldamento di supporto 

 

 

 

 

DISPOSITIVO LIMITATORE DELLA VELOCITÀ 

In conformità a quanto disposto al marginale 220 540 è/non è presente del dispositivo imitatore della velocità. 

 

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 

In conformità al marginale 220 700/1/2 dell'A.D.R.; è stato accertato che l'azienda ha ottenuto la 

 

certificazione del sistema di qualità in base all'UNI EN ISO 9001 da parte 

 

 

in data 

 

con certificato n.  

 

ovvero 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Da quanto risulta dal presente verbale, le verifiche di cui ai paragrafi precedenti hanno avuto esito conforme 

 

alle norme vigenti. Con il presente verbale il Rappresentante del Centro Prove Autoveicoli di 

 

 

non si assume responsabilità nei riguardi di materiale e delle dimensioni delle varie parti non specificate nel presente verbale. 

 

 

Il Funzionario del C.P.A di 

 

 

 

 

 

Il rappresentante della Ditta 

 

 

 

Allegato 2

omissis

Allegato 3

omissis

Veicoli Trasporto Merci Pericolose (ADR 2001)

 

CAPITOLO 9.1 - PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI

 
9.1.1    Disposizioni generali

9.1.1.1 Campo di applicazione
Le disposizioni della Parte 9 si applicano ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell’allegato 7 della Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3) destinati al trasporto di merci pericolose.

9.1.1.2   Alle fini della Parte 9, s’intende per:

“Veicolo”:
ogni veicolo, completo (per esempio furgoni, camion, trattori, rimorchi), in completo (per esempio telaio, telaio-cabina, telaio di rimorchi) o completato (per esempio telaio-cabina dotato di una carrozzeria), destinato al trasporto di merci pericolose per strada;

“Veicolo base”:
un telaio-cabina, un trattore per semirimorchio, un telaio di rimorchio o un rimorchio con una struttura autoportante destinato al trasporto di merci pericolose per strada, al quale si applicano le prescrizioni del capitolo 9.2;

“Veicolo EX/Il” o

“Veicolo EX/Ill “:
un veicolo destinato al trasporto di materie od oggetti esplosivi (classe 1);

“Veicolo FL”:
un veicolo destinato al trasporto di liquidi che hanno un punto di infiammabilità che non supera 61°C (eccetto i carburanti diesel soddisfacenti la norma EN 590:1993, il gasolio e l’olio di riscaldamento (leggero) - N° ONU 1202 - aventi un punto di infiammabilità definito nella norma EN 590:1993) o di gas infiammabili, in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di una capacità superiore a 3 metrocubo o in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 metrocubo o in un veicolo-batteria di una capacità superiore a 1 metrocubo destinato al trasporto di gas infiammabili;

“Veicolo OX”:
un veicolo destinato al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata, contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, N° ONU 2015) in contenitori-cisterna o cisterne mobili di una capacità superiore a 3 metrocubo o in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 metrocubo

“Veicolo AT”:
un veicolo diverso da un veicolo FL od OX, destinato al trasporto di merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di una capacità superiore a 3 metrocubo o in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 metrocubo o in un veicolo-batteria di una capacità superiore a 1 metrocubo diverso da un veicolo FL.

9.1.1.3   I veicoli che trasportano merci pericolose devono soddisfare le prescrizioni in materia di costruzione stabilite nella presente parte.

9.1.2   Approvazione dei veicoli EX/lI, EX/Ill, FL, OX ed AT

NOTA: Nessun certificato speciale di omologazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai veicoli EX/IL EX/III, FL, OX o AT, tranne quelli prescritti abitualmente dai regolamenti generali di sicurezza applicabili ai veicoli nel paese di origine.

9.1.2.1 Approvazione individuale

9.1.2.1.1   I veicoli EX/Il, EX/III, FL OX ed AT devono essere sottoposti ad una ispezione tecnica annuale nel loro paese di immatricolazione per verificare che rispondano alle prescrizioni applicabili della presente parte ed alle prescrizioni generali di sicurezza (freni, illuminazione ecc.) della regolamentazione del loro paese di origine; se questi veicoli sono dei rimorchi o dei semirimorchi agganciati ad un veicolo trattore, il suddetto veicolo trattore deve essere oggetto di una ispezione tecnica agli stessi fini.
Quando i veicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio, il Costruttore del veicolo, o il suo rappresentante debitamente accreditato, deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle disposizioni del 9.2.3.3. Questa dichiarazione deve essere presentata alla prima ispezione tecnica.

NOTA: Per le disposizioni transitorie, vedere anche 1.6.5.1.

9.1.2.1.2   La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX ed AT con le prescrizioni della presente parte de ve essere attestata da un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo. Esso deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia e, inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, a meno che gli accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano diversamente. Esso deve essere conforme al modello riprodotto al 9.1.2.1.5.

9.1.2.1.3   Ogni certificato di approvazione rilasciato dalle autorità competenti di una parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di questa parte contraente è accettato durante la sua durata di validità dalle autorità competenti delle altre patti contraenti.

9.1.2.1.4   La validità dei certificati di approvazione spira al più tardi un anno dopo la data della ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità seguente dipende tuttavia dall’ultima data di scadenza nominale, se la ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data. Tuttavia nel caso delle cisterne sottomesse all’obbligo di controlli periodici, questa prescrizione non ha lo scopo di imporre le prove di tenuta, prove di pressione idraulica o esami interni delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9.

9.1.2.1.5   Il certificato di approvazione deve avere la struttura del seguente modello. Le sue dimensioni devono essere del formato A4 (210 mm x 297 mm). Devono essere utilizzati il recto ed il verso. Il colore deve essere bianco, con una diagonale rosa. Il certificato di approvazione per una veicolo- cisterna per rifiuti operante sotto vuoto deve portare la seguente menzione: “veicolo-cisterna per rifiuti operante sotto vuoto “.

1) Secondo le definizioni dei veicoli a motore e dei rimorchi delle categorie N ed O come definite nell’allegato 7 della Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3) o nella Direttiva 97/27/CE
2) Cancellare ogni menzione non appropriata.
3) Segnare la menzione valida.
4) Indicare il valore appropriato. Un valore di 44 tonnellate non limiterà la “massa massima ammissibile di immatricolazione / in servizio “indicato nel/nei documenti di immatricolazione.
5) Materie assegnate al codice-cisterna indicato al No 9 o ad un’altro codice-cisterna ammesso (all’occorrenza) secondo la gerarchia di cui al 4.3.3.1.204.3.4.1.2, tenuto conto, delle disposizioni speciali.

 

13. Estensioni di validità

 

Validità estesa fino al

Timbro del servizio emettitore Luogo, data, firma

 

NOTA: Questo certificato deve essere restituito al servizio emettitore quando il veicolo è ritirato della circolazione, in caso di trasferimento ad altro trasportatore, utente o proprietario indicato al N°5, alla scadenza della durata di validità ed in caso di variazione di una o più caratteristiche essenziali del veicolo.

 

9.1.2.1.6   I certificati di approvazione conformi alle prescrizioni dell’ADR applicabili fino al 30 giugno 2001 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003.

9.1.2.2   Omologazione del tipo

9.1.2.2.1   Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli base dei veicoli nuovi a motore ed i loro rimorchi, che devono essere approvati secondo 9.1.2.1, possono essere oggetto di un’omologazione del tipo da parte di un’autorità competente conformemente al Regola mento ECE N° 1052 o alla Direttiva 98/91/CE con riserva che le prescrizioni del suddetto Regolamento o della suddetta Direttiva corrispondano a quelle del capitolo 9.2 della presente parte. Questa omologazione del tipo, rilasciata da una Parte contraente, deve essere accettata dalle altre Parti contraenti come garanzia della conformità del veicolo di base all’epoca dell’ottenimento dell’approvazione del veicolo completo o completato, purché nessuna modifica del veicolo base metta in causa la sua validità.

9.1.2.2.2    Quando il veicolo base è stato oggetto di un’omologazione del tipo, la conformità con 9.2.4.7.2  deve essere verificata sul veicolo completato.

 CAPITOLO 9.2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEI VEICOLI BASE

9.2.1   I veicoli base dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT devono soddisfare le prescrizioni del presente capitolo, conformemente alla seguente tabella.
Per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT:
- le prescrizioni del 9.2.3.1 si applicano a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1997;
- le prescrizioni del 9.2.5 si applicano a tutti i veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 t, immatricolati dopo il 31 dicembre 1987.

NOTE
a) Nel caso di veicoli AT trasportanti contenitori cisterna, cisterne mobili o CGEM questa prescrizione è applicabile solo ai veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1997. Applicabile a tutti i veicoli AT trasportanti contenitori cisterna, cisterne mobili o CGEM a partire dal 01 gennaio 2005.
b) Applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1993 per i veicoli a motore (trattori o portanti) con una massa massima superiore a 16 1 e i rimorchi (vale a dire i rimorchi completi, i semirimorchi e i rimorchi ad assi centrali) con una massa massima superiore a 10 t. Applicabile ad ogni veicolo a motore autorizzato a trainare rimorchi con una massa massima che supera 10 1, im matricolato per la prima volta dopo il 30 giugno 1995. Applicabile a tutti i veicoli approvati per la pri ma volta conformemente alle prescrizioni del 9.1.2 dopo il 30 giugno 2001 qualunque sia la data alla quale sono stati immatricolati per la prima volta.
c) Applicabile ad ogni veicolo, salvo il caso di unità di trasporto composta di un veicolo a motore e di un rimorchio nel qual caso la prescrizione si applica solo al veicolo a motore se immatricolato per la pri ma volta dopo il 30 giugno 1993.
d) Messa in conformità obbligatoria per ogni veicolo a partire dal 0l gennaio 2010.
e) Applicabile ai veicoli a motore attrezzati dopo il 30 giugno 1999. Messa in conformità obbligatoria prima del 0l gennaio 2010 per i veicoli attrezzati prima del 10 luglio 1999.
f ) Applicabile ai veicoli a motore con una massa massima che supera 12 tonnellate immatricolati dopo il 31 dicembre 1987.

9.2.2 Equipaggiamento elettrico

9.2.2.1 Disposizioni generali
L’impianto elettrico nel suo insieme deve soddisfare le disposizioni da 9.2.2.2 a 9.2.2.6 conformemente alla tabella del 9.2.1.

9.2.2.2 Canalizzazioni

9.2.2.2.1   Le dimensioni dei conduttori devono essere sufficientemente ampie per evitare surriscaldamenti ed i conduttori devono essere adeguatamente isolati. Tutti i circuiti devono essere protetti da fusibili o disgiuntori automatici, eccetto i seguenti circuiti:
- dalla batteria al sistema di partenza a freddo e di arresto del motore;
- dalla batteria all’alternatore;
- dall’alternatore alla scatola di fusibili o disgiuntori;
- dalla batteria al motorino d’avviamento del motore;
- dalla batteria alla cassa di comando di potenza del dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) (vedere 9.2.3.3), se questo è elettrico o elettromagnetico;
- della batteria al meccanismo di sollevamento elettrico dell’asse delle ruote; I circuiti di cui sopra non protetti devono essere i più corti possibile.

9.2.2.2.2   Le canalizzazioni elettriche devono essere solidamente fissate e collocate in modo che i conduttori siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e termiche.

9.2.2.3 Staccabalteria

9.2.2.3.1   Deve essere montato, il più vicino possibile alla batteria, un interruttore per interrompere i circuiti elettrici.

9.2.2.3.2   Un dispositivo di comando per l’apertura e la chiusura dell’interruttore deve essere installato nella cabina di guida. Esso deve essere facilmente accessibile dal conducente e chiaramente segnalato. Deve essere previsto un coperchio di protezione, o un sistema doppio di comando del movimento, o un altro dispositivo, che eviti il suo azionamento involontario.
Possono essere installati dispositivi di comando addizionale a condizione di essere identificati in modo chiaro mediante un marchio e protetti da manovre involontarie.

9.2.2.3.3    L’interruttore deve essere posto in un involucro che abbia un grado di protezione 1P65 conforme mente alla norma CEI 529.

9.2.2.3.4  Le connessioni elettriche sull’interruttore devono avere un grado di protezione 1P54. Tuttavia, questo non è richiesto se le connessioni sono contenute in una scatola, che può essere la scatola della batteria, in tal caso è sufficiente proteggere queste connessioni dai cortocircuiti, ad esempio con un coperchio in gomma.

9.2.2.4 Batterie
I terminali delle batterie devono essere isolati elettricamente o coperti dal coperchio isolante della scatola della batteria. Se le batterie non sono localizzate sotto il cofano motore, devono essere fissate in una scatola ventilata.

9.2.2.5 Circuiti alimentati in permanenza

9.2.2.5.1   a) Le parti dell’impianto elettrico, compresi i fili, che devono restare sotto tensione quando lo staccabatteria è aperto, devono essere di caratteristiche adeguate per l’utilizzazione in zona pericolo sa. Si devono soddisfare le disposizioni generali della norma CEI 60079, parti O e 14 e le disposizioni addizionali applicabili della norma CEI 60079, parti 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 o 182.
b) Per l’applicazione della norma CEI 60079, parte 14’, deve essere applicata la seguente classificazione:
Le parti dell’impianto elettrico in permanenza sotto tensione, compresi i fili, che non sono soggette alle prescrizioni del 9.2.2.3 e 9.2.2.4, devono soddisfare le prescrizioni applicabili alla zona 1 per l’equipaggiamento elettrico in generale o le prescrizioni applicabili alla zona 2 per l’equipaggiamento elettrico nella cabina del conducente. Devono essere soddisfatte le prescrizioni applicabili al gruppo di esplosione IIC, classe di temperatura T6.

9.2.2.5.2    Le connessioni in derivazione dallo staccabatteria per l’installazione elettrica che devono rimanere sotto tensione quando lo staccabatteria è aperto devono essere protette dal surriscaldamento con mezzi appropriati, come un fusibile, uno staccabatteria o un dispositivo di sicurezza (limitatore di corrente).

9.2.2.6   Disposizioni applicabili alla parte dell’impianto elettrico collocato dietro alla cabina di guida.
L’insieme di questo impianto deve essere progettato, realizzato e protetto in modo da non potere provocare accensioni o cortocircuiti, nelle condizioni normali di utilizzo dei veicoli e da minimizzare questi rischi in caso di urto o di deformazione. In particolare:

9.2.2.6.1 Canalizzazioni
Le canalizzazioni localizzate dietro la cabina di guida devono essere protette contro gli urti, l’abra sione e lo sfregamento durante il normale utilizzo del veicolo. Esempi di protezioni adeguate indicati qui di seguito alle figure 1, 2, 3 e 4. Tuttavia, i cavi dei sensori dei dispositivi di frenatura antibloccaggio non hanno bisogno di protezione complementare.

9.2.2.6.2 Illuminazione
Non devono essere utilizzate lampade con attacco a vite.

9.2.2.6.3 Connessioni elettriche
Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado di protezione 1P54 secondo la norma CEI 529 ed essere progettate in modo da impedire ogni disconnessione accidentale. Esempi di connettori adeguati sono dati nelle norme ISO 12 098: 1994 ed ISO 7638: 1985.




 

9.2.3    Dispositivi di frenatura

9.2.3.1 Disposizioni generali
Oltre che soddisfare le prescrizioni tecniche di seguito riportate, conformemente alla tabella del 9.2.1, i veicoli a motore ed i rimorchi destinati a costituire un’unità di trasporto di merci pericolose devono soddisfare tutte le prescrizioni tecniche pertinenti del Regolamento ECE N° 13 o della Direttiva 71/320/CEE come modificati, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate.

9.2.3.2 Dispositivo di frenatura antibloccaggio

9.2.3.2.1   I veicoli a motore con una massa massima superiore a 16 tonnellate, o che sono autorizzati a trainare un rimorchio con una massa massima superiore a 10 tonnellate devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio della categoria 1 conformemente all’allegato 13 del Regolamento ECE N° 13

9.2.3.2.2   I rimorchi con una massa massima che supera 10 tonnellate devono essere attrezzati di un dispositivo di frenatura antibloccaggio della categoria A conformemente all’allegato 13 del Regolamento ECE N° 13

9.2.3.3 Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore)

9.2.3.3.1   Per “dispositivo rallentatore” si intende un dispositivo destinato a stabilizzare la velocità del veicolo su una lunga discesa, senza utilizzare né il freno di servizio, né il freno di soccorso, né il freno di stazionamento.

