Circ. Min. interno 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni operative.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 122 del 26 maggio 2005 è stato pubblicato il Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "misure urgenti in materia di sicurezza".

Il provvedimento d'urgenza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre ad aver aumentato le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto significative modifiche agli articoli 186, 187, 189 e 222 del Codice della Strada.

Nel trasmettere uno stralcio del testo ufficioso del decreto legge in oggetto (all. 1) che interessa le materie sopraindicate, nonché quello dei citati articoli del codice della strada coordinati con le modifiche introdotte (all. 2), si forniscono, fermi restando i profili di competenza dell'Autorità Giudiziaria, le seguenti direttive per uniformare, in questa prima fase di attuazione, l'attività degli Organi di Polizia Stradale, facendo riserva di adeguare le stesse alle eventuali ulteriori esigenze operative che si dovessero manifestare in questo primo periodo di applicazione delle nuove norme.

1. Modifiche in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica

L'articolo 4 del D.L. n. 92 del 2008 ha modificato l'art. 186 C.d.S. prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici.


1.1 Aumento delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica

È stato previsto il raddoppio del massimo edittali per i reati di cui all'articolo 186 comma 2, lettera b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) è punito con l'arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.


1.2 Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza

Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico del sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/1), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. La misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.

La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/1) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi, applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.s. ed il mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto 1.2.1.

Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. che disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrava accessoria. E ciò anche quando il veicolo con sui è commesso il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione neanche le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.s. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi reati.

Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), si applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro è operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1 della presente circolare.

Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007.

1.2.1 Sequestro preventivo del veicolo

Al momento dell'accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. Il sequestro deve essere disposto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell'effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo.

1.2.2 Possibilità di affidamento in custodia al trasgressore

La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore.

Il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 c.p.p. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Pertanto, in base alle citate norme del Codice di procedura penale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato.

Si precisa che in tali casi non possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2-quinques dell'art. 186 C.d.S, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, perché la procedura di recupero del veicolo ivi prevista è espressamente esclusa dalla stessa norma nel caso di sequestro.

Nell'immediatezza dell'accertamento, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), deve disporre il sequestro preventivo dei veicoli e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode.

Solo successivamente, quando la persona sia tornata completamente sobria, può essergli consentito di assumerne la custodia, limitando, così le spese a suo carico ed evitando che le stesse debbano essere anticipate dall'erario. L'eventuale variazione della custodia del mezzo sequestrato, tuttavia, non può essere effettata dalla Polizia Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico Ministero il quale, secondo le disposizioni dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta.


1.3 Procedura di recupero del veicolo che non può essere condotto da altra persona idonea

Il comma 2-quinques dell'art. 186 C.d.S, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, ha nuovamente disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica nel caso in cui il mezzo non può essere condotto da latra persona idonea. La nuova disposizione, che riproduce quella già contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 186 prima della modifica normativa apportata dal D.L. n. 117 del 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, consente all'Organo di Polizia procedente di affidare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso.

Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero.

Occorre precisare, peraltro, che il recupero del veicolo non condizione la sua disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l'operazione di recupero e custodia del mezzo non comporta l'adozione di particolare formalità né l'attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito.


1.4 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici

La completa riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S., determina la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 che, per effetto del D.L. n. 117 del 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo.

La nuova norma stabilisce che nei confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/1).

L'espresso rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell'art. 186, comma 2, lett.c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente. L'Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell'art. 223 C.d.S.

Come è stato già detto nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S. quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.

Con la sentenza di condanna è altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l'operatore di Polizia Stradale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non può applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo, conformante a quanto già precisato, per casi analoghi, nella citata circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007.

2. Modifiche in materia di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti

Anche l'art. 187 C.d.S. è stato oggetto di un intervento correttivo tendente ad inasprire le sanzioni per chi conduce un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si applicano a tale fattispecie le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. c), relative alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea e ciò consente di applicare, altresì, tutte le procedure descritte nei punti 1.2.1 e 1.2.2 della presente circolare.


