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1 - Ministero
delle infrastrutture dei trasporti - Circ. 16 settembre 2002, n. 3059/M360
D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista. Irregolarità. 2 - Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre 6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità. 3 - Circ. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 - -------------- 1 - Ministero delle infrastrutture dei trasporti - Circ. 16 settembre 2002, n. 3059/M360 Com'è noto, l'art.
5 del D.P.R. n. 358 del 2000, (di seguito denominato Regolamento), demanda
agli Uffici Provinciali della Motorizzazione (di seguito denominati Uffici)
il compito di verificare la regolarità delle domande e delle documentazioni
relative alle operazioni svolte, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento,
mediante sportello telematico dell'automobilista (di seguito denominato
Sportello). B) Carenza di un presupposto
di natura giuridica o tecnica.
Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre 6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.
(V. circolare 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 che contiene in allegato 4 i nuovi elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante).
Com'è noto, a decorrere dal 16 dicembre 2002 è entrata a regime la procedura S.T.A. secondo il criterio della contestualità (cosiddetto "S.T.A. cooperante"), con esclusione delle sole operazioni relative alla prima immatricolazione dei veicoli ed alla relativa iscrizione nel pubblico registro automobilistico. È altrettanto noto che, allo scopo di far fronte a difficoltà applicative della procedura, emerse nell'imminenza della predetta entrata a regime, in via del tutto provvisoria ed eccezionale si è reso tuttavia necessario emanare le disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003. Ciò posto, il monitoraggio condotto da questo Dipartimento negli ultimi mesi mostra come le suaccennate difficoltà possano ritenersi ormai superate e, conseguentemente, siano venuti meno i presupposti per mantenere in vita le suddette disposizioni transitorie. Pertanto, a decorrere dal 12 maggio 2003, la citata circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003 è da intendersi abrogata, con l'avvertenza che le pratiche avviate prima del 12 maggio 2003, ovvero per le quali sussista una dichiarazione di vendita autenticata dal notaio in data anteriore al 16 dicembre 2002, potranno essere portate a termine attraverso le procedure già in uso documentando dette circostanze. Si ritiene quindi che esistono le condizioni per riproporre il testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360, alla quale sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad assicurare l'operatività della procedura "S.T.A. cooperante". Al fine di agevolare la lettura delle istruzioni, il testo che viene proposto reca, in grassetto, le integrazioni apportate all'originale testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360.
A. Operazioni di motorizzazione espletabili mediante le procedura S.T.A. in regime di contestualità.
La procedura "S.T.A. cooperante", operativa a decorrere dal 16 dicembre 2002, consente l'espletamento, in regime di contestualità, delle seguenti operazioni: - prime immatricolazioni (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44); - rinnovi di immatricolazione (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44); - aggiornamenti delle carte di circolazione per trasferimento della proprietà (compresi gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale). Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo di tale procedura è obbligatorio per le operazioni di rinnovo di immatricolazione e di aggiornamento delle carte di circolazione mentre, al momento, è da ritenersi meramente facoltativo per le operazioni di prima immatricolazione. Nell'ambito delle predette operazioni, inoltre, debbono essere tenute distinte una serie di fattispecie per le quali la procedura "S.T.A. cooperante" non può trovare applicazione, in quanto espressamente escluse dal D.P.R. n. 358 del 2000 ovvero per impossibilità tecnica di gestione telematica. Ciò posto, le possibili casistiche possono essere schematicamente riassunte nel modo seguente:
a) PRIMA IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni: a.1) veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale; a.2) veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero; a.3) rimorchi di autoveicoli; a.4) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente; a.5) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione; a.6) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto; a.7) veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;
b) RINNOVO DI IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni: b.1) rimorchi di autoveicoli; b.2) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente; b.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione; b.4) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto; b.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2; b.6) richieste non corredate dalla precedente carta di circolazione, ovvero carte di circolazione sulle quali sono presenti annotazioni manuali non registrate nel sistema informatico; b.7) reimmatricolazioni che comportino la modifica delle risultanze della carta di circolazione, comprese le variazioni di sede delle persone giuridiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Comuni diversi) e le variazioni di residenza delle persone fisiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Province diverse);
c) AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Esclusioni: c.1) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di noleggio senza conducente; c.2) passaggi di proprietà che comportino anche un cambio d'uso (da proprio a terzi e viceversa); c.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione; c.4) rimorchi degli autoveicoli; c.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 10; c.6) passaggi di proprietà relativi a veicoli per i quali sia stato denunciata la sottrazione o lo smarrimento della relativa carta di circolazione e la procedura di duplicazione della stessa non sia ancora conclusa;
d) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Ulteriori esclusioni: in forza della normativa che disciplina le attività del P.R.A., ovvero per impossibilità tecnica di gestione da parte del sistema informativo A.C.I., restano inoltre escluse dalla procedura "S.T.A. cooperante" le seguenti ipotesi di trasferimento della proprietà: d.1) richieste non corredate dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A.; d.2) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto; d.3) veicoli con codice carrozzeria "ZZ" o "Z0"; d.4) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita con salto della continuità (art. 2688 c.c.); d.5) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita a ripristino della continuità delle trascrizioni; d.6) veicoli che comportano l'espletamento di formalità P.R.A. cosiddette a tutela del venditore (ex art. 11 del D.M. n. 514 del 1992 d.7) veicoli d'epoca per i quali, ai fini dell'espletamento delle formalità P.R.A., è richiesto il pagamento dell'I.P.T. in misura forfetaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000;) d.8) veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso - tara - cilindrata - portata (3). Si sottolinea, infine, che non sono espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" le operazioni di annotazione sulla carta di circolazione della variazione della ragione sociale e della denominazione delle società. Tutte le ipotesi di esclusione suelencate debbono essere gestite attraverso le procedure tradizionali. A tale ultimo riguardo, appare opportuno sottolineare che, per le operazioni di cui ai precedenti punti c.6), d.4), d.5) e d.6), nonché per gli aggiornamenti delle carte di circolazione conseguenti a variazioni societarie, si rende indispensabile la produzione, a seconda dei casi, della fotocopia dell'atto di vendita o del certificato di proprietà aggiornato, ovvero della documentazione idonea a comprovare l'avvenuta variazione societaria. Viceversa, per tutte le operazioni di trasferimento della proprietà ricadenti obbligatoriamente nella procedura "S.T.A. cooperante" che risultino essere state espletate con procedura diversa, gli Uffici della Motorizzazione provvedono al loro annullamento entro le 24 ore lavorative successive. A tale scopo, nei tabulati contenenti l'elenco delle pratiche giornalmente espletate con "stampa on line" dagli Studi di consulenza saranno evidenziati con asterisco (*) le operazioni per le quali non sia stato rispettato l'obbligo di utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante". Per quanto concerne le reimmatricolazioni, si fa presente che, se per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., ovvero in caso di eventuali impedimenti di natura tecnica, il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stesa va effettuata attraverso le procedure tradizionali. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico. Pertanto, se si realizza la predetta ipotesi: - il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A. può: a) richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione di reimmatricolazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (allegato 1), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico; ovvero: b) provvedere alla stampa del documento di circolazione mediante procedura "Prenotamotorizzazione con stampa remota" nonché alla emissione del relativo certificato di proprietà secondo le procedure tradizionali. Anche in tal caso, la documentazione cartacea da presentare successivamente al competente Ufficio della Motorizzazione deve comprendere la dichiarazione di cui all'allegato 1 alla presente circolare; - se l'operazione di reimmatricolazione è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", ad uno sportello "S.T.A. cooperante" istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità tradizionali e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura "S.T.A. cooperante". Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazioni di pubblico registro automobilistico secondo le modalità tradizionali. Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo. In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità "S.T.A. cooperante" e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura "S.T.A. cooperante". Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza: - va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura "S.T.A. cooperante", con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti; - successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà; - sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedei proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda l'annotazione del passaggio di proprietà congiuntamente all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione (che non è gestibile con procedura "S.T.A. cooperante"), previo collaudo od emissione del certificato di approvazione, occorre anche in tal caso procedere prima all'emissione del tagliano recante le generalità del nuovo proprietario e successivamente provvedere, con procedura tradizionale, all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione. Infine, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda la reimmatricolazione di un veicolo (per smarrimento o deterioramento della targa) congiuntamente all'annotazione del trasferimento della proprietà: - le operazioni di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà debbono entrambe essere espletate con procedura "S.T.A. cooperante", ma vanno tenute distinte; - pertanto, dovrà prima essere espletata l'operazione di trasferimento della proprietà e, il giorno successivo, si potrà procedere alla reimmatricolazione.