9.2.3.3.2   I veicoli a motore con una massa massima superiore a 16 tonnellate o che sono autorizzati a traina re un rimorchio di una massa massima superiore a 10 tonnellate devono essere equipaggiati con un dispositivo rallentatore che risponda alle seguenti prescrizioni:
a) Il dispositivo rallentatore può essere un dispositivo unico o una combinazione di più dispositivi. Ogni dispositivo può avere il suo proprio comando;
b) Tutte le tre possibilità di comando del dispositivo rallentatore previste al paragrafo 2.14 del Regolamento ECE N° 13 sono accettabili, ma in caso di guasto del dispositivo antibloccaggio, i rallentatori integrati o combinati si devono disconnettere automaticamente;
c) L’azione del dispositivo rallentatore deve essere controllata dal dispositivo di frenata antibloccaggio in modo che il o gli assali frenati dal dispositivo rallentatore non possano bloccarsi per azione del rallentatore a velocità superiori a 15 km/h. Tuttavia, questa disposizione non si applica alla parte del sistema di frenatura costituita dalla naturale azione frenante del motore;
d) L’azione del dispositivo rallentatore deve prevedere più livelli di efficacia, compreso un livello inferiore appropriato per la condizione del veicolo vuoto. Quando il dispositivo rallentatore di un veicolo a motore è costituito dal suo motore, i differenti rapporti di trasmissione sono considerati come idonei ad assicurare i differenti livelli di efficacia;
e) L’efficacia del dispositivo rallentatore deve essere tale da rispondere alle prescrizioni dell’allegato 4, sezione 1.8 (prova di tipo II A) del Regolamento ECE N° 13 per un veicolo carico che comprenda la massa caricata del veicolo a motore più la massa massima rimorchiata autorizzata, senza superare tuttavia un totale di 44 tonnellate;
f) Se il veicolo a motore non risponde alle prescrizioni di efficacia del dispositivo rallentatore definite in e) cui sopra, deve rispondere almeno alle prescrizioni dell’allegato 4 del Regolamento ECE N° 13 e potrà essere accoppiato solamente ad un rimorchio attrezzato di un dispositivo rallentatore. Tale veicolo a motore dovrà essere attrezzato con un dispositivo di comando del dispositivo rallentatore sul rimorchio.

9.2.3.3.3   Se un rimorchio è munito di dispositivo rallentatore, questo deve rispondere alle prescrizioni dell’allegato 4 del Regolamento ECE N° l3 ed alle disposizioni di 9.2.3.3.2 da a) a d) cui sopra.

9.2.3.4 Freni di soccorso dei rimorchi

9.2.3.4.1   I rimorchi devono essere muniti di un efficace dispositivo di frenatura o di arresto in caso di rottura del dispositivo di attacco.

9.2.3.4.2   I rimorchi devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace, che agisca su tutte le ruote, azionato dal comando del freno di servizio del veicolo trattore e in grado di fermare automatica mente il rimorchio in caso di rottura del dispositivo di attacco.

NOTA: L ‘uso di rimorchi equipaggiati unicamente di un sistema di frenata ad inerzia è limitato ai carichi con massa netta massima di 50 kg di materia esplosiva.

9.2.4    Prevenzione dei rischi d’incendio

9.2.4.1 Disposizioni generali
Le disposizioni tecniche di seguito riportate si applicano conformemente alla tabella del 9.2.1.

9.2.4.2 Cabina

9.2.4.2.1   Per la costruzione della cabina devono essere adoperati solo materiali difficilmente infiammabili. Questa disposizione sarà considerata come soddisfatta se, conformemente alla procedura definita dalla norma ISO 3795:1989, campioni dei seguenti elementi della cabina non presentano una velocità di combustione superiore a 100 mm/min: cuscini dei sedili, schienali dei sedili, cinture di sicurezza, rivestimenti del tetto, tetti apribili, braccioli, pannelli di guarnizione delle porte e pannelli anteriori, posteriori e laterali, tramezzi, poggiatesta, moquette, parasole, tendine, involucri della ruota di scorta, cofani del vano motore, copriletto e ogni altro materiale utilizzato dentro la cabina, comprese le imbottiture ed elementi che si impiegano per assorbire l’energia a contatto dell’occupante in caso di scontro.

9.2.4.2.2   A meno che la cabina non sia costruita in materiali difficilmente infiammabili, deve essere disposto dietro alla cabina uno scudo metallico o di altro materiale appropriato, di larghezza uguale a quella della cisterna. Tutte le finestre posteriori della cabina o dello scudo devono essere ermeticamente chiuse, essere in vetro di sicurezza resistente al fuoco ed avere i telai ignifughi. Tra la cisterna e la cabina o lo scudo, deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 15 cm.

9.2.4.3 Serbatoi del carburante
I serbatoi di carburante per l’alimentazione del motore del veicolo devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) In caso di perdita, il carburante deve colare sul suolo senza venire in contatto con parti calde del veicolo o del carico;
b) I serbatoi contenenti benzina devono essere muniti di un dispositivo tagliafiamme efficace in corrispondenza dell’apertura di riempimento o di un dispositivo di chiusura che permetta di mantenere l’apertura di riempimento ermeticamente chiusa.

9.2.4.4 Motore
I motori di trazione dei veicoli devono essere equipaggiati e collocati in modo da evitare ogni peri colo per il carico in seguito a riscaldamento o combustione. Nel caso di veicoli EX/II ed EX/III, il motore deve essere un motore ad accensione per compressione.

9.2.4.5 Dispositivo di scappamento
Il dispositivo di scappamento così come i tubi di scappamento devono essere collocati o protetti in modo da evitare ogni pericolo per il carico in seguito a riscaldamento o combustione. Le parti dello scappamento, che si trovano direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel), devono trovarsi ad una distanza di almeno 100 mm o essere protette da uno schermo termico.

9.2.4.6 Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) del veicolo
I veicoli muniti di un dispositivo rallentatore che genera temperature elevate, collocato dietro la parete posteriore della cabina, devono essere muniti di uno schermo termico solidamente fissato tra questo dispositivo e la cisterna o i carichi, e disposto in modo tale da evitare ogni riscaldamento, anche localizzato della parete della cisterna o del carico.
Inoltre, lo schermo termico deve proteggere il dispositivo da perdite o sgocciolamenti, anche accidentali, del prodotto trasportato. Sarà considerata come soddisfacente una protezione costituita, per esempio, da un involucro a parete doppia.

9.2.4.7 Riscaldatori a combustione

9.2.4.7.1 (Riservato)

9.2.4.7.2    I riscaldatori a combustione e le loro condotte di scappamento dei gas devono essere progettati, collocati, protetti o ricoperti in modo da prevenire ogni rischio inaccettabile di riscaldamento o incendio del carico. Questa prescrizione si considera soddisfatta se il serbatoio ed il sistema di scappamento sono conformi a disposizioni analoghe a quelle che sono prescritte rispettivamente per i serbatoi di carburante ed i dispositivi di scappamento dei veicoli al 9.2.4.3 e 9.2.4.5.

9.2.4.7.3    Lo spegnimento dei riscaldatori a combustione deve essere assicurato almeno dai seguenti metodi:
a) interruzione manuale deliberata dalla cabina del conducente;
b) arresto del motore del veicolo; in questo caso il riscaldatore può essere rimesso manualmente in funzione dal conducente;
c) messa in moto di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose tra sportate.

9.2.4.7.4   Dopo che i dispositivi di riscaldamento sono stati disattivati è comunque ammesso un funziona mento residuo. Per ciò che riguarda i metodi del 9.2.4.7.3  b) e e), l’alimentazione dell’aria per la combustione deve essere interrotta da misure adeguate dopo un ciclo di funzionamento residuo massimo di 40 secondi. Devono essere utilizzati solo riscaldatori a combustione per i quali sia stato dimostrato che Io scambiatore di calore è resistente ad un ciclo di funzionamento residuo ridotto di 40 secondi per la loro durata di utilizzazione normale.

9.2.4.7.5    I riscaldatori a combustione devono essere messi in funzione manualmente. Sono vietati i dispositivi di programmazione.

9.2.4.7.6    Non sono autorizzati i riscaldatori a combustione con combustibili gassosi.

9.2.5 Dispositivo limitatore di velocità
I veicoli a motore (motrici e trattori per semirimorchi), con una massa massima superiore a 12 tonnellate, devono essere dotati di un dispositivo di limitazione di velocità conformemente alle prescrizioni tecniche del Regolamento ECE N° 896, come modificato. La velocità di settaggio V, come definita al 2.1.2 del suddetto Regolamento ECE N° 896, non dovrà superare 85 km/h.
 
9.2.6    Dispositivo di aggancio del rimorchio
Il dispositivo di aggancio del rimorchio deve essere conforme al Regolamento ECE N° 557 o alla Direttiva 94/20/CE , come modificati, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate.

CAPITOLO 9.3  - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI CONCERNENTI I VEICOLI COMPLETI O COMPLETATI EX/II O EX/III

 

9.3.1 Materiali da utilizzare per la costruzione della carrozzeria dei veicoli
Per la costruzione della carrozzeria non devono essere usati materiali suscettibili di formare composti pericolosi con le materie esplosive trasportate.

9.3.2 Riscaldatori a combustione
I riscaldatori a combustione non devono essere installati nei compartimenti di carico dei veicoli EX/II ed EX/III.
I riscaldatori a combustione devono soddisfare le prescrizioni del 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 e le seguenti:
a) L’interruttore può essere installato all’esterno della cabina del conducente;
b) L’apparecchio deve potere essere spento dell’esterno del compartimento di carico; e,
c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto.
Nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione deve essere installato nel compartimento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca di uscita dell’aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50°C.

9.3.3 Veicoli EXIII
I veicoli devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo che le materie ed oggetti esplosivi siano protetti dei rischi esterni e delle intemperie. Devono essere coperti o tendonati. Il telone deve essere resistente alla lacerazione e costituito da un materiale impermeabile e difficilmente infiammabile. Deve essere ben teso in modo da coprire il veicolo da ogni lato scendendo almeno di 20 cm sulle pareti di questo ed essere fissato per mezzo di un dispositivo bloccabile.
Il compartimento di carico dei veicoli coperti non deve avere finestre; tutte le aperture devono essere chiuse da porte o pannelli bloccabili e aderenti.

9.3.4    Veicoli EXIIII
I veicoli devono essere chiusi. La superficie di carico, compresa la parete anteriore, deve essere continua senza interstizi. Le caratteristiche di isolamento e di resistenza al calore della carrozzeria devono essere almeno equivalenti a quelle di un tramezzo costituito da una parete esterna metallica foderata con uno strato di legno ignifugo di 10 mm di spessore; o la carrozzeria deve essere costruito in modo da garantire che nessuna penetrazione di fiamme o punti più caldi di 120°C sulla superficie interna delle pareti si produca nei 15 minuti che seguono la partenza di un fuoco provocato dal funzionamento del veicolo, per esempio dall’incendio di un pneumatico. Tutte le por te devono potere essere bloccate. Devono essere disposte e costruite in modo che le giunture si sovrappongano.

9.35 Compartimento di carico e motore
Il motore del veicolo deve essere situato davanti alla parete anteriore del compartimento di carico; può comunque essere localizzato sotto il compartimento di carico purché l’installazione sia tale che il calore emesso non costituisca un rischio per il carico provocando, sulla superficie interna del compartimento di carico, un innalzamento della temperatura sopra gli 80°C.

9.3.6 Compartimento di carico e dispositivo di scappamento
Il dispositivo di scappamento dei veicoli EX/II ed EX/III o altre parti di questi veicoli completi o completati devono essere costruiti e collocati in modo che nessun riscaldamento possa costituire un rischio per il carico provocando, sulla superficie interna del compartimento di carico, un innalzamento della temperatura sopra gli 80°C.

9.3.7    Equipaggiamento elettrico

9.3.7.1  L’equipaggiamento elettrico sui veicoli EX/III deve soddisfare alle prescrizioni del 9.2.2.2, 9.2.2.3,9.2.2.4, 9.2.2.5.2 e 9.2.2.6.

9.3.7.2  La tensione nominale del circuito elettrico non deve essere superiore a 24V.

9.3.7.3   La parte dell’impianto elettrico situata nel compartimento di carico deve essere protetta contro le polveri (grado di protezione di almeno 1P54 o equivalente) o, nel caso del gruppo di compatibilità J, di almeno 1P65 (per esempio “involucro antideflagrante EEx d “).

 

CAPITOLO 9.4  - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL CORPO DEI VEICOLI COMPLETI O COMPLETATI (DIVERSI DAI VEICOLI EX/II ED EX/III) DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN COLLI

9.4.1   I riscaldatori a combustione devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
a) L’interruttore può essere installato all’esterno della cabina del conducente;
b) L’apparecchio deve potere essere spento dell’esterno del compartimento di carico; e,
c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto.

9.4.2   Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un’etichetta conforme ai modelli No 1, 1.4, 1.5 1.6, 3 4.1, 4.3 5.1 o 5.2, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel comparti mento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca di uscita dell’aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50°C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l’accensione di un’atmosfera esplosiva nelle condizioni d’esercizio.

9.4.3   Prescrizioni supplementari relative alla costruzione della carrozzeria dei veicoli per il trasporto di certe merci pericolose o di specifici imballaggi possono figurare al capitolo 7.2 della Parte 7 in accordo con le indicazioni della colonna (16) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia.

 

CAPITOLO 9.5  - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL CORPO DEI VEICOLI COMPLETI O COMPLETATI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SOLIDE ALLA RINFUSA

9.5.1   I riscaldatori a combustione devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
a) L’interruttore può essere installato all’esterno della cabina del conducente;
b) L’apparecchio deve potere essere spento dell’esterno del compartimento di carico; e,
c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto.

9.5.2   Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un’etichetta con forme ai modelli No 1, 1.4, 1.5 1.6,3 4.1,4.3 5.1 o 5.2, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel compartimento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca uscita dell’aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50°C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l’accensione di un’atmosfera esplosiva nelle condizioni d’esercizio.

9.5.3   Prescrizioni supplementari relative alla costruzione della carrozzeria dei veicoli per il trasporto di merci pericolose o di specifici imballaggi possono figurare al capitolo 7.3 della Parte 7 in accordo con le indicazioni della colonna (17) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia.

 

CAPITOLO 9.6  - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AI VEICOLI COMPLETI O

COMPLETATI DESTINATI AL TRASPORTO DI MATERIE AUTOREATTIVE

DELLA CLASSE 4.1 O DI PEROSSIDI ORGANICI DELLA CLASSE 5.2 CON

CONTROLLO DI TEMPERATURA

9.6.1   I veicoli isotermici, refrigerati o frigoriferi destinati al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1 o di perossidi organici della classe 5.2, con controllo di temperatura devono essere conforme alle seguenti disposizioni:
a) Il veicolo deve essere tale, e così equipaggiato, dal punto di vista isotermico e dei mezzi di refrigerazione, che non sia superata la temperatura di controllo prevista secondo 2.2.41.1.17 o 2.2.52.1.160 al 2.2.41.4 02.2.52.4 per la materia da trasportare. Il coefficiente totale di trasmissione del calore non deve superare 0,4 W/m
b) Il veicolo deve essere equipaggiato in modo che i vapori provenienti dalle materie o dall’agente refrigerante trasportati non possano penetrare nella cabina del conducente;
c) Deve essere previsto un dispositivo adeguato per permettere di valutare in ogni momento, dalla cabina del conducente, quale è la temperatura nello spazio riservato al carico;
d) Lo spazio riservato al carico deve essere munito di aperture o valvole di ventilazione se esiste un rischio qualsiasi di sovrapressione pericolosa in questo spazio. Dovranno essere prese precauzioni per assicurare, se del caso, che la refrigerazione non è compromessa dalle aperture o valvole di ventilazione;
e) L’agente refrigerante utilizzato non deve essere infiammabile; e
f ) Il dispositivo di refrigerazione dei veicoli con refrigerazione meccanica deve potere funzionare indipendentemente del motore di propulsione del veicolo.

9.6.2   Alcuni metodi appropriati (da R1 a R5) per impedire il superamento della temperatura di regolazione sono elencati al capitolo 7.2 (vedere V8(3)). In base al metodo utilizzato, disposizioni supplementari relative alla costruzione del corpo del veicolo possono figurare nel capitolo 7.2.

 

CAPITOLO 9.7  - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE CISTERNE FISSE (VEICOLI-CISTERNA), VEICOLI-BATTERIA E VEICOLI COMPLETI O COMPLETATI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN CISTERNE SMONTABILI DI CAPACITÀ SUPERIORE A i M O IN CONTENITORI-CISTERNA, CISTERNE MOBILI O CGEM DI CAPACITÀ SUPERIORE A 3 M (VEICOLI FL, OX ED AT)

 

9.7.1 Disposizioni generali

9.7.1.1  Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensioni, un veicolo- cisterna comprende uno o più serbatoi, le loro attrezzature ed i mezzi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensioni.

