DOSSIER PATENTE A PUNTI

Sommario:

Art.126-bis. Patente a punti (codice della strada).

Articolo 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)

Tabella dei punteggi di cui all'art. 126 bis, sostituita dal D.L. 151/2003, art. 2, c. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge  1° agosto 2003, n. 214, integrata con le sanzioni pecuniarie e con le sanzioni accessorie.

Giurisprudenza

Prassi amministrativa:

D. M.  29 luglio 2003 - Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

1. Modalità di svolgimento dei corsi

2. Programma dei corsi per il recupero di sei punti

3. Programma dei corsi per il recupero di nove punti

4. Finalità dei corsi

5. Svolgimento dei corsi

6. Frequenza dei corsi

7. Iscrizione e registri dei corsi

8. Attestazione finale

9. Decorrenza dei punti acquisiti

D. M.  29 luglio 2003 - Accreditamento  dei  soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

1. Autorizzazione ad effettuare i corsi

2. Locali e attrezzature richiesti per ottenere l’autorizzazione

3. Docenti dei corsi di recupero dei punti

4. Sospensione e revoca dell’autorizzazione

5. Corsi effettuati dalle autoscuole

Circ. Ministero dell’Interno  N.300/A/1/44248/109/16/1  del 12 agosto 2003 -  Disposizioni per l’applicazione 
della disciplina della patente a punti.
1.             Funzionamento dell’Istituto della patente a punti
2.             Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio
2.1          Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
2.2          Decurtazione in caso di più violazioni
2.3          Raddoppio per neopatentati
2.4          Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
3.             Soggetti a cui si applica la decurtazione
4.             Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
5.             Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati
6.             Recupero dei punti sottratti
7.             Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione
8.             Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
9.             Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
 

Circ. Ministero dell’Interno N. 44249  del 12 agosto 2003 - Oggetto: Modifiche al Codice della Strada. Approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 151/2003. Prime disposizioni operative.

  1. Patente a punti

 

Circ. Min. infrastrutture trasporti 16 dicembre 2003, n. 4984/M350/MOT3 - Chiarimenti in merito allo svolgimento, da parte delle autoscuole, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

 

Circ. Min. interno, 14 settembre 2004, n. 33792 (V. circ. n. 41236 del 4 febbraio 2005) Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

1.       Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stati esteri

2.       Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente

3.       Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio

4.       Richiesta di fornire le generalità del trasgressore ad impresa

5.       Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali

6.       Termine per la comunicazione della decurtazione

Circolare Min. Interno N. 41236 del 4 febbraio 2005  - Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 — Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

1.       Premessa

2.       Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti

3.       Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati

4.       Modifiche alle direttive già impartite

4.2 Modifiche alla circolare n. 33792 del 14 settembre 2004

Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2010, n. 60396 - Contenzioso relativo all’art. 126-bis.

 

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 Circ. Min. interno 12 agosto 2003, prot. N. 300/A/1/44249 /101/3/3/8 - Modifiche al Codice della Strada. Approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 151/2003.

Circ. Min. interno 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1.  - Patente a punti. Art. 126-bis del Codice della strada.

 Circ. Min. interno 29 settembre 2003, n. 300/A/1/44783/109/16/1 - Decurtazioni punti a carico di persone giuridiche.

Circ. 9 ottobre 2003, n. 4053/M350/MOT3 - Autorizzazione a svolgere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 dicembre 2003, n. 4984/M350/MOT3 - Chiarimenti in merito allo svolgimento, da parte delle autoscuole, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 marzo 2004, n. 321/04 - Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Circ. Min. interno 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1 - Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

Circ. Min. interno 13 ottobre 2005, n. 44661 - Decreto-Legge 21.9.2005, n. 184, recante "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti".

Circ. Min. interno 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005 - Illegittimità costituzionale parziale del comma 2 dell'articolo 126-bis del Codice della strada - Disposizioni correttive per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

Circ. Min. interno 13 ottobre 2005, n. 44661 - Decreto-Legge 21.9.2005, n. 184, recante "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti". 

Circ. Min. interno 14 febbraio 2007, n. M/2413/28 - Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada.

 Circ. 10 agosto 2007, n. 77898/8.3 - Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente

 Circ. Min. interno 14 aprile 2008, n. 300/A/1/24527/108/13/7 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva n. 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.

 

Circolare Min. interno 5 settembre 2008 n.300/A/l/24527/l08/13/7 - OGGETTO: Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada

Circ. Min. interno 5 settembre 2008, n. 300/A/I/24527/108/13/7  - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.

Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2010, n. 60396 - Contenzioso relativo all’art. 126-bis.

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Codice della strada

Art. 126-bis. Patente a punti (1).

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 263 a € 1.050. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica (2).

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame (3). A tal fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (3).

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, (3) l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento (3).

«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».(4)

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 (1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale v. l'art. 7 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 164, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Si riporta il comma 165 dello stesso art. 2: "Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma”.

(3) Comma così modificato dall'art. 22, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120. Vedi il D.M. 29 luglio 2003, contenente i criteri per i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003, sui programmi dei corsi stessi.

(4) Comma inserito dall'art. 22 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 2, 4 e 5 dello stesso articolo:

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un’apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note:

17. Interventi in materia di patente a punti - Art. 126-bis C.d.S. e art. 22 comma 4 Legge n.120/2010

Sono stati modificati i commi 4 e 5 dell'articolo in esame, inserito un uiteriore comma, il 6-bis, rimodulata Ia tabella di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradual ita alIa decurtazione prevista per Ie violazioni, e integrata Ia nota in calce alla stessa relativa ai neopatentati.

Con la modifica del comma 4 si e in sostanza introdotto l' obbligo di una prova di esame alIa fine dei corsi di aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente persi, pure he il punteggio non sia esaurito (Se il punteggio e completamente esaurito, infatti, non e possibile recuperare i punti persi rna occorre fare l'esame di revisione della patente.).

L'art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inoltre i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al reeupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.

I programmi e Ie modalita di effettuazione della prova di esame di cui sopra saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinati i corsi di guida sicura avanzata e individuate Ie norme del C.d.S. in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5 punti.

Con la rnodifica del cornrna 6 si e invece previsto l'obbligo di revisione della patente di guida di cui all 'art. 128 C.d.S. per chi commette un'infrazione da aimeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti eiascuna.

Si e inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi Ia decurtazione del punteggio determina l' attribuzione di un punta all' anno fino ad un massimo di tre punti.

Le disposizioni riguardanti Ie ultime due modi fiche, che potranno trovare applicazione solo per Ie violazioni accertate dal 13 agosto 2010, richiedono l' aggiomamento del compiesso meccanismo delle comunicazioni della decurtazione dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di tale aggiomamento, si continueranno ad utilizzare le procedure e le modalita di comunicazione gia in essere.

II comma 6-bis afferma, infine, I'obbligo per Ia cancelleria dell'A.G., per Ie violazioni penali per Ie quali e prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15 giomi, copia autentica della sentenza all' organa accertatore. In tali casi, il termine di 30 giomi per la comunicazione della decurtazione all' anagrafe nazionale degii abilitati alIa guida, decorre dalla ricezione della comunicazione della cancelleria dell'A.G. 

 

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (1)

Norma violata

Punti

Art. 141

Comma 8

5

Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142

Comma 8

3

Comma 9

6

 

Comma 9-bis

10

Art. 143

Comma 11

4

Comma 12

10

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145

Comma 5

6

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

5

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

Comma 3

6

Art. 147

Comma 5

6

Art. 148

Comma 15, con riferimento al comma 2

3

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149

Comma 4

3

Comma 5, secondo periodo

5

Comma 6

8

Art. 150

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5

5

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6

8

Art. 152

Comma 3

1

Art. 153

Comma 10

3

Comma 11

1

Art. 154

Comma 7

8

Comma 8

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161

Commi 1 e 3

2

Comma 2

4

Art. 162

Comma 5

2

Art. 164

Comma 8

3

Art. 165

Comma 3

2

Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

a) eccedenza non superiore a 1t

1

b) eccedenza non superiore a 2t

2

c) eccedenza non superiore a 3t

3

d) eccedenza superiore a 3t

4

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

Comma 7

3

Art. 168

Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9 -bis

2

Art. 169

Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art. 170

Comma 6

1

Art. 171

Comma 2

5

Art. 172

Commi 10 e 11

5

Art. 173

Commi 3 e 3-bis

5

Art. 174

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6

10

 

Comma 7 primo periodo

1

 

Comma 7 secondo periodo

3

 

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

 

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

 

Comma 8

2

Art. 175

Comma 13

4

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

Comma 16

2

Art. 176

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

Comma 21

2

Art. 177

Comma 5

2

Art. 178

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

 

Comma 6

10

 

Comma 7 primo periodo

1

 

Comma 7 secondo periodo

3

 

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

 

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

 

Comma 8

2

Art. 179

Commi 2 e 2 -bis

10

Art. 186

Commi 2 e 7

10

Art. 186-bis

Comma 2

5

Art. 187

Commi 1 e 8

10

Art. 188

Comma 4

2

Art. 189

Comma 5, primo periodo

4

Comma 5, secondo periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Art. 191

Comma 1

8

Comma 2

4

Comma 3

8

Art. 192

Comma 6

3

Comma 7

10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio . Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti

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Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e poi modificata dall'art. 2, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dagli artt. 3 e 4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, dal comma 01 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, premesso dalla relativa legge di conversione, e, infine, dall’art. 22, c. 3, L. 29 luglio 2010, n. 120. Per la decorrenza delle disposizioni del citato comma 3, già inserite nella suddetta tabelle, vedi il comma 6 dello stesso articolo 22, che si riporta di seguito:

6.  Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

LE NUOVE REGOLE

La riacquisizione di punteggio si ottiene sempre a seguito di una prova d’esame.

Chi commette un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere l’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 C.d.S.

L’A.G. è tenuta a trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all’organo accertatore che, entro 30 giorni, aggiorna l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

COSA È CAMBIATO (0)

 È stato previsto un inasprimento del sistema punti verso chi commette frequenti e gravi infrazioni, prevedendo l’esame di idoneità tecnica per chi perde più di 15 punti nell’arco di un anno.

 Viene definito l’ultimo passaggio del sistema di detrazione punti, dettagliando le responsabilità dell’autorità giudiziaria nella comunicazione agli esiti dei procedimenti.

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(0) I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale v. l'art. 7 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 164, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Si riporta il comma comma 165 dello stesso art. 2: "Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma”.

(3) Vedi il D.M. 29 luglio 2003, contenente i criteri per i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003, sui programmi dei corsi stessi.

(a) v. Legislazione complementare

L'art. 23 ( Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti) del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 dispone che: " 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB)”.  (V. la Circ. Min. interno 14 aprile 2008, n. 300/A/1/24527/108/13/7 - Norme in materia di rilascio della carta di   qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva n. 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada, riportata di seguito)

D.L. 27 giugno 2003, n. 151: Articolo 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)

Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

 Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

(2) Vedi il D.M. 29 luglio 2003, contenente i criteri per i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003, sui programmi dei corsi stessi.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale v. l'art. 7 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(a) Tabella aggiunta dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, sostituita dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e poi così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87).

L'art. 23 ( Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti) del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 dispone che: " 1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB)”.  

 

 

Tabella dei punteggi di cui all'art. 126 bis, sostituita dal D.L. 151/2003, art. 2, c. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, integrata con le sanzioni pecuniarie e con le sanzioni accessorie.
 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora leviolazioni siano commesse entro i primi tre dal rilascio.

TABELLA PATENTE A PUNTI E SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA

 

 

 

Art. 141. Velocità.

Comma/violazione

Sanzione amministrativa

Sanzione amm.va accessoria

c.8. Velocità non regolata in relazione alle condizioni ambientali (1)

pagamento di una somma

da

78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

Patente a punti:

in detrazione 5.

9. Divieto di gareggiare in velocità, salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter

pagamento di una somma

da

155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

Patente a punti:

in detrazione 10.

.

(1) Il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

 

  

Art. 142. Limiti di velocità

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

 

 

 

c. 8. Conducente che supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità  

 

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni sono raddoppiate (1)

 

pagamento di una somma

da

155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

155

 

pagamento di una somma

da € 310 a € 1.248

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

310

Patente a punti:

in detrazione 5.

 

 

 

 

 Patente a punti:

in detrazione 5

c. 9. Conducente che supera di oltre 40 ma di non otre 60 km/h i limiti massimi di velocità

 

 

 

  

 

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate (1).

 

 

     

pagamento di una somma

da

370 a € 1.485

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

370

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da € 740 a € 2.970

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

740

sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, (art. 218 codice). (Sospensione della patente da 3 a 6 mesi per conducenti che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni).

Inibizione alla guida di veicoli a motore dalle ore 22 alle ore 7 per i successivi 3 mesi dalla restituzione della patente. In caso di violazione sanzione aggiuntiva di € 200.

Nel caso di recidiva nel periodo di due anni, sospensione della patente da 8 a 18 mesi (c.12)

Patente a punti:

in detrazione 10

 

 

 

sospensione patente di guida da 2 a 6 mesi

 

c. 9-bis Conducente che supera di oltre 60 km/h i  limiti massimi di velocità

 

 

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate(1)

pagamento di una somma

da € 500 a € 2.000

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 500

 

da € 1.000 a € 4.000

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 1.000

Sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi

Nel caso di recidiva, in un periodo di due anni, revoca della patente.                        

Patente a punti:

in detrazione 10

 

sospensione patente di guida da 12 a 24 mesi

Patente a punti:

in detrazione 10

 

 

 

 (1) Violazioni commesse con veicoli indicati nel c. 3, lett. b), f), g), h), e l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c.11 (rif. 142/9)

 

 

  c.11 (rif. 179/2-bis)

 

 

 

 

c.11 (rif. 142/9)

 sanzioni pecuniarie raddoppiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma da

740 a € 2.916

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

pagamento di una somma

da

829 a € 3.315

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesa

  pagamento di una somma

da

1.000 a € 4.000

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesa

SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA' DEI VEICOLI PESANTI

autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 quando viaggiano carichi (art. 168, comma 1 C.d.S.);

treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio [lett. h), i), 1) art. 54 C.d.S.]; autobus e filobus di m.c.p.c. sup. a 8 t.;

autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. e fino a 12 t.; autocarri di m.c.p.c. sup. a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (art. 82, comma 6, C.d.S.); mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

Quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. e relative ai casi di alterazione dei dispositivi di limitazione. L' applicazione è limitata alle sole sanzioni pecuniarie previste dall'art. 179, comma 2 bis C.d.S., con la conseguenza che, le eventuali sanzioni accessorie applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 C.d.S., non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis del citato articolo.

