Sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
La legge, in vigore dall’8 agosto 2009, interviene su ampi delicati settori della legislazione in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, sicurezza stradale e decoro urbano e completa il percorso avviato con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Le nuove disposizioni contenute nei tre articoli della legge, intervengono, in linea di massima, rispettivamente, nella materia dell’immigrazione, in quella del contrasto alla criminalità organizzata, in quella del contrasto alla criminalità diffusa, in quella relativa al decoro urbano ed in quella concernente la sicurezza stradale.
Tra le nuove norme contenute nell’art. 1 della nuova legge, relative, in particolare, alla materia dell’immigrazione, si richiama l’introduzione del reato, di natura contravvenzionale, dell’ingresso e della permanenza illegale nel territorio dello Stato, che prevede l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro e la possibilità di sostituire la condanna con l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, a seguito di un procedimento immediato davanti al giudice di pace.
In proposito, anche in merito agli aspetti più generali connessi alla violazione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno ed alle eventuali indicazioni dell’Autorità Giudiziaria sui profili maggiormente innovativi in materia penale - che potranno anche essere sollecitate a livello locale - soprattutto con riferimento alla predetta introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, si richiama l’articolo 1-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, che prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività per le quali è prevista dal medesimo articolo una specifica procedura per la dichiarazione di assistenza e di sostegno alle famiglie ai fini della regoralizzazione del relativo rapporto di lavoro. Il comma 10 dello stesso art. 1-ter prevede, altresì, il divieto di espulsione dello straniero interessato, salvo che si trovi in una delle condizioni previste dal successivo comma 13 (destinatario, ad esempio, di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico). Sempre in materia di immigrazione si segnala il prolungamento dai 60 giorni attuali fino ad un massimo di 180 giorni del periodo di trattenimento nei Centri di identificazione e di espulsione che potrà consentire di acquisire più agevolmente i necessari documenti di viaggio per allontanare lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, riducendo il numero degli stranieri dimessi dai centri per scadenza del termine massimo previsto per il trattenimento ed aumentando quello delle espulsioni eseguite. La nuova disposizione si applica anche per gli stranieri presenti alla data dell’8 agosto 2009 nei Centri di identificazione ed espulsione.
Per le ulteriori disposizioni volte a contrastare l’elusione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e per gli aspetti più operativi, si allega un documento dettagliato su tutte le novità che hanno un impatto immediato soprattutto sulle competenze degli uffici immigrazione delle questure (all. 1).
L’art. 2 della nuova legge introduce nuovi importanti strumenti di contrasto della criminalità organizzata che si aggiungono a quelli adottati già a partire dal 1982, con specifico riferimento a quelli finalizzati all’aggressione dei patrimoni mafiosi ed all’implementazione del sistema di prevenzione, anche con riguardo al trattamento penitenziario degli esponenti mafiosi più pericolosi detenuti in carcere, nonché alle altre iniziative volte a valorizzare al massimo la presenza dello Stato in determinati contesti del Paese.
Si tratta di disposizioni che integrano quelle già contenute nel richiamato decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008.
Tra le disposizioni d’interesse, si evidenziano, in particolare:
a) l’introduzione del divieto di partecipazione agli appalti pubblici degli imprenditori che non denunciano la concussione o l’estorsione subita, salvo la sussistenza dello stato di necessità o della legittima difesa;
b) la previsione di un maggiore rigore della disciplina del cosiddetto “carcere duro” e di una nuova fattispecie di reato per chi agevola la comunicazione all’esterno dei soggetti sottoposti al cosiddetto “art. 41-bis”;
c) l’introduzione di una specifica disciplina per favorire la gestione delle aziende e le società “economicamente sane” sequestrate alla mafia, al fine di favorire, anche attraverso la nomina di un amministratore giudiziario “manager”, il ciclo produttivo ed i livelli occupazionali;
a) la previsione di nuove sanzioni interdittive e pecuniarie a carico degli enti in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.
Per gli aspetti operativi in materia, si allega un documento in cui sono specificate le innovazioni introdotte dall’art. 2 della legge in argomento (all. 2).