9.7.1.2   Una volta che una cisterna smontabile è collegata al veicolo portante, l’insieme deve rispondere alle prescrizioni relative ai veicoli-cisterna.

9.7.2    Prescrizioni relative alle cisterne

9.7.2.1   Le cisterne metalliche fisse o smontabili devono rispondere alle prescrizioni rilevanti del capitolo 6.8.

9.7.2.2   Gli elementi di veicoli-batteria e di CGEM devono rispondere alle prescrizioni rilevanti del capito lo 6.2 quando si tratta di bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole o del capitolo 6.8 quando si tratta di cisterne.

9.7.2.3   I contenitori-cisterna metallici devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.8; le cisterne mobili devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.7 o, se del caso, a quelle del codice IMDG (vedere 1.1.4.2).

9.7.2.4   Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.9.

9.7.2.5   Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.10.

9.7.3 Mezzi di fissaggio
I mezzi di fissaggio devono essere progettati per resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto, così come agli sforzi minimi come definiti al 6.8.2.1.2, da 6.8.2.1.11 a 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 e 6.8.2.1.16 nel caso di veicoli-cisterna, di veicoli-batteria e di veicoli portanti cisterne smontabili.

9.7.4    Messa a terra dei veicoli FL
Le cisterne metalliche o in materia plastica rinforzata di fibre dei veicoli-cisterna FL e gli elementi dei veicoli-batteria FL devono essere collegati al telaio del veicolo per mezzo di almeno una buona connessione elettrica. Deve essere evitato ogni contatto metallico che possa provocare una corro sione elettrochimica.

NOTA: vedere anche 6.9.1.2 e 6.9.2.14.3.

9.7.5    Stabilità dei veicoli-cisterna

9.7.5.1   La larghezza fuori tutto della superficie di appoggio al suolo (distanza che separa i punti di contatto esterno col suolo dei pneumatici di destra e di sinistra di uno stesso assale) deve essere almeno uguale al 90% dell’altezza del centro di gravità del veicolo-cisterna caricato. Per i veicoli articolati, il peso sugli assali dell’unità portante il semirimorchio caricato non deve superare il 60% del peso caricato totale nominale dell’insieme del veicolo articolato.

9.7.5.2   Inoltre, i veicoli-cisterna con cisterne fisse di capacità superiore a 3 m destinati al trasporto delle merci pericolose allo stato liquido o fuso, e provati ad una pressione inferiore a 4 bar devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del Regolamento ECE N° 1111, come modificato, concernente la stabilità laterale, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate. Queste prescrizioni si applicano ai veicoli-cisterna immatricolati per la prima volta a partire dal 1° luglio 2003.

9.7.6 Protezione posteriore dei veicoli
La parte posteriore del veicolo deve essere munita, per tutta la larghezza della cisterna, di un paraurti sufficientemente resistente ai tamponamenti. Tra la parete posteriore della cisterna e la parte posteriore del paraurti, ci deve essere una distanza di almeno 100 mm (questa distanza è misurata dal punto della parete della cisterna che è più indietro o dagli accessori sporgenti in contatto con la materia trasportata). I veicoli con serbatoi basculanti per il trasporto di materie in polvere o granulari e le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto a serbatoio basculante con scarico posteriore non devono essere muniti di un paraurti se gli accessori posteriori dei serbatoi sono dotati di un mezzo di protezione che protegga i serbatoi allo stesso modo di un paraurti.

NOTA 1: Questa disposizione non si applica ai veicoli utilizzati per i/trasporto di merci pericolose in conte nitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM

NOTA 2: Per la protezione delle cisterne contro il danneggiamento dovuto ad un urto laterale o ad un ribaltamento, riferirsi al 6.8.2.1.20 e 6.8.2.1.21 e per le cisterne mobili ai 6.7.2.4.3 e 6.7.2.4.5.
 

9.7.7 Riscaldatori a combustione

9.7.7.1   I riscaldatori a combustione devono rispondere alle prescrizioni del 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 e le seguenti:
a) L’interruttore può essere installato all’esterno della cabina del conducente;
b) L’apparecchio deve potere essere spento dall’esterno del compartimento di carico; e,
c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto;
Inoltre, per i veicoli FL, devono soddisfare alle prescrizioni del 9.2.4.7.3 e 9.2.4.7.4.

9.7.7.2    Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un’etichetta con forme ai modelli No 1, 1.4, 1.5 1.6, 3 4.1, 4.3 5.1 o 5.2, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel comparti mento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca uscita dell’aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50°C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l’accensione di un’atmosfera esplosiva nelle condizioni d’esercizio..

9.7.8 Equipaggiamento elettrico

9.7.8.1   L’equipaggiamento elettrico dei veicoli FL, per i quali è prescritta un’approvazione conformemente al 9.1.2, deve soddisfare le prescrizioni del 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 e 9.2.2.6.
Tuttavia ogni aggiunta o modifica all’impianto elettrico deve rispondere alle prescrizioni applicabili all’equipaggiamento elettrico del gruppo e della classe di temperatura pertinenti secondo le materie da trasportare.

NOTA: Per le disposizioni transitorie, vedere 1.6.6.
 
9.7.8.2   L’equipaggiamento elettrico dei veicoli FL, che operano in zone dove esiste o può esistere un’atmosfera esplodente in proporzioni tali che siano necessarie precauzioni speciali, deve avere caratteristiche appropriate per l’utilizzazione in zona pericolosa. Questo equipaggiamento deve soddisfare le disposizioni generali del norma CEI 60079 parti O e 14, e le disposizioni addizionali applicabili della norma CEI 60079 parti 1, 2, 5, 6, 7, 11 o 182. Deve rispondere alle prescrizioni applicabili al materiale elettrico del gruppo e della classe di temperatura pertinente secondo le materie da trasportare.
Per l’applicazione della norma CEI 60079 parte 142, deve essere applicata la seguente classificazione:
ZONA 0
Interno dei compartimenti di cisterne, accessori per il riempimento e lo svuotamento e linee di recupero dei vapori.
ZONA 1
Interno delle scatole di protezione per l’attrezzatura utilizzata per il riempimento e lo svuotamento e
zona situata a meno di 0,5 m dai dispositivi di aerazione e valvole di sicurezza.

9.7.8.3   L’impianto elettrico in permanenza sotto tensione, compresi i cavi, per veicoli che operano fuori delle zone O e i deve soddisfare le prescrizioni che si applicano in generale alla zona i per l’equipaggiamento elettrico o le prescrizioni applicabili alla zona 2 per l’equipaggiamento elettrico situato nella cabina del conducente. Deve rispondere alle prescrizioni applicabili al materiale elettrico del gruppo pertinente secondo le materie da trasportare.

 

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Circ. Ministero dell'interno 29 dicembre 1997, n. 300/A/24891/108.1 - D.M. 3 marzo 1997 - Attuazione della direttiva 95/50/CE - Disciplina uniforme dei controlli dei veicoli che movimentano merci pericolose - Disposizioni applicative.

Il D.M. 3 marzo 1997, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 3 aprile 1997, ha dato attuazione alla Direttiva 95/50/CE del 6 ottobre 1995, con la quale sono state dettate regole uniformi per il controllo dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada allo scopo di garantire un equo trattamento nei confronti di tutti i vettori europei e di rendere più efficace ed incisiva la verifica dell'osservanza delle prescrizioni da parte di tutti gli organi di polizia stradale.

La normativa completa le disposizioni della direttiva 94/55/CE, attuata con D.M. 4 settembre 1996, che ha trasposto negli ordinamenti interni le prescrizioni dell'Accordo Europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (ADR) concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.

La rilevanza di questo delicato settore dei trasporti stradali richiede un'azione di vigilanza incisiva ed omogenea da parte degli organi di polizia stradale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che, in via prioritaria, sono chiamati a svolgere i controlli di cui trattasi, anche alla luce dell'abolizione dei controlli alle frontiere.

Pertanto, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 3 marzo 1997 si forniscono di seguito le disposizioni applicative per dare piena attuazione alla disciplina prevista.

1. Controlli sui veicoli in circolazione.

I controlli sui veicoli circolanti, che dovranno essere programmati ed effettuati a campione senza differenziazione in funzione della nazionalità del vettore, potranno condurre, oltre che a verifiche documentali, anche ad ispezioni dei veicoli stessi o del relativo carico.

Nella loro pianificazione si dovrà tener conto della necessità che essi siano distribuiti in modo uniforme sull'intero ambito viario di competenza, in diversi giorni della settimana ed in fasce orarie diversificate, evitando, in quanto possibile, sovrapposizioni e duplicazioni di controlli organizzati da più uffici o reparti che operano sulla medesima arteria stradale.

Per garantire il pieno rispetto dei criteri di sicurezza dettati dalle norme i controlli dovranno essere effettuati in luoghi in cui sia possibile al conducente mettere in regola i veicoli per i quali siano accertate violazioni.

2. Immobilizzazione dei veicoli.

Gli artt. 4 e 5 del D.M. 3 marzo 1997 stabiliscono che, se nel corso di un controllo siano rilevate violazioni che per la loro particolare gravità siano produttive di situazioni di potenziale pericolo, è in facoltà dell'organo che procede al controllo di disporre misure interdittive della circolazione, che possono concretizzarsi nell'immobilizzazione sul posto o in un altro luogo idoneo alla regolarizzazione del veicolo o del suo carico.

In ogni caso, qualora si ritenga opportuno esercitare la facoltà di interdizione della circolazione, occorrerà stabilire se il veicolo dovrà sostare sul luogo del controllo o essere trasferito per la sosta in una area appositamente scelta.

Nelle situazioni della prima specie, l'organo che ha proceduto al controllo diffiderà il conducente dal proseguire il viaggio senza aver provveduto alla corretta sistemazione del veicolo o del suo carico.

Salvo che non siano necessari immediati interventi di protezione rivolti a scongiurare un pericolo immediato, nelle ipotesi della seconda specie, in attesa dell'individuazione di aree idonee per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose - conformemente a quanto indicato nella nota n. 300/A/39190/108/1 del 31 dicembre 1996 - sarà intimato al conducente di ricoverare il veicolo irregolare nel più vicino stabilimento, deposito ovvero impresa che movimenta merci pericolose della stessa natura o comunque compatibili con quelle trasportate. Se necessario si provvederà alla scorta. Sarà altresì imposto al conducente di non riprendere il viaggio se non dopo aver provveduto alla regolarizzazione.

In ogni caso, allo scopo di verificare l'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza, saranno successivamente attivate procedure di controllo dell'esatto adempimento delle intimazioni di cui sopra, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p. per chi non vi abbia ottemperato.

Va precisato, peraltro, che anche al di fuori delle situazioni di accertata irregolarità sopra richiamate, ove fosse rilevato un concreto ed imminente pericolo per la sicurezza pubblica, dovrà essere dato tempestivo avviso ai competenti organi della Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco per l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. La lista di controllo.

Ferma restando la facoltà di compiere tutti gli altri controlli e tutte le verifiche sul veicolo e sul conducente, necessari a garantire il rispetto delle norme della circolazione stradale, l'art. 4 del citato decreto ministeriale prevede l'utilizzazione di una lista di controllo - il cui modello si allega in copia (All. 2) - che ha la funzione di uniformare, semplificare e documentare la verifica compiuta, in modo che questa sia sempre riferita ad elementi comuni per tutti i trasporti realizzati all'interno dell'Unione Europea e ritenuti dai vari Stati membri indispensabili a garantire un livello minimo di sicurezza nel trasporto di merci pericolose.

Il documento sarà redatto contestualmente al controllo ed una copia, sottoscritta da chi vi ha proceduto, sarà consegnata al conducente del veicolo controllato. I relativi stampati, realizzati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, potranno essere ritirati dagli organi di polizia presso gli Uffici Provinciali della Direzione Generale della M.C.T.C.

4. Comunicazione dei risultati dei controlli.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 3 del D.M. 3 marzo 1997 , e per uniformare l'attività di controllo in ambito nazionale ai parametri europei, il Ministero dei trasporti e della navigazione fisserà annualmente il numero minimo dei controlli da effettuare nell'anno successivo. Questi obblighi di comunicare e la necessità di rispettare i parametri sopra indicati, impongono un'attenta pianificazione dei controlli ed un loro costante monitoraggio che consenta di modulare l'azione di controllo per garantire la qualità e la quantità minima richiesta.

La direttiva n. 95/50/CE ed il D.M. 3 marzo 1997 stabiliscono che i risultati dei controlli dovranno essere comunicati da ogni Stato membro al Consiglio della Comunità al fine di acquisire tutti i dati e le informazioni aggiornate sul movimento delle merci pericolose nell'Unione. Tali informazioni potranno contribuire a migliorare il livello di sicurezza dei trasporti e prevenire gli incidenti.

Allo scopo di consentire al Ministero dei trasporti e della navigazione di adempiere in tempo utile a tali oneri di comunicazione, gli organi di controllo provvederanno direttamente a trasmettere a quest'ultimo, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione - Direzione Centrale IV - Divisione 49 in Roma, Via Caraci n. 36, Cap. 00157, con cadenza mensile una copia delle liste di controllo redatte nel corso del mese dagli operatori dipendenti.

5. Comunicazioni relative ad infrazioni gravi o ripetute.

Quando siano accertate violazioni gravi - tali da compromettere la sicurezza del trasporto - a carico di un veicolo immatricolato all'estero o di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, ferma restando l'applicazione delle corrispondenti sanzioni e delle altre misure previste dalla disciplina normativa, si avrà cura di segnalare tempestivamente il fatto al Dipartimento della P.S. che provvederà ad interessare le competenti autorità straniere per gli adempimenti di conseguenti.

Analoga segnalazione sarà inviata anche nel caso in cui si abbia a presumere che da parte di vettori o di imprese non residenti siano state commesse infrazioni gravi non rilevabili o contestabili durante il controllo in Italia per mancanza di obiettivi elementi di valutazione.

Le Prefetture anche avvalendosi del contributo dei Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono pregate di voler coordinare l'azione di controllo sul territorio estendendo il contenuto della presente agli Uffici ed ai Comandi di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

A tal fine si rappresenta che la Specialità Polizia Stradale è stata interessata alla formazione di unità specialistiche per assicurare controlli mirati in questo settore, che riveste particolare delicatezza ai fini della tutela ambientale e della sicurezza pubblica.

 

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Circ. - Ministero dell'interno 12 maggio 1999, n. 300/A/43073/108/1 - Quesito in merito al trasporto su strada di giocattoli pirici non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 4 aprile 1973. Applicazione normativa A.D.R.

Con il quesito sopraindicato si chiede a questo Ufficio un parere riguardo al trasporto su strada dei giocattoli pirotecnici di "libera vendita".

La materia indicata in oggetto è classificata come merce pericolosa ai sensi della normativa A.D.R. recepita per effetto del D.M. 4 settembre 1996 in applicazione della direttiva 94/55/CEE che rende obbligatoria in tutti i Paesi dell'Unione Europea, dal 1° gennaio 1997, anche per i trasporti nazionali, la normativa internazionale sulle merci pericolose.

Nella fattispecie i fuochi pirotecnici, classificati nella classe 1.4.S con n. ONU 0337, come rappresentato dalla Pyrogiochi S.r.l., possono essere trasportati anche su veicoli non dichiarati specificamente idonei perché sono sottoposti ad un regime di esenzione parziale.

Pur tuttavia devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'Accordo riguardanti carico, scarico e movimentazione della merce, documento di accompagnamento delle merci trasportate, estintori di bordo.

Non è previsto, nel caso portato all'attenzione di questo Servizio, l'obbligo del certificato di formazione professionale A.D.R. per il conducente.

 

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D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

<a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea01.dll?#1up#1up">(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52).

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «impresa»: una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) «capo dell'impresa»: il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;

c) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;

d) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.

2. Campo di applicazione.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;

b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

3. Obblighi del capo dell'impresa.

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi (1).

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(1) Il D.M. 4 luglio 2000, contiene le norme per l’individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia.

4. Obblighi del consulente.

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

5. Qualificazione dei consulenti.

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

a) classe 1 (esplosivi);

b) classe 2 (gas);

c) classe 7 (materie radioattive);

d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);

e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

3. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato.

4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea01.dll?#4#4">(3).

6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995 (1).

8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di consulente in Italia.

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(1) V. il D.M. 6 giugno 2000 e il D.M. 27 settembre 2000.