E' possibile contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179, commi 2 bis e 3, qualora, dopo una verifica tecnica del mezzo, venga accertata l'effettiva alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

Nel caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, dovrà essere applicata la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S, anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone).

 

 

 Strumenti e fonti di prova:

Autovelox. Velomatic, ecc., omologati;

Cronotachigrafo;

Biglietti di pedaggio autostradale;

Calcolo della velocità media di persorrenza su tratti determinati.

I risultati ottenuti debbono essere corretti in riduzione a favore del trasgressore nella seguente misura:

velocità accertata 70 Km/h                                  9%

velocità accertata da 70 a 130                             10%

velocità accertata         sup. a 130 Km/h            15% 

 

 

Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

Comma/violazione

Sanzione amministrativa

Sanzione amm.va accessoria

C.11. Circolazione contromano invadendo lo spazio riservato al senso opposto di marcia

del pagamento di una somma

da 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 150

Patente a punti:

in detrazione 4

c. 12. Circolazione contromano in corrispondenza

- delle curve,

- dei raccordi convessi

- in ogni altro caso di limitata visibilità,

- percorrere la carreggiata contromano, su strada divisa in più carreggiate separate,

pagamento di una somma

da 295 a € 1.179

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 295

 Sospensione della patente

da 2 a 6 mesi in caso di recidiva

Patente a punti:

in detrazione 10

c. 13. Posizione sulla carreggiata

- destra rigorosa

- destra rigorosissima per veicoli senza motore e animali

- destra rigorosissima per veicoli a motore incrociando altri veicoli o percorrendo curve, tratto ascendente di un raccordo convesso, tratti di strada a visibilità limitata

- percorrere la corsia di sinistra, su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia

- veicoli che procedono lentamente su autostrada divisa in tre corsie per senso di marcia

- veicoli che procedono su strada extraurbana principale, divisa in tre corsie per senso di marcia, non circolando nella corsia di destra

- veicolo che percorre la corsia di sorpasso all’interno dei centri abitati o cambia arbitrariamente corsia (non per effettuare manovre)

- circolazione su strada con binari tranviari a raso, ostacolando la marcia dei tram

- circolazione su strada con doppi binari tranviari a raso, sistemati su un lato della strada, occupando la parte sinistra della zona interessata dai binari non rispettando l’obbligo di rimanere entro la parte della carreggiata relativa al senso di marcia

- circolazione su strada con isola salvagente per la fermata di tram o filobus, non rispettando l’obbligo di occupare la parte della carreggiata relativa al suo senso di marcia intralciando il movimento dei viaggiatori

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

Patente a punti:

in detrazione 4

 

 

Art. 145. Precedenza.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

 

c. 10. Violare le disposizioni relative alla precedenza

- (c.2) precedenza ai veicoli provenienti da destra

- (c.3) precedenza ai veicoli su rotaie

- (c.4) mancata osservanza del segnale DARE PRECEDENZA o STOP

- (c.5) non fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di impegnare l’intersezione

- (c.6) omissione di dare  la precedenza uscendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio o aree private

- (c.7) impegnare intersezioni o aree di attraversamento di linea ferroviaria o tranviaria senza avere la possibilità di sgomberare l’area di manovra causando intralcio per altri veicoli

- (c.8) non dare la precedenza negli sbocchi di sentieri, piste ciclabili, ecc.

- non dare precedenza ai veicoli circolanti su rotaie

- (c.9) conducenti di veicoli su rotaie che non rispettano i segnali di DARE PRECEDENZA o STOP

pagamento di una somma

da 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

(c. 11) Recidiva nel corso di un biennio all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 218 codice)

Patente a punti:

in detrazione 5:

(con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9);

                                                       6: (con riferimento al comma 5)

                                                       

 

 

 

 Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 2. Non osservare i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o degli agenti  del traffico (1)

- inosservanza della segnaletica stradale da parte di conducente di veicolo su rotaie in sede promiscua

- inosservanza di segnaletica temporanea

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

 

Patente a punti:

in detrazione 2 (ad eccezione del divieto di sosta e di fermata).

 

c. 3. Conducente di veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa o del semaforo giallo scattato quando il conducente aveva il tempo di fermarsi.

- obblighi di prudenza in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello con o senza barriere

- attraversamento dei passaggi a livello

- ingombro dei binari

- arresto forzato sui binari

 

pagamento di una somma

da 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

Recidiva nell'arco di due anni sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Patente a punti:

in detrazione 6

 

(1) L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.

 

 

 Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello.

 

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 5.

Violare le disposizioni relative al comportamento dei conducenti ai passaggi a livello

- obblighi di prudenza ai passaggi a livello

- attraversamento di passaggio a livello con barriere o semibarriere chiuse

- ingombro di binari in corrispondenza di passaggio a livello

- arresto forzato sui binari: mancata osservanza di sgombero immediato o di avviso in tempo utile ai conducenti dei veicoli su rotaie

 

del pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

Recidiva nel corso di due anni di cui al comma 5, all'ultima violazione  consegue sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 218).

Patente a punti:

in detrazione 6.

 

 

Art. 148. Sorpasso.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 15. mancata osservanza delle condizioni di sicurezza per l’effettuazione del sorpasso

- sorpasso a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito,

compiere un sorpasso senza osservare le seguenti disposizioni:

- c.2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare).

- c.3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare).

 

- c.8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati].

Alla stessa sanzione soggiace chi viola le seguenti disposizioni:

- c.4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata).

 

- c.5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone).

 

- c.7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.)

 

pagamento di una somma

da 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

74

Recidiva nell'arco di due anni, sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Patente a punti:

in detrazione

3 (con rif. c. 2);

5 ( con rif. c. 3)

2 (con rif. c. 8) 

c. 16. Non osservare i divieti di sorpasso:

-  (9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato).

-  (c.10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale).

-  (c 11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia).

 

- (c.12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.

Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico).

- (c.13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata).

 

pagamento di una somma

da 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

 

Patente a punti:

in detrazione 10

sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,

 

c.16 (con rif. c.14)

Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti (massa a p.c. superiore a 3,5 t), su strada nella quale è segnalato il divieto

Pagamento di una somma

Da 295 a € 1.179

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

295

sospensione della patente di guida da da due a sei mesi (veicoli di massa a p.c. superiore a 3,5 t) e di conducenti che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni. 

Patente a punti:

in detrazione 10

 

 

 Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

- distanza di sicurezza tra veicoli

( Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.)

- senza incidente o con incidente che ha provocato danni lievissimi

- obbligo della tenuta della distanza di sicurezza per i conducenti di veicoli di massa complessiva a p.c. superiore s 3,5 t

- distanza di sicurezza rispetto alla macchina spargitrice o sgombraneve

 

pagamento di una somma da

38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

Patente a punti: in detrazione 3.

 

c. 5.

- distanza di sicurezza tra veicoli

(Art. 149, c. 5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7).

 

pagamento di una somma da

78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

Recidiva in un periodo di due anni, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

Patente a punti: in detrazione 5.(Rif. c. 5, 2° per.)

 

c. 6.

- distanza di sicurezza tra i veicoli

Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone,

 

pagamento di una somma da

389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

389

(salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo).

Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la

sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

 Patente a punti: in detrazione 8.

 

Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 4. incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (in assenza di collisione o con incidente che ha provocato danni lievissimi

- mancata effettuazione della manovra di retromarcia, procedendo su strada di montagna o a forte pendenza, in una situazione di incrocio malagevole o impossibile con altro veicolo che gode del diritto di precedenza (autobus, veicolo che procede in salita, ecc)

 

pagamento di una somma da

38 a € 155

pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

Recidiva nell’arco di un biennio, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

 Patente a punti in detrazione 8.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

Art. 149

c. 5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,

pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

Recidiva nell’arco di un biennio, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

Patente a punti: in detrazione 5

 

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

 

 

 

 

Art. 149

c.5

 

 

 

c. 6. Quando dall'inosservanza delle disposizioni deriva una collisione tra veicoli tale da causare lesioni gravi a persone

 

pagamento di una somma da

389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

389

Salva l’applicazione delle sanzioni penali per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) (1)

pagamento di una somma da

78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

pagamento di una somma da

389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

389

Recidiva nell’arco di un biennio, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

 

(1)     Sospensione della patente da 1 a 6 mesi nel caso derivino lesioni personali colpose. La sospensione è da 2 mesi a un anno nel caso di omicidio colposo

(2)    

 

Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.3. Mancato uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli(1)

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

Patente a punti: in detrazione 1.

 

(1) "1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna".

 

  

 Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 10.

Obbligo di spegnere i proiettori a luce abbagliante:

a) quando si stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando si segue altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue].

 

 

pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

Patente a punti:

in detrazione 3.

c. 11. Violare le altre disposizioni relative all’uso dei dispositivi di segnalazione visiva

usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

Patente a punti:

in detrazione 1.

 

 

 

Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 6 e 7. Effettuare l'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi

 

pagamento di una somma da

78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

Patente a punti:

in detrazione 8.

 

c. 8. Violare le altre disposizioni relative al cambiamento di corsia o di direzione e altre manovre (1)

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

Patente a punti:

in detrazione 2.

 

(1). I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

 

  

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

 

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.5.

Mancata osservanza dei divieti di fermata e di sosta dei veicoli (1)

 

pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

 

Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Per la rimozione o blocco dei veicoli v. art. 159, c. 1, lett. b) (3)

 Patente a punti:

in detrazione punti 2 ( rif. c.2, lett. d), g) e h)

c. 6.

Altre disposizioni sulla disciplina del divieto di fermata e di sosta dei veicoli (2)

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

 

Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Per la rimozione o blocco dei veicoli v. art. 159, c. 1, lett. b) (3)

 

 

(1) 1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

 (2) 2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

 

Art. 161. Ingombro della carreggiata.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

Mancata osservanza delle disposizioni che disciplinano l’ingombro della carreggiata (1)

 

 

C. 2. Caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

 

pagamento di una somma

da € 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg.)

€ 38

Patente a punti: in detrazione 2 (con riferimento al c. 1 e 3)

 

 

 

Patente a punti:

in detrazione 4 (rif. c. 2)

 

(1) 1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

 

 

 

Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 5. Mancata osservanza delle disposizioni relative alla segnalazione di veicolo fermo (1)

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

Patente a punti:

in detrazione 2

 

(1)  Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

 Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi".(a)

 A partire dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle."

 

 

Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.8.

Mancata osservanza delle disposizioni relative alla sistemazione del carico dei veicoli

- carico sistemato male

- sporgenza longitudinale anteriore del carico

- sporgenza longitudinale posteriore del carico

- sporgenza laterale di oltre 30 cm

- sporgenze laterali non segnalate e difficilmente percepibili (sbarre, pali, ecc.)

- traino o trasporto di carichi striscianti sul terreno

- carico sporgente longitudinalmente non segnalato, o segnalato con pannello non conforme al tipo approvato, o segnalato insufficientemente (un solo pannello)

- trasporto di carico sporgente senza adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo per gli utenti della strada(1)

 

pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

 

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Nel caso trattasi di veicolo a motore, l'organo accertatore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.

Patente a punti:

in detrazione 3.

 

(1) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

7.         È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

8.        Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

 

 

Art. 165. Traino di veicoli in avaria.

Comma/violazione

Sanzione amministrativa

Sanzione amm.va accessoria

c. 3.

- Mancata osservanza degli obblighi nel traino di veicoli in avaria

- mancato azionamento delle luci intermittenti di segnalazione di pericolo

- omissione di esposizione del pannello di segnalazione per carichi sporgenti sul lato rivolto verso la circolazione, quando il veicolo è sprovvisto delle luci intermittenti

- conducente di veicolo di soccorso che omette di usare, durante il traino di veicolo in avaria, il dispositivo a luce gialla o arancione

pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

Patente a punti:

in detrazione 2.

 

 

Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.2.

Circolare con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t (1)

 

del pagamento di una somma:

a) da 38 a € 155

se l'eccedenza non supera 1 t;

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

b) da 78 a € 311

se l'eccedenza non supera 2 t;

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

 

c) da 155 a €  624 se l'eccedenza non supera le 3 t;

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

155

 

 

d) da 389 a € 1.559

se l'eccedenza supera le 3 t.

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

389

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 1

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 2

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 3

 

 

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 4

 

 c. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente:

il dieci%,

il venti%,

il trenta per cento%,

oppure superi il trenta%

della massa complessiva.

 

 

 Sanzioni

(Pagamento in misura ridotta)

38 per eccedenza non superiore al 10%

78 per eccedenza non superiore al 20%

155 per eccedenza non superiore al 30%

389   per eccedenza superiore al 30%

 

 

Patente a punti: in detrazione 1

Patente a punti: in detrazione 2

Patente a punti: in detrazione 3

Patente a punti: in detrazione 4

 

c. 5. Circolare con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione

 

 

 

 

 

 

 

è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

38             eccedenza non superiore a 1 t

78             eccedenza non superiore a 2 t

155           eccedenza non superiore a 3 t

389           eccedenza superiore a 3 t

c. 6. La sanzione si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 1

Patente a punti: in detrazione 2

Patente a punti: in detrazione 3

Patente a punti: in detrazione 4

 

7. Circolazione di veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di container, di animali vivi, veicoli isolati, autotreni, autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato, allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato che superano le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente negli articoli  61 e 62 (2)

 

pagamento di una somma

da 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

155

Resta ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

Patente a punti:

in detrazione 3.

 

(1) 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(2)4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.]

 

Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

Comma/violazione

Sanzione amministrativa

Sanzione amm.va accessoria

c. 7.

- Circolare con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione (1) (2)

sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia

se l'eccedenza non supera

1 t;

pagamento di una somma:

a) da 76 a € 310

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 76

se l'eccedenza non supera le

2 t;

b) da 156 a € 622

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 156

se l'eccedenza non supera le

3 t;

c) da 310 a € 1.248

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 310

se l'eccedenza supera le

3 t.

d) da 778 a € 3.118

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 778

Patente a punti: in detrazione 4

c. 8.

- Trasportare merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione (1)

pagamento di una somma

da 1.842 a € 7.369

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesso

- sospensione della carta di circolazione

- sospensione della patente di guida

per un periodo da due a sei mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (art. 213 codice)

Patente a punti:

in detrazione 10

c. 9.

- Violare le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4 relativi all'idoneità tecnica dei veicoli e delle cisterne (1)(2)

del pagamento di una somma

da 373 a € 1.498

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 373

- sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi

- della carta di circolazione da 2 a 6 mesi

(artt. 218 codice).