L’art. 3 della nuova legge contiene una serie di disposizioni che rispondono, in particolare, alla domanda di sicurezza dei cittadini, spaziando dal campo delle misure di contrasto alla cosiddetta illegalità diffusa, a quello in cui è fortemente avvertita l’esigenza di rafforzare il senso civico e la promozione della legalità, anche attraverso il ricorso alla cosiddetta “sicurezza partecipata” per la salvaguardia anche del decoro urbano, nonché, infine, al campo della sicurezza stradale.
Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni che completano quanto già previsto nel richiamato decreto-legge “sicurezza” n. 92 del 2008.
Tra le numerose ed innovative disposizioni d’interesse, contenute quasi tutte nel predetto art. 3 della legge in esame, si segnalano, in particolare:
a) l’introduzione di una disciplina penale più severa a tutela delle persone più deboli vittime di reato, anche attraverso specifiche aggravanti per gli autori di delitti commessi in danno di minori o nelle vicinanze delle scuole, ovvero in luoghi frequentati abitualmente da minori, per coloro che sfruttano i minori nell’accattonaggio, ovvero si rendono responsabili di mutilazioni genitali femminili, nonché per gli autori dei reati di furto in abitazione e di violazione di domicilio;
b) l’introduzione di una modifica alla disciplina delle aggravanti per il porto illegale di armi, quando lo stesso avviene nelle vicinanze di scuole, banche, uffici postali, sportelli bancomat, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate metro e autobus, nonché dell’aumento della pena per chi porta fuori dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere;
c) la previsione di una specifica disciplina per la vendita e uso di strumenti di autodifesa “a base di peperoncino”, rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
d) la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, iscritti in un apposito elenco tenuto dal Prefetto, ai fini della segnalazione alla polizia locale ed alle Forze di polizia dello Stato di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio. Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno;
e) la possibilità per i gestori di attività di intrattenimento e di spettacolo di avvalersi di addetti ai servizi di controllo, solo se iscritti in un apposito elenco tenuto dal prefetto. Anche in questo caso le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno;
f) l’introduzione di nuove disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale, attraverso il perfezionamento di quelle introdotte anche di recente - soprattutto con riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e alla circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti - nonché di previsioni che incrementano le risorse destinate anche per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature delle Forze di polizia e per campagne di sensibilizzazione.
A tale ultimo riguardo, si allega un apposito documento nel quale sono contenute le prime istruzioni operative sulle innovazioni apportate dalla legge n. 94 del 2009 nella materia della sicurezza stradale (all. 3).
Tra le altre disposizioni d’interesse contenute nella predetta legge, si richiama l’attenzione su quelle che consentono di sospendere le attività delle associazioni che possono favorire la commissione di reati di terrorismo, ovvero di sciogliere le stesse, nonché quelle volte a rafforzare la lotta al fenomeno del riciclaggio, attraverso l’estensione del potere di accesso degli organi di polizia a tutte quelle attività “a rischio” (quali ad es. le case da gioco), e quelle che introducono una disciplina più stringente per l’attività cosiddetta di “money transfert”, soprattutto con riferimento alle operazioni compiute da stranieri per i quali è richiesta la conservazione per 10 anni della copia del titolo del soggiorno regolare in Italia.
Si segnala, infine, che l’art. 1, comma 8, della legge in esame, reintroduce, all’art. 341-bis, del codice penale, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punito con la reclusione fino a 3 anni. La nuova disposizione, che riproduce in parte quella abrogata nel 1999, prevede anche l’esclusione della responsabilità dell’autore del reato se è successivamente provata la verità del fatto attribuito al pubblico ufficiale, nonché l’estinzione del reato se l’imputato abbia risarcito il danno alla persona offesa e al suo ente di appartenenza.
Il successivo comma 9 dell’art. 1 della nuova legge, introduce, altresì, con il nuovo art. 393-bis del codice penale, una causa di non punibilità per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio ad un pubblico ufficiale, quando quest’ultimo abbia dato causa al fatto, “eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito ai contenuti della legge n. 94 del 2009, anche in relazione ai previsti provvedimenti attuativi, si confida nella consueta collaborazione e concretezza delle SS.LL, al fine di contribuire ad assicurare la migliore applicazione delle nuove disposizioni, anche attraverso un’adeguata di diffusione delle stesse.