------------------------ (3) V. circolare 16 giugno 2003, n. 2089/M352, che ha aggiunto le lettere d.9) e d.10) dopo la lettera d.8). B) Soggetti intestatari delle carte di circolazione.
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.
a) Persone fisiche La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale"). La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni. A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare. Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della giustizia.
b) Imprese individuali Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.
c) Società Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali). La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria. Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo. Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.
d) Altri enti dotati di personalità giuridica La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.
e) Organismi privi di personalità giuridica La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".
f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.) La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica. (4)
------------------------ (4) V. la circolare 3 novembre 2004, n. 3583/M360, che ha abrogato e integralmente sostituito il presente paragrafo B).
C) Documentazione relativa alle operazioni di motorizzazione espletate con procedura S.T.A.
Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che: 1. a partire dal 28 novembre u.s., i tabulati riepilogativi delle operazioni espletate dagli sportelli, stampati presso gli Uffici della Motorizzazione, contengono tutti gli elementi necessari per la verifica della congruenza tra i dati riportati nella carta di circolazione o nel tagliando di aggiornamento emessi e quelli risultanti dalla relativa documentazione (cfr. file avvisi n. 58 del 26 novembre 2002). Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento emesso; 2. è noto che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi. Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco; 3. la procedura "S.T.A. cooperante", gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità; 4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002.) A norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, per documento di identità, deve intendersi "la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare". L'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti: - il passaporto; - la patente di guida; - la patente nautica; - il libretto di pensione; - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; - il porto d'armi; - le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato; 5. nel caso in cui il richiedente l'operazione "S.T.A. cooperante" sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal D.P.R. n. 358 del 2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.
D) Orari di attivazione del collegamento S.T.A.
Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì. Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari: - dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30; - sabato: dalle 8,00 alle 19,30.
E) Blocco del collegamento.
Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine. Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato. Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi. Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.
F) Criterio della contestualità delle operazioni.
Come già evidenziato con circolare 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che: - gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico; - i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi; - i documenti richiesti debbono di norma essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta. Ne consegue pertanto che: - non possono essere accettate le richieste di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura "S.T.A. cooperante", che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico; - se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati; - non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria; - non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello; - in caso di formalità "S.T.A. cooperante" protocollate dall'Ufficio della Motorizzazione, ma non espletate perché non accettate dal sistema informatico, la relativa documentazione deve essere restituita per la ripresentazione nei giorni successivi.
G) Consegna della documentazione agli Uffici provinciali del D.T.T. e verifica della regolarità.
La consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate. Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna. Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista". Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile. Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità. L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna. In tal caso, la procedura da seguire, in fase di prima attuazione, è la seguente: - all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depennare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale; - gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna. In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 358 del 2000 ed i criteri individuati con la più volte citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispettiva operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare n. P4687/60C4/MOT6 del 2 dicembre 2002 (pubblicata sul sito Internet). In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo. Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata. Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 358 del 2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.). Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).
H) Gestione degli errori sanabili.
In tema di gestione dei cosiddetti "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che: 1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870 del 1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate); 2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo: - l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986; - l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1). Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.
I) Richiesta di attivazione dello sportello telematico.
Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.