Patente a punti: in detrazione 10

(1) 2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

(2) Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

 

 

Art.169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

 

 

 

c.8.

Guidare veicoli adibiti abusivamente il veicolo ad uso di terzi, che trasportano persone in soprannumero o sovraccarico

 

pagamento di una somma

da 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

389

sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (art. 217 codice)

Patente a punti: in detrazione 4

 

c.9.

Trasporto in soprannumero o sovraccarico commesse alla guida di una autovettura,

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 38

Patente a punti: in detrazione 2

 

c.10.

- Guidare un veicolo non avendo ampia libertà di movimento per effettuare le manovre di guida, per la presenza di oggetti ingombranti

- trasportare persone in soprannumero

- sistemazione dei passeggeri non idonea

- sporgenze nella sagoma trasversale

- trasporto di animali non custoditi in apposita gabbia o trasportati in modo da costituire impedimento o pericolo per la guida o mancanza di apposita rete, gabbia o contenitore

- divisorio del vano posteriore installato in via permanente mancante della prescritta verifica da parte dell’Ufficio del D.T.T.

 

pagamento di una somma

 da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 78

 

Patente a punti: in detrazione 1

 

 

Art.170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 6. Violare le disposizioni relative al trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. (1)

 c.1 posizione durante la guida e libertà di movimento delle braccia e delle gambe.

c. 2 trasporto di passeggero su ciclomotore non omologato per il trasporto di passeggero o da parte di conducente che non abbia compiuto 18 anni

 

c. 6-bis Sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

 

pagamento di una somma

da 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 74

 

 

 

 

da € 148 a € 594

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

148

 

Patente a punti:

in detrazione 1

Fermo amm.vo del veicolo per 60 gg;

90 gg in caso di reiterazione in un biennio

 

 

(1) 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente (dal 1°luglio 2004 il c. 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a 18 anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151".)

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285, 00.

6 bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione Il, del titolo n- quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi I e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

 

 

Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 2. Violare le norme sull’uso del casco (1)

 

pagamento di una somma

da 70 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 70

Patente a punti:

in detrazione 5.

fermo amministrativo del veicolo per 60 gg;

in caso di recidiva nel biennio 90 gg

La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso veicolo.

 

 

 

 

(1) "1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". (a)
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento";

 

 

Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.10.

Non fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti sui veicoli delle categorie M1, M2, N1, N2 e N3, se muniti di cinture di sicurezza (1)

 

pagamento di una somma

da 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

74

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Patente a punti: in detrazione 5

 

c.11.

Fare uso della cintura, alterandone od ostacolandone il normale funzionamento,

 

pagamento di una somma

da 37 a € 150

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

37

Patente a punti: in detrazione 5.

 

 

 

Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

 

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 3.

- violare le disposizioni sulla disciplina dell’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (1)

 

pagamento di una somma

da 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

74

 

Patente a punti:in detrazione 5

 

c. 3-bis Violazione delle disposizioni relative all'uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore, fatta eccezione per I veicoli delle FF.AA. ecc.

E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (c. 2)

Pagamento di una somma

da € 148 a € 594

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

148

Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di recidiva nel biennio.

Patente a punti:in detrazione 5

 

 

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.4.

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85

 

pagamento di una somma da

150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

 

L'impresa, da cui dipende il lavoratore, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

 Patente a punti: in detrazione 2

c. 5.

- conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti

- conducente sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85

 

pagamento di una somma da

 € 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 150

 

L'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Patente a punti: in detrazione 2  

c. 6.

Altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni relative ai periodi di riposo, all’estratto del registro, della copia dell’orario di servizio

 

pagamento di una somma

da 23 a € 92

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

23

 

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

 

c. 7. Conducente che non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio

 

pagamento di una somma

da 23 a € 92

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

23

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

 

Patente a punti: in detrazione 1

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

 

c. 7-bis

circolare durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio

pagamento di una somma

da euro 1.769 a euro 7.078

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

non ammesso

Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

Ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

 

 

Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

 

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

C.13.

- Circolare con veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti

- circolare con veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione

 

del pagamento di una somma

da 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

389

Accertate le violazioni  gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.

La norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Patente a punti:

in detrazione 4

 

C.14.

- trainare veicoli che non siano rimorchi; - richiedere o concedere passaggi;

.

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta ( entro 60 gg)

38

 

Patente a punti:

in detrazione 2

(con riferimento al c. 7, lett. a) [traino di fortuna])

 

c. 15.

- svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma  in autostrada o in zone attigue ( sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario);

 

pagamento di una somma

da 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 389

 

fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, (art. 214 codice).

C.16.

- Circolare in autostrada o su strada extraurbana principale:

- con veicoli non ammessi (1)

- con veicoli con carico oltre i limiti di sagoma o di massa

- con veicoli le cui condizioni d’uso sono tali da costituire pericolo per la circolazione

- con veicoli il cui carico non è opportunamente sistemato o fissato

- con veicoli lenti

- sostare per più di 24 ore in area di servizio o di parcheggio (a)

- rimuovere veicoli o effettuare il soccorso stradale senza autorizzazione

sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

 

(a) rimozione coattiva del veicolo

Patente a punti:

in detrazione 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Violare le disposizioni di cui al comma 6 (2)

- circolazione di animali

- circolazione di pedoni

pagamento di una somma

da 23 a € 92

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

23

 

  (1) 2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

(2) 6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

 

 

Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 19.

- effettuare l’inversione del senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi,

- percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli

 

sanzione amministrativa

da 1.842 a € 7.369

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesso

 

sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, in tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 210, c. 3).

Patente a punti:

in detrazione 10

 

c. 20.

c. 1, lett. b),

- effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

 

 

 

c.1, lett c)

- circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

c.1 lett. d)

- circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata,

 

pagamento di una somma

da 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

389

 

Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d),

sanzione amministrativa accessoria

sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

Patente a punti:

in detrazione 10 (con riferimento al C.1, lett. b))

Patente a punti:

in detrazione 10 (con riferimento al c. 1, lett. c) e d))

 

c. 21.

Mancata osservanza dell’obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

 

Patente a punti:

in detrazione 2

 

(1) 16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

 

 

 

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

 

 

 

c.5.

- mancata osservanza dell’obbligo di lasciare lasciare libero il passo ai veicoli di soccorso, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, se necessario, di fermandosi.

- mancata osservanza del divieto di accodarsi ai veicoli di soccorso o di emergenza o di polizia avvantaggiandosi nella progressione di marcia (2).

 

pagamento di una somma

da 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

38

 

Patente a punti: in detrazione 2. 

 (1) c.1. L'uso del dispositivo acustico  supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delCorpo       nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.
Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
c.2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
(2) c.3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

 

 

 

 Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di  cronotachigrafo.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c.3.

- conducente o membro dell'equipaggio che supera i periodi massimi di guida prescritti

- conducente o membro dell'equipaggio che non osserva i periodi di pausa o di riposo prescritti

- conducente o membro dell'equipaggio che non effettua il riposo settimanale

- conducente o membro dell'equipaggio sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio

 

pagamento di una somma

da 150 a € 570

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (1).

 Patente a punti:

in detrazione 2 (Conducente).


Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione

c.4.

- conducente o membro dell'equipaggio che non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio

 

pagamento di una somma

da 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

salvo che il fatto costituisca reato (1).

 

Patente a punti:

in detrazione 1 (conducente).

 

(1) c.5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
(2) c.7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
c.8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
c.9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
c.10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
c.11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.

 

Art. 179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità.

Comma/violazione                                         Sanzione amministrativa             sanzione amm.va accessoria

c. 2.

- Circolare con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto (1),

- circolare con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,

- non inserire il foglio di registrazione,

 Inottemperanza alla diffida (c.7) a regolare la strumentazione (cronotachigrafo o limitatore di velocità

 

- circolare con un autoveicolo munito di cronotachigrafo alterato o con sigilli manomessi o usando dischi omologati per velocità inferiori (a)

 

pagamento di una somma

da 779 a € 3.119

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

779

 

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo

Pagamento di una somma

Da € 1.558 a € 6.238

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

1.558

sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, (art. 218 codice).

Patente a punti:

in detrazione 10

 

c. 2-bis

Circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, (a)

pagamento di una somma

da € 870 a € 3.481

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

870

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità".(€ 1.740 - € 6.962)

Nel caso di mancato funzionamento del limitatore di velocità si applica la sanzione da € 870 a € 3.481.

Patente a punti:

in detrazione 10

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, :

Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

 (1) I veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compresa quella del rimorchio se adibito al trasporto di cose (esclusi i caravans, T.A.T.S. ), gli autobus con più di 9 posti complessivi in servizio di noleggio con conducente o di corse fuori linea, gli autobus in servizio di linea internazionali circolanti su percorsi superiori a 100 Km e con capolinea distante più di 50 Km in linea d’aria dalla frontiera, devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.

Sono esclusi dall’obbligo dell’uso del cronotachigrafo:

Reg. (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985

Articolo 4

Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:

1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;

2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;

3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;

5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;

7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;

8) veicoli speciali adibiti ad usi medici;

9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

10) carri attrezzi;

11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;

13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale.

(2) c.4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.

La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

c.5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

c.6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

c.7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

c.8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione  amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI".

 

 Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

    a) qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).  

   

 

b)   qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  

 

 

c) ,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

 

 

 

7.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c Dalle  violazioni  conseguono  la  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei  mesi  a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla  violazione.  Con  l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 2 e 2-bis (art. 119, c. 4) entro 60 gg. Se non viene effettuata la visita medica la patente viene sospesa a tempo indeterminato fino all'effettuazione della visita.

 

 

 

 

 

Ammenda da € 500 a € 2.000

 

 

 

 

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 800 a € 3.200

 

 

 

Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000

 

 

 

 

 

Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000

 

 

 

 

c.2, lett. a) sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;

Patente a punti:

in detrazione 10

 

 c. 2, lett b) sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

Patente a punti:

in detrazione 10

c.2, lett. c)

sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Confisca del veicolo (ex art. 240 c.p.)

Patente a punti:

in detrazione 10

 

Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni.

Confisca del veicolo (ex art. 240 c.p.) salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.  Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione ella pena a richiesta dele parti, .Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

 

Patente a punti: in detrazione 10 (con rif. c. 2 e 7)

 

 

 

187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

 

 

 

Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1
.  Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

  1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. (1)

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non  sia  immediatamente  disponibile  e  gli  accertamenti di cui al comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della  patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216  in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata e'  depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo accertatore. (2)

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. ( abrogato, art. 5, c. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117)

8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle  sanzioni  di cui all'articolo 186, comma 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ammenda da euro  1500  a  euro  6000  e  l'arresto da 3 mesi ad 1 anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

non ammessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da € 1.500 a € 6.000

 Sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e stesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186 art.   1-bis.

Confisca del veicolo (art. 240 c.p.)

La pena può essere  sostituita,  a  richiesta  dell'imputato,  con  l'obbligo  di svolgere   un'attivà   sociale   gratuita  e  continuativa  presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei  mesi.

Patente a punti:

in detrazione 10

 

 

 

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Confisca del veicolo (art. 340 c.p.).

Patente a punti:

in detrazione 10.

Ritiro della patente per 10 gg

 

 

Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate.

e' disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

 

 

 

 

 

 

 

 Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni.

Fermo amministrativo del veicolo per 180 gg.

Provvedimento di sottoporsi a visita presso la Commissione medica locale.

Sequestro del veicolo, se non appartenente a persona estranea al reato, per la confisca.

In caso di recidiva nel biennio revoca della patente .

Confisca del veicolo (ex art. 340 c.p.).

Patente a punti:

in detrazione: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189. Comportamento in caso di incidente.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 5.

- p.p. -conducente che in caso di incidente con danno solo a cose non ottemperare all'obbligo di fermarsi

 

 

 

- s.p.- incidente con grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare la revisione dell'art. 80 , c. 7

pagamento di una somma

da 272 a € 1.088

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

272

 

Patente a punti: in detrazione 4(rif. c. 5, p.p.)

se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione dell'art. 80, c. 7:

sospensione della patente da 15 gg a 2 mesi

 Patente a punti: in detrazione 10 (rif. c. 5, s.p.)

c. 6.

- conducente che in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi

 

reclusione da 6 mesi a 3 anni.

il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto.

 

Informativa all’autorità giudiziaria

sospensione della patente di guida da un 1 a 3 anni (art. 218 codice)

patente a punti: in detrazione 10

 

c. 7.

- conducente che in caso di incidente, non ottempera all'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite

 

è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni.

 

Informativa all’autorità giudiziaria

sospensione della patente di guida da 1 anno e sei mesi a 5 anni

c. 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

 

c. 9, (rif. c. 2, 3 e 4)

- conducente coinvolto in incidente stradale si rifiuta di fornire informazioni

- intralcio alla circolazione conseguente ad incidente con danni solo a cose

- omessa salvaguardia della sicurezza della circolazione e modifica dei luoghi

 

del pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

78

 

Patente a punti: in detrazione 2

 

 

 

 

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

Violare le disposizioni sul comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni:

c. 1- omessa precedenza ai pedoni sui  passaggi pedonali (incroci n on regolati)

c. 2 precedenza ai pedoni in attraversamento su strada priva di attraversamento pedonale

c. 3 - mancato arresto del veicolo davanti a persona invalida munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida

c.4 tenere una condotta di guida inidonea a prevenire una situazione di pericolo derivante da comportamento scorretto ma prevedibile di uno o più  bambini

 

pagamento di una somma

da 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

150

 

Patente a punti:

 

 

in detrazione 5 (rif. c. 1)

 

in detrazione 2 (rif. c. 2) 

 

in detrazione 5 (rif. c. 3)

 

in detrazione 5 (rif. c. 4)

 

 

 

Art.192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

Comma/violazione     

  Sanzione amministrativa   

Sanzione amm.va accessoria

C. 6. Violare gli obblighi  verso funzionari, ufficiali e agenti di polizia

- mancata osservanza dell’invito a fermarsi

- rifiuto di esibire i documenti

- rifiuto di fare ispezionare il veicolo

- non osservanza dell’ordine di non proseguire la marcia

- non osservanza dell’ordine di interruzione della marcia di veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli

- mancata osservanza delle segnalazioni del personale di convogli militari

 

pagamento di una somma

da 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non consentito.

 

Patente a punti: in detrazione 3. 

7. Non fermarsi ad un posto di blocco regolarmente istituito e con idonee segnalazioni

 

ove il fatto non costituisca reato,

pagamento di una somma

da 1.227 a € 4.912

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 non ammesso.

