Circ. Min. interno 21 agosto 2003, n. M/2413/33 - Art. 92, comma 3 del C.d.s. - Applicabilità. Agenzia di pratiche automobilistiche - rilascio ricevuta.

È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito all'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 92, comma 3, C.d.s., nei confronti del dipendente di un'agenzia di pratiche automobilistiche che, pur privo dell'attestato di idoneità prescritto dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, rilasci la ricevuta prevista dall'art. 7 della medesima legge.

Al riguardo, quest'Ufficio ritiene che la fattispecie rappresentata non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 92, comma 3, C.d.s.

Infatti, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso, tra l'altro, anche dell'attestato di idoneità professionale.

Tale requisito, previsto dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, non è richiesto per ogni singolo dipendente, tanto è vero che, in caso di società, esso può essere posseduto anche da uno soltanto dei contitolari dell'impresa (art. 3, comma 3, legge n. 264 del 1991).

In tale ipotesi, l'impresa può avvalersi, "per gli adempimenti puramente esecutivi" di dipendenti non in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264 del 1991 (art. 4, comma 2, legge n. 264 del 1991).

Ciò in quanto resta ferma la responsabilità professionale in capo al contitolare dell'impresa in possesso del requisito di cui alla citata lettera f) (art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1991).

In questo quadro, il dubbio se la materiale attività di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione rientri tra gli "adempimenti puramente esecutivi" di cui al citato art. 4, comma 2, è sciolto dal successivo art. 7, il quale pone genericamente in capo all'"impresa o società di consulenza" (e non quindi al singolo soggetto titolare del requisito di cui alla lettera f) la possibilità di rilasciare la ricevuta medesima.

Quest'ultima, peraltro, non è predisposta, volta per volta, dal dipendente, ma deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale attività, pertanto, non comporta particolari valutazioni di sorta.

D'altra parte, la condotta non può essere sanzionata, ai sensi dell'art. 92, comma 3, C.d.s., in quanto la norma punisce esclusivamente il rilascio "abusivo" della ricevuta e quindi, ad esempio, il rilascio di ricevuta diversa dal documento originale o in mancanza di quest'ultimo, ovvero con indicazione di un termine di efficacia superiore a quello di legge.