Circ. Min. Trasporti 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT - Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotta capacità motoria.
Le disposizioni in ordine all'oggetto, contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", hanno costituito, come noto, materia di circolari ministeriali esplicative sia del Dipartimento delle entrate (Ministero delle finanze) che del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Si elencano:
la circolare 15 luglio 1998, n. 1998/40512, del Ministero delle finanze;
la circolare 27 luglio 1998, n. 1719/4315, D.C. IV n. A036, del Ministero dei trasporti e navigazione;
la circolare 5 gennaio 1999, n. 2676/4332, D.C. IV, n. B002, idem;
la circolare 31 agosto 1999, n. 1999/117928, del Ministero delle finanze;
la circolare 15 settembre 1999, n. 1078/4332/CG(1) MOT B067, del Ministero dei trasporti e navigazione.
Lo scrivente Dipartimento ha altresì corrisposto con i Ministeri delle finanze e della sanità, i dipendenti Uffici periferici, operatori del settore ed associazioni in esito a quesiti e tematiche specifiche.
Alla stregua della esperienza e delle indicazioni acquisite si intende ora riassumere la materia onde conferire unicità di direttive ed assicurare omogeneità di comportamenti degli Uffici provinciali M.C.T.C.: esplicitandosi che le disposizioni della presente sostituiscono quelle recate dalle già citate circolari del Dipartimento dei trasporti terrestri ed annullano quelle in contrasto con le presenti.
Si premette perciò che la legge n. 449 del 1997 pone a carico del Ministero dei trasporti e navigazione un'unica e ben definita incombenza: verificare gli adattamenti e le modifiche apportate ai veicoli. Ciò, in piena armonia con le incombenze di Istituto.
Gli Uffici provinciali M.C.T.C. sono perciò tenuti esclusivamente all'aggiornamento delle carte di circolazione (tariffa 3.4) dei veicoli (gli aggiornamenti non recheranno l'indicazione della Normativa di cui si tratta):
- a seguito di esito favorevole di visita e prova da parte di funzionari tecnici di VII, VIII, IX qualifica funzionale o dirigenti, abilitati alla effettuazione degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 81 C.d.S.;
- senza acquisizione né previa disamina di certificazione sanitaria.
Nel merito, si precisa quanto segue.
1 - Gli allestimenti debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare effettivi adattamenti nei veicoli oggetto della richiesta: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi in alternativa, a richiesta. A tale proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'istallazione di taluni dispositivi potrebbe dare luogo ad un aumento non trascurabile della massa totale a pieno carico, e ad una diversa ripartizione dei pesi sugli assi tale da richiedere una verifica ponderale che potrebbe comportare, nel rispetto della massa totale a pieno carico, una riduzione del carico utile trasportato.
2 - Nella domanda dovrà essere esplicitato l'aggiornamento che viene richiesto, e ad essa saranno allegati:
a) la relazione illustrativa in carta semplice del Costruttore del dispositivo, corredata di disegni o schemi funzionali, contenente una descrizione del dispositivo stesso con indicate, in relazione al tipo di veicolo, le prescrizioni relative ai punti di attacco nonché eventuali prescrizioni supplementari per l'istallazione (non occorrono relazioni di calcolo a firma di ingegneri o periti industriali, o la dichiarazione di rispondenza a norme o direttive particolari);
b) la dichiarazione, in carta semplice, dell'Officina che ha istallato il dispositivo, di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni del Costruttore del dispositivo.
3 - Le modifiche riguardanti gli elementi elencati all'articolo 236/2 del Regolamento, ed in particolare gli interventi sulla struttura portante del veicolo comunque effettuati (ivi comprese quindi le forature per ancoraggio di cinture, carrozzelle, eccetera) sono subordinate al rilascio di apposito nullaosta della casa costruttrice.
4 - Dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la resistenza degli attacchi e delle cinture applicate ai veicoli, ad accelerazioni non inferiori a 2 g: così come previsto nella circolare n. 48/82 del 1982 D.G. per i veicoli in essa trattati.
I funzionari operatori sono tenuti a verificare la sussistenza degli adattamenti richiesti: fermo restando che è nella responsabilità dell'Officina la corretta esecuzione dei lavori, come dovrà risultare nella dichiarazione a corredo.
Si puntualizza che le disposizioni della presente circolare riguardano sostanzialmente autoveicoli della categoria M1 e motoveicoli ad uso proprio intestati a privati; mentre gli autoveicoli disciplinati dalla circolare 26 aprile 1982, n. 48/82 D.G. comprendono anche autobus adibiti sia ad uso proprio che a servizio di linea, e che possono essere immatricolati unicamente da enti pubblici, imprenditori e collettività.
Si conferma inoltre che le annotazioni sulle carte di circolazione degli adattamenti per la guida dei veicoli a motore da parte di conducenti disabili, prescritti dalle Commissioni mediche locali, rimangono di esclusiva competenza degli ingegneri: in tali casi si applica il disposto della circolare 30 ottobre 1991, n. 148/91 D.G. e della circolare 30 luglio 1999, n. 5469/4631 B062.
Si ribadisce infine che, stanti la lettera e lo spirito della legge n. 449 del 1997, sono di competenza della Amministrazione finanziaria sia il riconoscimento, caso per caso, delle agevolazioni previste, sia la verifica della ricorrenza nel richiedente di tutte le condizioni previste per il conferimento delle agevolazioni medesime.
Le presenti disposizioni abrogano, come già fatto presente, le previgenti:
circolare 27 luglio 1998, n. 1719/4315 - D.C. IV n. A036;
circolare 5 gennaio 1999, n. 2676/4332 - D.C. IV n. B002;
circolare 15 settembre 1999, n. 1078/4332/CG(1) MOT B067.