 Patente a punti: in detrazione 10.

 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora leviolazioni siano commesse entro i primi tre dal rilascio.  

 Per i conducenti stranieri v. l'articolo 6 dello stesso decreto legge D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che si riporta di seguito:

Articolo 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)

Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

 Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286:

Art. 23. Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
  1.  La  disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto   legislativo   30   aprile   1992,  n.  285
e  successive modificazioni,  si  applica  anche  alla  carta di qualificazione del conducente   di   cui  all'articolo 14,  
nonche'  al  certificato  di abilitazione  professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio 
dell'attivita' professionale.
e' revocato se il conducente  non  supera  l'esame  di revisione previsto dall'articolo 126-bis  del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  In  caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito 
 negativo  dell'esame  di  revisione, e' revocata anche la carta   di   qualificazione   del  conducente  o  il  certificato  
di abilitazione professionale di tipo KB.

 

D.L. 27 giugno 2003, n. 151:

Articolo 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)

Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

 Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

 

 Giurisprudenza

Giurisprudenza 

Con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 -bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), la stessa Corte dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126

-bis, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Non è possibile applicare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti alla patente in capo al proprietario dell'autovettura, pur se ha omesso di comunicare all'organo accertatore i dati personali del conducente al momento della commessa violazione (illegittimità ex art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Giudice di pace Bari, 13-05-2005 D.F.F. c. Comune di Bari Massima redazionale, 2005
 

Considerato che la dichiarazione di illeggittimità costituzionale dell'art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha effetto retroattivo ed in costanza di un rapporto giuridico che non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla riassegnazione del punteggio posseduto prima della sanzione accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di guida, con conseguente annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità.  

T.A.R. Toscana sez. I 23-02-2005, n. 874 T. T. c. Direzione provinciale motorizzazione di Firenze e altri
 

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126 bis, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285), nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale. Tale dichiarazione, dettata dalla violazione del principio della ragionevolezza, necessita della precisazione che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patenete del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180,comma 8, del codice della strada.

 Corte cost. 24-01-2005, n. 27 Giudice di pace di Voltri e altri
 

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, 2° comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo, codice della strada), introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificato dall'art. 7, 3° comma, lett. b), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito in L. 1° agosto 2003 n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di punti dalla patente del proprietario di un autoveicolo condotto da un terzo, nell'ipotesi che il trasgressore non sia stato identificato dall'organo accertatore e che il proprietario non abbia comunicato i dati personali e gli estremi della patente del conducente, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost.

 Giudice di pace Torino (Ord.) 23-06-2004 Chiappero c. Comune di Venaria Reale, Foro It., 2004, 1, 2588
 

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, secondo comma, c.d.s., come introdotto dal D.L. 27 luglio 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario del veicolo per le violazioni in cui non sia stato possibile identificare il conducente, qualora non comunichi entro trenta giorni chi effettivamente fosse alla guida.

 Giudice di pace Torino (Ord.) 23-06-2004 Chiappero c. Comune di Venaria Reale, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 967
 

L'art. 7 del D.L. 151 del 2003, che ha modificato l'art. 126-bis del codice della strada, stabilisce che - ai fini della decurtazione dei punti della patente di guida - l'organo che ha accertato la violazione deve effettuare comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni (che decorrono dalla conoscenza dell'organo accertatore dell'avvenuto pagamento, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi stessi). Qualora la violazione non sia stata contestata immediatamente, ma solo notificata al coobbligato solidale - ovvero quando non si conoscano le generalità del trasgressore effettivo, la comunicazione deve essere effettuata "a carico del proprietario, quale responsabile della violazione, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati". La decurtazione dei punti costituisce una sanzione amministrativa personale categoria alla quale va esteso il principio, enunciato in materia penale, secondo il quale la responsabilità è personale, che risulta violato dalla norma citata, in quanto le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario sono quelle pecuniarie.

 Giudice di pace Parma (Ord.) 26-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 42, 93
 

L'articolo 7 del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 come modificato dalla legge di conversione, che ha introdotto l'articolo 126-bis del codice della strada, impone al proprietario del veicolo di indicare le generalità del conducente al momento dell'avvenuta contestazione, nel caso in cui l'identificazione del trasgressore non avvenga immediatamente. Tale disposizione vulnera il diritto di difesa sotto un duplice profilo: da un lato, prevede una responsabilità oggettiva (istituto estraneo al nostro diritto sanzionatorio, sia penale sia amministrativo) del proprietario del veicolo, se il guidatore non viene identificato; dall'altro, prevede, sempre per il proprietario, l'obbligo di denuncia (o delazione) del conducente del veicolo, quando gli organi di polizia non siano riusciti a identificarlo.

 Giudice di pace Casale Monferrato (Ord.) 10-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 41, 72

Considerato che la dichiarazione di illeggittimità costituzionale dell'art. 126 bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha effetto retroattivo ed in costanza di un rapporto giuridico che non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla riassegnazione del punteggio posseduto prima della sanzione accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di guida, con conseguente annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità.

 T.A.R. Toscana sez. I 23-02-2005, n. 874 T. T. c. Direzione provinciale motorizzazione di Firenze e altri
 

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126 bis, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285), nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale. Tale dichiarazione, dettata dalla violazione del principio della ragionevolezza, necessita della precisazione che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patenete del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180,comma 8, del codice della strada.

 Corte cost. 24-01-2005, n. 27 Giudice di pace di Voltri e altri
 

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, 2° comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo, codice della strada), introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificato dall'art. 7, 3° comma, lett. b), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito in L. 1° agosto 2003 n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di punti dalla patente del proprietario di un autoveicolo condotto da un terzo, nell'ipotesi che il trasgressore non sia stato identificato dall'organo accertatore e che il proprietario non abbia comunicato i dati personali e gli estremi della patente del conducente, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost.

 Giudice di pace Torino (Ord.) 23-06-2004 Chiappero c. Comune di Venaria Reale, Foro It., 2004, 1, 2588
 

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, secondo comma, c.d.s., come introdotto dal D.L. 27 luglio 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario del veicolo per le violazioni in cui non sia stato possibile identificare il conducente, qualora non comunichi entro trenta giorni chi effettivamente fosse alla guida.

 Giudice di pace Torino (Ord.) 23-06-2004 Chiappero c. Comune di Venaria Reale, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 967
 

L'art. 7 del D.L. 151 del 2003, che ha modificato l'art. 126-bis del codice della strada, stabilisce che - ai fini della decurtazione dei punti della patente di guida - l'organo che ha accertato la violazione deve effettuare comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni (che decorrono dalla conoscenza dell'organo accertatore dell'avvenuto pagamento, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi stessi). Qualora la violazione non sia stata contestata immediatamente, ma solo notificata al coobbligato solidale - ovvero quando non si conoscano le generalità del trasgressore effettivo, la comunicazione deve essere effettuata "a carico del proprietario, quale responsabile della violazione, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati". La decurtazione dei punti costituisce una sanzione amministrativa personale categoria alla quale va esteso il principio, enunciato in materia penale, secondo il quale la responsabilità è personale, che risulta violato dalla norma citata, in quanto le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario sono quelle pecuniarie.

 Giudice di pace Parma (Ord.) 26-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 42, 93
 

L'articolo 7 del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 come modificato dalla legge di conversione, che ha introdotto l'articolo 126-bis del codice della strada, impone al proprietario del veicolo di indicare le generalità del conducente al momento dell'avvenuta contestazione, nel caso in cui l'identificazione del trasgressore non avvenga immediatamente. Tale disposizione vulnera il diritto di difesa sotto un duplice profilo: da un lato, prevede una responsabilità oggettiva (istituto estraneo al nostro diritto sanzionatorio, sia penale sia amministrativo) del proprietario del veicolo, se il guidatore non viene identificato; dall'altro, prevede, sempre per il proprietario, l'obbligo di denuncia (o delazione) del conducente del veicolo, quando gli organi di polizia non siano riusciti a identificarlo.

 Giudice di pace Casale Monferrato (Ord.) 10-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 41, 72


Legislazione complementare

DECRETO 29 luglio 2003 - Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

        

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto  l'art.  7  del  decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

  Visto  in  particolare  il  comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi  di  aggiornamento  organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  dai soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti;

  Considerata  l'esigenza  di stabilire i programmi e le modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  cui  all'art.  7,  comma 4,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;

 

                              Decreta:

 

 Art. 1. Modalita' di svolgimento del corso

 

  1.  In  relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9,  e  successive  modificazioni, possono  essere  organizzati  due  tipi  di corsi per il recupero dei punti:

    a) per  i  titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;

    b) per  i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

  2.  I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare  sei  punti,  hanno  durata  di dodici ore e devono essere svolti  in  un  arco  temporale  complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.

  3.  I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare  nove  punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti  in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal  lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (1).

  4.  Ogni  corso  non puo' essere frequentato da piu' di venticinque partecipanti.

  5.  I  corsi  devono  essere  tenuti presso locali autorizzati, con insegnante  autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto.

Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza

. ---------

(1) Comma così modificato dal D.M. 27 giugno 2006.

     

  Art. 2. Programma dei corsi per il recupero di sei punti

 

  1.  Il  programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:

    a) segnaletica stradale (1 ora);

    b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);

    c) cause degli incidenti stradali (2 ore);

    d) stato  psicofisico  dei  conducenti,  con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);

    e) nozioni  di  responsabilita'  civile  e  penale,  omissione di soccorso (1 ora);

    f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);

    g) elementi   del  veicolo  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza stradale (1 ora).

 

     

 Art. 3. Programma dei corsi per il recupero di nove punti

 

  1.  Il  programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:

    a) segnaletica stradale (1 ora);

    b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);

    c) cause degli incidenti stradali (2 ore);

    d) stato  psicofisico  dei  conducenti,  con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);

    e) nozioni  di  responsabilita'  civile  e  penale,  omissione di soccorso (1 ora);

    f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);

    g) responsabilita' del trasporto pubblico di persone (2 ore);

    h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2 ore);

    i) elementi   del  veicolo  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza stradale (2 ore).

 

     

  Art. 4. Finalita' dei corsi

 

  1.  Nello  svolgimento  dei  corsi  di cui all'art. 1, comma 1, del presente  decreto,  i  docenti  avranno  cura  di  trattare i diversi argomenti,   ove   possibile,   con  riferimento  alla  tipologia  di violazioni  che  ha  comportato  la  decurtazione  del  punteggio dei partecipanti  presenti  al  corso. I docenti avranno altresi' cura di richiamare   l'attenzione   dei   partecipanti  sulla  necessita'  di attenersi  a  comportamenti  che,  nell'assicurare  il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.

 

     

Art. 5.  Svolgimento dei corsi

 

  1.  I  soggetti  pubblici  e  privati e le autoscuole che intendono tenere  un  corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento dei  trasporti  terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.

  2. Per ogni corso devono essere indicati:

    a) i giorni e gli orari delle lezioni;

    b) il docente o i docenti;

    c) il responsabile del corso;

    d) l'elenco dei partecipanti al corso.

  3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati  all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio.

 

     

Art. 6. Frequenza dei corsi

 

  1.  Non  e'  possibile  iscriversi  ad  un corso se non si e' prima ricevuta  la  comunicazione,  da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri,   di   decurtazione   del   punteggio.  Non  e'  possibile frequentare  piu'  di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.

  2. Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente.

  3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:

    a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);

    b) sei  ore  di  assenza  per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

  4.  L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore  dovra'  ripetere  l'intero  corso per ottenere l'attestazione di frequenza,  mentre  gli  allievi  che  non  hanno  superato il limite massimo  di  ore  di  assenza  previste  al punto precedente potranno ottenere  detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate.  A  tal  fine  le  autoscuole  ed  i soggetti pubblici e privati  che  hanno  istituito  i  corsi  dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.

 

     

  Art. 7. Iscrizione e registri dei corsi

 

  1.  Tutti  coloro  che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono essere  iscritti  in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al  modello  previsto  all'allegato  1  tenuto  dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.

  2.  Le  autoscuole  o  i  soggetti abilitati devono tenere anche un «registro  di  frequenza  dei  corsi»  (conforme  al modello previsto all'allegato  2)  sul  quale  deve  essere  annotata  la presenza dei frequentatori:  giorno-mese-anno,  orario  e argomento della lezione, firme  in  entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza di  un  partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.

  3.  I  registri  devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento  dei  trasporti  terrestri. Detti registri devono essere

conservati per almeno cinque anni.

 

     

Art. 8. Attestazione finale

 

  1.  Al  termine  del  corso  viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto  che  ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia  viene  consegnata al partecipante che ha frequentato il corso,

l'altra   all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  dei  trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida  entro  tre  giorni  dalla  fine  del  corso,  unitamente all'elenco  di  coloro  che  hanno  frequentato  il corso e che hanno recuperato i punti previsti.

  2.  L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.

 

     

Art. 9. Decorrenza dei punti acquisiti

 

  1.   Il  reintegro  dei  punti  decorre  dalla  data  del  rilascio dell'attestazione  di  frequenza  del  corso  e verra' effettuato non appena  il  Centro  elaborazione  dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avra' avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.

  2.  Qualora  il  Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento  dei trasporti   terrestri   ricevesse,   in   data   anteriore  a  quella dell'attestato  di  frequenza  del corso, la comunicazione di perdita totale  del  punteggio  residuo,  il conducente non potra' godere dei benefici  del  corso  stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame di revisione.

                                                         

Allegato 1

 

REGISTRO  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  PER  IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE  DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

 

               Autoscuola ...........................

               Soggetto abilitato ...................

 

=====================================================================

          |          |Luogo e   |           |Categoria  |Data

Numero di |          |data di   |Residenza e|di patente |rilascio

iscrizione|Nominativo|nascita   |indirizzo  |posseduta  |attestazione

=====================================================================

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 

                                            Il responsabile del corso

 

     

                                                           Allegato 2

 

REGISTRO  DI  FREQUENZA  AL  CORSO  PER  IL  RECUPERO DEI PUNTI DELLA

PATENTE  DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.

                                 9)

 

               Autoscuola ...........................

               Soggetto abilitato ...................

 

Corso   per   il  recupero  punti  per  la  patente  di  guida  della

                         categoria .........

            Giorno ...... Orario ....... Docente ........

Argomento della lezione:

.....................................................

.....................................................

 

=====================================================================

    Nominativo     |    Firma in entrata*    |    Firma in uscita

=====================================================================

 

  *L'eventuale  assenza  deve  essere annotata sulla casella relativa

alla firma in entrata.