Allegato 1
Circ. Min. trasporti 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità. Obbligatorietà prime immatricolazioni. Com'è noto, l'avvio delle procedure di prima immatricolazione dei veicoli attraverso lo "STA cooperante" non è stato, ad oggi, reso possibile per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 377 del 2003, recante norme di attuazione dell'art. 80, comma 57 della legge n. 289 del 2002. Tali ultime disposizioni, infatti, hanno richiesto la messa a punto di particolari procedure informatiche ed amministrative divulgate con la circolare n. 328/M360 del 30 gennaio 2004. Pertanto, fermo restando quanto stabilito con la citata circolare n. 328/M360 del 2004 nonché con la circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, a decorrere dal 10 maggio 2004 sarà obbligatorio l'utilizzo dello STA per le prime immatricolazioni. Si riportano di seguito le istruzioni tecniche che consentiranno la completa gestione informatizzata delle nuove modalità operative. Le procedure alternative "Prenota-motorizzazione" e "Copernico", dalla suddetta data, per le operazioni comprese nello STA, verranno utilizzate esclusivamente nel caso di anomalie tecniche "certificate dal sistema", sia che si tratti della singola pratica oppure di un blocco o eccessivo rallentamento del sistema. Per quanto riguarda la singola pratica, dal 17 maggio p.v. sarà messa in linea una nuova procedura che fornisce a video il messaggio relativo all'azione da compiere nel caso di pratiche non andate a buon fine. Fino a tale data, al fine di garantire il rispetto e l'uniformità delle procedure operative su tutto il territorio, sono riportati nella annessa tabella (allegato 1) i messaggi associati alle relative classi di errore e in una ulteriore tabella (allegato 2), le relative azioni da compiere per ogni singola classe con l'esemplificazione di alcune situazioni. Nelle citate tabelle, gli errori bloccanti che permettono di fatto l'utilizzo delle procedure alternative, sono individuati da classi contraddistinte dalla lettera B iniziale. La stampa del messaggio di errore deve essere presentata, insieme alla documentazione necessaria, presso gli uffici D.T.T. e ACI. La mancata presentazione di tale attestazione produce l'annullamento della pratica. Si precisa che i messaggi a video prevedono alcune casistiche che, pur non consentendo l'espletamento della pratica, non sono classificabili come errori procedurali. A titolo esemplificativo, l'errore F3 generato dalla chiusura dell'Ufficio provinciale ACI (per il Santo Patrono, per cause di forza maggiore, ecc...) che impedisce le immatricolazioni e le iscrizioni a favore di soggetti residenti nella provincia in questione, prevede come "azione" conseguente di "attendere la riapertura dello STA". Per quanto attiene ai blocchi/rallentamenti del sistema, il tavolo tecnico ha fissato i valori soglia che non devono essere superati nei due diversi periodi del mese (gli ultimi tre giorni sono più critici per l'elevato numero di immatricolazioni). È evidente, pertanto, che la già continua attività di monitoraggio, da parte delle due strutture tecniche, è intensificata e presenta intervalli temporali diversi a seconda del giorno del mese (più frequenti negli ultimi tre giorni lavorativi) o dell'orario (più frequenti avvicinandosi all'orario di chiusura dello STA). Nel caso siano superati i valori limite (blocco del sistema o un eccessivo rallentamento dello stesso) viene inviato un messaggio ufficiale a video per entrambi i domini che autorizza i vari STA ad operare con le procedure alternative e cioè alla immatricolazione e stampa on-line della carta di circolazione (prenota-motorizzazione) e iscrizione al P.R.A. nei 60 giorni con stampa on line del certificato di proprietà (Copernico) come previsto dall'art. 93 (commi 2 e 5) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Ad integrazione di quanto comunicato con la suddetta circolare n. 328/M360 del 30 gennaio 2004, si rende noto che entro il termine previsto dei 10 giorni, il titolo originale deve essere presentato presso lo stesso soggetto che ha provveduto all'immatricolazione e alla iscrizione al P.R.A. del veicolo attraverso lo "STA cooperante". Nel caso di mancata presentazione del titolo nei termini previsti, il P.R.A. procede alla cancellazione d'ufficio del veicolo. Tale operazione produce, in automatico, l'aggiornamento degli archivi del D.T.T. attraverso la cessazione dalla circolazione del veicolo. Durante la notte sono inoltre predisposti flussi di stampa verso gli uffici provinciali che contengono le lettere (facsimile riportato in allegato 3) da inviare agli intestatari per chiedere la restituzione delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la produzione del titolo originale. Per gli operatori degli uffici provinciali si segnala che tali flussi saranno disponibili giornalmente con il codice tabulato 50. Ad ulteriore garanzia della suddetta procedura automatizzata, gli uffici del P.R.A. forniscono all'omologo ufficio provinciale del D.T.T. un tabulato contenente le cancellazioni d'ufficio della giornata precedente. Gli uffici del D.T.T. aggiornano gli indirizzi nell'archivio informatico centralizzato attraverso la transazione AUSC, degli studi di consulenza, verificandone l'esattezza, prima dell'inoltro della lettera. Il facsimile della citata lettera, riportato in allegato, prevede in indirizzo, per conoscenza, lo STA che ha effettuato l'operazione e il P.R.A. della provincia di competenza territoriale dello STA. Tuttavia la posizione può essere sanata qualora, dopo la cancellazione da parte del P.R.A. e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione, sia stato presentato un atto formato entro 10 giorni dall'iscrizione avvenuta mediante autocertificazione. Poiché nel sopra descritto caso le procedure P.R.A. non consentono ad oggi di aggiornare telematicamente gli archivi del D.T.T., nelle more dell'attivazione di tale procedura automatizzata, sarà cura del P.R.A. informare l'omologo ufficio della Motorizzazione dell'avvenuta regolarizzazione della posizione P.R.A. L'Ufficio provinciale del D.T.T. acquisisce agli atti la comunicazione del P.R.A. e attraverso la transazione GPRA (funzione 10, PRAN) procede a riattivare la targa nel sistema informatico del D.T.T. eliminando la causale di cessazione dall'archivio. Si ritiene opportuno precisare che, per le iscrizioni effettuate con le modalità previste dall'art. 80, comma 57, della legge n. 289 del 2002, nel caso di corretto funzionamento della procedura, entro i 10 giorni dalla data di iscrizione, il P.R.A. aggiorna il sistema informatico D.T.T. in tempo reale con l'informazione dell'avvenuta presentazione dell'atto, attraverso una operazione di convalida. In caso contrario, nei giorni successivi, il P.R.A. comunica, sempre on-line, l'avvenuta cancellazione d'ufficio. È evidente che se per qualunque motivo non dovesse pervenire al sistema informatico del D.T.T. alcuna comunicazione (né di convalida, né di cancellazione) l'Archivio nazionale dei veicoli è aggiornato automaticamente al 30° giorno dall'iscrizione, con l'informazione relativa alla convalida dell'operazione. Le due strutture informatiche stanno completando una nuova procedura che sarà messa in linea il 17 maggio p.v., che consentirà allo STA di digitare la data e la forma dell'atto, on-line, nei 10 giorni previsti per la presentazione del titolo in originale. Saranno fornite successivamente tutte le informazioni tecnico-operative necessarie per una corretta gestione di tale procedura. Il veicolo, immatricolato ed iscritto sulla base di autocertificazione, è inserito nell'Archivio Nazionale dei Veicoli del sistema informatico del D.T.T.; tuttavia non è possibile "operare" su di esso per eventuali aggiornamenti tecnici, di proprietà, ecc... prima dell'avvenuta convalida da parte del P.R.A., in seguito alla presentazione del titolo in originale. I veicoli per i quali è stata effettuata l'operazione di cancellazione d'ufficio potranno essere nuovamente immatricolati esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. con le procedure tradizionali che sono state adeguate per consentire, in automatico, la stampa sulle righe descrittive della carta di circolazione (riquadro 3 o 4) della seguente dicitura: "Veicolo già immatricolato con targa ......., iscritto al P.R.A. in data ../../.... e cancellato in data ../../.... ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter del D.P.R. n. 358 del 2000". Nell'allegato 4 sono riportati gli elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante" (che modificano in parte l'elenco contenuto nella circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003) e delle destinazioni/uso previste.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 4
Prime immatricolazioni (esclusioni)
Le immatricolazioni devono essere obbligatoriamente effettuate con lo "STA cooperante" per gli autoveicoli nuovi la cui dichiarazione di conformità sia corredata di codice antifalsificazione e per i motoveicoli, limitatamente alle destinazioni ed usi di seguito riportati: - Autovettura uso proprio (A0) - Motociclo uso proprio (M0) - Autocarro uso proprio (fino a 6000 kg di massa complessiva) (C4) - Triciclo uso proprio (N4 e Z0) - Quadriciclo uso proprio (44 e 30).
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