2.1 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato psico-fisico

Chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisici è assoggettato alle stesse pene e sanzioni accessorie previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S. Valgono, perciò, le considerazioni di cui al punto 1.4 della presente circolare.

3. Altre modifiche al codice della strada

L'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008 è intervenuto anche sulle disposizioni degli articoli 189 e 222 C.d.S.

In particolare, sono state aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione di un incidente stradale ed è stato previsto che il giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/1 ovvero sotto l'effetto di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con esito mortale.

4. Competenza del tribunale per lesioni provocate da persone in stato di ebbrezza

Per effetto della modifica dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni in materia di competenza del Giudice di Pace, è stato previsto che la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, di cui all'art. 590 c.p., sia trasferita al Tribunale in composizione monocratica quando le lesioni stesse siano provocate da un una persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) ovvero in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti.


Le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


Allegato 1

Stralcio del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 122 del 26 maggio 2005

Allegato 2

Articoli del codice della strada coordinati con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 122 del 26 maggio 2005.

Testo ufficioso del 26 maggio 2008

Testo non ufficiale redatto a cura del Servizio Polizia Stradale. Ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla G.U.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA - ART. 186 CODICE DELLA STRADA

Come è cambiata la norma

Articolo 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato.

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato acertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 l o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta al confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stesa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini sull'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del vicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Sintesi delle modifiche

LE NUOVE REGOLE

- È confermata la natura penale delle violazioni ma sono aumentate le pene per alcolemie oltre 0,8 gr/l. In particolare:

a) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno [1];

b) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto da 3 mesi ad un anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni [2];

- quando è accertato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l, è disposta, inoltre, la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea. Tuttavia, se il reato è commesso alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede sempre al loro sequestro ai fini della successiva confisca anche quando è accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l [3];

- quando è disposto il sequestro per la successiva confisca, nell'immediatezza dell'accertamento, il veicolo non può essere data in custodia alla persona in stato di ebbrezza; tuttavia, successivamente, quando questi è tornato sobrio, può chiedere al giudice di averne la custodia;

- quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed il giudice, con la sentenza di condanna, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, dispone la confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Per tutti gli altri casi, invece, continua ad essere previsto che il giudice imponga la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) [4];

- dopo l'accertamento del reato, il veicolo non può essere mai condotto dalla persona in stato di ebbrezza. Qualora non sia stato sottoposto a sequestro e nei casi in cui non sia disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere fatto trasportare alla più vicina autorimessa interamente con spese a carico del trasgressore [5];

- in caso di rifiuto di sottoporsi a test preliminari o ad accertamenti con etilometro, si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l. In luogo della confisca [6], tuttavia, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato [7]. Con la sentenza di condanna è prevista anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (che è disposta dal giudice) [8]. Il prefetto ordina al conducente di sottoporsi ad accertamenti sanitari per escludere una situazione di dipendenza da alcool che impedisce il possesso della patente. La visita deve essere effettuata entro 60 giorni dall'invito.


COSA È CAMBIATO

- l'intervento normativa ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive;

- per chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l è stato prevista la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato [9];

- viene di nuovo prevista una procedura cautelare di tipo amministrativo che consente all'organo di polizia che accerta il reato di impedire al conducente di continuare a guidare, con la possibilità di fare recuperare e trasportare il veicolo in un luogo di deposito. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del responsabile del reato;

- chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l'etilometro non commette più un illecito amministrativo ma un reato.

 

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI- ART. 187 CODICE DELLA STRADA

Come è cambiata la norma

Articolo 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incendi, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216, in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. (abrogato)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

Sintesi delle modifiche

LE NUOVE REGOLE

- Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti conserva la natura di reato. È prevista l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6,000,00, l'arresto da tre mesi a un anno e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a un anno;

- con la sentenza di condanna è sempre disposta la misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea [10];

- chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari (ovvero anche ai testi di screening sulla strada) finalizzati all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica è punito con le stesse pene applicate a chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l. Tuttavia, in luogo della confisca [11], è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona estranea al reato [12]. Con la sentenza di condanna è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (che è disposta dal guidice) [13]. Con l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per il periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.