                                            Il responsabile del corso

 

     

                                                           Allegato 3(1)

 

ATTESTATO  DI  FREQUENZA  AL  CORSO  PER  IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA

PATENTE  DI GUIDA (Art. 126-bis del codice della strada)

 

    Si           attesta           che           il/la           sig.

.............................................................  nat...

a    ............................................   prov.   (......),

titolare  della  patente  di  guida della categoria .............. n.

..............................   ha   frequentato,   presso  quest...

(autoscuola/ente)  il  corso per il recupero dei punti della patente

di guida dal................al.........per un totale di (12/18) ore.

    Il/La Sig...............................................è iscritto

nel registro di iscrizione al n...................

 

Data......................

                                            Il responsabile del corso

                                  (timbro dell'autoscuola o dell'Ente)

 

    Il   firmatario   del  presente  attestato  si  assume  tutte  le

responsabilita'  giuridica,  ai  sensi delle norme vigenti, in ordine

all'autenticita' di quanto dichiarato.

--------------

Allegato così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 27 giugno 2006.

     



 

D. M.  29 luglio 2003 - Accreditamento  dei  soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Visto  l'art.  7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti;
  Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la possibilita'  di  riacquistare  punti  previa  
frequenza  di corsi di aggiornamento   organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  dai  soggetti pubblici  e  privati  a  
cio'  autorizzati  dal  Dipartimento  per  i trasporti terrestri;
  Considerata  l'esigenza  di  stabilire  i  criteri  per il rilascio dell'autorizzazione  ai  soggetti  pubblici  e  privati  
che dovranno svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida;
 
Decreta:
 
Art. 1. Autorizzazione ad effettuare i corsi
 
  1.  I  corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio  2002, n. 9, e successive modificazioni, 
che consentono di recuperare  i  punti  decurtati  a  seguito di violazione di norme di circolazione  stradale  sono  
svolti  oltre  che dalle autoscuole, da soggetti  pubblici  o privati di comprovata esperienza nell'attivita' di  formazione  
attinente  a  temi  di  tutela  della sicurezza della circolazione    stradale    con    particolare    riferimento    alle 
responsabilita'   del   conducente   del   veicolo,  autorizzati  dal Dipartimento  dei  trasporti  terrestri secondo i criteri 
previsti ai commi successivi.
  2.  L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma 4,  del  decreto  legislativo  15 gennaio  2002, 
 n.  9, e successive modificazioni, e' rilasciata a:
 soggetti  pubblici  che  effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilita';
 soggetti  privati  che  svolgono l'attivita' di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
  3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 devono dimostrare di possedere locali,  attrezzature  e  personale  conformi  a  
quanto previsto dal presente  decreto.  Detti  elementi  potranno  costituire  oggetto di visita  ispettiva  preventiva  
da  parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. 
  4.   La  richiesta  di  autorizzazione  deve  essere  inoltrata  al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo 
schema di domanda di cui  all'allegato  1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la 
suddetta autorizzazione.
  5.  In  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  possedute dal soggetto  richiedente,  le  autorizzazioni  possono
essere rilasciate anche  per  l'effettuazione  di  corsi  relativi  solo  a determinate categorie di patenti di guida.
 
      
Art. 2. Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione
 
  1.  I  soggetti  pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilita':
    a) di  un'aula  di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per  ogni  allievo  siano disponibili almeno 
mq 1,50 dotata almeno di una  cattedra  od  un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli   allievi   in  
proporzione  alla  disponibilita'  di  superficie dell'aula;
    b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato; 
    c) di materiale didattico costituito almeno da:
      1) una   serie   di  cartelli  con  le  segnalazioni  stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, 
segnaletica luminosa;
      2)  pannelli  illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;
      3)  tavole  raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
      4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
      5)  pannelli  ovvero  tavole  relativi  al  trasporto  di merci pericolose e carichi sporgenti; 
      6)  una  serie  di  cartelli  raffiguranti  il  motore  diesel, l'iniezione,  l'alimentazione,  il  servosterzo,  gli  
impianti e gli elementi frenanti dei  veicoli industriali;
      7)  una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di 
frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
      8)  elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo  ad  aria  compressa,  compresi  gli  elementi  
di frenatura del rimorchio.
  2.  Il  materiale  didattico  di  cui  al comma 1, lettera c), puo' essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
  3.   L'altezza  minima  di  tali  locali  e'  quella  prevista  dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono 
ubicati i locali.
  4.  Per  i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e categoria  A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio 
e' limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).
 
Art. 3 – Docenti dei corsi di recupero punti 
  1.  I  docenti  dei  soggetti  privati  che svolgono i corsi per il recupero   dei   punti   devono  aver  conseguito  
l'abilitazione  di insegnanti  di  teoria per la formazione 
dei conducenti e devono aver svolto  tale  attivita'  negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
  2.  I  docenti  dei  corsi  istituiti  da soggetti pubblici possono essere, oltre a quelli previsti al comma 1:
    a) docenti   appartenenti  agli  organi  di  polizia  adibiti  al controllo  della  circolazione  stradale  o  appartenenti 
ai soggetti adibiti   ai  servizi  di  polizia  stradale,  
che  abbiano  maturato esperienze nel settore della formazione;
    b) dipendenti   di   soggetti  pubblici  che  svolgono  attivita' connesse  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale, 
che abbiano maturato esperienze nel settore della  formazione. 
  3.  Ai  fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli  insegnanti  di  teoria  delle  autoscuole  devono  
soddisfare  i medesimi requisiti previsti al comma 1.
 
      
Art. 4. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
  1.  Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano  controlli  periodici presso i soggetti pubblici 
e privati di  cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti  nel  presente  decreto. In occasione 
delle visite ispettive viene  redatto  un  verbale  in  cui  si evidenziano le irregolarita' riscontrate.   
Esse   sono   contestate   immediatamente   al  legale rappresentante dell'ente autorizzato.
  2.   Sulla   base   di  detto  verbale  il  direttore  dell'ufficio provinciale  del  Dipartimento dei trasporti terrestri 
competente per territorio   emana   atto   di   diffida   per  l'eliminazione  delle irregolarita' accertate entro il termine 
di sette giorni.
  3.  Nel  caso  di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il direttore  dell'ufficio  provinciale  del  Dipartimento 
dei trasporti terrestri   competente  per  territorio  dispone  la  sospensione  da quindici  giorni  a  sei mesi 
dell'autorizzazione ad effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.
  4.  Nei  casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarita', il  direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento 
dei trasporti terrestri   competente  per  territorio  revoca  l'autorizzazione  ad effettuare i corsi.
 
5.  Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3  e  4,  si  applicano direttamente in caso 
di violazioni riferite a quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3. 
 
Art. 5. Corsi effettuati dalle autoscuole
 
  1.  Le  autoscuole  autorizzate  ai  sensi dell'art. 335, comma 10, lettera  a),  del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  possono  svolgere corsi per il recupero di punti per tutte  le  categorie  
di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del 
Presidente della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n. 495, possono svolgere corsi solo  per  titolari  di patenti di 
categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.
 
 
Allegato
 
Fac simile della richiesta di autorizzazione
 
MARCA DA BOLLO
                                  Al Ministero dei  trasporti  -  Dipartimento dei trasporti  terrestri  e dei sistemi
                                  informativi    e    statistici - Direzione generale motorizzazione e  sicurezza del 
                                  trasporto terrestre -
                                  via  Giuseppe  Caraci,  36 
                                  00157 Roma
 
    Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 
15 gennaio 2002, n. 9, e successive 
modificazioni. 
    Lo scrivente, in qualita' di.... chiede, ai sensi dell'art. 7 del decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n.   9,  
 e   successive modificazioni, di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di aggiornamento dei 
conducenti per il recupero dei punti della patente di guida.
    Lo scrivente, a tal fine, si impegna:
      1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale .........................;
      2)  ad  effettuare  i  corsi  di formazione nel totale rispetto delle  disposizioni  previste dall'art. .... del decreto 
ministeriale ....;
      3)   a   notificare   per  iscritto,  nei  termini  prescritti, all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  dei  trasporti 
terrestri competente  per  territorio,  relativamente  alla  sede  dell'ente od organizzazione, quanto segue:
        a) sede di svolgimento dei corsi e orari;
        b) data di inizio del corso;
        c) calendario  completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione   dei   rispettivi   docenti,   con   
precisazione  del responsabile del corso (dati anagrafici, 
numero telefonico); 
        d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
      4)  a  consentire  il  libero  accesso  ai  funzionari  del.... 
incaricati  ad  effettuare  controlli,  nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;
      5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
      6)  a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti.
    Data .................
                                              Firma .................
 
 
 Prassi amministrativa
 
Circ. Ministero dell’Interno N.300/A/1/44248/109/16/1  del 12 agosto 2003 -  Disposizioni per l’applicazione 
della disciplina della patente a punti.

  Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003.

La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori modifiche all’articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita dalla presente.  Allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

1. Funzionamento dell’istituto della patente a punti

Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.

A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.

La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.

2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.

La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.

Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S. 

 Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia.  In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.

2.1.Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione.

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.

A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.

     2. 3. Raddoppio per neopatentati

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.

Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all’art.  126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.

2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione.

 Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state  modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata  all’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.

3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126-bis C.d.S impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8, C.d.S."

4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione

Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto.

A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....  punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.

Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l’indicazione dell’entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti.  Pertanto, sul verbale, dopo l’indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione “Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell’art.  126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti”.

Per l’art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento, conduceva il veicolo”. Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione potrà avere il seguente tenore “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180 comma 8 CdS.”.

Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: “La decurtazione prevista  per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni” ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: “La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni”.

5.Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell’obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all’anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l’ufficio o il comando da cui dipende l’accertatore riceve notizia dell’esito dei ricorsi.

Qualora, successivamente all’inserimento della decurtazione nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l’esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l’organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.

 Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.

Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).

6. Recupero dei punti sottratti.

Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10.  In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.

In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

7. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .

8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri

Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.

I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis  CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.

Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.

In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.

9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni

 L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS.

Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe procedure informatiche.

Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell’art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d’ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S.  di effettuare l’inserimento degli elementi essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.

L’inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e  procedure indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o l’ufficio a cui appartiene l’operatore addetto all’inserimento, provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.

Circ. Ministero dell’Interno N. 44249  del 12 agosto 2003 - Oggetto: Modifiche al Codice della Strada. Approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 151/2003. Prime disposizioni operative.

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 di oggi, è stata pubblicata la legge 1 agosto 2003 n. 214 con la quale è stato convertito il decreto legge 27.6.2003 n.  151 che reca modifiche al Codice della Strada, della quale si allega il testo per immediata consultazione (all. 1).

La legge, che entrerà in vigore domani, introdurrà significative novità rispetto al testo del decreto legge, su numerosi ambiti d’interesse degli organi di polizia stradale.

Con la presente circolare, nell’illustrare, attraverso la nota allegata (allegato), le principali novità, si forniscono le prime indicazioni operative sulle tematiche di più immediato impatto per gli organi di polizia stradale, riservandosi di fornire, sulle restanti problematiche, ulteriori direttive.

1. PATENTE A PUNTI

La legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure di applicazione della patente a punti contenuta nell’art.  126-bis CdS. Allo scopo di fornire più dettagliate disposizione operative sull’argomento, in data odierna, con circolare n.  300/A/1/44248/109/16/1, sono state impartite le indicazioni necessarie a garantire il funzionamento del meccanismo della decurtazione dei punti, sulla quale si richiama l’attenzione per il corretto adempimento.

2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (modifica dell’art.12 CDS)

Secondo la nuova disposizione dell’art. 12 comma 3 bis, le persone abilitate dal Ministero dell’Interno ad effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di scorta e di regolazione del traffico.

La modifica consente a questi soggetti, che non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali di notevoli dimensioni, di esercitare funzioni che in precedenza erano attribuite, in via esclusiva, agli organi di polizia stradale. Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni applicative e procedurali con successiva circolare.

3. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all’art. 193 CDS)

Con la modifica dell’art. 193 CdS, si è previsto che l’organo di polizia stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall’art. 213 CdS per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell’art. 193 CdS, possa essere affidato in custodia al proprietario o al altro soggetto che esercita sullo stesso veicolo un diritto reale.  Sull’argomento, si ritiene che, nell’individuazione del soggetto a cui consegnare il veicolo in custodia e del luogo in cui il veicolo deve essere conservato, non possa prescindersi dalla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’esercizio della custodia amministrativa di veicoli come sarà meglio precisato nel successivo punto 4.

La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.  L’attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l’organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione al proprietario dopo aver verificato che nulla osta all’operazione di demolizione, che il proprietario ha versato la prescritta cauzione e che il veicolo può essere trasportato presso il centro di raccolta in condizioni di sicurezza, cioè dopo l’attivazione di una polizza assicurativa provvisoria o attraverso il trasporto su un altro veicolo idoneo. In tali casi, l’organo di polizia stradale restituisce i documenti ritirati al momento dell’accertamento dell’illecito, autorizzando con atto scritto il proprietario, a far circolare il veicolo, con tempi, con modalità e su un percorso prestabilito. La violazione delle prescrizioni così impartite, salvo la responsabilità penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere in capo alla persona che conduce il veicolo, l’illecito previsto dall’art. 213 CdS.

La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata dall’organo accertatore e depositata presso i propri uffici, assolvendo a tutte le vigenti procedure amministrative contabili, per essere restituita all’avente diritto, decurtata della somma necessaria alla copertura della sanzione amministrativa ridotta e delle eventuali spese sostenute dall’organo stesso, solo dopo l’esibizione della ricevuta di demolizione.

Fuori dei casi sopra indicati, la restituzione del veicolo sequestrato, quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall’organo di polizia che ha accertato la violazione.

4. FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (modifica dell’art.214 CdS)

Le modifiche apportate all’art.214 CdS dalla legge 1 agosto 2003 n. 214  hanno previsto che il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo possa essere affidato in custodia all’avente diritto (proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene).

L’attuazione della nuova norma richiede, da parte dell’organo di polizia stradale che applica la sanzione accessoria, la valutazione della concreta possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che gli è consegnato in condizioni tali da garantire l’effettivo valore afflittivo della sanzione .

Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art.7 DPR 22 luglio 1982 n.571), si potrà procedere all’affidamento del veicolo al proprietario o ad altro soggetto avente diritto, anche in un momento successivo rispetto all’accertamento, solo quando questi non sia manifestamente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza. Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell’art.214 CdS, appare indispensabile che il custode sia anche persona maggiorenne.