 

 6. Sanzioni.

1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.

7. Disposizioni transitorie e finali.

1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.

Allegato I

Elenco delle mansioni del consulente di cui all'articolo 5, comma 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

 

Allegato II

Elenco delle materie di cui all'articolo 5, comma 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie: I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:

conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;

conoscenza delle principali cause di incidenti. II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:

procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;

struttura dell'enumerazione delle materie;

classi di merci pericolose e principi di classificazione;

natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;

proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:

tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;

requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;

stato dell'imballaggio e controllo periodico;

3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:

iscrizione sulle etichette di pericolo;

apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;

segnaletica e etichettatura;

4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:

informazioni contenute nei documenti di trasporto;

dichiarazione di conformità del mittente;

5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:

carico completo;

trasporto alla rinfusa;

trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;

trasporto in contenitori;

trasporto in cisterne fisse o amovibili;

6) il trasporto di persone;

7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

8) la separazione dei materiali;

9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

10) il maneggio e la sistemazione del carico:

carico e scarico (tasso di riempimento);

sistemazione e separazione;

11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

12) l'equipaggio: formazione professionale;

13) i documenti di bordo:

documenti di trasporto;

consegne scritte;

certificato di autorizzazione del veicolo;

certificato di formazione per i conducenti di veicoli;

attestato di formazione per la navigazione interna;

copia di qualsiasi deroga;

altri documenti;

14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;

15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;

16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;

17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;

18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

Allegato III

Modello di certificato di cui all'articolo 5, comma 3 comunità europea repubblica italiana certificato ce di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (direttiva 96/35/CE)

Certificato n. 

 

 

 

 

 

 

 

Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato: 

 

(Stemma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome: 

 

 

 

Nome completo: 

 

 

 

Luogo e data di nascita: 

 

 

 

Nazionalità: 

 

 

 

Firma del Titolare: 

 

 

 

 

 

Valido fino al 

 

per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonché 

 

 

per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto: 

 

 

 

 

Su strada, validità circoscritta alle merci: 

 

 

 

 

 

Per ferrovia, validità circoscritta alle merci: 

 

 

 

 

 

Per via navigabile, validità circoscritta alle merci: 

 

 

Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

Dipartimento Trasporti Terrestri 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Rinnovato fino al: 

 

 

 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

 

D.M. 3 maggio 2001 - Recepimento della direttiva 2000/61/CE 10 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="dea://dea.loc/dea01.dll?#1up#1up">(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 129).

 

Attuazione della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

 

Articolo 1 - Àmbito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle Forze armate.

2. Fatta salva la normativa comunitaria, è consentito stabilire requisiti per quanto concerne:

a) il trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto;

b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose;

c) la garanzia della qualità delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.

L'àmbito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso.

Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

 

Articolo 2 Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«A.D.R.»: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche;

«veicolo»: ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, così come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

«merci pericolose»: le materie ed i prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni dagli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade ad uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e scarico contemplate negli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità derivante da queste operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso non aperto al pubblico sono escluse dalla presente definizione;

«autorità competente»: il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

 

Articolo 3 Disposizioni generali.

1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto.

2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A è autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, in particolare per quanto riguarda:

a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;

b) la costruzione, le attrezzature ed il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.

 

Articolo 4 Restrizioni.

1. Fatte salve le altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, è consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale.

2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attività dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dalla disposizione speciale di cui al punto 2 dell'allegato C, devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale ed internazionale e non devono creare alcuna discriminazione.

3. È consentito applicare disposizioni più rigorose riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.

4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva 94/55/CE.

5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:

il trasporto di materie della classe 1.1;

il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2;

il trasporto di materie contenenti diossina o furano;

il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000 litri di capacità, di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurino sotto una lettera b) o c) di tali classi.

Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:

il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorché gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o per via navigabile;

l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;

qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.

 

Articolo 5 Esenzioni.

1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo.

2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi.

3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE.

4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione ai sensi della disposizione speciale di cui al punto 3. dell'allegato C e delle cisterne di recente costruzione che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data alle stesse condizioni.

Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo del presente comma e la data ultima alla quale il presente decreto è loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE (1).

5. È consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al l° gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purché l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purché tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed ispezioni); tale concessione è esclusivamente limitata a grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacità, per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001.

6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni, è consentito, in deroga, applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate in detti allegati per il trasporto sul territorio nazionale di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni, è consentito, in deroga, applicare disposizioni diverse da quelle fissate dai predetti allegati, per i trasporti a carattere locale sul territorio nazionale.

7. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, è possibile concedere deroghe agli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria.

Gli accordi in deroga convenuti con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali di cui al punto 4 dell'allegato C, devono concretarsi in accordi multilaterali.

Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalità o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili.

8. È consentito autorizzare sul territorio nazionale operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietati dagli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo.

9. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7, secondo paragrafo, è consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalità o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi delle disposizioni speciali di cui al paragrafo 4 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del comma 7.

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 89), con  decorrenza dal 1° luglio 2001.

 

Articolo 6 - Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purché tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.

 

Articolo 7  - Disposizioni finali ed abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente nel rispetto delle modalità di cui agli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto.

2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) Il decreto 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione, «Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B;

b) Il decreto dirigenziale del Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 16 dicembre 1998, «Proroga della validità di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonché per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998.

Allegato C

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE

AD ALCUNI ARTICOLI DEL PRESENTE DECRETO

1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono i seguenti:

i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi per unità di trasporto:

1000 kg per la divisione 1.1, o

3000 kg per la divisione 1.2, o

5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;

ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie:

materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;

materie delle classi 3, a.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative (escluso lo zero);

iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive): colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).

2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 4, comma 2, è il capitolo 1.9 dell'allegato A al D.M. 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni (1).

3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, comma 4, è costituita dalle definizioni di «bombola», «tubo», «fusto a pressione», «contenitore criogenico» e «incastellatura di bombole» di cui alla sezione 1.2.1 dell'allegato A al D.M. 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni (1).

4. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 5, commi 7 e 9, sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A al D.M. 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni (1).

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(1) Punto così modificato dall'allegato al D.M. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156).

 

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

D.M. 15 maggio 1997 - Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE. <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="#1up">(Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 128, S.O.)

1. Definizioni.

1. La definizione di «allegati A e B» contenuta nell'art. 2 del decreto 4 settembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione risulta modificata come di seguito indicato:

«allegati A e B»: gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva, (che formano parte integrante del presente decreto) comprendono rispettivamente:

a) allegato A: comprende le disposizioni dei marginali da 2000 a 3999 dell'allegato A dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997;

b) allegato B: comprende le disposizioni dei marginali da 10.000 a 270.000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. I testi dei sopracitati allegati A e B, sono costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (pubblicato in allegato al decreto ministeriale 4 settembre 1996) e dal testo di modifica relativo all'anno 1997 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

2. Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

1. A seguito della abrogazione della direttiva 89/684/CEE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571, concernente il regolamento di attuazione della sopracitata direttiva 89/684/CEE riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

2. Le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada sono contenute nella appendice B4 (marginali da 240.100 a 240.500) dell'allegato B definito al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

3. Caratteristiche del certificato di formazione professionale da rilasciare ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

1. Il certificato di formazione professionale da rilasciare dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada, in conformità alle disposizioni del precedente art. 2, comma 2, è conforme a quanto previsto negli allegati A e B del D.M. 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni ed integrazioni (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

4. Corsi di formazione professionale ed esami ex art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.

1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati a tal fine da apposita commissione istituita presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, come da successivo art. 5 (1).

2. Dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore del trasporto delle merci pericolose da almeno cinque anni ovvero da almeno tre anni se in possesso del certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose, relativo alla modalità stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli (1).

3. L'istanza per l'accreditamento, di cui al precedente comma 1, deve essere redatta secondo lo schema dell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'esame, al termine dei corsi di formazione, deve essere sostenuto davanti ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ed alla presenza di un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di un rappresentante dei docenti (1).

5. La vigilanza sulla attività di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto rientra nella competenza della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (2).

5-bis. Il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine dell'esame di idoneità, all'allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo (2).

5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea (2).

5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea (2).

5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea (2).

5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

5. Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti ex art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.

1. È istituita presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4 (1).

2. La commissione è composta da un dirigente della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (2).

3. È ammessa la designazione di membri e segretario supplenti.

4. Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del direttore Generale della MCTC.

5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi legalmente costituiti:

a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.123.htm">dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose;

c) istituti di formazione o società di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose (3).

6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

(2) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.M. 29 maggio 2003 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145) e poi dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

<a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" ="#17up">(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

6. Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale.

1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore fino alla data di scadenza di validità.

2. I conducenti che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3b), del decreto ministeriale n. 571 del 1992, presentano la documentazione ivi prescritta per il rinnovo di validità, ottengono il certificato di formazione previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992 se la data di scadenza è anteriore al 1° luglio 1997, ovvero ottengono il certificato di formazione previsto dal presente decreto ministeriale se la data di scadenza è posteriore al 30 giugno 1997.

3. I conducenti che hanno iniziato il corso di formazione per aggiornamento prima del 1° luglio 1997, sostengono l'esame relativo con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 ed, in caso di esito favorevole: se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

4. I conducenti che hanno iniziato i corsi di formazione professionale per primo rilascio anteriormente al 1° luglio 1997, sostengono l'esame con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 e, in caso di esito favorevole: se la data di esame è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato di formazione professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di esame è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).

5. A partire dal 1° luglio 1997 tutti i certificati rilasciati o rinnovati prima di tale data vengono sostituiti a domanda con i corrispondenti certificati di cui al presente decreto, aventi la medesima validità.

7. Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.

1. Gli enti ed organizzazioni accreditati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, domanda di convalida dell'accreditamento conforme all'allegato 2 al presente decreto.

8. Disposizioni finali.

1. I testi per l'esame scritto al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del presente decreto sono predisposti a cura della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1).

2. Le disposizioni applicative per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

------------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

Allegato 1

Allegato soppresso dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

Allegato 2

(Istanza in bollo)

 

Al Ministero dei Trasporti 

 

e della Navigazione 

 

Direzione Centrale IV 

 

Div. 49 

 

Roma 

 

 

(In caso di primo rilascio) 

 

 

Lo scrivente, in qualità di 

 

chiede, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 maggio 1997 

 

 

di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui  

 

all'art. 2 del suddetto D.M. 

 

(In caso di conferma) 

 

 

Lo scrivente, in qualità di 

 

chiede, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 15 maggio 1997 

 

 

 

 

 

 

la conferma dell'accreditamento rilasciato con nota D.G. MCTC 

 

prot. 

 

/4915/9 

 

 

 

 

in data 

 

al fine di poter continuare l'effettuazione dei corsi di formazione 

 

 

professionale secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del suddetto D.M. 

 

Lo scrivente a tal fine si impegna: 

 

 

1) a fornire in allegato la documentazione prevista all'art. 4, comma 2, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Commissione di cui all'art. 4 già citato. 

 

2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni contenute nell'appendice B4 dell'allegato B alla direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

3) a notificare per iscritto, all'Ufficio Provinciale MCTC competente per territorio, relativamente alla sede dell'Ente od Organizzazione, quanto segue (per ciascun corso): 

 

a) sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche con esatta indicazione della tipologia del corso; 

 

b) informazioni sui locali dove si intende svolgere i corsi stessi - sia per le lezioni teoriche come per le esercitazioni pratiche - (situati nell'ambito della provincia dell'Ufficio Provinciale MCTC competente come sopra definito) precisandone la forma di possesso; 

 

c) il programma di formazione dettagliato, con precisazione delle materie insegnate, il piano di svolgimento, e metodi di insegnamento previsti; 

 

d) numero di partecipanti e rispettivo elenco nominativi (eventualmente integrati fino alla data di inizio corso) 

 

e) data ed inizio del corso; 

 

f) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefono); 

 

4) a consentire il libero accesso ai funzionari MCTC all'uopo incaricati nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso; 

 

5) a richiedere l'effettuazione degli esami di idoneità compatibilmente con le esigenze del servizio del predetto Ufficio MCTC allegando l'elenco dei partecipanti al corso che, a giudizio del responsabile del corso stesso sono ritenuti idonei a sostenere l'esame, sia per il profitto dimostrato sia per la frequenza minima in ore, in ogni caso non inferiore ai limiti minimi previsti dall'art. 2 del decreto 

 

 

ministeriale n. 

 

del 15 maggio 1997; 

 

 

 

 

6) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza da esibire all'atto dell'esame; 

 

7) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti. 

 

 

 

Data, 

 

 

Firma (autenticata) 

------------------------

(19) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.

Allegati A e B (1)

------------------------

(1) Gli allegati sono quelli della Dir. 96/86/CE. Con riferimento agli allegati del presente decreto, il D.M. 22 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 58) ha provveduto al riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti e costruiti i recipienti in pressione in materiale composito.

V. anche le circolari:

- Ministero dei trasporti e della navigazione:

 Circ. 6 giugno 1997, n. D.G. 56/1997;

Circ. 7 luglio 1997, n. 75;

Circ. 23 aprile 1998, n. 38/98;

Circ. 5 giugno 1998, n. 50/98;

Circ. 10 settembre 1998, n. 84/98;

Circ. 10 marzo 2000, n. 550/4915/9;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti:

 Circ. 4 marzo 2002, n. 916/MOT2/F/2002.

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

Circ. Min. trasporti 27 marzo 2001, n. 649/4956/2 - Cisterne ribaltabili posteriormente per il trasporto di materie pericolose granulari o polverulente.

Con circolare 8 agosto 1991, prot. n. 608/4957/1, sono state emanate talune disposizioni per disciplinare la realizzazione e l'approvazione delle cisterne destinate al trasporto di materie pericolose granulari o polverulente.

Considerato il lasso di tempo trascorso dall'emanazione della predetta circolare, che ha permesso di acquisire un adeguato bagaglio di esperienza, e considerato il progressivo aumento degli esemplari di cui viene chiesta l'approvazione, si consente, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 agosto 1980 e dal decreto ministeriale 9 agosto 1980, l'applicazione delle procedure di approvazione del tipo, oltre la già esistente approvazione in unico esemplare.

Come contemplato nell'articolo 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1980, sopra citato, il rilascio dell'approvazione è subordinato alla verifica delle garanzie che la ditta è in grado di offrire sulla riproduzione, nel campo delle tolleranze previste in progetto, delle caratteristiche del prototipo.

Per tali cisterne trovano pertanto applicazione tutte le disposizioni contenute nel D.M. 4 settembre 1996 di recepimento della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994 e successivi decreti di aggiornamento nonché le disposizioni applicative contenute nel decreto ministeriale 8 agosto 1980, nel decreto ministeriale 9 agosto 1980 e successive disposizioni di aggiornamento.

A modifica del contenuto della predetta circolare 8 agosto 1991, prot. n. 608/4957/1, si forniscono di seguito, talune disposizioni integrative ed applicative ai predetti decreti, che dovranno essere rispettate nella progettazione delle cisterne indicate in oggetto al fine di ottenere l'approvazione in unico esemplare ovvero l'approvazione del tipo.

1. Il complesso dei dispositivi che determinano l'azionamento delle apparecchiature di ribaltamento, il carico e lo svuotamento della cisterna, devono essere esterne alla cabina di guida.

2. Non è ammesso l'utilizzo dei fondi come portelli di accesso. In corrispondenza del cono di scarico è ammessa l'installazione di una coppa, mediante l'accoppiamento di un giunto a flangia, verificato secondo codici di calcolo nazionali od internazionali riconosciuti, avente diametro massimo pari ad un terzo del diametro della cisterna.

3. Il veicolo su cui la cisterna è installata deve essere dotata di almeno due zampe di appoggio se trattasi di motrice, ovvero di quattro zampe di appoggio, se trattasi di semirimorchio (due di queste possono essere le normali zampe di appoggio previste sul semirimorchio).

4. Il dispositivo di spinta che provoca il ribaltamento della cisterna non può essere considerato ai fini delle verifiche per l'ancoraggio della cisterna stessa al telaio del veicolo. Occorre pertanto prevedere un idoneo dispositivo di blocco adeguatamente verificato.

5. Deve essere montato un dispositivo ottico-acustico che segnali in cabina qualora la cisterna non si trova in posizione di riposo.

