Dal 1° gennaio 1997 è entrato in vigore l'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, del nuovo codice della strada, che disciplina la circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
Dalla stessa data sono in vigore anche le norme regolamentari - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 - con le quali sono fissate le modalità da seguire per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la circolazione dei suddetti veicoli e trasporti.
All'art. 14, comma 12, di tali norme è previsto che i settori esteri che intendono circolare in Italia con veicoli o complessi di veicoli eccezionali, immatricolati all'estero, o che intendono effettuare trasporti eccezionali devono allegare alla domanda di autorizzazione, oltre a quanto previsto dai precedenti commi dell'art. 14, anche un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Con decreto dirigenziale n. 153/4203 del 4 febbraio 1993, trasmesso con nota n. 205.4203 del 5 febbraio 1997, per la diffusione agli enti proprietari di strade, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato le caratteristiche e le modalità di richiesta del documento tecnico sopraindicato.
All'atto dell'entrata in vigore dell'art. 10 del nuovo codice della strada - 1° gennaio 1997 - lo stesso Ministero dei trasporti, con decreto dirigenziale n. 071/4203 (D.M. 23 gennaio 1997), ha rilevato l'opportunità di rideterminare le caratteristiche del documento tecnico e le procedure da seguire per la sua richiesta.
Lo stesso decreto stabilisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° luglio 1997 e l'applicazione fino a tale data delle norme, attinenti il documento tecnico per i vettori esteri, in vigore al 31 dicembre 1992.
Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che tale normativa è costituita dal D.M. 31 luglio 1984, del Ministero dei trasporti, nonché dalla circolare n. 86/85 del 30 maggio 1985 e dalla nota n. 2557/4203/2a del 3 ottobre 1985.
Con quest'ultima si conferma che il documento tecnico previsto per i vettori esteri deve essere allegato alle domande di autorizzazione solo quando le masse dei veicoli superano quelle attestate nella carta di circolazione rilasciata dallo Stato di immatricolazione.
Ciò premesso, nelle more dell'entrata in vigore del decreto dirigenziale n. 071/4203 (D.M. 23 gennaio 1997), preso atto delle disposizioni transitorie in esso contenute, si dispone che i vettori esteri, nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 12, del Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992), alleghino, oltre alla fotocopia autenticata del documento di circolazione, la traduzione in lingua italiana dello stesso, asseverata in termini di legge e vidimata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente per territorio.