Parimenti, è necessaria una valutazione dell’idoneità del luogo in cui il veicolo sarà custodito in modo da acclarare che offra tutte le garanzie atte ad impedire che il veicolo stesso possa circolare e che l’organo di polizia stradale possa controllare, in ogni momento, l’effettiva osservanza degli obblighi di custodia. In particolare, l’affidamento al proprietario o ad altro soggetto avente diritto potrà essere realizzato solo se questi attesta, anche con dichiarazione resa nelle forme previste per l’autocertificazione, di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, situato nel territorio italiano ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia che gli competono e nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il periodo di durata del fermo amministrativo.

Quando esistono le condizioni sopraindicate, in mancanza delle quali si applicano le disposizioni generali che prevedono la custodia presso depositerie autorizzate, l’organo di polizia che provvede a disporre il fermo, ritira i documenti di circolazione, annotando la circostanza nel verbale di contestazione con l’espressa previsione che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, il veicolo potrà circolare senza gli stessi solo per il tragitto necessario per raggiungere il posto di polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che potrà anche essere concordato con il custode al momento dell’affidamento del veicolo.

In occasione dell’affidamento dovrà essere redatto apposito verbale, aggiornato successivamente al momento della riconsegna, con il quale la persona nominata custode sarà resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume con la custodia, richiamando le disposizioni del codice penale che puniscono il custode che non vi adempia correttamente.

5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO O PER CONDUCENTI STRANIERI (modifica dell’art.207 CdS).

La procedura per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero (Paesi U.E., Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata stabilendo che deve essere sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza diretta del mancato versamento della cauzione dovuta, nel caso in cui il conducente non effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria dovuta per una violazione al Codice della Strada.

La nuova procedura, che è stata estesa anche al caso in cui un conducente munito di patente extracomunitaria guidi un veicolo immatricolato in Italia, prevede la misura del fermo amministrativo del veicolo come strumento cautelare per ottenere il pagamento della sanzione e, quindi, non consente di richiamare l’applicazione delle disposizioni dell’art.214 CdS, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 151/2003 che, invece, sono riferibili al fermo quale sanzione accessoria conseguente, per un tempo determinato, all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

In tali casi, perciò, il veicolo dovrà essere ricoverato presso uno dei luoghi indicati dall’articolo 8 del DPR 571/82.

Circ. Min. infrastrutture trasporti 16 dicembre 2003, n. 4984/M350/MOT3 - Chiarimenti in merito allo svolgimento, da parte delle autoscuole, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

In relazione al concreto avvio dei corsi in oggetto sull'intero territorio nazionale e considerate le richieste di chiarimento pervenute da diversi soggetti, si ritiene necessario chiarire ed integrare le precedenti comunicazioni.

Fermo restando la competenza delle Province in ordine alla vigilanza tecnica ed amministrativa sulle autoscuole, si forniscono istruzioni relative agli adempimenti di competenza degli Uffici periferici dello scrivente Dipartimento, in merito allo svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

 

Con riferimento al decreto ministeriale 29 luglio 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante: "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida", si fa presente che l'autorizzazione ad effettuare i suddetti corsi deve essere richiesta solo dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione, attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale, che dimostrino di possedere locali e attrezzature conformi a quanto previsto dall'articolo 2 del sopra citato decreto nonché di docenti aventi i requisiti richiesti dall'articolo 3 del medesimo decreto.

Per quanto concerne le autoscuole, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), possono organizzare i corsi a prescindere da una specifico provvedimento autorizzatorio del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Si precisa inoltre che i corsi per il recupero dei punti possono essere svolti anche presso i centri di istruzione automobilistica formati dai consorzi delle autoscuole riconosciuti ai sensi dell'articolo 123, comma 7 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e dotati di un'aula di teoria. Presso i centri di istruzione possono essere svolti corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti di guida.

Al riguardo si fa presente che, vigendo il divieto di iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione, come previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, le autoscuole dovranno iscrivere gli allievi dei suddetti corsi presso le loro sedi (con annotazione nel registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida) e poi conferirli al centro di istruzione automobilistica, presso il quale devono essere tenuti uno specifico registro di iscrizione, in cui, accanto al nominativo del partecipante deve essere indicata (anche con la semplice annotazione del codice) l'autoscuola di provenienza nonché un registro di frequenza al corso.

Gli adempimenti che coinvolgono gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, rispetto ai corsi organizzati dalle autoscuole sono i seguenti:

a) vidimazione dei registri (articolo 7, comma 3, del D.M. 29 luglio 2003 "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida");

b) ricevere, dalle autoscuole e dai centri di istruzione le comunicazioni di cui all'articolo 5 dello stesso D.M. relative a:

- la data di inizio e di termine del corso;

- i giorni e gli orari delle lezioni;

- il docente o i docenti;

- il responsabile del corso;

- l'elenco dei partecipanti.

Scopo di detta comunicazione risiede nella necessità, per l'Ufficio, di avere un riscontro cartaceo dell'organizzazione di un corso da parte di un'autoscuola, che, alla fine del corso, deve rilasciare un'attestazione sulla base della quale viene aggiornata l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

Gli Uffici provinciali di questo Dipartimento effettueranno ispezioni per verificare l'effettivo svolgimento dei corsi. L'attività ispettiva potrà essere svolta, su incarico del Direttore dell'Ufficio, da funzionari appartenenti almeno all'area B, posizione economica B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere comunicate alla Provincia che adotterà i consequenziali provvedimenti di competenza. Fermo restando quanto sopra, a titolo di esempio, nel caso di irregolarità rilevate nello svolgimento del corso riferite ad uno o più allievi, per questi il corso sarà invalidato; nel caso di svolgimento di corsi privi delle comunicazioni previste dall'articolo 5 del D.M. 29 luglio 2003, detti corsi saranno annullati.

L'attestazione rilasciata dall'autoscuola deve contenere l'indicazione del periodo in cui si è svolto il corso, deve essere datata e deve riportare il numero del registro di iscrizione di cui all'allegato 1 al D.M. 29 luglio 2003 "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida".

All'atto dell'iscrizione, l'autoscuola deve ritirare la comunicazione di decurtazione del punteggio dell'Anagrafe dei conducenti, che deve essere restituita nel caso in cui il corso non venga completato.

Si fa presente, infine, che con file avvisi n. 35 del 9 ottobre 2003, il Centro elaborazione dati di questa Amministrazione ha comunicato le procedure necessarie per inserire nel sistema informatico i punti acquisiti dai conducenti che hanno partecipato al corso. Con file avvisi n. 43 del 21 novembre 2003 sono state comunicate istruzioni sulla predisposizione del provvedimento di revisione della patente a seguito di perdita totale del punteggio.

La circolare n. 3442/M310/MOT3 del 9 settembre 2003 è abrogata.

Circ. Min. interno, 14 settembre 2004, n. 33792 (V. circ. n. 41236 del 4 febbraio 2005) Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

Si fa seguito alla  circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 con la quale venivano fornite le prime indicazioni operative per garantire il corretto funzionamento della nuova procedura della patente a punti di cui all'art. 126-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura, che ha mostrato complessivamente apprezzabili risultati dal punto di vista della concreta riduzione degli incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche e sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si intende dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme applicazione della procedura della patente a punti.

1. Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato estero.

Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è stata attivata una sezione speciale dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida destinata a contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti.

Le conseguenze dell'annotazione delle violazioni commesse da conducenti stranieri sono descritte nell'art. 6-ter della legge n. 214 del 2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di origine non siano sottoposti ad un regime simile alla patente a punti.

Con le procedure di trasmissione stabilite dall'art. 126-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), gli organi di Polizia stradale possono, dunque, procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni relative ai conducenti titolari di patenti straniere ai quali siano state applicate sanzioni che prevedono penalizzazioni sulla patente.

In attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono nel loro ordinamento un meccanismo analogo a quello della patente a punti, codesti Uffici invieranno la segnalazione all'Anagrafe nazionale per tutte le violazioni commesse da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati diversi dall'Italia.

2. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente.

" Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell’art. 126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento."

In tale ultima eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di Polizia. Sull'argomento, acquisito il conforme parere dell'Ufficio studi, ricerche e consulenza di questo Dipartimento e dell'Ufficio affari legislativi e Coordinamento studi ed analisi del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, si precisa quanto segue.

Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.

Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest'ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l'effettivo trasgressore.

La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.

In quest'ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità di provvedere,  a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

Se il conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza dall'obbligato in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.

Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà inviata all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida.

In tal caso, la somma pagata in precedenza dall'obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato.

3. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio.

Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l'art.126-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) impone obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'accertamento dell'illecito.

La norma, utilizzando il termine "proprietario" non intende riferirsi soltanto al soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l'esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di riservato dominio sul bene, ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada, sono obbligati in solido con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il proprietario del veicolo non può esercitare né di fatto né di diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed il verbale di contestazione non dovrebbe essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in solido con il trasgressore.

Per questo motivo, anche allo scopo di non gravare inutilmente l'amministrazione di spese di notifica che non potranno essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente al locatario, all'usufruttuario o all'acquirente con patto di riservato dominio che, tra l'altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di circolazione.

4. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore ad impresa.

L'art. 126-bis del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l'onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente.

Con l'espressione "persona giuridica" la norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse dalla persona fisica anche se, secondo le norme del codice civile, sono sprovviste di personalità giuridica in senso stretto. Per questo motivo, la procedura sopraindicata si ritiene possa applicarsi a tutte le associazioni, imprese e società, comprese quelle di persone, intestatarie di veicoli, anche se prive di personalità giuridica, purché, sulla base delle risultanze della carta di circolazione, il veicolo risulti intestato a nome della società o dell'associazione e non a nome del singolo socio, amministratore o presidente della stessa.

5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali.

Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 del Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.

La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all'illecito.

Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta dall'art. 126-bis del Codice della strada.

6. Termine per la comunicazione della decurtazione.

Secondo le disposizioni dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l'organo di Polizia ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell'esito dell'eventuale gravame presentato avverso il verbale.

Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di Polizia che ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.

Allegato 1

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato

da COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE [*] 

 

 

Modulo di comunicazione dati del conducente 

 

 

al verbale di contestazione n. 

 

di Registro generale n. 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

nato

 

 

prov. 

 

il 

 

 

 

 

 

residente in 

 

prov. 

 

via 

 

n. 

 

 

 

 

dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n. 

 

di  

 

Registro generale n. 

 

notificato in data 

 

dalla Sezione  

 

Polizia stradale di 

 

 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000), sotto la propria personale responsabilità, 

 

Dichiara che 

 

nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata. 

Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o  

 

sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida 

cat. 

 

 

n. 

 

rilasciata da 

 

 

in data 

 

 

 

valida fino al 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell'art. 38, commi 1-3 del D.P.R. n. 445 del 2000 e della risoluzione n. 116/SESA  

del 29 marzo 2000 del Dipartimento della funzione pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente. 

 

 

 

lì 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

[*] Questo modello deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla Sezione Polizia stradale in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del trasgressore. 

 

- Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in 

quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase: " Io sottoscritto/a ............... nato/a 

a .......... il ....... e residente a .......... in via ......... DICHIARO che la fotocopia del seguente documento  

è conforme agli originali in mio possesso". La copia fotostatica deve essere firmata. 

 

- La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) alla Sezione Polizia stradale che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro 30 giorni dalla notifica stessa. 

 

- Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico. 

 

Circolare Min. Interno N. 41236 del 4 febbraio 2005  - Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 — Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

1. Premessa

La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — I Serie Speciale — Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.

Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma 2, dell’art. 126-bis del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che:
<<nel caso di mancata identificazione di questi (ndr cioè del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>, anziché <<nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>.

La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il
conducente.

A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che <<l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui  il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S.>>

L’obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall’art 180, comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti.

In altri termini, la Corte, nel definire l’ambito di applicazione del citato comma 2 dell’articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo.


2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti

Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere:


a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non è stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all’organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto;

b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all’obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall’art 180, comma 8, C.d.S (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433).

c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art 180 C.d.S si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.
 

3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati

Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, comma 10, C.d.S.

 

ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile.

4. Modifiche alle direttive già impartite

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

4.1 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito dal seguente:

(giaà inserita nella circolare)

3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126-bis C.d.S impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8, C.d.S."

Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Per l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione dei punti non è possibile quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 C.d.S, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell’art. ..... C.d.S determina la decurtazione di n. .... punti. Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, C.d.S.".

Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni".

4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto 2 è sostituito dal seguente:

" Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell’art. 126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento."

Il testo coordinato delle richiamate note sarà disponibile, quanto prima, anche nel sito internet della Polizia di Stato all’indirizzo www. poliziadistato.it.

Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

Circ. MIN INTERNO 13 ottobre 2005, n. 44661 - Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, Misure urgenti in 
materia di patenti di guida  dei veicoli e patente a punti. (Il D.L. 21 settembre 2005, n. 184 non è stato 
convertito in legge)
 

1. Premessa

        Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2005 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21.9.2005 n. 184 , recante "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti".

        Le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, che sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, costituiscono diretta attuazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio 2005, n. 27 . Come è noto, tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. nella parte in cui disponeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la segnalazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non avesse comunicato all'organo di polizia procedente i dati personali e della patente del conducente.

        Il provvedimento d'urgenza, per colmare le lacune apertesi a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, ha previsto che il comportamento omissivo del proprietario del veicolo sia oggetto di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

        Nella stessa ottica il provvedimento ha previsto una sanatoria con la quale si potrà procedere alla riattribuzione dei punti della patente del proprietario del veicolo decurtati per mancata identificazione del conducente.

        Quanto sopra premesso, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare la gestione delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti definiti dalla nuova norma che sono ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.

2.      Restituzione dei punti ai proprietari

        La riattribuzione dei punti decurtati ai proprietari dei veicoli che avevano omesso di comunicare le generalità della persona che si trovava alla guida al momento della commissione dell'illecito avviene ad istanza degli interessati, secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.

        In attesa dell'emanazione del citato provvedimento attuativo, codesti Uffici si limiteranno a ricevere le istanze dei titolari di patente interessati senza, tuttavia, procedere allo storno dei punti già decurtati.

3.Sanzioni per chi omette di fornire le generalità del conducente

        Per rendere coerente il termine entro il quale devono essere comunicate le generalità della persona che si trovava alla guida con la procedura relativa alla contestazione e notificazione dei verbali e non costringere chi intende fare ricorso a comunicare in anticipo i dati del conducente, il Decreto-Legge 184/2005 ha previsto che il termine di 30 giorni del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. sia elevato a 60 giorni decorrenti dal momento in cui è avvenuta effettivamente la notificazione del verbale al proprietario.