ALLEGATO 3
Innovazioni in materia di sicurezza stradale introdotte dall’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
In linea con gli interventi normativi in altri settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’art. 3, commi 14, 16, 17 e 18 e da 45 a 57, della legge n. 94 del 2009 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada che, per immediata utilità di consultazione, si allegano nel testo già aggiornato per effetto delle modifiche stesse (All. A).
1. Insozzamento della sede stradale
Con l’introduzione dell’art. 34 bis C.d.S. viene prevista una sanzione amministrativa di rilevante entità per chi getta dai veicoli in sosta o in movimento rifiuti o oggetti che determinano l’insozzamento della strada. Per espressa previsione normativa, la nuova norma si applica solo alle strade pubbliche con la conseguenza che la sanzione di cui trattasi non trova applicazione alle strade private sottoposte a pubblico passaggio che, ai sensi degli artt. 1 e 2 C.d.S. sono sottoposte alla disciplina normativa del Codice della Strada.
Il termine “insozzare” utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l’azione del trasgressore e si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale. L’insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato.
Per le strade pubbliche, il nuovo illecito si pone in rapporto di specialità con l’illecito previsto dall’art. 15, comma 1, lettera i), C.d.S., che potrà continuare ad essere applicato solo nei casi in cui l’oggetto gettato da un veicolo non determini insozzamento della sede stradale. Lo stesso rapporto sussiste anche rispetto all’illecito punito dall’art. 15, comma 1, lettera f), che resta applicabile solo nel caso in cui il deposito, l’imbrattamento o l’insudiciamento delle sede stradale sia prodotto da pedoni o, comunque, non provenga da veicoli.
La nuova norma, diversamente da quanto previsto dal richiamato art. 15, tuttavia, non prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi di cui all’art. 211 C.d.S.
Per la diversa oggettività giuridica, restano salve le disposizioni di cui al D.L.vo n. 152 del 2006 relative all’abbandono di rifiuti sulle aree pubbliche. Per le stesse ragioni, resta parimenti salva la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste dai regolamenti o dalle ordinanze comunali per l’insozzamento della strada la cui entità, in virtù delle disposizioni del comma 6 dell’art. 3 della nuova legge n. 94 del 2009, è stato allineata alla presente disposizione.
2. Immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione abusiva
I commi 16, 17 e 18 dell’art. 3 stabiliscono che in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico ai sensi dell’art. 633 c.p. ovvero dell’art. 20 C.d.S. sia possibile ordinare l’immediato ripristino dei luoghi a spese del trasgressore.
Quando l’occupazione abusiva della strada è effettuata per finalità di commercio, con la stessa ordinanza che impone il ripristino è altresì disposta la chiusura dell’esercizio commerciale fino all’adempimento dell’ordine ovvero alla prestazione di idonea garanzia. La chiusura non può comunque avere durata inferiore a 5 giorni.
La competenza ad emettere il provvedimento di ripristino e, se ricorre il caso, di chiusura dell’esercizio commerciale, è stata attribuita al Sindaco per l’occupazione delle strade urbane e al Prefetto per quelle extraurbane. Tuttavia, quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, la competenza ad emettere il provvedimento spetta comunque al Prefetto.
La nuova disposizione supera quelle del comma 5 dell’art. 20 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all’art. 211 C.d.S. Per le altre violazioni dell’art. 20 C.d.S. continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato art. 211.
In occasione dell’accertamento di una violazione delle disposizioni dell’art. 20 C.d.S., perciò, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. provvedono a trasmettere, senza ritardo, il verbale di contestazione al Sindaco o al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Nel caso in cui l’accertamento riguardi un’abusiva occupazione ai fini di commercio, inoltre, il verbale di contestazione deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza.
3. Interventi sul reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica o dopo aver assunto stupefacenti
Con un intervento sul comma 2 dell’art. 186 C.d.S. si è stabilito che durata della sospensione della patente prevista dal comma 2 lett. c) della citata disposizione sia raddoppiata quando il veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l non possa essere oggetto di confisca perché appartiene a persona estranea al reato.
Analoga previsione è stata disposta anche nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il comma 50 dell’art. 3 del provvedimento in esame interviene anche sulle disposizioni dell’art. 75, comma 1, del testo unico testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre01990, n. 309, stabilendo che nei confronti di chi fa uso di stupefacenti o li detiene per uso personale il prefetto possa irrogare la misura della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.
