Circ. Min. interno 13 luglio 2000, n. M/2413/17 - Conduzione di motocicli da parte di persone munite di patente di guida di categoria B, C o D conseguita dopo il 26 aprile 1998. Sentenza Corte Costituzionale n. 3 del 9-10 gennaio 1997. Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in ordine alla applicazione dell'art. 116, comma 13, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In particolare, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 3 del 9-10 gennaio 1997) in ordine alla illegittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 116 del Codice della strada nella parte in cui puniva con la sanzione penale colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A, e considerato che l'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1999, sostituendo il suddetto comma 13, ha sottoposto a sanzione amministrativa (non più penale) la fattispecie di illecito ivi descritta, è stato chiesto se non sussistano impedimenti derivanti dalla precorsa pronuncia di illegittimità costituzionale alla applicazione nella fattispecie della sanzione amministrativa ora prevista in luogo di quella penale.
In proposito, questo Ufficio ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
Non sembra che possa trarsi in dubbio la applicabilità (anzi l'obbligo di applicare) la nuova disciplina sanzionatoria recata dal comma 13 dell'art. 116 del Codice della strada, stante che in nessun caso la precorsa pronuncia di illegittimità costituzionale può svolgere i propri effetti su una norma diversa da quella sulla quale si era appuntato il giudizio davanti alla Corte Costituzionale.
Ciò è conseguenza del principio generale secondo il quale gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale sono circoscritti alla norma impugnata, non potendo essere consentito all'interprete , o comunque all'autorità amministrativa chiamata ad applicare la legge, di effettuare un giudizio, inevitabilmente relativo, di estensione, ad una diversa fattispecie legislativa (per quanto di contenuto analogo ovvero integralmente uguale), dei principi e delle motivazioni dedotte dalla Corte Costituzionale a fondamento di una precedente pronuncia riferita ad una norma formalmente diversa. Altrimenti, lo stesso interprete o la stessa autorità amministrativa diverrebbero arbitri del giudizio di legittimità costituzionale.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la censura rivolta nei confronti di una disposizione che esprime una determinata norma, non può essere riferita alla medesima norma ricondotta in una diversa e successiva disposizione, neanche nel caso in cui essa sia identica nel nucleo precettivo essenziale o addirittura nella sua stessa formulazione letterale (C. Cost. 15 giugno 1976, n. 144; C. Cost. 18 marzo 1996, n. 84).
Le considerazioni surriferite sono, a giudizio di questo Ufficio, già integralmente risolutive dalla questione, nel senso che devono trovare applicazione le disposizioni e il relativo regime sanzionatorio dell'art. 116, comma 13, del Codice della strada, nel testo sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1999.
Anche a non considerare il profilo preclusivo della competenza formale, la pronuncia di incostituzionalità a suo tempo dichiarata non è comunque estensibile alla nuova fattispecie normativa in esame, stante che il nuovo dettato normativo, avendo sostituito la sanzione penale con quella amministrativa, ha fatto venir meno la ragione che aveva indotto, secondo la Corte Costituzionale, il giudizio di arbitrarietà della differenziazione dei regimi sanzionatori (fattispecie di cui all'art. 116 rispetto a quella di cui all'art. 125 del Codice della strada).