È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo ufficio in ordine alla possibilità di applicare il principio della solidarietà (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al proprietario del veicolo nei casi in cui il Codice della strada impone che lo stesso debba rispondere autonomamente della violazione commessa dal conducente del mezzo (artt. 10, 167, 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, si osserva quanto segue.
Le previsioni considerate (artt. 10, 167, e 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplinano distinte sanzioni le quali, pure se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione, sono applicate separatamente sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente o al titolare dell'autorizzazione.
Il coinvolgimento sanzionatorio di diversi soggetti per una medesima fattispecie discende dalla valutazione di grave pericolosità, ai fini della sicurezza stradale, che il legislatore ha ritenuto di attribuire alle violazioni in argomento.
In sostanza, poiché il mancato rispetto delle citate prescrizioni è stato ritenuto estremamente pericoloso per la circolazione stradale, la normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponabilità anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la (indiretta) stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell'attività di trasporto.
Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere che le violazioni delle prescrizioni ex artt. 10, 167 e 179 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), comportano l'applicazione di una sola sanzione nell'ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo.
Tuttavia, le suddette previsioni non possono escludere che il proprietario del veicolo venga coinvolto in sede di riscossione della sanzione pecuniaria, seppure in relazione alla violazione commessa dal conducente.
La responsabilità solidale, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della materia (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 6 della legge n. 689 del 1981) che trova applicazione ogni qual volta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Sembra, invece, da escludere che nella materia dell'illecito depenalizzato possa sussistere una forma di responsabilità solidale tra gli autori e concorrenti nella violazione. Invero, le disposizioni legislative, che l'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fa salve, sono quelle che, regolando ipotesi di concorsi di persone nell'illecito amministrativo, escludono l'irrogazione della sanzione (per intero) a ciascun concorrente. Non costituisce una tale disposizione l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina non il concorso di persone nell'illecito ma la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone che non hanno concorso alla produzione di esso (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 9147 del 1 agosto 1992).