 3.1 Destinatari dell’invito a fornire le generalità del conducente

        L'obbligo di fornire i dati relativi alla persona che si trovava alla guida al momento della violazione (generalità personali e dati della patente) non grava solo sul proprietario del veicolo ma, nei casi indicati dall'art. 196 C.d.S. (contratto di locazione o leasing, vendita con patto di riservato dominio, usufrutto, ecc) ricade sull'obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria. In tali casi infatti, come già indicato nella circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004 il proprietario del veicolo, non avendo il possesso del bene, non è oggettivamente in grado di sapere chi lo conduceva.

        Quando ricorrono queste circostanze, perciò, il verbale di contestazione non deve essere notificato al proprietario del veicolo ma all'obbligato in solido che risponde in vece di quello e che ha l'obbligo di fornire le generalità della persona che lo conduceva al momento in cui è stato accertato l'illecito che comporta le decurtazione di punti, rispondendo, in caso di omissione delle informazioni richieste, della violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. .

3.2 Nuova sanzione per chi omette di fornire le generalità del conducente

        Il comma 1, lettera a) dell'art. 1 del Decreto-Legge 184/2005 ha introdotto una specifica sanzione per il proprietario del veicolo ovvero per l'obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S. , che, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale, non comunica le generalità ed i dati della patente della persona che si trovava alla guida del veicolo.

        La norma, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2005 , da un lato ha escluso che l'obbligato in solido che non comunichi le generalità della persona che era alla guida possa subire la decurtazione di punti invece del trasgressore, dall'altro ha ribadito che il soggetto - persona fisica o giuridica - che omette di fornirli senza addurre un giustificato e documentato motivo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

        La nuova fattispecie trova applicazione per tutti i comportamenti omissivi dei proprietari o degli obbligati in solido commessi dopo l'entrata in vigore del Decreto-Legge 184/2005 ( anche se l'invito a fornire i dati richiesti era stato formulato ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S. con un verbale notificato o redatto prima dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 184/2005 .

        Si precisa, inoltre, che, essendo stato portato a 60 giorni il termine entro il quale il proprietario o l'obbligato in solido è tenuto a fornire le informazioni richieste, per i verbali già redatti o notificati con l'indicazione del termine più ridotto di 30 giorni, precedentemente previsto dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. , la nuova sanzione dell'art. 126-bis C.d.S. potrà essere applicata solo dopo che siano trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

        Il testo normativo non elenca i casi nei quali il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido possa ritenersi giustificato nel comunicare all'organo di polizia procedente la sua impossibilità di segnalare i dati del trasgressore.

        La valutazione di tali motivi è, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dell'Ufficio di polizia sulla base della documentazione fornita dall'interessato a sostegno della sua giustificazione (atti, dichiarazioni, certificazioni, ecc.).

        Con l'occasione, infine, si mette in evidenza che il legislatore, riformulando il comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. , ha utilizzato un'espressione non dissimile da quella prevista dall'art. 180, comma 8, C.d.S. , in materia di richiesta di informazioni o altri elementi da parte dell'Ufficio di Polizia. La formulazione del testo delle due norme nonché la sostanziale identità del contenuto della richiesta che può essere effettuata dagli organi di polizia stradale, induce a ritenere che, ai sensi dell'art. 9 della Legge 689/1981 , la disposizione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. sia prevalente, in quanto speciale, rispetto a quella più generale dell'art. 180, comma 8, C.d.S. . Perciò, quando per una stessa violazione è prevista la decurtazione dei punti e la sospensione della patente, la richiesta di fornire le generalità della persona che era alla guida formulata ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S. , serve necessariamente anche all'identificazione del conducente finalizzata all'applicazione della sospensione della patente di guida.

        In tali casi, pertanto, l'omissione delle informazioni richieste dovrà essere punita con l'applicazione la sanzione prevista dall'art. 126-bis C.d.S.

Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2010, n. 60396 - Contenzioso relativo all’art. 126-bis.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata attribuita a Codeste Direzioni Generali (ex SIIT) la gestione del contenzioso riguardante, tra l’altro, i provvedimenti di revisione e sospensione della patente ex art. 126-bis del codice della strada.

Dall’esame delle sentenze in materia nonché dei pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari rimasti invece nella competenza di questa Direzione Generale, si è constatato che il più delle volte il ricorso è motivato dalla non definitività della contestazione o dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio o ancora da altri motivi di carattere per lo più formale.

Ciò comporta in numerosissimi casi la condanna dell’Amministrazione, oltre che all’annullamento del provvedimento di revisione o sospensione, al pagamento delle spese processuali anche se, come ben noto, la stessa amministrazione è sostanzialmente estranea alle procedure di decurtazione del punteggio, di competenza degli Organi di Polizia.

Allo scopo di contenere quanto più possibile gli esborsi dell’Amministrazione e le condanne per il pagamento delle spese legali si ritiene necessario intervenire, per quanto di competenza, sia in via preventiva che in sede di redazione delle relazioni di difesa per l’Avvocatura riportando alcune delle principali novità emerse nell’ultimo periodo.

1. Comunicazione avvio del procedimento

Preso atto che già alcune DGT hanno adottato efficaci misure volte a contenere il contenzioso in materia si ritiene necessario che tutti gli Uffici facciano precedere il provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio ex art. 126-bis dalla comunicazione di avvio del procedimento che, seppure ritenuta non obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, può, per l’esperienza acquisita, svolgere una utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie.

In sede di partecipazione procedimentale, infatti, il destinatario dell’eventuale provvedimento di revisione potrà rappresentare tutte quelle circostanze, perdi più di carattere formale, che incidono sulla legittimità/illegittimità della decurtazione dei punti quali ad esempio la pendenza di ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace avverso verbali di contestazione, la sussistenza di sentenze di accoglimento dei ricorsi, errata decurtazione, ecc.

Qualora il destinatario della comunicazione di avvio affermi l’esistenza di una delle condizioni ostative sopra esemplificatamente elencate, l’Ufficio dovrà procedere ad una verifica presso gli organi competenti (Organi di Polizia, Uffici del Giudice di Pace, Prefetture) ed emettere il provvedimento di revisione solo nel caso in cui risulti confermata la situazione di azzeramento totale del punteggio.

Restano ferme le diverse forme di partecipazione procedimentale che codeste DGT stanno già utilizzando.

L’instaurazione della sopradetta partecipazione procedimentale dovrebbe comportare una notevole diminuzione del contenzioso giurisdizionale basato su motivi il più delle volte non imputabili all’Amministrazione ma che tuttavia conducono a sentenze di condanna della stessa.

Si evidenzia infine che una rigorosa istruttoria circa i presupposti che hanno condotto all’azzeramento del punteggio dovrà essere effettuata anche nel caso in cui il ricorrente esperisca direttamente il ricorso giurisdizionale.

In particolare, qualora solo in sede di ricorso al Tar emerga la non definitività delle contestazioni per pendenza di impugnative al Prefetto o al Giudice di Pace avverso i verbali di contestazione, l’Ufficio dovrà procedere ad una verifica di quanto affermato dal ricorrente e, in caso di effettiva pendenza di ricorso o di sentenza di annullamento del verbale, procedere ad interessare ali Organi di Polizia per far ripristinare il punteggio e ad annullare il provvedimento di revisione qualora non sussista più la situazione di azzeramento.

Tutto ciò allo scopo di evitare condanne dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali per una attività non direttamente imputabile ma che, una parte della giurisprudenza amministrativa, addossa comunque alla stessa. Nei casi sopra detti sarebbe necessario espletare le suddette verifiche prima dell’udienza di discussione al fine di giungere alla dichiarazione di cessata materia del contendere.

2. Eccezioni sollevabili nelle difese dell’amministrazione

Si ritiene opportuno che Codesti Uffici, in caso di ricorsi giurisdizionali al Tar avverso provvedimenti di revisione per azzeramento e/o sospensione ex art. 126-bis, approntino tempestivamente relazioni per l’Avvocatura dello Stato complete di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

Quanto agli elementi di fatto, gli stessi potranno agevolmente desumersi dalla visualizzazione delle apposite maschere del SIMOT contenenti le singole decurtazioni e gli elementi essenziali dei verbali di contestazione.

Le suddette notizie potranno essere integrate, se del caso, tramite contatti diretti con gli Organi di Polizia o i Giudici di Pace.

Quanto ai motivi di diritto, al fine di agevolare quanto più possibile il lavoro di codesti Uffici, si riportano, qui di seguito, le principali eccezioni e difese da inserire a seconda dei casi nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato in caso di proposizione di ricorso al Tar avverso i provvedimenti di revisione per azzeramento nonché sospensione ex art. 126-bis, ferme restando ulteriori integrazioni che vorranno apportare.

Si precisa che le difese sopra riportate, ad eccezione ovviamente di quelle relative alla giurisdizione, potranno essere utilizzate anche con riferimento agli instaurandi giudizi dinanzi ai Giudici di Pace.


A) Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione provvedimenti di revisione e sospensione ex art. 126-bis

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20564 del 29 luglio 2008 ha definitivamente chiarito che “la decurtazione dei punti costituisce una sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale”.

La suddetta sentenza che, peraltro, riconferma un orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale (ord. n. 247/2005) circa la natura giuridica della decurtazione dei punti dalla patente, ha rilevantissimi effetti in punto di giurisdizione sulle controversie in materia.

La Cassazione ha infatti chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti. La Cassazione ha quindi affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia.

Con sentenza n. 9691/2010 del 23 aprile 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato tali principi statuendo che le controversie in materia di decurtazione dei punti della patente devono ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia ossia il giudice di pace ai sensi degli art. 204-bis, 205 nonché 216, e. 5, del codice della strada.

Sulla scorta di tale orientamento già alcuni Tar (Tar Liguria, II sez., 18 dicembre 2008, n. 2155; Tar Liguria, II sez., 27 luglio 2007, n. 1411; Tar Sicilia-Palermo, I sez., 13 luglio 2005, n. 1211; Tar Lazio, sez. I ter, ord. n. 4053/2005 del 14 luglio 2005; Tar Trentino-Bolzano, 27 febbraio 2007, n. 71; Tar Toscana, Seconda Sez., n. 1301/09 del 27 luglio 2009) hanno declinato la giurisdizione in caso di impugnazione di provvedimenti di revisione per azzeramento del punteggio o di provvedimenti di variazione del punteggio (v. da ultimo Tar Lazio, Sezione Terza Ter, nn. 17167/2010, 16497/2010, 16948/2010, 16925/2010 tutte del 10 giugno 2010). Da ultimo, il Tar Lombardia - Sez. staccata di Brescia - con sentenza n. 574/10 del 4 febbraio 2010, premesso che la decurtazione del punteggio deve essere considerata sanzione accessoria, ritiene che la giurisdizione in materia di provvedimento di revisione della patente per azzeramento ex art. 126-bis, a differenza dal provvedimento di revisione ex art. 128, appartenga al giudice ordinario anche in considerazione della sua natura di atto dovuto a contenuto vincolato rispetto al quale l’amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (Tar Lombardia - sez Brescia - sent. n. 1345 del 29 giugno 2009; n. 1524 del 31 luglio 2009; n. 62 del 15 gennaio 2010).

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con numerosi pareri si sta esprimendo ormai costantemente nel senso della inammissibilità dei ricorsi straordinari in materia di decurtazione punti e provvedimenti conseguenti (revisione per azzeramento e sospensione ex art. 126-bis) sull’assunto della spettanza di tali controversie al giudice di pace quale giudice competente in materia di sanzioni accessorie previste dal codice della strada (v. per tutti Cons. Stato, III sez., pareri n. 6940/2009; 6575/2009; 543/2010; 624/2010; 678/2010; 680/2010; 681/2010; 720/2010; 864/2010).

Stante il suddetto orientamento, si raccomandano gli Uffici in indirizzo di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tutti i casi in cui vengano impugnati dinanzi ai competenti Tar provvedimenti di decurtazione del punteggio, revisione per azzeramento ex art. 126-bis e sospensione per mancata effettuazione degli esami di revisione.

Si preannuncia che si provvedere a modificare quanto prima i modelli di revisione per azzeramento e di sospensione ex. art. 126-bis inserendo quale regime di impugnativa del provvedimento il ricorso al Giudice di Pace, in conformità al soprariportato nuovo orientamento giurisprudenziale.


B) Difetto di giurisdizione e difetto di legittimazione passiva in caso di impugnazione della comunicazione dell’anagrafe di decurtazione del punteggio

In alcuni casi risulta impugnata da sola o congiuntamente al provvedimento di revisione, la comunicazione dell’Anagrafe di decurtazione del punteggio per motivi vari tra i quali principalmente errate o tardive decurtazioni.

In tali casi appare opportuno premettere una breve esposizione dei compiti affidati all’Anagrafe ed in particolare precisare che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, le decurtazioni dei punti sulla patente sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente pervia telematica nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e “definite”, nonché i punti detratti.

Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente. Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti Comandi e tanto meno in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.

Al riguardo, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa la giurisdizione in materia del giudice ordinario (v. anche Cons. Stato, IV sez. n. 7932/2009), si segnala la sentenza n. 5830/2009 del 28 settembre 2009 della IV sez. del Consiglio di Stato nella quale viene chiarito il rapporto tra la segnalazione e l’inserimento da parte degli Organi di Polizia della decurtazione e la comunicazione effettuata dall’Anagrafe degli abilitati alla guida agli interessati.

In particolare il Consiglio di Stato premesso che “il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha alcun potere di intervenire sulla segnalazione degli organi accertatori, e tanto meno sui fatti da cui questa ha tratto origine” ha ritenuto che la comunicazione, in quanto mero strumento con il quale viene veicolata la segnalazione degli Organi accertatori, non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile né il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la parte a cui notificare il ricorso.

In conclusione, nei casi di impugnativa, isolata o congiunta, della comunicazione dell’Anagrafe dovrà essere eccepito sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.


C) Difesa dell’amministrazione nel caso in cui venga censurata la mancata comunicazione di decurtazione punti e la conseguente impossibilità di frequentare i corsi di recupero punti

Si è constatato che in numerosi casi i ricorrenti deducono la mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio tale da precludere la partecipazione, in situazione utile, ai corsi di recupero punti e da evitare quindi la revisione della patente.