COSA È CAMBIATO

- Sono state aumentate le sanzioni penali detentive e pecuniarie per chi guida in stato di alterazioni psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;

- è stata prevista la confisca del veicolo con cui è commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato stesso;

- il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti è di nuovo reato.

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE - ART. 189 CODICE DELLA STRADA

Come è cambiata la norma

Articolo 189

Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera l'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 259.00 euro a 1.036,00 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, no ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedure penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1 non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesione personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296.00.

Sintesi delle modifiche

COSA È CAMBIATO

- L'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso [14].

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI - ART. 222 CODICE DELLA STRADA

Come è cambiata la norma

Articolo 222

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al periodo precedente è commesso dal soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

2-bis La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patenti fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Sintesi delle modifiche

COSA È CAMBIATO

- L'intervento normativo ha introdotto nuove ipotesi di revoca della patente quando un incidente stradale con esito mortale sia provocato da un soggetto in stato di ebbrezza Alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- la revoca della patente, già prevista come sanzione amministrativa accessoria che poteva essere applicata dal giudice nei casi più gravi, diventa obbligatoria in tutti i casi sopraindicati.

COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274

Come è cambiata la norma

Articolo 4

Competenza per materia

1. Il giudice di pace è competente:

a) per il delitti consumati o tentati previsti dagli articolo 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, comma 3, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefancenti o psicotrope, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni prevista dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale.

2. Omissis

Sintesi delle modifiche

COSA È CAMBIATO

- l'intervento normativo ha escluso la competenza del Giudice di Pace a giudicare dei reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale quando il responsabile guidava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti;

- competente a giudicare dei reati di cui sopra è, perciò, il Tribunale in composizione monocratica.

 
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[1] Prima dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a tre mesi.

[2] Prima dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a sei mesi.

[3] La misura è disposta ai sensi dell'art. 21, comma 6-sexies, CDS, introdotto dalla L. n. 168/2005; è previsto l'affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.

[4] Tuttavia, se il veicolo condotto è un ciclomotore o un motociclo, è sempre disposto il sequestro e la confisca ai sensi dell'art. 213 comma 2-sexies CDS.

[5] Si tratta di un deposito che segue le normali regole di diritto civile. Il depositario ha, perciò, diritto di trattenere il veicolo fino a quando il trasgressore non ha pagato le spese di recupero, trasporto e deposito.

[6] In particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186. Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo. Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisca amministrativa. Infatti il reato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.

[7] Il fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può, infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.

[8] Si applica la procedura dell'art. 223 CDS. La patente deve essere ritirata dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato e deve essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un periodo massimo di un anno.

[9] Di conseguenza, secondo le disposizioni del'art. 321 c.p.p. comma 3-bis, al momento dell'accertamento del fatto costituente reato, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono al sequestro preventivo del veicolo.

[10] La misura è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. Il veicolo deve esser sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Anche se la guida in stato di alterazione è commessa alla guiida di motoveicoli o ciclomotori, non si applica la procedura dell'art. 213, comma 2-sexies, CDS ma quella del citato art. 321 c.p.p.

[11] In particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186. Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo. Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore non trovano le disposizioni dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisc amministrativa. Infatti il rato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.

[12] Il fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può, infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.

[13] Si applica la procedura dell'art. 223. La patente deve essere ritirata dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato e deve essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un periodo massimo di un anno.

[14] Prima dell'intervento normativo per il reato di fuga in caso di incidente stradale con feriti o con esito mortale era previsto la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Per l'omissione di soccorso era prevista al reclusione da 6 mesi a 3 anni.