6. Il calcolo dei fondi deve essere effettuato secondo i vigenti criteri di calcolo supponendo la cisterna completamente riempita con un liquido avente massa specifica compatibile con la portata massima del veicolo cisterna. Per i fondi o involucri costruite con forme atipiche, non contemplate nelle disposizioni emanate con circolare n. 92/92, è possibile far ricorso ad altri codici di calcolo nazionali od internazionali riconosciuti, per apparecchi a pressione.

7. Le strutture che non possono essere verificate con gli schemi di calcolo previsti nel punto 6 dovranno essere verificate con il metodo degli elementi finiti, o con prove estensimetriche nelle condizioni di esercizio più gravose.

8. In applicazione del marginale 211127[5] si ritiene che la protezione contro il danneggiamento sia garantita quando vengono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- fasce laterali in materiale compatibile con quello dell'involucro resistente e caratteristiche non inferiori. Tali fasce devono essere saldate lungo tutta la lunghezza dell'involucro, compreso il fondo posteriore, e si devono sviluppare per un'altezza non inferiore a 800 mm. Lo spessore di tali fasce deve essere tale da raggiungere, sommato allo spessore della parete, lo spessore equivalente a 5 mm di acciaio dolce (diametro inferiore od uguale ad 1,8 m) o a 6 mm di acciaio dolce (diametro superiore a 1,8 m);

- struttura posteriore (roll-bar) fissata al fondello, in grado di reggere, senza provocare la rottura dell'involucro resistente, ad una spinta almeno pari a quella prevista per la barra paraincastro.

Si ritiene opportuno ricordare che, come previsto dalla circolare n. 66 del 27 aprile 1988, ogni ditta costruttrice, prima di poter richiedere un'approvazione locale di cisterna, deve aver conseguito un'approvazione nazionale presso questa Sede centrale.

La circolare 8 agosto 1991, prot. n. 608/4957/1, è abrogata.

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:


DECRETO 2 agosto 2005 Recepimento   della   direttiva  2004/111/CE  della  Commissione  del
9 dicembre  2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la  direttiva  94/55/CE  del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. (G.U.20 settembre 2005, n. 219)
 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti,  a  decretare  in  materia  di  sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre  1996  ed  i  relativi allegati «A» e «B», pubblicati nel
supplemento  ordinario  n.  211  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15 maggio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva  96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28 settembre  1999,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della
direttiva  1999/47/CE  della  Commissione  che  adegua per la seconda
volta   al  progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE  relativa  al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del
6 giugno  2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  del  4 settembre  1996 ad eccezione degli allegati «A» e
«B»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  21 dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  156
dell'8 luglio  2003,  di recepimento della direttiva 2003/28/CE della
Commissione  che  adatta  per la quarta volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Vista  la  direttiva  2004/111/CE  della Commissione del 9 dicembre
2004,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 365  del  10 dicembre  2004,  che  adatta  per  la  quinta volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Adotta il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con
il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti del
20 giugno 2003, sono cosi' modificati:
    a) l'allegato «A» e' sostituito dal seguente:

                                                          «Allegato A

  Disposizioni  dell'allegato  «A»  all'accordo europeo sui trasporti
internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"»;
    b) l'allegato «B» e' sostituito dal seguente:

                                                          «Allegato B

  Disposizioni  dell'allegato  «B»  all'accordo europeo sui trasporti
internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione
«parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"».
  2.  Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose su strada (ADR), nel
testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005,
di   cui   al   comma   1,   sono   consultabiti  sul  sito  Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
  3.  La  traduzione  in  lingua italiana del testo consolidato dalla
versione 2005 delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo
europeo  sul  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di  cui  al  comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

      
                               Art. 2.
  1.  L'applicazione  delle disposizioni degli allegati «A» e «B», di
cui  al  comma  1  dell'art.  1,  decorre  dal 1° gennaio 2005 con un
periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

<a name="Sommario:" ="#Sommario:">Sommario:

 

DECRETO 23 settembre 2005 - Pubblicazione   della   traduzione   in  lingua  italiana  del  testo consolidato della versione   2005 delle disposizioni degli allegati A e B   dell'Accordo   europeo  sul  trasporto   internazionale  di  merci pericolose  su  strada  (ADR),  di  cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 2 agosto 2005 in materia di trasporto di merci pericolose su strada. (G.U.S.O. n. 254 del 31 ottobre 2005).

         IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  2 agosto  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 20 settembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/111/CE che
adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
    Considerato  che  e'  stata  eseguita  la  traduzione  in  lingua
italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni
degli   allegati   A   e   B   dell'Accordo   europeo  sul  trasporto
internazionale  di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 2005;

                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

    1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti 2 agosto 2005, si rende disponibile,
in allegato al presente decreto, la traduzione in lingua italiana del
testo  consolidato  della  versione  2005  delle  disposizioni  degli
allegati  A  e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR).
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     
Per ragioni di spazio si riporta soltanto il testo dell'indice con l'indicazione delle pagg. della G.U.                                                                                                                                                        
dove è possibile consultare il testo della norma.
      
                               INDICE

  ALLEGATO  A   DISPOSIZIONI  GENERALI  E  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI

  PARTE 1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 19
  CAPITOLO 1.1   CAMPO D'APPLICAZIONE E APPLICABILITA Pag. 21
      1.1.1   Struttura Pag. 21
      1.1.2   Campo d'applicazione Pag. 21
      1.1.3   Esenzioni Pag. 22
      1.1.4   Applicabilita' di altre regolamentazioni Pag. 26
  CAPITOLO 1.2   DEFINIZIONI E UNITA' DI MISURA Pag. 28
      1.2.1   Definizioni Pag. 28
      1.2.2   Unita' di misura Pag. 41
  CAPITOLO  1.3   FORMAZIONE  DELLE  PERSONE  ADDETTE AL TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE Pag. 43
      1.3.1   Campo d'applicazione Pag. 43
      1.3.2   Natura della formazione Pag. 43
      1.3.3   Documentazione Pag. 43
  CAPITOLO 1.4   OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI Pag. 44
      1.4.1   Misure generali di sicurezza Pag. 44
      1.4.2   Obblighi dei principali operatori Pag. 44
      1.4.3   Obblighi degli altri operatori Pag. 45
  CAPITOLO 1.5   DEROGHE Pag. 47
      1.5.1   Deroghe temporanee Pag. 47
      1.5.2   (Riservato) Pag. 47
  CAPITOLO 1.6   MISURE TRANSITORIE Pag. 48
      1.6.1   Generalita Pag. 48
      1.6.2   Recipienti per la classe 2 Pag. 48
      1.6.3   Cisterne  fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili
e veicoli-batteria Pag. 49
      1.6.4   Contenitori-cisterna e CGEM Pag. 51
      1.6.5   Veicoli Pag. 52
      1.6.6   Classe 7 Pag. 53
  CAPITOLO   1.7   DISPOSIZIONI   GENERALI   CONCERNENTI   LA  CLASSE
7 Pag. 54
      1.7.1   Generalita Pag. 54
      1.7.2   Programma di protezione dalle radiazioni Pag. 54
      1.7.3   Garanzia della qualita Pag. 55
      1.7.4   Accordo speciale Pag. 55
      1.7.5   Materiali     radioattivi    con    altre    proprieta'
pericolose Pag. 55
      1.7.6   Non conformita Pag. 56
  CAPITOLO  1.8   MISURE  DI CONTROLLO E ALTRE MISURE DI SUPPORTO PER
L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA Pag. 57
      1.8.1   Controlli amministrativi delle merci pericolose Pag. 57
      1.8.2   Reciproca assistenza amministrativa Pag. 57
      1.8.3   Consulente per la sicurezza Pag. 57
      1.8.4   Lista  delle  autorita' competenti e degli organismi da
esse incaricati Pag. 61
      1.8.5   Notifica    degli    eventi   che   coinvolgono   merci
pericolose Pag. 62
  CAPITOLO  1.9   RESTRIZIONI  AL  TRASPORTO  EMANATE DALLE AUTORITA'
COMPETENTI Pag. 66
  CAPITOLO 1.10   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA Pag. 67
      1.10.1   Disposizioni generali Pag. 67
      1.10.2   Formazione in materia di sicurezza Pag. 67
      1.10.3   Disposizioni  concernenti  le merci pericolose ad alto
rischio Pag. 67
  APPENDICE ALLA PARTE 1 - LISTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI Pag. 71
  PARTE 2   CLASSIFICAZIONE Pag. 79
  CAPITOLO 2.1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 81
      2.1.1   Introduzione Pag. 81
      2.1.2   Principi di classificazione Pag. 82
      2.1.3   Classificazione  di  materie,  comprese  le soluzioni e
miscele    (come    preparati   e   rifiuti),   non   nominativamente
menzionate Pag. 82
      2.1.4   Classificazione dei campioni Pag. 86
  CAPITOLO    2.2   DISPOSIZIONI    PARTICOLARI    PER   LE   DIVERSE
CLASSI Pag. 88
      2.2.1   Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi Pag. 88
      2.2.2   Classe 2 - Gas Pag. 103
      2.2.3   Classe 3 - Liquidi infiammabili Pag. 110
      2.2.41   Classe 4.1 - Solidi infiammabili, materie autoreattive
ed esplosivi solidi desensibilizzati Pag. 114
      2.2.42   Classe   4.2   -   Materie   soggette   ad  accensione
spontanea Pag. 122
      2.2.43   Classe  4.3  -  Materie  che,  a contatto con l'acqua,
sviluppano gas infiammabili Pag. 125
      2.2.51   Classe 5.1 - Materie comburenti Pag. 128
      2.2.52   Classe 5.2 - Perossidi organici Pag. 132
      2.2.61   Classe 6.1 - Materie tossiche Pag. 142
      2.2.62   Classe 6.2 - Materie infettanti Pag. 152
      2.2.7   Classe 7 - Materiali radioattivi Pag. 156
      2.2.8   Classe 8 - Materie corrosive Pag. 177
      2.2.9   Classe    9    -    Materie    e   oggetti   pericolosi
diversi Pag. 182
  CAPITOLO 2.3   METODI DI PROVA Pag. 186
      2.3.0   Generalita Pag. 186
      2.3.1   Prova  d'essudazione  degli  esplosivi  da mina di tipo
A Pag. 186
      2.3.2   Prove  relative  alle  miscele  di nitrocellulosa della
classe 4.1 Pag. 188
      2.3.3   Prove  relative ai liquidi infiammabili delle classi 3,
6.1 e 8 Pag. 189
      2.3.4   Prova per determinare la fluidita Pag. 190
      2.3.5   Prove per determinare l'ecotossicita', la persistenza e
la  bioaccumulazione di materie nell'ambiente acquatico in previsione
della loro assegnazione alla classe 9 Pag. 192
      2.3.6   Classificazione  delle  materie  organometalliche delle
classi 4.2 o 4.3 Pag. 195
  PARTE  3   LISTA  DELLE  MERCI  PERICOLOSE,  DISPOSIZIONI SPECIALI,
ESENZIONI  RELATIVE  ALLE  MERCI  PERICOLOSE  IMBALLATE  IN QUANTITA'
LIMITATE Pag. 197
  CAPITOLO 3.1   GENERALITA Pag. 199
      3.1.1   Introduzione Pag. 199
      3.1.2   Designazione ufficiale di trasporto Pag. 199
  CAPITOLO 3.2   LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE Pag. 201
      3.2.1   Tabella A: Lista delle merci pericolose Pag. 201
      3.2.2   Tabella  B:  Indice alfabetico delle materie ed oggetti
dell'ADR Pag. 392
  CAPITOLO  3.3   DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE
OD OGGETTI Pag. 448
  CAPITOLO  3.4   ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
IMBALLATE IN QUANTITA' LIMITATE Pag. 470
      3.4.1   Disposizioni generali Pag. 470
      3.4.6   Tabella Pag. 471
  PARTE 4   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI
E DELLE CISTERNE Pag. 473
  CAPITOLO  4.1   UTILIZZAZIONE  DI  IMBALLAGGI, DI GRANDI RECIPIENTI
PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR) E DI GRANDI IMBALLAGGI Pag. 475
      4.1.1   Disposizioni generali relative all'imballaggio di merci
pericolose  diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi,
compresi i GIR o i grandi imballaggi Pag. 475
      4.1.2   Disposizioni  generali  supplementari  relative all'uso
dei GIR Pag. 503
      4.1.3   Disposizioni  generali  concernenti  le  istruzioni  di
imballaggio Pag. 503
      4.1.4   Lista delle istruzioni di imballaggio Pag. 505
      4.1.5   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
merci della classe 1 Pag. 567
      4.1.6   Disposizioni particolari relative all'imballaggio delle
merci  della classe 2 e delle merci delle altre classi assegnate alla
istruzione di imballaggio P200 Pag. 568
      4.1.7   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
perossidi  organici  (classe 5.2) e per le materie autoreattive della
classe 4.1 Pag. 570
      4.1.8   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
materie infettanti della classe 6.2 Pag. 572
      4.1.9   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
materiali della classe 7 Pag. 572
      4.1.10   Disposizioni  particolari  relative all'imballaggio in
comune Pag. 573
  CAPITOLO  4.2   USO DELLE CISTERNE MOBILI E DEI CONTENITORI PER GAS
AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) «UN» Pag. 579
      4.2.1   Disposizioni  generali  relative all'uso delle cisterne
mobili per il trasporto di materie della classe 1 e delle classi da 3
a 9 Pag. 579
      4.2.2   Disposizioni  generali  relative all'uso delle cisterne
mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati Pag. 583
      4.2.3   Disposizioni  generali  relative all'uso delle cisterne
mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati Pag. 584
      4.2.4   Disposizioni generali per l'uso dei contenitori per gas
ad elementi multipli (CGEM) «UN» Pag. 585
      4.2.5   Istruzioni  e  disposizioni  speciali  per  le cisterne
mobili Pag. 586
  CAPITOLO   4.3   USO   DELLE  CISTERNE  FISSE  (VEICOLI  CISTERNA),
CISTERNE  SMONTABILI, CONTENITORI CISTERNA, CASSE MOBILI CISTERNA CON
SERBATOI  COSTRUITI CON MATERIALI METALLICI, E DEI VEICOLI BATTERIA E
CONTENITORI PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM)  Pag. 600
      4.3.1   Campo d'applicazione Pag. 600
      4.3.2   Disposizioni applicabili a tutte le classi Pag. 600
      4.3.3   Disposizioni   particolari   applicabili   alla  classe
2 Pag. 602
      4.3.4   Disposizioni particolari applicabili alle classi da 3 a
9 Pag. 611
      4.3.5   Disposizioni speciali Pag. 616
  CAPITOLO   4.4   USO   DELLE   CISTERNE  FISSE  (VEICOLI-CISTERNA),
CISTERNE  SMONTABILI, CONTENITORI-CISTERNA E CASSE MOBILI CISTERNA DI
MATERIA PLASTICA RINFORZATA IN FIBRA Pag. 619
      4.4.1   Generalita Pag. 619
      4.4.2   Servizio Pag. 619
  CAPITOLO  4.5   USO  DELLE  CISTERNE  PER  RIFIUTI  OPERANTI  SOTTO
VUOTO Pag. 620
      4.5.1   Utilizzazione Pag. 620
      4.5.2   Servizio Pag. 620
  PARTE 5   PROCEDURE DI SPEDIZIONE Pag. 621
  CAPITOLO 5.1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 623
      5.1.1   Applicazione e disposizioni generali Pag. 623
      5.1.2   Impiego di sovrimballaggi Pag. 623
      5.1.3   Imballaggi  (compresi  i  GIR  e  i grandi imballaggi),
cisterne, veicoli e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti,
non ripuliti Pag. 623
      5.1.4   Imballaggio in comune Pag. 623
      5.1.5   Disposizioni generali relative alla classe 7 Pag. 623
  CAPITOLO 5.2   MARCATURA ED ETICHETTATURA Pag. 628
      5.2.1   Marcatura dei colli Pag. 628
      5.2.2   Etichettatura dei colli Pag. 630
  CAPITOLO    5.3   ETICHETTATURA    E   SEGNALAZIONE   ARANCIO   DEI
CONTENITORI,   CGEM,   CONTENITORI   CISTERNA,   CISTERNE   MOBILI  E
VEICOLI Pag. 638
      5.3.1   Etichettatura Pag. 638
      5.3.2   Segnalazione arancio Pag. 640
      5.3.3   Marchio per le materie trasportate a caldo Pag. 646
  CAPITOLO 5.4   DOCUMENTAZIONE Pag. 647
      5.4.1   Documento  di  trasporto  per  le  merci  pericolose  e
informazioni relative Pag. 647
      5.4.2   Certificato di carico di un contenitore Pag. 653
      5.4.3   Istruzioni scritte Pag. 653
      5.4.4   Esempio di formulario-tipo per il trasporto multimodale
di merci pericolose Pag. 655
  CAPITOLO 5.5   DISPOSIZIONI SPECIALI Pag. 658
      5.5.1   Disposizioni   speciali  relative  alla  spedizione  di
materie infettanti Pag. 658
      5.5.2   Disposizioni  speciali relative ai veicoli, contenitori
e cisterne che hanno subito un trattamento di fumigazione Pag. 658
  PARTE  6   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI IMBALLAGGI, DI
GRANDI  RECIPIENTI  PER  IL  TRASPORTO  ALLA RINFUSA (GIR), DI GRANDI
IMBALLAGGI    E   DI   CISTERNE   E   ALLE   PROVE   A   CUI   DEVONO
SOTTOSTARE Pag. 661
  CAPITOLO  6.1   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DI IMBALLAGGI Pag. 663
      6.1.1   Generalita Pag. 663
      6.1.2   Codice     di     identificazione     del    tipo    di
imballaggio Pag. 663
      6.1.3   Marcatura Pag. 666
      6.1.4   Prescrizioni relative agli imballaggi Pag. 669
      6.1.5   Prescrizioni    relative    alle    prove    per    gli
imballaggi Pag. 679
      6.1.6   Liquidi   standard  per  dimostrare  la  compatibilita'
chimica  degli  imballaggi,  compresi i GIR, di polietilene ad alto o
medio    peso    molecolare   conformemente   al   6.1.5.2.6   e   al
6.5.4.3.5 Pag. 687
  CAPITOLO  6.2   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEI RECIPIENTI A PRESSIONE, AEROSOL E RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITA'
CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS) Pag. 689
      6.2.1   Prescrizioni generali Pag. 689
      6.2.2   Recipienti  a pressione progettati, costruiti e provati
conformemente alle norme Pag. 697
      6.2.3   Prescrizioni  relative  ai  recipienti  a pressione non
progettati, costruiti e provati secondo delle norme Pag. 699
      6.2.4   Prescrizioni  generali  applicabili  agli  aerosol e ai
recipienti   di   piccola   capacita'  contenenti  gas  (cartucce  di
gas) Pag. 702
      6.2.5   Disposizioni  applicabili  ai  recipienti  a  pressione
«UN» Pag. 703
  CAPITOLO  6.3   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEGLI IMBALLAGGI PER LE MATERIE DELLA CLASSE 6.2 Pag. 715
      6.3.1   Generalita Pag. 715
      6.3.2   Prescrizioni    relative    alle    prove    per    gli
imballaggi Pag. 715
      6.3.3   Processo-verbale di prova Pag. 718
  CAPITOLO 6.4   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI, ALLE PROVE E
ALL'APPROVAZIONE DEI COLLI E DEI MATERIALI DELLA CLASSE 7 Pag. 719
      6.4.1   (Riservato) Pag. 719
      6.4.2   Prescrizioni generali Pag. 719
      6.4.3   (Riservato) Pag. 719
      6.4.4   Prescrizioni concernenti i colli esenti Pag. 719
      6.4.5   Prescrizioni concernenti i colli industriali Pag. 719
      6.4.6   Prescrizioni concernenti i colli contenenti esafluoruro
d'uranio Pag. 721
      6.4.7   Prescrizioni concernenti i colli di tipo A Pag. 721
      6.4.8   Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(U) Pag. 722
      6.4.9   Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(M) Pag. 724
      6.4.10   Prescrizioni concernenti i colli di tipo C Pag. 724
      6.4.11   Prescrizioni  concernenti i colli contenenti materiali
fissili Pag. 724
      6.4.12   Metodi di prova e dimostrazione di conformita Pag. 727
      6.4.13   Verifiche dell'integrita' del sistema di contenimento,
dello   schermaggio   e   delle   valutazioni  di  sicurezza  per  la
criticita Pag. 727
      6.4.14   Bersaglio per prove di caduta Pag. 727
      6.4.15   Prove  per  dimostrare  la  capacita' a resistere alle
condizioni normali di trasporto Pag. 727
      6.4.16   Prove  addizionali  per colli di tipo A progettati per
liquidi e gas Pag. 728
      6.4.17   Prove  per  dimostrare  la capacita' di resistere alle
condizioni d'incidente durante il trasporto Pag. 728
      6.4.18   Prova  d'immersione piu' gravosa in acqua per colli di
tipo  B(U)  e di tipo B(M) contenenti piu' di 105 A2 e per i colli di
Tipo C Pag. 729
      6.4.19   Prova   di   tenuta  all'acqua  per  colli  contenenti
materiale fissile Pag. 730
      6.4.20   Prove per colli di Tipo C Pag. 730
      6.4.21   Controlli  per gli imballaggi progettati per contenere
0,1 kg o piu' di esafluoruro d'uranio Pag. 730
      6.4.22   Approvazione    dei    modelli    di   collo   e   dei
materiali Pag. 731
      6.4.23   Richieste d'approvazione e approvazioni concernenti il
trasporto di materiali radioattivi Pag. 732
  CAPITOLO  6.5   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEI GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR) Pag. 739
      6.5.1   Prescrizioni  generali  applicabili  a  tutti i tipi di
GIR Pag. 739
      6.5.2   Marcatura Pag. 742
      6.5.3   Prescrizioni particolari applicabili ai GIR Pag. 744
      6.5.4   Prescrizioni relative alle prove Pag. 750
  CAPITOLO  6.6   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEI GRANDI IMBALLAGGI Pag. 758
      6.6.1   Generalita Pag. 758
      6.6.2   Codice   di   designazione   per   i  tipi  dei  grandi
imballaggi Pag. 758
      6.6.3   Marcatura Pag. 758
      6.6.4   Prescrizioni    particolari   applicabili   ai   grandi
imballaggi Pag. 759
      6.6.5   Prescrizioni relative alle prove Pag. 761
  CAPITOLO    6.7   PRESCRIZIONI    RELATIVE    ALLA   PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE,   CONTROLLI   E   PROVE  DELLE  CISTERNE  MOBILI  E  DEI
CONTENITORI PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) «UN» Pag. 765
      6.7.1   Campo d'applicazione e prescrizioni generali Pag. 765
      6.7.2   Prescrizioni  relative alla progettazione, costruzione,
controlli  e  prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate
al  trasporto  di  materie  della  classe  1  e  delle  classi da 3 a
9 Pag. 765
      6.7.3   Prescrizioni  relative alla progettazione, costruzione,
controlli  e  prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate
al trasporto di gas liquefatti non refrigerati Pag. 781
      6.7.4   Prescrizioni  relative alla progettazione, costruzione,
controlli  e  prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate
al trasporto di gas liquefatti refrigerati Pag. 793
      6.7.5   Prescrizioni    relative   alla   progettazione,   alla
costruzione  controlli  e  prove  dei contenitori per gas ad elementi
multipli   (CGEM)   «UN»   destinati   al   trasporto   di   gas  non
refrigerati Pag. 803
  CAPITOLO     6.8   PRESCRIZIONI     RELATIVE     A     COSTRUZIONE,
EQUIPAGGIAMENTI,  APPROVAZIONE  DEL  PROTOTIPO,  PROVE  E CONTROLLI E
MARCATURA   DELLE   CISTERNE   FISSE   (VEICOLI  CISTERNA),  CISTERNE
AMOVIBILI, CONTENITORI CISTERNA E CASSE MOBILI CISTERNA, CON SERBATOI
COSTRUITI   CON   MATERIALI  METALLICI,  E  DEI  VEICOLI  BATTERIA  E
CONTENITORI PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) Pag. 810
      6.8.1   Campo d'applicazione Pag. 810
      6.8.2   Prescrizioni applicabili a tutte le classi Pag. 810
      6.8.3   Prescrizioni   particolari   applicabili   alla  classe
2 Pag. 824
      6.8.4   Disposizioni speciali Pag. 832
      6.8.5   Prescrizioni  concernenti  i materiali e la costruzione
delle cisterne fisse saldate, delle cisterne smontabili saldate e dei
serbatoi  saldati dei contenitori cisterna, per i quali e' prescritta
una  pressione  di  prova  di  almeno 1 MPa (10 bar), come pure delle
cisterne  fisse  saldate,  delle  cisterne  smontabili  saldate e dei
serbatoi  saldati dei contenitori cisterna, destinati al trasporto di
gas liquefatti refrigerati della classe 2. Pag. 838
  CAPITOLO   6.9   PRESCRIZIONI  RELATIVE  ALLA  PROGETTAZIONE,  ALLA
COSTRUZIONE,  AGLI  EQUIPAGGIAMENTI,  ALL'APPROVAZIONE DEL TIPO, ALLE
PROVE  ED  ALLA  MARCATURA  DELLE  CISTERNE FISSE (VEICOLI CISTERNA),
CISTERNE SMONTABILI, CONTENITORI CI-STERNA E CASSE MOBILI CISTERNA IN
MATERIA PLASTICA RINFORZATA DI FIBRE Pag. 841
      6.9.1   Generalita Pag. 841
      6.9.2   Costruzione Pag. 841
      6.9.3   Equipaggiamenti Pag. 844
      6.9.4   Prove ed approvazione del tipo Pag. 844
      6.9.5   Controlli Pag. 846
      6.9.6   Marcatura Pag. 846
  CAPITOLO   6.10   PRESCRIZIONI   RELATIVE  ALLA  COSTRUZIONE,  AGLI
EQUIPAGGIAMENTI,  ALL'APPROVAZIONE  DEL  TIPO,  AI  CONTROLLI, E ALLA
MARCATURA DELLE CISTERNE PER RIFIUTI OPERANTI SOTTO VUOTO Pag. 847
      6.10.1   Generalita Pag. 847
      6.10.2   Costruzione Pag. 847
      6.10.3   Equipaggiamenti Pag. 847
      6.10.4   Controlli Pag. 849
  CAPITOLO  6.11   DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALLA  PROGETTAZIONE E ALLA
COSTRUZIONE  DEI  CONTENITORI  PER  IL  TRASPORTO  ALLA  RINFUSA E AI
CONTROLLI E PROVE CHE DEVONO SUBIRE Pag. 850
      6.11.1   Definizioni Pag. 850
      6.11.2   Campo di applicazione e requisiti generali Pag. 850
      6.11.3   Disposizioni   relative   alla  progettazione  e  alla
costruzione   dei  contenitori  conformi  alla  CSC  utilizzati  come
contenitori  per il trasporto alla rinfusa e ai controlli e prove che
devono subire Pag. 850
      6.11.4   Disposizioni   relative   alla   progettazione,   alla
costruzione e alla approvazione dei contenitori per il trasporto alla
rinfusa diversi dai contenitori conformi alla CSC Pag. 851
  PARTE  7   DISPOSIZIONI  CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL
CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE Pag. 853
  CAPITOLO 7.1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 855
  CAPITOLO    7.2   DISPOSIZIONI    CONCERNENTI   IL   TRASPORTO   IN
COLLI Pag. 856
  CAPITOLO    7.3   DISPOSIZIONI    RELATIVE    AL   TRASPORTO   ALLA
RINFUSA Pag. 859
      7.3.1   Disposizioni generali Pag. 859
      7.3.2   Disposizioni   supplementari   per  il  trasporto  alla
rinfusa  di  merci  delle classi 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 e 8, quando si
applicano le disposizioni del 7.3.1.1 a). Pag. 860
      7.3.3   Disposizioni  speciali  per  il  trasporto alla rinfusa
quando si applicano le disposizioni del 7.3.1.1 b). Pag. 861
  CAPITOLO    7.4   DISPOSIZIONI    RELATIVE    AL    TRASPORTO    IN
CISTERNE Pag. 863
  CAPITOLO 7.5   DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA
MOVIMENTAZIONE Pag. 864
      7.5.1   Disposizioni  generali relative al carico, allo scarico
e alla movimentazione Pag. 864
      7.5.2   Divieto di carico in comune Pag. 864
      7.5.3   (Riservato) Pag. 865
      7.5.4   Precauzioni  relative  alle  derrate  alimentari, altri
oggetti di consumo e alimenti per animali Pag. 865
      7.5.5   Limitazione delle quantita' trasportate Pag. 866
      7.5.6   (Riservato) Pag. 867
      7.5.7   Movimentazione e stivaggio Pag. 867
      7.5.8   Pulizia dopo lo scarico Pag. 867
      7.5.9   Divieto di fumare Pag. 867
      7.5.10   Misure  da  prendere per evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche Pag. 867
      7.5.11   Prescrizioni  supplementari  relative a classi o merci
particolari Pag. 868

 Vedere Allegati da pag. 17 a pag. 873
      
  ALLEGATO B   DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI TRASPORTO
E AL TRASPORTO Pag. 875

  PARTE      8   PRESCRIZIONI      RELATIVE      AGLI      EQUIPAGGI,
ALL'EQUIPAGGIAMENTO,     ALL'ESERCIZIO    DEI    VEICOLI    E    ALLA
DOCUMENTAZIONE Pag. 877

  CAPITOLO   8.1   PRESCRIZIONI  GENERALI  RELATIVE  ALLE  UNITA'  DI
TRASPORTO E AL MATERIALE DI BORDO Pag. 879
      8.1.1   Unita' di trasporto Pag. 879
      8.1.2   Documenti di bordo Pag. 879
      8.1.3   Etichettatura e segnalazione arancio Pag. 879
      8.1.4   Mezzi di estinzione incendio Pag. 879
      8.1.5   Equipaggiamenti diversi Pag. 880
  CAPITOLO     8.2   PRESCRIZIONI     RELATIVE     ALLA    FORMAZIONE
DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO Pag. 881
      8.2.1   Prescrizioni  generali  relative  alla  formazione  dei
conducenti Pag. 881
      8.2.2   Prescrizioni  speciali  relative  alla  formazione  dei
conducenti Pag. 881
      8.2.3   Formazione   di   tutto   il   personale,  diverso  dai
conducenti  aventi  un  certificato  di  cui  al 8.2.1, coinvolto nel
trasporto di merci pericolose per strada Pag. 886
  CAPITOLO   8.3   PRESCRIZIONI   VARIE   DA   OSSERVARE   DA   PARTE
DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO Pag. 887
      8.3.1   Passeggeri Pag. 887
      8.3.2   Uso dei mezzi di estinzione incendio Pag. 887
      8.3.3   Divieto di aprire i colli Pag. 887
      8.3.4   Apparecchi portatili di illuminazione Pag. 887
      8.3.5   Divieto di fumare Pag. 887
      8.3.6   Funzionamento   del  motore  durante  il  carico  o  lo
scarico Pag. 887
      8.3.7   Utilizzazione del freno di sosta Pag. 887
  CAPITOLO   8.4   PRESCRIZIONI   RELATIVE   ALLA   SORVEGLIANZA  DEI
VEICOLI Pag. 888
  CAPITOLO  8.5   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  RELATIVE  A CLASSI O A
MATERIE PARTICOLARI Pag. 889
  PARTE 9   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'APPROVAZIONE
DEI VEICOLI Pag. 893
  CAPITOLO  9.1   CAMPO  DI  APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI
PER L'APPROVAZIONE DEI VEICOLI Pag. 895
      9.1.1   Campo di applicazione e definizioni Pag. 895
      9.1.2   Approvazione  dei  veicoli  EX/II,  EX/III,  FL,  OX ed
AT Pag. 896
      9.1.3   Certificato di approvazione Pag. 897
  CAPITOLO   9.2   PRESCRIZIONI   RELATIVE   ALLA   COSTRUZIONE   DEI
VEICOLI Pag. 900
      9.2.2   Equipaggiamento elettrico Pag. 903
      9.2.3   Dispositivi di frenatura Pag. 906
      9.2.4   Prevenzione dei rischi d'incendio Pag. 906
      9.2.5   Dispositivo limitatore di velocita Pag. 907
      9.2.6   Dispositivo di aggancio del rimorchio Pag. 907
  CAPITOLO  9.3   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  CONCERNENTI  I VEICOLI
COMPLETI O COMPLETATI EX/II O EX/III Pag. 908
      9.3.1   Materiali   da  utilizzare  per  la  costruzione  della
carrozzeria dei veicoli Pag. 908
      9.3.2   Riscaldatori a combustione Pag. 908
      9.3.3   Veicoli EX/II Pag. 908
      9.3.4   Veicoli EX/III Pag. 908
      9.3.5   Motore e compartimento di carico Pag. 908
      9.3.6   Sorgenti   esterne   di   calore   e  compartimento  di
carico Pag. 909
      9.3.7   Equipaggiamento elettrico Pag. 909
  CAPITOLO 9.4   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
DEL  CORPO  DEI  VEICOLI  COMPLETI  O COMPLETATI (DIVERSI DAI VEICOLI
EX/II  ED  EX/III)  DESTINATI  AL  TRASPORTO  DI  MERCI PERICOLOSE IN
COLLI Pag. 910
  CAPITOLO 9.5   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
DEL CORPO DEI VEICOLI COMPLETI O COMPLETATI DESTINATI AL TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE SOLIDE ALLA RINFUSA Pag. 911
  CAPITOLO   9.6   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  RELATIVE  AI  VEICOLI
COMPLETI O COMPLETATI DESTINATI AL TRASPORTO DI MATERIE CON CONTROLLO
DI TEMPERATURA Pag. 912
  CAPITOLO  9.7   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  RELATIVE ALLE CISTERNE
FISSE  (VEICOLI-CISTERNA),  VEICOLI-BATTERIA  E  VEICOLI  COMPLETI  O
COMPLETATI  UTILIZZATI  PER  IL  TRASPORTO  DI  MERCI  PERICOLOSE  IN
CISTERNE   SMONTABILI   DI   CAPACITA'   SUPERIORE   A   1  M3  O  IN
CONTENITORI-CISTERNA, CISTERNE MOBILI O CGEM DI CAPACITA' SUPERIORE A
3 M3 (VEICOLI FL, OX ED AT) Pag. 913
      9.7.1   Disposizioni generali Pag. 913
      9.7.2   Prescrizioni relative alle cisterne Pag. 913
      9.7.3   Mezzi di fissaggio Pag. 913
      9.7.4   Messa a terra dei veicoli FL Pag. 913
      9.7.5   Stabilita' dei veicoli-cisterna Pag. 913
      9.7.6   Protezione posteriore dei veicoli Pag. 914
      9.7.7   Riscaldatori a combustione Pag. 914
      9.7.8   Equipaggiamento elettrico  Pag. 914

Vedere Allegato da pag. 875 a pag. 915.

