È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla individuazione del soggetto responsabile in solido in caso di violazione alle norme del Codice della strada commessa con un veicolo adibito a locazione senza conducente.
Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.
In caso di locazione senza conducente - nelle ipotesi di cui all'art. 84 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde, solidarmente, ai sensi dell'art. 196, comma 1, Codice della strada, il locatario.
Il legislatore, pertanto, ha espressamente esclusa la possibilità che possa essere chiamato a rispondere della infrazione il locatore.
Ne consegue che il locatario - nel caso in cui non sia egli stesso il conducente del veicolo con il quale è stata commessa la violazione - è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma dovuta.