Con recenti sentenze, il giudice amministrativo ha annullato provvedimenti di revisione per azzeramento in quanto non preceduti dalle singole comunicazioni di decurtazione dell’Anagrafe degli abilitati alla guida tale da consentire la utile partecipazione a corsi di recupero punti (v. Tar Lombardia, Sez. Terza, n. 4729 del 13 ottobre 2008; Tar Piemonte, Sez. Seconda, n. 03181/2009).

Peraltro ciò crea situazioni di difficile gestione perché viene annullato il provvedimento ma il punteggio rimane azzerato.

Allo scopo di evitare pronunce sfavorevoli all’Amministrazione, si riportano qui di seguito alcune considerazioni da inserire, con i dovuti adattamenti, nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato:

“Appare opportuno preliminarmente precisare che le decurtazioni dei punti sulla patente effettuate in base all’art. 126-bis del codice della strada e comunicate da questo Ministero agli interessati, sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia stradale - Carabinieri - Polizia Municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente pervia telematica, nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e “definite”, nonché i punti detratti.

Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli Organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente. Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti Comandi e tanto meno in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.

Al riguardo si sottolinea il ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni che l’Anagrafe nazionale riveste nelle attività connesse all’introduzione della patente a punti.

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la natura non provvedimentale ma solo informativa della comunicazione di variazione del punteggio effettuata dall’Anagrafe: dà infatti notizia all’interessato delle variazioni di punteggio che sono state determinate da contestazioni di violazioni alle norme di comportamento del codice della strada (contestazioni di cui l’interessato è ovviamente a conoscenza essendo stato destinatario di appositi verbali redatti dai competenti organi di polizia).

Il sistema per lo svolgimento del suddetto compito è del tutto automatizzato, trattandosi di effettuare un numero rilevantissimo di comunicazioni agli interessati (circa 2,5 milioni/anno).

Per tale motivo la comunicazione viene inviata con lettera tramite la Soc. Postel con stampa in automatico in relazione ai dati immessi dagli Organi accertatori nell’Anagrafe.

Trattandosi, come detto, di sola informativa automatizzata appare evidente che la stessa non è soggetta alla disciplina prevista per i provvedimenti amministrativi. Come precisato dal Consiglio di Stato, IV sez., con sentenza n. 5830/2009 del 28 settembre 2009, la comunicazione dell’Anagrafe si limita a “veicolare” la segnalazione effettuata, con l’inserimento informatico, dell’organo accertatore. Come tale essa non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile in quanto ciò che rileva ai fini della lesione è la segnalazione degli organi di polizia nei cui confronti va instaurato un eventuale giudizio.

Da quanto sopra esposto ne discende che la spedizione della comunicazione non avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia in relazione alla natura della stessa sia in considerazione del rilevante onere economico per l’erario e quindi per il contribuente che tale mezzo comporterebbe in relazione numero elevato (come detto circa 2,5 milioni/anno) di comunicazione da inviare.

Dagli archivi dell’Anagrafe si rileva comunque che la comunicazione di avvenuta decurtazione risulta spedita in data ......... all’indirizzo del ricorrente, che, dunque, salvo smarrimento dovrebbe esserne venuto in possesso.

Ciò premesso va comunque precisato che il ricorrente, nel momento in cui gli viene contestualmente consegnato o notificato il verbale, prende cognizione sia delle infrazioni che gli sono state contestate sia delle conseguenze sanzionatone connesse alle infrazioni stesse e precisate nei relativi verbali, ivi compresa, quindi, la perdita dei punti.

Nel caso specifico, a seguito di richiesta effettuata alla Polizia stradale di ......., è emerso che il verbale n. ....... del .........., di cui il ricorrente lamenta il mancato invio della comunicazione di decurtazione, risulta sottoscritto dallo stesso ricorrente che, dunque era pienamente a conoscenza del fatto che dalla suddetta infrazione sarebbe derivata una decurtazione di punti ............ in quanto chiaramente indicata nello stesso.

Si richiama al riguardo il parere n. 237/09 del 17 febbraio 2009 della Terza Sezione del Consiglio di Stato nel quale è precisato che “la mancata comunicazione non appare determinante ai fini della conoscenza della decurtazione dei punti-patente e della conseguente eventuale frequenza dei corsi di recupero” in quanto tale conoscenza risulta acquisita per tabulas dagli stessi verbali di accertamento dell’infrazione. La comunicazione dell’Anagrafe, dunque, non incide sulla posizione del destinatario che perde i punti in conseguenza di fatti che sono a monte della comunicazione stessa e che ne costituiscono il presupposto rispetto ai quali l’Anagrafe è completamente estranea.”.

Premesso quanto sopra riportato relativamente alla difesa dell’Amministrazione, si ritiene comunque opportuno fornire alcune indicazioni nel caso in cui, nonostante le precisazioni difensive, il Tar annulli il provvedimento di revisione della patente. In tali casi, come sopra accennato, si è in presenza di un annullamento della revisione permanendo tuttavia la situazione di azzeramento che, in quanto non oggetto di censura e peraltro di competenza degli Organi di Polizia, non può essere rivisitata.

Si ritiene allora, come peraltro suggerito da taluni Uffici, che, anche al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza di annullamento della revisione del Tar, il ricorrente debba essere messo, in via eccezionale, in condizioni di frequentare uno o più corsi di recupero punti ripristinando così la situazione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la comunicazione dell’Anagrafe. Codesti Uffici, in questi limitati ed eccezionali casi, potranno autorizzare, in esecuzione delle eventuali sentenze di annullamento dei Tar, la frequenza di corsi di recupero punti pur se il punteggio è completamente azzerato.


D) Difesa dell’amministrazione nel caso in cui venga censurata la mancata notifica del verbale di contestazione oppure la mancata rinotifica del verbale oppure la mancata identificazione dell’effettivo conducente oppure la errata decurtazione, ecc.

Con riferimento ai vizi sopra menzionati, ed in generale relativi a fatti precedenti la comunicazione dell’Anagrafe, si riportano le difese da utilizzare nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato:

“Quanto alle censure relative alla notifica dei verbali (oppure alla mancata rinotifica, oppure alla mancata identificazione, ecc.) appare opportuno sottolineare che l’Anagrafe degli abilitati alla guida si limita a “tenere aggiornata la situazione di ciascun conducente, per quanto concerne le decurtazioni di punti irrogate in sede di violazione delle norme del codice della strada, ed è tenuta a comunicare agli interessati le variazioni di volta in volta intervenute, attraverso un’operazione meramente aritmetica senza che rientri nei suoi poteri il compito di effettuare verifiche sostanziali o formali in merito alle procedure e agli atti posti in essere dagli organi accertatori”. (Consiglio di Stato, II sez., parere n. 4310/2006 del 23 aprile 2008).

Per quanto sopra si ritiene che qualunque questione riguardi non la comunicazione in sé stessa, bensì atti o fatti che si collocano a monte della stessa e rispetto ai quali questa Amministrazione è del tutto estranea, quali la regolarità del verbale di contestazione, la relativa notifica, il numero di punti detratti, l’identificazione del conducente diverso dal proprietario del veicolo, la vendita dell’autoveicolo avvenuta prima della contestata infrazione, etc., etc., è di esclusiva competenza dell’Organo di Polizia, che peraltro ha sempre la possibilità di intervenire pervia telematica per correggere, annullare, rettificare le operazioni eseguite determinando con ciò stesso una nuova comunicazione dell’Anagrafe che aggiorna l’interessato dell’avvenuto intervento.

Nel caso di specie quindi soltanto la Polizia ........... può fornire chiarimenti, eventualmente documentando, in ordine al proprio operato, mentre nulla gli Uffici di questa Amministrazione, sia a livello centrale che periferico, sono in grado di riferire su quanto lamentato dal ricorrente, non disponendo di documentazione alcuna inerente il verbale in argomento, tenuto altresì conto dei compiti ad essa assegnati dalla legge (art. 226, comma 7 del codice della strada - art. 403, comma 7 e comma 8 del Regolamento di esecuzione dello stesso codice).

Le sole informazioni in possesso dello scrivente Ministero sono quelle desumibili dall’estratto cronologico per anagrafica e patente nonché dalla visualizzazione dei dati più significativi del verbale di contestazione (organo che ha accertato la violazione - luogo e data dell’infrazione - articolo del Codice violato - etc., etc.,), gli stessi comunicati al ricorrente a mezzo della nota informativa.

In relazione a quanto sopra esposto e dunque al fatto che l’Amministrazione è rimasta estranea agli atti ed ai procedimenti censurati dal ricorrente, si ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.


E) Violazione da parte della polizia del termine di trenta giorni per l’inserimento della decurtazione

Di frequente i ricorrenti lamentano il tardivo inserimento da parte degli organi accertatori della decurtazione del punteggio effettuato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 126-bis.

In tali casi la difesa dell’Amministrazione potrà fondarsi sulle considerazioni di seguito riportate:

“Quanto alla presunta violazione del termine di trenta giorni dalla definizione entro i quali l’organo accertatore deve comunicare all’anagrafe l’avvenuta decurtazione, si precisa che il detto termine non ha carattere perentorio ma ordinatorio ed in ogni caso è subordinato all’avvenuta definizione della contestazione per pagamento della sanzione o per conclusione dei procedimenti avverso i verbali di contestazione; il che può comportare inevitabilmente un notevole lasso di tempo tra la commissione della violazione e l’inserimento, da parte dell’organo accertatore, della decurtazione.

In ogni caso, come chiarito dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare di cui si allega stralcio (omissis) il termine di trenta gg. riferito alla comunicazione all’Anagrafe Nazionale, da parte degli Organi di Polizia dell’avvenuta decurtazione dei punti-patente, è solo ordinatorio; infatti l’inosservanza dello stesso non comporta alcuna decadenza e non rende illegittimo il procedimento sanzionatorio della decurtazione dei punti nei confronti dei conducenti.

Peraltro c’è da aggiungere che il lamentato ritardo non comporta comunque riflessi negativi per i conducenti poiché, il termine di due anni previsti ai fini del ripristino del punteggio iniziale di 20 punti-patente, decorre dalla data dell’ultima commessa infrazione, a nulla rilevando né quella della comunicazione telematica dell’Organo di Polizia all’Anagrafe Nazionale (data acquisizione) relativa alla variazione del punteggio né tanto meno quella della comunicazione agli interessati della suddetta variazione.

Con riferimento al caso specifico, dalla visualizzazione informatica si rileva che in data ......... (data di acquisizione) la Polizia di ............. ha comunicato pervia telematica l’avvenuta decurtazione di punteggio riferita al verbale in argomento ( ...... punti-patente) e conseguentemente l’Anagrafe Nazionale ha potuto informare il ricorrente dell’avvenuta variazione del punteggio in data ............

Le ragioni della tardiva comunicazione telematica all’Anagrafe Nazionale, sono del tutto sconosciute a questa Amministrazione che, per i motivi esposti, non può entrare nel merito dell’operato degli Organi di Polizia.

Relativamente quindi a tale censura, oltre alla infondatezza nel merito, si rileva il difetto di legittimazione passiva di questo Ministero”.


F) Difesa dell’amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento di revisione o di sospensione dopo aver sostenuto con esito negativo gli esami di idoneità tecnica

Si sono registrati casi in cui viene proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revisione o di sospensione per motivi vari (non definitività della contestazione, errata decurtazione, ecc.) dopo aver sostenuto con esito negativo l’esame di idoneità tecnica e dopo che l’Ufficio ha disposto la revoca della patente.

Il ricorrente in tali casi, attraverso l’annullamento del provvedimento di revisione o di sospensione, mira a travolgere l’esito negativo della prova di idoneità in quanto lo stesso ricorrente non si sarebbe dovuto legittimamente sottoporre alla stessa. In altri termini venendo meno il provvedimento di revisione, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe altresì meno l’obbligo di sottoporsi agli esami di idoneità tecnica nonché i risultati negativi degli stessi.

Tale tesi è stata seguita da una parte della giurisprudenza amministrativa (per tutte Tar Veneto, 3 sez., n. 371/09).

Si ritiene, tuttavia, che l’Amministrazione possa fondare efficacemente la propria difesa con le argomentazioni di seguito riportate:

“Questo Ministero ritiene che, in disparte la accertata legittimità del provvedimento di revisione per avvenuto azzeramento del punteggio, allo stato attuale assuma carattere assorbente la accertata inidoneità all’esame di teoria sostenuto dal sig. ……………..

Infatti, i requisiti di idoneità tecnica alla guida, il cui accertamento costituisce compito primario di questo Ministero, costituiscono presupposto imprescindibile per l’espletamento della attività di guida al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità propria e altrui.

La conoscenza delle norme del codice della strada, verificata attraverso l’esame di teoria, è richiesta in ogni momento ai possessori di patente.

Ne discende che, una volta acclarata la mancata conoscenza delle norme del codice della strada per effetto del mancato superamento dell’apposito esame, a tutela del preminente interesse generale della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini, questo Ministero non può e non deve consentire l’attività di guida se non venendo meno ai suoi compiti primari.

In altri termini l’inidoneità accertata è preminente rispetto a qualsiasi eventuale illegittimità degli atti che hanno portato alla verifica del possesso dei requisiti tecnici.

A parere di questo Ministero, quindi, l’eventuale annullamento del provvedimento di revisione (o sospensione) non può avere effetti ripristinatori e/o restitutivi della patente di guida essendo comunque obbligatorio un nuovo esame e la relativa idoneità.

Si richiama in tal senso il parere n. 724 del 24 febbraio 2010 del Consiglio di Stato, III sezione, che, in aderenza a quanto sostenuto da questo Ministero ha ritenuto in tali casi necessario ai fini della restituzione della patente un nuovo esame di idoneità tecnica”.

3. Ricorsi straordinari al Capo dello Stato

Per quanto attiene, infine ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato rimasti nella competenza di questa Direzione, si raccomanda agli Uffici in indirizzo di farli pervenire con la massima tempestività completi della busta di invio dalla quale ricavare con certezza la data di notifica all’Ufficio o di invio della raccomandata nonché dell’atto impugnato con gli estremi della notifica e di ogni altro elemento utile.

Al riguardo si fa presente che, con parere n. 920/2009 del 28 aprile 2009, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, ha particolarmente insistito sulla necessità di terminare l’istruttoria nel termine di 120 giorni e nei casi di richiesta incidentale di sospensiva di inviare immediatamente tali ricorsi al fine di assicurare la tempestività e la effettività del rimedio.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni sopra riportate al fine di contenere il più possibile il contenzioso in materia o quantomeno di limitare le condanne dell’Amministrazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento o suggerimento.