DECRETO 23 settembre 2005 - Pubblicazione   della   traduzione   in  lingua  italiana  del  testo consolidato della versione   2005 delle disposizioni degli allegati A e B   dell'Accordo   europeo  sul  trasporto   internazionale  di  merci pericolose  su  strada  (ADR),  di  cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 2 agosto 2005 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.
 

         IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  2 agosto  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 20 settembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/111/CE che
adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
    Considerato  che  e'  stata  eseguita  la  traduzione  in  lingua
italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni
degli   allegati   A   e   B   dell'Accordo   europeo  sul  trasporto
internazionale  di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 2005;

                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

    1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti 2 agosto 2005, si rende disponibile,
in allegato al presente decreto, la traduzione in lingua italiana del
testo  consolidato  della  versione  2005  delle  disposizioni  degli
allegati  A  e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR).
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
            
                               INDICE

  ALLEGATO  A   DISPOSIZIONI  GENERALI  E  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI

  PARTE 1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 19
  CAPITOLO 1.1   CAMPO D'APPLICAZIONE E APPLICABILITA Pag. 21
      1.1.1   Struttura Pag. 21
      1.1.2   Campo d'applicazione Pag. 21
      1.1.3   Esenzioni Pag. 22
      1.1.4   Applicabilita' di altre regolamentazioni Pag. 26
  CAPITOLO 1.2   DEFINIZIONI E UNITA' DI MISURA Pag. 28
      1.2.1   Definizioni Pag. 28
      1.2.2   Unita' di misura Pag. 41
  CAPITOLO  1.3   FORMAZIONE  DELLE  PERSONE  ADDETTE AL TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE Pag. 43
      1.3.1   Campo d'applicazione Pag. 43
      1.3.2   Natura della formazione Pag. 43
      1.3.3   Documentazione Pag. 43
  CAPITOLO 1.4   OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI Pag. 44
      1.4.1   Misure generali di sicurezza Pag. 44
      1.4.2   Obblighi dei principali operatori Pag. 44
      1.4.3   Obblighi degli altri operatori Pag. 45
  CAPITOLO 1.5   DEROGHE Pag. 47
      1.5.1   Deroghe temporanee Pag. 47
      1.5.2   (Riservato) Pag. 47
  CAPITOLO 1.6   MISURE TRANSITORIE Pag. 48
      1.6.1   Generalita Pag. 48
      1.6.2   Recipienti per la classe 2 Pag. 48
      1.6.3   Cisterne  fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili
e veicoli-batteria Pag. 49
      1.6.4   Contenitori-cisterna e CGEM Pag. 51
      1.6.5   Veicoli Pag. 52
      1.6.6   Classe 7 Pag. 53
  CAPITOLO   1.7   DISPOSIZIONI   GENERALI   CONCERNENTI   LA  CLASSE
7 Pag. 54
      1.7.1   Generalita Pag. 54
      1.7.2   Programma di protezione dalle radiazioni Pag. 54
      1.7.3   Garanzia della qualita Pag. 55
      1.7.4   Accordo speciale Pag. 55
      1.7.5   Materiali     radioattivi    con    altre    proprieta'
pericolose Pag. 55
      1.7.6   Non conformita Pag. 56
  CAPITOLO  1.8   MISURE  DI CONTROLLO E ALTRE MISURE DI SUPPORTO PER
L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA Pag. 57
      1.8.1   Controlli amministrativi delle merci pericolose Pag. 57
      1.8.2   Reciproca assistenza amministrativa Pag. 57
      1.8.3   Consulente per la sicurezza Pag. 57
      1.8.4   Lista  delle  autorita' competenti e degli organismi da
esse incaricati Pag. 61
      1.8.5   Notifica    degli    eventi   che   coinvolgono   merci
pericolose Pag. 62
  CAPITOLO  1.9   RESTRIZIONI  AL  TRASPORTO  EMANATE DALLE AUTORITA'
COMPETENTI Pag. 66
  CAPITOLO 1.10   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA Pag. 67
      1.10.1   Disposizioni generali Pag. 67
      1.10.2   Formazione in materia di sicurezza Pag. 67
      1.10.3   Disposizioni  concernenti  le merci pericolose ad alto
rischio Pag. 67
  APPENDICE ALLA PARTE 1 - LISTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI Pag. 71
  PARTE 2   CLASSIFICAZIONE Pag. 79
  CAPITOLO 2.1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 81
      2.1.1   Introduzione Pag. 81
      2.1.2   Principi di classificazione Pag. 82
      2.1.3   Classificazione  di  materie,  comprese  le soluzioni e
miscele    (come    preparati   e   rifiuti),   non   nominativamente
menzionate Pag. 82
      2.1.4   Classificazione dei campioni Pag. 86
  CAPITOLO    2.2   DISPOSIZIONI    PARTICOLARI    PER   LE   DIVERSE
CLASSI Pag. 88
      2.2.1   Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi Pag. 88
      2.2.2   Classe 2 - Gas Pag. 103
      2.2.3   Classe 3 - Liquidi infiammabili Pag. 110
      2.2.41   Classe 4.1 - Solidi infiammabili, materie autoreattive
ed esplosivi solidi desensibilizzati Pag. 114
      2.2.42   Classe   4.2   -   Materie   soggette   ad  accensione
spontanea Pag. 122
      2.2.43   Classe  4.3  -  Materie  che,  a contatto con l'acqua,
sviluppano gas infiammabili Pag. 125
      2.2.51   Classe 5.1 - Materie comburenti Pag. 128
      2.2.52   Classe 5.2 - Perossidi organici Pag. 132
      2.2.61   Classe 6.1 - Materie tossiche Pag. 142
      2.2.62   Classe 6.2 - Materie infettanti Pag. 152
      2.2.7   Classe 7 - Materiali radioattivi Pag. 156
      2.2.8   Classe 8 - Materie corrosive Pag. 177
      2.2.9   Classe    9    -    Materie    e   oggetti   pericolosi
diversi Pag. 182
  CAPITOLO 2.3   METODI DI PROVA Pag. 186
      2.3.0   Generalita Pag. 186
      2.3.1   Prova  d'essudazione  degli  esplosivi  da mina di tipo
A Pag. 186
      2.3.2   Prove  relative  alle  miscele  di nitrocellulosa della
classe 4.1 Pag. 188
      2.3.3   Prove  relative ai liquidi infiammabili delle classi 3,
6.1 e 8 Pag. 189
      2.3.4   Prova per determinare la fluidita Pag. 190
      2.3.5   Prove per determinare l'ecotossicita', la persistenza e
la  bioaccumulazione di materie nell'ambiente acquatico in previsione
della loro assegnazione alla classe 9 Pag. 192
      2.3.6   Classificazione  delle  materie  organometalliche delle
classi 4.2 o 4.3 Pag. 195
  PARTE  3   LISTA  DELLE  MERCI  PERICOLOSE,  DISPOSIZIONI SPECIALI,
ESENZIONI  RELATIVE  ALLE  MERCI  PERICOLOSE  IMBALLATE  IN QUANTITA'
LIMITATE Pag. 197
  CAPITOLO 3.1   GENERALITA Pag. 199
      3.1.1   Introduzione Pag. 199
      3.1.2   Designazione ufficiale di trasporto Pag. 199
  CAPITOLO 3.2   LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE Pag. 201
      3.2.1   Tabella A: Lista delle merci pericolose Pag. 201
      3.2.2   Tabella  B:  Indice alfabetico delle materie ed oggetti
dell'ADR Pag. 392
  CAPITOLO  3.3   DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE
OD OGGETTI Pag. 448
  CAPITOLO  3.4   ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
IMBALLATE IN QUANTITA' LIMITATE Pag. 470
      3.4.1   Disposizioni generali Pag. 470
      3.4.6   Tabella Pag. 471
  PARTE 4   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI
E DELLE CISTERNE Pag. 473
  CAPITOLO  4.1   UTILIZZAZIONE  DI  IMBALLAGGI, DI GRANDI RECIPIENTI
PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR) E DI GRANDI IMBALLAGGI Pag. 475
      4.1.1   Disposizioni generali relative all'imballaggio di merci
pericolose  diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi,
compresi i GIR o i grandi imballaggi Pag. 475
      4.1.2   Disposizioni  generali  supplementari  relative all'uso
dei GIR Pag. 503
      4.1.3   Disposizioni  generali  concernenti  le  istruzioni  di
imballaggio Pag. 503
      4.1.4   Lista delle istruzioni di imballaggio Pag. 505
      4.1.5   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
merci della classe 1 Pag. 567
      4.1.6   Disposizioni particolari relative all'imballaggio delle
merci  della classe 2 e delle merci delle altre classi assegnate alla
istruzione di imballaggio P200 Pag. 568
      4.1.7   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
perossidi  organici  (classe 5.2) e per le materie autoreattive della
classe 4.1 Pag. 570
      4.1.8   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
materie infettanti della classe 6.2 Pag. 572
      4.1.9   Disposizioni  particolari  relative agli imballaggi per
materiali della classe 7 Pag. 572
      4.1.10   Disposizioni  particolari  relative all'imballaggio in
comune Pag. 573
  CAPITOLO  4.2   USO DELLE CISTERNE MOBILI E DEI CONTENITORI PER GAS
AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) «UN» Pag. 579
      4.2.1   Disposizioni  generali  relative all'uso delle cisterne
mobili per il trasporto di materie della classe 1 e delle classi da 3
a 9 Pag. 579
      4.2.2   Disposizioni  generali  relative all'uso delle cisterne
mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati Pag. 583
      4.2.3   Disposizioni  generali  relative all'uso delle cisterne
mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati Pag. 584
      4.2.4   Disposizioni generali per l'uso dei contenitori per gas
ad elementi multipli (CGEM) «UN» Pag. 585
      4.2.5   Istruzioni  e  disposizioni  speciali  per  le cisterne
mobili Pag. 586
  CAPITOLO   4.3   USO   DELLE  CISTERNE  FISSE  (VEICOLI  CISTERNA),
CISTERNE  SMONTABILI, CONTENITORI CISTERNA, CASSE MOBILI CISTERNA CON
SERBATOI  COSTRUITI CON MATERIALI METALLICI, E DEI VEICOLI BATTERIA E
CONTENITORI PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM)  Pag. 600
      4.3.1   Campo d'applicazione Pag. 600
      4.3.2   Disposizioni applicabili a tutte le classi Pag. 600
      4.3.3   Disposizioni   particolari   applicabili   alla  classe
2 Pag. 602
      4.3.4   Disposizioni particolari applicabili alle classi da 3 a
9 Pag. 611
      4.3.5   Disposizioni speciali Pag. 616
  CAPITOLO   4.4   USO   DELLE   CISTERNE  FISSE  (VEICOLI-CISTERNA),
CISTERNE  SMONTABILI, CONTENITORI-CISTERNA E CASSE MOBILI CISTERNA DI
MATERIA PLASTICA RINFORZATA IN FIBRA Pag. 619
      4.4.1   Generalita Pag. 619
      4.4.2   Servizio Pag. 619
  CAPITOLO  4.5   USO  DELLE  CISTERNE  PER  RIFIUTI  OPERANTI  SOTTO
VUOTO Pag. 620
      4.5.1   Utilizzazione Pag. 620
      4.5.2   Servizio Pag. 620
  PARTE 5   PROCEDURE DI SPEDIZIONE Pag. 621
  CAPITOLO 5.1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 623
      5.1.1   Applicazione e disposizioni generali Pag. 623
      5.1.2   Impiego di sovrimballaggi Pag. 623
      5.1.3   Imballaggi  (compresi  i  GIR  e  i grandi imballaggi),
cisterne, veicoli e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti,
non ripuliti Pag. 623
      5.1.4   Imballaggio in comune Pag. 623
      5.1.5   Disposizioni generali relative alla classe 7 Pag. 623
  CAPITOLO 5.2   MARCATURA ED ETICHETTATURA Pag. 628
      5.2.1   Marcatura dei colli Pag. 628
      5.2.2   Etichettatura dei colli Pag. 630
  CAPITOLO    5.3   ETICHETTATURA    E   SEGNALAZIONE   ARANCIO   DEI
CONTENITORI,   CGEM,   CONTENITORI   CISTERNA,   CISTERNE   MOBILI  E
VEICOLI Pag. 638
      5.3.1   Etichettatura Pag. 638
      5.3.2   Segnalazione arancio Pag. 640
      5.3.3   Marchio per le materie trasportate a caldo Pag. 646
  CAPITOLO 5.4   DOCUMENTAZIONE Pag. 647
      5.4.1   Documento  di  trasporto  per  le  merci  pericolose  e
informazioni relative Pag. 647
      5.4.2   Certificato di carico di un contenitore Pag. 653
      5.4.3   Istruzioni scritte Pag. 653
      5.4.4   Esempio di formulario-tipo per il trasporto multimodale
di merci pericolose Pag. 655
  CAPITOLO 5.5   DISPOSIZIONI SPECIALI Pag. 658
      5.5.1   Disposizioni   speciali  relative  alla  spedizione  di
materie infettanti Pag. 658
      5.5.2   Disposizioni  speciali relative ai veicoli, contenitori
e cisterne che hanno subito un trattamento di fumigazione Pag. 658
  PARTE  6   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI IMBALLAGGI, DI
GRANDI  RECIPIENTI  PER  IL  TRASPORTO  ALLA RINFUSA (GIR), DI GRANDI
IMBALLAGGI    E   DI   CISTERNE   E   ALLE   PROVE   A   CUI   DEVONO
SOTTOSTARE Pag. 661
  CAPITOLO  6.1   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DI IMBALLAGGI Pag. 663
      6.1.1   Generalita Pag. 663
      6.1.2   Codice     di     identificazione     del    tipo    di
imballaggio Pag. 663
      6.1.3   Marcatura Pag. 666
      6.1.4   Prescrizioni relative agli imballaggi Pag. 669
      6.1.5   Prescrizioni    relative    alle    prove    per    gli
imballaggi Pag. 679
      6.1.6   Liquidi   standard  per  dimostrare  la  compatibilita'
chimica  degli  imballaggi,  compresi i GIR, di polietilene ad alto o
medio    peso    molecolare   conformemente   al   6.1.5.2.6   e   al
6.5.4.3.5 Pag. 687
  CAPITOLO  6.2   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEI RECIPIENTI A PRESSIONE, AEROSOL E RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITA'
CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS) Pag. 689
      6.2.1   Prescrizioni generali Pag. 689
      6.2.2   Recipienti  a pressione progettati, costruiti e provati
conformemente alle norme Pag. 697
      6.2.3   Prescrizioni  relative  ai  recipienti  a pressione non
progettati, costruiti e provati secondo delle norme Pag. 699
      6.2.4   Prescrizioni  generali  applicabili  agli  aerosol e ai
recipienti   di   piccola   capacita'  contenenti  gas  (cartucce  di
gas) Pag. 702
      6.2.5   Disposizioni  applicabili  ai  recipienti  a  pressione
«UN» Pag. 703
  CAPITOLO  6.3   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEGLI IMBALLAGGI PER LE MATERIE DELLA CLASSE 6.2 Pag. 715
      6.3.1   Generalita Pag. 715
      6.3.2   Prescrizioni    relative    alle    prove    per    gli
imballaggi Pag. 715
      6.3.3   Processo-verbale di prova Pag. 718
  CAPITOLO 6.4   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI, ALLE PROVE E
ALL'APPROVAZIONE DEI COLLI E DEI MATERIALI DELLA CLASSE 7 Pag. 719
      6.4.1   (Riservato) Pag. 719
      6.4.2   Prescrizioni generali Pag. 719
      6.4.3   (Riservato) Pag. 719
      6.4.4   Prescrizioni concernenti i colli esenti Pag. 719
      6.4.5   Prescrizioni concernenti i colli industriali Pag. 719
      6.4.6   Prescrizioni concernenti i colli contenenti esafluoruro
d'uranio Pag. 721
      6.4.7   Prescrizioni concernenti i colli di tipo A Pag. 721
      6.4.8   Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(U) Pag. 722
      6.4.9   Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(M) Pag. 724
      6.4.10   Prescrizioni concernenti i colli di tipo C Pag. 724
      6.4.11   Prescrizioni  concernenti i colli contenenti materiali
fissili Pag. 724
      6.4.12   Metodi di prova e dimostrazione di conformita Pag. 727
      6.4.13   Verifiche dell'integrita' del sistema di contenimento,
dello   schermaggio   e   delle   valutazioni  di  sicurezza  per  la
criticita Pag. 727
      6.4.14   Bersaglio per prove di caduta Pag. 727
      6.4.15   Prove  per  dimostrare  la  capacita' a resistere alle
condizioni normali di trasporto Pag. 727
      6.4.16   Prove  addizionali  per colli di tipo A progettati per
liquidi e gas Pag. 728
      6.4.17   Prove  per  dimostrare  la capacita' di resistere alle
condizioni d'incidente durante il trasporto Pag. 728
      6.4.18   Prova  d'immersione piu' gravosa in acqua per colli di
tipo  B(U)  e di tipo B(M) contenenti piu' di 105 A2 e per i colli di
Tipo C Pag. 729
      6.4.19   Prova   di   tenuta  all'acqua  per  colli  contenenti
materiale fissile Pag. 730
      6.4.20   Prove per colli di Tipo C Pag. 730
      6.4.21   Controlli  per gli imballaggi progettati per contenere
0,1 kg o piu' di esafluoruro d'uranio Pag. 730
      6.4.22   Approvazione    dei    modelli    di   collo   e   dei
materiali Pag. 731
      6.4.23   Richieste d'approvazione e approvazioni concernenti il
trasporto di materiali radioattivi Pag. 732
  CAPITOLO  6.5   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEI GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR) Pag. 739
      6.5.1   Prescrizioni  generali  applicabili  a  tutti i tipi di
GIR Pag. 739
      6.5.2   Marcatura Pag. 742
      6.5.3   Prescrizioni particolari applicabili ai GIR Pag. 744
      6.5.4   Prescrizioni relative alle prove Pag. 750
  CAPITOLO  6.6   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE
DEI GRANDI IMBALLAGGI Pag. 758
      6.6.1   Generalita Pag. 758
      6.6.2   Codice   di   designazione   per   i  tipi  dei  grandi
imballaggi Pag. 758
      6.6.3   Marcatura Pag. 758
      6.6.4   Prescrizioni    particolari   applicabili   ai   grandi
imballaggi Pag. 759
      6.6.5   Prescrizioni relative alle prove Pag. 761
  CAPITOLO    6.7   PRESCRIZIONI    RELATIVE    ALLA   PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE,   CONTROLLI   E   PROVE  DELLE  CISTERNE  MOBILI  E  DEI
CONTENITORI PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) «UN» Pag. 765
      6.7.1   Campo d'applicazione e prescrizioni generali Pag. 765
      6.7.2   Prescrizioni  relative alla progettazione, costruzione,
controlli  e  prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate
al  trasporto  di  materie  della  classe  1  e  delle  classi da 3 a
9 Pag. 765
      6.7.3   Prescrizioni  relative alla progettazione, costruzione,
controlli  e  prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate
al trasporto di gas liquefatti non refrigerati Pag. 781
      6.7.4   Prescrizioni  relative alla progettazione, costruzione,
controlli  e  prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate
al trasporto di gas liquefatti refrigerati Pag. 793
      6.7.5   Prescrizioni    relative   alla   progettazione,   alla
costruzione  controlli  e  prove  dei contenitori per gas ad elementi
multipli   (CGEM)   «UN»   destinati   al   trasporto   di   gas  non
refrigerati Pag. 803
  CAPITOLO     6.8   PRESCRIZIONI     RELATIVE     A     COSTRUZIONE,
EQUIPAGGIAMENTI,  APPROVAZIONE  DEL  PROTOTIPO,  PROVE  E CONTROLLI E
MARCATURA   DELLE   CISTERNE   FISSE   (VEICOLI  CISTERNA),  CISTERNE
AMOVIBILI, CONTENITORI CISTERNA E CASSE MOBILI CISTERNA, CON SERBATOI
COSTRUITI   CON   MATERIALI  METALLICI,  E  DEI  VEICOLI  BATTERIA  E
CONTENITORI PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) Pag. 810
      6.8.1   Campo d'applicazione Pag. 810
      6.8.2   Prescrizioni applicabili a tutte le classi Pag. 810
      6.8.3   Prescrizioni   particolari   applicabili   alla  classe
2 Pag. 824
      6.8.4   Disposizioni speciali Pag. 832
      6.8.5   Prescrizioni  concernenti  i materiali e la costruzione
delle cisterne fisse saldate, delle cisterne smontabili saldate e dei
serbatoi  saldati dei contenitori cisterna, per i quali e' prescritta
una  pressione  di  prova  di  almeno 1 MPa (10 bar), come pure delle
cisterne  fisse  saldate,  delle  cisterne  smontabili  saldate e dei
serbatoi  saldati dei contenitori cisterna, destinati al trasporto di
gas liquefatti refrigerati della classe 2. Pag. 838
  CAPITOLO   6.9   PRESCRIZIONI  RELATIVE  ALLA  PROGETTAZIONE,  ALLA
COSTRUZIONE,  AGLI  EQUIPAGGIAMENTI,  ALL'APPROVAZIONE DEL TIPO, ALLE
PROVE  ED  ALLA  MARCATURA  DELLE  CISTERNE FISSE (VEICOLI CISTERNA),
CISTERNE SMONTABILI, CONTENITORI CI-STERNA E CASSE MOBILI CISTERNA IN
MATERIA PLASTICA RINFORZATA DI FIBRE Pag. 841
      6.9.1   Generalita Pag. 841
      6.9.2   Costruzione Pag. 841
      6.9.3   Equipaggiamenti Pag. 844
      6.9.4   Prove ed approvazione del tipo Pag. 844
      6.9.5   Controlli Pag. 846
      6.9.6   Marcatura Pag. 846
  CAPITOLO   6.10   PRESCRIZIONI   RELATIVE  ALLA  COSTRUZIONE,  AGLI
EQUIPAGGIAMENTI,  ALL'APPROVAZIONE  DEL  TIPO,  AI  CONTROLLI, E ALLA
MARCATURA DELLE CISTERNE PER RIFIUTI OPERANTI SOTTO VUOTO Pag. 847
      6.10.1   Generalita Pag. 847
      6.10.2   Costruzione Pag. 847
      6.10.3   Equipaggiamenti Pag. 847
      6.10.4   Controlli Pag. 849
  CAPITOLO  6.11   DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALLA  PROGETTAZIONE E ALLA
COSTRUZIONE  DEI  CONTENITORI  PER  IL  TRASPORTO  ALLA  RINFUSA E AI
CONTROLLI E PROVE CHE DEVONO SUBIRE Pag. 850
      6.11.1   Definizioni Pag. 850
      6.11.2   Campo di applicazione e requisiti generali Pag. 850
      6.11.3   Disposizioni   relative   alla  progettazione  e  alla
costruzione   dei  contenitori  conformi  alla  CSC  utilizzati  come
contenitori  per il trasporto alla rinfusa e ai controlli e prove che
devono subire Pag. 850
      6.11.4   Disposizioni   relative   alla   progettazione,   alla
costruzione e alla approvazione dei contenitori per il trasporto alla
rinfusa diversi dai contenitori conformi alla CSC Pag. 851
  PARTE  7   DISPOSIZIONI  CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL
CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE Pag. 853
  CAPITOLO 7.1   DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 855
  CAPITOLO    7.2   DISPOSIZIONI    CONCERNENTI   IL   TRASPORTO   IN
COLLI Pag. 856
  CAPITOLO    7.3   DISPOSIZIONI    RELATIVE    AL   TRASPORTO   ALLA
RINFUSA Pag. 859
      7.3.1   Disposizioni generali Pag. 859
      7.3.2   Disposizioni   supplementari   per  il  trasporto  alla
rinfusa  di  merci  delle classi 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 e 8, quando si
applicano le disposizioni del 7.3.1.1 a). Pag. 860
      7.3.3   Disposizioni  speciali  per  il  trasporto alla rinfusa
quando si applicano le disposizioni del 7.3.1.1 b). Pag. 861
  CAPITOLO    7.4   DISPOSIZIONI    RELATIVE    AL    TRASPORTO    IN
CISTERNE Pag. 863
  CAPITOLO 7.5   DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA
MOVIMENTAZIONE Pag. 864
      7.5.1   Disposizioni  generali relative al carico, allo scarico
e alla movimentazione Pag. 864
      7.5.2   Divieto di carico in comune Pag. 864
      7.5.3   (Riservato) Pag. 865
      7.5.4   Precauzioni  relative  alle  derrate  alimentari, altri
oggetti di consumo e alimenti per animali Pag. 865
      7.5.5   Limitazione delle quantita' trasportate Pag. 866
      7.5.6   (Riservato) Pag. 867
      7.5.7   Movimentazione e stivaggio Pag. 867
      7.5.8   Pulizia dopo lo scarico Pag. 867
      7.5.9   Divieto di fumare Pag. 867
      7.5.10   Misure  da  prendere per evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche Pag. 867
      7.5.11   Prescrizioni  supplementari  relative a classi o merci
particolari Pag. 868

Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 873
   
ALLEGATO B   DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI TRASPORTO
E AL TRASPORTO Pag. 875

  PARTE      8   PRESCRIZIONI      RELATIVE      AGLI      EQUIPAGGI,
ALL'EQUIPAGGIAMENTO,     ALL'ESERCIZIO    DEI    VEICOLI    E    ALLA
DOCUMENTAZIONE Pag. 877

  CAPITOLO   8.1   PRESCRIZIONI  GENERALI  RELATIVE  ALLE  UNITA'  DI
TRASPORTO E AL MATERIALE DI BORDO Pag. 879
      8.1.1   Unita' di trasporto Pag. 879
      8.1.2   Documenti di bordo Pag. 879
      8.1.3   Etichettatura e segnalazione arancio Pag. 879
      8.1.4   Mezzi di estinzione incendio Pag. 879
      8.1.5   Equipaggiamenti diversi Pag. 880
  CAPITOLO     8.2   PRESCRIZIONI     RELATIVE     ALLA    FORMAZIONE
DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO Pag. 881
      8.2.1   Prescrizioni  generali  relative  alla  formazione  dei
conducenti Pag. 881
      8.2.2   Prescrizioni  speciali  relative  alla  formazione  dei
conducenti Pag. 881
      8.2.3   Formazione   di   tutto   il   personale,  diverso  dai
conducenti  aventi  un  certificato  di  cui  al 8.2.1, coinvolto nel
trasporto di merci pericolose per strada Pag. 886
  CAPITOLO   8.3   PRESCRIZIONI   VARIE   DA   OSSERVARE   DA   PARTE
DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO Pag. 887
      8.3.1   Passeggeri Pag. 887
      8.3.2   Uso dei mezzi di estinzione incendio Pag. 887
      8.3.3   Divieto di aprire i colli Pag. 887
      8.3.4   Apparecchi portatili di illuminazione Pag. 887
      8.3.5   Divieto di fumare Pag. 887
      8.3.6   Funzionamento   del  motore  durante  il  carico  o  lo
scarico Pag. 887
      8.3.7   Utilizzazione del freno di sosta Pag. 887
  CAPITOLO   8.4   PRESCRIZIONI   RELATIVE   ALLA   SORVEGLIANZA  DEI
VEICOLI Pag. 888
  CAPITOLO  8.5   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  RELATIVE  A CLASSI O A
MATERIE PARTICOLARI Pag. 889
  PARTE 9   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'APPROVAZIONE
DEI VEICOLI Pag. 893
  CAPITOLO  9.1   CAMPO  DI  APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI
PER L'APPROVAZIONE DEI VEICOLI Pag. 895
      9.1.1   Campo di applicazione e definizioni Pag. 895
      9.1.2   Approvazione  dei  veicoli  EX/II,  EX/III,  FL,  OX ed
AT Pag. 896
      9.1.3   Certificato di approvazione Pag. 897
  CAPITOLO   9.2   PRESCRIZIONI   RELATIVE   ALLA   COSTRUZIONE   DEI
VEICOLI Pag. 900
      9.2.2   Equipaggiamento elettrico Pag. 903
      9.2.3   Dispositivi di frenatura Pag. 906
      9.2.4   Prevenzione dei rischi d'incendio Pag. 906
      9.2.5   Dispositivo limitatore di velocita Pag. 907
      9.2.6   Dispositivo di aggancio del rimorchio Pag. 907
  CAPITOLO  9.3   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  CONCERNENTI  I VEICOLI
COMPLETI O COMPLETATI EX/II O EX/III Pag. 908
      9.3.1   Materiali   da  utilizzare  per  la  costruzione  della
carrozzeria dei veicoli Pag. 908
      9.3.2   Riscaldatori a combustione Pag. 908
      9.3.3   Veicoli EX/II Pag. 908
      9.3.4   Veicoli EX/III Pag. 908
      9.3.5   Motore e compartimento di carico Pag. 908
      9.3.6   Sorgenti   esterne   di   calore   e  compartimento  di
carico Pag. 909
      9.3.7   Equipaggiamento elettrico Pag. 909
  CAPITOLO 9.4   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
DEL  CORPO  DEI  VEICOLI  COMPLETI  O COMPLETATI (DIVERSI DAI VEICOLI
EX/II  ED  EX/III)  DESTINATI  AL  TRASPORTO  DI  MERCI PERICOLOSE IN
COLLI Pag. 910
  CAPITOLO 9.5   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
DEL CORPO DEI VEICOLI COMPLETI O COMPLETATI DESTINATI AL TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE SOLIDE ALLA RINFUSA Pag. 911
  CAPITOLO   9.6   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  RELATIVE  AI  VEICOLI
COMPLETI O COMPLETATI DESTINATI AL TRASPORTO DI MATERIE CON CONTROLLO
DI TEMPERATURA Pag. 912
  CAPITOLO  9.7   PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  RELATIVE ALLE CISTERNE
FISSE  (VEICOLI-CISTERNA),  VEICOLI-BATTERIA  E  VEICOLI  COMPLETI  O
COMPLETATI  UTILIZZATI  PER  IL  TRASPORTO  DI  MERCI  PERICOLOSE  IN
CISTERNE   SMONTABILI   DI   CAPACITA'   SUPERIORE   A   1  M3  O  IN
CONTENITORI-CISTERNA, CISTERNE MOBILI O CGEM DI CAPACITA' SUPERIORE A
3 M3 (VEICOLI FL, OX ED AT) Pag. 913
      9.7.1   Disposizioni generali Pag. 913
      9.7.2   Prescrizioni relative alle cisterne Pag. 913
      9.7.3   Mezzi di fissaggio Pag. 913
      9.7.4   Messa a terra dei veicoli FL Pag. 913
      9.7.5   Stabilita' dei veicoli-cisterna Pag. 913
      9.7.6   Protezione posteriore dei veicoli Pag. 914
      9.7.7   Riscaldatori a combustione Pag. 914
      9.7.8   Equipaggiamento elettrico  Pag. 914

Vedere Allegato da pag. 875 a pag. 915 della G.U.



  

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