L’intervento normativo riguarda anche l’art. 117, comma 2-bis, C.d.S., al quale viene aggiunto un periodo per estendere ai primi tre anni dal conseguimento della patente la limitazione di potenza specifica dell’autovettura che può essere condotta dal neo-patentato che sia stato destinatario del provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera a), del D.P.R. 9.10.1990, n. 309.
4. Circolazione con documenti assicurativi falsi
Con una modifica all’art. 193 C.d.S. è stato introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. In tal modo sarà possibile contrastare più efficacemente il grave fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa.
Quando venga accertata la falsificazione o la contraffazione del documento assicurativo ed il veicolo sia condotto dal suo intestatario, perciò, la sanzione amministrativa accessoria della confisca diviene obbligatoria anche quando il proprietario abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 193, comma 4, terzo periodo. Il sequestro del veicolo è disposto secondo le disposizioni dell’art. 213. In tali casi, perciò, ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta.
Nel caso in cui, invece, il veicolo sia condotto da persona diversa dall’intestatario, continuano a trovare piena applicazione le disposizioni del richiamato comma 4 dell’art. 193 C.d.S.
Resta impregiudicata la possibilità di applicazione anche delle disposizioni dell’art. 447 C.P. che, tuttavia, richiede la querela della Compagnia Assicuratrice che è oggetto dell’indebita spendita del suo nome.
Nei confronti della persona che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, secondo le disposizioni dell’art. 218 C.d.S.
5. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei punti ai certificati di idoneità per ciclomotori
Con l’introduzione dell’art. 219-bis C.d.S, si è prevista l’estensione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S.
Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell’art. 218, comma 6, C.d.S. Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 116, comma 13-bis, C.d.S.
Allo stesso documento è stata estesa altresì l’applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all’art. 126-bis. Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso art. 126-bis ovvero incrementi secondo le disposizioni di tale norma. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della
tabella allegata all’art. 126-bis (raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di cat. B conseguita da meno di 3 anni.
L’applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2 della legge 689/1981. Per un difetto di coordinamento tra il contenuto della disposizioni in esame ed il testo della riforma del Codice della Strada contenuto del disegno di legge AC 44 ed abbinati (disposizioni in materia di sicurezza stradale), tuttavia, non risulta, al momento, applicabile, il comma 3, dell’art. 219-bis C.d.S.
6. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente e della decurtazione dei punti anche per guida di veicoli che non la richiedono
Il comma 2 dell’art. 219-bis prevede che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono siano commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quando il conducente ne sia comunque in possesso.
In occasione dell’accertamento di una violazione che prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie sopraindicate, perciò, l’organo accertatore deve procedere d’ufficio alla verifica del possesso della patente di guida, sulla base delle risultanze dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 C.d.S.
In tali casi, inoltre, compiute le opportune verifiche, gli operatori di polizia dovranno richiedere al conducente l’esibizione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, provvedendo, se questi ne è provvisto, al ritiro immediato del documento secondo le disposizioni di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Qualora il ritiro immediato non sia possibile, della violazione deve essere data comunicazione alla Prefettura competente per l’adozione dei provvedimenti previsti dalle richiamate disposizioni.
Analoga previsione è estesa anche al meccanismo della patente a punti di cui all’art. 126-bis. Per la decurtazione dei punti al certificato di idoneità per ciclomotori nonché per le problematiche legate all’applicazione delle misure sopraindicate ai conducenti minorenni, si richiamano le medesime considerazioni del precedente punto 5.
7. Norme riguardanti il rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori
Con un intervento correttivo all’art. 116, comma 1-quater, C.d.S., si è stabilito che le disposizioni che consentivano che il rilascio del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore fosse subordinato solo alla presentazione di un certificato anamnestico compilato del medico curante, trovano applicazione fino alla data del 30 settembre 2009. Da quel momento, il rilascio del documento sarà subordinato alle procedure ordinarie di verifica dei requisiti psico-fisici previsti per il rilascio della patente di guida.
8. Interventi correttivi sulle procedure di rilascio della patente di guida
Con la completa riscrittura dell’art. 120 C.d.S. è stato stabilito che non possano conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori coloro che non abbiano i requisiti morali indicati nella stessa disposizione.
I soggetti che non potranno conseguire la patente sono i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’art. 2, e dalla legge 31maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’art. 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico.
La verifica della presenza dei requisiti morali, diversamente dal precedente testo dell’art. 120 C.d.S., dovrà avvenire in via preventiva, prima del rilascio del titolo abilitativo alla guida.
A tal fine, allo scopo si impedire il rilascio dei relativi titoli abilitativi il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Nelle more dell’adozione del decreto citato, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Il successivo nuovo comma 6 del nuovo art. 120 C.d.S. punisce con una sanzione amministrativa i pubblici funzionari che provvedono al rilascio dei titoli abilitativi sopraindicati senza compiere, in modo preventivo, le verifiche necessarie ad escludere la presenza di motivi ostativi al rilascio.
9. Revoca dei titoli abilitativi alla guida per mancanza dei requisiti morali
Nel caso in cui le condizioni soggettive indicate nell’art. 120 C.d.S. si realizzino in data successiva al conseguimento della patente, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il prefetto dispone la revoca delle stesse abilitazioni alla guida, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non oltre il medesimo termine a decorrere dall’applicazione della misura di prevenzione. Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 2 dell’art. 120 C.d.S. non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
10. Fondo per l’incidentalità notturna
L’art. 2, comma 54, abrogando parzialmente le disposizioni dell’art. 6-bis, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha modificato la disciplina collegata al Fondo per l’incidentalità notturna previsto dallo stesso decreto legge. Infatti, con un intervento correttivo dell’art. 195 C.d.S., è stato stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Analoga previsione è stata dettata per le pene pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 186 ed 187 C.d.S.
Nell’operazione di incremento prevista per le violazioni notturne, le somme previste come sanzione amministrativa dovranno essere arrotondate alla seconda cifra decimale, secondo i criteri indicati dal Servizio polizia stradale con circolare n. 300/A/1/36874/101/3/3/14 del 20 dicembre 2001. Nel verbale di contestazione degli illeciti sopraindicati la somma dovrà essere indicata già incrementata.
Per ogni utilità, si allega una tabella riepilogativa delle somme sopraindicate incrementate per effetto della richiamata modifica dell’art. 195 C.d.S. (All. B).
Diversamente da quanto previsto dall’originario art. 6-bis, del decreto-legge n 117 del 2007, convertito dalla legge n. 160 del 2007, in cui la funzionalità dell’incremento per violazioni notturne era subordinata all’approvazione di un decreto attuativo, gli incrementi previsti dalla nuova norma dell’art. 195 C.d.S, trovano immediata applicazione dalla data di entrata in vigore della legge. Infatti, i provvedimenti attuativi previsti dal comma 2-bis dell’art. 208, introdotto dal comma 55, lettera d), della legge n. 94 del 2009, riguardano unicamente le modalità di ripartizione dei proventi da esse derivanti.
10.1 Modalità di funzionamento del Fondo
E’ stato stabilito che, quando una delle violazioni sopraindicate è accertata da uno dei soggetti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ovvero dall’ANAS e dalle Ferrovie in Concessione, di cui all’art. 208, comma 1, primo periodo, C.d.S., l’incremento delle sanzioni amministrative per violazioni notturne serve ad alimentare il Fondo soprarichiamato ed è ad esso devoluto mediante l’individuazione di un nuovo capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.
Le risorse del Fondo sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Il concreto funzionamento del Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà disciplinato con un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno.
Nelle more dell’approvazione di tali disposizioni, le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni sopraindicate saranno comunque versate nei capitoli di entrata delle tesorerie Provinciali dello Stato con le consuete modalità.
11. Modifiche all’art. 208 in materia di ripartizione dei proventi
Con una modifica dell’art. 208 C.d.S. si interviene, infine, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale, stabilendo che una quota di essi sia devoluta per finalità assistenziali anche alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato.
ALLEGATO A
ARTICOLI C.d.S. oggetto di modifica per effetto della LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94.
Articolo 34-bis - Decoro delle Strade
Articolo 117 - Limitazioni nella guida.
Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool.
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Articolo 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
Articolo 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida).
Modifiche alla Legge 2 ottobre 2007, n. 160 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione " (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007).
Art. 6-bis. Fondo contro l'incidentalità notturna
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. ABROGATO
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attivita` di contrasto dell’incidentalita` notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
4. ABROGATO
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.